CIRCOLARE N. 1291
Roma, 24 settembre 2018
CIRCOLARE N. 1291
Condizioni generali per l’accesso da parte dei Piccoli Comuni alle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell’articolo 1, comma 878, lett. a), della L. 27
dicembre 2017, n. 205
INDICE
1 ‐ AMBITO APPLICATIVO
Premessa: inquadramento normativo
1.1 Ambito soggettivo
1.2 Ambito oggettivo
2 ‐ PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
Premessa: le fasi
2.1 Domanda preliminare
2.2 Istruttoria e Delibera di Affidamento
2.3 Stipula delle Condizioni di Anticipazione
2.4 Variazioni d’importo delle Anticipazioni di Tesoreria
3 ‐ EROGAZIONI E RIMBORSI DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
4 ‐ CONDIZIONI DI ANTICIPAZIONE
dal 1850
Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Xxx Xxxxx, 0 x 00000 Xxxx
T x00 00 00000 | F x00 00 0000 0000
Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
di Roma al n. REA 1053767
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007
4.1 Tassi di interesse e pubblicità
4.2 Impegni particolari
4.3 Risoluzione delle Condizioni di Anticipazione
5 ‐ PROROGHE ED EVENTUALE RIAFFIDAMENTO A POSTE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
6 ‐ AVVIO DELL’OPERATIVITA’
Allegato ‐ Modello standard di Addendum alla Convenzione di Tesoreria relativo alle Condizioni di Anticipazione
Abbreviazioni
Cassa depositi e prestiti società per azioni CDP
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
TUEL
Decreto‐legge 30 settembre 2003, n. 269 D.L. n. 269/03
D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004 D.M. 6/10/2004
1 AMBITO APPLICATIVO
Premessa: inquadramento normativo
L’articolo 40, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, autorizza Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”) “all’esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione”.
Per gli enti locali, ed in particolare per quelli di minore dimensione, tale servizio è disciplinato dagli articoli 208 e seguenti del TUEL e dall’articolo 9, comma 3, lett. b), della L. 6 ottobre 2017, n. 158, ai sensi del quale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (di seguito, i “Piccoli Comuni” o “Enti”), nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, possono “affidare, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998
n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria a Poste Italiane S.p.A.”.
L’articolo 1, comma 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, modificando il citato articolo 40 della L. n. 448/1998, ha stabilito che, nell’ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste, “sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”.
CDP e Poste hanno sottoscritto, in data 31 maggio 2018, una convenzione (di seguito, la “Convenzione CDP‐Poste”), mediante la quale sono stati regolati, tra gli altri, i termini, le condizioni e le procedure sulla base dei quali CDP, nell’ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste in favore dei Piccoli Comuni, sulla base della relativa convenzione (la “Convenzione di Tesoreria”) concederà le anticipazioni di tesoreria.
La presente Circolare, rende note le condizioni generali per l’accesso alle anticipazioni di tesoreria, di cui all’articolo 222 del TUEL, concesse da CDP (di seguito, le “Anticipazioni di Tesoreria”) ai sensi degli articoli 10 e 14 del
D.M. 6/10/2004 nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/03, destinate ai Piccoli Comuni che affidino a Poste ‐ direttamente o a seguito dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica ‐ il servizio di tesoreria di cui agli articoli 208 e seguenti del TUEL (di seguito, il “Servizio di Tesoreria”).
1.1
Ambito soggettivo
Hanno accesso all’Anticipazione di Tesoreria i Piccoli Comuni1.
I Piccoli Comuni di nuova istituzione possono essere finanziati a seguito dell’approvazione del primo bilancio di previsione e, di norma, successivamente alla definizione, mediante apposita delibera consiliare, delle passività eventualmente acquisite a seguito della costituzione.
CDP si riserva, a seguito di eventuale autorizzazione dei propri competenti organi e di conseguenti nuovi accordi con Poste, di diramare ulteriori Circolari volte ad ampliare il novero degli enti locali che possono beneficiare delle Anticipazioni di Tesoreria, a partire dai comuni istituiti a seguito di fusione tra Piccoli Comuni.
1.2
Ambito oggettivo
L’Anticipazione di Tesoreria è destinata a far fronte a momentanee esigenze di liquidità che si verifichino durante ciascun esercizio finanziario, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a tali esigenze ed in assenza di fondi disponibili.
Ai sensi dell’articolo 3, co. 17, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, l’Anticipazione di Tesoreria non costituisce indebitamento agli effetti dell’articolo 119 della Costituzione, in quanto annoverabile tra le “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.
Il limite massimo dell’Anticipazione di Tesoreria previsto dalla normativa vigente è fissato, per l’anno 2018, in cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e in tre dodicesimi delle entrate a decorrere dall’anno 2019.
Per i Piccoli Comuni di nuova istituzione, il limite massimo dell’Anticipazione di Tesoreria sarà parametrato, in analogia a quanto previsto per l’assunzione di mutui ex articolo 204 del TUEL e sino all’approvazione del primo bilancio
1 Per la determinazione della popolazione residente del Piccolo Comune si fa riferimento all’ultimo elenco ISTAT di volta in volta disponibile. Per il primo triennio di applicazione (2018‐2020), in alternativa, potrà essere considerata la popolazione risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione (2011), disponibile alla data di approvazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
consuntivo, alle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di previsione.
2 PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
Premessa: le fasi La procedura di finanziamento di CDP si articola in quattro fasi:
1. domanda preliminare;
2. istruttoria e affidamento;
3. stipula delle Condizioni di Anticipazione;
4. variazioni dell’importo dell’Anticipazione di Tesoreria.
Nell’ambito della procedura di finanziamento, Poste costituirà, di norma, l’unico interlocutore del Piccolo Comune. In particolare, tutte le attività connesse alla stipula, erogazione, gestione e rimborso dell’Anticipazione di Tesoreria saranno svolte da Poste, in nome e per conto di CDP ed in qualità di agente della stessa, ai sensi di un mandato con rappresentanza appositamente conferito da CDP a Poste.
Il Servizio di Tesoreria sarà svolto esclusivamente ed autonomamente da Poste, senza alcun obbligo e/o responsabilità in capo a CDP, salvo quelle derivanti dalle Anticipazioni di Tesoreria.
2.1
Domanda preliminare
Il Piccolo Comune che richieda a Poste di presentare un’offerta in relazione alla prestazione, da parte di quest’ultima, del Servizio di Tesoreria, ovvero intenda indire una procedura ad evidenza pubblica per il relativo affidamento, ai fini dell’accesso all’Anticipazione di Tesoreria, dovrà produrre a Poste la documentazione necessaria per l’istruttoria svolta da CDP ossia:
1. Copia della domanda, o altra diversa evidenza dell’avvio dell’interlocuzione Ente/Poste volta all’affidamento del Servizio di Tesoreria, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica, copia del bando di gara o della delibera dell’Ente con la quale è stato deciso il ricorso a tale procedura.
2. Dati dell’Ente:
‐ Denominazione;
‐ Codice Fiscale;
‐ Partita IVA;
‐ Indirizzo;
‐ PEC;
‐ Dati anagrafici dei rappresentanti dell’Ente (Sindaco e Responsabile del Servizio Finanziario, con relativi recapiti telefonici e PEC/e‐mail).
3. Evidenza dell’importo delle entrate accertate relative ai primi tre titoli di entrata del bilancio approvato dall’Ente relativo al penultimo anno precedente l’anno di acquisizione del Servizio di Tesoreria (Allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 ‐ Rendiconto della Gestione ‐ Conto del Bilancio gestione delle Entrate). Per i Piccoli Comuni di nuova costituzione, tale documento è sostituito dal bilancio di previsione dell’anno in corso.
4. (eventuale) Dichiarazione del Piccolo Comune circa il minor importo per il quale richiede l’affidamento di CDP, rispetto all’importo massimo accordabile ai sensi della normativa vigente.
5. Attestazione dell’Ente da cui risulti che lo stesso non si trovi in situazione di dissesto di cui all’art. 246 del TUEL.
6. Attestazione dell’Ente da cui risulti che lo stesso non si trovi in situazione di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL.
7. (in alternativa al punto 6, solo per gli Enti in situazione di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL) Attestazione dell’Ente da cui risultino gli estremi del provvedimento definitivo emanato dalla Corte dei Conti di approvazione del piano di riequilibrio ex articolo 243 quater del TUEL.
La CDP si riserva comunque di acquisire ‐ attraverso Poste o in interlocuzione diretta con il Piccolo Comune, in ogni caso coordinata con Poste ‐ eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell’istruttoria. La sola Poste parteciperà all’eventuale procedura ad evidenza pubblica ai fini dell’affidamento del Servizio di Tesoreria. In seguito all’affidamento del Servizio di Tesoreria a Poste, CDP, per il tramite di Poste, potrà sottoscrivere i contratti di anticipazione con i relativi Piccoli Comuni, secondo il testo
riportato nell’allegato alla presente Circolare (di seguito, le “Condizioni di Anticipazione”).
2.2
Istruttoria e Delibera di Affidamento
La fase istruttoria è funzionale all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per l’Anticipazione di Tesoreria, nonché delle altre condizioni fissate da CDP “per categorie omogenee di soggetti o di finalità” ed “in ragione (…) delle qualità del soggetto finanziato” (articolo 14 del D.M. 6/10/2004), comunque “nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione” (articolo 1, co. 878, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205).
Oltre alla regolarità e completezza della documentazione illustrata nel precedente paragrafo 2.1, l’istruttoria concernerà l’analisi e la valutazione della situazione finanziaria ed economico‐patrimoniale dell’Ente, relativamente quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo alla situazione debitoria.
In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione dell’Anticipazione di Tesoreria da parte del Consiglio di Amministrazione di CDP, ovvero dell’organo di CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito, la “Delibera di Affidamento”).
CDP comunicherà a Poste, al massimo entro i 20 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della richiesta di affidamento relativa al Piccolo Comune, l’esito ‐ positivo o negativo ‐ del proprio iter istruttorio, affinché Poste, ove necessario, possa darne formale comunicazione all’Ente.
Si precisa che, sempre in caso di esito positivo dell’istruttoria ‐ salvo le diverse eventuali indicazioni ricevute dal relativo Piccolo Comune di cui al precedente paragrafo 2.1.4. ‐ CDP delibererà la concessione della relativa Anticipazione di Tesoreria per l’intero importo massimo concedibile ai sensi di legge durante il previsto primo esercizio di vigenza della Convenzione di Tesoreria.
La Delibera di Affidamento, che indicherà anche il tasso di interesse applicabile all’Anticipazione di Tesoreria da concedersi in favore del relativo Piccolo Comune (come meglio specificato nel successivo paragrafo 4.1), sarà valida fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare durante il quale essa sia stata assunta.
Entro tale termine, a pena di decadenza della Delibera di Affidamento, dovranno essere perfezionate sia le Condizioni di Anticipazione (tra l’Ente e CDP) che la Convenzione di Tesoreria (tra l’Ente e Poste).
Si precisa che, in caso di gara, quale ulteriore condizione di validità della Delibera di Affidamento, il Servizio di Tesoreria dovrà risultare aggiudicato a Poste entro la data che cade alla fine del sesto mese solare successivo al mese solare durante il quale essa sia stata assunta.
Infine, in questa sede, sembra utile evidenziare che l’efficacia della Convenzione di Tesoreria (tra Piccolo Comune e Poste) sarà subordinata all’intervenuta stipula delle Condizioni di Anticipazione (tra Piccolo Comune e CDP), e viceversa.
2.3
Stipula delle Condizioni di Anticipazione
Una volta che il Piccolo Comune abbia ottenuto una Delibera di Affidamento da parte di CDP ed abbia affidato il Servizio di Tesoreria a Poste, quest’ultima, all’esito positivo delle verifiche e degli adempimenti previsti dalla legge e dal mandato ricevuto da CDP, sottoscriverà con l’Ente la Convenzione di Tesoreria e, in nome e per conto di CDP, le Condizioni di Anticipazione, secondo il testo riportato nell’Allegato alla presente Circolare.
La sottoscrizione delle Condizioni di Anticipazione (e la relativa efficacia) dovrà intervenire entro i termini chiariti nel precedente paragrafo 2.2 in merito alla validità della Delibera di Affidamento, ossia entro la fine del nono mese solare successivo al mese solare durante il quale quest’ultima sia stata assunta.
La durata delle Condizioni di Anticipazione sarà pari a quella della Convenzione di Tesoreria, il cui periodo non può superare i cinque anni.
2.4
Variazioni d’importo delle Anticipazioni di Tesoreria
Fermo restando l’impegno di CDP (contenuto nella Delibera di Affidamento) a concedere le Anticipazioni di Tesoreria, al fine di consentire l’adeguamento – anche prima della stipula delle Condizioni di Anticipazione e annualmente in relazione a ciascun esercizio finanziario di vigenza della Convenzione di Tesoreria successivo al primo ‐ dell’importo massimo già deliberato in favore di ciascun Piccolo Comune, l’Ente dovrà comunicare a CDP, per il tramite di Poste ed entro il termine del 30 novembre di ciascun anno (compreso il primo), l’importo massimo della Anticipazione di Tesoreria concedibile ai sensi di legge
durante il successivo esercizio (calcolato sulla base dei bilanci consuntivi di riferimento, annualmente approvati dall’Ente).
Inoltre l’Ente dovrà trasmettere a CDP, sempre per il tramite di Poste ed entro il medesimo termine annuale, nonché di volta in volta in relazione a ciascun esercizio finanziario, compreso il primo di vigenza della Convenzione di Tesoreria, una richiesta recante l’importo massimo delle Anticipazioni di Tesoreria richiesto in relazione a ciascun esercizio finanziario, nonché delle eventuali successive modifiche allo stesso intervenute in corso di esercizio, entro il limite massimo determinato ai sensi dell’articolo 222 del TUEL (di seguito, l’“Importo Massimo Accordato”), corredata da copia della delibera della Giunta del Piccolo Comune assunta ai sensi della suddetta norma di legge. Per l’inoltro di tale richiesta, può essere utilizzato esclusivamente, a pena di irricevibilità, il modello “Richiesta di Anticipazione”, che si trova in allegato alle Condizioni di Anticipazione.
Si precisa che la prima delle predette delibere di Xxxxxx dovrà essere adottata in data successiva a quella di stipula della Convenzione di Tesoreria e delle Condizioni di Anticipazione. Inoltre, si evidenzia che qualora l’Ente non adotti la delibera di Giunta, ovvero non la comunichi a CDP, per il tramite di Poste, entro il 30 novembre di ciascun anno, l’operatività dell’Anticipazione di Tesoreria sarà bloccata a partire dal 1° gennaio successivo.
3 EROGAZIONI E RIMBORSI DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Si rende noto che ai fini delle attività di erogazione e di rimborso delle Anticipazioni di Tesoreria, CDP attiverà uno specifico conto presso Poste (di seguito, il “Conto Funding”), disciplinato dalla Convenzione CDP‐Poste e utilizzato da Poste per:
a) erogare al relativo Piccolo Comune, a valere sui fondi resi disponibili da CDP sul Conto Funding, le Anticipazioni di Tesoreria che di volta in volta si renderà necessario utilizzare in base alle evidenze contabili giornaliere, durante ciascun esercizio finanziario, secondo le istruzioni fornite dall’Ente nell’ambito della rilevante Richiesta di Anticipazione e nei limiti dell’importo ivi indicato, in ogni caso limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa ed in assenza di fondi liberi disponibili e previa verifica delle condizioni previste dalla legge;
b) incassare di volta in volta i rimborsi delle Anticipazioni di Tesoreria non appena si verifichino entrate nella contabilità del relativo Piccolo Comune libere da vincoli e comunque entro il termine dell’esercizio finanziario in corso, restando inteso tuttavia che, ove al 31 dicembre di ciascun anno l’Anticipazione di Tesoreria non dovesse esser stata integralmente rimborsata, il relativo importo residuo (di seguito, l’“Importo Residuo”) dovrà essere rimborsato dal Piccolo Comune con le prime entrate verificatesi durante il nuovo esercizio e, in tal caso, l’Anticipazione di Tesoreria dovuta per tale nuovo esercizio sarà ridotta, fino alla data di rimborso dell’Importo Residuo, di un importo corrispondente;
c) incassare i relativi interessi maturati sulle somme dell’Anticipazione di Tesoreria effettivamente utilizzate da ciascun Piccolo Comune durante ciascun esercizio, che saranno pagati a CDP con valuta pari al 1° marzo successivo al periodo annuale di riferimento.
E’ bene ribadire che la gestione e la movimentazione del Conto Funding sarà integralmente ed esclusivamente svolta da Poste in virtù del mandato ricevuto da CDP, senza alcuna responsabilità in capo a quest’ultima, nel rispetto di quanto previsto nelle leggi applicabili.
Pertanto, Xxxxx procederà ad effettuare tutte le azioni necessarie al rientro dell’Anticipazione di Tesoreria, non appena si verifichino entrate libere da vincoli. Analogamente, Xxxxx provvederà di volta in volta a fornire ai singoli Piccoli Comuni il calcolo degli interessi, le competenze e tutte le evidenze relative alle Anticipazioni di Tesoreria, svolgendo sotto la propria responsabilità e in via esclusiva tutti i calcoli degli importi di volta in volta rilevanti e tutti gli adempimenti e le verifiche necessarie richiesti dalla normativa applicabile.
Si rammenta che l’Ente è tenuto a prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per il rimborso dell'Anticipazione di Tesoreria, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. Inoltre, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio di Tesoreria, l’Ente è tenuto ad estinguere immediatamente il credito connesso all’utilizzo dell’Anticipazione di Tesoreria, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, ponendo in capo allo stesso la relativa esposizione debitoria.
4 CONDIZIONI DI ANTICIPAZIONE
4.1
Tassi di interesse e pubblicità
Alle Anticipazioni di Tesoreria si applicherà un tasso di interesse pari all’“Euribor 3 mesi” maggiorato di un margine (di seguito, il “Tasso di Interesse”).
Per “Euribor 3 mesi” si intende il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione applicabile sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l’inizio di ciascun trimestre solare di vigenza della Convenzione di Tesoreria.
Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione dell’Euribor secondo i parametri appena descritti, ai fini dell’applicazione del Tasso di Interesse sarà utilizzato il più recente Euribor 3 mesi disponibile.
Il margine sarà quotato da CDP, di norma, ogni ultimo venerdì di ciascun mese solare. Qualora l’ultimo venerdì del mese non sia un giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
Il margine così quotato sarà pubblicato sul sito xxx.xxx.xx e sul quotidiano Il Sole 24 Ore e si applicherà a tutte le Delibere di Affidamento che saranno adottate nel mese solare successivo.
Come anticipato nei paragrafi 2.2 e 2.3, la quotazione del margine sarà valida ed applicabile fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare durante il quale CDP abbia assunto la relativa Delibera di Affidamento.
Il calcolo degli interessi avverrà su base trimestrale, per ciascun trimestre solare, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e il relativo pagamento dovrà avvenire con valuta pari al 1° marzo successivo al periodo annuale di riferimento.
In caso di mancato puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute dall’Ente per capitale, interessi o a qualsiasi altro titolo, saranno dovuti dall’Ente, sull’importo non pagato, interessi di mora determinati in base al
Tasso di Interesse maggiorato di 100 basis points (ossia 1,00% ‐ uno per cento) ulteriori in ragione d'anno (di seguito, gli “Interessi di Mora”).
Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del suddetto termine di pagamento e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento. Sugli Interessi di Mora non è consentita alcuna capitalizzazione periodica.
Qualora il Tasso di Interesse non fosse in linea con quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4.2
Impegni particolari
Xxxxx restando tutti gli obblighi puntualmente descritti nel Modello contrattuale standard allegato alla presente Circolare, si ritiene opportuno qui evidenziare che con la sottoscrizione delle Condizioni di Anticipazione l’Ente si impegna, tra l’altro, a:
a) conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) tenuto conto della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex AVCP – Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la conseguenza che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del codice CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento a Poste del Servizio di Tesoreria (“tracciabilità attenuata”), restando inteso che i relativi adempimenti a carico di CDP saranno svolti da Poste in virtù del relativo mandato;
b) comunicare a CDP, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata da inviarsi a Poste entro il termine del 30 novembre di ciascun esercizio, l’importo massimo della Anticipazione CDP concedibile ai sensi di legge durante il successivo esercizio;
c) trasmettere a CDP, per il tramite di Poste ed entro il termine del 30 novembre di ciascun esercizio di vigenza del Servizio di Tesoreria, compreso il primo, la Richiesta di Anticipazione attestante l’importo massimo della Anticipazione CDP richiesto in relazione a ciascun esercizio finanziario, nonché
le eventuali successive modifiche allo stesso intervenute in corso di esercizio, entro il limite massimo determinato ai sensi dell’articolo 222 del TUEL, corredata da copia della delibera della xxxxxx xxxxxxx ai sensi della suddetta norma di legge;
d) prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per il rimborso dell'Anticipazione CDP, a titolo di capitale ed interessi, sulle somme che ritiene di utilizzare;
e) in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio di Tesoreria, a rimborsare immediatamente tutte le somme dovute in relazione all’utilizzo dell’Anticipazione CDP, a titolo di capitale, interessi ed accessori, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante ponendo in capo allo stesso la relativa esposizione debitoria;
f) non cedere, né parzialmente né integralmente, i diritti e gli obblighi derivanti dalle Condizioni di Anticipazione, salvo previo consenso scritto di CDP.
4.3
Risoluzione delle Condizioni di Anticipazione
CDP, al verificarsi di uno degli eventi di cui all’articolo 11 delle Condizioni di Anticipazione, avrà la facoltà di risolvere le Condizioni di Anticipazione ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile ovvero di recedere dalle stesse, ovvero di dichiarare l’Ente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 del codice civile.
Al verificarsi dei suddetti eventi, CDP potrà inviare, tramite Raccomandata A/R o posta elettronica certificata, una comunicazione scritta all’Ente dichiarando di volersi avvalere di uno dei suddetti rimedi.
In tal caso, qualsiasi impegno di CDP in relazione alle Anticipazioni di Tesoreria si intenderà immediatamente revocato e cancellato e l’Ente dovrà integralmente rimborsare ogni importo dovuto per capitale, interessi e/o altri oneri accessori, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione.
Il trasferimento della titolarità delle Condizioni di Anticipazione ad un altro ente, derivante da fusioni e/o da disposizioni legislative o regolamentari, è condizionato al previo assenso di CDP, la quale, in assenza di condizioni di procedibilità sufficienti, si riserva di risolvere le Condizioni di Anticipazione.
5 PROROGHE ED EVENTUALE RIAFFIDAMENTO A POSTE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
In caso di proroga della durata di ciascun Servizio di Tesoreria e conseguentemente delle connesse Condizioni di Anticipazione, anche nelle more della selezione del nuovo tesoriere da parte del Piccolo Comune, la concessione ed erogazione delle Anticipazioni di Tesoreria avverrà, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa delibera di CDP ed in ogni caso sulla base delle condizioni economiche vigenti al momento della scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria e connesse Condizioni di Anticipazione. CDP si riserva comunque la facoltà di quotare specifiche condizioni economiche da applicare alle Anticipazioni di Tesoreria durante il periodo di proroga, nel rispetto del principio di uniformità di trattamento.
Qualora alla scadenza (originaria o prorogata) del Servizio di Tesoreria, il Piccolo Comune intendesse riaffidare tale servizio a Poste, si applicherebbero i medesimi termini, procedure, modalità e condizioni previsti nella presente Circolare.
6 AVVIO DELL’OPERATIVITA’
Le Delibere di Affidamento potranno essere assunte da CDP a partire dal 12 ottobre 2018. A tal fine, la prima quotazione del Tasso di Interesse applicabile alle Anticipazioni di Tesoreria sarà effettuata il 28 settembre 2018.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(X.xx: Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Allegato
Modello standard di Addendum alla Convenzione di Tesoreria relativo alle Condizioni di Anticipazione
[Posizione N. ]
Spettabile:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
c/o Poste Italiane S.p.A.
Via [●]
Italia
Attenzione di: [●]
lì, / /
Egregi Signori,
con la presente Vi proponiamo la sottoscrizione del seguente accordo (di seguito, l’“Accordo”) relativo all’Anticipazione CDP (come di seguito definite):
* * *
CONDIZIONI DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
TRA
(1) (di seguito, l’”Ente”), debitamente rappresentato da in forza
di 2;
2 Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere inviata alla CDP (i) attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione dell’Accordo, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità del medesimo e (ii) modulo di consenso al trattamento dei dati personali, entrambi debitamente sottoscritti.
E
(2) Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale € 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al presente Accordo (di seguito “CDP” e, collettivamente con l’Ente, le “Parti”), rappresentata da [●] in qualità di [●] di Poste Italiane S.p.A., debitamente autorizzata a sottoscrivere il presente Accordo in nome e per conto di CDP in virtù di procura speciale del [●], a rogito notaio [●] di [●] (Rep. n. [●] – Racc. n. [●]) (il “Mandato”).
PREMESSO CHE
(a) gli articoli 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) (di seguito, il “TUEL”) disciplinano il servizio di tesoreria degli Enti Locali (il “Servizio di Tesoreria”), che, ai sensi dall’articolo 208 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria) del TUEL, può essere svolto solamente dai soggetti ivi tassativamente indicati e “dagli altri soggetti abilitati per legge”;
(b) ai sensi dell’articolo 222 del TUEL, nell’ambito del Servizio di Tesoreria “il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria (di seguito, le “Anticipazioni di Tesoreria”);
(c) ai sensi dell’articolo 40, 1° comma, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 878, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205) “La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione” (di seguito, l’”Articolo 40”);
(d) ai sensi del Mandato, Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”) è legittimata, tra l’altro: (i) alla sottoscrizione del presente Accordo in nome e per conto di CDP e (ii) alla concessione, in nome e per conto di CDP, delle Anticipazioni di Tesoreria in favore dei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (così come risultante dall’ultimo elenco ISTAT disponibile relativo alla popolazione residente) (di seguito, i “Piccoli Comuni”), nell’ambito del Servizio di Tesoreria svolto da Poste in favore di tali enti (le “Anticipazioni CDP”);
(e) con circolare n. [●] del [●], pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [●] del [●], CDP ha stabilito le condizioni generali per l’accesso dei Piccoli Comuni alle Anticipazioni CDP (di seguito, la “Circolare”);
(f) in data [●], l’Ente, con proprio atto deliberativo, ha affidato a Poste la gestione del Servizio di Tesoreria (il “Servizio di Tesoreria Poste”) e in data [●] Poste e l’Ente hanno sottoscritto una convenzione volta a regolare i termini e le condizioni dello svolgimento del Servizio di Tesoreria Poste (la “Convenzione di Tesoreria”);
(g) l’Ente ha approvato la sottoscrizione della Convenzione di Tesoreria e del presente Accordo con [delibera del [●]/provvedimento] del [●];
(h) con il presente Accordo, CDP e l’Ente intendono regolare l’Anticipazione CDP che potrà essere concessa all’Ente nell’ambito del Servizio di Tesoreria Poste.
Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.
1. Definizioni
Salvo ove diversamente definiti nel presente Accordo, i termini in lettera maiuscola hanno il significato agli stessi qui di seguito rispettivamente attribuito:
“Codice Etico” indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet.
“Delibera CDP” indica la delibera con la quale CDP ha affidato l’Ente ai fini della concessione dell’Anticipazione CDP.
“Euribor”: indica il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione applicabile sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx bancario antecedente l’inizio di ciascun trimestre solare di vigenza della Convenzione di Tesoreria.
“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Roma; e (ii) in cui il Sistema TARGET (Trans‐European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) è operativo per le istituzioni finanziarie.
“Margine” indica [●] punti base per annum, e cioè pari al valore del margine pubblicato da CDP sul Sito Internet e in vigore durante il mese di calendario in cui è stata adottata la Delibera CDP.
“Modello D.Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili da CDP sul Sito Internet.
“Sito Internet” indica il sito internet di CDP, xxx.xxx.xx.
“Tasso di Interesse” ha il significato di cui al successivo Articolo 5 (a).
2. Interpretazione
(a) Le Premesse formano parte integrante e sostanziale, con valore di patto, del presente Accordo.
(b) I titoli degli articoli o dei paragrafi del presente Accordo e delle eventuali sezioni previste all’interno degli stessi sono stati inseriti per ragioni di mera comodità di lettura e non avranno specifica rilevanza ai fini dell’interpretazione della volontà delle Parti.
(c) Salvo ove diversamente specificato, qualsiasi riferimento a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo o a una premessa del presente Accordo.
(d) I termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa.
(e) Qualora un qualsiasi termine del presente Accordo cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale termine scadrà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, qualora tale Giorno Lavorativo successivo cada in un diverso mese di calendario, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente.
3. Oggetto e durata
(a) Nell’ambito del Servizio di Tesoreria Poste e fino alla data di scadenza della Convenzione di Tesoreria, CDP si impegna a concedere all’Ente, che accetta, l’Anticipazione CDP, ai termini e condizioni previsti nel presente Accordo, in conformità con le condizioni generali rese note con la Circolare e con le leggi applicabili.
(b) L’efficacia del presente Accordo è subordinata all’intervenuta efficacia della Convenzione di Tesoreria. Resta inteso che l’efficacia della Convenzione di Tesoreria dovrà necessariamente intervenire entro e non oltre il nono mese solare successivo al mese solare in cui è stata adottata la Delibera CDP. Pertanto, ove entro tale termine la Convenzione di Tesoreria non sia divenuta efficace, le
Parti prendono atto ed accettano che il presente Accordo si considererà definitivamente risolto ed inefficace.
(c) Il presente Accordo scadrà alla data del [●]3 e, a tale data, l’Ente dovrà rimborsare puntualmente ed integralmente a CDP ogni importo dallo stesso dovuto in relazione all’Anticipazione CDP.
(d) In caso di proroga della durata del Servizio di Tesoreria Poste, anche nelle more della selezione del nuovo tesoriere da parte dell’Ente, le Parti convengono che la concessione ed erogazione dell’Anticipazione CDP ai sensi del presente Accordo avverrà, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa nuova delibera di CDP ed in ogni caso sulla base delle condizioni economiche vigenti al momento della scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria. CDP si riserva comunque la facoltà di quotare specifiche condizioni economiche applicabili all’Anticipazione CDP a partire dalla data della proroga della relativa Convenzione di Tesoreria, nel rispetto del principio di uniformità di trattamento.
4. Utilizzo e Rimborso dell’Anticipazione CDP
(a) Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3, l’Ente formulerà a CDP, per il tramite di Poste, una richiesta di utilizzo relativa all’importo massimo dell’Anticipazione CDP richiesto in relazione a ciascun esercizio finanziario di vigenza del Servizio di Tesoreria Poste, compreso il primo (la “Richiesta di Anticipazione”).
(b) CDP, per il tramite di Poste, provvederà ad erogare a favore dell’Ente l’Anticipazione CDP che di volta in volta si renderà necessario utilizzare in base alle evidenze contabili giornaliere, durante ciascun esercizio finanziario, secondo le istruzioni fornite dall’Ente, nell’ambito della rilevante Richiesta di Anticipazione e nei limiti dell’importo ivi indicato, in ogni caso limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa ed in assenza di fondi liberi disponibili e previa verifica delle condizioni previste dalla legge.
(c) Non sarà considerata correttamente inviata e, pertanto, non sarà vincolante ai sensi del presente Accordo, la Richiesta di Anticipazione che non risponda anche ad uno solo dei seguenti requisiti:
(i) sia conforme al modello di Richiesta di Anticipazione di cui all’Allegato 1;
(ii) specifichi l’importo dell’Anticipazione CDP richiesto, che non potrà eccedere l’importo massimo accordabile ai sensi di legge;
(iii) sia sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato dell’Ente; e
(iv) sia corredata da copia della relativa delibera della giunta, ai sensi dell’articolo 222 del TUEL.
(d) L’Ente, per il tramite di Poste, provvederà:
(i) ad effettuare di volta in volta i rimborsi dell’Anticipazione CDP non appena si verifichino entrate nella propria contabilità libere da vincoli e comunque entro il termine dell’esercizio finanziario in corso, restando inteso tuttavia che, ove al 31 dicembre di ciascun anno l’Anticipazione CDP non dovesse esser stata integralmente rimborsata, il relativo importo residuo (di seguito, l’“Importo Residuo”) dovrà essere rimborsato dall’Ente con le prime entrate verificatesi durante il nuovo esercizio e, in tal caso, l’Anticipazione CDP dovuta per tale nuovo esercizio sarà ridotta, fino alla data di rimborso dell’Importo Residuo, di un importo corrispondente;
(ii) a rimborsare i relativi interessi maturati, al Tasso di Interesse, sulle somme dell’Anticipazione CDP effettivamente utilizzate durante ciascun esercizio, che saranno pagati a CDP con valuta pari al 1° marzo successivo al periodo annuale di riferimento.
(e) L’Ente prende atto ed accetta che il ricorso all’utilizzo delle somme di cui all’Anticipazione CDP sia vincolato a specifica destinazione nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 195 del TUEL e, pertanto, vincola una quota corrispondente dell’Anticipazione CDP che deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
3 Inserire medesima data di scadenza della Convenzione di Tesoreria (massimo 5 anni).
5. Interessi
(a) Le Parti si danno atto e convengono che, sugli importi di volta in volta utilizzati e non rimborsati dell’Anticipazione CDP, matureranno, durante ciascun trimestre solare, interessi a carico dell’Ente in misura pari alla somma tra l’Euribor e il Margine (di seguito, il “Tasso di Interesse”).
(b) Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360. Gli interessi maturati sull’Anticipazione CDP saranno pagati dall’Ente a CDP con valuta pari al 1° marzo successivo al periodo annuale di riferimento.
(c) Qualora il Tasso di Interesse determinato ai sensi del presente Articolo e del successivo Articolo 6, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
(d) Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione dell’Euribor secondo i parametri descritti nella definizione di “Euribor” di cui all’articolo 1 del presente Accordo, ai fini dell’applicazione del Tasso di Interesse sarà utilizzato il più recente Euribor (come definito all’articolo 1 del presente Accordo) disponibile.
6. Interessi di Mora
(a) In caso di mancato, puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute dall’Ente ai sensi del presente Accordo per capitale, interessi o a qualsiasi altro titolo, saranno dovuti dall’Ente sull’importo non pagato, interessi di mora determinati in base al Tasso di Interesse maggiorato di 100 basis points (ossia 1,00% (uno per cento) ulteriori in ragione d'anno (gli “Interessi di Mora”).
(b) Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
(c) Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine di pagamento di cui al precedente paragrafo (b) e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento. Sugli Interessi di Mora non è consentita alcuna capitalizzazione periodica.
7. Mandato a Poste
(a) L’Ente prende atto e accetta che, ferma restando la titolarità in capo a CDP dei diritti di credito di cui all’ Anticipazione CDP, in virtù del Mandato, Poste agirà quale mandatario con rappresentanza di CDP in relazione all’erogazione, gestione, rimborso e recupero dell’Anticipazione CDP.
(b) Le Parti prendono atto che in virtù del Mandato, tra l’altro, Poste agirà quale esclusivo interlocutore dell’Ente in relazione all’Anticipazione CDP.
(c) L’Ente prende atto e accetta che:
(i) Poste provvederà, sulla base del Mandato, di propria iniziativa, alla riduzione o all’estinzione dell’Anticipazione CDP eventualmente utilizzata, in nome e per conto di CDP, non appena si verifichino entrate libere da vincoli; e
(ii) in virtù del Mandato e della procura speciale richiamata in epigrafe, qualsiasi comunicazione o pagamento in relazione all’Anticipazione CDP produrrà effetti solo ed esclusivamente se effettuati nei confronti di Xxxxx, in nome e per conto di CDP, in conformità con le rilevanti previsioni del presente Accordo.
8. Dichiarazioni e garanzie
(a) L’Ente dichiara di conoscere integralmente le condizioni generali per l’accesso dei Piccoli Comuni alle Anticipazioni CDP, rese note dalla CDP con la Circolare.
(b) L’Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente il Codice Etico e il Modello D.Lgs. 231/01.
(c) L’Ente prende atto ed accetta che CDP non è né potrà essere considerata responsabile in relazione alle prestazioni rese da Poste nell’ambito del Servizio di Tesoreria Poste.
9. Impegni
(a) Le Parti si impegnano, nell’adempimento del presente accordo, a conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) tenuto conto della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex AVCP – Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la conseguenza che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del codice CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento del servizio di Tesoreria Poste (“tracciabilità attenuata”), restando inteso che i relativi adempimenti a carico di CDP saranno svolti da Poste, in virtù del Mandato, ai sensi di quanto previsto nell’applicabile clausola della Convenzione di Tesoreria.
(b) L’Ente si impegna:
(i) a comunicare a CDP, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata da inviarsi a Poste entro il termine del 30 novembre di ciascun esercizio, l’importo massimo della Anticipazione CDP concedibile ai sensi di legge durante il successivo esercizio;
(ii) a trasmettere a CDP, per il tramite di Poste ed entro il termine del 30 novembre di ciascun esercizio di vigenza del Servizio di Tesoreria Poste, compreso il primo, la Richiesta di Anticipazione attestante l’importo massimo della Anticipazione CDP richiesto in relazione a ciascun esercizio finanziario, nonché le eventuali successive modifiche allo stesso intervenute in corso di esercizio, entro il limite massimo determinato ai sensi dell’articolo 222 del TUEL, corredata da copia della delibera della xxxxxx xxxxxxx ai sensi della suddetta norma di legge;
(iii) a prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per il rimborso dell'Anticipazione CDP, a titolo di capitale ed interessi, sulle somme che ritiene di utilizzare;
(iv) in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio di Tesoreria Poste, a rimborsare immediatamente tutte le somme dovute in relazione all’utilizzo dell’Anticipazione CDP, a titolo di capitale, interessi ed accessori, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante ponendo in capo allo stesso la relativa esposizione debitoria; e
(v) a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e/o nel Modello D.Lgs. 231/01:
(a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
(c) i collaboratori esterni di CDP.
10. Cessione di Diritti e Obblighi
(a) L’Ente prende atto ed accetta che non potrà cedere i propri diritti ed obblighi derivanti dal presente Accordo, salvo previo consenso scritto di CDP.
(b) Nel caso in cui, la cessione di cui al precedente paragrafo (a) derivi da disposizioni legislative o regolamentari, CDP si riserva di verificare se sussistano condizioni di procedibilità sufficienti al fine di prestare il proprio consenso alla cessione. Nel caso in cui tali condizioni di procedibilità non siano ritenute sufficienti, CDP si riserva di risolvere il presente Accordo in conformità con il seguente Articolo 11.
11. Risoluzione, Recesso e Decadenza dal Beneficio del Termine
(a) L’Ente prende atto che CDP, al verificarsi dei seguenti eventi, avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile ovvero di recedere dallo stesso (dandosi atto le Parti che ciascuno di tali eventi costituisce una giusta causa di recesso) ovvero di dichiarare l’Ente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 del codice civile:
(i) il verificarsi di un qualsiasi inadempimento da parte dell’Ente alle proprie obbligazioni pecuniarie relative all’Anticipazioni CDP; e/o
(ii) la avvenuta risoluzione, per qualsivoglia motivo, della Convenzione di Tesoreria; e/o
(iii) per qualsiasi motivo, sia o diventi illegale per CDP concedere e/o mantenere in essere l’Anticipazione CDP in favore dell’Ente; e/o
(iv) una delle dichiarazioni rilasciate dall’Ente ai sensi del precedente Articolo 8 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata resa; e/o
(v) il verificarsi di un qualsiasi inadempimento di uno qualsiasi degli impegni assunti dall’Ente ai sensi del precedente Articolo 9.
(b) Al verificarsi di uno qualsiasi dei suddetti eventi, CDP potrà inviare tramite Raccomandata A/R o posta elettronica certificata una comunicazione scritta all’Ente dichiarando di volersi avvalere di uno dei suddetti rimedi e: (i) qualsiasi impegno di CDP in relazione alla concessione dell’Anticipazione CDP si intenderà immediatamente revocato e cancellato; e (ii) l’Ente dovrà integralmente rimborsare a CDP ogni importo dovuto ai sensi dell’Anticipazione CDP, per capitale, interessi e/o altri oneri accessori entro 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione.
12. Manleva
L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente ai sensi del precedente Articolo 8 fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al presente Accordo fossero stati puntualmente adempiuti.
13. Comunicazioni
Le Parti convengono che tutte le comunicazioni fra le stesse, concernenti il presente Accordo, devono essere effettuate in forma scritta e trasmesse via posta, corriere, facsimile o posta elettronica, ed indirizzate, a pena di nullità, come segue:
- per CDP:
c/o Poste Italiane S.p.A.
[inserire indirizzo per comunicazioni] all’attenzione di [●]
Fax: +39 [●]
Posta elettronica: [●] PEC: [●]
- per l’Ente:
[inserire indirizzo per comunicazioni] all’attenzione di [●]
Fax: +39 [●]
Posta elettronica: [●]
PEC: [●]
Resta inteso che un eventuale cambiamento degli indirizzi sopra indicati non è opponibile se non previa comunicazione all'altra Parte.
14. Legge applicabile e Foro competente
(a) Il presente Accordo è governato dalla legge italiana e dovrà interpretarsi sulla base della stessa.
(b) Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile.
* * *
Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Xx preghiamo di volerci restituire la presente da Xxx debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.
Distinti saluti,
[Ente]
Nome e Qualifica:
Ai fini dell’Articolo 1341, secondo comma, del codice civile, l’Ente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole del presente Accordo: Articolo 4 (Utilizzo e Rimborso dell’Anticipazione CDP); Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie); Articolo 9 (Impegni); Articolo 10 (Cessione di Diritti ed Obblighi); Articolo 11 (Risoluzione, Recesso e Decadenza dal Beneficio del Termine); Articolo 12 (Manleva); Articolo 14 (Legge applicabile e Foro competente).
[Ente]
Nome e Qualifica:
Per accettazione
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Nome e Qualifica:
ALLEGATO 1
MODELLO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
c/o Poste Italiane S.p.A.
[inserire indirizzo per comunicazioni] all’attenzione di [●]
PEC: [●]
[Data]
Condizioni di anticipazione di tesoreria sottoscritto in data [●] tra Cassa depositi e prestiti S.p.A., da un lato, e [inserire denominazione Ente], dall’altro, (di seguito le “Condizioni di Anticipazione”).
I termini con iniziali maiuscole usati nella presente Richiesta di Anticipazione hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni di Anticipazione.
1. Con la presente richiediamo, per l’esercizio finanziario [indicare l’anno], l’utilizzo dell’Anticipazione CDP di cui alle Condizioni di Anticipazione, per l’importo di Euro [in cifre] [in lettere]
2. Con la presente inoltre confermiamo che:
(a) le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) delle Condizioni di Anticipazione sono complete, corrette, accurate e conformi al vero alla data di cui alla presente Richiesta di Anticipazione; e
(b) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 2 si considereranno ripetute a ciascuna data di effettivo utilizzo dell’Anticipazione CDP e, a tal fine, ci impegniamo a comunicarVi immediatamente qualsiasi fatto o circostanza che dovesse verificarsi tra la data della presente Richiesta di Anticipazione e la data di ciascun effettivo utilizzo dell’Anticipazione CDP che possano rendere non veritiere o ingannevoli, sotto qualsiasi aspetto, in tutto o in parte, tali dichiarazioni.
3. Alla presente Richiesta di Anticipazione alleghiamo copia della delibera di giunta n. [•] del [•], adottata ai sensi dell’articolo 222 del TUEL, di cui confermiamo la conformità all’originale.
4. Gli importi oggetto di utilizzo dovranno essere accreditati in conformità con le previsioni delle Condizioni di Anticipazione.
5. Resta inteso che l’effettuazione delle erogazioni dell’Anticipazione CDP secondo quanto previsto nella presente Richiesta di Anticipazione rappresenterà per CDP il puntuale ed esatto adempimento dell’obbligo di erogazione assunto ai sensi delle Condizioni di Anticipazione.
Distinti saluti.
[inserire denominazione Ente]
[Allegato: Delibera di giunta]