COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 22/06/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, intestataria di una carta di pagamento rilasciatale dall’intermediario convenuto, a seguito di un’operazione effettuata on line da lei disconosciuta, lamenta l’insoddisfacente riscontro avuto dalla società di assicurazione che aveva emesso la polizza a copertura di eventi fraudolenti riguardanti la carta. Chiede, pertanto, all’Arbitro di disporre nei confronti dell’intermediario la restituzione della somma pari a 874,32 euro pari all’importo della operazione disconosciuta.
Costituitosi, l’intermediario resistente eccepisce, in via pregiudiziale di rito, l’irricevibilità del ricorso in assenza del preventivo reclamo nei confronti dell’istituto emittente la carta, unico legittimato passivo rispetto alle pretese avanzate dalla ricorrente. Eccepisce, altresì, in via pregiudiziale di merito, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che la carta di credito de qua è stata emessa da altro intermediario con cui la resistente ha concluso un accordo di distribuzione di carte prepagate. Nel merito, evidenzia che la ricorrente aveva utilizzato la carta successivamente alla data di addebito dell’operazione disconosciuta e che dunque era conoscenza di tale pagamento ben prima del suo formale disconoscimento. Sottolinea la propria correttezza di comportamento nei limiti del proprio ruolo di collocatore di un prodotto di terzi, essendosi attivato sia a raccogliere la richiesta
di rimborso avanzata dalla ricorrente sia ad attivare la procedura finalizzata al rimborso interessando al riguardo la società di assicurazione e a trasmettere il ricorso all’istituto emittente. Nel merito, chiede, pertanto, il rigetto del ricorso per indeterminatezza della pretesa della ricorrente e per non aver quest’ultima provveduto tempestivamente ad un controllo della movimentazione della propria carta in violazione degli obblighi contrattuali di custodia e buona fede.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in
DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infatti, la presentazione di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami e, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestata nel conto corrente della cliente è comunque ad essa non imputabile; seppure, infatti, si dovesse ritenere che tale addebito non sia stato improntato, nel caso dell’operazione qui disconosciuta, al canone della diligenza e scrupolosa cura degli interessi della stessa cliente (circostanza che non appare essere ricorrente nel caso di specie), unica potenziale legittimata passiva sarebbe la banca emittente la carta. In generale è da osservare che i rapporti tra emittente di una carta di credito e banca collocatrice della stessa, nonché l’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto di appoggio, possono variamente configurarsi a seconda di come sono strutturati gli assetti negoziali e non è affatto escluso che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti possa essere configurato come rapporto contrattuale unitario tra il titolare della carta e la banca, nel contesto del quale la separata gestione delle due funzioni (di credito e di debito) rappresenti soltanto una
modalità esecutiva del contratto. Nel caso di specie, tuttavia, la banca, attraverso la quale la domanda di rilascio della carta è presentata, non risulta parte dell’instaurando rapporto contrattuale, ma solo titolare di un potere di rappresentanza dell’emittente, limitandosi a promuovere la diffusione delle carte e a compilare e curare la documentazione contrattuale necessaria all’attivazione della carta come predisposta e fornita dall’istituto emittente. Infatti, in testa alla scheda tecnica contenente le caratteristiche e le condizioni economiche ed allegata al contratto di attivazione della carta compare il nominativo dell’ emittente, qualificata espressamente come tale, mentre la resistente è indicata quale distributore tra le banche aderenti al servizio. Inoltre, dall’esame del contratto di distribuzione, l’emittente conferisce alla resistente l’incarico “non esclusivo” di promuovere e distribuire i prodotti di carta prepagata emessi dalla emittente e di svolgere le attività contrattualmente previste per la gestione del rapporto con la clientela. Tali prodotti, con la relativa modulistica contrattuale, venivano forniti dall’emittente, su richiesta delle banca collocatrice, idonei per l’immediata attivazione. Del resto, la domanda della ricorrente è riferita a servizi di pagamento on line ai quali la stessa accede grazie alle facoltà che le derivano dalla tipologia di carta di credito prepagata ricaricabile. In questo caso le operazioni contabili necessarie per l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico contante effettuate dalla resistente assumono una funzione del tutto accessoria, essendo effettuate dalla resistente secondo i criteri definiti dalla procedura di collegamento messa a disposizione dall’istituto emittente a tutti i soggetti collocatori della carta. Da ciò discende la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva e il conseguente rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1