CAPITOLATO TECNICO
RDO N. 2108406 Lotto 1
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Allegato nr. 1
- CAPITOLATO TECNICO
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CIG: Z31258C5C5
Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
CAPITOLATO TECNICO
Roma.
Art. 1 – Oggetto
Servizi di manutenzione ordinaria dei 26 condizionatori installati nella sede ANBSC di
I condizionatori sono della tipologia con motore esterno e 1, 2 o 3 split interni. Le ditte
interessate, prenderanno atto del numero preciso delle macchine e delle loro caratteristiche, in fase di sopralluogo obbligatorio.
Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio
1. I servizi di manutenzione dovranno essere svolti come segue:
Per quanto riguarda l’unità esterna, la manutenzione dovrà essere effettuata con cadenza semestrale con l’esecuzione di n. 2 visite annue, in concomitanza con i cambi stagionali, e comprenderà le seguenti attività:
Controllo parametri di funzionamento;
Controllo assorbimenti;
Verifica funzionamento compressori;
Verifica funzionamento ventilatori;
Verifica e serraggio caverie elettriche;
Verifica surriscaldento/sottoraffredamento;
Verifica pressione del gas refrigerante all’interno del circuito;
Controllo funzionamento apparecchiature elettriche, dei contatti e degli interruttori dei quadri.
Per quanto riguarda le unità interne, la manutenzione dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale con l’esecuzione di n. 4 visite annue per la pulizia dei filtri e prevederà le seguenti attività:
Controllo integrità e pulizia dei filtri aria;
Igienizzazione dei filtri con prodotti sanificati specifici;
Controllo funzionamento scarichi di condensa;
Controllo corretto funzionamento pompe sollevamento condensa;
Pulizia batterie mediante spray detergente e sanificante.
Le due visite di controllo dell’unità esterna saranno svolte congiuntamente con due delle quattro visite riguardanti le unità interne.
2. Il fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati, avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, qualora tale intervento si renda necessario.
3. Le spese che il fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo esclusivo carico.
4. Eventuali richieste di servizi urgenti, non rientranti tra quelle regolamentate dal presente contratto, saranno concordati in termini di adempimento e relativi costi, di volta in volta tra le parti.
Art. 3 - Corrispettivo delle prestazioni
1. L’importo di aggiudicazione, sarà diluito in sei rate, e il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione della fattura che sarà emessa in formato elettronico ed inviata al committente tramite il SDI utilizzando il codice univoco JIKG0Z. La fattura dovrà essere emessa a seguito delle verifiche semestrali e, ai fini IVA, dovrà riportare la dicitura “scissione dei pagamenti”.
2. Naturalmente il pagamento del corrispettivo è condizionato all’esecuzione della prestazione e verrà effettuato mediante bonifico bancario accreditando il corrispettivo nell’IBAN che il fornitore comunicherà e che utilizza, anche in via non esclusiva, per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
Art. 4 - Decorrenza e durata
1. Il contratto avrà la durata di anni tre e comincerà a produrre i sui effetti dalla data della stipula dell’RDO.
2. In caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.
Art. 5 - Obblighi del fornitore
1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del contratto.
2. Il Fornitore s'impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed in particolare a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione delle attività del contratto, nonché a sollevarlo, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da qualsiasi
azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del contratto che sarà stipulato, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contrati collettivi.
4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidategli a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
5. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente capitolato, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.
Art. 6 - Risoluzione del contratto
1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, in tali ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al rimborso dei costi necessari alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione analogo al presente nonché al rimborso di eventuali danni subiti a seguito della mancata prestazione nei tempi previsti da parte del fornitore.
2. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione, senza giustificato motivo, delle commissioni oggetto del contratto.
Art. 7 – Garanzie
1. Ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., la ditta aggiudicataria a garanzia dell’esecuzione degli adempimenti contrattuali, dovrà versare al committente apposita cauzione fideiussoria calcolata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,
Art. 8 – Riservatezza
1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le
metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
Art. 9 - Forza maggiore
1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
Art. 10 - Trattamento dati personali
1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente capitolato, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal d.lgs 196/2003, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.
Art. 11 - Foro competente
1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
2. Salvo l'esistenza di diverso foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto e quindi in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, spetterà esclusivamente al Tribunale competente del luogo in cui il committente ha la sede legale.
Art. 12 - Oneri e spese fiscali
1. Gli oneri e le spese in caso d’uso del contratto, saranno a carico del Fornitore.