ACCORDO COLLETTIVO
ACCORDO COLLETTIVO
Tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A (L.N.P. A) e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (A.I.C.) ex
art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni
ARTICOLO 1
- Oggetto -
1.1. Il presente Accordo Collettivo (di seguito, Accordo) disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra Calciatori professionisti e Società partecipanti al campionato nazionale di Serie A.
1.2. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del contratto tipo (di seguito: Modulo);
- il modulo delle Altre Scritture (infra definite sub 3.5.);
- il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento e CA);
- le tabelle di cui infra sub 4.7;
ARTICOLO 2
- Forma del contratto individuale. Patti limitativi della libertà professionale. -
2.1. Il contratto individuale tra Società e Calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull’apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal Calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in 3 (tre) esemplari: 1 (uno) è di competenza della Società; 1 (uno) è di competenza del Calciatore; 1 (uno) è destinato al deposito presso la Lega a cura della Società.
2.2. Ai sensi dell’art. 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l’opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall’eventuale prolungamento rappresentato dall’opzione (a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
ARTICOLO 3
- Deposito -
3.1 La Società deve depositare entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-A che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. Dell’avvenuto deposito del contratto presso la LNP-A la società dovrà darne comunicazione al Calciatore.
3.2. Qualora la Società non depositi il Xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla Società.
3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC.
3.4. La FIGC invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-A, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione.
In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata.
3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.
3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l’approvazione della FIGC competente per fatto non imputabile al Calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile. La misura dell’indennizzo è determinata dal CA, su istanza del Calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del Calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
(Norma transitoria)
Fino alla data del 30 giugno 2017, nelle more della definizione delle procedure di competenza della FIGC per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-A, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla FIGC.
ARTICOLO 4
- Retribuzione -
4.1. La retribuzione del Calciatore può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile. In quest’ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi, individuali del Calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del Calciatore, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo, e secondo le seguenti regole.
Ove pattuita, la parte variabile:
(i) non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, il 100% (centopercento) di quella fissa annua, qualora quest’ultima sia concordata fino all’importo di € 400.000,00 lordi;
(ii) non avrà limitazione alcuna, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, qualora la parte fissa annua sia concordata in un importo superiore ad € 400.000,00 lordi;
(iii) non avrà limitazione alcuna, nel caso di stipula di primo contratto da professionista.
4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.
4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture.
4.4. Società e Calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi, di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1 che precede.
La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del Premio Collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro.
La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP-A a cura della Società entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. La LNP-A, trasmetterà copia delle stesse alla Federazione. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più Premi Collettivi per obiettivi specifici. I Premi Collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.
4.5. In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere promopubblicitario o di testimonial tra Società e Calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità.
4.6. La retribuzione può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la Società partecipa o parteciperà e non può in ogni caso essere inferiore al minimo di cui infra sub 4.7.
4.7. Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti.
ARTICOLO 5
- Pagamento della retribuzione -
5.1. Le somme corrisposte al Calciatore per i titoli di cui all’art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il Calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al Calciatore in forza di legge o di Contratto. E’ fatta salva esclusivamente l’indennità di fine carriera di cui infra sub art. 20.
5.2. La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture.
5.3. I pagamenti di quanto dovuto ai Calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l’istituto bancario indicato dal Calciatore all’atto della sottoscrizione del contratto.
5.4. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il Calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull’importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
5.5. L’obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente, a partire dalla data di decorrenza della sanzione, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell’attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti da illeciti sportivi ed in materia di
divieto di scommesse e di pratiche di doping nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall’Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l’interdizione del Calciatore dalla partecipazioni agli allenamenti.
ARTICOLO 6
- Formazione culturale dei Calciatori -
6.1. La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei Calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.
6.2. Spetta alla FIGC, d’intesa con l’AIC, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell’attività sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei Calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.
ARTICOLO 7
- Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte. -
7.1. La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il Calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11.
7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero.
7.3. In occasione di trasferte o ritiri il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.
ARTICOLO 8
- Limiti allo svolgimento di altre attività -
8.1 Al Calciatore è vietato svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della Società.
8.2 L’autorizzazione allo svolgimento di altra nuova attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell’Accordo può essere negata se l’attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva. L’eventuale diniego della Società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Calciatore entro 45 (quarantacinque giorni) dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la società abbia comunicato il proprio diniego, l’autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione non si applicherà in relazione alle attività già in corso al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.
8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l’autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità
è di competenza del CA e dovrà svolgersi con il rito accelerato.
ARTICOLO 9
- Tutela sanitaria -
9.1. Il Calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.
9.2. Le Società e i Calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il Calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.
9.3. La violazione da parte di società e/o Calciatori delle disposizioni di cui all’art. 9.2. comporta l’applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.
ARTICOLO 10
- Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento -
10.1. Il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
10.2. Il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
10.3. Il Calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all’immagine della Società.
10.4. Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell’attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.
10.5. Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
10.6. Il Calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.
ARTICOLO 11
- Inadempimenti e clausole penali -
11.1. Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento:
a) ammonizione scritta;
b) multa;
c) riduzione della retribuzione;
d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
e) risoluzione del Contratto.
L’ammonizione scritta è applicata direttamente dalla Società, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell’addebito e sentita la difesa del Calciatore nei 5 (cinque)giorni successivi alla contestazione.
La multa può essere applicata direttamente dalla Società, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell’addebito e sentita la difesa del Calciatore nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, a condizione che l’importo della sanzione non sia superiore al 5% (cinquepercento) di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda.
In caso di applicazione diretta della sanzione, l’impugnativa del provvedimento adottato seguirà il rito accelerato all’uopo previsto dal regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione.
Nel caso di esclusione temporanea del Calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del Calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il Calciatore potrà richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure sub art. 12.
In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio arbitrale e pertanto il ricorso della società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al Calciatore e al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell’inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.
11.2. L'ammonizione scritta consiste nell’intimazione al Calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.
11.3. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell’inadempimento e non può superare il 25% (venticinquepercento) della retribuzione mensile lorda. La multa, nell’ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50% (cinquantapercento) della retribuzione fissa mensile lorda.
11.4. La riduzione della retribuzione ha funzione risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:
(i) Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà essere superiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta per tale periodo. Ai fini della quantificazione della eventuale riduzione, si terrà conto:
a) della parte fissa della retribuzione;
b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell’elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della retribuzione non potrà essere applicata qualora il Calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell’esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);
c) della misura del pregiudizio, anche all’immagine, arrecato alla Società.
(ii) In tutti gli altri casi la riduzione della retribuzione, potrà riguardare anche la parte variabile, ma, in tali casi, non potrà comunque superare i massimali di riduzione indicate per la squalifica, ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. (iii);
(iii) Fermo il disposto dell’art. 5 comma 5 che precede, in caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, in alternativa all’azione di risoluzione del Contratto, può essere pari all’intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall’efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo.
(iv) La riduzione della retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima.
11.5. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all’estero, passata in giudicato.
11.6 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto (ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il diritto della Società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell’originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La Società cedente decade dal diritto al ripristino decorsi 15 (quindici) giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il Calciatore che dovrà provvedervi in forma scritta. Il ripristino deve essere esercitato, dandone comunicazione scritta al Calciatore, alla Lega ed alla Federazione.
11.7 La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate infra sub art. 15
ARTICOLO 12
- Azioni a tutela dei diritti del Calciatore -
12.1. Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
12.2. Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui sub 7.1., il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.
12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal Calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società ex 11.1.
12.4. Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del Calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il Calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.
12.5. Il CA, se ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.
12.6. In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l’obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.
12.7. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4.
ARTICOLO 13
- Morosità -
13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.
13.2. Nel caso di Calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui sub 13.1., con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione alla Società titolare di tale diritto.
13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del Calciatore.
13.4. Decorso inutilmente il termine di cui sub 13.3., il Calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al C.A. entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.
13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.
13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il Calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del Calciatore, che tenga conto dell’ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.
13.7. Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all’integrale pagamento in favore del Calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.
13.8. Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al Calciatore l’eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita.
13.9. Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto del Calciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il Calciatore alle condizioni predeterminate all’atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del Calciatore.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.
13.10. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4.
ARTICOLO 14
- Malattia e infortunio -
14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al Calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
14.2. Il Calciatore si avvale, senza oneri e spese, dell’assistenza sanitaria primaria (ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o case di cura ed attività di riabilitazione) che la Società è tenuta a mettere a disposizione.
14.3 Nel caso in cui il Calciatore intenda avvalersi di una assistenza sanitaria diversa da quella messa a disposizione della Società, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società e dovrà affidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama. La Società stipulerà apposita polizza assicurativa sanitaria - i cui premi saranno sostenuti integralmente dalla Società - che sarà sottoscritta, se del caso, anche dal Calciatore. La polizza sarà attivata per coprire i costi normalmente necessari per i trattamenti sanitari - di cui sopra - a cui il Calciatore dovrà sottoporsi.
14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3 così come quelle di cui infra sub art. 15, trovano applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al Calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali o in occasione di gare od allenamenti organizzati dall'autorità militare da cui il Calciatore dipenda.
ARTICOLO 15
- Inabilità e inidoneità del Calciatore -
15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:
a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del Calciatore (certificata dalla competente
A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;
b) per inabilità si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l’impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.
La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, su istanza della Società, è nominato/a dalla CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.
15.2. L’inabilità e l’inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del Calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.
15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l’inabilità.
15.4. Qualora l’inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come supra definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
15.5. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità.
15.6. Qualora la malattia o l’infortunio dovessero determinare l’inidoneità definitiva del Calciatore, come intesa e accertata sub 15.1., la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.
15.7. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da colpa grave del Calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 16
- Assicurazione infortuni -
16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti in accordo con l’Associazione di categoria.
16.2. La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.
16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l’Associazione di categoria, si intende in ogni caso il Calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal Calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
16.4. Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del Calciatore per l’inizio dell’attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con
l’Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal Calciatore e dai suoi aventi diritto.
16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, il Calciatore ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest’ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
16.7. In caso di infortunio avvenuto nell’ambito dell’attività svolta, l’onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l’assicurazione, sono a carico della Società di appartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
16.8. Il Calciatore ha l’obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società.
ARTICOLO 17
- Contributi previdenziali -
17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.
ARTICOLO 18
- Riposo settimanale e ferie -
18.1. Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi 2 (due) giorni della settimana.
18.2. Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 4 (quattro) settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
ARTICOLO 19
- Congedo matrimoniale -
19.1. Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.
ARTICOLO 20
- Indennità di fine carriera -
20.1. In adempimento all’art. 5.1. dell’Accordo ed in base all’art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà
trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.
ARTICOLO 21
- Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale -
21.1. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del C.A., che si pronuncerà in modo irrituale.
21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.
21.3. Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli:
a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini;
b) la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente;
c) le formalità procedurali, anche relative all’espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie;
d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l’obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità;
e) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.
ARTICOLO 22
- Norma di rinvio -
22.1. Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Modulo che ne fa parte integrante.
ARTICOLO 23
- Durata -
23.1. Il presente Accordo avrà efficacia fino al 30 giugno 2013 e non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.
ARTICOLO 24
- Norme Transitorie -
24.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, premi collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
24.2. Fino a quando le Parti non converranno una modifica sostanziale dell’art. 7 in modo che, da un lato, siano resi chiari i diritti dei Calciatori e, dall'altro, siano individuate le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti, l’interpretazione resa dalla FIGC in data 22
agosto 2011, con l’eliminazione dell’aggettivo “temporanee” a pagina 2, rigo 24, è allegata la presente accordo per farne parte integrante.
24.3. L’efficacia del Regolamento dei Collegi Arbitrali stipulato il 23 marzo 2012 è prorogata al 30 giugno 2013.
24.4. Le parti si danno atto reciprocamente e riconoscono che sono in corso le trattative per la stipula del la Convenzione sulla Pubblicità di cui all’articolo 4.5 che precede.
24.5. L’efficacia degli altri allegati all’Accordo Collettivo 5 settembre 2011 è prorogata al 30 giugno 2013.
24.6. Il Modulo sarà modificato inserendo la previsione dell’Agente delle Società.
Roma, 7 agosto 2012