ACCORDO INTERPROFESSIONALE KIWI 2019-2020-2021
ACCORDO INTERPROFESSIONALE KIWI 2019-2020-2021
ARTICOLO I
Il presente Accordo interprofessionale ha l'obiettivo di proseguire nel processo di miglioramento qualitativo di sistema, per tutto il kiwi rappresentato dai soci di Ortofrutta Italia. In sede di Organizzazione Interprofessionale si concordando le seguenti specifiche per la commercializzazione del Kiwi prodotto in Italia.
ARTICOLO II
Fase di raccolta: Il kiwi della cultivar Xxxxxxx prodotto in Italia deve avere caratteristiche minime di maturazione corrispondenti a 6,5° gradi brix per la messa in condizionamento.
ARTICOLO III
Fase di commercializzazione in Italia: La commercializzazione al dettaglio per la cultivar Xxxxxxx, ovvero la spedizione, la presentazione alla vendita e la vendita al consumatore finale possono essere effettuate solo con frutti aventi un minimo di 10° gradi brix e durezza da 2 a 3,5 kg/cm2 al penetrometro con puntale da 8 mm (tolleranza di 1 kg).
ARTICOLO IV
Fase di spedizione per l’export destinazione “oltremare” (compresa eventualmente la Russia): La spedizione dei frutti della cultivar Xxxxxxx può essere effettuata solo con frutti aventi un minimo di 6,5° gradi brix e durezza da 3 a 6 kg/cm2 al penetrometro con puntale da 8 mm (tolleranza di 1 kg).
ARTICOLO V
Fase di spedizione per l’export destinazione Europa (UE ed extra UE): I frutti per questa destinazione devono avere un minimo di 10° gradi brix e durezza da 2 a 3,5 kg/cm2 al penetrometro con puntale da 8 mm (tolleranza 1 kg).
ARTICOLO VI
Cultivars precoci diverse da Xxxxxxx: I frutti dovranno rispettare i parametri minimi di qualità, grado brix e durezza nelle varie fasi della filiera, previsti nel presente Accordo per la cultivar Xxxxxxx e potranno essere spediti alle seguenti condizioni:
▪ Deve essere evidente l’identificazione della varietà sui documenti di accompagnamento della merce e sulle confezioni del prodotto finito.
▪ Prima di effettuare la spedizione è obbligatoria la segnalazione ad Ortofrutta Italia. In ogni caso le verifiche sui documenti di acquisizione del prodotto e di spedizione dello stesso, potranno essere attuate anche in fase successiva.
ARTICOLO VII
Al Comitato di prodotto Kiwi di ORTOFRUTTA ITALIA è affidato il compito di monitorare l’andamento
fenologico della produzione e l’invio di note tecniche rivolte alle aziende agricole produttrici di kiwi.
ARTICOLO VIII
Il presente Accordo sarà accompagnato da una azione di comunicazione agli operatori, clienti e fornitori nella filiera, sulle migliori pratiche adottabili nel processo di condizionamento, conservazione e messa in vendita, al fine di ottimizzare le potenzialità qualitative del kiwi italiano da offrire al consumatore finale.
ARTICOLO IX
Il presente Accordo ha una validità di tre anni dalla data della sua delibera. Nel caso in cui le condizioni di mercato e/o climatiche lo richiedessero, l’OI si impegna a presentare agli organismi competenti clausole aggiuntive che sospendano o modifichino l’applicazione di questo accordo, in modo totale o parziale, per adattarlo alle diverse congiunture produttive e commerciali che potranno verificarsi.
Roma, 17 ottobre 2019