REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO D1
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI OSNAGO (Prov. di Lecco) Contratto Rep. n. del
CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE – STAGIONI INVERNALI 2019/2020 E 2020/2021. CIG
L’anno duemiladiciannove addì del mese di
presso la sede municipale di Osnago - Ufficio Segreteria;
Avanti di me Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario del Comune di Osnago, Pubblico Ufficiale, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi senza l’assistenza dei testimoni in quanto né il Segretario rogante né una delle parti ne hanno chiesto la presenza (art. 48 Legge n. 89/2013):
1) MARTUFFO ARCH. XXXXXXX, nato a Mazzarino (CL) il 29.1.1963, residente in Bergamo in Xxx Xxxxxxxx x. 00, Responsabile dell’Area tecnica dei lavori pubblici, delle manutenzione del patrimonio e del territorio del servizio associato tra i Comuni di Osnago e Lomagna, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Osnago, in virtù delle previsioni dell’art. 6 della Legge 127/1997 e s.m.i. e della nomina a Responsabile prot. int. del Comune di Osnago n. del , domiciliato per la carica presso la sede municipale – C.F./P.IVA 00556800134, di seguito anche Comune;
2)
nato a
il ,
residente a ( ) - Via
n.
in qualità di
Legale Rappresentante ( ) della Società con sede
legale in
( ) - Via
n.
- P. IVA
e C. FISC , di seguito anche impresa.
Persone della cui identità e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono certo.
Richiamati:
- il Codice civile;
- gli artt.1, comma 1-bis, e 11 della legge 7.8.1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove TUEL);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
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forniture (altrove Codice);
- la lex specialis della procedura di gara; Premesso:
– che con predeterminazione a contrarre n.
del
sono
stati approvati i documenti di gara per l’appalto del servizio di sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021 richiedendo alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lecco di procedere all’espletamento della procedura di gara per l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio (Lotto 1 – Comune di Osnago), in forza della Convenzione approvata con la deliberazione n.
34 del 10.5.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha aderito alla stazione unica appaltante della Provincia di Lecco (SUA) istituita con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 4.2.2015, in attuazione di quanto disciplinato dall’art. 37 comma 2 del D. Lgs 50/2016, rilevato che il Comune di Osnago non è in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del predetto decreto (“Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”);
- che l’importo posto a base di gara dell’appalto del servizio, per il
solo Comune di Osnago (Lotto 1), ammonta a € , + IVA, di
cui € ,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
– la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco ha pertanto
indetto – con determinazione dirigenziale n. del –
procedura
ai sensi dell’art.
del D.Lgs 50/2016 e con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 per l’aggiudicazione dell’appalto;
- svolta la negoziazione, e come da verbale di gara in data
, approvato dal Dirigente Responsabile della Direzione Organizzativa II – Appalti e Contratti Servizio Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Lecco con determinazione n.
è risultata aggiudicataria l’Impresa
in data che ha
offerto un ribasso del , % ( / percento) sull’importo
posto a base di gara per un importo contrattuale di aggiudicazione di
euro , comprensivo degli oneri per la sicurezza non
assoggettati a ribasso, pari ad euro , ;
- l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in esito alla verifica dei requisiti in capo all’Appaltatore.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – oggetto e ammontare del contratto
1. Il Comune affida all’impresa l’appalto del servizio di
sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021, secondo le condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto e dell’ulteriore documentazione allegata al bando di gara ed alla
determinazione dirigenziale di indizione n.
del
che
l’Appaltatore dichiara di aver esaminato ed accettato integralmente e di ritenere adeguato e certamente realizzabile verso il corrispettivo di cui al successivo art. 3.
2. L’oggetto del contratto consiste nelle opere e prestazioni necessarie a garantire la completa percorribilità della sede viabile, dei marciapiedi, piste ciclopedonali e parcheggi in occasione dei fenomeni nevosi o di formazione di ghiaccio e comprende altresì la fornitura e lo spargimento di sabbia e/o sale antigelo. Il servizio e’ da espletarsi con mezzi, materiali, attrezzature, prodotti e personale dell’Impresa.
3. Le aree oggetto del servizio in appalto sono dettagliatamente elencati nell’allegato C1 (“elenco aree oggetto di appalto del Lotto 1”) al capitolato speciale d’appalto e alla documentazione di gara che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.
Articolo 2 – norme e condizioni
1. Stazione Appaltante ed Appaltatore osservano le norme e le condizioni del presente e della documentazione seguente (art. 137 del DPR 207/2010):
a) capitolato generale;
b) capitolato speciale;
c) il DUVRI (allegato B1 alla documentazione di gara);
d) l’elenco delle aree oggetto di appalto (allegato C1 alla documentazione di gara)
e) polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 7 e 8.
2. Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Le Parti allegano materialmente al presente, a formarne parte integrante e sostanziale:
a) elenco prezzi unitari;
b) Capitolato Speciale d’appalto;
c) patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali approvato con Delibera di Giunta n.40 del 4.4.2014.
3. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Articolo 3 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante, per il pieno e perfetto adempimento del contratto e per l’intero periodo contrattuale (stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021), è stabilito in euro
, (diconsi euro / ) dei quali euro _ per oneri per la sicurezza. L’IVA è esclusa.
2. Il prezzo convenuto è fisso ed invariabile. Stazione Appaltante ed Appaltatore escludono la revisione dei prezzi al rialzo e non trova applicazione il co. 1 dell'art. 1664 del Codice civile. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga di oltre due anni dal termine contrattuale previsto, si darà applicazione al cd. prezzo chiuso secondo la disciplina dell'art. 133 del Codice.
3. L’Importo contrattuale – tenuto conto dell’offerta presentata – ammonta ad euro , oltre IVA, ed è da intendersi a misura, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di appalto. Resta salva la liquidazione finale.
Articolo 4 – pagamenti
1. Le fatture dovranno essere inoltrate con la seguente tempistica:
- entro il 31/12 di ogni anno: 2/5 (due quinti) del canone annuo forfettario e i servizi eseguiti da inizio stagione e fino a tale data;
- entro il 30/4 di ogni anno: 3/5 (tre quinti) del canone annuo forfettario;
- entro 30 giorni dalla presentazione dei rapportini di intervento.
2. Ogni fattura verrà ammessa al pagamento nei termini di legge, decorrenti dalla data di verifica di conformità dell’esecuzione del servizio.
3. Eventuali contestazioni interrompono il termine di rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione, sino alla loro definizione. L’attestazione di regolare esecuzione sarà trasmessa all’Appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 sull’importo netto delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo il
rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione e del documento unico di regolarità contributiva.
5. La liquidazione finale dell’appalto é subordinata al rilascio – nei successivi 30 (trenta) giorni dalla fine della durata del contratto, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto – dell’attestazione di regolare esecuzione.
6. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, la Stazione Appaltate procederà al pagamento – con le modalità e i termini di legge - del saldo e delle ritenute effettuate sulle fatture.
7. Nel caso di ritardato pagamento delle fatture rispetto ai termini indicati nel Capitolato Speciale sono dovuti gli interessi a norma di legge. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
8. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Art. 5 – adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria
1. L’appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i pagamenti effettuati nell’ambito della filiera delle imprese, come definita dall’art. 6 comma 3 del decreto legge 187/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente con strumenti che consentano la perfetta tracciabilità delle operazioni; preferibilmente bonifico bancario o postale. L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Lecco, l’inosservanza della legge 136/2010 da parte dei propri subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori, ecc. Per effetto dell’art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente IBAN .
3. Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’impresa aggiudicatrice, il/i signor/i Xxxxxx Xxxxxxx .
4. È obbligatoria l’indicazione del seguente CIG (codice
identificazione gara) nella causale di tutti i bonifici di pagamento disposti tra i comparenti in esecuzione del presente appalto.
Articolo 6 – termini, penali e proroghe
1. L’impresa, nell’esecuzione del contratto, deve rispettare i tempi e le condizioni di intervento di cui all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto (“Modalità di esecuzione, tempi di intervento e penali”).
2. Per il mancato espletamento di una o più prestazioni ovvero per l’esecuzione delle stesse in modo non conforme oppure per l’inosservanza agli obblighi contenuti nel capitolato speciale d’appalto, all’Appaltatore saranno comminate le sanzioni previste all’art. 5 del medesimo capitolato, i cui importi potranno variare tra l’1 per mille e l’1 per cento dell’importo contrattuale, secondo la gravità dell’inadempimento accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Il presente contratto non prevede proroghe.
Articolo 7 – cauzione definitiva
1. A norma dell’art. 103 del Codice, a garanzia degli impegni assunti con il presente, ovvero sanciti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha costituito apposita garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella quale è prevista espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
2. Trattasi di garanzia fideiussoria rilasciata da – agenzia
di , numero
in data
per l'importo
di € pari al , % dell’importo di contratto, calcolato in conformità all’art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016.
Articolo 8 – assicurazioni per i rischi di esecuzione
1. L’appaltatore ha altresì stipulato le polizze assicurative di cui all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto:
A) Responsabilità civile automezzi con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per la copertura di eventuali danni causati a persone e cose dai dispositivi meccanici destinati all’esecuzione del servizio con clausola espressa ricorso terzi. Trattasi di polizza assicurativa numero rilasciata da
- agenzia di - con scadenza .
B) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.
Apposita polizza [o appendice a polizza preesistente] ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) con massimale per sinistro non inferiore a ambito RCT: € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) sia in ambito RCT che RCO con il limite di € 2.000.000,00 (euro due milioni) per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato. Trattasi di polizza
assicurativa numero rilasciata da
- con scadenza .
- agenzia di
2. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell’Appaltatore.
3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
4. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l’Amministrazione comunale ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
5. Del pari, l’Amministrazione ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere all’Appaltatore in occasione del primo pagamento.
Articolo 9 – adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L’impresa dichiara di applicare ai propri dipendenti il CCNL .
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.
4. L’accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 286/1998 comporta la risoluzione del contratto,
ai sensi dell’art. 44 comma 11 del citato X.Xxx. 286/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”.
Articolo 10 – adempimenti in materia antimafia
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 art. 83, le parti danno atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso X.Xxx. 6.9.2011
n. 159 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490, sulla base alla documentazione acquisita agli atti (comunicazione antimafia acquisita in data 6.10.2016 dalla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).
Articolo 11 – risoluzione e recesso
1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli
108 (risoluzione), 109 (recesso) e 110 (fallimento dell’esecutore) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti secondo le modalità previste dall’art. 109 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – controversie
1. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva del contratto, circa la corretta valutazione dell’esattezza della prestazione pattuita, si applicano le disposizioni di cui all’art. 206 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 13 – cessione del contratto – subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 105 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.
Articolo 14 – trattamento dati personali
1. Il Comune di Osnago, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, informa la
Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente
contratto e negli atti di gara presentati dalla ditta stessa, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente contratto, per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Articolo 15 - Spese e trattamento fiscale
1. Le parti eleggono agli effetti del presente contratto, domicilio legale a Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
0. Tutte le spese del presente, di rogito, bollo, registro e copia sono a carico dell'Appaltatore.
3. (Imposta di registro) Le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente sono soggette ad IVA, per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.
4. Ai sensi del DM 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l’imposta di bollo e’ fissata in euro 45,00 oltre a ulteriori euro relativi agli allegati parte integrante. L’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante applicativo UniMod.
Richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io Segretario comunale ho ricevuto quest’atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art.
11 co. 13 del Codice) l’ho letto alle Parti le quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, compresi gli allegati, dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti.
Le Parti sottoscrivono con firma digitale, a norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005. Allo stesso modo, il sottoscritto Segretario comunale chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale previa verifica della validità dei certificati di firma digitale delle parti mediante accesso al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxxxxx.xx. IL COMUNE DI OSNAGO Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx
LA DITTA APPALTATRICE
IL SEGRETARIO COMUNALE Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx