Contratto di assicurazione RCA Ciclomotori e motocicli
Full optional
Contratto di assicurazione RCA Ciclomotori e motocicli
Ramo 50
Ed. Gennaio 2020
Full optional
Full optional
Contratto di assicurazione RCA Ciclomotori e motocicli
Ramo 50
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
Mod. EAT 318
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione RCA
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI
Prodotto: Full optional
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie, se non diversamente stabilito:
Xxxxx causati dal conducente, se questi non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
Danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
Xxxxx subiti dal Conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all’Art. 129 del Codice delle Assicurazioni
L’elenco completo delle esclusioni è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni in fase di assunzione del contratto
Che cosa è assicurato?
La copertura assicurativa prevista dal contratto riguarda:
La garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, per la quale l’Impresa assicura, in conformità alle disposizioni di legge e in materia, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione
Le Condizioni aggiuntive, sempre operanti, per responsabilità civile nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida
Condizioni speciali, valide per la forma di tariffa fissa ed assoluta espressamente richiesta dal Contraente
Condizioni particolari, valide qualora espressamente richiamate in polizza ad esempio per motocicli e ciclomotori e per veicoli locati in leasing
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie principali relativi alle garanzie:
! Limitazione della rivalsa nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni, limitazioni e rivalse in fase di assunzione del contratto
E’ un contratto di assicurazione RCA Ciclomotori e Motocicli
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, delle Isole Faroe, delle isole della Manica e Gibilterra, del Liechtenstein, della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
Quando e come devo pagare?
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura
Come posso disdire la polizza?
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta
Assicurazione RCA
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“Full optional – RCA Ciclomotori e Motocicli”
Edizione 01/2019 Ramo 50
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Responsabilità Civile Auto | L’assicurazione comprende le coperture per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione ed è prestata con la formula “Bonus/Malus”. Sono inoltre incluse e sempre operanti le seguenti garanzie: Ciclomotori e motocicli adibiti a scuola guida – è coperta la responsabilità dell’istruttore Danni a cose di terzi trasportati su ciclomotori e motocicli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico E’ inoltre possibile includere le seguenti Condizioni particolari, se espressamente richieste dal Contraente: Veicoli in “leasing” Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore Motocicli e ciclomotori condotti da persona di età inferiore ai 26 anni Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Franchigia per guidatori di età inferiore ai 26 anni | Aggiungendo sovrappremio pari al 10%, la garanzia Responsabilità Civile Auto sarà prestata senza l’applicazione di alcuna franchigia nel caso in cui alla guida vi sia una persona di età inferiore ai 26 anni |
Che cosa non è assicurato? | |
Responsabilità Civile Auto | L’assicurazione non è operante: Se il conducente non è abilitato alla guida e/o il veicolo non è idoneo alla circolazione a norma delle disposizioni in vigore Nel caso di motociclo o ciclomotore adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l’utilizzo nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti Per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree aeroportuali Per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove Nel caso di danni a cose di terzi trasportati su motocicli o ciclomotori dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico, sono esclusi dalla copertura i danni: A denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto Derivanti da incendio, furto o smarrimento |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Periodi di carenza, | |
limitazioni, | |
esclusioni e rivalse | Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le coperture previste nel Settore |
del Settore | Responsabilità Civile Auto sono indicate in Polizza. |
Responsabilità Civile | |
Auto |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto Full Optional – RCA è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con esigenze di protezione del patrimonio
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 6% calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte e Servizio Sanitario Nazionale
Quali costi devo sostenere?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
La denuncia del sinistro, secondo quanto disposto dall’Art. 143 del Codice, deve essere | |
redatta sul modulo fornito dall’Impresa, il cui modello è approvato dall’IVASS e deve | |
Denuncia di | contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui |
sinistro per i | il sinistro si è verificato (Art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve |
Settori | tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di |
Responsabilità Civile Auto | omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le |
somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. | |
1915 C.C.) | |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è facoltativa per le controversie in materia di contratto di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Settore Responsabilità Civile Autoveicoli 1
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Autoveicoli 1
Settore Responsabilità Civile Autoveicoli 1
Art. 2 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile Autoveicoli 1
Settore Responsabilità Civile Autoveicoli 2
Art. 3 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Autoveicoli 2
Art. 4 – Estensione territoriale 2
Quando comincia la copertura e quando finisce? 2
Art. 5 – Rinnovo del contratto 2
Art. 6 – Sospensione del contratto 2
Art. 7 – Contratti di durata inferiore ad un anno 3
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 3
Norme applicate in caso di sinistro 3
Art. 8 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 3
Art. 9 – Modalità per la denuncia dei sinistri 3
Art. 10 – Procedura di risarcimento diretto (Art. 149/150 Codice delle Assicurazioni) 3
Art. 11 – Procedura di risarcimento ordinaria (Art. 144/148 Codice delle Assicurazioni) 4
Art. 12 – Risarcimento dei trasportati (Art. 141 Codice delle Assicurazioni) 4
Art. 13 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento 4
Art. 14 – Gestione delle vertenze 4
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 5
Art. 15 – Pagamento del premio 5
Art. 17 – Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio 5
Art. 18 – Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente 5
Art. 19 – Ulteriori elementi di determinazione del premio 5
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 6
Come posso disdire la polizza? 6
Art. 20 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 7
Art. 21 – Altre assicurazioni 7
Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge 7
Art. 23 – Alienazione del veicolo 7
Art. 24 – Cessazione del rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo
assicurato (Art. 103 del Codice della strada) 7
Art. 25 – Cessazione del rischio per demolizione del veicolo 7
Art. 26 – Mantenimento della classe di merito 8
Art. 27 – Attestazione dello stato di rischio 9
Art. 28 – Bonus/Malus motociclo, ciclomotore (qualunque uso) 9
Art. 29 – Veicoli locati in leasing 11
Art. 30 – Veicoli venduti ratealmente con ipoteca o con patto di riservato dominio
a favore dell’ente finanziatore 11
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 11
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 12
Condizioni di assicurazione
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate
e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Che cosa è assicurato? GARANZIE BASE
Settore Responsabilità Civile Autoveicoli
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Autoveicoli
L’impresa assicura, in conformità alle disposizioni di legge e in materia, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni invo- lontariamente cagionati a terzi della circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.
L’impresa inoltre assicura, sulla base della “Premessa”, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Garanzie aggiuntive”. Non sono assicurati i
rischi della responsabilità per i danni causati dalla parte- cipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed
alle relative prove.
Le seguenti garanzie sono sempre operati
Premessa
L’assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni è regolata dalle “Condizioni di assicurazione”, ad eccezione degli Artt. 22 e 3 secondo comma, nonché per quanto non previsto da tali “Condizioni generali”, dalle norme discipli- nanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applica- bili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’Art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
A) Autoveicoli adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettua-
zione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
B) Danni a cose di terzi
Trasportati su autotassametri, autovetture e motocarroz- zette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni invo- lontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
GARANZIE OPZIONALI
Estensioni di garanzia operanti se espressamente richia- mate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto
Settore Responsabilità Civile Autoveicoli
Art. 2 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Responsabilità Civile Autoveicoli
P) Valida per motocicli e ciclomotori
Se alla guida del motociclo o ciclomotore assicurato con la presente polizza vi sia una persona di età inferiore a 26 anni, in caso di sinistro, la garanzia Responsabilità Civile Auto sarà prestata con applicazione di una fran- chigia pari a 250,00 euro per sinistro. Qualora in polizza sia barrata la condizione particolare “P”, la stessa non sarà operante e sarà applicata una maggiorazione sul premio del 10%.
U) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza L’Impresa, qualora in polizza sia barrata la Condizione aggiun- tiva “U”, a parziale deroga delle Condizioni di assicurazione (Art. 3) di cui alla sezione Responsabilità Civile, limiterà il diritto di rivalsa che le compete ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di 1.000,00 euro.
le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione è operante | |
a condizione che sia stato rilasciato dall’Impresa detto | |
certificato e sia stato pagato il relativo premio. | |
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante | |
secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legi- | |
slazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbliga- | |
toria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla | |
polizza. |
Che cosa non è assicurato?
Settore Responsabilità Civile Autoveicoli
Art. 3 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Responsabilità Civile Autoveicoli
eccezioni previste dalla citata norma.
pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di
citerà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto
l’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa eser-
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile
aree aeroportuali.
- per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in
sensi degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 N. 285;
ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai
ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di
od alle indicazioni della carta di circolazione;
non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto
dipendente;
od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo
se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente,
vigenti che ne disciplinino l’utilizzo;
lazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circo-
sensi della legge vigente;
persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai
la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante
zioni in vigore;
non è idoneo alla circolazione a norma delle disposi-
- se il conducente non è abilitato alla guida e/o il veicolo
L’assicurazione non è operante:
Dove vale la copertura?
Art. 4 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, delle Isole Faroer, delle isole della Manica e Gibil- terra, del Liechenstein, della Norvegia, dell’Islanda, del Prin- cipato di Monaco e della Svizzera.
le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.
per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per
caso, diritto di rivalsa verso l’Assicurato ed il Contraente
danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni
l’Impresa provvederà ugualmente al risarcimento del
certificato e sia stato pagato il relativo premio: in difetto
a condizione che sia stato rilasciato dall’Impresa detto
cui sigle non siano barrate, l’assicurazione è operante
le
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul
certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)
Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento “NATO” (AFI, FTASE e simili) l’assicurazione vale esclusiva- mente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’U- nione Europea nonché per il territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l’Art. 1901 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno succes- sivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la | |
Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel | |
corso del periodo di assicurazione e comunque prima | |
della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente | |
è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: | |
l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme | |
che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del | |
mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto | |
disposto all’Art. 8 – Dichiarazioni relative alle circostanze | |
del rischio e all’Art. 3 – Esclusioni e rivalsa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 5 – Rinnovo del contratto
Ai sensi dell’Art. 170-bis del D. Lgs. n. 209/2005, i | |
contratti di assicurazione della responsabilità civile | |
derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti | |
hanno durata annuale, o su richiesta dell’Assicurato, di | |
anno più frazione, si risolvono automaticamente alla loro | |
scadenza naturale e non possono essere tacitamente | |
rinnovati. Il contratto non si rinnova tacitamente alla sua | |
scadenza annuale e pertanto non è necessaria alcuna | |
comunicazione di disdetta o di recesso da parte del | |
Contraente. La copertura assicurativa sarà operante fino | |
alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza del | |
contratto, salvo che entro i predetti quindici giorni non | |
sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo | |
rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla | |
data di decorrenza della nuova copertura. |
Art. 6 – Sospensione del contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia | |
in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione | |
all’Impresa restituendo il certificato nonché l’eventuale | |
Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista | |
la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi | |
del precedente Art. 20. La sospensione ha decorrenza | |
dalla data di restituzione del certificato di assicurazione | |
e della eventuale Carta Verde. | |
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il | |
Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia | |
il contratto si estingue e il premio non goduto resta | |
acquisito all’Impresa. Al momento della sospensione, il | |
periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve | |
avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora | |
la durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto | |
deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiun- | |
xxxx tre mesi, con rinuncia però, da parte dell’Impresa alle | |
successive rate di premio, ancorché di frazionamento. |
La riattivazione del contratto fermi il Proprietario/Locatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).
Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato (e calcolato in base alla tariffa in vigore al momento della sospensione) si imputa, a favore del Contra- ente, il premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al congua- glio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
La restituzione del premio pagato e non goduto deve essere disposta anche nel caso in cui alla sospensione non faccia seguito la riattivazione del contratto nei termini previsti e si sia verificata una vendita, demolizione o cessazione della circolazione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osser- vazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno, nonché per quelli relativi a ciclomo- tori. All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un’ap- pendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 7 – Contratti di durata inferiore ad un anno
Sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione. È altresì esclusa qualsiasi variazione, salvo il caso di reimma- tricolazione, trasferimento di residenza o della sede legale del Proprietario o del locatario in caso di leasing. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di sinistro
Art. 8 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Ai sensi degli Artt. 1892 - 1893 -1894 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al 2° comma dell’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 9 – Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro, secondo quanto disposto
dall’Art. 143 del Codice, deve essere redatta sul modulo fornito dall’Impresa, il cui modello è approvato dall’I- VASS, o mediante utilizzo di altri supporti purché idonei allo specifico fine e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (Art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documenta- zione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 C.C.).
Art. 10 – Procedura di risarcimento diretto (Art. 149/150 Codice delle Assicurazioni)
Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica, nei limiti previsti dalla legge, la procedura di risarcimento diretto in base alla quale l’Impresa risarcisce al proprio assi- curato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. (Artt. 149, 150 del Codice delle Assicura- zioni; D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254).
La procedura si applica in caso di collisione tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolar- mente assicurati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
La procedura di Risarcimento diretto non si applica alle macchine agricole e ai veicoli non targati (macchine opera- trici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
La procedura opera in caso di:
- danni al veicolo;
- eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);
- eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.
Qualora sussistano tutte le sopra descritte condizioni, l’As- sicurato, che si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, dovrà inviare all’Impresa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione via fax.
La richiesta di risarcimento dovrà contenere:
- nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
1) i nomi degli assicurati;
2) le targhe dei due veicoli coinvolti;
3) la denominazione delle rispettive imprese;
4) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
5) le generalità di eventuali testimoni;
6) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
7) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
- nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, dovranno, altresì, essere indicati:
1) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
2) l’entità delle lesioni subite;
3) la dichiarazione di cui all’Art. 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
4) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guari- gione, con o senza postumi permanenti;
5) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il “Modulo Blu”, oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale.
In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta; in questo caso i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. L’Impresa provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’assicuratore del civilmente responsabile entro i termini e con le modalità previste dalla Legge (Art. 7 e 8
D.P.R. 18/07/2006 n. 254), inviando al danneggiato apposita comunicazione che indichi alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta
di risarcimento del danno.
La comunicazione di cui sopra è inviata entro i seguenti termini, sospesi in caso di richiesta di integrazione:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta
di risarcimento del danno.
La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’e- ventuale liquidazione definitiva del danno.
Art. 11 – Procedura di risarcimento ordinaria (Art. 144/148 Codice delle Assicurazioni)
Qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto sopra descritta, il danneggiato potrà fare azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’im- presa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, secondo la procedura e con i termini previsti dall’Art. 148.
Per i sinistri con soli danni a cose, l’impresa di assicura- zione del civilmente responsabile entro sessanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro (Art. 148, comma 1, Codice delle Assicurazioni).
L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneg- giato o dagli aventi diritto con le modalità indicate ai commi 1/2 dell’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni).
L’Impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’a- dempimento del predetto obbligo di offerta entro novanta giorni; tale termine è interrotto dalla tempestiva richiesta della necessaria documentazione da parte dell’Impresa (Art.
148 comma 5 Codice della Assicurazioni), e ricomincia a decorrere a seguito del ricevimento di tutta la documenta- zione richiesta.
Nell’ambito della procedura prevista dall’Art. 148, se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’inte- ressato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corri- sponde al danneggiato la somma offerta entro il termine di 15 giorni.
Art. 12 – Risarcimento dei trasportati (Art. 141 Codice delle Assicurazioni)
Ai sensi dell’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’Art. 140 (Pluralità di danneggiati e supero del massimale), a prescindere dall’accertamento della responsa- bilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Avvertenza. Il sinistro va denunciato entro 3 giorni da
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarci- mento prevista dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
quello in cui lo stesso si è verificato o da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile) utilizzando il modulo fornito dall’Impresa secondo il disposto dell’Art. 143 del Codice della Assicurazioni.
Art. 13 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo racco- mandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o fax. La richiesta può essere inviata anche in via telematica tramite e-mail (pec).
Art. 14 – Gestione delle vertenze
L’impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede nella quale si discuta del risarci- mento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati L’impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicu- rato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
Quando e come devo pagare?
Art. 15 – Pagamento del premio
La rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione dell’Impresa che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare il certifi- cato e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
Salvo diversa pattuizione, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio succes- sive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindice- simo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente il contratto è risolto di diritto se l’assicuratore, nel termine dei sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il fraziona- mento in due o più rate fermo il disposto di cui all’Art. 1901 del C.C. Per le Carte Xxxxx la garanzia è operante dalle ore
0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio.
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assi- curazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.
Art. 16 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contra- ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 17 – Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio
Qualora l’Impresa intenda proporre di rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle prece- dentemente convenute (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno dei sinistri nel corso del periodo di osservazione), è tenuta a trasmettere le indicazioni relative alla variazione tariffaria all’Agenzia alla quale è assegnato il
contratto, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stesso.
Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con
l’Impresa e non comunichi la propria volontà di accettare o non accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di produrre ogni effetto dalle ore 24 del quindi- cesimo giorno successivo alla data di scadenza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decor- renza della nuova copertura.
In ogni caso il ritiro del certificato con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio.
Nel caso di polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà applicata la tariffa vigente alla data della scadenza stessa. Il Contraente ha la facoltà di comuni- care la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindice- simo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
Art. 18 – Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sini- strosità pregressa riportata sull’attestazione dello stato del rischio.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’Impresa ogni variazione dei dati di cui sopra interve- nuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 19 – Ulteriori elementi di determinazione del premio
Sinistrosità pregressa
Autovetture; Autotassametri; Autocarri; Motocarri; Auto- articolati; Autotreni, Ciclomotori e Motocicli.
La determinazione del premio assicurativo sarà altresì deter- minato sulla base del numero di sinistri riportati nell’attesta- zione dello stato del rischio come da tabelle riportate nella tariffa vigente.
Elementi di personalizzazione
I dati forniti dall’Assicurato alla stipula del contratto possono essere utilizzati per personalizzare la Tariffa applicabile al contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale l’Impresa potrà variare i parametri in base ai quali è determinata tale Tariffa. L’Assicurato deve comunicare all’Impresa, per iscritto, l’eventuale modifica dei dati forniti entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. In difetto, è applicabile quanto previsto nell’Art. 8 – Dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio e aggravamento dello stesso.
Che cosa, come, quando: consigli pratici per viaggiare tranquilli.
Promemoria: è tutto a posto?
Prima di partire, ricordatevi di controllare che si trovino sull’auto e che ovviamente siano validi i seguenti documenti:
- la patente di guida;
- la carta di circolazione del veicolo;
- il bollo di circolazione;
- il certificato di assicurazione;
- la Carta Verde per viaggiare con tranquillità all’estero.
Ma occorre avere a bordo anche:
- il Modulo Blu per poter fare la “Constatazione amichevole di incidente’’;
- il triangolo;
- la scatola delle lampadine e dei fusibili;
- il disco orario;
- il crick funzionante;
- una lampadina a pile;
- le catene da neve in inverno;
- una cassettina di pronto soccorso.
Ed inoltre:
- osservare le disposizioni di Xxxxx per quanto concerne l’uso delle cinture di sicurezza o dei caschi protettivi;
- mantenere la massima attenzione nella guida;
- viaggiare a velocità compatibili con le condizioni mete- orologiche avverse (nebbia, pioggia, gelo, vento, ecc.) o con situazioni di traffico intenso (massima prudenza nei sorpassi e rigorosa osservanza delle norme sulla precedenza);
- per i lunghi viaggi, partire riposati, evitando pasti abbon- danti e l’uso di alcolici;
- nel caso di condizioni di stress è consigliabile effettuare delle soste;
- non impegnare la corsia di emergenza;
- mantenere sempre la distanza di sicurezza con il veicolo che precede;
- rispettare la segnaletica stradale;
- nei centri abitati non farsi sorprendere da comportamenti imprevedibili di xxxxxx.
Smarrimento o furto dei documenti assicurativi: che fare? Bisogna subito denunciare l’accaduto alle Autorità compe- tenti (di solito Carabinieri o Polizia). Con la copia di questa denuncia la Vostra Agenzia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rilascerà i duplicati.
Veicolo nuovo o cambiamento di dati anagrafici? Quando si cambia il veicolo, bisogna restituire all’Agenzia il certificato e l’eventuale Carta Verde per ottenere quelli relativi al nuovo veicolo. Dovete informare la Vostra Agenzia anche di eventuali variazioni anagrafiche (per esempio, l’indirizzo) che devono poi essere riportate nella polizza automobilistica.
Le è stato rubato il veicolo?
Denunciate il furto il più presto possibile ai Carabinieri o alla Polizia e inviate copia di questa denuncia all’Agenzia Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni. Nella denuncia si deve specificare dove e quando è avvenuto il fatto e le cose danneggiate o asportate.
- Nel caso di furto totale del veicolo senza che venga ritrovato, dovete presentare in Agenzia anche la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che si trova presso l’ACI (Automobile Club d’Italia).
- Se il veicolo rubato viene ritrovato, bisogna invece inviare una copia del relativo verbale rilasciata dall’Autorità competente, dove è contenuta una descrizione detta- gliata di tutto ciò che è stato rubato o danneggiato.
Consegnate in Agenzia una copia del verbale redatto dai
E in caso di incendio che fare?
Vigili del Fuoco o da un’altra Autorità, specificando chia- ramente i danni subiti dal veicolo. Se l’incendio distrugge completamente il veicolo, è necessario presentare anche l’atto di demolizione e l’estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che si trova presso l’ACI (Automobile Club d’Italia).
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 20 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa di prova
In base all’Art. 122 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), “l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’Art. 283, comma 1, lettera d a proposito dell’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a partire dal giorno successivo alla denuncia presen- tata all’autorità di pubblica sicurezza”.
Pertanto, nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia all’Autorità competente.
L’Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde e consegnando all’Impresa copia della denuncia stessa. Per i contratti di durata inferiore all’anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di furto successivo a sospensione, non si procede alla resti- tuzione dell’eventuale integrazione di cui al precedente Art. 6 - Sospensione di contratto.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio o della rata di premio succes- siva alla data del furto stesso l’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 21 – Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 C.C.
Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti; al contrario è applicata la legislazione italiana.
Art. 23 – Alienazione del veicolo
È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all’Impresa il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione: qualora l’alienante, previa restituzione del certificato e eventualmente della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale
conguaglio del premio.
b) Cessione: in caso di cessione del contratto di assicura- zione, il Contraente è tenuto a darne immediata comu- nicazione all’Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e eventualmente della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio succes- sivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio. È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 7 – Contratti di durata inferiore ad un anno.
c) Risoluzione del contratto: se il Contraente non si avvale di quanto previsto ai precedenti punti a) o b) e neppure di quanto previsto dal precedente Art. 6 - Sospensione di contratto, il contratto si risolve alla data del trasferimento di proprietà e in tal caso l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione all’Impresa del certifi- cato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per i contratti con frazionamento del premio l’Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Nel caso che il contratto sia sospeso e si abbia trasfe- rimento di proprietà del veicolo, è rimborsato 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui al precedente Art. 6 - Sospensione di contratto.
mente subentrata alla consegna in conto vendita dello stesso, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio non goduta, a far data dalla consegna in conto vendita e previa restituzione del certificato e della Carta Verde del veicolo alienato. Nel caso di contratto sospeso, il rimborso del premio pagato e non goduto decorrerà dalla data della sospensione.
Nel caso in cui la vendita del veicolo sia successiva-
Art. 24 – Cessazione del rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato (Art. 103 del Codice della strada)
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, come previsto dall’Art. 103 del Codice della strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circola- zione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Qualora l’alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale conguaglio del premio, altri- menti, il contratto si risolve e l’Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso la cessazione di rischio sia successiva ad una sospensione della garanzia, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dalla data di richiesta all’Impresa della cessazione di rischio.
Non si procede alla restituzione della eventuale inte- grazione di cui al precedente Art. 6 – Sospensione di contratto.
Art. 25 – Cessazione del rischio per demolizione del veicolo
Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui Art. 46 quarto comma D. L. 5/2/97 n° 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succur- sale di casa costruttrice, contenente:
- data di consegna del veicolo
- estremi dell’autorizzazione del centro
- generalità del Proprietario
- estremi di identificazione del veicolo
- assunzione, da parte del gestore del centro di raccolta o del titolare del concessionario o della succursale, dell’im- pegno di provvedere direttamente alle pratiche di cancel- lazione dal P.R.A. ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione con consegna contestuale del certificato nonché della Carta Verde, qualora l’alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale conguaglio del premio, altrimenti il contratto si risolve e l’Impresa restitu- isce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti su indicati.
Per i contratti di durata inferiore all’anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio per giorno di garanzia dalla data di richiesta di cessazione del rischio. Non si procede alla restituzione dell’eventuale integrazione di cui al successivo Art. 6 – Sospensione di contratto.
Art. 26 – Mantenimento della classe di merito
L’assicurato mantiene la classe di merito nei casi di:
- Comma 1 - Xxxxx Xxxxxxx – Legge 40/2007:
La legge 40/2007, più comunemente nota come Xxxxx Xxxxxxx, ha stabilito che il proprietario di un veicolo già assicurato, o un suo famigliare stabilmente convivente (e comunque, solo una persona fisica), possono beneficiare della classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio relativo a detto veicolo, qualora ne acquistino un altro della medesima tipologia.
All’atto della stipulazione del nuovo contratto il cliente dovrà pertanto esibire:
- carta di circolazione attestante l’acquisto del nuovo veicolo e farne fare fotocopia;
- originale dello stato di famiglia o un’autocertifica- zione. Copia di tale documentazione deve essere conservata in agenzia a disposizione degli incari- cati della Compagnia per gli eventuali controlli.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio descritto in polizza, valgono le disposizioni di cui all’Art. 23. Il coefficiente tariffario relativo alla sinistrosità pregressa sarà quello previsto nel caso del nuovo veicolo. Durante il primo anno il pagellino sinistri sarà:
- anno corrente=00
- anni precedenti=NA.
- Comma 2 - Veicoli già assicurati all’estero:
Per i casi di veicoli per i casi di veicoli già assicurati all’e- stero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
- Comma 3 - Passaggio da una pluralità di proprietari ad uno:
In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già coin- testatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- Comma 4 - Trasferimento del veicolo tra coniugi e/o conviventi:
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvaler- sene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- Comma 5: - Vendita, consegna in conto vendita - Furto: Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
Nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all’estero;
- consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state regi- strate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- Comma 6 - Veicolo acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine:
Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finan- ziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utiliz- zatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
- Comma 7 - Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap:
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è ricono- sciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- Comma 8 - Decesso del proprietario:
Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasfe- xxxx a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicu- rato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicura- tiva che presta la garanzia sul veicolo caduto in succes- sione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
- Comma 9 - Cambiamento “formale” del proprietario del veicolo in ambito societario:
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
Art. 27 – Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’Impresa consegna per via telematica al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza l’attestazione sullo stato del rischio. L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assi- curativa, così come disciplinato dall’Art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiun- tive da attivarsi su richiesta del Contraente.
L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’Impresa di assicurazione;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denomina- zione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di prove- nienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
i) una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indica- zione del numero di sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con respon- sabilità principale e del numero dei sinistri con respon- sabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con indicazione di un’annualità in più, fino a raggiungere il decennio;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corri- sposti dall’Assicurato.
l) Il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) deter- minato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “Libro matricola” l’Impresa non rilascia l’attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l’attestazione può essere rilasciata per via telematica al termine della successiva annualità assicu- rativa. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’attestazione può essere rilasciata per via telematica dalla “delegataria”.
L’impresa non produce l’attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, a meno che il periodo di osservazione risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno
per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- contratti con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Nel caso di veicolo colpito da furto totale, esportazione defini- tiva, consegna in conto vendita, demolizione, vendita, cessa- zione definitiva, l’Impresa consegna per xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx giorni dalla richiesta degli aventi diritto, l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osserva- zione effettivamente concluso. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l’assi- curatore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’atte- stato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
Art. 28 – Bonus/Malus motociclo, ciclomotore (qualunque uso)
Comma 1 - La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni x xxxxxxxx- zioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, che si articola in diciotto classi di appartenenza rispettivamente corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, secondo la tabella di seguito riportata. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- I° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assi- curazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.
- Periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Comma 2 - All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (quattordici), se relativo a:
- Motociclo immatricolato per la prima volta al P.R.A.
- Motociclo immatricolato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
- Ciclomotore autorizzato a circolare per la prima volta da meno di 3 (tre) mesi.
Comma 3 - Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli di cui al comma precedente il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione o il certificato di proprietà e a farne fare fotocopia. In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).
Comma 4 - Nel caso di veicolo proveniente da forma tarif- faria franchigia, l’assegnazione della classe di merito sarà effettuata sulla base di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 convertita come da tabella riportata nella Tariffa in vigore.
Comma 5 - Per le annualità successive a quelle della stipu- lazione, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, di regole evolutive a seconda che l’Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento con respon- sabilità principale dell’Assicurato o che la percentuale di responsabilità “cumulata”, indicata in seguito a sinistri con responsabilità concorrente paritaria, sia pari ad almeno il 51%.
Comma 6 - Nel caso che il contratto stipulato con l’Impresa si riferisca ad un veicolo già assicurato in precedenza nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all’atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza indicata sull’attestato di rischio messo a disposizione in formato digitale. In caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’Impresa richiede al Contraente la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per l’intero quinquennio precedente e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Ai soli fini probatori e di verifica, l’Impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (diciotto).
Comma 7 - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di 12 (dodici) mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito prevista dalla suddetta tabella, se avente effetto entro 5 anni dalla scadenza del contratto per la quale l’attestazione è stata rilasciata, così come stabilito dalla legge 40/2007. In ogni altro caso il contratto è assegnato alla classe di merito diciottesima.
Comma 8 - Qualora il contratto precedente si riferisca ad un veicolo già assicurato per durata inferiore ad un anno, ferma restando la maggiorazione prevista, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14 ovvero alla classe di merito CU riportata nella polizza precedente. Il Contraente è tenuto ad esibire il precedente contratto e qualora questo sia scaduto da più di 12 mesi si applica la disposizione del settimo comma. In assenza di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
Comma 9 - La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata inferiore ad un anno presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa. In tal caso il Contra- ente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione. Tale dichiarazione, unita- mente a copia della polizza precedente, valgono come atte-
stazione ed il contratto sarà assegnato alla classe di perti- nenza secondo la tabella, riportata nella Tariffa in vigore, del sesto comma.
Comma 10 - L’assegnazione alla classe di merito 18 (diciotto) effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell’attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto. L’eventuale congua- glio di premio sarà regolarizzato dall’Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare per la nuova annualità.
Comma 11 - Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi quarto, sesto, settimo, ottavo e nono, la disposizione del sesto comma. La stessa disposi- zione si applica, altresì, all’atto di ciascun rinnovo, ai contratti in corso con l’Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo all’Impresa all’atto del rinnovo del contratto il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione prece- dente alla scadenza contrattuale. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. L’Impresa pertanto consegnerà al Contraente nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.
Comma 12 - In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sosti- tuzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario del veicolo assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di aliena- zione o documentata consegna in conto vendita del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata da certificazione. In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto.
Comma 13 - In caso di furto del veicolo, distruzione, demo- lizione, vendita, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Proprietario (o il locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata. Per poter stipulare il nuovo contratto, il Contraente dovrà consegnare all’Impresa l’attestazione dello stato del rischio e:
in caso di furto:
- copia di denuncia di furto rilasciata all’autorità competente
- contratto assicurante il veicolo colpito da furto totale
- carta di circolazione o foglio complementare del nuovo veicolo
- copia della documentazione attestante la perdita di possesso del veicolo rubato;
in caso di distruzione, demolizione o definitiva esportazione:
- atto di demolizione o atto di esportazione
- contratto assicurante il veicolo demolito o esportato
- carta di circolazione o foglio complementare del nuovo veicolo;
in caso di vendita o di consegna in conto vendita:
- contratto assicurante il veicolo venduto o consegnato in conto vendita
- carta di circolazione o foglio complementare
- copia della documentazione attestante l’avvenuta alie- nazione o la consegna in conto vendita del veicolo precedente.
Tabella dei coefficienti di premio Settori V (Ciclomotori e motocicli)
BM | |
Classe | Coefficiente |
1 | 0,781 |
2 | 0,784 |
3 | 0,787 |
4 | 0,792 |
5 | 0,816 |
6 | 0,869 |
7 | 0,905 |
8 | 0,950 |
9 | 1,000 |
10 | 1,053 |
11 | 1,110 |
12 | 1,168 |
13 | 1,227 |
14 | 1,288 |
15 | 1,348 |
16 | 1,409 |
17 | 1,469 |
18 | 1,529 |
Tabella evolutiva - Settore V classe di merito CU/NOBIS Tariffa Bonus Malus
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Art. 29 – Veicoli locati in leasing
Premesso che il veicolo Assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente sino alla data indicata in polizza, l’Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della citata Società a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;
b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare alla citata Società, con lettera raccoman- data qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assi- curazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio compor- terà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge.
Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali (Kasco) del veicolo Assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’Art. 1891, 2° comma C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Art. 30 – Veicoli venduti ratealmente con ipoteca o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore
La presente polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in polizza e pertanto l’Impresa assicuratrice si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;
b) comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicura- zione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali (kasco) l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio alla citata Società è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che loro natura possono essere adempiuti dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che i possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha il privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 c.c Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 c.c. Assicurazioni in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta
sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori
Art. 1913 c.c Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni di quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 103 Codice della strada. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia sottoposto a revisione con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta cancellazione. Per raggiun- xxxx i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’Art. 99.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’Art. 159, non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dell’archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente del P.R.A. per la cancellazione del pubblico registro automobilistico.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono allineare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’Art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall’Art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695.
Art. 122 Codice delle Assicurazioni. Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’Art. 2054 del Codice civile e dall’Art. 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danna alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’u- sufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quando disposto dall’Art. 238, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’Art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicura- zione, al netto di imposta pagata e del contributo previsto dall’Art. 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concer- nenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazioni dello Stato in cui stazio- nano abitualmente.
Art. 129 Codice delle Assicurazioni. Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il
solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicura- zione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a. i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 141 Codice delle Assicurazioni. Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’im- presa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsa- bilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti delle condizioni previste dall’Art 150.
Art. 144 Codice delle Assicurazioni. Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Art. 148 Codice delle Assicurazioni. Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai condu- centi coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarci- toria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla
consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132 ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclu- sive. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativa- mente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuova- mente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’IVASS per gli accertamenti relativi all’os- servanza delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professio- nisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.
11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
Art. 149 Codice delle Assicurazioni. Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal condu- cente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito da terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 Codice delle Assicurazioni. Procedura di risarcimento
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a. i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti
interni tra le imprese di assicurazione;
b. il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c. le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d. i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e. i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicu- rati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicura- zione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Agenzia
Sede presso la quale è stipulato il contratto.
Assicurato
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto.
Assicurazione
Il contratto con il quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c.).
Attestazione sullo stato di rischio
Documento che l’impresa è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono esposte le caratteristiche del rischio assicu-rato, che prova la copertura assicurativa e che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione.
Certificato di assicurazione
Documento contrattuale che prova la copertura assicura-tiva e che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione.
Codice di Assicurazioni
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di
Assicura-zioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio.
Franchigia
Somma che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Famigliari conviventi
Tutti gli appartenenti al nucleo familiare dell’intestatario del veicolo assicurato, purché aventi la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia.
Impresa e/o Società
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Indennizzo
Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente.
Invalidità permanente
Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva
ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Istituto di cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla eroga- zione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabili- menti termali, case di convalescenze e soggiorno.
Massimale di garanzia
Limite di importo fino al quale l’impresa è obbligata per ogni
sinistro.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del veicolo
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RCA
La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la cui copertura è obbligatoria ai sensi del D. Lgs.
N. 209/05 nonché dell’Art 2054 del C.C.
Regolamento
Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.
Responsabilità principale
La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro.
Responsabilità concorrente paritaria
La responsabilità da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. Essa non darà luogo all’ap- plicazione del malus, ma all’annotazione del grado di respon- sabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri. La responsabi- lità cumulata che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%.
Risarcimento
Somma che l’impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto
Procedura prevista e disciplinata dall’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal regolamento n. 254/06, in base alla quale in caso di incidente stradale i danneggiati non responsabili, o responsabili parzialmente, possono essere risarciti diretta- mente dal proprio assicuratore. Le modalità e le condizioni di applicazione di tale procedura sono regolate dalla legge.
Rivalsa
Azione esercitata dall’impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
Società e/o impresa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Tariffa
Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall’Impresa e rese note al pubblico, in vigore al
momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale
Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.
Valore a nuovo
Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
Veicolo
Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.