VISTA:
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 832
L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021 - Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata - per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari e dalla Dirigente del Servizio Inclusione Sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali, contrasto alle povertà e ASP e dalla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva, riferisce quanto segue.
VISTA:
- La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.
PREMESSO che:
- con Legge Regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, anche attraverso le risorse del Programma Operativo Puglia 2014- 2020 (FESR-FSE), che all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- all’art. 5 comma 4 della Legge Regionale n. 3/2016 vengono individuate, tra le condizioni di maggiore fragilità sociale, la presenza di figli in minore età o comunque di figli a carico conviventi;
- al comma 7 del medesimo articolo 5 viene data facoltà alla Giunta Regionale, con propria Deliberazione, di individuare ulteriori condizioni di fragilità sociale;
CONSIDERATO che:
- nella logica di orientare la misura regionale del Reddito di Dignità verso target specifici di popolazione, si è pensato per l’anno 2022 di indirizzare il contributo RED anche ai destinatari di provvedimenti restrittivi delle libertà personali, con particolare riferimento ai minori e giovani, in età da lavoro, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- il Dipartimento del Welfare ha inteso realizzare in collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata una misura socio assistenziale sperimentale che, pur collocandosi all’interno della più ampia e collaudata Misura denominata RED Reddito di Dignità, sia rivolta specificatamente ai Minori e giovani, in età da lavoro, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile, al fine di assicurare la loro inclusione sociale nella comunità esterna;
- con DGR n. 2077 del 13.12.2021, è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia - Dipartimento Welfare e Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra i predetti enti pubblici per la realizzazione di interventi di inclusione sociale attiva che contribuiscano al potenziamento delle capacità e delle autonomie dei giovani in situazioni di marginalità e discriminazione sociale, anche nell’ottica di aumentare il pronostico di occupabilità futura degli stessi, così come delineati nell’intesa stessa;
- con AD 146/2021/1667, la Sezione Inclusione Sociale Attiva provvedeva all’assunzione di spesa per complessivi € 1.500.000,00 a valere sul capitolo U1204067 del bilancio autonomo regionale per il finanziamento del predetto protocollo d’intesa;
- le parti hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa in data 26.01.2022;
- l’art. 7 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 26.01.2022, rimanda alla successiva sottoscrizione
di un accordo di collaborazione tra amministrazioni, ai sensi dell’art 15 della L. n.241/90, per la definizione nel dettaglio delle modalità di attuazione dell’intervento, delle modalità di gestione delle varie tipologie di azioni di cui all’art 5, della tipologia di spese ammissibili e delle modalità di rendicontazione delle stesse;
RITENUTO dunque necessario sottoscrivere apposito accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 L.241/90 tra Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata e Regione Puglia - Dipartimento Welfare – Sezione Inclusione Sociale Attiva, al fine di disciplinare lo svolgimento congiunto delle predette attività.
DATO ATTO che la realizzazione di interventi di inclusione sociale attiva che contribuiscano al potenziamento delle capacità e delle autonomie dei giovani in situazioni di marginalità e discriminazione sociale, anche nell’ottica di aumentare il pronostico di occupabilità futura degli stessi, costituisce attività di interesse comune al Dipartimento Welfare della Regione Puglia e del Centro per la giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata.
RILEVATO che la realizzazione delle attività oggetto di collaborazione avverrà nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell’accordo ed il 25.01.2024 e che le risorse a finanziamento dell’intervento, pari a complessivi
€ 1.500.000,00, sono state già impegnate con AD 146/2021/1667 a valere sul capitolo U1204067 del bilancio autonomo regionale.
Tanto premesso e considerato, al fine di disciplinare la collaborazione tra il Dipartimento Welfare – Sezione Inclusione Sociale Attiva e Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata per la realizzazione di interventi di inclusione sociale attiva di cui al protocollo di intesa sottoscritto tra le parti in data 26.01.2022, si rende necessario proporre alla Giunta Regionale di:
1. Approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della L. n.241/90, che è allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina la collaborazione tra Dipartimento Welfare della Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata per la realizzazione di progetti, a valere sulla misura denominata “Reddito di Dignità” e a beneficio dei destinatari di provvedimenti restrittivi delle libertà personali, con particolare riferimento ai minori e giovani, in età da lavoro, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
2. Dare mandato alla Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva di porre in essere tutte le attività necessarie a dare attuazione al presente atto, autorizzando la stessa alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata, ex art 15 L. 241/90.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Tabella 1 - Valutazione di impatto di genere
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07.03.2022
L’Impatto di Genere stimato è
🞏 diretto
🞏 indiretto
🗹 neutro
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Si da atto che le risorse a finanziamento dell’iniziativa sono già state impegnate con AD 146/2021/1667 esecutiva della DGR 2077/2021. Ai successivi provvedimenti provvederà la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva.
L’Assessora al welfare relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera e), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della L. n.241/90, come riportato nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante la collaborazione tra Dipartimento Welfare della Regione Puglia - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata per la realizzazione di progetti, a valere sulla misura denominata “Reddito di Dignità” e a beneficio dei destinatari di provvedimenti restrittivi delle libertà personali, con particolare riferimento ai minori e giovani, in età da lavoro, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile, al fine di contribuire al potenziamento delle capacità e delle autonomie dei giovani in situazioni di marginalità e discriminazione sociale, anche nell’ottica di aumentare il pronostico di occupabilità futura degli stessi.
3. Di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente deliberato.
4. Di dare mandato al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva di porre in essere tutte le attività necessarie a dare attuazione al presente atto, autorizzando la stessa alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata, ex art 15 L. 241/90;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione sociale attiva, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore titolare di P.O. Responsabile di sub azione 9.1.1
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx
La Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale aĖva, Accessibilità
dei servizi sociali e Contrasto alle povertà
(Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Il Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale aĖva
(Dr.ssa Xxxxx Xxxxx)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e xx.xx. ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Welfare Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Sottoscrizione del soggetto politico proponente L’Assessora al Welfare
Dr.ssa Xxxx Xxxxxx
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora al Welfare
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di approvare lo schema di accordo collaborazione ai sensi dell’ art 15 della L. n.241/90, come riportato nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante la collaborazione tra Dipartimento Welfare della Regione Puglia- Sezione Inclusione Sociale Attiva e Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata per la realizzazione di progetti, a valere sul la misura c.d RED e a beneficio dei destinatari di provvedimenti restrittivi delle libertà personali, con particolare riferimento ai minori e giovani, in età da lavoro, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile, al fine di contribuire al potenziamento delle capacità e delle autonomie dei giovani in situazioni di marginalità e discriminazione sociale, anche nell’ottica di aumentare il pronostico di occupabilità futura degli stessi.
3. Di demandare al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente deliberato.
4. Di dare mandato al Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva di porre in essere tutte
le attività necessarie a dare attuazione al presente atto, autorizzando la stessa alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata, ex art 15 L. 241/90;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
ALLEGATO “A”
Schema di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile
Il presente allegato si compone di n. 15 pagine inclusa la presente.
Il Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva (Dr.ssa Xxxxx Xxxxx) (firmato digitalmente)
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018
OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 13.12.2021 si è proceduto all’ approvazione di un Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- Con determinazione dirigenziale n. 1667 del 14.12.2021 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) da destinare ad azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
- Il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto da entrambe le parti il 26.01.2022;
Considerato che
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili da ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la Regione e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata hanno deciso di collaborare sinergicamente ed in modo coordinato ai fini dell’attuazione di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile, come sopra richiamato;
Dato atto che:
- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. del / / ha preso atto dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, con propria deliberazione n.
del
/ / ha preso atto dello schema del presente accordo autorizzandone la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 (Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 (Oggetto ed obiettivi)
Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata per la realizzazione di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto tra le parti il 26.01.2022 e secondo quanto previsto in dettaglio nella scheda-progetto che si allega al presente accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
La Regione si impegna a:
Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018
OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
a) garantire la disponibilità di tutti i documenti, i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari al raggiungimento dell'obiettivo, assicurando la disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione Inclusione sociale attiva per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo;
b) mettere a disposizione per la realizzazione delle attività, previste nel dettaglio nella scheda-progetto che si allega al presente accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso, risorse economiche pari ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila);
c) favorire la realizzazione delle migliori condizioni per la divulgazione e la promozione delle attività condivise;
d) definire gli indirizzi e le linee programmatiche da attuare nell’esecuzione delle attività qui descritte, a partire dalla scheda-progetto che si allega al presente accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
e) collaborare alla produzione di una ricerca di monitoraggio e valutazione sull’innovatività della sperimentazione con pubblicazione finale ed eventi di promozione
il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata si impegna a:
a) mettere a disposizione delle iniziative congiunte il know-how e le risorse umane specializzate nella gestione dei minori/giovani in Area Penale
b) individuare i soggetti beneficiari delle azioni integrate di cui al Protocollo di Intesa sottoscritto il 26.01.2022 e sottoscrivere con gli stessi il Patto per l’inclusione sociale attiva;
c) garantire l’attivazione degli interventi previsti nel Patto di Inclusione, svolgendo una costante azione di verifica e monitoraggio;
d) assicurare la rendicontazione delle attività e delle spese in accordo con quanto indicato specificatamente nella scheda-progetto che si allega al presente accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso
e) provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione di quanto previsto nel presente Accordo nella parte di competenza del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata;
f) assicurare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, il rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza per l’affidamento dei servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo, nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ove applicabile e del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, ove applicabile;
g) assicurare il rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
h) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al DLGS 33/2013 e la legge regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
i) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006, n. 28, e ss.mm.ii., in materia di contrasto al lavoro non regolare;
j) ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura;
k) collaborare alla produzione di una ricerca di monitoraggio e valutazione sull’innovatività della sperimentazione con pubblicazione finale ed eventi di promozione
Art. 4 (Oneri finanziari)
La quota assegnata per la realizzazione delle azioni progettuali di cui al presente accordo fra la Regione Puglia e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata ammonta ad € 1.500.000,00 secondo quanto previsto dall’atto dirigenziale n. 1667 del 14.12.2021.
Tale dotazione finanziaria potrà essere modificata, sia in aumento che in diminuzione, a seguito di rilevazioni condivise di fabbisogni diverse da quelle definite nel presente accordo.
In particolare le parti concordano che le risorse disponibili dovranno essere utilizzate per le finalità e secondo le indicazioni contenute nella scheda-progetto che si allega al presente accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Si chiarisce che l’onere finanziario derivante dal presente comma può afferire esclusivamente le attività e le spese ammissibili riconducibili all’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, destinati allo specifico
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018
OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
target di beneficiari selezionati dal Centro di Giustizia Minorile e non si configura pertanto quale erogazione di corrispettivo.
Art. 5 (Modalità attuative)
Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sono individuati i seguenti Responsabili:
- il Responsabile per la Regione è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi e contrasto alle povertà e Asp;
- il Responsabile per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nella sua qualità di Dirigente pro tempore.
Per favorire l’attuazione delle attività, le parti costituiscono un Gruppo di monitoraggio, composto dai Rappresentanti/Referenti di ciascuna Parte. I Responsabili del presente Accordo, di cui al comma 1, monitorano le attività del Gruppo di monitoraggio, anche in relazione agli accordi aggiuntivi.
Il Gruppo di monitoraggio, di cui al comma 2, avrà i seguenti compiti:
a. pianificare e coordinare lo svolgimento delle attività, nonché dagli eventuali accordi aggiuntivi;
b. monitorare la realizzazione delle attività e dei risultati, anche attraverso la redazione di report periodici delle attività;
c. facilitare la comunicazione fra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle che potranno essere sviluppate con altri soggetti istituzionali.
Le riunioni del Gruppo di monitoraggio potranno essere condotte anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.
Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Gruppo di monitoraggio, nonché i Responsabili dell’Accordo, mediante comunicazione scritta da inviare all’altra Parte.
Art. 6 (Durata)
Le parti concordano che la durata del presente Accordo coincida con la durata del Protocollo di Intesa e nello specifico dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e sino al 26.01.2024 e comunque nei limiti dell’utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art. 4.
In caso di esigenze emerse durante la realizzazione dell’azione, su richiesta motivata del Centro di Giustizia minorile, da presentare entro tre mesi dalla scadenza del termine finale, la Regione potrà autorizzare l’eventuale proroga, senza ulteriori oneri e comunque fino all’esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili.
Art. 7 (Controversie)
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.
Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.
Art. 8 (Trattamento dei dati personali)
Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni e ai dati di cui vengono a conoscenza nell’ambito dello svolgimento del progetto, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo. Le parti, nell’ambito del
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018
OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità oggetto del presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività, la Regione Puglia, in qualità di Titolare, rappresentata nel caso specifico dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxx, dirigente Innovazione Sociale Attiva, designata al trattamento dei dati giusta DGR n. 145 del 30/01/2019, nomina il Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 GDPR, secondo il modello approvato in allegato alla dgr 1328/2020.
Art. 9 (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Bari, / /2022
PER LA REGIONE PUGLIA
PER IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018
OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
Azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile
ALLEGATO ALL’ACCORDO TRA PP.AA.
PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI INTEGRATE DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE
Scheda sintetica descrittiva dell’azione progettuale
da realizzare d’intesa con il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018
OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
1 - Il ReD nel quadro della strategia regionale di contrasto alla povertà
Il Reddito di Dignità pugliese (più brevemente d’ora in poi ReD) vede la luce in Puglia nel corso del 2016 a seguito dell’approvazione della L.R. n. 3/2016 e del successivo e conseguente R.R. n. 8/2016. La misura in questione si inserisce nella più ampia strategia di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale per tutte le cittadine ed i cittadini pugliesi che trova i suoi punti di riferimento fondamentali nella L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii., come declinata tra l’altro nel R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., ed i suoi principali strumenti di attuazione nel Piano Regionale delle politiche sociali (quello vigente è stato approvato in data 14/03/2022 con D.G.R. n. 353) e nell’Obiettivo tematico IX del P.O. della Regione Puglia nell’ambito del quale sono collocate, tra le altre, le Azioni 9.1 e 9.4 che cofinanziano la misura in questione. Dal 2016 ad oggi il Reddito di Dignità ha permesso di offrire un sostegno, mediante percorsi di inclusione sociale attiva, a circa trentaduemila famiglie pugliesi con una spesa di quasi 60 milioni di euro.
All’art. 5 comma 4 della Legge Regionale n. 3/2016 vengono individuate, tra le condizioni di maggiore fragilità sociale, la presenza di figli in minore età o comunque di figli a carico conviventi e al comma 7 del medesimo articolo 5 viene data facoltà alla Giunta Regionale, con proprio provvedimento, di individuare ulteriori condizioni di fragilità sociale.
In questo primo quinquennio di attuazione della Misura, è stata rilevata più volte la difficoltà di incidere in maniera appropriata, con le procedure amministrative ordinarie, verso target della popolazione interessati da provvedimenti restrittivi delle libertà personali, con particolare riferimento ai minori e giovani, in età da lavoro, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
Si è ritenuto, pertanto, utile e necessario sperimentare forme innovative di superamento di tali difficoltà, posto che, nel 2020, risultano in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni pugliesi 1.887 persone, per il 95% residente in Puglia e per il 33% segnalati dall’Autorità Giudiziaria nel corso dello stesso anno per reati perlopiù legati al patrimonio (furto e rapina) e alle sostanze stupefacenti.
A partire da queste considerazioni si è proceduto alla sottoscrizione di un Protocollo tra Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (d’ora in avanti CGM) il 26.01.2022 per promuovere e sostenere la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l’effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, favorendo interventi fondati sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale.
2 - Definizione dell’azione progettuale che si intende attivare
Partendo dall’esperienza sin qui maturata e descritta nelle righe precedenti, la Regione Puglia e il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata intendono attuare una sperimentazione della Misura del Reddito di Dignità per l’area penale minorile.
L’intento rimane quello di coprire una fascia d’utenza che sino ad ora era stata difficilmente intercettata da tale Misura.
Di fronte a tale obiettivo è evidente la necessità di concentrare l’attenzione sulla qualità del percorso di presa in carico e di inclusione sociale da attivare, investendo su azioni mirate di qualificazione e tutoraggio personalizzato durante tutta la durata del percorso stesso.
In definitiva, dunque, l’azione progettuale qui sintetizzata si propone di proseguire l’esperienza del Reddito di Dignità pugliese rendendolo ancor più efficace e rispondente ai bisogni dello specifico contesto e alle nuove e diversificate esigenze di protezione e tutela che provengono dall’area penale minorile.
3 - Azioni ed attività da realizzare ed apporto delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte
Definito l’oggetto dell’azione progettuale nei suoi principi cardine, è necessario individuare le attività da porre in essere per poter esplicare la stessa, immaginando anche l’apporto che ciascuna Amministrazione dovrà assicurare per il buon andamento del progetto.
A tal proposito è possibile richiamare sette diverse attività (e conseguenti fasi di lavoro) necessarie per l’attuazione della misura, come di seguito schematicamente e sinteticamente indicate:
1. assegnazione delle risorse;
2. definizione della platea potenziale dei beneficiari della misura;
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018
OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
3. valutazione dei casi (assessment) ed attivazione dei percorsi di inclusione sociale (Patto);
4. realizzazione e monitoraggio dei percorsi di inclusione;
5. monitoraggio dei flussi finanziari e rendicontazione delle risorse erogate;
6. comunicazione e promozione.
Va da subito chiarito che, al di la delle diverse attribuzioni di competenze e dei ruoli specifici che ciascun attore andrà ad assumere nell’attuazione della presente azione progettuale, la collaborazione, il confronto e la condivisione costante di obiettivi e risultati sarà una caratteristica peculiare dell’intero percorso. Pertanto, pur con ruoli diversi, sarà possibile che gli attori coinvolti siano partecipi di tutte le fasi della misura in oggetto. Il carattere della forte condivisione delle scelte, degli obiettivi da raggiungere e delle azioni da porre in essere è, infatti, elemento paradigmatico dell’Accordo di partenariato e collaborazione tra PP. AA. che è stato individuato non a caso come lo strumento essenziale per attivare il progetto in questione e proseguire l’attuazione della misura in oggetto.
3.1 - Le attività preliminari
Le prime tre azioni in precedenza indicate (assegnazione delle risorse - definizione della platea potenziale dei beneficiari - valutazione dei casi (assessment) ed attivazione dei percorsi di inclusione sociale (Patto)) sono ascrivibili a questa macro-tipologia. Si tratta, come accennato, di attività fondative dell’intero progetto e della misura. Vediamo in dettaglio ciascuna delle attività/fasi richiamate.
La dotazione di risorse già impegnata con AD n. 1667 del 14.12.2021 potrà essere utilizzata per l’attuazione delle attività inserite in tale Accordo, secondo i criteri stabiliti nel presente atto, sia con riferimento al pagamento del contributo economico di integrazione al reddito nella forma di indennità di attivazione a favore dei soggetti beneficiari finali ammessi alla misura, sia in relazione alle ulteriori prestazioni/pacchetti di servizi che saranno predisposti.
Per ciò che concerne la definizione della platea potenziale dell’intervento la Regione Puglia ha individuato i soggetti in età da lavoro, secondo la normativa di settore vigente, che sono in carico, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla sua scadenza, agli U.S.M.M., al Centro Diurno Polifunzionale di Lecce, al Servizio Polifunzionale diffuso della Provincia BAT e all’Istituto Penale per i Minorenni di Bari.
Sarà compito della struttura tecnica del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata procedere all’individuazione specifica dei casi da ammettere alla Misura, alla valutazione dei casi (assessment) e all’attivazione dei percorsi di inclusione sociale (Patto).
La fase successiva è quella che dovrà vedere impegnata la struttura tecnica del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata con le loro equipe specialistiche e multi-professionali nella valutazione dei casi ritenuti in linea con l’intervento.
La valutazione dei casi (assessment) è parte integrante della misura in questione e ha l’obiettivo di inquadrare il caso ammesso (bisogni, esigenze, risorse disponibili ed attivabili, contesto di riferimento, ecc.) e di definire, un Patto per l’inclusione sociale attiva (brevemente Patto) avente l’obiettivo di individuare il miglior percorso possibile al fine di favorire l’inclusione sociale, economica, lavorativa e culturale del nucleo familiare preso in carico.
Rispetto al Patto di inclusione va richiamato senz’altro quanto previsto al comma 2 del già citato articolo 4 della Legge Regionale istitutiva del ReD: “Il patto è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e finalizzato alla presa in carico complessiva del nucleo familiare”.
La norma evidenzia con chiarezza la natura del patto che deve essere differenziato, cioè strutturato sulle reali esigenze di inclusione dei minori presi in carico e quindi anche flessibile e modulare. Si tratta in sostanza di una presa in carico globale del sistema di welfare locale dei nuclei familiari ammessi a beneficio attraverso un processo preventivo di valutazione multidimensionale del bisogno (assessment).
Tale aspetto deve far guardare ad un obiettivo complessivo della misura e dell’azione progettuale da intraprendere che vada ben oltre il sostegno al reddito puro e semplice e consenta l’attivazione di tutte quelle risorse, interne ed esterne al nucleo preso in carico, capaci di generare un complessivo processo di empowerment, crescita ed inclusione sociale che ha ovviamente anche effetti indiretti di coesione e tenuta del tessuto sociale dell’intera comunità di riferimento.
Per la sua finalità di accordo condiviso tra le parti, il Patto dovrà essere sottoscritto dal destinatario finale (se maggiorenne) o da chi ne esercita la patria potestà (se minorenne) e dal case manager assegnato al caso. Alla
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OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
sottoscrizione dei Patti di inclusione dovrà seguire la trasmissione, a cura del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, delle informazioni sui destinatari coinvolti all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale competente per territorio, al fine di poter eventualmente attivare sinergie operative di presa in carico congiunta con il Servizio Sociale Professionale comunale.
3.2 - Le attività relative all’attivazione dei percorsi di inclusione
In coerenza con i principi e le finalità della Legge Regionale n. 3/2016, nonché di tutta la regolamentazione del Reddito di Dignità regionale, e con quanto indicato dal Ministero della Giustizia con le “Linee guida per il sistema di formazione e lavoro rivolto a minorenni e giovani sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale”, con la presente scheda si intende perseguire la finalità generale del superamento di processi di esclusione sociale di minori e giovani- adulti sottoposti a procedimenti penali, valorizzando le competenze dei diversi attori coinvolti e rafforzando in un disegno unitario i differenti interventi, al fine di promuovere attitudini di responsabilità sociale presenti nel territorio. Tale finalità generale richiede che ai giovani adolescenti vada garantito:
• il diritto ad usufruire di un servizio di orientamento;
• il diritto alla continuità formativa e del percorso scolastico/formazione professionale;
• il diritto ad esperienze di tirocinio e lavorative significative per l’apprendimento e per l’integrazione;
Ciò permette di delineare, pur nel prioritario quadro della personalizzazione degli interventi a seguito di valutazione multidimensionali dei singoli e specifici bisogni di ogni cittadino, un ideale percorso di inclusione sinteticamente descritto di seguito.
Tale percorso prevede le seguenti macrolinee di azione:
ORIENTAMENTO FORMAZIONE
SERVIZI DI SUPPORTO
TRANSIZIONE AL LAVORO
A. Accoglienza ed orientamento
L’orientamento dovrà aiutare il minore a costruire un percorso soddisfacente in ambito formativo e professionale offrendo informazioni:
• su sé stessi (caratteristiche, attitudini, interessi, punti deboli e di forza, conoscenze, competenze);
• sul mondo del lavoro e delle professioni, oltre che sulle opportunità formative offerte dal contesto di riferimento.
L’orientamento deve rappresentare un momento formativo breve che si configura come una relazione di aiuto individualizzato che mira a favorire la conoscenza di sé e le motivazioni per definire un progetto personale attraverso l’utilizzo di tutte le proprie autonomie residue. In questo senso, l’attività di definizione del profilo e di bilancio delle risorse non ha un intento investigativo né valutativo, ma è un’occasione di ascolto e di dialogo con il giovane.
L’attuazione di quanto sopra potrà avvenire mediante:
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OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
• colloqui di orientamento formativo e professionale, singoli o in piccoli gruppi;
• servizio di counseling;
• assistenza all’attivazione di tirocini formativi presso enti pubblici e privati del territorio, anche con la creazione di una rete di imprese (profit e non profit) e di enti pubblici per avviare progetti di inserimento lavorativo protetto attraverso l’attivazione di tirocini formativi;
• sostegno nell’avvio di iniziative di autoimprenditorialità, attraverso la consulenza specialistica;
• Il percorso orientativo potrà prevedere l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, nel caso il/la minore abbia meno di 16 anni o, se ha più dei 16 anni, il diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica professionale.
B. Formazione
Il sistema della formazione deve promuovere e realizzare numerose iniziative al fine di coordinare le opportunità offerte dal territorio e permettere di dare risposte qualitativamente e quantitativamente importanti ai minori per una crescita di competenze e capacità professionali come strumento per inserirsi nel mondo del lavoro. La formazione deve porre al centro del proprio operato il minore e accompagnarlo in una crescita continua, garantendo l’assolvimento degli obblighi di legge e rappresentando un primo ponte diretto con il mondo del lavoro.
In questo contesto, l’azione formativa può avvenire sia attraverso l’accompagnamento ed il supporto alla frequenza di un percorso standard (in tale quadro è determinante la figura del “tutor - case manager”, che si pone come “figura di sistema”), sia mediante esperienze formative esterne presso soggetti pubblici e privati, disponibili ad ospitare persone in formazione, con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore, i cui ambienti e sistemi di relazioni siano favorevoli ad un percorso educativo e formativo.
Ancora, in caso di accesso al sistema della formazione professionale, è fondamentale contemperare il diritto del minore alla certificazione delle competenze, in coerenza con gli strumenti del sistema di Istruzione e Formazione Professionale della regione, con gli standard nazionali e con i dispositivi europei (per esempio Europass).
C. Transizione al lavoro
Il percorso di formazione per i minori dell’area penale deve articolarsi in modo tale da permettere di raggiungere l’acquisizione di conoscenze e competenze integrando l’attività formativa con quella di laboratorio, nonché attraverso esperienze di tirocinio aziendale. Proprio quest’ultima costituisce per gli allievi la possibilità di affinare ed arricchire le proprie capacità, applicando concretamente le competenze acquisite attraverso l’esperienza diretta.
Queste misure, con finalità pre-lavorativa vengono attuate all’interno di aziende private, enti pubblici e/o enti del terzo settore. Sono caratterizzate da una forte personalizzazione in termini di obiettivi formativi, contenuti, tempi e modalità di supporto, tarati sulle specifiche caratteristiche individuali e dei contesti lavorativi sede dell’inserimento. Grazie all'esperienza di tirocinio, i soggetti saranno in grado di acquisire competenze realmente e direttamente spendibili nel mercato del lavoro, in quanto l'apprendimento avviene non già in un contesto simulato o protetto, bensì in un ambiente lavorativo reale, rapportandosi con referenti aziendali e responsabili della produzione.
Il soggetto in transizione nel tirocinio dovrà essere costantemente supportato per prevenire o affrontare rapidamente qualsiasi eventuale situazione problematica (momenti di crisi o demotivazione, scarsa tenuta da parte della persona sul luogo di lavoro, etc.).
D. Servizi complementari di supporto
La frequenza di un percorso formativo e di inserimento dovrà essere supportata da una serie di servizi complementari, da attivare caso per caso ed in misura commisurata al bisogno.
In questa sede se ne individuano due tipologie:
X. Xxxxxxx aggiuntivi di potenziamento come:
- percorsi di insegnamento della lingua italiana per minori stranieri;
- servizi culturali, ludici e ricreativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di inclusione definiti nel Patto individuale
- Spese di trasporto da e verso i luoghi del tirocinio e delle attività del Patto individuale
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OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
- Spese di attrezzature, beni e servizi funzionali al tirocinio o alle attività del Patto individuale
B. Indennità economiche di attivazione, quali:
- Supporto al reddito familiare a cadenza periodica
- Microcredito o spese di start up per l’autoimprenditorialità
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra PA, il Centro di Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata svolge una serie di attività:
1. ricognizione delle prese in carico già effettuate a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo per la prevalutazione dei casi potenzialmente inseribili nel programma sperimentale del ReD;
2. valutazioni multidimensionali (assessment) dei bisogni e delle risorse dei casi individuati nella fase precedente;
3. Adozione di proprio atto di inserimento nel programma sperimentale ReD dei soggetti ritenuti idonei e sottoscrivono con gli stessi del Patto di inclusione sociale attiva;
4. Collaborazione con i Servizi sociali degli Ambiti territoriali per una eventuale presa in carico congiunta;
5. Attivazione degli interventi previsti nel patto di inclusione svolgendo una costante azione di monitoraggio e valutazione;
6. Verifica e controllo su tutte le fasi del procedimento e della spesa;
7. Rendicontazione della spesa;
8. Comunicazione e promozione
Il CGM ha la possibilità di sospendere il patto, laddove ci sia un giustificato motivo. In tal caso, i timesheet che giustificheranno le spese effettuate saranno quelli dei mesi in cui tutte le ore necessarie al completamento del percorso siano state effettuate. La sospensione del Patto può anche dare luogo ad una proroga del termine di chiusura dello stesso.
Parimenti, il CGM ha la facoltà di revocare il beneficio in caso di conclamati inadempimenti del cittadino rispetto agli impegni assunti nel Patto sottoscritto ovvero di comportamenti e/o azioni inconciliabili con la buona condotta del percorso condiviso.
Il CGM può effettuare, durante il periodo di vigenza del Patto, la sua rimodulazione ogni qual volta sia necessario operare una sostituzione di talune attività con nuove/altre diverse oppure una diversa distribuzione delle ore di impegno tra le varie attività, a seguito di nuove e mutate esigenze emerse durante la fase di monitoraggio dei bisogni e dei risultati conseguiti.
3.3 - Le attività trasversali
Le attività trasversali previste per l’attuazione della misura e prima indicate fanno riferimento al monitoraggio delle attività e dei destinatari e alla comunicazione e promozione dell’iniziativa.
3.3.1 – Il monitoraggio delle azioni realizzate
L’azione di monitoraggio della misura sarà effettuata a cura del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata e sarà incardinata sulle seguenti direttrici di sviluppo:
A. area processi, incentrata su:
- gli approcci metodologici adottati e i punti di forza e di debolezza riscontrati nel processo, per ognuna delle dimensioni sotto indicate;
- i cittadini designati destinatari, disaggregati almeno per genere;
- gli attori della filiera istituzionale e territoriale coinvolti;
- gli atti amministrativi adottati;
- i flussi finanziari derivati.
B. area risultati, incentrata su:
- le attività realizzate e le risorse attivate;
- le caratteristiche degli utenti in entrata e in uscita dei percorsi;
- la valutazione dei cambiamenti prodotti in termini di capacità di autonomia, relazionali e di progettazione della propria vita, con analisi condotta disaggregando i dati almeno per genere;
- le criticità riscontrate (xxxxxxxxx, rinunce, insuccessi, ecc.);
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OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
- gli output delle iniziative intraprese (certificazioni acquisite, tirocini realizzati, risultati raggiunti, ecc.). Tale fase si estrinsecherà nella trasmissione alla Regione Puglia di report di monitoraggio che diano conto di tutte le dimensioni di analisi su menzionate, del numero di cittadini ammessi al programma sperimentale con una descrizione delle attività realizzate e del loro numero. Tale trasmissione avrà ordinariamente cadenza trimestrale, salvo specifiche richieste della Regione Puglia per eventuali esigenze conoscitive e di monitoraggio e valutazione. Presso il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (o presso le sue sedi decentrate, quali gli Uffici per i Servizi Sociali per Minori), dovranno inoltre essere a disposizione per il personale della Regione Puglia (o di altro soggetto titolare di controlli), le cartelle personali di ogni utente, che devono contenere almeno:
- l’atto di designazione del soggetto come destinatario;
- la scheda di assessment e valutazione dei bisogni e delle risorse;
- il Patto di inclusione sottoscritto (il cui modello dovrà essere elaborato dal CGM e condiviso dalla Regione Puglia);
- i timesheet mensili riportanti per ciascuna linea di azione svolta il numero di ore giornalmente dedicate, firmati dal case manager e dal cittadino
- la scheda di monitoraggio in itinere e/o finale dei percorsi attivati (il cui modello dovrà essere elaborato dal CGM e condiviso dalla Regione Puglia);
- la documentazione sulla eventuale formazione e/o sui tirocini erogati (convenzioni con Enti erogatori e/o ospitanti, registri, progetti formativi, ecc.)
- gli output delle iniziative intraprese.
3.3.2 L’attività di comunicazione e promozione
Tali attività saranno incentrate principalmente su due linee strategiche di sviluppo:
a. ad intra: il CGM dovrà, durante tutto il periodo di vigenza del progetto sperimentale, promuovere le attività realizzate e la collaborazione con la Regione Puglia, mediante uno spazio dedicato sul proprio sito istituzionale e ogni altra iniziativa promozionale ritenuta utile;
b. ad extra: il CGM dovrà raccogliere tutto il materiale di monitoraggio e valutazione prodotto durante il periodo di vigenza del progetto e produrre, entro il termine dello stesso, una pubblicazione finale da promuovere in un evento di promozione.
3.4 La rendicontazione della spesa effettuata
La fase della rendicontazione della spesa è altrettanto delicata ed importante nell’economia complessiva dell’azione progettuale da condurre. Alla luce di tutti gli elementi sinora esposti, in questa sede è possibile delineare l’elenco delle spese ammissibili:
Tabella 2 - spese ammissibili
Macrolinea di azione | Tipologia spesa |
A – Orientamento | Spese per consulenza specialistica finalizzata all’orientamento e al counseling; |
Spese per consulenza specialistica propedeutica all’attivazione di tirocini o all’autoimprenditorialità; | |
Spese connesse alla facilitazione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico | |
B – Formazione | Spese connesse alle attività propedeutiche (bilancio di competenze, profilatura utenti, ecc.) |
Acquisizione voucher per la frequenza di corsi di formazione, anche professionale e spese ad essa connessi | |
Rimborsi agli Enti del Terzo Settore per acquisizione soft skills e accompagnamento | |
C – Transizione al lavoro | Rimborsi spese ai soggetti ospitanti i tirocini (assicurazioni, presidi sicurezza, visite mediche iniziali, formazione iniziale ecc.) |
Incentivi ai soggetti ospitanti (contributi economici una tantum ovvero altre utilità non economiche) | |
Acquisizione voucher per la frequenza di servizi e strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative | |
D – servizi di supporto | Acquisizione voucher per la fruizione di servizi culturali, ludici e ricreativi |
Spese di trasporto da e verso i luoghi del tirocinio e delle attività del Patto individuale | |
Spese di attrezzature, beni e servizi funzionali al tirocinio o alle attività del Patto individuale | |
Supporto al reddito familiare a cadenza periodica (min € 200 max € 500 per min 6 max 12 mesi) | |
Microcredito o spese di start up per l’autoimprenditorialità |
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OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
Spese per altri servizi di supporto | |
E – attività trasversali | Spese di gestione e di rendicontazione (max 3% del totale assegnato) |
Spese di ricerca e monitoraggio (max 2% del totale assegnato) | |
Spese di comunicazione e promozione (max 1% del totale assegnato) |
Ogni tipologia di spesa che il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata valuterà di assumere dovrà essere definito con chiarezza e comunicato all’utente finale in sede di sottoscrizione del Patto di inclusione (o di sua revisione e aggiornamento in corso d’opera) e dovrà avvenire con strumenti tracciabili e monitorabili a seguito di costante monitoraggio e verifica del rispetto del Patto di inclusione.
Per ogni destinatario finale/utente sottoscrittore, le attività previste nel Patto di inclusione non potranno complessivamente comportare oneri di spesa superiori a 10.000 euro.
3.4.1 Modalità di erogazione delle risorse assegnate
La Regione Puglia erogherà al CGM le risorse assegnate secondo le seguenti modalità:
A. Anticipazione pari al 30% dell’importo (€ 450.000,00 a discarico dell’impegno n° 3021076721) a seguito di presentazione da parte del CGM della domanda di pagamento di anticipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente;
B. Primo pagamento intermedio, pari al 35% del contributo assegnato (€ 525.000,00 a discarico dell’impegno n° 3022019791) a fronte di un avanzamento di spesa pari ad almeno l’80% della prima anticipazione erogata, a seguito della presentazione da parte del CGM della domanda di pagamento intermedio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, e della rendicontazione delle spese sostenute corredate da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute, secondo le indicazioni della presente scheda;
C. Secondo pagamento intermedio, pari al 30% del contributo assegnato (€ 450.000,00 a discarico dell’impegno n° 3022019791) a fronte di un avanzamento di spesa pari ad almeno l’80% della prima anticipazione erogata, a seguito della presentazione da parte del CGM della domanda di pagamento intermedio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, e della rendicontazione delle spese sostenute corredate da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute, secondo le indicazioni della presente scheda;
D. Erogazione del saldo nella misura massima del 5% del contributo assegnato (€ 75.000,00 a discarico dell’impegno n° 3022019791) a fronte di un avanzamento della spesa pari al 100% delle somme complessivamente già erogate (anticipazione e primo pagamento intermedio), a seguito della presentazione da parte del CGM della domanda di pagamento del saldo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e della rendicontazione delle spese sostenute corredate da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute, secondo le indicazioni della presente scheda.
A conclusione del progetto sperimentale, il CGM dovrà obbligatoriamente trasmettere alla Regione Puglia la rendicontazione finale della spesa effettuata, corredata da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili sostenute, secondo le indicazioni della presente scheda, e restituire le eventuali risorse non utilizzate secondo le modalità che saranno comunicate con successivo provvedimento dalla Regione Puglia.
3.4.2 Ammissibilità della spesa
Le spese devono essere reali, direttamente riferibili all’azione finanziata, dimostrabili con documentazione specifica, disaggregabili per voci e riconducibili singolarmente all’articolazione delle specifiche attività rivenienti dall’accordo sottoscritto tra Regione Puglia e il CGM oltreché contenuti nei limiti dello stesso.
Sono ammissibili le spese effettuate per pagamenti:
- direttamente ed esclusivamente imputabili alla realizzazione delle attività di cui all’operazione;
- comprovate attraverso giustificativi di spesa e da documentazione probatoria delle attività svolte;
- sostenute a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra PA;
Il riconoscimento dei costi si basa sul principio del “costo reale”. Ogni documentazione di spesa che non contenga gli elementi fondamentali secondo la legislazione fiscale vigente non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione,
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OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
né potrà partecipare a determinare il totale delle spese ammissibili di progetto e, quindi, resterà a totale carico del CGM.
Sono ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010). Pertanto:
- tutti i pagamenti effettuati dovranno essere effettuati attraverso bonifici bancari o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Le spese rendicontate, sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili;
- la documentazione giustificativa e dimostrativa di xxxxx deve riportare rigorosamente il codice unico di progetto CUP (che verrà generato e comunicato dalla Regione Puglia), pena il mancato riconoscimento della relativa spesa.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti e che, in generale, sfuggano alla piena tracciabilità delle operazioni.
Sono esclusi e non ammessi i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate al punto 4.2. Tutte le spese sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e non riportate nella rendicontazione finale, non saranno successivamente riconosciute.
Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:
• IVA se non dovuta o recuperabile;
• Spese per imposte e tasse;
• Spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi e sanzioni;
• Spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfettaria;
3.4.3 Erogazione ai cittadini delle indennità economiche di attivazione
Per ciò che concerne la definizione dell’eventuale ammontare del contributo economico da erogare ai soggetti beneficiari sotto forma di indennità di attivazione, la somma mensile da corrispondere potrà variare da un minimo di 200 euro ed un massimo di 500 euro per beneficiario, per una durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi. Sarà cura della struttura tecnica del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata definire, per ogni caso specifico, e per ciascun soggetto e relativo nucleo beneficiario quale sia la somma più in linea con le esigenze e i bisogni dei destinatari.
L’erogazione ai cittadini dell’eventuale indennità economica di attivazione avviene previa:
- verifica del mantenimento dei requisiti previsti e del buon andamento del Patto di inclusione;
- attestazione del numero delle ore effettuate dal destinatario finale e della loro conformità ai requisiti richiesti La regolare esecuzione della politica attiva è attestata dai time-sheet di presenza sottoscritti dal referente del CGM (case manager) e dal cittadino ammesso alla misura.
Durante l’esecuzione del progetto, il CGM è tenuto ad inviare all’Ufficio competente della Sezione Inclusione Sociale attiva della Regione Puglia, la documentazione di seguito dettagliata:
• Atti di approvazione delle liste dei destinatari ammessi a beneficio;
• Xxxxx d’inclusione sociale sottoscritti dai destinatari, coerenti con gli atti di approvazione delle graduatorie dei destinatari;
• Schede di assessment;
• Timesheet riportanti per ciascuna linea di azione svolta il numero di ore giornalmente dedicate
• Relazioni di monitoraggio e valutazione;
Per tutto quanto non stabilito nel presente documento, si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e, se compatibile, alle Linee Guida di monitoraggio e rendicontazione del Reddito di Dignità approvate con Atto Dirigenziale n. 822 del 25/05/2021.
Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018
OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile.