PROCEDURA APERTA
SETTORE I: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI SERVIZIO PROVVEDITORATO
PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI PORDENONE PER LA DURATA DI TRE ANNI
CAPITOLATO DI GARA
C.I.G. N. 76234004B1
Pordenone, settembre 2018
LA DIRIGENTE
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
ART. 4 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI ART. 5 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 6 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
ART. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI ART. 8 REFERENTE DEL BROKER
ART. 9 RESPONSABILITA’ DEL BROKER ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA ART. 12 PENALI
ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 14 RECESSO
ART. 15 TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE
ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE) ART. 17 RISCHI DA INTERFERENZE
ART. 18 COMUNICAZIONI
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI ART. 20 NORMATIVA APPLICABILE
1) OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il presente capitolato disciplina il servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Comune di Pordenone, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.
L’aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; sarà compito del broker l’individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall’analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all’assetto normativo di riferimento;
2. analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell’Ente, che tenga conto delle più recenti modifiche normative intervenute, dell’andamento del mercato assicurativo, delle disposizioni del C.C.N.L. e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
3. aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze dell’Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari nonché in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di
report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali;
5. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
6. rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all’ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
7. assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali per le procedure di selezione che l’Ente riterrà di indire per l’assunzione di polizze assicurative nel corso di validità del contratto; i capitolati, le statistiche sinistri e qualsiasi altra documentazione necessaria alla gara dovrà pervenire all’U.O. ECONOMATO tramite posta elettronica, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
8. relativamente alle procedure per l’affidamento del servizio assicurativo dell’Ente, il broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati di polizza;
9. assistenza nella gestione dei sinistri passivi anche per quelli accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker. Il broker dovrà garantire la corretta gestione dell’intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all’Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno. Al broker competono tutte le attività necessarie per l’apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte dell’Ufficio Comunale competente, inoltro alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie, ecc.). Il broker dovrà inoltre produrre dei report indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti); per quanto riguarda i sinistri sotto franchigia, gli stesi verrranno presi in carico dal broker solo alla scadenza dell’attuale contratto, stipulato con la ditta che gestisce il servizio, ovvero dal 23 giugno 2019.
10. gestione dei sinistri attivi dell’ente, mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all’ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche;
11. messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:
⮚ informazioni di dettagli di ogni singola polizza;
⮚ informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza;
⮚ elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall’Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti. L’aggiornamento dovrà essere effettuato mensilmente;
12. consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L’assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli Uffici Comunali;
13. individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Pordenone. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l’Ente, individuati nell’ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara;
14. aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.
Il Broker si impegna, inoltre, a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni attività richiesta dal Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Amministrazione comunale.
2) DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto che avverrà presumibilmente nel mese di marzo 2019;
Il Comune di Pordenone si riserva, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (“13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”).
Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta del Comune di Pordenone, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more di indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio.
E’ escluso il rinnovo.
L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005.
Dalla decorrenza dell’incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Pordenone.
3) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Pordenone alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.
L'appalto, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio comunale.
In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il valore complessivo viene stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara.
Detto valore, quantificato presuntivamente in Euro 70.185,85, al netto delle imposte, è stato calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale del 2,8% sulla prima annualità (provvigione dovuta al broker sulle polizze in essere) e del 9% (provvigione massima prevista) per le due annualità successive nonchè la provvigione, in ragione d’anno, relativa ai sei mesi dell’eventuale proroga tecnica.
La situazione assicurativa dell’Ente, attualmente in corso, è la seguente:
RAMO POLIZZE | PREMIO XXXXX XXXXX | PREMIO ANNUO IMPONIBILE | SCADENZA |
INCENDIO E RISCHI SPECIALI | 96.486,00 | 80.269,62 | 31/03/2020 |
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO | 124.245,12 | 101.632,00 | 31/07/2020 |
INFORTUNI CUMULATIVA | 10.379,72 | 10.126,56 | 31/03/2020 |
FURTO E RAPINA | 3.000,00 | 2.453,99 | 31/03/2020 |
ALL RISKS OPERE D'ARTE | 11.127,00 | 11.127,00 | 31/03/2020 |
KASKO PER I VEICOLI NON DI PROPRIETA' IN MISSIONE PER CONTO DEL COMUNE | 1.771,00 | 1.560,63 | 31/03/2020 |
RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI | 32.552,81 | 27.142,00 | 31/03/2020 |
AERONAUTICA DRONI AD USO PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE | 1.300,00 | 1.211,30 | 30/06/2019 |
TOTALE PREMI | 280.861,65 | 235.523,10 |
Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Pordenone nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.
4) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Nell’ambito della gestione delle polizze, l’Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto del Comune di Pordenone, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all’impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
5) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. Il Broker si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.
Il broker si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
6) SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.
Il Xxxxxx dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto e dell’offerta tecnica presentata, con diligenza, nell’esclusivo interesse dell’Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.
7) OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker, nell’espletamento del servizio, si impegna a:
a) svolgere l’incarico nell’interesse dell’amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività dell’Ente;
c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
e) mettere a disposizione del Comune di Pordenone ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
f) relazionare in merito ad ogni iniziativa condotta per l’Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune di Pordenone;
g) avvisare tempestivamente l’Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
h) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l’esecuzione dell’incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune di Pordenone.
Il Comune di Pordenone si impegna a:
a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Pordenone con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
Il Comune di Pordenone si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker.
8) REFERENTE DEL BROKER
Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con il Comune di Pordenone e le relative competenze. All’interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso il Comune.
Prima dell’avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell’amministrazione in caso di urgenza.
Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione
con gli uffici addetti dell’ente, in ogni fase della loro attività. Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rapporterà direttamente con l’U.O. Economato dell’Ente. Saranno apprezzate, in particolare, l’esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di lavoro, desunta dai curricula (con particolare riferimento all’esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o società pubbliche), la completezza delle professionalità offerte, l’articolazione della struttura e delle relative responsabilità.
9) RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il Broker è l’unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
Egli risponde dei danni connessi all’esecuzione del presente capitolato derivanti da condotte negligenti sia durante l’incarico sia dopo la scadenza del contrato purchè derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.
10) CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. L’importo è quello stabilito dall’art. 103 - comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
11) POLIZZA ASSICURATIVA
Il Broker risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio prestato dal suo personale potrà derivare al Comune. All’atto della stipula del contratto il Broker deve depositare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi riferita alle specifiche attività oggetto del presente appalto, con una copertura non inferiore a 3 milioni di euro per sinistro e per anno assicurativo, RC per danni da interruzione o sospensione dell’attività, con inserimento nel novero dei terzi anche delle amministrazioni pubbliche. Il Broker ha l’obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. In ogni caso la polizza deve prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della
Compagnia di assicurazione verso l’Ente nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa. Inoltre la polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, da parte della Compagnia assicuratrice, nell’ipotesi di responsabilità solidale; in alternativa, nella predetta copertura assicurativa, l’Ente dovrà essere considerato quale “assicurato addizionale”. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall’Isvap all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo R.C., dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto e prevedere l’assunzione a carico del Broker di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il Broker risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia della polizza. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione.
12) PENALI
In caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.
L’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.
Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la penale giornaliera prevista dall’art. 113-bis del Dlgs 56-2017.
In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni correttamente eseguite nei termini fissati dall’Ente.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Broker dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La comminazione di almeno tre contestazioni d’addebito o un ritardo nell’adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci percento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce al Comune di Pordenone la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
Nell’ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o
risarcimento a qualsivoglia titolo.
E’ inoltre facoltà del Comune di Pordenone risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l’impresa aggiudicataria non
adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali
o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, tramite
posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) perdita dell’iscrizione all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal D. Lgs. 209/2009;
c) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attivita, nonche violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 5;
f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
g) mancato versamento dei premi di cui all'art. 4;
h) subappalto non autorizzato;
i) cessione del contratto non autorizzata;
j) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
k) commissione di fatti, connessi all’esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall’ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessita di attendere l’evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie,quali gravi inadempimenti contrattuali;
l) cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
m) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 16 in materia di codice di comportamento;
La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Comune di Pordenone dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
In ogni caso e fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
14) RECESSO
E’ facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell’art. 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, il Broker non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune di Pordenone potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia
venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
15) TUTELA ED INFORTUNISTICA SOCIALE
L’affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché
rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all’affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.
16) CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)
L’affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di
comportamento adottato dal Comune di Pordenone con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28 febbraio 2014.
Detto codice di comportamento è disponibile sul sito web dell’ente all’URL xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- generali/atti-generali/index_html/codice-disciplinare
e copia del medesimo verrà consegnato all’affidatario prima dell’inizio del servizio.
L’affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter. d.lgs.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 190/2012.
17) RISCHI DA INTERFERENZE
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza, pertanto, l’importo degli oneri e costi della sicurezza è pari a euro zero.
18) COMUNICAZIONI
Ai fini delle comunicazioni inerenti le operazioni di gare e affidamento, nonché per la successiva fase di stipula e gestione del contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è il seguente: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx.
19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal disciplinare di gara.
20) NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con le normative vigenti in materia, si applicano le norme del Codice Civile, e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lvo 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.. Si richiamano, inoltre, le normative e i regolamenti vigenti in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento e contratti pubblici, di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.
Il RUP
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXX XXXXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 20/09/2018 14:31:30
IMPRONTA: 0392997E15889A476F88DCC2A6BE606949879E9B03D6304BBD2EE497B5799D60 49879E9B03D6304BBD2EE497B5799D60E09FC6DF952E233846F539F0B2584153 E09FC6DF952E233846F539F0B2584153DE4240B5C689E917D0D7E624EEBC7406 DE4240B5C689E917D0D7E624EEBC740684ED0F992EBEACD7D6851C131053A314
Atto n. 2153 del 20/09/2018