CAPITOLATO DI POLIZZA VITA QUADRI
CAPITOLATO DI POLIZZA VITA QUADRI
La presente polizza è stipulata tra
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 | |
00000 Xxxx | |
P.I. 00968951004 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | |
Alle ore 24.00 del : |
CUI: 01165400589201900676
CIG n. 8322443938
INDICE
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI pag. 3
SEZIONE 2 – PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE pag. 4
Art. 1 – Prestazioni pag. 4
Art. 2 – Limiti di età pag. 4
Art. 3 – Ingresso e permanenza in assicurazione pag. 4
Art. 4 – Esclusioni pag. 5
Art. 5 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato pag. 5 Art. 6 – Documentazione sanitaria, accertamenti e dichiarazioni dell’Assicurato pag. 6 Art. 7 – Beneficiari pag. 6
Art. 8 - Foro competente pag. 6
Art. 9 - Clausola Broker pag. 6
Art.10 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa pag. 6 Art. 11 – Verifica conformità del servizio pag. 7
Art. 12 – Trattamento dei dati pag. 7
Art. 13 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione pag. 8
SEZIONE 3 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO pag.9
Art. 1 – Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione pag.9 Art. 2 – Durata del contratto e della posizione assicurativa pag. 9
SEZIONE 4 – PREMI pag.10
Art. 1 – Premi di assicurazione pag.10
Art. 2 – Documenti prodotti dalla Società pag. 10
Art. 3 – Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione pag. 10
SEZIONE 5 – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ pag.11
Art. 1 – Pagamenti della Società pag. 11
SEZIONE 6 – CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE pag.12
Art. 1- Accertamento pag.12
Art. 2 – Collegio arbitrale pag. 12
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Anno assicurativo | Periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza |
Assicurato | La persona fisica sulla cui vita è stipulata l’assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita |
Beneficiario | La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione. |
Condizioni di assicurazione | Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione. |
Contraente | La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento dei relativi premi. |
Costo percentuale (caricamento) | Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. |
Data di decorrenza del contratto | La data di riferimento, indicata in contratto, per il calcolo delle prestazioni contrattuali |
Data di ricorrenza | La data in cui la Società richiede il pagamento del premio monoannuale per ciascuna posizione individuale, al fine di consentire il rinnovo della copertura assicurativa. |
Durata contrattuale | Periodo durante il quale il contratto è efficace |
Età assicurativa | Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni |
Nota informativa | Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso ed alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto |
Premio monoannuale | Importo che il Contraente si impegna a corrispondere all’inizio di ogni anno assicurativo per dare efficacia all’assicurazione |
Prestazione assicurata | Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato |
Proposta di assicurazione | Il documento con il quale il Contraente chiede alla Società di stipulare il contratto di assicurazione |
Questionario sanitario per l’assicurazione sulla vita | Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione |
Sinistro | Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata |
Società | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
Invalidità permanente | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. |
SEZIONE 2 - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1 - Prestazioni
In base al presente contratto, assicurazione di gruppo stipulata in forma collettiva – rinnovabile di anno in anno - la Società si impegna, a fronte del pagamento del premio annuo, a corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto il pagamento del relativo capitale assicurato indicato nella polizza-elenco, nel caso in cui, durante il periodo di copertura, si verifichi il decesso o sia riconosciuta l’invalidità totale e permanente, superiore ai due terzi, dell’Assicurato.
S’intende colpito da invalidità l’Assicurato che per malattia o infortunio, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente, a meno di un terzo del normale la propria capacità lavorativa dichiarata.
L’assicurazione comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Evento che colpisca più teste
L'assicurazione comprende il sinistro che colpisca più assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a sei volte il capitale medio assicurato.
Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Capitali assicurati
I capitali assicurati all'inizio di ogni periodo assicurativo sulle singole teste sono comunicati dal Contraente e sono stabiliti in base alle norme contenute nel Contratto, nell’Accordo e/o nel Regolamento Aziendale. Tali capitali saranno comunque rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati.
In caso di morte o di accertata invalidità totale e permanente dell’Assicurato, sempreché questi sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, verrà corrisposto il capitale assicurato sopra definito.
Art. 2 - Limiti di età
Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi un’età non inferiore a 18 e non superiore a 70 anni.
L’assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato i 70 anni di età.
L’età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d’anno uguale o superiore a sei mesi.
Art. 3 - Ingresso e permanenza in assicurazione
Ai fini dell’ingresso in assicurazione, il Contraente fornirà alla Società l’elenco delle persone da includere in assicurazione precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare o, in alternativa, premio da versare.
L’ingresso in assicurazione di un nuovo Assicurato avviene dall’inizio del servizio effettivo presso l’Azienda, sempre che, entro 10 giorni da tale data, il Contraente faccia apposita comunicazione scritta alla Società.
Qualora la suddetta comunicazione venga fatta successiva-mente, l’ingresso in assicurazione del nuovo Assicurato avviene dalle ore 00.00 della data di invio della comunicazione del Contraente
alla Società.
La garanzia assicurativa è operativa, a condizione che venga pagato il premio entro trenta giorni dalla data di emissione dell’appendice della polizza-elenco.
Esso fornirà inoltre ogni tipo di documentazione richiesta nel successivo Art. 6 o che fosse richiesta per l’inserimento degli assicurandi nel contratto collettivo o per il pagamento delle prestazioni garantite.
La permanenza in garanzia cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto come Assicurato.
Nel caso la risoluzione avvenga in corso d’anno la Società provvederà a restituire l’eventuale rateo di premio versato, calcolato in proporzione al periodo di mancata esposizione al rischio, a condizione che il Contraente comunichi per iscritto alla Società l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dell’Assicurato entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto lavorativo stesso.
Qualora tale comunicazione fosse inviata successivamente, il calcolo del rateo di premio sarà conteggiato dalla data di invio della comunicazione e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell’Assicurato.
Art. 4 - Esclusioni
L’assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali salvo le esclusioni e le limitazioni di cui ai successivi punti:
a. attività dolosa del Beneficiario;
b. partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
x. xxxxx di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; la copertura si intende comunque esclusa in caso di uso di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
d. partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso o l’invalidità totale e permanente avvengano dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell’arrivo dell’Assicurato implica l’esclusione dalla copertura assicurativa;
e. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
f. atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari e/o batteriologiche e/o chimiche;
g. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
Sono altresì esclusi dall’assicurazione i soggetti che, al momento dell’ingresso in assicurazione, abbiano un’invalidità totale e permanente riconosciuta o abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell’invalidità presso l’Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e queste si concludano con esito positivo.
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Ai fini di una esatta valutazione del rischio che viene assunto da parte della Società, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni.
Art. 6 - Documentazione sanitaria, accertamenti e dichiarazioni dell’Assicurato
La Società prevede l’assicurazione di capitali per un importo pari a quanto previsto dal contratto, all’ accordo o al regolamento aziendale in vigore con le seguenti modalità assuntive:
per capitali assicurati sino a 50.000,00 euro, senza accertamenti sanitari;
per capitali assicurati superiori a 50.000,00 euro e sino a 250.000,00 euro mediante sottoscrizione del dipendente di apposito questionario anamnestico. In base alle risposte, la Società si riserva di richiedere specifici accertamenti sanitari;
per capitali superiori a 250.000,00 euro, mediante esibizione dei risultati di specifici accertamenti sanitari che saranno comunicati dalla Società.
La Società, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta, si riserva, in base alle risultanze di tali documenti e comunque a suo insindacabile giudizio, di richiedere ulteriore documentazione sanitaria, di fissare eventuali particolari condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio, dando di ciò immediata notizia al Contraente.
Art. 7 - Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni garantite dal presente contratto sono i soggetti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicato, oppure dal Contratto Integrativo, dall’Accordo e/o dal Regolamento Aziendale.
In assenza di tali previsioni:
a) in caso di morte, i beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato stesso o, in mancanza di designazione, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi;
b) in caso d'invalidità totale e permanente, Beneficiario è l'Assicurato medesimo.
Art. 8 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 9 - Clausola Broker
L’Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon
S.p.A. in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.
L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalla Società nella misura indicata negli atti di gara, come previsto dal contratto stipulato tra Inail e Aon spa, in occasione del pagamento dei relativi premi da parte del Contraente.
Inoltre qualora venga meno nel corso della validità della presente polizza il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con il sopra citato Xxxxxx, L’Ente Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del predetto servizio.
Art.10 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto
Pertanto, qualora per la presente polizza venga esercitato da parte della Società il diritto di recesso ai sensi delle condizioni contrattuali, ciò comporterà la risoluzione automatica e con la medesima data di effetto anche per la polizza suindicata.
Art. 11 – Verifica di conformità del servizio
Ai sensi dell’art 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, da effettuare a cadenza semestrale, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.
Le procedure di verifica di conformità sono dal Responsabile unico del procedimento.
Art. 12 – Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 13 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all’altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.
SEZIONE 3 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza-elenco debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
L'assicurazione entra in vigore dalle ore 00.00 del giorno indicato nella polizza-elenco quale data di decorrenza dell’Assicurazione
Ad ogni rinnovo del contratto sarà emessa dalla Società una nuova polizza elenco con indicazione, per ciascun assicurato, del premio dovuto e del capitale assicurato.
Si conviene tra le parti che i premi richiesti dalla Società dovranno essere versati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente della suddetta polizza elenco.
Art. 2 - Durata del contratto e della posizione assicurativa
Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 della data di stipula delle polizze e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Il contratto avrà la durata complessiva di 3 anni dalla data di effetto dello stesso eventualmente rinnovabili, di anno in anno, per ulteriori tre anni alle medesime condizioni di cui al presente contratto.
Nel caso in cui il Contraente voglia esercitare la facoltà di rinnovo dovrà farne richiesta alla Società mediante PEC, entro 30 giorni dalla scadenza annuale; la Società ha obbligo di riscontrare la richiesta nei 10 giorni successivi, sia in caso di accettazione che di rifiuto a prestare il rinnovo.
Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale, mediante PEC, inviata almeno 60 giorni prima della data di scadenza.
Si conviene infine che alla scadenza del contratto, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di un massimo di 180 gg, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.
SEZIONE 4 – PREMI
Art. 1 - Premi di Assicurazione
Il Contraente s’impegna, per ciascun assicurato e all’inizio di ciascun periodo assicurativo, a corrispondere il premio di assicurazione, determinato come di seguito indicato.
Il premio annuo di assicurazione per ogni singolo assicurato sarà calcolato in base alle modalità e ai tassi di premio espressi nella tabella allegata alla presente polizza, con riferimento alla numerosità del gruppo, all'età raggiunta alla data di decorrenza o di ricorrenza annuale dell’assicurazione e al relativo capitale assicurato.
Al valore così ottenuto verrà aggiunto un importo fisso, per ogni testa da assicurare, pari a euro 1,00.
L’età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d’anno uguale o superiore a sei mesi.
Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio, determinati riducendo i premi annui come sopra definiti, in proporzione ai giorni di durata della copertura.
Art. 2 - Documenti prodotti dalla Società
La Società rilascerà al Contraente - in occasione di ciascun versamento - una quietanza relativa ai premi complessivamente dovuti, accompagnata da un’Appendice-distinta facente parte integrante del contratto, nella quale saranno elencati gli assicurati, i relativi capitali e i premi.
Eventuali rilievi sui dati evidenziati nell’Appendice-distinta dovranno essere comunicati alla Società entro trenta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di rilievi l’Appendice distinta s’intenderà controllata e ritenuta esatta.
Su preventiva ed esplicita richiesta del Contraente, la Società rilascerà annualmente la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alle vigenti normative in materia.
Art. 3 - Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione
Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.
Il mancato pagamento di una annualità di premio determina, trascorsi 45 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, la risoluzione del contratto.
In tal caso le assicurazioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati in precedenza rimarranno acquisiti dalla Società.
SEZIONE 5 – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’
Art. 1 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, a mezzo raccomandata A.R. o PEC- direttamente o tramite la sua rappresentanza cui è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, che dovranno presentare anche la fotocopia di un documento d'identità valido, insieme alla richiesta redatta secondo le indicazioni disponibili presso le agenzie della Società.
Per i pagamenti conseguenti alla morte dell’Assicurato, debbono consegnarsi:
• certificato di morte;
• relazione medica sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita dell’assicurato redatta su apposito modulo predisposto dalla società, nonché l’ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta dalla società (cartelle cliniche, compresa quella del ricovero che contenga l’anamnesi personale remota, esami clinici, verbale del 118, verbale dell’autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell’autorità competente giunta sul luogo dell’evento e, in caso di apertura di procedimento penale, certificato di chiusa inchiesta e copia dei relativi atti);
• atto notorio dal quale risulti se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento, ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l’indicazione degli eredi legittimi;
• eventuale copia del testamento pubblicato.
Per i pagamenti conseguenti all’invalidità dell’Assicurato, debbono consegnarsi:
• il certificato del medico curante, redatto su apposito modulo predisposto dalla Società, nonché l’ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (in particolare: cartelle cliniche, compresa quella del primo ricovero contenente l’anamnesi personale remota, esami clinici, ecc.);
SEZIONE 6 – CONDIZIONI DI RICONOSCIMENTO DELL’INVAL IDITA' TOTALE E PERMANENTE
Art. 1 - Accertamento
Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, il Contraente deve farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti facendo pervenire alla Società, a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, il certificato del medico curante, redatto su modulo fornito dalla Società, sulle cause della lesione che ha prodotto l’invalidità.
La Società si impegna ad accertare l’invalidità totale permanente entro 60 giorni dalla consegna della documentazione completa ed a mettere a disposizione degli aventi diritto la prestazione dovuta entro 30 giorni dall’accertamento dell’invalidità stessa.
Il decesso dell’Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l’invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.
La Società si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l’invalidità con i medici di sua fiducia. Fino all’accertamento dello stato di invalidità da parte della Società tutti i premi della presente garanzia devono essere regolarmente corrisposti. L’accertamento di invalidità, però, avviene con effetto dal momento di ricezione della denuncia della Società che pertanto rimborsa i premi, in scadenza nel periodo intercorrente tra la denuncia e l’accertamento dell’invalidità, che siano stati nel frattempo corrisposti.
A richiesta della Società, il Contraente e l’Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità sono obbligati:
• a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell’Assicurato;
• a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l’invalidità.
La Società si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l’invalidità con i medici di sua fiducia.
Art. 2 - Collegio arbitrale
Nel caso in cui l’invalidità non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente o l’Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Società – la decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, dei quali uno nominato dalla Società il secondo dalla Contraente o – su sua delega – dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio dei medici risiede nel Comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Il Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire – senza obbligo di sentenza – qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc).
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, violenza, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di
firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.
Ciascuna delle parti sostiene le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.
Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del precedente articolo, il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento di invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l’invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l’invalidità non viene riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell’invalidità, aumentati degli interessi per il ritardato pagamento.