CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL PROGETTO ABITARE SOCIALE PER IL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 341 del 04.05.2017
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL PROGETTO ABITARE SOCIALE PER IL COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE
Art. 1 – Oggetto
L’appalto ha per oggetto il concorso alla realizzazione del progetto “Abitare Sociale” di cui alle deliberazioni di G.C. n 21 del 30/01/2014 e 177 del 18/09/2014 finalizzato a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di disagio abitativo e socio-economico residenti nel Comune di San Donà di Piave.
Il progetto tende a intervenire, attraverso strategie di housing sociale, sul disagio abitativo che negli ultimi anni si è sempre più esteso coinvolgendo fasce sempre più ampie di popolazione, accompagnato dalle notevoli difficoltà di reperire un’attività lavorativa e quindi di offrire sufficienti garanzie per accedere autonomamente al mercato immobiliare.
Gli interventi dovranno essere rivolti non solamente all'utente ma all’intero nucleo familiare e a tutti coloro che costituiscono la "rete" relazionale in cui si colloca l'individuo, nell’ottica dello sviluppo di un servizio di comunità coinvolgendo, se necessario, associazioni di volontariato e altri servizi del territorio.
Art.2 - Durata
Il servizio ha una durata di anni 3 dal 01/08/2017 fino al 31/07/2020, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente Capitolato Speciale. La decorrenza iniziale e finale dell’appalto può essere modificata in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione. Qualora l’appalto abbia inizio in data diversa dal 01/08/2017, la durata sarà comunque di anni tre.
Art. 3 – Obiettivi
L’obiettivo generale del Progetto Abitare Sociale è il contrasto all’emarginazione sociale e all’isolamento delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di disagio abitativo e di disagio socio-economico, promuovendo e favorendo il recupero delle capacità di autonomia personale.
Obiettivi specifici del progetto Abitare Sociale sono pertanto:
1) ampliare l’offerta abitativa introducendo nuovi modelli di gestione del cosiddetto “Abitare Sociale”;
2) potenziare gli interventi orientati alla relazione di aiuto e alla mediazione sociale attraverso progettualità individualizzate a favore di persone e nuclei familiari in situazione di fragilità sociale e disagio economico.
In tale contesto è da rilevare inoltre che il progetto Abitare Sociale, già parte integrante dell’Obiettivo operativo del DUP del Comune di San Donà di Piave “HOUSING SOCIALE: aumentare la disponibilità di abitazioni per l'emergenza abitativa e l'edilizia sociale”, verrà inserito nel progetto “WeGovNow” di cui il Comune di San Donà di Piave è partner unitamente alle città di Londra e Torino (www.wegovnow.eu). Wegovnow è un’azione di Ricerca e Innovazione incentrata sulla partecipazione civica nell’amministrazione locale che intende coinvolgere i cittadini nei processi decisionali dei quartieri in cui vivono, usando le tecnologie digitali all’interno di piattaforme dedicate. Il progetto è co-finanziato da Horizon 2020, il Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione, e ha la durata di tre anni a partire da marzo 2016. Wegovnow è realizzato da un consorzio di 12 partner formato da sviluppatori, municipalità, ricercatori e consulenti provenienti da cinque diversi stati dell’Unione Europea.
Art.4. – Destinatari del Servizio
Sono destinatari del Servizio le persone residenti nel Comune di S. Donà di Piave che si trovino in situazioni di disagio abitativo e socio-economico e in carico ai Servizi Sociali Comunali.
Art. 5 – Prestazioni e impegni dell’Affidatario
Il Progetto Abitare Sociale si realizza attraverso l’erogazione delle seguenti prestazioni:
1) Attività di ascolto, analisi, presa in carico e valutazione dei casi di emergenza abitativa segnalati dai Servizi Sociali e per i quali si renda necessario predisporre specifici progetti di aiuto, attraverso l’utilizzo di strumenti di servizio sociale professionale e l’attivazione delle risorse territoriali disponibili;
2) Attività di gestione e mediazione delle coabitazioni già presenti nei seguenti appartamenti di proprietà comunale:
Via Saretta 80: destinato a donne sole e madri con figli (al momento presenti n. 6 persone) Alloggio indipendente con scoperto ad uso esclusivo, recintato, così composto:
P.T. cucina e soggiorno e ripostiglio comune a tutti gli ospiti;
P. 1° tre camere da letto per un totale di posti letto n. 6-7 e bagno ad uso comune.
Via Saretta 82: destinato a uomini soli (al momento presenti n. 2 persone);
Alloggio sito al terzo piano di una palazzina di n. 6 appartamenti con ampia area condominiale ad uso comune così composto:
cucina, soggiorno e un bagno ad uso comune; due camere da letto per n. 4 posti letto;
Via Tiepolo 19: destinato a donne sole e madri con figli non ancora operativo e da avviare alla stipula del contratto con soggetto gestore.
L’appartamento (al momento non occupato) dovrà essere arredato e messo in condizioni necessarie per ospitare fino a un massimo di 5-6 persone.
Alloggio indipendente con piccolo scoperto ad uso esclusivo così composto:
P.T. cucina-soggiorno magazzino e ripostiglio ad uso comune
P. 1° due camere e un bagno per un totale di n. 6 posti letto;
3) Gestione e mediazione di ulteriori appartamenti nella disponibilità dell’Amministrazione che si dovessero rendere disponibili e assegnati ai Servizi Sociali per favorire esperienze di coabitazione temporanea a madri con figli, a uomini soli e altri nuclei in condizioni di emergenza abitativa.
(numero massimo 3 oltre ai 3 di cui sopra);
4) Accompagnamento delle persone nella gestione dell’appartamento e dell’iter burocratico- amministrativo (sottoscrizione del contratto sociale e del regolamento di utilizzo, consegna e restituzione chiavi, modalità utilizzo utenze e conduzione dell’appartamento, compartecipazione eventuali spese condominiali, ecc.);
5) Mediazione sociale dei conflitti abitativi finalizzata al raggiungimento di un accordo o soluzione condivisa tra le parti in contrasto;
6) Incontri periodici con i beneficiari degli appartamenti in coabitazione e con i condomini per un monitoraggio e supervisione delle convivenze;
7) Collaborazione con i Servizi Sociali Comunali e con la rete dei servizi territoriali, anche attraverso riunioni periodiche di coordinamento e aggiornamento dei casi, lettura e analisi del territorio, attivazione risorse locali;
8) Attività di supporto a percorsi di inclusione sociale e ai percorsi di sostegno e accompagnamento al lavoro
Poiché la mancanza di reddito, dovuta ad assenza o perdita del lavoro, hanno una evidente ricaduta sul problema abitativo, le persone segnalate dai servizi sociali che presentano potenziali risorse lavorative, dovranno essere accompagnate ad intraprendere un percorso di ricerca attiva del lavoro, anche attraverso la collaborazione con soggetti facenti parte della rete territoriale servizi al lavoro, sia in termini di invio di utenza per l’attività di orientamento, bilancio di competenze, curriculum, ecc., sia in termini di accesso a formazione professionale o a tirocini e stage lavorativi attraverso la rete imprenditoriale e produttiva del territorio
9) Svolgimento del ruolo di “gestore sociale” e sviluppo dell’offerta abitativa non pubblica, in forma non esclusiva. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 18/09/2014
Il “gestore sociale” è inteso come un ruolo, all’interno di un modello di “partnership” pubblico-privata, in base al quale un ente o soggetto riconosciuto partner dall’Amministrazione Comunale” può ricercare e gestire singoli appartamenti, soluzioni abitative pubbliche e private allo scopo di favorire l’inserimento sociale e abitativo di singoli individui in temporanea difficoltà, con particolare attenzione alla sostenibilità del percorso di accompagnamento abitativo e al positivo inserimento nel contesto socio-urbano. A supporto di tale ruolo l’Amministrazione è titolata a gestire la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a persone fisiche o giuridiche proprietarie di alloggi ad uso abitativo non utilizzati, arredati o non arredati, nel territorio del Comune di San Donà disponibili a concedere gli alloggi inutilizzati in locazione al gestore Sociale. In base agli accordi con l’Amministrazione Comunale, il “gestore Sociale” riceve le manifestazioni di disponibilità e valuta l’opportunità di stipulare un contratto di locazione in base al canone proposto dal concedente, dalle condizioni dell’alloggio, e comunque a prezzi calmierati rispetto al mercato. In seguito può stipulare un contratto di sublocazione a persone residenti a San Donà di Piave che sono percettori di redditi insufficienti per rappresentare una garanzia nel mercato privato.
L’affidatario assumerà il ruolo di “gestore sociale” in forma non esclusiva, poiché l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di estendere il ruolo di “gestore sociale” anche ad altre organizzazioni presenti nel territorio.
Per il miglior funzionamento del ruolo di gestore sociale, il Comune si riserva la facoltà di compartecipare al pagamento del canone, qualora rilevi l’assoluta impossibilità da parte degli utenti di assolvere al pagamento del canone pattuito.
10) Provvedere alla manutenzione ordinaria degli alloggi messi a disposizione dell’Amministrazione qualora dovesse rendersi necessario (imprevisti, lavori di piccola manutenzione anche per il riatto degli appartamenti di cui sopra). Per tale attività l’Amministrazione si riserva di impegnare una ulteriore somma nella misura massima di euro 15.000,00 (IVA compresa) per interventi che verranno affidati con successivi provvedimenti sulla base di specifici accordi tra Comune e affidatario.
11) Provvedere agli arredi degli alloggi se sprovvisti, anche attraverso la rete del volontariato locale.
Resta a carico del Comune provvedere alle manutenzioni straordinarie purché necessarie ed urgenti, provvedere al pagamento delle utenze e riscuotere le rette mensili degli ospiti, a titolo di rimborso spese, per la durata di permanenza nell’alloggio.
Art. 6 – Organizzazione del servizio
Nell’ambito dell’organizzazione del servizio, la ditta affidataria dovrà garantire l’espletamento delle attività indicate all’art. 5, avvalendosi di specifiche professionalità e assicurando:
a) flessibilità dell’intervento e della prestazione;
b) un’articolazione dell’orario di lavoro funzionale alle esigenze e ritmi di vita delle persone beneficiarie
L’articolazione oraria settimanale del servizio verrà stabilita in accordo con i Servizi Sociali del Comune.
Art. 7 – Figure professionali richieste
Nell’ambito delle prestazioni richieste, la ditta affidataria dovrà garantire almeno la presenza di un operatore in possesso del titolo di Laurea in Servizio Sociale e iscritto all’ordine degli Assistenti Sociali per un minimo di 20 ore settimanali. Il possesso dei titoli richiesti dovrà essere opportunamente documentato all'Amministrazione Comunale.
E’ facoltà della ditta affidataria mettere a disposizione altre figure professionali esperte in materia di mediazione abitativa e/o linguistico-culturale a supporto delle progettualità in corso, variabili al bisogno valutato dall’Assistente Sociale di cui sopra e in accordo con i servizi sociali comunali.
Per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 10, la ditta affidataria dovrà inoltre avvalersi di specifiche figure professionali.
Eventuali proposte di formazione e inserimento lavorativo di persone svantaggiate potranno essere concordate con i servizi sociali per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 11 nell’ambito delle attività relative alla manutenzione ordinaria.
Gli operatori della ditta affidataria garantiranno le prestazioni di cui all'art. 5 (Prestazioni), documentando puntualmente quanto svolto (orario di servizio e prestazioni effettuate).
Il personale incaricato dalla ditta affidataria dovrà inoltre collaborare con i Servizi Sociali in merito a:
- verifiche ed eventuale ridefinizione degli obiettivi dei progetti individuali;
- segnalazione di problemi, difficoltà, nuovi bisogni emergenti che potrebbero richiedere altri interventi e/o attivazione di altre risorse;
Verrà inoltre garantita una reperibilità con telefono cellulare per tutto il periodo e l’orario del servizio.
E' competenza dell'Amministrazione Comunale, attraverso l'Assistente Sociale del Comune, individuare le persone e i nuclei familiari destinatarie del progetto “Abitare Sociale”.
Art. 8 – Norme di comportamento
Gli operatori nell’espletamento del loro lavoro dovranno:
- attuare e rispettare quanto previsto dal progetto sociale individualizzato, nonché gli accordi e le indicazioni fornite dal Servizio Sociale;
- non sottostare a richieste presentate dall’utente che non siano state concordate con il Servizio Sociale e che non rientrino nel progetto sociale individualizzato;
- rispettare gli obblighi sulla tutela della privacy e garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono del servizio di cui all’appalto;
- assolvere gli adempimenti necessari per la rilevazione delle ore lavorative svolte;
- avere attenzione relazionale non solo nei confronti del destinatario dell’intervento ma anche nei confronti dei componenti la rete familiare;
- mantenere con il personale dei Servizi Sociali un comportamento improntato alla collaborazione e alla correttezza ai fini di un efficace lavoro di gruppo.
Art. 9 –Referente amministrativo-organizzativo della ditta
La ditta affidataria, attraverso il proprio referente amministrativo-organizzativo, garantirà:
- l'organizzazione del servizio come indicato all’art. 6;
- la definizione degli orari di servizio e del lavoro degli operatori in base a quanto stabilito in accordo con i Servizi Sociali comunali;
- l'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli operatori in ferie, permesso, malattia, altro;
- l’organizzazione di momenti di verifica e di supervisione al personale, con attività di scambio reciproco e analisi degli interventi e delle criticità;
- il monitoraggio dell’attività tecnico-professionale svolta dagli operatori anche mediante verifica dell’efficacia delle prestazioni;
- la rendicontazione del servizio conformemente alle richieste dell’Amministrazione.
In particolare, la ditta affidataria dovrà presentare mensilmente un prospetto riepilogativo indicando le prestazioni effettuate e il totale delle ore effettuate.
Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull’attività del servizio.
Eventuali modifiche dell'orario e/o della modalità di servizio determinate da situazioni impreviste e straordinarie, dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura della ditta affidataria, al Comune di San Donà di Piave.
Art. 10- Formazione e aggiornamento degli operatori
La ditta affidataria si impegna ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio di cui al presente atto. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti al servizio appaltato.
Art. 11 – Mezzi e DPI (dispositivi di protezione individuale)
Per la realizzazione del servizio di cui al presente appalto, la ditta affidataria mette a disposizione degli operatori mezzi e risorse strumentali necessarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) mezzi telematici e pc, materiale di cancelleria, telefoni cellulari;
b) dispositivi di sicurezza e di protezione individuale da usare negli interventi di manutenzione ordinaria, interventi di trasloco dei materiali, di montaggio mobili e attrezzature o altri interventi finalizzati a rendere accessibili i locali per l’accoglienza abitativa.
I veicoli che si rendano indispensabili per garantire gli spostamenti con riferimento alle prestazioni suddette, dovranno essere messi a disposizione dalla ditta senza alcun costo aggiuntivo per il Comune. Solo in casi particolari, valutati dal responsabile del servizio comunale, potranno essere messi a disposizione mezzi di proprietà comunale.
In tal caso, fatte salve comunque le specifiche responsabilità penali e civili verso terzi o riconducibili alla violazione di disposizioni del codice della strada, il personale della cooperativa sarà ritenuto responsabile verso l’ente proprietario dei danni arrecati ai mezzi utilizzati per: imprudenza, imperizia, negligenza o comportamenti pericolosi. In tal caso il Comune si riserva di rivalersi sulla cooperativa per le successive azioni di risarcimento.
Art. 12 – Servizio addebitabile
Il compenso è corrisposto per le effettive prestazioni rese dagli operatori come documentato secondo le indicazioni fornite al precedente art. 7;
In caso di eccedenza della prestazione rispetto all’orario programmato, si provvederà al riconoscimento solamente dell’attività resa in conformità all’orario prestabilito, salva specifica ed espressa autorizzazione dei Servizi Sociali.
Art. 13 – Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria
- La ditta aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni;
-La ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.
- Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
- La ditta affidataria dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.
Art. 14 – Rapporti con il personale
Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione della ditta affidataria non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune. Pertanto, il Comune non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri.
E' fatto obbligo per la ditta affidataria e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per il Comune, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l’esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della ditta affidataria e fatta salva la possibilità per l’Amministrazione comunale di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 15 - Assicurazione
La ditta affidataria è obbligata a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a:
- RCT per sinistro - € 2.500.000;
- RCT per persona - € 1.000.000;
- RCT per casa - € 500.000;
Art. 16 –Titolarità del servizio e trattamento dati personali
I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dalla ditta affidataria per conto del Comune, sono servizi pubblici comunali.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di San Donà di Piave. La ditta affidataria si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati. Il Responsabile del Procedimento risulta essere il Funzionario dei Servizi Sociali.
Art. 18 – Sub-appalto
E’ vietato il subappalto o la cessione del contratto per le sole attività di cui all’ Art. 5 – Prestazioni e impegni dell’Affidatario paragrafi da 1) a 7).
Art. 19 – Corrispettivi
La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni.
Art. 20– Garanzie di esecuzione del contratto
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, secondo l’art.103 del D.lgs. 50/2016. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2006.
Art. 21 – Inadempienza, penali, risoluzione del contratto, risarcimento danni
Nel caso di inosservanza e/o inadempienza della ditta agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà alla ditta mediante PEC diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa (o 48 ore in casi ritenuti gravi dal Responsabile del Servizio Sociale). Trascorso inutilmente detti termini, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:
- applicare una sanzione a titolo di penalità (inviando una PEC);
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.
Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le sanzioni seguenti (anche cumulabili tra loro):
a) Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 100,00.
b) Ingiustificata e mancata presa in carico dell’utente nel rispetto dei termini prescritti dal capitolato: € 200,00.
d) Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell’utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00.
e) Mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 500,00.
f) Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00.
g) Utilizzo di personale privo di titolo specifico: € 1.000,00.
h) Mancata realizzazione della formazione e aggiornamento professionale annuale: € 400,00
La stazione appaltante si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi, addebitando alla ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.
La stazione appaltante, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta.
In alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In tal caso la Ditta è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione Comunale, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di risolvere il contratto con solo preavviso scritto inviato con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell’ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, trattenendo definitivamente la cauzione prestata. La stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456
C.C. previa comunicazione scritta all’appaltatore anche nei seguenti casi:
• mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
• frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
• grave danno all’immagine dell’Amministrazione;
• cessione del contratto a terzi e/o subappalto del servizio non autorizzato;
• reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
• risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
• situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’Aggiudicataria;
• inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
• in caso di successiva disponibilità di Contratto quadro Consip con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 co.13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo previsto per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta senza bisogno di diffide formali.
L’Amministrazione Comunale procederà inoltre ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.
Art. 22 - Recesso
Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Autorità. In caso di recesso del Comune, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
Art. 23 – Recesso per giusta causa
Qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010, art.3)
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di San Dona' di Piave– Piazza Indipendenza 13, 30027 San Dona' di Piave (VE), entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
Art. 25- Direzione dell’esecuzione del contratto
Il Comune nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il direttore dell’esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, provvede al rilascio dell’attestazione di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 prima del pagamento di ogni fattura.
Art. 26- Sospensione e riprese dell’esecuzione del contratto
Le sospensioni dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto potranno essere ordinate dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dell’ art. 107 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore/Esecutore.
Art. 27 Contestazioni in corso d’opera e ordini dell’amministrazione committente
Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti, anche tecnici, che possano influire sull'esecuzione dell’oggetto del contratto e comunque qualora risulti che le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che potrà procedere a verifica di conformità avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di verifica di conformità.
L'Appaltatore/Esecutore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di contestazioni.
Art. 28 Attestazioni di regolare esecuzione
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 29 – Foro competente per le controversie
Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Venezia. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 30 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.