COMUNE DI TUGLIE
Deliberazione n° 131 del 13-07-2017
COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Locazione a favore della società VODAFONE OMNITEL B.V. di una porzione di terreno di proprietà comunale presso la circonvallazione esterna. Nuovo contratto di locazione sostitutivo del precedente stipulato in data 25/11/2015. Determinazioni.
L’anno Duemiladiciassette il giorno Tredici del mese di Luglio alle ore 17:25, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con la presenza dei Sigg.:
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX SOLIDA XXXXXXXXX
XXXXXXX CHIARA
Assenti:
XXXXXX XXXXXX
e con la partecipazione del Segretario Comunale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi ed acquisiti i pareri allegati.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
in data 25/11/2015 veniva sottoscritto tra il Comune di Tuglie e la società VODAFONE OMNITEL B.V. un contratto di locazione ad uso abitativo di una porzione di terreno di proprietà comunale e, precisamente, uno spazio di pertinenza del recapito finale della fognatura pluviale ubicato lungo la circonvallazione comunale in catasto censito al foglio 15 particella 252 per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile;
il contratto, con durata dal 01/12/2015 al 30/11/2024, prevedeva un canone annuo di locazione di € 11.600,00;
VISTA la nota datata 26/04/2017 (prot. comunale n. 3547 del 02/05/2017) con la quale la società VODAFONE OMNITEL S.p.a. comunicava al Comune di Tuglie quanto segue:
Vodafone Italia S.p.A. ha stipulato una serie di accordi di condivisione con i principali operatori del settore, da ciò ne è derivata una serie di iniziative finalizzate all’ottimizzazione delle risorse ed al contenimento dei costi ottenuto attraverso la dismissione di numerosi impianti.
L’obiettivo di rendere più efficiente la rete di telecomunicazione è stato esteso dall’azienda a tutto il suo patrimonio immobiliare, comprendendo quindi anche il sito realizzato sulla sua proprietà. La valutazione di efficienza viene svolta considerando diversi fattori tra i quali il posizionamento del sito e la sua funzionalità nella rete, nonché, l’analisi dei costi della locazione ed il confronto rispetto ai valori di mercato.
L’esito di questa analisi ha evidenziato, per il suo immobile, un valore molto alto della locazione corrisposta da Vodafone rispetto a quanto normalmente è corrisposto dal mercato immobiliare per un utilizzo alternativo.
Volendo agire in completa trasparenza e con spirito di collaborazione La informiamo che l’azienda sta concretamente valutando l’opportunità di riallocare l’impianto in altra sede, facendo leva sulle possibilità consentite dalle leggi vigenti e dal contratto in essere fra le parti.
Esiste comunque la possibilità, qualora tale prospettiva incontri il Suo interesse, di avviare una trattativa rivolta alla stipula di un nuovo contratto di locazione che, a fronte di una significativa rimodulazione del valore del canone, Le garantisca una più lunga durata contrattuale rispetto a quella attualmente residua.
In caso non si riuscisse a finalizzare la ri – contrattualizzazione dell’accordo in essere, Vodafone Italia S.p.A, avvalendosi delle facoltà riconosciute ai sensi di legge e di contratto, si riserva di interrompere, alla prima data utile, il rapporto in essere, de localizzando la stazione radio base.
VISTO che la prima proposta di ricontrattualizzazione del canone di locazione in essere, allegata alla suddetta nota, prevedeva le seguenti alternative:
-€ 5.000,00 annui, con il pagamento anticipato delle prime 6 annualità per complessivi € 30.000,00;
-€ 5.800,00 annui;
VISTA la corrispondenza intercorsa via mail tra il Comune di Tuglie e la Vodafone Omnitel S.p.a. in merito alla ricontrattualizzazione di che trattasi;
VISTO che, dopo contatti verbali e corrispondenza via e-mail, VODAFONE OMNITEL con nota mail del 21/06/2017, acquisita al prot. comunale n. 5023 del 23/06/201,7 ha trasmesso l’ultima proposta alternativa di ricontrattualizzazione del canone in essere nei seguenti termini
-€ 6.840,00 annui, con pagamento anticipato delle prime 5 annualità per complessivi € 34.200,00 e blocco del recesso per 9 anni;
-€ 7.500,00 annui, con il pagamento anticipato delle prime 4 annualità per complessivi € 30.000,00;
VISTA la relazione tecnica a firma del Responsabile del Settore “Edilizia-Urbanistica” datata 13/07/2017;
CONSIDERATO che, così come evidenziato nella suddetta relazine, un mancato accordo sulla rinegoziazione del contratto in essere comporterebbe:
-il recesso anticipato da parte di Vodafone Omnitel con conseguente mancato introito per il corrente bilancio di una somma variabile tra € 30.000,00 ed € 34.200,00 a seconda della proposta alternativa che sarà ritenuta più conveniente dall’Amministrazione;
-la concreta possibilità di una delocalizzazione dell’impianto di telefonia mobile in uno dei siti privati ubicati al di fuori della perimetrazione delle aree sensibili e vincolate nell’ambito del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici, circostanza, questa, che potrebbe anche comportare un avvicinamento dell’antenna al perimetro del centro abitato di Tuglie;
RITENUTO, per motivazioni innanzi evidenziate, di poter accogliere favorevolmente la prima delle due proposte alternative (canne annuo di € 6.840,00) in quanto, oltre a consentire un maggior introito per il corrente bilancio comunale entro l’anno 2017, comporterebbe il blocco del diritto di recesso per 9 anni;
VISTA la nota e-mail del 22/09/2015 con la quale la VODAFONE OMNITEL N.V. ha trasmesso la bozza del nuovo contratto di locazione;
VISTO la bozza del nuovo contratto di locazione;
CONSIDERATO che:
si rende pertanto necessario allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso delle parti, ai sensi dell’art. 1321 del C.C. ed alla stipula di un nuovo contratto di locazione integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto stipulato in data 25/11/2015;
la locazione avrà durata di 9 (nove) anni dal 01/12/2017 al 30/11/2026;
il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all’altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consentirà che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale facoltà non potrà essere esercitata fino al 30/11/2026;
Il canone di locazione viene pattuito nella misura di € 6.840,00 (Euro seimilaottocentoquaranta/00 e tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto a partire dalla data di decorrenza in un’unica rata annuale;;
le prime 6 (sei) annualità saranno corrisposte in un’unica rata anticipata di € 34.200,00 a partire dalla data di decorrenza fissata al 01/12/2017;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso delle parti, ai sensi dell’art. 1321 del C.C. ed alla stipula di un nuovo contratto in sostituzione del precedente atto stipulato in data 25/11/2015;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267:
-del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
-del Direttore di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. Di doversi procedere per mutuo consenso delle parti, ai sensi dell’art. 1321 del C.C. , allo scioglimento del contratto sottoscritto in data 25/11/2015 tra il Comune di Tuglie e la società
VODAFONE OMNITEL B.V avente ad oggetto la locazione ad uso abitativo di una porzione di terreno di proprietà comunale e, precisamente, uno spazio di pertinenza del recapito finale della fognatura pluviale ubicato lungo la circonvallazione comunale in catasto censito al foglio 15 particella 252 per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile;
2. Di doversi procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto stipulato in data 25/11/2015;
3. Di approvare il nuovo contratto di locazione trasmesso dalla VODAFONE OMNITEL N.V. che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che:
si rende pertanto necessario allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso delle parti, ai sensi dell’art. 1321 del C.C. ed alla stipula di un nuovo contratto di locazione integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto stipulato in data 25/11/2015;
la locazione avrà durata di 9 (nove) anni dal 01/12/2017 al 30/11/2026;
il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all’altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consentirà che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale facoltà non potrà essere esercitata fino al 30/11/2026;
Il canone di locazione viene pattuito nella misura di € 6.840,00 (Euro seimilaottocentoquaranta/00 e tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto a partire dalla data di decorrenza in un’unica rata annuale;;
le prime 6 (sei) annualità saranno corrisposte in un’unica rata anticipata di € 34.200,00 a partire dalla data di decorrenza fissata al 01/12/2017;
Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione unanimi e favorevoli, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
SITO : 4RM00153
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE
TRA:
Vodafone Italia S.p.A.
……………………………….
Il COMUNE DI TUGLIE (LE), con sede in Piazza Massimo D’Azeglio n.4, C.F. 82000530756, P.I. 0047250758, rappresentato in questo atto dall’Ing. Xxxxxx Xxxxx, nato a Tuglie (LE) il 03/12/1964, nella sua qualità di responsabile Xxxxxxx XXX Edilizia ed Urbanistica, che agisce ed interviene a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, di seguito denominata parte locatrice
E:
la VODAFONE ITALIA S.p.A., Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico , con sede legale in Italia, Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliardi-trecentocinquemilioni- zeronovantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto da Xxxxxx Xxxxxxxxx , in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel B.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Xxxx de Vivo in data 17/06/2015, repertorio n. 26283 raccolta n. 15844, (nel seguito “Conduttrice”) - dall’altra parte– nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta,l’immobile di sua proprietà sito in Comune di Tuglie (LE) nei pressi della Circonvallazione esternad i Tuglie, catastalmente censita al NCT di Tuglie (LE) foglio 25 e particella 252.
PREMESSO
La Locatrice
……………………………….
a) che una porzione di terreno sito in Comune di Tuglie (LE) nei pressi della Circonvallazione esterna di Tuglie (LE), catastalmente censita al NCT di Tuglie (LE) foglio 25 e particella 252, e` stata concessa in Locazione alla Vodafone Italia S.p.A. con contratto di Locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Omnitel B.V. e il Comune di Tuglie (LE);
b) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un`infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l’Impianto”
c) che a fronte del mutato oggetto della obbligazione, le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell`art.1321 X.Xxx ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto del 25/11/2015.
Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito “le parti” quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:
1.bis_PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito “il contratto”).
1.ter_OGGETTO
Vodafone Italia S.p.A.
……………………………….
La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, porzione di terreno sito in Comune di Tuglie (LE) nei pressi della Circonvallazione esterna di Tuglie (LE), catastalmente censita al NCT di Tuglie (LE) foglio 25 e particella 252, meglio identificata nell’elaborato grafico contrassegnato con la lettera A, sottoscritto/ dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime.
L’oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile ".
I documenti contrassegnati con la lettera A, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.
La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell’impianto.
La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.
La Locatrice
……………………………….
La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx.
La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.
0.Xx locazione avrà durata dal 01/12/2017 al 30/11/2026 ai sensi dell’art. 27 della legge
n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 37 della legge n. 392/78.
2.bis_DURATA,DECORRENZA E RECESSO
Il contratto avrà la durata di 9 (nove).
Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) e così di seguito, salvo che una delle parti dia all’altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale facoltà non
Vodafone Italia S.p.A..
……………………………
potrà essere esercitata fino al 30/11/2026.
3. Il canone annuo di locazione viene pattuito nella misura di Euro 6.840,00 (seimilaottocentoquaranta/00).
3.bis_CANONE
Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in un’unica rata annuale anticipata di Euro 6.840,00 (seimilaottocentoquaranta/00).
Le parti concordano che le prime 6 (sei) annualità saranno corrisposte in un'unica rata anticipata di € 34.200,00 (trentaquattromiladuecento/00), a partire dalla data di xxxxxxxxxx.Xx locatore si impegna ad emettere ed inviare fattura al conduttore entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di valuta del pagamento.
In caso di mancata emissione della fattura da parte del locatore entro il termine sopraindicato, il conduttore emettera’ autofattura ai sensi dell’art.6, comma 8, D.Lgs.471/1997.
In forza dell'opzione come sopra esercitata, sui corrispettivi indicati da ciascuna fattura verrà applicata l'aliquota IVA nella misura vigente.
Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
La Locatrice
……………………………….
In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
4.USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE
La porzione di immobile è concessa in locazione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell’area che costituisce l’obiettivo del “servizio radio”.
Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Conduttrice di installazione,esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell’impianto è per la stessa Conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso. La Locatrice pertanto autorizza sin d’ora la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell’impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all’ elaborato grafico di cui all’art 1.ter del presente contratto.
La Conduttrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conduttrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le
strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
Sarà altresì a carico della Conduttrice l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell’impianto.
Vodafone Italia S.p.A..
……………………………….
Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterra’ tutte le eventuali spese relative.
La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell’impianto e si dichiara sin d’ora edotto della circostanza che la Conduttrice apporra’sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).
Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la Conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.
Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell’impianto, degli accessori e di quant’altro installato o posizionato, salva la possibilita` per le parti di concordare che la locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.
5.IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.
La Locatrice
……………………………….
La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell’impianto da parte della stessa.
A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.
6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE
La Conduttrice gia’ detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell’uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.
La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall’impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l’espletamento della propria attività , in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell’impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d’ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.
La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.
Vodafone |Italia S.p.A.
……………………………….
7. Alienazione immobile e CESSIONE DEL CONTRATTO
La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Locatrice ove intenda alienare l'immobile oggetto delle locazione si obbliga ( ai sensi dell’art. 38 comma 1 della legge 392/78) a comunicarlo al conduttore con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
La comunicazione dovrà contenere:
a) il corrispettivo
b) le altre condizioni concernenti la compravendita;
c) l’invito ad esercitare la prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate;
d)l'avviso che, nel caso di esercizio della prelazione, il versamento del prezzo di acquisto, dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della medesima comunicazione.
La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Locatrice autorizza sin d’ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali La Locatrice la ha concessa in locazione.
La Locatrice
……………………………….
Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Conduttrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.
Pertanto , in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione , la conduttrice recuperera’ dall’ importo del canone mensile la quota del 50% delle spese di registrazione a carico del locatore.
9.MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.
10. DISCIPLINA APPLICABILE
Vodafone Italia S.p.A.
…………………………………
Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
11. ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:
La parte Locatrice in Tuglie (LE) Piazza Xxxxxxx X’Xxxxxxx n.4 La Conduttrice in: Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX)
Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:
a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
La Locatrice
……………………………….
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
-società controllate, controllanti e collegate;
-banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
-soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;
-soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
-soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
-soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
-soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
-studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell’interesse dei propri fornitori;
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati dalla Conduttrice.
I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
La locatrice autorizza espressamente la Conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.
In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.
13.RISERVATEZZA
Vodafone Italia S.p.A.
…………………………………
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.
Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.
Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.
La Locatrice
……………………………….
Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.
Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.
ART. 14 Modello Organizzativo 231 e Antibribery Act
Le Parti si impegnano:
1. a non tenere comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi che determinino violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e dello UK Xxxxxxx Xxx 0000. In ogni caso non è consentito alle Parti nell’esecuzione del presente contratto offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;
2. a conoscere, rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex. D.Lgs 231/2001 di Vodafone, disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, nonche’ il codice etico e modello organizzativo di….. disponibili sul sito ……
In caso di inadempimento di quanto previsto dal presente articolo, le Parti avranno diritto di sospendere l'esecuzione dei Contratto e/o di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc.
15. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI
Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data e registrato
il per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente
nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
<Luogo …………………..>, <Data >
La parte Locatrice_ _
La parte Conduttrice _
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art. 2 bis (Durata,Decorrenza e Recesso), art. 3, art. 3 bis(Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art. 14 (Estinzione dei rapporti pregressi).
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
<Luogo ………………………….>, <Data >
La parte Locatrice_ _
La parte Conduttrice _
COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE
OGGETTO: Locazione a favore della società VODAFONE OMNITEL B.V. di una porzione di terreno di proprietà comunale presso la circonvallazione esterna. Nuovo contratto di locazione sostitutivo del precedente stipulato in data 25/11/2015. Determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.
Tuglie, 13-07-2017
Il Responsabile di Settore X.xx Ing. Xxxxxx Xxxxx
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.
Tuglie, 13-07-2017
Il Responsabile di Settore X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Deliberazione n° 131 del 13-07-2017
Letto ed approvato, viene sottoscritto
IL SINDACO
X.xx Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.
Tuglie, 14-07-2017
L’incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico X.xx Sig. Xxxxx Xxxxxx
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Tuglie,
Il Responsabile di Settore Ing. Xxxxxx Xxxxx