COMUNE DI DISO
COMUNE DI DISO
Provincia di Lecce
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATA “BELVEDERE”, SITA IN MARITTIMA FRAZ. DISO, DA ALLESTIRE CON CHIOSCO BAR E UTILIZZARE PER L’INTRATTENIMENTO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Il Responsabile del Procedimento
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxx)
ART. 1 CONSISTENZA DELL’AREA
La consistenza dell’area è identificata nella planimetria allegata al presente capitolato d’appalto.
La struttura è sprovvista di arredi ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto di concessione. Ai relativi oneri dovrà provvedervi il concessionario come da proposta presentata in sede di gara.
Il Responsabile del Procedimento valuterà la spesa relativa al computo delle opere necessarie per rendere funzionale l’area e la possibilità di scomputare tali costi dal canone annuo.
ART. 2 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria avverrà previa comunicazione del Servizio Amministrazione Generale del Comune di Diso non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del concessionario.
Art. 3 DURATA E RINNOVO
La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il Comune di Diso si riserva la facoltà di rinnovare la concessione di ulteriori (9) nove anni, su richiesta del concessionario da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza dei dieci anni previsti, previa valutazione dell’effettivo buon andamento del servizio e previo accoglimento di un miglioramento dell’offerta almeno pari al 10% dell’ultimo canone annuo corrisposto.
Il rinnovo sarà operato mediante adozione di apposito provvedimento amministrativo.
ART. 4 CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di subconcessione, di comodato e di cessione del contratto, pena la risoluzione ipso jure del contratto stesso per fatto o colpa del concessionario, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C., con conseguente risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione.
ART. 5 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
Il canone offerto in sede di gara è corrisposto dal concessionario in rate semestrali anticipate, a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto, mediante versamento entro il giorno 10 del mese di riferimento sul conto corrente del Comune di Diso.
Il canone è soggetto a rivalutazione automatica con cadenza annuale nella misura delle variazioni accertate dall’ ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito all’anno precedente.
In caso di ritardato pagamento, che comporterà l’automatica costituzione in mora del Concessionario, verranno applicati gli interessi moratori in misura corrispondente al tasso legale.
Il mancato pagamento di due rate consecutive di canone comporta la revoca della concessione, a mente del successivo art. 22, fatta salva l’escussione della fideiussione ed il risarcimento dei danni. Inoltre determinerà la riscossione coattiva del debito.
Art. 6 - ARREDAMENTO DELLA STRUTTURA E DELL’AREA DI PERTINENZA
Il concessionario, a sua cura e spese, provvederà ad allestire i locali e l’area di pertinenza, nel rispetto delle disposizioni di legge inerenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Il Comune di Diso è autorizzato ad effettuare, in qualunque momento, dei controlli in loco per verificare che l’allestimento dei locali e delle aree di pertinenza avvenga nel rispetto del presente Capitolato e di quanto indicato dal concessionario in sede di offerta.
In caso di accertate inosservanze troverà applicazione il procedimento di diffida ed eventuale revoca della concessione di cui al successivo art. 22.
Al termine del contratto il concessionario potrà liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e beni mobili di sua proprietà, adibiti ed utilizzati per lo svolgimento dell’attività senza che l’Amministrazione od il nuovo concessionario abbiano l’obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo e sempre che ciò possa avvenire senza nocumento dell’immobile. E’ in facoltà del Concessionario cedere e dell’Amministrazione ritenere gli stessi, pagando al Concessionario medesimo un’indennità pari all’importo della spesa sostenuta per l’acquisto, comprovata dalle corrispondenti fatture, decurtato di una percentuale a titolo di deprezzamento pari al 10 % annuo. Al termine della concessione l’immobile dovrà comunque essere restituito in buono stato di conservazione e manutenzione.
Art. 7 - ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Allestimento dell’Area
Il Concessionario dovrà realizzare, prima dell’avvio dell’attività, gli interventi di allestimento dell’area previsti nella propria offerta migliorativa; su tali opere il Concessionario dovrà acquisire tutti i necessari pareri di natura edilizio – urbanistica previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia
Gestione e avvio delle utenze
Sono a carico del Concessionario tutti i canoni ed i consumi relativi alle utenze, occorrenti per la gestione dell’attività. Saranno a carico del Concessionario, altresì, le opere impiantistiche indispensabili per l’avvio dell’attività.
Tali opere saranno oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio economico.
Norme di sicurezza
L’impiego di energia elettrica, gas e acqua potabile dovrà essere effettuato da personale che conosca il funzionamento degli impianti; in particolare, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità è a carico del Concessionario.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Il Concessionario si obbliga a conservare in buone condizioni l’immobile ed i beni in essa presenti per tutta la durata della concessione; si farà carico della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e le operazioni necessarie. Le riparazioni, modifiche, lavori di adattamento del manufatto e le migliorie dovranno essere eseguiti dal concessionario previa richiesta di autorizzazione da presentarsi per iscritto.
La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico dell’Amministrazione Comunale semprechè i relativi interventi non siano imputabili ad incuria o negligenza del Concessionario. Laddove si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza e l’Amministrazione Comunale non possa farvi fronte con la dovuta immediatezza, le
parti possono convenire espressamente che gli stessi vengano eseguiti dal Concessionario con compensazione della relativa spesa, condivisa ed autorizzata dal Comune di Diso, sul canone di concessione.
Il Concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale gli eventuali danni, isolando eventuali pericoli ai visitatori.
Pulizia dell’area di pertinenza
Il Concessionario provvederà a posizionare un numero adeguato di cestini portarifiuti che dovranno essere regolarmente svuotati e puliti.
Tributi inerenti l’attività
E’ a carico del Concessionario la tassa di smaltimento dei rifiuti prodotti durante la gestione ed in genere qualsiasi altro tributo, imposta, tassa o diritto inerente all’attività.
Fornitura materiali di consumo
E’ inteso che il Concessionario si farà carico dell’approvvigionamento di tutte le materie prime, nessuna esclusa, necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
Autorizzazioni per l’esercizio dell’attività
Il Concessionario, a sua cure e spese, provvederà a munirsi di tutte le prescritte ed idonee autorizzazioni per l’esercizio dell’attività;
ART. 8 - VERBALE CONSEGNA AREA
Entro 5 giorni successivi alla stipula formale del contratto, il concessionario sarà convocato con comunicazione scritta a presentarsi nel giorno prefissato per firmare il verbale di consegna dei locali.
Detto verbale, da redigere in duplice copia, sarà sottoscritto in contraddittorio dal concessionario e dal dirigente o funzionario a ciò deputato dall’ente appaltante.
In tale sede sarà identificata e definita la consistenza dei locali e degli impianti esistenti. Delle due copie, una resterà in possesso dell’Ente ed una del concessionario.
Se nel giorno fissato e comunicato il concessionario non si presenta a ricevere la consegna dei locali, il responsabile del servizio fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni dalla prima convocazione. Decorso inutilmente il secondo termine, sarà facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio, all’impresa sarà preclusa la partecipazione per grave inadempimento e negligenza accertata.
ART. 9 - INIZIO DEL SERVIZIO
L’avvio dell’attività dovrà avere inizio entro il termine perentorio di sei mesi dalla stipula del contratto.
Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
Dopo l’avvio dell’attività, il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Civica Amministrazione e, qualora tale autorizzazione venga concessa, lo stesso non potrà chiedere all’Amministrazione stessa alcun compenso per le spese di miglioria da lui eseguite.
Le migliorie o le riparazioni eseguite dal concessionario, resteranno di proprietà del Comune di Diso.
La conservazione dell’area è a totale carico del concessionario così come tutti i lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari. Ove questi non vi provveda, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese del concessionario medesimo.
Sono a carico del concessionario tutti gli interventi che si renderanno necessari a seguito di cattiva utilizzazione dei locali da parte del concessionario stesso.
Il concessionario è inoltre obbligato:
- a tenere l’area in stato di perfetta pulizia;
- a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell’area, in modo che la stessa al momento della riconsegna si trovi in condizione di normale uso e regolare funzionamento;
- a rispettare le prescrizioni di sicurezza ed antincendio.
ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
E’ fatto obbligo al concessionario:
• di rispettare tutti gli impegni assunti ed esplicitati nel progetto – offerta i cui elaborati si intenderanno quali parti integranti e sostanziali dello stipulando contratto;
• di astenersi dall’utilizzare la struttura per usi diversi da quelli a cui è destinata;
• di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie;
• di accertarsi che i generi di consumo siano genuini e della migliore qualità;
• di curare che l’esercizio sia sempre fornito di tutto quanto sia necessario per la migliore esecuzione del servizio;
• di assumere, se necessario, il personale idoneo ed in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in ogni caso in ottemperanza alle unità (personale) lavorative indicate in sede di gara;
• di applicare integralmente, tutte le vigenti norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso riguardanti la categoria e ad assicurare i dipendenti medesimi anche contro gli infortuni sul lavoro;
• di rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o della famiglia, o dei collaboratori o dei dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all’Amministrazione (che non dovrà quindi essere menzionata e che pertanto sarà esonerata da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti di fornitura per l’esercizio, sia che attengano ai rapporti con gli utenti;
• di rispettare, durante lo svolgimento delle attività, le norme di buon vicinato.
Art. 12 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’attività dovrà essere assicurata durante tutto l’anno solare e potrà rimanere chiuso secondo tempi e modalità da concordare con l’ufficio Attività produttive del Comune di Diso.
Per lo svolgimento del servizio è osservato l’orario di apertura, in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel settore dei pubblici servizi.
L’orario di apertura dovrà comunque essere preventivamente concordato con l’ufficio attività produttive e dovrà essere affisso ben visibile nel locale.
E’ facoltà dell’Amministrazione prescrivere oneri e modalità di prestazione del servizio in occasione di eventi particolarmente significativi per il Comune di Diso.
II Concessionario si obbliga a gestire la relativa attività con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, garantendone la pulizia, l’ordine e l'igiene, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità.
Il Comune di Diso si riserva la facoltà di chiedere nei confronti del concessionario di apportare delle modifiche migliorative alle proposte progettuali presentate.
Art. 13 - CORRISPETTIVO PER SERVIZI ACCESSORI
Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso per i servizi prestati, in cambio ha però il diritto di gestire ed incamerare i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività.
Art. 14 - PERSONALE
Il servizio deve essere eseguito con la presenza del numero minimo di personale indicato dal concessionario in sede di gara.
Nell’esecuzione delle prestazioni, il concessionario dovrà rispettare tutte le vigenti norme e prescrizioni ed ogni necessaria cautela in materia igienico-sanitaria e della sicurezza sul lavoro. Il concessionario è altresì tenuto ad osservare e far osservare, nei confronti dei propri dipendenti e più in generale del personale che impiegherà nell’espletamento del servizio, le prescrizioni di cui alle vigenti leggi e regolamenti in materia, nonché le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria. Il concessionario deve inoltre provvedere a propria totale cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge dei propri dipendenti impiegati per le specifiche prestazioni inerenti all’appalto, nonché a tutti gli altri adempimenti previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, sanitari.
Deve altresì corrispondere al proprio personale le retribuzioni ed indennità previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro di categoria.
Il concessionario è tenuto e s’impegna a mantenere, a propria cura, la più stretta disciplina in seno al personale alle proprie dipendenze o comunque impiegato relativamente al contegno corretto e riguardoso nei confronti in particolare del pubblico ed è tenuto ad assumere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei suoi dipendenti e/o incaricati che non osservassero una condotta irreprensibile, prevedendo anche l’ipotesi d’allontanamento dalla struttura e dal servizio, nei casi di particolare gravità.
ART. 15 POLIZZA FIDEJUSSORIA
In esito alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà provvedere a costituire una garanzia fidejussioria pari al 10 % dell’importo contrattuale, secondo quanto indicato all’art.113 del codice appalti, a garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Detta polizza dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente concedente.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune di Diso, la Civica Amministrazione si riserva di procedere all’incameramento della garanzia con semplice atto amministrativo.
Detta cauzione definitiva dovrà coprire l’intero periodo del contratto e sarà svincolata alla scadenza dello stesso, entro i 90 giorni successivi al verbale di riconsegna dei beni oggetto della medesima.
Art. 16 - ASSICURAZIONI
Il concessionario è l’unico responsabile dei danni cagionati da egli stesso o dai suoi dipendenti, a persone o cose nell’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.
Pertanto il concessionario solleva il Comune di Diso da qualsiasi responsabilità civile e penale per la gestione dei beni ad esso affidati.
Il concessionario dovrà essere assicurato e così anche il personale impegnato per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa essere causato a persone, cose, al patrimonio, esonerando espressamente il Comune di Diso da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio.
La stipula dei relativi contratti d’assicurazione ed i relativi massimali d’assicurazione coperti dovranno essere comprovati dal concessionario, a mezzo copia fotostatica, prima del perfezionamento del contratto e ogni anno dovranno essere presentate al Comune copia delle relative quietanze di versamento.
Sui beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive le seguenti polizze:
a) una polizza incendio con copertura a primo rischio (primo fuoco) a garanzia dei danni che può subire l’immobile dato in gestione. Tale copertura assicurativa dovrà essere estesa agli atti vandalici ed agli eventi atmosferici ed il massimale dovrà essere di € 200.000,00 (Duecentomila/00) prevedendo altresì l’adeguamento automatico delle somme. La polizza dovrà contenere inoltre la clausola “per conto di chi spetta”.
b) una polizza RCT verso terzi e prestatori d’opera con massimale di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00). Detta polizza dovrà, inoltre, specificare che anche il Comune è soggetto terzo e contenere la copertura “ricorso terzi da incendio”.
Tutte le polizze dovranno riportare, la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente concedente, riportanti massimali di cui alle succitate lett. a) b) c).
Le garanzie di cui alle lett. a) b) verranno svincolate al Soggetto aggiudicatario a completamento del servizio ad esito favorevole dei controlli del servizio fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Diso.
Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di verbale di consegna dei locali e avranno efficacia per tutto il periodo contrattuale salvo riconsegna anticipata in ottemperanza agli articoli del presente capitolato. L’omesso ritardato pagamento delle somme dovute a titolo dei premio da parte del concessionario non comporta l’inefficacia delle relative garanzie.
Art. 17 - REVOCA CONCESSIONE E DECADENZA AFFIDAMENTO
Il Comune di Diso potrà diffidare il concessionario ad adempiere, prefissandogli un congruo termine non inferiore a 10 giorni, nei casi di inadempimento grave e ingiustificato degli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare:
- nel caso che il concessionario non provveda ad attivare la struttura entro il termine di sei mesi decorrenti dalla stipula del contratto e non ottemperi a tutti gli adempimenti prescritti dal presente Capitolato prima dell’inizio dell’attività;
nel caso che venga riscontrata la vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti per simili trasgressioni;
-nel caso di ripetute violazioni delle modalità di svolgimento del servizio debitamente contestate;
nel caso di mancata manutenzione ordinaria quando l’intervento sia segnalato o richiesto dai tecnici dell’Amministrazione;
nel caso di inadempimento degli obblighi assicurativi, anche a favore di terzi, nonché quelli relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per lavoratori;
-nel caso di inosservanza delle norme di igiene ai sensi della legislazione vigente e delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008.
nel caso di irregolarità di posizione fiscale relativa all’attività di gestione del servizio affidato, comunque accertata;
-il venir meno, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione sanitaria;
il mancato pagamento di tre mensilità consecutive di canone come stabilito dal precedente art.10;
Qualora il concessionario, diffidato ad adempiere non vi provveda entro il termine prefissatogli, l’Amministrazione Comunale potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alla risoluzione anticipata del contratto con semplice preavviso di un mese, mediante raccomandata A/R.
Qualora alle irregolarità o inadempienze che possano aver dato luogo alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale consegua per l’Amministrazione Comunale il diritto ad eventuali risarcimenti, l’Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione, salva ulteriore azione di risarcimento per il danno eccedente, senza pregiudizio dell’eventuale azione penale. Il contratto s’intenderà comunque immediatamente risolto:
nel caso di cessione del servizio o di subappalto dello stesso a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma;
nel caso di locazione abusiva e di mutamento di destinazione d’uso dell’immobile e delle aree di pertinenza;
nel caso di fallimento del concessionario, salva la facoltà dell’Amministrazione di consentire al Curatore del fallimento la continuazione provvisoria del contratto sino al nuovo appalto dell’esercizio.
La concessione, inoltre, verrà revocata qualora, durante l’esercizio, il concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per essere intestatario di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
ART. 18 - RECESSO ANTICIPATO DEL CONCESSIONARIO
E’ in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione mediante lettera raccomandata da inviare almeno 6 mesi prima.
In tal caso l’amministrazione potrà escutere la fidejussione fino all’importo non corrisposto maggiorato degli interessi senza che l’aggiudicatario possa far valere alcuna pretesa di sorta.
Art. 19 - RESPONSABILITÀ
II Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale.
Si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile e/o penale od azione presente e futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o cose di terzi, dalla concessione.
ART. 20 - CONDIZIONI PARTICOLARI
La gestione del servizio non può essere trasferita o ceduta ad alcun titolo.
In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare il concessionario a termine del rapporto contrattuale a tale titolo, né nei confronti del Comune di Diso, né nei confronti dell’eventuale concessionario subentrante, trattandosi di un rapporto di natura concessoria.
Nel caso di morte o inabilità fisica del concessionario intervenuta nel corso della gestione, l’Amministrazione Comunale, ove non intenda ritenere senz’altro risolto il rapporto contrattuale, potrà consentire che gli eredi o i familiari, purchè in possesso dei necessari requisiti, continuino nel servizio sino alla scadenza del contratto.
21 - NORME GENERALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare e dal relativo contratto, le parti contraenti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 22 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E CONTROVERSIE TRA APPALTATORE ED ENTE APPALTANTE
Per gli effetti del presente capitolato e per tutte le conseguenze del medesimo derivanti, l’Amministrazione Comunale elegge il proprio domicilio in Diso, xxxxxx Xxxxxxxxx 00 ed il concessionario in Diso, presso la sede della struttura concessa in affidamento.
Per qualsiasi controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro di Lecce.
Diso, lì 15 novembre 2019
Il Responsabile del Procedimento
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxx)
ALLEGATI AL BANDO :
- Planimetria dell’Area e dell’Immobile oggetto di concessione;
- Allegato A – Istanza di ammissione alla gara
- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva;
- Allegato C – Dichiarazione impegni
- Allegato D – Sottoscrizione Protocollo di Legalità
- Allegato E – Attestato di Presa Visione;
- Allegato F – Modello Offerta Economica;
- DGUE