CAPITOLATO SPECIALE
COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA
(Provincia di Treviso)
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER IL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2020 CIG: 7939446E17
INDICE:
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 2 DESCRIZIONE E DURATA DEL CONTRATTO ART. 3 IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 5 VARIAZIONI ALLE LINEE E AI PERCORSI ART. 6 CARATTERISTICHE DEI MEZZI
ART. 7 TARIFFE
ART. 8 PERSONALE DELLA DITTA
ART. 9 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DELLA DITTA ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
ART. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ART. 12 TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO
ART. 13 PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ... ART. 14 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART. 15 CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART. 16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART. 17 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' ... ART. 18 RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 19 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 20 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21 ESECUZIONE IN DANNO ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 23 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ART. 24 RECESSO
ART. 25 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ART. 26 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 27 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART. 28 DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ART. 29 CONTROVERSIE
DISPOSIZIONI FINALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ELENCO ALLEGATI
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia del capoluogo e di Lorenzaga, della scuola primaria e secondaria di 1^ grado del Comune di Motta di Livenza così dettagliato:
– trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia agli Asili del Capoluogo e di Lorenzaga e ritorno;
– trasporto degli alunni a scuola e ritorno;
– trasporto dalla Scuola primaria “X. Xxxxxxx” di S.Xxxxxxxx al Palazzetto dello Sport e viceversa;
– trasporto dalla Scuola secondaria di I^ grado “X.Xxxxxxxxx” al Palazzetto dello Sport e viceversa;
–servizio di trasporto per visite guidate di studio secondo i percorsi e gli orari che verranno calendarizzati dalle scuole;
– fornitura di n. 3 accompagnatori da destinare alla sorveglianza dei bambini della scuola dell'infanzia per i giri di raccolta del mattino e di consegna del pomeriggio (c.a 1 ora/giro).
A titolo meramente indicativo, stanti le caratteristiche del servizio richiesto, si riportano nell'allegato B2 i percorsi comprensivi delle visite d’istruzione riferiti all'anno scolastico 2018-2019; nell'allegato B3 gli orari della scuola primaria e secondaria di 1^ grado, riferiti all'anno scolastico 2018-2019 comunicati dalla Dirigenza scolastica, e di essi la ditta potrà tener conto nella formulazione dell'offerta.
Le visite d'istruzione saranno effettuate compatibilmente con gli orari del trasporto scolastico, entro i 50 Km.
ATTENZIONE: Il percorso dell’AUTOBUS 3 - GIRO: X.Xxxxxxxx + Lorenzaga per i bambini della scuola dell’infanzia (vedi allegato) va integrato con l’arrivo all’Asilo del Capoluogo .
Caratteristiche del servizio: raccolta degli utenti “porta a porta” per le scuole dell'infanzia, nelle vicinanze di casa (in punti di raccolta dove è possibile) per le scuole primarie e secondaria di 1°grado.
Sugli scuolabus destinati al trasporto delle Scuole dell'Infanzia sarà presente un accompagnatore adulto.
Orari di espletamento del servizio: Per ragioni legate alle esigenze di custodia degli alunni, l’orario di inizio delle lezioni dovrà essere rigorosamente rispettato; potrà essere tollerato, qualora inevitabile, un arrivo anticipato di massimo 15 minuti.
Ogni corsa non dovrà avere, di regola, una durata superiore a 45 minuti.
ART. 2 - DESCRIZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Denominazione: “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”; CPV: 60130000-8; descrizione del servizio: Servizio di trasporto scolastico.
Il servizio si configura come servizio atipico ai sensi dell’art. 4, comma IV, lettera a) della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25. Il servizio è disciplinato dalla L.R. 14 settembre 1994, n. 46 nonché dal D.M. 31 gennaio 1997 - “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”.
Il contratto avrà durata annuale con decorrenza dal 1 settembre 2019 e termine con la fine dell'anno scolastico, come previsto per i diversi ordini di scuola e grado.
La decorrenza dell’anno scolastico potrà anche non essere uniforme per tutte le scuole interessate dal servizio.
Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi.
L’Amministrazione comunale avrà cura di comunicare, con congruo anticipo, i calendari di effettuazione dei vari servizi.
ART. 3 – IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO
L’importo stimato del servizio a base di gara per la durata annuale sopra indicata è pari ad Euro 170.000,00 (Euro Centosettantamila/00), IVA esclusa. Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.
Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 170.000,00= oneri fiscali esclusi (non si ipotizzano aumenti contrattuali).
L' importo a base di gara è costituito da:
A) servizio di trasporto scolastico come evidenziato all'Art.1, a decorrere dal 01/09/2019, fino alla fine dell'Anno Scolastico per un numero presunto di Km 90.000/annui, desumibile dai percorsi giornalieri di cui all’allegato B2. Nel servizio rientrano anche brevi visite di istruzione all’interno ed al di fuori del territorio comunale - in orari compatibili con il servizio scolastico ordinario - da svolgere per ogni anno scolastico nell’osservanza del monte ore annualmente assegnato alle singole scuole, quantificate in max
2.000 km.
B) fornitura di n. 3 accompagnatori da destinare al trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia per i giri di raccolta del mattino e di consegna del pomeriggio (c.a 1 ora/giro).
Nel conteggio del chilometraggio percorso (presunti Km 90.000/anno scolastico) non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa. Sono invece calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle corse.
I percorsi e le fermate, di cui alla documentazione allegata al presente capitolato hanno carattere indicativo in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero e alla localizzazione degli alunni da trasportare, ai plessi da raggiungere, a modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici.
Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione dell’anno scolastico 2019-2020.
Nel caso in cui la variazione chilometrica dei percorsi comporti una diminuzione o un aumento fino al massimo del 5% dei chilometri per anno scolastico, non da luogo a nessuna modifica del corrispettivo a corpo.
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti all'appaltatore a causa della riduzione del corrispettivo conseguente a variazioni apportate entro il limite percentuale indicato.
Le variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di corse aggiuntive che necessitino l'impiego di ulteriori mezzi e personale potrà avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il Comune e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria.
Si procederà nello stesso modo per quelle variazioni di prestazioni, richieste dall'Amministrazione comunale, che richiedano l'impiego di mezzi diversi da quelli offerti in gara.
Saranno pagati in ogni caso, esclusivamente, i percorsi effettivamente effettuati.
I dati riportati nell’allegato B2 e B3 al presente Capitolato (itinerari, gli orari, l’articolazione delle andate e dei ritorni, le visite d’istruzione), hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di essere modificati secondo il "Piano del trasporto scolastico" definito di anno in anno dal COMUNE in relazione alle richieste dell’utenza e alla programmazione degli orari scolastici, ma costituiscono un necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti all'appalto del servizio per la migliore comprensione dell'organizzazione del servizio stesso e quindi per la formulazione dell'offerta.
Le variazioni delle prestazioni che comportino l'attivazione di corse aggiuntive che necessitino l'impiego di ulteriori mezzi e personale potrà avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. Il costo delle corse aggiuntive, comunque, dovrà tenere conto dei prezzi esposti in sede di gara e non potrà essere superiore al costo medio giornaliero di utilizzo di un autobus deducibile dall'offerta economica dell'aggiudicatario.
Si procederà nello stesso modo per quelle variazioni di prestazioni, richieste dall'Amministrazione comunale, che richiedano l'impiego di mezzi diversi da quelli offerti in gara.
ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
4.1 – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Le modalità operative di espletamento dei servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato sono le seguenti:
Servizio di trasporto scolastico: Il servizio è articolato secondo i percorsi e le fermate indicati nell'allegato B2 del presente capitolato. Gli itinerari, gli orari e l’articolazione dei ritorni devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell’utenza e alla programmazione degli orari scolastici. Per cui anche la capienza dei mezzi potrebbe essere soggetta a modificazioni, che saranno note definitivamente, solo a iscrizioni ultimate.
Il trasporto dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
1. il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo il calendario scolastico annuale, indicante i giorni, gli orari, i rientri pomeridiani e la sospensione per i periodi di vacanza, stabilito dalle competenti autorità scolastiche. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, il Comune, trasmetterà all’appaltatore il sopraccitato calendario;
2. gli alunni dovranno essere trasportati alle sedi scolastiche di destinazione, garantendo l’arrivo a scuola entro l’orario di inizio, e successivo percorso inverso;
3. in caso di sciopero o di assemblea programmata dalle scuole, con riflessi per il servizio, la ditta verrà preavvertita dall’autorità scolastica o dagli Uffici Comunali almeno 24 ore prima;
4. il servizio dovrà essere effettuato con un numero indicativo minimo di 4 mezzi oltre a n.1 mezzo di riserva, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 6 e tali da poter garantire il trasporto degli alunni usufruenti il servizio sia nell’andata che nel ritorno nel rispetto degli orari di ingresso e di uscita. In ogni caso l’appaltatore del servizio non dovrà caricare sui singoli pullman o autobus un numero di alunni superiore a quello consentito dalle norme vigenti;
5. i conduttori dei mezzi dovranno controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti. Dovranno altresì controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa;
6. alle fermate dello scuolabus, all'atto della discesa del minore di 14 anni, il conducente dovrà accertare la presenza di un genitore del minore o un proprio incaricato maggiorenne delegato al ritiro; in caso di mancata presenza del genitore o dell'incaricato, dovrà condurli presso il Comando di Polizia Locale dove la famiglia provvederà al ritiro.
7. l’appaltatore avrà cura che su ogni mezzo sia presente l’elenco dei bambini trasportati ed è tenuto ad accertare che tutti gli alunni presenti sui veicoli siano regolarmente iscritti negli elenchi utenti del servizio di trasporto scolastico, segnalando eventuali situazioni di incertezza o difformità. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di effettuare direttamente e periodicamente dei controlli;
8. sul veicolo non sono ammesse a viaggiare persone estranee se non preventivamente autorizzate dal Comune;
9. la ditta è tenuta, senza ulteriori compensi, a collaborare con l’Amministrazione per quanto riguarda la pianificazione ed il miglioramento del servizio al fine di coordinare nel modo più completo possibile l’organizzazione del servizio;
10. Il Comune si impegna ad inoltrare tempestivamente ogni ordinanza di chiusura al traffico veicolare relativa alle strade comunali, in modo che la Ditta possa organizzare eventuali percorsi alternativi o deviazioni atti ad assicurare il regolare svolgimento del servizio. In caso di chiusure al
traffico, per lavori o altri motivi, di porzioni di qualunque dimensione del percorso originario, la Ditta procederà, senza oneri aggiuntivi per il Comune, alle deviazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento del servizio.
4.2 – SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO
La ditta affidataria dovrà assicurare altresì il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni della scuola dell’infanzia, compresi gli alunni diversamente abili deambulanti, durante il trasporto sugli scuolabus dalle rispettive abitazioni e viceversa, giornalmente, durante l’anno scolastico, nelle ore immediatamente precedenti e seguenti le lezioni.
Le funzioni dell’assistente sugli scuolabus sono le seguenti:
• vigilanza degli alunni durante il trasporto;
• aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus;
• accompagnamento e vigilanza nel momento dell’attraversamento della strada dinanzi alla scuola o alle rispettive abitazioni;
• controllo degli alunni durante il trasporto allo scopo di verificare la corretta seduta nei singoli posti, al fine di evitare situazioni di pericolo per l’incolumità dei minori.
E' richiesto un numero di accompagnatori pari a 3 unità (per c.a 1 ora/giro, andata/ritorno).
4.3 TIPOLOGIA DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.
Nello svolgimento dei servizi, pertanto, la Ditta è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di sospensione, di abbandono anche parziale, di modifica dei percorsi del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (frane, alluvioni, nevicate ecc…) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, guerre ecc…) dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
In tali casi l’Amministrazione potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra la ditta è tenuta al risarcimento dei danni quantificati dall’Amministrazione Comunale e comunque con il minimo del costo del servizio non effettuato.
Inoltre, nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore.
Non sono ammesse percorrenze estranee ai percorsi, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all’ufficio.
Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico della ditta i costi derivanti da
percorrenze, estranee ai percorsi previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
Il rapporto tra le Parti sarà perfezionato con la stipula di apposito contratto. Si precisa che il Comune – ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 - potrà disporre l’esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della stipula del contratto e del trascorrere del termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimi articolo, trattandosi di contratto che ha ad oggetto un servizio che, per la sua natura, deve essere svolto immediatamente e senza interruzioni, e comunque in concomitanza con lo svolgimento delle lezioni scolastiche: la mancata esecuzione della prestazione determinerebbe pertanto un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
ART. 5 - VARIAZIONI ALLE LINEE E AI PERCORSI
Le linee ed i percorsi di cui all'allegato B2 al presente capitolato sono suscettibili di variazioni in rapporto agli studenti da trasportare, ai plessi da servire, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche, e/o dall’Amministrazione Comunale.
Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all’intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, Il Comune si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il numero di percorsi, il chilometraggio degli stessi e le fermate.
Vale quanto già indicato nel precedente art.3.
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI
Il servizio oggetto dell’appalto rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 e dal Decreto Ministeriale del 31.01.1997, pertanto le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tale normativa.
Dovranno essere utilizzati esclusivamente autobus immatricolati per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia .
Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico l'appaltatore dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale ed impiegare un numero minimo a titolo indicativo di almeno 4+1 autobus con le seguenti caratteristiche:
• n. 2 autobus con capienza minima di 51 posti a sedere per i passeggeri (alunni+accompagnatore);
• n. 2 autobus con capienza di 44/48 posti a sedere per i passeggeri (alunni+accompagnatore);
• n. 1 autobus di riserva con capienza di 40/44 posti a sedere per i passeggeri (alunni + accompagnatore).
omologati per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per alunni della scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.
Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.4.1977 e successive modifiche ed integrazioni. I mezzi dovranno essere immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale Euro 5, a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) e dotati di ABS e rallentatore. Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di
riduzione della massa di particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.
L’appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi sostitutivi, e sempre previa autorizzazione da parte del Comune .
I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico, con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, come precisato all'art.18 del presente Capitolato.
In caso di presentazione post gara dei contratti di acquisto dei mezzi anziché delle carte di circolazione o altro documento equipollente, l'aggiudicatario dovrà inviare all'Amministrazione comunale, prima della data fissata per la stipula del contratto e, comunque, al massimo, entro il 1° settembre 2019, l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copia delle carte di circolazione o altro documento equipollente e ogni altro documento utile al fine di verificarne la rispondenza a quanto indicato nel presente articolo e a quanto offerto in gara (classe euro, tipologia di alimentazione ...).
Qualora, entro il termine sopra indicato, esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, lo stesso non fosse in grado di presentare i documenti di cui sopra e di disporre dei mezzi offerti si applicherà la penalità di cui al successivo art. 20 e, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni solari e consecutivi, alla decadenza dall'aggiudicazione definitiva e/o alla risoluzione del contratto con le conseguenze indicate nel medesimo articolo. I mezzi utilizzati temporaneamente in sostituzione di quelli offerti dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti in questo articolo.
I mezzi adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E' a carico dell'appaltatore la pulizia, giornaliera, interna e, mensile, esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi, la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, nonché l'adeguamento degli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.
In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, e facoltà dell'appaltatore sostituire gli automezzi con altri di caratteristiche pari o superiori a quelle dei mezzi offerti in sede di gara. Tali sostituzioni dovranno essere, appena possibile, comunicate all'Amministrazione comunale.
Può, altresì, essere concesso, previa richiesta autorizzata dall'Amministrazione comunale, utilizzare veicoli con capienza inferiore a quella minima (e pari o superiori caratteristiche tecniche) qualora il numero di trasportati lo consenta.
Il numero degli alunni presenti in ogni scuolabus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.
L'appaltatore dovrà apporre sia sulla parte anteriore che sulla posteriore degli autobus idonei cartelli riportanti, in maniera visibile, la dicitura “Comune di MOTTA DI LIVENZA – Servizio trasporto scolastico”.
L'appaltatore, inoltre, dovrà dotare ogni automezzo di un telefono cellulare al fine di poter permettere contatti tempestivi da parte dell' Amministrazione Comunale.
ART. 7 – TARIFFE
La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente autorizzati dal Comune. Alla determinazione delle tariffe provvederà il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti. Le iscrizioni e/o le cancellazioni saranno effettuate presso l’Ufficio Servizi Scolastici dell’Ente.
ART. 8 - PERSONALE DELLA DITTA
L’appaltatore dovrà gestire il servizio con personale idoneo alle mansioni richieste.
A – Autisti: L’ appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di patente di guida di categoria D o D+E, in corso di validità e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), in corso di validità, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al gestore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell' Amministrazione Comunale.
Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2011, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati” e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.
Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del d.lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e\o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.
La ditta dovrà, dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio, ed entro la data che sarà comunicata dall'Amministrazione comunale, fornire l'elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del percorso svolto, e, entro tre giorni da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti. Inoltre, dovrà inviare copia delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente (C.Q.C.) e presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di moralità sopra indicati di tutto il personale addetto al servizio, compresi eventuali attestati rilasciati dall'Ente formatore relativi ai corsi di primo soccorso pediatrico e/o riguardanti l'interazione con soggetti minori (se effettuati).
Nel caso di variazioni relative agli autisti impiegati nel servizio, dovranno essere inviati, entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale, tutti i documenti sopra indicati.
Il personale dovrà essere dotato di vestiario di servizio, osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
Tutti i conducenti a qualsiasi titolo incaricati del servizio, dovranno conoscere perfettamente i percorsi e le fermate di ciascun servizio .
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o reclami.
Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
Nel caso vengano identificati utenti protagonisti di atti di violenza o vandalici dovranno darne tempestivamente segnalazione al proprio responsabile e all'Ufficio Scolastico del Comune.
In particolare il personale dovrà:
➢ non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
➢ adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del mezzo).
B - Personale addetto all'accompagnamento e sorveglianza: il personale addetto all'accompagnamento e sorveglianza sui mezzi dei bambini della scuola dell'infanzia (diverso dal personale addetto alla conduzione degli stessi) dovrà aver assolto l'obbligo scolastico.
Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del d.lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e\o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
e presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di moralità
La ditta è tenuta a comunicare prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato,
sopra indicati di tutto il personale addetto al servizio.
Ogni eventuale successiva variazione dovrà essere di volta in volta tempestivamente comunicata.
Il personale addetto all'accompagnamento ed alla sorveglianza dovrà garantire l'espletamento dei seguenti compiti:
a) accertarsi che durante il tragitto, ed in particolare durante le operazioni di partenza e fermata, tutti i bambini siano regolarmente seduti;
b) vigilare sul corretto comportamento dei bambini durante il tragitto evitando condotte pericolose e/o di disturbo sia nei confronti dei compagni che del conducente;
c) assistere i bambini nelle fasi di salita e discesa dal mezzo;
d) sorvegliare sul mezzo i bambini che non siano ritirati dall'adulto di riferimento alla fermata prescritta e accompagnare il minore presso il Comando di Polizia Locale dove la famiglia provvederà al ritiro.
Il personale addetto all'accompagnamento ed alla sorveglianza dovrà essere munito di visibile cartellino di riconoscimento, riportante il nominativo del gestore del servizio e le generalità dell'addetto.
La ditta dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti (autisti-accompagnatori) che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
E’ fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a servizi di trasporto automobilistico.
L’ appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, in conformità alle disposizioni di legge in materia, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dallo stesso contratto collettivo.
E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.
La ditta curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro. Resta inteso che la ditta, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere alla ditta in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio.
ART. 9 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DELLA DITTA
9.1 – OBBLIGHI
La ditta si impegna a rispettare quanto segue:
1. Assicurare il servizio dall’inizio dell’anno scolastico e fino al termine dello stesso con l'impiego di personale sufficiente per l'espletamento delle mansioni richieste.
2. Adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero posti a sedere/numero dei bambini trasportati e del numero minimo di mezzi previsto nel precedente art. 6.
3. Assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti.
4. Effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'ufficio scolastico del Comune. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
5. Assumere i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
6. Assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio.
7. Garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi sostitutivi (anche in numero superiore a quello offerto) e sempre previa autorizzazione da parte del Comune.
Nel caso in cui uno o più mezzi non possano proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo, entro 30 minuti dal verificarsi dell'inconveniente. Di tale eventualità dovrà darne tempestiva notizia al Comune ed alla Scuola.
8. Trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E’ tenuta a rispondere, oltre che del ritardo nell’adempimento o nell’esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose.
9. Individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico, che dovrà tenere i contatti con l'ufficio scolastico del Comune per qualsiasi genere di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 6.30 alle ore 18.00.
10. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente (art. 1 legge 12.6.1990, n. 146), l'appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.
11. Garantire l’osservanza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalla vigente normativa in materia. La ditta è tenuta a dare all'autorità scolastica ed al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica (o via Fax o e-mail) di tutti gli incidenti verificatisi come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. E’ tenuta, altresì a dare comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio, nonché di tutte le notizie e dati richiesti.
12. Accogliere senza riserva alcuna alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnamento di genitore o sostituto);
13. Formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere;
14. Osservare le prescrizioni previste dal D.U.V.R.I. ;
15. Collaborare con l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune per migliorare ed efficientare il servizio.
16. Collaborare con l’Amministrazione comunale nell’attuazione di eventuali interventi volti alla gestione di comportamenti aggressivi e/o di mancanza di rispetto sugli scuolabus, anche favorendo la partecipazione degli operatori (conducenti, coordinatore del servizio ed eventuali accompagnatori) ad iniziative di formazione e/o informazione in materia, organizzate dall’Ente o dalla ditta stessa.
17. Garantire una verifica puntuale sul possesso dei documenti abilitativi alla guida da parte del personale, e verifica dei requisiti del personale preposto alla guida e all’accompagnamento dei minori, e le iniziative adottate per prevenire eventuali azioni illecite o criminose in danno ai minori trasportati, da autocertificare, prima dell’inizio del servizio.
18. Dotarsi di idonei spazi sul territorio comunale o in comuni limitrofi, da destinare al ricovero dei veicoli necessari allo svolgimento del servizio, La rimessa dovrà essere reperita in tempo utile per l’avvio del servizio. Qualora la rimessa sia individuata in comuni vicini, la stessa dovrà essere ubicata entro il raggio massimo di 25 km dal centro del Capoluogo di Motta di Livenza (google maps), al fine di scongiurare rischi di ritardo o mancato svolgimento del servizio collegati a impedimenti nell’arrivo e/o accesso al territorio comunale (maltempo, traffico, e simili);
19. Il mezzo di riserva, al fine di evitare disservizi all’utenza, dovrà essere reperito/depositato a una distanza non maggiore di 25Km dal centro del Capoluogo di Motta di Livenza (google maps).
9.2 – PRESCRIZIONI
Sono in particolare a carico della Ditta e compresi nel prezzo offerto i seguenti oneri:
• spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro applicati ed oneri conseguenti;
• acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all’esercizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni;
• spese per l’uso degli spazi necessari al ricovero dei mezzi;
• imposte e tasse, spese assicurative e tasse di circolazione;
• spese assicurative e per danni a terzi o al Comune causati dal personale della Ditta o dai mezzi adibiti al servizio;
• spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
• spese non espressamente elencate, ma comunque necessarie per la regolare completa attuazione del servizio secondo le previsioni di Capitolato.
ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune, anche a mezzo dei competenti organi scolastici, si impegna a:
• predisporre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, ed in collaborazione con la ditta, il piano di trasporto comprendente itinerari ed orari del servizio. Detto piano di trasporto sarà quindi comunicato alla ditta stessa ed all’Istituto Comprensivo;
• avvisare tempestivamente la ditta, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi o altro).
ART. 11 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Nel presente appalto si ritiene necessaria la redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi” tra gestore e fruitori del servizio. A tal fine l'Amministrazione comunale ha provveduto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti riportato in allegato B/4 al presente capitolato.
L'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00.
Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verra indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.
Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Amministrazione comunale, di cui al successivo art. 15, non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Amministrazione comunale stessa. La ditta dovrà, tuttavia, fornire alla Amministrazione comunale le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività. La ditta stessa autorizza fin d'ora l’effettuazione dei detti controlli.
Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO
Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 13 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.
ART. 14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
Per l’esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, l’impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
ART. 15 - CONTROLLI SUL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.
Il Comune potrà effettuare - sugli automezzi destinati al servizio, o presso il deposito individuato dalla Ditta per il ricovero dei mezzi - controlli ed ispezioni attraverso personale allo scopo incaricato, per verificare la corretta gestione. Potrà inoltre richiedere ogni tipo di documentazione inerente il servizio di trasporto scolastico, utile anche ai fini dell’effettuazione del controllo di gestione sui servizi pubblici.
Il Comune si riserva anche di sottoporre ad interviste gli utenti in merito allo svolgimento ed al gradimento dei servizi affidati in appalto.
ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto alla ditta per la parte di competenza, sarà liquidato in 10 rate mensili uguali (settembre/giugno), su emissione di apposita fattura .
Le fatture, intestate a Comune di MOTTA DI LIVENZA (TV) – Piazza Luzzatti n.1 – 31045 Motta di Livenza - Treviso, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.
Inoltre, dovranno:
• riportare il codice identificativo dell’Ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
• indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore.
Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI).
Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dall'attestazione di regolare esecuzione dei servizi svolti nel mese.
La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.
In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalita da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 20 del presente capitolato.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il
tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
Ai sensi del 6 comma dell’art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.
Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta, al fine della corretta esecuzione del servizio affidato in appalto e qualsiasi onere, espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.
ART. 17 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 18 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati al Comune o a terzi, alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.
E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.
La Ditta affidataria dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:
• Polizza RC Auto per i mezzi utilizzati nell’appalto (allegare elenco mezzi), con un massimale unico catastrofale (per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose) minimo di € 25.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l’intera responsabilità della ditta appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;
• Polizza di Responsabilità civile-RCT verso terzi e prestatori di lavoro. A ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata con riferimento specifico all'appalto del Servizio di trasporto scolastico del Comune di Motta di Livenza; (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante la estensione del presente appalto), per un massimale unico per sinistro per danni a persone e cose non inferiore ad euro 10.000.000,00 per RCT e per R.C.O. .
Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell’esecuzione dell’appalto di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte dall'assicuratore.
La Ditta affidataria ha l’obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.
Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall’ IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, ed eventuale proroga/rinnovo e prevedere l’assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie.
La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia delle polizze.
La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.
Inoltre, la Ditta affidataria dovra conservare e presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, copia quietanzata dell’attestazione di pagamento di ogni rata di premio dei contratti assicurativi di cui sopra.
ART. 19 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:
• la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 22;
• la trasmissione di copia conforme delle polizze specificate al precedente art. 18;
• la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al precedente art. 8;
• la trasmissione dei documenti relativi ai mezzi specificati al precedente art. 6;
• la trasmissione di copia del DUVRI, debitamente sottoscritta da parte del rappresentante della ditta aggiudicataria, di cui al precedente art. 11.
ART. 20 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.
La Ditta affidataria riconosce all’Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:
1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= ;
2) Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
3) Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
4) Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
5) Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.= ;
6) Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 2° ritardo), Euro 250,00.= ;
7) Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, Euro 150,00.=;
8) Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 9 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
9) Per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini previsti nel presente capitolato, Euro 150,00.=;
10) Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ;
11) Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ;
12) Per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo.
L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.
Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:
• cause di forza maggiore dimostrate;
• cause imputabili all'Amministrazione.
La Ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.
Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.
Qualora si verificassero, da parte della Ditta , inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:
➢ perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
➢ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
➢ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione, o non dichiarato in sede di offerta;
➢ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
➢ utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato o a quanto offerto in gara, dopo la seconda contestazione;
➢ modificazione nel corso dell'appalto della dotazione dei mezzi in servizio in senso peggiorativo rispetto a quelli offerti in gara;
➢ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la seconda contestazione;
➢ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
➢ nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.
In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l’amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonchè viene fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.
Si rammenta, che costituisce causa di decadenza immediata dall'aggiudicazione definitiva la mancata presentazione da parte della ditta aggiudicataria dei documenti relativi ai mezzi offerti in sede di gara e la mancata messa a disposizione dei mezzi medesimi oltre i 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 1° settembre 2019, ai sensi di quanto previsto all'art. 4. del Disciplinare di Gara e dell’art. 6 del presente Capitolato.
ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore dovrà costituire per i termini di durata del contratto una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
➢ rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
➢ rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
➢ impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I.:
• Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
• Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.
N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore , la garanzia definitiva verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 23 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
Il contraente può richiedere l’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% del valore del contratto.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Dlgs 1/9/1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Dlgs. 1/9/1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
ART. 24 – RECESSO
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla ditta mediante PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ART. 25 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
L’appaltatore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili dall’Ente, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l’Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.
L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 26 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c.
L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 .
ART. 27 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 28 – DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Motta di Livenza(TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Motta di Livenza.
ART. 29 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
DISPOSIZIONI FINALI
La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:
• dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
• dal D.Lgs. 50/2016;
• dal D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
• dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
• dalla L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
• dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni;
• dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
• dal Regolamento CE 1071/2009;
• dal “Protocollo di legalità”, sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:
Art. | 16 | FATTURAZIONE E PAGAMENTO |
Art. | 19 | ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO |
Art. | 20 | PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
Art. | 21 | ESECUZIONE IN DANNO |
Art. | 22 | CAUZIONE DEFINITIVA |
Art. | 23 | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |
Art. | 24 | RECESSO |
Art. | 25 | CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA |
Art. | 26 | SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO |
Art. | 27 | SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA |
Art. | 28 | DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA |
Art. | 29 | CONTROVERSIE |
ELENCO ALLEGATI:
1. Progetto di servizio - allegato B1
2. Piano del trasporto - allegato B2 - PERCORSI e VISITE d'istruzione a.s. 2018-2019
3. Prospetto degli orari, per l’anno scolastico 2018-2019 - allegato B3
4. DUVRI - allegato B4