Contract
Nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo finalizzato alla definizione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La revisione del precedente Accordo, risalente al 26 gennaio 2006, si è resa necessaria anche al fine di omogeneizzarne i contenuti con gli Accordi sulla formazione dei lavoratori e sulla formazione dei Datori di Lavoro RSPP (21 dicembre 2011) nonché con le linee interpretative del 25 luglio 2012.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 modifica notevolmente i requisiti della formazione sia per i corsi RSPP/ASPP che per i corsi lavoratori, in termini di modalità e percorsi formativi, di esoneri e riconoscimento dei crediti, di individuazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli organismi paritetici e degli enti bilaterali. Inoltre, ristruttura e puntualizza in via definitiva che cos'è l’ e-learning e come va erogata la formazione.
Definizione dei corsi di formazione
L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. rinvia per l’individuazione dei contenuti dei percorsi formativi all’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni (in breve Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006). Tale Accordo ha introdotto un processo di formazione specialistica per RSPP e ASPP molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi.
Le finalità dei diversi corsi di formazione, definite dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono riprese anche dal nuovo Accordo, ma prevedendo un’articolazione di corsi e durate diverse, sia per i corsi abilitanti che per quelli di aggiornamento.
Cosa importante in tale contesto è che vengono rivisitati anche gli Accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) relativamente alla formazione in modalità e-learning. Di conseguenza, l’allegato II del nuovo Accordo del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato II degli Accordi del 21 dicembre 2011.
Si precisa che i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente accordo.
Individuazione soggetti formatori
Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti formatori, mentre nel precedente Accordo venivano individuate tre tipologie di soggetti con procedure e competenze differenti, nel Accordo del 7 luglio 2016 viene riportato un unico elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici. Dall’elenco sono stati esclusi gli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tutti i soggetti individuati rilasciano gli attestati e provvedono all’archiviazione della documentazione.
Si osserva che per gli ordini e collegi professionali non è più specificata la possibilità di accreditare i corsi di formazione “limitatamente ai propri iscritti”, come a voler significare che gli ordini e i collegi sono ora soggetti formatori per qualsiasi discente.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Si ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti debbano soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:
1. consistenza numerica degli associati delle singole organizzazioni sindacali;
2. ampiezza e diffusione d elle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro;
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.
Organizzazione, durata e contenuti dei corsi
Per la organizzazione dei corsi rimangono i medesimi riferimenti del precedente Accordo, con esclusione del limite di partecipanti (ora diventati 35), anche se nell’allegato IV vengono fornite interessanti e specifiche indicazioni metodologiche per la progettazione e per l’erogazione dei corsi.
Per la formazione di RSPP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione per RSPP (modulo C) mentre viene completamente rivisto il modulo B.
Per il modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, viene previsto un modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore e moduli di specializzazione per quattro settori: agricoltura e pesca(12 ore), costruzioni, cave e miniere (16 ore), sanità (12 ore), chimico e petrolchimico (16 ore).
In sintesi:
• Modulo A: 28 ore (aula/e-learning )
• Modulo B: Modulo comune 48 ore + Moduli Specializzazione: B-SP1 Agricoltura - Pesca 12 ore; B-SP2 Costruzioni - Cave e miniere 16 ore; B-SP3 Sanità 12 ore; B-SP4 Chimico - Petrolchimico 16 ore
• Modulo C: 24 ore
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa
Una novità interessante infatti riguarda la decorrenza dell’aggiornamento: fermi restando i riferimenti già riportati dalle linee guida del 25 luglio 2012 (conclusione modulo B, conseguimento della laurea o entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
• RSPP: 40 ore nel quinquennio (aula/e-learning)
• ASPP: 20 ore nel quinquennio
preferibilmente distribuendo nel quinquennio il monte ore previsto.
L’aggiornamento è consentito nella modalità e-learning e, parzialmente, mediante partecipazione a convegni o seminari con contenuti coerenti (massimo 50% delle ore previste per l’aggiornamento) solo se organizzati dai soggetti formatori individuati.
Inoltre viene specificato che, ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs.
n. 81/08 e s.m.i., entrato in vigore il 15 marzo 2014.
Formazione dei lavoratori: Aziende inserite nel rischio basso
Così come riportato nella tabella di cui all’allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011 relativo all’individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nelle aziende inserite nel rischio bassoè consentito il ricorso alla modalità e-learning per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II del nuovo Accordo.
Entrata in vigore e periodo transitorio
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (deve ancora essere pubblicato). In fase di prima applicazione, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Fatto salvo tale periodo transitorio, l’entrata in vigore del nuovo Accordo abrogherà il precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Si sottolinea che alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, l’eventuale completamento dell’aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.
Esoneri e crediti riconosciuti: classi di laurea e percorsi formativi sovrapponibili
Nell’allegato I sono riportate le classi di laurea che consentono l’esonero partecipazione dalla frequenza ai corsi dei moduli A e B (art. 32, comma 2 primo periodo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), in particolare specificando le sigle e le denominazioni delle classi di laurea dell’area ingegneristica introdotte dai diversi Decreti di modifica degli ordinamenti didattici.
L’allegato III individua i percorsi formativi sovrapponibili (tra RSPP e ASPP, CSP/CSE, datore di lavoro RSPP) che danno diritto a reciproco riconoscimento e credito. Ad esempio, specifica quali moduli costituisce credito e quali
devono essere frequentati da un RSPP formato ai sensi dell’Accordo del 26 gennaio 2006 per conseguire il titolo per svolgere il ruolo di CSP o CSE.
L’allegato V è costituito da tabelle riassuntive per tutti i corsi di formazione di base e di aggiornamento rivolti ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione. Tali tabelle sono sotto riportate.
Xxxxxxx riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione:
CORSI DI FORMAZIONE BASE:
SOGGETTI X.Xxx. 81 e s.m.i | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE APPRENDIMENTI | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI | INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA | EROGABILI IN E-LEARNING |
DDL che svolge le funzioni di RSPP | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 34 Accordo 21 dicembre 2011 | n. 3 categorie Basso Medio Alto | Soggetti Accordo 21 dicembre 2011 e soggetti accreditati | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | Si | Colloquio o test | 35 | Si | Possibile solo per Modulo 1 e 2 |
RSPP e ASPP | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 Nuovo Accordo 7 luglio 2016 | Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrolchimico) | Soggetti D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32, Accordo 7 luglio 2016 e soggetti accreditati | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | Si | Modulo A test o colloquio Modulo B test, simulazione o colloquio Modulo C test e colloquio | 35 | Si | Possibile solo per Modulo A |
RLS * * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 37 | / | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | Si * | / * | 35* | No * | No * |
DIRIGENTE | X.Xxx. 81/08 e s.m.i. art. 37 | / | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | Si | Colloquio o test | 35 | Si | Possibile per tutto il corso |
PREPOSTO | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 37 | / | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 20133 | Si | Colloquio o test | 35 | Si | Possibile solo da punto 1 a punto 5 |
LAVORATORE | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 37 Accordo 21 dicembre 2011 | n. 3 categorie Basso Medio Alto | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | Solo per e-learning | Secondo la piattaforma e- learning | 35 | Si | Possibile per formazione generale e specifica basso rischio |
ADDETTO PRIMO SOCCORSO | D.M. 388/03 | 3 Gruppi A B C | / | Medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte | / | / | 35 | Si | No |
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI | D.M. 10 marzo 98 allegato IX | 3 livelli di rischio Xxxxx Xxxxx Xxxx | / | / | / | / | / | Xx | Xx |
COORDINATOR E SICUREZZA | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 98 allegato XIV | No | Ope legis | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | Si | Simulazione e test | Modulo teorico 60 Modulo pratico 30 | Si | Possibile solo per Modulo Normativo - giuridico |
Xxxxxxx riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione:
CORSI DI AGGIORNAMENTO:
SOGGETTI D.Lgs. 81 e s.m.i. | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA | EROGABILI IN E-LEARNING | PERIODICITÀ | CONVEGNI SEMINARI |
DDL che svolge le funzioni di RSPP | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 34 Accordo 21 dicembre | n. 3 categorie Basso Medio Alto | Medesimi dei corsi di formazione | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
RSPP e ASPP | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 Nuovo Accordo 7 luglio 2016 | / | Medesimi dei corsi di formazione | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
RLS * * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 37 | Per numero di addetti - 2 classificazioni | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | No | 35* | / * | Annuale | Sì |
DIRIGENTE | X.Xxx. 81/08 e s.m.i. art. 37 | No | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
PREPOSTO | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 37 | No | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
LAVORATORE | X.Xxx. 81/08 e s.m.i. art. 37 | No | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
ADDETTO PRIMO SOCCORSO | D.M. 388/03 | 3 Gruppi A B C | Medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica) | No | 35 | No | 3 anni, per la capacità di intervento pratico | No | |
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI | D.M. 10 marzo 98 allegato IX | Non previsto | |||||||
COORDINATORE SICUREZZA | D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 98 allegato XIV | No | / | Requisiti previsti dal Decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |