DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Per la fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza con tecnologia IP, gestito da un sistema informatizzato, presso la sede del Mipaaf di Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, Xxxx
CIG 839106805F CPV 32323500-8
INDICE
1. OGGETTO DELL’APPALTO
2. IMPORTO A BASE D’ASTA
3. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1. SOGGETTI AMMESSI E FORME DI PARTECIPAZIONE
4.2. REQUISITI
5. AVVALIMENTO
6. SUBAPPALTO
7. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI E PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
8 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
9 PASSOE
10 GARANZIA PROVVISORIA
10.1 GARANZIA PROVVISORIA
10.2. RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA
11 GARANZIA DEFINITIVA
12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
12.1 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA TECNICA
12.2 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA
12.3 PUNTEGGIO FINALE
13 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
13.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
13.2 OFFERTA TECNICA
13.3 OFFERTA ECONOMICA
14 COMMISSIONE GIUDICATRICE
15 CONTRATTO
16 ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE – MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA COVID- 19
17 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
18 PAGAMENTO
19 IMPOSTA DL BOLLO
20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura, posa in opera, configurazione e manutenzione integrale di durata triennale di un impianto di videosorveglianza presso la sede centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Xxx XX Xxxxxxxxx, Xxxx, come specificato nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare, al quale si fa integrale rinvio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Codice, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in ragione della natura unitaria della fornitura e dei servizi oggetto dell’appalto, che non può essere frazionata.
2. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivamente stanziato per i servizi oggetto della presente procedura è pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA, oltre oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.
Il Ministero ha provveduto ad operare, nel Documento unico di cooperazione, coordinamento e valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), la valutazione dei rischi connessi alle attività oggetto dell’appalto, in virtù di quanto definito dall’art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e costituisce parte integrante del Contratto di Appalto.
La finalità del documento è valutare ed eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le attività affidate ad appaltatori e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Non si estende invece ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.
I costi della sicurezza, da intendersi come spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del DUVRI, sono quantificati in Euro 2.430,00.
3. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, gli Operatori Economici partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso le sede del MIPAAF, in Roma, Via XX settembre, 20, a pena di esclusione dalla procedura.
A tale fine, gli Operatori Economici dovranno inoltrare al MIPAAF all’indirizzo pec: xxxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, una richiesta di sopralluogo sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri (in tale caso allegare anche fotocopia della procura), con l’indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di quelli dei soggetti eventualmente delegati ad effettuare il sopralluogo in luogo del richiedente, nonché dei recapiti (indirizzo, telefono, fax, pec). Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identificazione del richiedente e della/e persona/e eventualmente delegata/e.
I sopralluoghi potranno essere richiesti dal 18.08.2020 al 17.09.2020 e saranno espletati nelle date indicate dall’Amministrazione.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1. SOGGETTI AMMESSI E FORME DI PARTECIPAZIONE
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice - con le modalità, per i Consorzi e i RTI, di cui agli artt. 47 e 48 del Codice - alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del Codice, per attività primaria inerente all’oggetto del contratto;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
c) possesso delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali e dei requisiti per l’installazione di impianti tecnologici.
In particolare, sono ammessi a partecipare:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del precitato Decreto Legislativo;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 50/2016.
La partecipazione alla procedura di gara dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Raggruppamenti Temporanei è ammessa secondo le modalità stabilite dall'art. 48 del D. lgs n. 50/2016.
I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016, dovranno indicare in sede d'offerta per quali consorziati concorrono.
L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui alla normativa vigente, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera c) del Codice (consorzi stabili).
4.2. REQUISITI (ex artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale, i concorrenti non devono versare in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall’articolo 80 del Codice dei contratti, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.
Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l’Amministrazione ne darà segnalazione all’ANAC che, se riterrà siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia.
Il Concorrente dovrà dichiarare che non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente.
La dichiarazione dovrà essere resa attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE).
- Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice, devono essere iscritti, per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all’apposito registro, se cooperativa, per l’attività primaria oggetto del presente appalto.
- solo per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia: deve essere attestata l’iscrizione stessa in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
La dichiarazione dovrà essere resa attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE).
- A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett.
b) del Codice, i concorrenti devono possedere:
❖ Fatturato specifico per servizi analoghi riferito agli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) pari ad almeno € 80.000,00, da intendersi quale cifra complessiva in ciascun anno degli anni 2017-2018- 2019. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
La dichiarazione dovrà essere resa attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui al presente Disciplinare di gara.
Per la prova del fatturato, l'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 86, del D.lgs. n. 50/2016, copia dei bilanci o estratti di bilancio del periodo interessato.
- A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett.
c) del Codice i concorrenti devono presentare, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti prove di capacità tecnica:
❖ presentare un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara (2017-2018-2019), di cui almeno un contratto svolto in favore di PP.AA. o Organismo di diritto pubblico, con indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto dell’affidamento e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
❖ Possesso di un sistema di gestione in qualità da attestare mediante una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente il cui oggetto comprenda l'installazione, la manutenzione e/o la conduzione di impianti elettrici o tecnologici, nonche' un sistema di gestione ambientale da attestare mediante una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 oppure tramite registrazione EMAS o equivalente.
Si specifica che la certificazione di qualità, regolata dalle norme quadro della serie UNI EN ISO 9000 deve essere relativa al settore oggetto della presente gara.
La dichiarazione dovrà essere resa attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui al presente Disciplinare di gara. Le certificazioni di qualità dovranno essere allegate nell’apposita sottosezione riservata al DGUE nella sezione “Documentazione Amministrativa”.
5. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 comma 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfino i pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
6. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta se intende ricorrere al subappalto nei limiti previsti dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.i.
I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato.
7. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI E PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
In caso di partecipazione in Raggruppamento di imprese o Consorzio, già costituiti o costituendi, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti requisiti di capacità economica - finanziaria e tecniche - professionali, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e lettera c), dovranno essere soddisfatti e dichiarati, a pena di esclusione, come di seguito indicato:
⮚ i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati:
i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
⮚ il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato:
i) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato; in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
ii) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) del Codice;
iii) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice:
• dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta;
• dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato.
⮚ il requisito di capacità tecniche e professionali, relativo all'elenco dei principali servizi oggetto della presente procedura eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara (2017 - 2018 - 2019):
i) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio requisito;
ii) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) del Codice;
iii) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice:
• dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta;
• dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili), il Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativamente ai propri requisiti che devono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate, ad esclusione di quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo che vanno computati cumulativamente in capo al Consorzio.
Il R.T.I. ed il Consorzio dovranno inoltre indicare, partitamente e specificatamente, le prestazioni dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, del Codice). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale.
⮚ il requisito di capacità tecniche e professionali dovrà essere posseduto e dichiarato:
i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.
8. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici sono esentati dal versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019.
9. PASSOE
Il “PASSoe” viene rilasciato dalla Banca dati AVCPASS.Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, interessati a partecipare alla presente procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi alla banca dati “AVCpass” tenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità medesima (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all’Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) URL: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx. L’operatore economico, dopo la registrazione all’AVCpass, inserirà il “CIG” della presente procedura. AVCpass rilascerà un documento denominato “PASSoe” da inserire nella già menzionata busta “A” contenente la documentazione amministrativa. Nel caso in cui partecipino alla presente procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere registrati presso la predetta AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa.
10. GARANZIA PROVVISORIA
10.1. Garanzia provvisoria
Ogni concorrente dovrà produrre, ai fini della partecipazione alla presente gara, una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice, corrispondente al 2% dell’importo complessivamente stanziato (80.000,00) per la presente gara.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, il MIPAAF, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L’offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta del MIPAAF nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui alla successiva lettera b), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il predetto comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In tal caso, all’interno della busta amministrativa dovrà essere prodotto quanto segue:
- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in formato digitale, l’Operatore Economico deve caricare sul MEPA il documento in formato digitale sottoscritto con firma digitale dall’impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell’OE.
- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata in formato cartaceo, l’OE deve caricare sul MEPA la copia, sottoscritta con firma autografa dall’impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell’OE, scannerizzata della fideiussione.
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
La polizza fideiussoria dovrà, a pena di esclusione:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del MIPAAF.
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
10.2. RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 %, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064−1 un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei relativi requisiti e produrre in allegato la relativa documentazione, come prescritto nel successivo paragrafo 15.
In caso di partecipazione in RTl o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett.
e) del Codice o di G.E.l.E., il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.
11. GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 103 del Codice e conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.
La mancata costituzione della garanzia determinala decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Codice, il MIPAAF ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi e nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva sarà reintegrata e/o svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice, in favore dell’Operatore Economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, avendo ottenuto il punteggio più elevato, con un punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base ai parametri di valutazione come di seguito descritti:
A. QUALITÀ − Punteggio massimo = 60/100 punti
B. OFFERTA ECONOMICA − Punteggio massimo = 40/100 punti
Si precisa che non sono ammesse offerte parziali né varianti al Capitolato Tecnico (fatta eccezione per le eventuali migliorie offerte in sede di Offerta Tecnica).
12.1. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA TECNICA
I punteggi dell’offerta tecnica saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi nel
seguito indicati:
Criteri e relativi punteggi massimi | |
a) | Caratteristiche tecniche delle telecamere proposte (max 10 punti) |
b) | Soluzioni tecniche per l’alimentazione delle telecamere mediante un sistema centralizzato (max 10 punti) |
c) | Soluzioni tecniche migliorative del sistema di monitoraggio e controllo (max 10 punti) |
d) | Soluzioni di canalizzazione e cablaggio con massimo sfruttamento delle canalizzazioni esistenti (max 10 punti) |
e) | Descrizione corso di formazione per istruire al meglio il personale del Ministero che sarà destinato alla gestione del nuovo sistema di videosorveglianza (max 8 punti) |
f) | Descrizione esaustiva e completa delle modalità e della durata del servizio di manutenzione offerto, nonché delle specifiche del servizio di assistenza tecnica (max 8 punti) |
g) | Possesso di certificazione del Responsabilità sociale d’impresa in accordo alla norma XX 0000. (punteggio tabellare: 2 punti) |
h) | Possesso di certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale in accordo alla norma OHSAS 18001:2007. (punteggio tabellare: 2 punti) |
Come indicato nelle Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’ANAC, con delibera n. 1005 del 21.09.2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/17 con delibera n. 424 del 2.05.2018, i coefficienti sono determinati mediante l’attribuzione di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub criterio) variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.
In particolare, l’attribuzione del coefficiente dei sub criteri discrezionali (Criteri a, b, c, d, e, f,) avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato sulla seguente scala di valutazione:
Giudizi | coefficiente |
Eccellente | 1 |
Ottimo | 0,8 |
Buono | 0,6 |
Discreto | 0,4 |
Sufficiente | 0,2 |
Insufficiente | 0 |
Per ciascun sub criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi assegnati ai diversi parametri qualitativi.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica di ciascun concorrente sarà calcolato secondo il metodo aggregativo-compensatore.
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b; Pn = peso criterio di valutazione n.
Con specifico riferimento ai criteri, g, h, l’attribuzione del punteggio da parte dei Commissari avverrà mediante i seguenti sub criteri:
Criterio | SI | NO | |
g | Possesso di certificazione del Responsabilità sociale d’impresa in accordo alla norma XX 0000. | 2 punti | 0 punti |
h | Possesso di certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale in accordo alla norma OHSAS 18001:2007. | 2 punti | 0 punti |
In caso di possesso delle predette certificazioni, il concorrente è tenuto ad allegare copia della/delle certificazione/i possedute, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., nell’apposita sezione dell’offerta tecnica.
In caso di mancata allegazione di quanto sopra da parte del concorrente, la Commissione non procederà all’attribuzione dei relativi punteggi tecnici.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti, non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze documentali dell’offerta tecnica.
Riparametrazione
Per garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsti (60/40), si procederà ad effettuare la riparametrazione dei punteggi tecnici, con l'effetto che, nel caso che nessun concorrente abbia raggiunto il punteggio massimo previsto (60), alla migliore offerta tecnica saranno attribuiti 60 punti e alle altre punteggi proporzionali (mediante proporzione lineare).
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30/60 del punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Non saranno pertanto ammessi all’apertura delle offerte economiche i partecipanti che nella valutazione complessiva dell’offerta tecnica non abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 30 punti.
12.2. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA Prezzo — incidenza massima 40 punti
All'Impresa che avrà offerto il miglior prezzo, verrà attribuito un punteggio totale di 40 punti ed alle altre Imprese punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:
40 x offerta più bassa
X=
offerta in esame
12.3. PUNTEGGIO FINALE
La concessione sarà aggiudicata all’impresa che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100/100 punti, risultante dalla sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica ed economica.
13 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Documentazione e Termine di presentazione delle offerte
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme all’originare attestata da pubblico ufficiale;
c) devono essere rese e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l’esibizione dell’originale.
Si applica l’art. 83 comma 9 del Codice in caso di mancanza, l'incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 79 comma 5−bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e−Procurement del MEPA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e−Procurement del MEPA.
13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione Documentazione amministrativa della Rdo sul Sistema MEPA dovranno essere allegati i seguenti documenti:
SEZIONE A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” | |
Documento | Sezione |
DGUE concorrente | DGUE Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente e certificazioni di qualità |
Capitolato tecnico | Capitolato tecnico sottoscritto per accettazione |
DGUE ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all’avvalimento |
Procure | Eventuali procure |
Patto di integrità | Patto di integrità sottoscritto per accettazione |
Garanzia provvisoria e impegno rilascio definitiva | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
PASSOE | PASSOE |
Attestazione Sopralluogo | Attestazione di avvenuto sopralluogo |
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid- 19” | Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto per accettazione |
13.2 OFFERTA TECNICA
L’offerta Tecnica dovrà comporsi di:
1. una Relazione Tecnica redatta in lingua italiana.
La Relazione dovrà contenere l’indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell’Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di
R.T.I. o Consorzio costituito, dell’impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/costituende/consorziate).
La Relazione dovrà essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri (in tal caso allegando prova documentale del conferimento dei poteri).
In caso di operatore economico singolo, la Relazione Tecnica essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;
In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’impresa mandataria o del Consorzio;
In caso di R.T.I. o Consorzio costituendo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le relative imprese raggruppande/costituende.
CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA:
Nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata in forma chiara e sintetica una descrizione analitica delle modalità di prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura di gara, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, e della struttura organizzativa dell’Operatore economico, che si componga di massimo 10 pagine in formato A4 − carattere Arial 11 − interlinea 1,5 − margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.
Per “pagina” deve intendersi una “facciata”.
E’ richiesto che detta Relazione si articoli come segue:
a) Caratteristiche tecniche delle telecamere proposte (l’offerente dovrà evidenziare nella relazione le caratteristiche delle telecamere proposte e le eventuali migliorie offerte rispetto alle caratteristiche poste a base di gara);
b) Soluzioni tecniche migliorative del sistema di monitoraggio e controllo (l’offerente dovrà evidenziare, con opportuna relazione comparativa, gli aspetti migliorativi proposti in merito al sistema di monitoraggio);
c) Soluzioni tecniche migliorative del sistema di trasmissione dati (a partire dalla rete di interconnessione posta a base di gara, l’offerente dovrà descrivere le soluzioni migliorative proposte che possano aumentare il livello di efficienza della rete ed un aumento della capacità trasmissiva complessiva verso i centri di monitoraggio e controllo).
d) Descrizione della struttura organizzativa aziendale (Struttura organizzativa dell’operatore economico (organigramma, mansionari, ecc.) e sezioni/aree destinate all'espletamento del servizio;
e) Descrizione del corso di formazione per istruire al meglio il personale del Ministero che sarà destinato alla gestione del nuovo sistema di videosorveglianza (l’offerente dovrà descrivere il corso di addestramento all’utilizzo del sistema, con descrizione della struttura dello staff addetto al servizio e programma di formazione del personale che ricomprenda anche gli aggiornamenti;
f) Descrizione esaustiva e completa delle modalità e della durata del servizio di manutenzione offerta, nonché delle specifiche del servizio di assistenza tecnica (l’offerente dovrà descrivere il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, con eventuale proposta di prolungamento del servizio di manutenzione oltre i 36 mesi previsti dal Capitolato, espressa in mesi, tempi di intervento, il sistema di monitoraggio in grado di fornire lo stato di funzionamento delle componenti dell’impianto, sistema di ripristino da remoto delle postazioni;
2. copia delle eventuali certificazioni, accreditamenti, autorizzazioni, iscrizioni presso albi e/o registri in possesso del concorrente.
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare all’interno della Relazione Tecnica la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. In particolare il concorrente dovrà indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, anche allegando la documentazione inerente, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. Tale dichiarazione non rientrerà nel computo delle massimo 10 pagine di cui la Relazione dovrà comporsi.
Xxxxx restando i divieti e il differimento dell’accesso previsti dal citato art. 53, il MIPAAF consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella predetta dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare il MIPAAF garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. Saranno comunque sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione relativa all’Offerta Tecnica che non consentiranno l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
13.3 OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta Economica, redatta utilizzando il fac simile di sistema, è determinata dal prezzo offerto in ribasso all’importo a base di gara di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), oltre IVA e oltre oneri della sicurezza, non sottoposti a ribasso e quantificati nel DUVRI in Euro 2.430,00, quale spesa stimata dalla Stazione Appaltante per l’approntamento delle misure di sicurezza previste nel Documento unico di cooperazione, coordinamento e valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.
La finalità del documento è valutare ed eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le attività affidate ad appaltatori (imprese o lavoratori autonomi), e loro eventuali subappaltatori, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Non si estende invece ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.
L’Offerta dovrà essere congrua rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, a pena di esclusione l’Impresa dovrà specificamente indicare nell’Offerta Economica, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, prima dell’aggiudicazione ovvero in sede di eventuale verifica dell’offerta anomala, il MIPAAF verificherà che il costo della manodopera indicato dall’operatore economico risultato primo in graduatoria, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.
Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice.
Resta fermo che gli oneri di sicurezza per rischi interferenti, indicati nell’allegato DUVRI, non possono essere soggetti a ribasso d’asta.
− Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione relativa all’Offerta Economica che non consentiranno l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
****
E’ previsto, a pena di esclusione, che l’offerta tecnica e l’offerta economica − con annesse eventuali relazioni giustificative − siano caricate sul Sistema di E−Procurement della PA gestito dal MEPA rispettivamente nella Sezione dedicata alla Documentazione Tecnica e nella Sezione dedicata alla Documentazione Economica.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.
L’offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
14 COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico−economiche saranno effettuate, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dalla Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le procedure di apertura, esame e valutazione delle offerte saranno effettuate, secondo quanto disciplinato dal Codice e ss.mm.ii.
In particolare la seduta di apertura dei lavori verrà comunicata i concorrenti mediante Comunicazione inviata tramite il sistema MEPA- sezione Comunicazioni.
In tale occasione si procederà, a cura del RUP (o di altro incaricato) e alla presenza di due testimoni, all’apertura della Busta virtuale contenente la “Documentazione di gara di natura amministrativa”.
Successivamente verrà effettuato a cura del RUP l’esame della documentazione amministrativa e − in caso siano state riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda contenuta nella “Documentazione di gara di natura amministrativa” non compromettenti la par condicio fra i concorrenti − il concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite il sistema informatico di negoziazione del MEPA, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
La data della seduta di apertura della Busta virtuale contenente le “Offerte tecniche” da parte della Commissione giudicatrice, verrà debitamente comunicata a tutti gli Offerenti ammessi tramite il sistema MEPA.
Le attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata.
La data della seduta di chiusura dei lavori (in occasione della quale si procederà all’apertura delle Buste virtuali contenenti le “Offerte economiche”) sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il sistema informatico di negoziazione del MEPA.
Ove necessario, si procederà a cura del RUP alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Codice.
IL MIPAAF, all’esito delle risultanze emerse, aggiudicherà in via definitiva l’appalto all’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e autorizzerà la stipula del contratto con detta Impresa.
La pubblicità delle sedute di apertura delle Buste virtuali contenenti rispettivamente la “Documentazione di gara di natura amministrativa” e le “Offerte economiche” avverrà mediante il sistema informatico di negoziazione del MEPA che consente agli OE partecipanti di prendere visione di tutte le informazioni analogamente a quanto avverrebbe in una gara svolta in modalità non telematica. Non è, quindi, prevista la partecipazione degli offerenti presso la sede della Stazione Appaltante.
La partecipazione alle sedute pubbliche, la trasparenza e il regolare svolgimento della procedura sono garantite dal sistema informatico di negoziazione del MEPA.
L’Aggiudicatario sarà tenuto, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, a far pervenire al MIPAAF, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, la documentazione che verrà richiesta dal Ministero.
Nell’ipotesi in cui risulti Aggiudicatario un RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito, sarà richiesta, prima della stipula del Contratto, la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell’atto costitutivo.
Il MIPAAF si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. IL MIPAAF si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.
Il MIPAAF si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all’annullamento, al ritiro o alla revoca della gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione o di indire una nuova gara.
Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell’aggiudicatario, potendo il MIPAAF rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altra Ditta specializzata debitamente selezionata.
15 CONTRATTO
Il Contratto è concluso a seguito dell’aggiudicazione definitiva secondo la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti attraverso il Sistema informatico di negoziazione del MEPA. Lo stesso è disciplinato dalle condizioni generali di contratto di cui al Bando MEPA, nonché dalle condizioni particolari di contratto e di RdO di cui alla presente Lettera di invito e relativi allegati.
In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dal MIPAAF e quella contenuta nel Bando MEPA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà l’offerta ritenuta dal MIPAAF a sé più favorevole.
Al contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.
Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dal MIPAAF ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.
16 ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE – MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA COVID-19
L’impresa aggiudicataria si si obbliga ad osservare tutte le vigenti disposizioni delle Autorità governative, territoriali e sanitarie, nonché le disposizioni interne del MIPAAF in materia di prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, ed in particolare ad osservare le misure previste dal Protocollo di accordo stipulato con le XX.XX. in data 25 maggio 2020 e l’Allegato Piano operativo delle misure adottate, nonché gli eventuali futuri aggiornamenti.
L’impresa aggiudicataria si obbliga altresì a trasmettere all’Amministrazione, prima dell’avvio delle attività, tutti documenti tecnici per la sicurezza sui luoghi di lavoro adottati in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure tecniche, organizzative, procedurali e organizzative previste a tale scopo, nonché le misure adottate in relazione al personale addetto. I predetti documenti tecnici dovranno essere approvati dall’Amministrazione.
L’impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad osservare scrupolosamente, in corso di esecuzione, le disposizioni contenute nel Protocollo di accordo per la prevenzione e la
sicurezza dei dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid- 19” e nel relativo Piano operativo, rispettando sia le Regole obbligatorie di comportamento ivi individuate, sia le istruzioni specifiche e le misure dettate nella sezione D) del Piano Operativo per i servizi e i fornitori esterni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare e modificare le predette misure organizzative, per garantire l’esecuzione della prestazione in condizioni di massima sicurezza tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto.
17 RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l’Impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’Impresa Aggiudicataria il possesso di un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
18 PAGAMENTO
Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte del MIPAAF che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato nelle modalità indicate all’art.4 dello Schema di Contratto.
E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo (art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140).
19 IMPOSTA Dl BOLLO
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.
L’Aggiudicatario fornirà prova dell’avvenuto assolvimento delle imposte di bollo.
20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Ai sensi dell’art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx – Dirigente dell’Ufficio AGRET I.
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MEPA, nel termine ivi indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte meditne la pubblicazione di apposito documento.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MEPA.
Allegati di gara:
− Capitolato Tecnico;
− Modello DGUE;
− Patto di integrità;
− DUVRI;
− Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e relativo Piano operativo.
Il Rup/Dirigente dell’Ufficio Agret I Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXXXX
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