CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5404/02
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE COLLETTIVE n. 5404/02
DEFINIZIONI:
Aderente: la persona fisica o giuridica che ha aderito alla Polizza.
Assicurato: il soggetto per il quale è prestata l’assicurazione e che, nel caso di non coincidenza con l’Aderente, è la persona fisica mera portatrice del rischio assicurato.
Assicuratore – Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xx 00 di Xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Attestato di Assicurazione: documento emesso dalla Compagnia che attesta la conclusione del contratto per effetto del consenso telefonico e l’accesso alla copertura assicurativa.
Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in via Nizza, 262 – 10126 Torino, Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’IVASS al
n. D000200005, che stipula le Polizze per conto dei propri clienti.
Data di Decorrenza: la data di adesione telefonica alle coperture assicurative, così come riportata nell’Attestato di Assicurazione.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un’attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.
Perdita d’Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 5404/02 stipulata fra Contraente ed Assicuratore. Portabilità: il trasferimento del contratto di finanziamento ad altro soggetto finanziatore.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Art. 1 Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni di cui all’art. 5, le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:
- Copertura per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio;
L’Assicuratore riconosce altresì agli Assicurati, alle condizioni di cui all’art. 5, in funzione del loro stato lavorativo al momento del Sinistro, una delle seguenti garanzie:
- Copertura per Inabilità Temporanea Totale da Malattia, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Privati continuativamente da meno di 12 mesi, Lavoratori Autonomi o Non Lavoratori; oppure
- Copertura per Perdita d’Impiego, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Privati continuativamente da almeno 12 mesi.
Infatti, come meglio indicato nella tabella che segue, le garanzie sono attivate alternativamente in base allo stato lavorativo dell’Assicurato al momento del Sinistro.
GARANZIE | LAVORATORI AUTONOMI | LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI e LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI con anzianità lavorativa minore di 12 mesi | LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI e LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI con anzianità lavorativa maggiore o uguale a 12 mesi | NON LAVORATORI |
Inabilità Temporanea Totale | SI | SI | NO | SI |
Perdita d'impiego | NO | NO | SI | NO |
Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
È assicurabile la persona fisica, di età, al momento dell’adesione, non superiore ai 65 anni, che ha sottoscritto (ovvero è garante di) un finanziamento concesso dalla Contraente la cui scadenza è anteriore al compimento del 70° anno di età dello stesso soggetto finanziato. L’assicurando deve poter rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia e riportata sull’Attestato di Assicurazione e, qualora sia un lavoratore dipendente del settore privato, non deve
aver ricevuto in precedenza dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione. Si aderisce alla Polizza prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento.
Art. 3 Decorrenza e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità
Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza così come riportato nell’Attestato di Assicurazione. La prima frazione di Premio non sarà addebitata prima di 30 giorni dalla Data di Decorrenza.
Art. 3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento e comunque non oltre 84 mesi dalla data di erogazione;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità;
- nell’ipotesi di mancato pagamento del Premio o di una frazione di esso da parte dell’Aderente.
Art. 3.3 Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità
In caso di estinzione anticipata del finanziamento o di Portabilità la copertura assicurativa avrà termine e l’Aderente non sarà tenuto a proseguire nella restituzione delle restanti frazioni di Premio.
Art. 4 Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione telefonica all’Assicuratore al numero indicato sull’Attestato di Assicurazione oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif – Back Office Protezione – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione telefonica o della spedizione della raccomandata, e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, delle frazioni di Premio eventualmente già corrisposte al netto delle imposte e delle frazioni di Premio per le quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di recesso.
In caso di durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l’Assicuratore ha concesso nella misura indicata nell’Attestato di Assicurazione, l’Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare all’Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
5.1 Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento a tutti gli Assicurati.
(b) Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’art. 6 “Esclusioni”, il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio.
(c) Periodo di Franchigia
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.
(d) Prestazione assicurativa
Xxxxx i massimali di cui all’art. 9 “Massimali”, l’Assicuratore, perdurando l’inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari a Euro 400,00. Successivamente, dopo ogni periodo di trenta giorni consecutivi di Inabilità Temporanea e Totale, la Compagnia corrisponderà un’ulteriore Indennità mensile pari a Euro 400,00.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il
Periodo di Franchigia.
5.2 Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale da Malattia
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Privati continuativamente da meno di 12 mesi, Lavoratori Autonomi o Non Lavoratori.
(b) Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’art. 6 “Esclusioni”, il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Malattia.
(c) Periodo di Franchigia
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.
(d) Periodo di carenza
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
(e) Prestazione assicurativa
Xxxxx i massimali di cui all’art. 9 “Massimali”, l’Assicuratore, perdurando l’inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari a Euro 400,00. Successivamente, dopo ogni periodo di trenta giorni consecutivi di Inabilità Temporanea e Totale, la Compagnia corrisponderà un’ulteriore Indennità mensile pari a Euro 400,00.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.
5.3 Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Privati continuativamente da almeno 12 mesi, che abbiano superato il periodo di prova.
(b) Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’art. 6 “Esclusioni”, il rischio assicurato è la Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità).
(d) Periodo di Carenza
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni.
(e) Prestazione assicurativa
Xxxxx i massimali di cui all’art. 9 “Massimali”, l’Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un'Indennità pari a Euro 400,00.
Successivamente, dopo ogni periodo di trenta giorni consecutivi di disoccupazione, la Compagnia corrisponderà un’ulteriore Indennità mensile pari a Euro 400,00.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Assicurato ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. Art. 6 Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
b)sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio dell’Assicurato; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza
dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) xxxxxxxx conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) Infezione da HIV ovvero patologie ad essa correlate.
La garanzia Inabilità Temporanea Totale è inoltre esclusa in caso di:
k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a k), la copertura relativa al rischio di Perdita d’Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi:
l) licenziamenti di assicurati che, prima dell’adesione, avevano ricevuto dal datore di lavoro un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
m) licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
n) dimissioni;
o) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
p) licenziamenti da parte di ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, xxx, xxxxxx e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore etc.);
q) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
r) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
s) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
t) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
u) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
v) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
w) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
x) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.
Art. 7 Beneficiari delle prestazioni
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni è l’Aderente. L'Aderente rinuncia espressamente nei confronti dell'Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. La Prestazione verrà liquidata al Beneficiario direttamente ovvero per il tramite della Contraente.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
Il Premio è unico, anticipato e dipende dalla durata residua del Finanziamento al momento dell’addebito della prima frazione di premio. L’ammontare totale del premio si ottiene secondo la seguente formula:
Premio Unico = € 12 * n. mensilità residue del Finanziamento
Il Premio è pagato dalla Contraente all’Assicuratore in un’unica soluzione alla Data di Decorrenza; verrà frazionato e addebitato dalla Contraente all’Aderente nei termini e con le modalità indicati nell’Attestato di assicurazione. Sull’Attestato di assicurazione è indicato l’importo di ciascuna frazione di Premio, comprensivo
dell’eventuale imposta di assicurazione, il cui numero è pari alle restanti rate del Finanziamento. Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale. Il Premio indicato nell’Attestato di Assicurazione è già comprensivo della suddetta riduzione.
Art. 9 Massimali
Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dall’Assicuratore è pari a Euro 400,00 per Indennità ed è riconosciuta fino ad un numero massimo di 12 indennità per singolo sinistro e per l’intera durata della copertura.
Art. 10 Denuncia dei Sinistri
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, fax n. 00 00000000.
L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 840 708 541 (Lun
- Ven 8:00 – 20:00; Sab 09:00 – 13:00).
Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l’Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore):
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Inabilità Temporanea Totale da Malattia: dichiarazione del medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica.
Perdita d’Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
− sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 11 Liquidazione dei Sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.
Art. 12 Legge applicabile e lingua del contratto
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano.
Art. 13 Comunicazioni
Fatto salvo quanto specificato nell’art. 17 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif – Back Office Protezione – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, fax n. 00 00000000. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato ovvero qualora l’Aderente abbia concesso l’autorizzazione, all’indirizzo e-mail specificato. La Compagnia, nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 14 Cessione dei diritti
L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 16 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della Polizza, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
Art. 17 Reclami Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
▪ Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx n° fax 00.00.000.000 - indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
▪ il nome, cognome e domicilio del reclamante;
▪ l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
▪ direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
▪ all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx- de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html
Art. 18 Tutela dati - Informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell’Aderente, dell’Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonoma “Titolare”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffondono i dati personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
▪ Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx_xx@xxxxxx.xxx