CAPITOLATO PRESTAZIONALE D’APPALTO
Settore Mobilità, Viabilità, Reti Ufficio Manutenzione
CAPITOLATO PRESTAZIONALE D’APPALTO
SERVIZIO D I SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE
STAGIONI INVERNALI 2017-2018/2018-2019/2019-2020
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Oggetto del servizio
2. Durata e organizzazione del servizio
3. Ammontare del servizio
4. Modalità d’appalto
5. Modalità di pagamento e contabilizzazione
6. Fatturazione elettronica
7. Cauzione definitiva
8. Gestione del personale
9. Sicurezza
10. Assicurazione e responsabilità dell’appaltatore
11. Coordinamento del servizio
12. Adempimenti specifici dell’appaltatore
13. Modalità di attivazione del servizio
14. Penali
15. Subappalto
16. Domicilio dell’appaltatore
17. Spese contrattuali, imposte e tasse
18. Risoluzione del contratto
19. Cessione del contratto e cessione dei crediti
20. Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
21. Norme generali
22. Controversie
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO
23. Prestazione del servizio di sgombero neve
24. Mezzi
25. Priorità di intervento su strade, piazze e parcheggi
26. Modalità di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi
27. Trattamenti antighiaccio su strade
28. Attività specifiche da parte del personale per spalature a mano
29. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
30. Criteri ambientali minimi
31. Richiamo alle norme e leggi
CAPO III – ALLEGATI
- Allegato “A” suddivisione in zone con individuazione mezzi, interventi e stima dei servizi
- Allegato “B” Elenco prezzi
-Elaborato Grafico N°1 Planimetria Generale del territorio con Zone d’Intervento
-Tavola N°2 - Zona 1 Particolare Comparti
-Tavola N°3 - Zona 2 Particolare Comparti
-Tavola N°4 - Zona 3 Particolare Comparti
-Tavola N°5 - Zona 4 Particolare Comparti
-Tavola N°6 - Zona 5 Particolare Comparti
CAPO 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 – Oggetto del servizio.
Il presente capitolato prestazionale d’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio e la fornitura delle provviste occorrenti per lo spargimento del sale e per lo sgombero della neve su tutte le strade, piazze e spazi pubblici, riportate nelle planimetrie allegate quale parti integranti del presente documento.
Il servizio comprende:
1) lo spazzamento della neve dalla sede viabile, dai marciapiedi e dalle aree pedonali di competenza onde garantirne l’agibilità, al fine di permettere la circolazione veicolare, nonché il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta” che, sciogliendo e gelando, potrebbe creare disagi alla circolazione in situazioni meteorologiche particolari;
2) la fornitura e lo spargimento di sale antigelo e/o sabbia- pietrisco, anche in assenza di precipitazioni nevose, ma in presenza di gelo sulla sede viabile, sui marciapiedi, le aree di pubblico interesse, le piazze e le zone pedonali indicate.
Non rientra nel servizio lo sgombero della neve da marciapiedi, dagli accessi carrabili e dagli spazi antistanti gli edifici privati poiché tale incombenza è regolamentata da apposito art.29 del vigente regolamento di Polizia Locale.
Sono altresì compresi gli oneri per la sicurezza di cui al D.L. vo 81/2008.
ART. 2 – Durata e o rga n iz zaz i on e del servizio
Il servizio viene affidato per le stagioni invernali 2017-2018/2018-2019/2019-2020, con servizio a partire dalla data di comunicazione di avvio del servizio (scelta a discrezione del RUP) per la durata di n. 5 mesi/stagione. Eventuali periodi di servizio inferiori a quanto indicato saranno computati in proporzione.
Il servizio sarà espletato sulla totalità del territorio di Monza, che per maggiore chiarezza è stato suddiviso in cinque zone, meglio indicate nella planimetria generale (Elaborato grafico N°1) e dai particolari di ogni singola zona con i relativi comparti d’intervento (Tavole N°. 2-3-4- 5-6).
Data la particolare natura del servizio considerato urgente, lo stesso si intende consegnato subito dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto ed eventualmente in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria. Non appena espletata la gara, l’aggiudicatario dovrà organizzare quanto necessario per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi.
In caso di nevicate in altri periodi dell’anno, l’Impresa aggiudicataria potrà garantire il servizio dando la propria disponibilità. In tal caso, verranno corrisposte le prestazioni effettivamente svolte secondo l’allegato elenco prezzi unitari (allegato “B”).
ART. 3 – Ammontare del servizio
Tutte le prestazioni per il servizio di cui in oggetto per le stagioni 2017-2018/2018-2019/2019- 2020 necessarie per il servizio stesso, come indicato all’art. 1, sono indicate complessivamente come segue:
⮚ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX (XXXX 0xXXXX 0xXXXX 0xXXXX 0xXXXX 5)
Comparti di competenza: 1-2-3-15-11-12-13-14-4–6-7-5-8-9-10
• €. 592.372,77 di cui:
€.429.101,59 importo a base d’asta ( di cui € 236.005,87 quale costo della manodopera);
€.13.271,18 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€.150.000,00 (non soggetto a ribasso) per compenso fisso stagionale meglio descritto nell’Allegato A, salvo riduzione del periodo indicato all’art. 2.
Il compenso fisso stagionale sarà in ogni caso retribuito, salvo riduzione del periodo indicato all’art. 2, mentre gli interventi, come descritti nell’allegato A, saranno retribuiti solo in caso di
effettiva attuazione e in proporzione a quanto effettivamente attuato.
Analogamente, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, calcolati nella misura percentuale del 3%, saranno versati proporzionalmente agli interventi effettuati.
Nell’ipotesi di variazioni nelle quantità di interventi rispetto a quanto previsto all’Allegato A, verranno applicati i prezzi indicati nell’Allegato B.
L’appalto è dato a misura secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016 art. 3 comma 1 lett eeeee.
Oltre ai prezzi indicati nell’Elenco Prezzi Unitari (allegato “B”) troveranno applicazione per le eventuali opere non previste e/o necessitanti in corso d’opera, i prezzi riportati dal Prezziario Opere Edili del Comune di Milano anno 2016 a cui verrà applicato il ribasso d’asta.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale e dal listino 2016 del Comune di Milano, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, su cui verrà applicato lo sconto contrattuale.
L’importo a base d’asta sarà soggetto all’applicazione del ribasso praticato in sede di gara, alla deduzione di eventuali penalità e dell’ammontare dei danni causati dall’appaltatore a manufatti di proprietà comunale il cui onere sia già stato sostenuto dal comune.
ART. 4 – Modalità d’Appalto
I servizi di cui al presente Capitolato saranno affidati tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs 50/2016, come definito dall’art. 3 comma 1 lettera sss) del suddetto Decreto. La ditta dovrà presentare la propria offerta secondo quanto prescritto nel bando di gara.
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà dichiarare in sede di gara la proprietà e/o la disponibilità mediante nolo degli automezzi e delle attrezzature costituenti i requisiti minimi di ammissibilità alla gara e necessari per una ottimale effettuazione del servizio.
L’effettiva disponibilità dei mezzi e del personale dovrà essere dimostrata successivamente all’aggiudicazione provvisoria in sede di verifica dei requisiti fornendo (entro 15 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria) l’elenco contenente il nominativo del personale messo a disposizione e copia delle carte di circolazione o dell’eventuale contratto di nolo sulla base di quanto compilato nell’allegato “Tabella A”. La mancata disponibilità dei mezzi e/o del personale comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.
E’ riconosciuta l'opzione di prorogare l’affidamento (art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante e quanto previsto dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 5 – Modalità di pagamento e di contabilizzazione
Oltre alla reperibilità dei mezzi, liquidata mensilmente applicando il ribasso offerto in sede di gara all’importo previsto, la contabilizzazione del servizio verrà effettuata a misura applicando alle quantità effettuate i prezzi unitari contrattuali applicando quindi il ribasso offerto in sede di gara.
Nel corrispettivo per l’esecuzione del servizio si intendono sempre comprese le spese generali, e l’utile di impresa.
Gli interventi compiuti verranno contabilizzati giornalmente, pertanto dovrà essere quotidianamente presentato al Responsabile del Servizio “dettagliato rapporto” delle prestazioni rese specificando: le zone di intervento, le ore effettuate, i mezzi utilizzati e la quantità dei materiali resisi necessari. Al fine di poter disporre di uomini e mezzi operativi (spargisale, spartineve e mezzi d’opera) si è provveduto a quantificare il compenso relativo al fisso da corrispondere per impegno di reperibilità durante tutto il periodo del Servizio (vedasi
Allegato A).
Ai fini della liquidazione a ore del servizio, il periodo da liquidare ha inizio dall’operatività effettiva dei mezzi sulla strada da trattare.
Tutte le prestazioni relative al compenso fisso e agli eventuali interventi verranno liquidati mensilmente dietro presentazione di fattura con le modalità indicate al successivo art. 6.
ART. 6 – Fatturazione elettronica
Le fatture, come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/20123, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H.
Oltre al Codice Univoco Ufficio, dovrà essere indicato nella fattura anche il Codice Identificativo Gara (CIG) e gli estremi con oggetto della determinazione di affidamento.
Per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5 e comma 5- BIS, del D.lgs. n. 50/2016.
Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 90 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 60 giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento è comunque subordinato all’eventuale stipulazione del contratto. In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 60 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento.
Ai pagamenti relativi alla presente fornitura si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Comune si riserva di sospendere il pagamento del servizio, con rinuncia da parte dell’aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’Appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto.
Si precisa che non verranno effettuati mandati di pagamento a favore dell’impresa se non saranno acquisiti i documenti attestanti la regolarità contributiva nei confronti di XXXX, INAIL ed altri Enti previdenziali e assistenziali (DURC).
Art. 7 – Garanzia definitiva
Modalità di presentazione della garanzia
A fornitura assegnata, l'Aggiudicatario dovrà costituire, pena la decadenza dall’aggiudicazione, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2, 3, 4, 7 e art. 103 X.X.xx. n. 50/2016):
ART.8 – Gestione del personale
L’appaltatore deve destinare al servizio, oggetto del presente capitolato, personale in numero sufficiente e idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato, dovrà inoltre g arantire le dotazioni minime elencate nell’allegato A “Computo metrico estimativo/stima con suddivisione zone, individuazione mezzi, interventi e stima dei servizi” e specificatamente i mezzi e personale indicati. Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori suddetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti nelle imprese artigiane e negli accordi integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione economica per le imprese artigiane.
ART. 9 – Sicurezza
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
All’atto di presentazione dell’offerta, l’appaltatore dovrà indicare l’ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d’impresa (oneri aziendali) previsti per l’esecuzione del servizio.
L’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, al momento della firma del contratto, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART.10 – Assicurazione e Responsabilità dell’appaltatore
Nella prestazione dei servizi in oggetto l’appaltatore è l’unico responsabile dell’incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a terzi ed al transito durante lo svolgimento del servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.
L’appaltatore è, altresì, completamente e unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di legge sulla circolazione stradale.
L’appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente capitolato e dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
L’appaltatore dovrà costituire una polizza assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e persone, durante l’esecuzione del servizio, e comunque per tutte le attività connesse all’esecuzione della fornitura stessa.
L’importo della somma da assicurare è pari all’importo del contratto.
Entro il termine che verrà indicato dalla S.A. e comunque anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella di esecuzione della fornitura, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso, con un massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di esecuzione della fornitura e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Strade. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto Servizio alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l’attività di esecuzione della fornitura svolta per conto di questa Amministrazione.
L’aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell’appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.
La copertura assicurativa decorre dalla data di invio dell’ordine e cessa dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. Nel caso in cui sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la S.A. da tutti i rischi connessi all’utilizzo dei beni oggetto della fornitura o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o riparazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare la fornitura utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.
ART. 11 – Coordinamento del servizio
L’Amministrazione Comunale nominerà un coordinatore del servizio, al quale saranno affidati i compiti di seguito sinteticamente elencati:
•garantire la reperibilità 24h;
• monitorare costantemente le condizioni meteorologiche, con l’ausilio della Protezione Civile;
•attivare l’impresa in caso di necessità d’intervento e dare tutte le disposizioni utili per lo svolgimento del servizio.
ART. 12 – Adempimenti specifici dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà comunicare - per iscritto - il numero di telefono cellulare sempre attivo, h24, per il ricevimento delle richieste di intervento.
Dovrà, altresì, comunicare - per iscritto - un numero di fax sempre attivo, h24, e un indirizzo e-mail presidiato al quale inviare le richieste scritte d’intervento.
Oltre agli adempimenti indicati ai punti precedenti, saranno a completo carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:
a. acquisto, stoccaggio, carico e trasporto, a cura e spese dell’appaltatore, dei materiali antigelo (puntina e sale) dal luogo di stoccaggio al luogo di spargimento.
b. individuazione e messa a disposizione, del luogo di stoccaggio dei materiali antigelo;
ART. 13 – Modalità di attivazione del servizio
L’appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche
diffuse a mezzo stampa o televisivo o trasmesse via fax da parte della Protezione Civile di Monza.
L’appaltatore è tenuto, inoltre, a intervenire con sollecitudine, con zelo e diligenza, ogni qualvolta venga accertata da parte della stazione appaltante la necessità di intervento, sia per lo sgombero neve che per il trattamento antighiaccio.
Il servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio in caso di nevicate potrà essere attivato su chiamata telefonica, ai sensi dell’Art. 12 comma 1 unitamente ad una comunicazione ufficiale scritta via Fax ai sensi dell’Art. 12 comma 2 del presente Capitolato e dovrà iniziare entro 30 minuti dall’attivazione pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.
ART. 14 – Penali
Eventuali ritardi o la mancata osservanza delle norme stabilite comporteranno l’applicazione delle seguenti penalità:
a) per ciascun ritardo alla presentazione superiore ai 30 minuti di ogni automezzo, completo di autista e di operatore, detrazione dell’1°/00 (uno per mille) sull’importo contrattuale
b) per ritardo alla presentazione oltre le due ore di ogni automezzo, completo di autista e di operatore, verrà applicata ogni volta una penale pari alla quota del compenso fisso per la reperibilità rapportata alla singola giornata;
c) per mancata risposta alla chiamata telefonica dopo tre (3) tentativi, detrazione dell’1°/00 (uno per mille) sull’importo contrattuale.
d) per ogni interruzione del movimento dei mezzi durante il servizio sarà applicata una penale pari al costo orario del mezzo interessato, di cui all’elenco prezzi allegato, per ogni ora, o frazione di essa, di interruzione, oltre alla mancata corresponsione del compenso orario.
Nel caso di ritardo da parte dell’appaltatore nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale, senza preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente avvalendosi di altra impresa e addebitando le relative spese all’appaltatore stesso. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.
ART. 15 – Subappalto
E’ ammesso il subappalto. L’accettazione alla richiesta di subappalto è subordinata alla verifica di quanto previsto dall’art. 105 comma 4 lettere b) e c) del D.lgs.50/2016.
Il subappalto è previsto in misura non superiore al 30% del servizio da svolgere.
ART. 16 – Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede giuridica dell’impresa. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, con espresso esonero dell’Amministrazione Comunale da ogni addebito in ordine ad eventuali recapiti dipendenti da qualsiasi causa.
L’appaltatore deve, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. L’appaltatore avrà l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26.
ART. 17 – Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, nonché ogni tassa, imposta, ecc. presente e futura esclusa l’IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l’aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.
ART. 18 – Risoluzione del contratto
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
b) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
c) importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale
d) frode nell’esecuzione del servizio;
e) grave inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi e alle modalità d’esecuzione;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
h) sospensione e mancata ripresa del servizio da parte dell’appaltatore, senza comprovato motivo;
i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle regole in materia di subappalto;
j) non rispondenza dei mezzi utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio;
k) apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
l) rientra nei casi di esclusione previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 .
In particolare, è considerato grave inadempimento e potrà essere causa di risoluzione del contratto la mancata disponibilità dei mezzi necessari a un corretto espletamento del servizio e dichiarati all’atto della partecipazione alla procedura di appalto.
In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 50/2016.
E’ previsto il recesso dal contratto in caso di attivazione di convenzioni Consip/ARCA (art. 26, c.
1. della L.n. 488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell’affidamento originario e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012), a pena della nullità del contratto.
ART. 19 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Art. 20 – Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’appaltatore del servizio, l’Amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere,
nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
ART. 21 – Norme generali
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici servizi.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonchè alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
ART. 22 – Controversie
Tutte le controversie, in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs.n.50/2016, parte IV, titolo I, capo I.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione.
CAPO 2 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO
ART. 23 – Prestazione del servizio di sgombero neve
L’aggiudicatario dovrà avere in dotazione degli automezzi e attrezzature costituenti i requisiti minimi di ammissibilità alla gara e necessari per una ottimale effettuazione del servizio e/o di reperire i mezzi occorrenti il servizio mediante NOLO A FREDDO. Si precisa che l’effettiva disponibilità dei mezzi e del personale dovrà essere dimostrata successivamente all’aggiudicazione provvisoria in sede di verifica dei requisiti fornendo (entro 15 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria) l’elenco contenente il nominativo del personale messo a disposizione e copia delle carte di circolazione o dell’eventuale contratto di nolo sulla base di quanto compilato nell’allegato “Tabella A”. La mancata disponibilità dei mezzi e/o del personale comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire l’operatività di mezzi e uomini sul luogo di intervento entro 30 minuti dalla chiamata.
ART. 24 – Mezzi
Le operazioni di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi devono avvenire principalmente con mezzi attrezzati a tale scopo.
Il carico ed il trasporto neve, se necessario in seguito a nevicate di natura eccezionale o per il crearsi di cumuli di neve che arrechino intralcio al pubblico passaggio di persone e mezzi, sarà eseguito con mezzi meccanici, con stoccaggio provvisorio fino a scioglimento presso area pubblica da stabilirsi.
L’impresa appaltatrice dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati, e sarà pertanto unica responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.
I mezzi dovranno essere regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile per la circolazione su strade pubbliche e provvisti di conformità CE, coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in perfetta efficienza, muniti di regolamentari dispositivi di segnalazione conformi alle vigenti prescrizioni sulla circolazione stradale, dotati di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrati e con a disposizione di tutto quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno
svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario. Inoltre, qualora forniti dalla stazione appaltante, dovranno esse dotati di appositi localizzatori satellitari autogestiti GPS e le apparecchiature, fornite dalla Amministrazione Comunale, dovranno essere installate su ogni mezzo operativo e ogni spesa e onere relativi all’installazione e alla disinstallazione sarà a carico delle Imprese Appaltatrici, salvo che la stazione appaltante opti per diverse modalità operative. In particolare, al termine della stagione invernale, l’impresa appaltatrice dovrà concordare con l’Amministrazione comunale le modalità per la disinstallazione degli apparati qualora forniti. L’impresa appaltatrice si impegna pertanto a consentire che la stazione appaltante effettui il monitoraggio dei mezzi ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
I mezzi dovranno essere adeguati alla dimensione delle strade comunali.
Resta comunque inteso che l’Amministrazione Comunale, in casi particolari, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre l’intervento dei mezzi operativi in qualsiasi zona della città, a prescindere da qualsiasi organizzazione preordinata.
Resta inteso che i seguenti oneri sono a carico dell’appaltatore:
a) I mezzi dovranno essere adibiti esclusivamente per il servizio lungo le strade comunali oggetto del presente appalto e non potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso enti pubblici e/o privati pena la nullità del contratto”;
b) Le spese per il personale, i conducenti, carburanti e lubrificanti occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi meccanici restano a totale carico della ditta aggiudicataria.
c) L’onere del caricamento dei materiali è carico dell’aggiudicatario.
Resta inteso che l’appaltatore è obbligato alla disponibilità esclusiva e certa per il Comune di Monza dei mezzi e dei relativi operatori, già remunerata con il compenso fisso stagionale di cui all’art. 3.
ART. 25 – Priorità di intervento su strade, piazze e parcheggi
Non essendo possibile sgomberare tutte le aree contemporaneamente, l’impresa aggiudicataria dovrà intervenire secondo le disposizioni operative e/o secondo le indicazioni impartite dal responsabile e coordinatore del servizio. In particolare e come da elaborati grafici allegati (Tavole grafiche da 2 a 6) l’impresa aggiudicataria inizierà le operazioni di spargisale e/o spartineve dando priorità alle vie di primo intervento e successivamente alle vie secondarie.
ART. 26 – Modalità di sgombero neve su strade, piazze e parcheggi
L’impresa appaltatrice comunicherà il nominativo ed i numeri telefonici e di fax del responsabile e del suo sostituto, per i casi di assenza di questi, con poteri decisionali. Il responsabile dovrà essere reperibile e tenersi a disposizione per tutta la durata del servizio per assicurarne, anche con provvedimenti di emergenza, la regolarità.
I mezzi dovranno essere dotati dei dispositivi di attacco e delle altre attrezzature per il servizio neve e dovranno essere disponibili e perfettamente attrezzati entro la data di aggiudicazione del servizio onde verificare l’idoneità del mezzo stesso. Tale prova sarà effettuata presso il Magazzino Viabilità - Via Fossati e Lamperti.
All’inizio delle nevicate, i mezzi operativi dovranno confluire sulle zone di intervento, per iniziare il servizio neve senza indugio a richiesta del personale dell’Amministrazione Comunale e comunque entro 3 0 m i n u t i d a l l a c h i a m a t a .
Per gli ordini a mezzo fax, farà fede la data e l’ora dell’apparecchio trasmittente.
Tutti i lavori occorrenti alla realizzazione del servizio dovranno essere eseguiti a regola d’arte e secondo quanto prescrivono le Leggi e Norme in materia di Appalti per lavori Pubblici impiegando mano d’opera specializzata e attrezzature adeguate.
L’intervento potrà avvenire in qualunque ora del giorno o della notte, in giornata festiva o feriale. Durante il lavoro di sgombero della neve e antigelo il movimento dei mezzi dovrà essere continuo fino a ultimazione del servizio senza alcuna interruzione, operando le necessarie sostituzioni del personale (autista e operatore), o fino a interruzione disposta dal Responsabile del Comune..
A interventi ultimati, gli automezzi e gli operai potranno essere in tutto o in parte trattenuti
per altre operazioni.
Lo sgombero della neve dal piano carreggiabile dovrà, di regola, essere eseguito ogni qualvolta essa abbia raggiunto l’altezza di cm 5 (centimetri cinque).
L’intervento preventivo antighiaccio dovrà anche essere effettuato ogni qualvolta le strade si presentassero ghiacciate o le rigide temperature causassero situazioni di tratti ghiacciati. Lo spargimento della sabbia dovrà essere eseguito sui tratti con ghiaccio, in maniera tempestiva proseguendo l’operazione anche durante la giornata se necessario. L’insabbiatura e l’eventuale spargimento di sale sulle strade, piazze e parcheggi, dovrà essere eseguita con cura senza lasciare spazi liberi e senza sovraccaricare il piano transitabile, ma spargendo solo la giusta dose.
I conducenti dei mezzi dovranno avere la capacità di muoversi autonomamente senza la direzione specifica degli Uffici Comunali preposti al servizio.
Qualora le condizioni ambientali lo consentano (innalzamento della temperatura sopra i 0° gradi) e su semplice richiesta telefonica dell’Ufficio Tecnico Comunale tutte le superfici da sgomberare dovranno essere opportunamente raschiate fino al raggiungimento del manto bituminoso in modo da evitare cumuli di ghiaccio.
ART. 27 – Trattamenti antighiaccio su strade
L’impresa aggiudicataria dovrà intervenire su chiamata del personale comunale nell’effettuazione dello spargimento del sale antigelo sulle strade e piazze Comunali elencate dal Piano Neve.
In ogni caso, se il referente comunale preposto al controllo del servizio, a suo insindacabile giudizio, ritenesse non necessario procedere dello spargimento del sale antigelo sulle strade, la ditta dovrà attenersi a quanto dallo stesso ordinato.
Nel caso di spargisale di proprietà comunale, in dotazione, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al carico del sale e al montaggio ed alla verifica del funzionamento del dispositivo sul proprio mezzo presso il Magazzino Viabilità - Via Fossati e Lamperti.
Nel caso di automezzi spargisale di proprietà dell’impresa, gli stessi dovranno presentarsi già operativi sulle zone di destinazione comprensivi dei carichi di sale necessari allo svolgimento dei lavori.
In merito a questo ultimo punto si precisa che la Xxxxx dovrà riportare nei rapportini giornalieri di servizio il quantitativo di sale utilizzato.
ART. 28 – Attività specifiche da parte del personale per spalatura a mano
Deve essere puntualmente eseguita alla cessazione (o durante la precipitazione se questa è particolarmente persistente) di ogni precipitazione nevosa.
L’ Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, per il servizio di spalatura a mano di marciapiedi e camminamenti, passaggi pedonali e/o altro, almeno una squadra d’intervento per ogni zona, così come definita nell’ allegato “A”.
Potranno essere comunque richieste da parte del referente comunale altre squadre di uomini per le esigenze di servizio: in tal caso l’ Impresa, compatibilmente alle risorse a disposizione, potrà aderire alla richiesta.
Le attività delle squadre saranno coordinate e definite nel corso delle operazioni.
ART. 29 – Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
L’appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente capitolato e deve garantire la disponibilità dei mezzi e degli operai necessari per il corretto svolgimento del servizio.
L’appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, qualora si verifichino impreviste situazioni che possano compromettere la pubblica incolumità e che in qualunque modo vengano segnalate all’appaltatore, all’esecuzione degli interventi attuabili o quantomeno alla apposizione della segnaletica, dandone al più presto comunicazione al personale stradale addetto alla sorveglianza.
L’appaltatore dovrà garantire, nel caso di forti nevicate o di nevicate prolungate, la
sostituzione del personale impiegato con altro personale turnante senza interruzioni del servizio e senza ulteriori costi.
L’appaltatore deve adottare a sue spese, durante l’esecuzione del servizio di sgombero neve e di trattamenti antighiaccio e durante i trasferimenti dei mezzi impiegati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli autisti, operai e cose loro, nonché del personale dell’Amministrazione Comunale addetto alla sorveglianza ed eventualmente viaggiante sui mezzi dell’impresa appaltatrice, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni mezzo e attrezzatura; gli oneri per il montaggio - smontaggio, collaudo delle lame e/o apparecchiature relative, nonché il montaggio - smontaggio e collaudo del mezzo spargisale/puntina.
L’appaltatore è tenuto ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l’uso su strada degli automezzi, nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia.
L’appaltatore provvederà a segnalare quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.
ART. 30 – Criteri ambientali minimi
Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i parametri fissati nel Decreto 24 12 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi …”
inoltre fa propri i criteri di cui alla “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici di cui al Decreto 6 6 2012 .
Pertanto questo appalto è da intendersi “Appalto dei lavori realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura”
Condizioni di esecuzione
Conformità a standard sociali minimi :
I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora i n poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche spettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura , eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga,
dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
La violazione delle presenti clausole contrattuali previste dalla legge.
ART. 31 – Richiamo alle norme e leggi
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate ed integralmente applicabili tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici.
CAPO 3. ALLEGATI
- Tabella “A”
- Allegato “A” computo metrico estimativo/stima con suddivisione in zone, individuazione mezzi ed interventi
- Allegato “B” Elenco prezzi
-Elaborato Grafico N°1 Planimetria Generale del territorio con Zone d’Intervento
-Tavola N°2 - Zona 1 Particolare Comparti
-Tavola N°3 - Zona 2 Particolare Comparti
-Tavola N°4 - Zona 3 Particolare Comparti
-Tavola N°5 - Zona 4 Particolare Comparti
-Tavola N°6 - Zona 5 Particolare Comparti