CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di reception e portineria presso la sede di Roma dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Xxx Xxxxxx x. 00/x
CIG: 512357
INDICE
1. Ambito di applicazione 3
2. Oggetto dell’appalto 3
3. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 3
4. Durata del contratto 3
5. Importo stimato a base d’asta 3
6. Pagamenti 4
7. Rapporti contrattuali 4
8. Sospensione dei servizi 4
9. Obblighi di riservatezza 5
10. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto 5
11. Deposito cauzionale definitivo 6
12. Responsabilità per infortuni e danni 7
13. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7
14. Penali 8
15. Risoluzione per inadempimento e recesso 9
16. Subappalto 10
17. Divieto di cessione del contratto e del credito 10
18. Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare 11
19. Quinto d’obbligo 11
20. Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione 11
21. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 11
1. Ambito di applicazione
1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito “Autorità” o “Amministrazione”, e il soggetto aggiudicatario del servizio di reception e portineria presso la sede dell’Autorità in Roma, xxx Xxxxxx x. 00/x, di seguito denominato “Appaltatore”.
2. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto concerne l’affidamento del servizio di reception/portineria per la sede di Roma dell’Autorità, come indicato all’art. 1 del Capitolato tecnico.
3. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
1. Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato tecnico, nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
4. Durata del contratto
1. La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di attivazione del servizio oggetto d’appalto indicata in un apposito verbale di inizio delle attività, predisposto dall’Autorità e controfirmato dalle parti.
2. La durata di cui al precedente comma 1, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità dell’appalto fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto.
5. Importo stimato a base d’asta
1. L’importo stimato per la base d’asta dell’appalto in oggetto è pari a € 742.560,23 (settecentoquarantaduemilacinquecentosessanta//23), oltre I.V.A., di cui euro 739.310,23 (settecentotrentanovemilatrecentodieci//23), oltre I.V.A., per lo svolgimento delle prestazioni del servizio ed € 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta//00), oltre I.V.A., per il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.
6. Pagamenti
1. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, previo rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.
2. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C.F. 95011660636), Xxx Xxxxxx x. 00/x – 00198 Roma, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
3. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Autorità le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
4. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
7. Rapporti contrattuali
1. Salvo diverse disposizioni, l’Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Le indicazioni tecniche per l’espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell’Autorità.
3. L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell’esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), ed un eventuale sostituto in caso di suo temporaneo impedimento, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all’Autorità per iscritto all’atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell’Autorità.
8. Sospensione dei servizi
1. L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità.
2. L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso, l’Autorità procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
9. Obblighi di riservatezza
1. L’Appaltatore è tenuto all’obbligo di riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni di cui venga in possesso. Egli è altresì obbligato a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali che formano oggetto del contratto.
2. L’Appaltatore si impegna a far sì che, nel trattare qualsiasi dato e/o informazione conosciuto dell’Autorità, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento necessarie e idonee a non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza e ad evitare la produzione di ogni danno all’Autorità o a terzi.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
4. In ogni caso, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche nell’eventuale di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto stesso.
5. La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire tutti i danni che l’Autorità dovesse subire.
7. Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, e in particolare del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
10. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
1. L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.
11. Deposito cauzionale definitivo
1. L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 % (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20 % (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % (venti per cento).
3. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee (serie UNI CEI ISO 9000). Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
5. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
6. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
7. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
8. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
9. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 ,d.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).
10. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o di altri inadempimenti imputabili all’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
11. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
12. Responsabilità per infortuni e danni
1. È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa RC, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).
3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
13. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Appaltatore si obbliga ad assumere a tempo pieno (cd. full time) con la massima tempestività e comunque preventivamente all’avvio del servizio, il personale impiegato dall’attuale Appaltatore per il servizio in oggetto (allo stato in n. di 7 – sette – unità) destinandolo al servizio medesimo e applicando al suddetto personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi (c.d. contratto multiservizi) vigente alla data di stipula del contratto del presente appalto e con l’espressa esclusione di applicare al suddetto personale inquadramenti peggiorativi rispetto a quelli in essere (il personale impiegato dall’attuale appaltatore è così inquadrato: n. 2 unità: Livello 2 CCNL Multiservizi Servizi Integrati; n. 5 unità: Livello A1 CCNL Portieri e Custodi).
2.1. Il trattamento del personale sarà parametrato alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo caratterizzato da condizioni migliorative, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località suddetta. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
2.2. La mancata assunzione del personale impiegato dall’attuale Appaltatore per il servizio in oggetto o anche il solo inquadramento di tale personale che risulti peggiorativo rispetto a quello in essere costituiscono inadempimento contrattuale e comportano la risoluzione del contratto.
2.3. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, destinati allo svolgimento delle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla data di stipula del contratto oggetto di affidamento, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3.1. Nei confronti dei propri dipendenti, l’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3.2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, su richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ai sensi dell’art. 16-bis, legge 28 gennaio 2009,
n. 2, il Durc attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
5. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola.
6. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi o ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
14. Penali
1. In caso di mancata prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, anche con riferimento ad una sola unità lavorativa, sarà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora lavorativa di servizio non reso e per ogni unità professionale.
2. In caso di esecuzione non conforme a quanto indicato nelle modalità di esercizio descritte nell’offerta presentata e nel Capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra il 0,10 ‰ (zero virgola dieci per mille) e il 6 ‰ (sei per mille) dell’importo contrattuale complessivo, IVA e costi della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso esclusi, per ogni prestazione non conforme, a seconda della gravità dell’inadempimento.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore, in forma scritta, dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al
Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
15. Risoluzione per inadempimento e recesso
1. L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore . In tal caso, l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38, d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163;
b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
c) nei casi di cui alle clausole concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei servizi.
3. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140, d.lgs. n. 163/2006, l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. L’Autorità si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. In tal caso l’Autorità sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità;
- delle spese sostenute dall’Appaltatore;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Autorità.
16. Subappalto
1. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale.
2. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118, d.lgs. n. 163/2006.
3. In caso di subappalto, il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Autorità, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
4. Ai sensi dell’art. 118, co. 3, d.lgs. n. 163/2006, l’affidatario deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Autorità con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto, con allegata la dichiarazione ex art. 118, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/xxx eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
17. Divieto di cessione del contratto e del credito
1. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51, d.lgs. n. 163/2006. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
2. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il presente contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno.
18. Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
2. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
4. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
5. Ai sensi dell’art. 140, d.lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento dell’appaltatore, l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
19. Quinto d’obbligo
1. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorresse un aumento o una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (venti per cento) dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
20. Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
1. L’Autorità nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.
21. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è riportato tra i documenti di gara ed è consultabile sul sito internet dell’Autorità.