Contract
Allegato 3
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente e presentato unitamente alla documentazione amministrativa.
In caso di partecipazione in forma plurima (RTP) il Patto deve essere firmato da ogni componente del raggruppamento.
In caso di partecipazione di associazione professionale o studio associato il Patto deve essere firmato dal rapprersentante legale e da ogni componente indicato come esecutore del servizio..
PATTO DI INTEGRITA’
relativo alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di rilievi topografici e delle attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella Regione Sicilia.
tra
l’Agenzia del Demanio e
Il/La sottoscritto/a nato/a a
il CF residente a
( ), via n. in qualità di:
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
□ (se del caso) professionista esecutore del servizio
dell’operatore economico
(indicare la denominazione sociale)
(indicare la forma giuridica)
(indicare la sede legale)
(indicare CF e PI) ;
VISTO
- l’art. 1 co. 17 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il quale dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’Agenzia del Demanio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Agenzia del Demanio e l’operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Art. 2 - Durata
Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all’art. 5, sono applicabili al concorrente per tutta la durata della procedura di gara e, laddove quest’ultimo risulti aggiudicatario, fino alla completa esecuzione del servizio, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 3 - Obblighi a carico dell’operatore economico
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente:
- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto della lex specialis al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Agenzia;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l’aggiudicazione e/o gestione dell’Accordo e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione dell’Accordo;
- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dell’Accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente gara;
- dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità dell’Accordo e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo;
- dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:
□ non sussitono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia del Demanio; ovvero
□ sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia del Demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l’aggiudicazione dell’appalto e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinchè gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;
- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità ed anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto;
- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara.
Art. 4 - Obblighi a carico dell’Agenzia
L’Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell’agire assunti con il presente Patto.
L’Agenzia assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l’aggiudicazione e/o gestione del contratto.
L’Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti la presente procedura di gara secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità
La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di appaltatore, potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l’inadempimento:
- l’esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della garanzia fideiussoria prestata ai fini della partecipazione e contenstuale segnalazione del fatto all’Anac;
- la risoluzione del contratto con contestuale segnalazione del fatto all’Anac.
La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall’Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l’operatore economico interessato. L’Agenzia comunica l’avvio del procedimento d’ufficio all’operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L’Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.
L’Agenzia si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del professionista, dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ cp 319 ter cp 319 quater 320 ▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇
▇▇▇ ▇▇▇ cp 353 cp 353 bis cp.
La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
Art. 6 - Controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Patto di Integrità tra l’Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.
Luogo e data
TIMBRO E FIRMA
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