REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 1) DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento:
- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.
Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Servizio di mediazione offre la possibilità di comporre le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
Il presente Regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.
Art. 3) LA SEGRETERIA
La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:
- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi tre mesi dal deposito dalla domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.
La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
La presente disposizione non si applica quando l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta chiusura del procedimento.
L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.
Art. 4) IL MEDIATORE
Il mediatore non decide la controversia, ma, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le aiuta a cercare la composizione della controversia stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
Il mediatore è individuato dal Responsabile dell’Organismo tra i nominativi inseriti nell’Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
Sulla base degli accordi di cui all’art. 3, il mediatore, qualora se ne ravvisi l’opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell’Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all’allegato B).
Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell’Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell’esercizio della sua funzione.
Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.
In vigore dall’1.1.2021
Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI
Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alla competenza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. Il mediatore deve provvedere all’aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
Il Responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell’elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale dichiarate dal mediatore stesso all'interno delle quali effettuare una nomina ispirata ad un criterio di turnazione
Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza, sulla base del successivo criterio di esperienza.
Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell’Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l’opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.
Il Responsabile dell’Organismo, in caso di sopravvenuto impedimento del Mediatore designato, per esigenze organizzative condivise dal Mediatore o su richiesta congiunta e motivata di tutte le parti, può nominare altro Mediatore.
Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un’apposita clausola contrattuale, o disposto dal Giudice e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale.
Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli disponibili anche on-line sul sito internet dell’Organismo di mediazione.
Nella domanda devono essere indicati:
- il nome dell’Organismo di mediazione;
- le generalità ed i recapiti delle parti e dei loro difensori tecnici e/o consulenti ove nominati;
- l’oggetto della controversia, precisando se si tratta di un’ipotesi ex art.5, commi 1bis e 2;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.
Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
La sede dell’incontro è presso le sedi dell’Organismo o, eventualmente, presso un’altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell’Organismo.
La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Le parti, 3 gg prima dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo numerato, anche virtuale, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Qualora venga a mancare l’apposita abilitazione dell’Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l’elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.
Art. 7) L’INCONTRO DI MEDIAZIONE E IL PRIMO INCONTRO
Il primo incontro con il mediatore, le parti ed i loro legali si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, verificandone insieme anche l’opportunità. Nel caso in
cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo. Nulla è dovuto per le spese di mediazione.
Le parti devono farsi assistere da un avvocato, quando la legge espressamente lo prevede.
Se, al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione, prima dell’incontro successivo, devono corrispondere le spese di mediazione per intero e queste sono dovute in solido da ciascuna parte.
Le parti partecipano all’incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.
Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.
Su richiesta del mediatore il Responsabile dell’Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.
Art. 8) ESITO DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE
All’esito di ogni incontro, il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando eventualmente atto delle sole questioni attinenti alla procedura.
Se è raggiunto un accordo, al verbale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata dal medesimo, qualora richiesta da tutte le parti.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Il verbale sarà consegnato alle parti dopo il versamento all’Organismo dell’intero importo delle spese di mediazione.
Il verbale è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno per l’Organismo di mediazione. Su motivata richiesta delle parti possono essere confezionati, contestualmente alla redazione del verbale, ulteriori esemplari.
Prima della conclusione del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all’allegato C).
Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
ART. 9 PROPOSTA DEL MEDIATORE
Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
Art. 10) RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all’incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Art. 11) TIROCINIO ASSISTITO
Il tirocinio assistito consiste nell’osservazione dell’operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.
Camera Arbitrale di Venezia consente gratuitamente ai mediatori iscritti nei propri elenchi lo svolgimento del tirocinio, come previsto dalla normativa vigente, e determina il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione.
Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, all'inutilizzabilità ed al segreto professionale applicabili per il mediatore e non ha diritto a percepire alcun compenso.
Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l’allontanamento dei tirocinanti.
Art. 12) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta e alla competenza territoriale;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all’art. 7 del presente Regolamento;
- l’indicazione del valore della controversia e l’individuazione della competenza territoriale;
- l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata e l’indicazione dei recapiti cui inviare le comunicazioni;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.
Art. 13) REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITA’ TELEMATICHE
Camera Arbitrale di Venezia si avvale per la mediazione telematica di una piattaforma integrata ad accesso riservato e disponibile al proprio indirizzo web dedicato xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e utilizzando protocollo di sicurezza il cui standard è definito dal protocollo per la comunicazione sicura https.
3. La gestione del Servizio medesimo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e garantisce il ripristino dei dati.
4. Camera Arbitrale di Venezia, per quanto di sua competenza, si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in modo da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi ed attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, la stessa non potrà essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali, nonché qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito Web.
5. La procedura di mediazione telematica si attiva attraverso l’invio della domanda in formato elettronico o cartaceo, debitamente sottoscritta, reperibile sul sito di Camera Arbitrale di Venezia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Tutte le comunicazioni alle parti verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica che le stesse hanno comunicato alla Segreteria di Camera Arbitrale di Venezia.
6. L’accesso al servizio è riservato ai soli utenti che presentano la domanda di mediazione e la relativa adesione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali sono fornite dalla Segreteria alle parti e al mediatore e danno diritto all’accesso ed alla consultazione delle informazioni relative alla sola mediazione in corso.
7. E’ ammesso, altresì, l’uso della mediazione telematica nei casi in cui una parte partecipi all’incontro in video-conferenza e l’altra, previo consenso, vi partecipi fisicamente alla presenza del mediatore.
8. Durante l’incontro di mediazione telematica, il mediatore comunica con le parti attraverso la video- conferenza; egli potrà, altresì, avvalersi, ove necessario, dello strumento asincrono della posta elettronica certificata.
9. E’ facoltà del mediatore interloquire separatamente con le parti attraverso sessioni riservate, utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione.
10. Il verbale, l’accordo e l’eventuale proposta, potranno essere sottoscritti e trasmessi con modalità idonee a garantirne la provenienza, ivi compresa la firma digitale.
Art. 14) ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021 e lo stesso, ed i suoi allegati, possono essere modificati da Camera Arbitrale di Venezia, salva approvazione da parte del Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.
Allegato A - INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
procedure obbligatorie ai sensi dell’art.5, co. 1 e co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Spese di avvio
€ 48,80, IVA inclusa, per valore della lite sino a euro 250.000
€ 97,60, IVA inclusa, per valore della lite oltre euro 250.000
Le spese di avvio saranno versate:
- da parte istante al momento del deposito della domanda
- da parte invitata prima della conferma della partecipazione al primo incontro
Sono inoltre dovute le spese vive documentate. Spese di mediazione
Le spese di mediazione sono dovute nel caso in cui le parti decidano di dare effettivo corso alla mediazione proseguendo oltre il primo incontro. Esse dipendono dal valore della controversia e, in caso di raggiungimento dell’accordo, è prevista una maggiorazione a carico di ciascuna parte.
SPESE DI MEDIAZIONE dovute da ciascuna parte (IVA esclusa) 1
Valore della lite | In caso di mancato accordo | In caso di accordo |
Fino a 1000,00 | 43,34 | 49,84 |
Da 1.001 a 5.000 | 86,66 | 99,66 |
Da 5.0001 a 10.000 | 160 | 184 |
Da 10.0001 a 25.000 | 240 | 276 |
Da 25.001 a 50.000 | 400 | 460 |
Da 50.001 a 250.000 | 666,66 | 766,66 |
Da 250.001 a 500.000 | 1.000 | 1.200 |
Da 500.001 a 2.500.000 | 1.900 | 2.280 |
Da 2.500.001 a 5.000.000 | 2.600 | 3.120 |
Oltre i 5.000.001 | 4.600 | 5.520 |
Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi
si considerano come un’unica parte.
Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile.
1 SPESE DI MEDIAZIONE COMPRENSIVE DI IVA
Valore della lite | In caso di mancato accordo | In caso di accordo |
Fino a 1000,00 | 52,87 | 60,80 |
Da 1.001,00 a 5.000,00 | 105,73 | 121,59 |
da 5.001,00 a 10.000,00 | 195,20 | 224,48 |
da 10.001,00 a 25.000,00 | 292,80 | 336,72 |
Da 25.001,00 a 50.000,00 | 488 | 561,20 |
Da 50.001,00 a 250.000,00 | 813,33 | 935,33 |
Da 250.001,00 a 500.000,00 | 1.220 | 1.464 |
Da 500.001,00 a 2.500.000,00 | 2.318 | 2.781,60 |
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 | 3.172 | 3.806,40 |
Oltre i 5.000.001,00 | 5.612 | 6.734,40 |
Allegato A - INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
procedure volontarie
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Spese di avvio
€ 48,80, IVA inclusa, per valore della lite sino a € 250.000
€ 97,60, IVA inclusa, per valore della lite oltre € 250.000
Le spese di avvio saranno versate:
- da parte istante al momento del deposito della domanda
- da parte invitata prima della conferma della partecipazione al primo incontro
Sono inoltre dovute le spese vive documentate. Spese di mediazione
Le spese di mediazione sono dovute nel caso in cui le parti decidano di dare effettivo corso alla mediazione proseguendo oltre il primo incontro. Esse dipendono dal valore della controversia e, in caso di raggiungimento dell’accordo, è prevista una maggiorazione a carico di ciascuna parte.
SPESE DI MEDIAZIONE dovute da ciascuna parte (IVA esclusa) 2
Valore della lite | In caso di mancato accordo | In caso di accordo |
Fino a 1000 | 43,34 | 49,84 |
Da 1.001 a 5.000 | 86,66 | 99,66 |
Da 5.0001 a 10.000 | 160 | 184 |
Da 10.000 a 25.000 | 240 | 276 |
Da 25.001 a 50.000 | 400 | 460 |
Da 50.001 a 250.000 | 666,66 | 766,66 |
da 250.001 a 500.000 | 1.500 | 1.800 |
da 500.001 a 1.000.000 | 2.100 | 2.520 |
da 1.000.001 a 2.500.000 | 2.800 | 3.360 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 4.500 | 5.400 |
oltre 5.000.000 | 7.000 | 8.400 |
Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi
si considerano come un’unica parte.
Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile.
2 SPESE DI MEDIAZIONE COMPRENSIVE DI IVA
Valore della lite | In caso di mancato accordo | In caso di accordo |
Fino a 1000 | 52,87 | 60,80 |
Da 1.001 a 5.000 | 105,73 | 121,59 |
da 5.001 a 10.000 | 195,20 | 224,48 |
da 10.001 a 25.000 | 292,80 | 336,72 |
Da 25.001 a 50.000 | 488 | 561,20 |
Da 50.001 a 250.000 | 813,33 | 935,33 |
Da 250.001 a 500.000 | 1.830 | 2.196 |
da 500.001 a 1.000.000 | 2.562 | 3.074,4 |
da 1.000.001 a 2.500.000 | 3.416 | 4.099,2 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 5.490 | 6.588 |
oltre 5.000.000 | 8.540 | 10.248 |
Allegato B
CODICE ETICO PER I MEDIATORI
Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.
1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell’organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all’incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri,
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l’obbligo di verificare con estrema attenzione l’esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.