CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA
Servizio Maggior Tutela
CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA
Condizioni generali
Definizioni
Acquirente Unico: Acquirente Unico S.p.A., società pubblica interamente partecipata dal GSE avente lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti serviti in maggior tutela;
ARERA: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (già AEEGSI, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
Bonus sociale elettrico: misura sociale introdotta per ridurre la spesa delle famiglie in stato di disagio economico. Può essere richiesto dal Cliente al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654;
Cliente o Cliente finale: persona fisica o giuridica individuata dall’articolo 1, comma 2 del DL 73/2007 che sottoscrive il presente Contratto avente ad oggetto uno o più punti di prelievo che corrispondono alla tipologia di cui all’articolo 2.3, lettera a) (c.d. “domestico”), oppure di cui all’articolo 2.3, lettera c) (c.d. “altro uso”) del TIV;
Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di energia elettrica dell'utenza del Cliente;
Contratto: insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Economiche (CE) e dei relativi allegati;
Contratto di Trasporto: contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di distribuzione; Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e gestore della rete di distribuzione locale di energia elettrica territorialmente competente, nella fattispecie Deval S.p.A. (servizio esercitato in concessione ex art. 9 del D.Lgs. 79/99);
Fornitore: esercente il servizio di maggior tutela ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3 del DL 73/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Enerbaltea: marchio di CVA Energie S.r.l. a s.u. (di seguito CVA Energie) esercente il servizio di maggior tutela;
Fascia Oraria F1: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;
Fascia Oraria F2: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le
07.00 e le 23:00 nei giorni di sabato;
Fascia Oraria F3: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi;
Fascia Oraria F23: fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;
Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale; Fattura di periodo: fattura, diversa dalla Fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente;
GSE: G.S.E. S.p.A., Gestore dei Servizi Energetici;
Oneri generali di sistema: componenti a copertura dei costi attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi ARERA. Sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, quindi all'interno dei Servizi di rete;
Parte/Parti: il Cliente e/o il Fornitore;
Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura su cui è installato il Contatore;
S.M.I.: abbreviazione di successive modifiche ed integrazioni;
Servizi di rete: servizi svolti nell’ambito dell’attività del Distributore per il trasporto dell’energia fino al contatore del Cliente e per la lettura dei consumi;
Servizio di maggior tutela o maggior tutela: servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge n. 125/07, che prevede la fornitura di energia elettrica a condizioni contrattuali ed economiche definite da ARERA, per i clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e piccole imprese, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno scelto un venditore nel mercato libero;
Switching: successione di un Utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso Punto di Prelievo;
TERNA: Terna S.p.A., Gestore della Rete Elettrica Nazionale che opera in regime di concessione l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica ai sensi del DPCM 11/05/2004;
Voltura: variazione della titolarità della fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo fornitore, senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica.
Riferimenti normativi
Nell'ambito del presente Contratto, si farà riferimento ai seguenti testi normativi:
Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 0000 x x.x.x. (X. 481/1995); Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D.Lgs. 79/1999);
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 05 giugno 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 ottobre 2003;
D.P.C.M. 11 maggio 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 e s.m.i. (DPCM 11/05/2004);
Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 0000 x x.x.x. (X. 311/2004);
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D.Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo);
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 "Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (14G00033)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.58 del 11 marzo 2014 (entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2014);
Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia (10G0162)" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto 2010;
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999
Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia " pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007 e convertito con Legge 3 agosto 2007, n. 125. pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.283 del 05 dicembre 2007 (DL 73/2007)
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 - Supplemento ordinario n. 30
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123 e s.m.i.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986;
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016;
Delibera ARERA n.111/06 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06); Decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007 e s.m.i. (DL 73/2007); Delibera ARG/elt 4/08 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito ARERA in data 30 gennaio 2008 e s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08);
Delibera ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2009 e s.m.i. che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS);
Direttiva europea 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 05 giugno 2006;
Delibera ARERA n. 200/99 del 28 dicembre 1999, pubblicata nella GU n. 306, supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e
s.m.i. (Del. 200/99);
Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 e s.m.i. (DL 47/2014);
Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com), che ha disciplinato la "Bolletta 2.0";
Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE);
Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel); Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);
Delibera ARERA 209/2016/E/com del 05 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 06 maggio 2016, e s.m.i. che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);
Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com);
Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);
Delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 568/2019/R/eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIC).
Nelle restanti parti del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
Tutti i riferimenti normativi ai provvedimenti emessi da ARERA possono essere consultati sul sito xxx.xxxxx.xx, mentre la normativa europea è disponibile sul sito xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx.xxxx.
1 Oggetto del Contratto
Con il presente Contratto, CVA Energie si impegna a fornire energia elettrica al Punto di Prelievo indicato dal Cliente stesso, secondo le caratteristiche indicate nel Contratto.
2 Dichiarazioni del Cliente
Il Cliente dichiara che, qualora il Punto di Prelievo risulti già collegato alla rete di trasmissione nazionale e a quella di distribuzione locale, le opere realizzate per collegare il Punto di Prelievo sono adeguate ai fabbisogni dello stesso.
Il Cliente dichiara che alla data di decorrenza della fornitura dell’energia elettrica oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi.
3 Trasporto dell’energia elettrica
Il trasferimento dell’energia elettrica al Punti di Prelievo avviene tramite il servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato con CVA Energie per conto del Cliente. Il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza irrevocabile per il periodo di validità contrattuale al Fornitore per la stipula e gestione del contratto di trasporto con il Distributore. Il Cliente autorizza CVA Energie al trattamento dei dati inerenti la fornitura di energia elettrica e delle eventuali curve di prelievo orarie relative al Punto di Prelievo rilasciate dal Distributore.
Il Cliente conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza al Fornitore per la sottoscrizione delle condizioni tecniche predisposte dal Distributore, del cui contenuto il Cliente ha preso atto anche in quanto disponibile su richiesta presso gli uffici commerciali del Fornitore e/o sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, consapevole che l’accettazione e il rispetto delle stesse sono condizioni necessarie per l’attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione. Pertanto, il Cliente dovrà rivolgersi direttamente a CVA Energie per la richiesta di prestazioni di natura tecnica che coinvolgano il Distributore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti al Punto di Prelievo o al Misuratore.
I suddetti mandati termineranno alla data di cessazione del Contratto.
Il Cliente prende atto che, ai sensi di quanto previsto dal TIV, Acquirente Unico assume la qualifica di utente del dispacciamento per il Punto di Prelievo e che gli oneri del dispacciamento sono a carico del Cliente.
4 Mandato alla connessione, gestione della connessione fisica con il Distributore Locale e relativi oneri
CVA Energie si riserva di accettare, dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, il mandato a titolo gratuito e
salva la sola corresponsione delle eventuali spese documentabili, per l’espletamento delle attività relative alla connessione del Punto di Prelievo.
Il Cliente, in mancanza di connessione alla rete, è tenuto a versare a CVA Energie un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo, al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente
È addebitato inoltre un contributo in quota fissa per un importo pari a quanto stabilito dal TIV per le prestazioni elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) attivazione della fornitura di un nuovo Punto di Prelievo, o di uno precedentemente disattivato;
b) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
c) voltura;
d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente;
g) adeguamento coatto della potenza disponibile per superamento del livello di potenza.
Gli oneri fatturati dal Distributore saranno riaddebitati nella stessa misura al Cliente da CVA Energie.
Qualora si renda necessario provvedere all’adeguamento delle opere realizzate per collegare gli impianti e/o all’adeguamento della potenza disponibile, il Cliente ne darà comunicazione al Distributore, per il tramite del Fornitore.
Il Fornitore si riserva di aggiornare il valore del contributo in quota fissa applicato alle singole prestazioni, dandone preventiva comunicazione al Cliente, ai sensi della vigente normativa in materia.
Il mandato cesserà alla data di cessazione del Contratto.
5 Conclusione del contratto, decorrenza della fornitura, diritto di ripensamento e diritto di recesso
Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente, a seguito della presentazione a CVA Energie della richiesta di Fornitura, riceve l’accettazione della stessa CVA Energie, che potrà avvenire in forma scritta o attraverso altre forme di comunicazione a distanza, essendo allo stesso applicabili le disposizioni del Codice del Consumo.
La fornitura di energia elettrica è subordinata all’attivazione, da parte del Distributore, del contratto di trasporto di cui all’articolo 3 delle presenti CGF, nonché al versamento da parte del Cliente di quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione e del contributo in quota fissa previsto per i clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela. La fornitura sarà attivata entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla conclusione del Contratto, o dalla data di disponibilità all’attivazione se successiva alla conclusione, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.
Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della decisione di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx; o raccomandata all'indirizzo xxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX);
- mediante invio del modulo ripensamento attraverso i canali ivi indicati.
Le attività di esecuzione del Contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il Cliente richieda l'esecuzione del Contratto in via anticipata, ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta da parte del Cliente può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate da CVA Energie, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso, il Cliente potrà comunque esercitare il ripensamento ai sensi di quanto sopra indicato, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali oneri già sostenuti da CVA Energie e gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice del Consumo. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, CVA Energie si adopererà per ripristinare le condizioni di fornitura precedenti la richiesta di Fornitura a CVA Energie stessa. La fornitura sarà garantita per l'eventuale tempo necessario al ripristino.
Il Contratto è a tempo indeterminato.
Durante il periodo di validità del presente Contratto:
- il Cliente avrà la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso per cambio fornitore, in qualsiasi momento e senza alcun onere, per il tramite di un nuovo fornitore nei termini e alle condizioni di cui alla Del. 783/2017/R/com;
- il Cliente avrà la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso per altri casi diversi dal cambio fornitore, in qualsiasi momento e senza alcun onere, e dovrà darne comunicazione a CVA Energie in forma scritta, tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con un preavviso massimo di 1 (un) mese, decorrente dal ricevimento della comunicazione da parte della medesima CVA Energie. In caso di cessazione con disalimentazione del Punto di Prelievo richiesta dal Cliente, quest’ultimo resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la disalimentazione. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
La fornitura cesserà con i tempi e le decorrenze stabilite dal Distributore, ad oggi con effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di preavviso.
6 Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e relativi aggiornamenti
Per la fornitura di energia elettrica, nonché per i servizi di distribuzione, misura, trasporto e dispacciamento, il Cliente si impegna a corrispondere a CVA Energie i relativi corrispettivi, calcolati secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche, soggetti ad aggiornamento periodico da parte di ARERA.
Saranno a carico del Cliente:
- ove previsti, i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva addebitati dal Distributore come previsto nel TIT; tali corrispettivi sono aggiornati annualmente da ARERA, in corrispondenza con l'aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
- i contributi dovuti al Distributore per la connessione alla rete elettrica nazionale nei limiti della potenza disponibile;
- gli eventuali contributi dovuti al Distributore per l'adeguamento della potenza disponibile a seguito di sistematici prelievi di potenza eccedenti tale livello.
Gli eventuali ulteriori oneri, corrispettivi e costi afferenti il sistema elettrico introdotti dalle competenti Autorità saranno a carico del Cliente. Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre Autorità competenti dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA, o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le modifiche saranno applicate.
I corrispettivi sono fissati al netto dell’I.V.A. e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa e/o tributo applicabile al Contratto o alla fornitura
di energia elettrica. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, pur se versati all’erario da CVA Energie a norma di legge.
7 Accisa e oneri fiscali
L’accisa gravante sui consumi di energia elettrica si intende a carico del Cliente e sarà esposta in fattura in voce separata.
Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni, e fatta salva l’espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento dell’accisa, CVA Energie, in qualità di soggetto obbligato, si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
Qualsiasi variazione dell’accisa e/o introduzione di imposte o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del Cliente.
Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione delle Autorità competenti, al Contratto, alla fornitura ed ai relativi corrispettivi, saranno posti a carico del Cliente. Analogamente a quanto sopra indicato, ogni eventuale agevolazione fiscale o di altra natura, di cui il Cliente benefici, resterà a vantaggio di quest’ultimo.
8 Normativa dei servizi e dei parametri economici di riferimento e relative modifiche e variazioni unilaterali
Le fasce orarie di fornitura sono quelle definite dal TIV e riportate nelle Definizioni.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 333, della L. 311/2004, che in particolare impone a tutte le società che forniscono energia elettrica di richiedere ai propri clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui viene erogato il servizio, il Cliente, dovrà comunicare a CVA Energie tali dati secondo le modalità indicate da quest’ultima.
L’omessa comunicazione dei dati catastali richiesti, ovvero l’inesatta comunicazione degli stessi da parte del Cliente, comporterà da parte dell’Autorità competente l’eventuale applicazione delle sanzioni in capo al medesimo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del DL 47/2014, il Cliente dovrà comunicare a CVA Energie, secondo le modalità indicate da quest’ultima, il titolo attestante la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare oggetto del presente Contratto.
L’omessa comunicazione dei dati relativi al titolo attestante la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare oggetto del presente Contratto, ovvero l’inesatta comunicazione degli stessi da parte del Cliente, comporterà la dichiarazione di nullità ex lege del presente Contratto.
Non sarà dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale del presente Contratto in caso di variazioni derivanti da disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche Autorità, o altri soggetti competenti, suscettibili di inserimento automatico.
9 Modalità e condizioni della fornitura e responsabilità del Cliente
Qualora il Cliente intenda richiedere la cessazione della fornitura di energia elettrica dovrà utilizzare l’apposito modello predisposto da CVA Energie.
Il Fornitore provvederà ad inoltrare la richiesta di disattivazione al Distributore. La decorrenza della cessazione sarà recepita dal Distributore compatibilmente alle modalità operative adottate dal medesimo.
Fino alla data di disattivazione recepita dal Distributore, il Cliente resterà obbligato nei confronti di CVA Energie. Il Cliente si assume tutte le responsabilità che potrebbero derivare dalla richiesta di cessazione della fornitura.
L'energia elettrica sarà fornita nel Punto di Prelievo compatibilmente con le condizioni di esercizio della rete di distribuzione. CVA Energie non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile di disservizi riconducibili all'esercizio della rete di distribuzione. Le caratteristiche tecniche concernenti la consegna dell'energia elettrica (tensione e frequenza, continuità del servizio, ecc.) attengono alla gestione della rete da parte del Distributore. Fermo restando il divieto di utilizzo dell’energia fornita da CVA Energie da parte di altri soggetti, oppure per usi diversi da quelli stabiliti nel presente Contratto, qualsiasi variazione in contrasto con la corretta esecuzione del Contratto deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Fornitore.
In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni di natura giuridica, a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni della denominazione o della ragione sociale o della ditta, trasferimento della sede legale, ecc., che possano ripercuotersi sulla gestione del presente Contratto, al fine di consentirne il recepimento per il corretto adempimento.
Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei gruppi di misura installati presso l'utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del Gruppo di Misura. In tali casi, il Distributore, anche su segnalazione di CVA Energie, può procedere alla disattivazione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.
In caso di accertato prelievo fraudolento, la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore; CVA Energie emetterà la fattura per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle Autorità competenti.
Gli impianti del Cliente a valle del Punto di Prelievo devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti da irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo dell'energia elettrica.
10 Verifica correttezza misurazione dei consumi
Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore la verifica del Gruppo di Misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità, dovrà comunque presentare richiesta a CVA Energie, che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
Nel caso di richiesta da parte del Cliente, CVA Energie provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante. Nel caso in cui, invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà, altresì, alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da CVA Energie al Cliente.
CVA Energie comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.
La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente non domestico giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.
11 Fatturazione e modalità di pagamento
Salvo diverse disposizioni legislative e/o provvedimenti da parte delle competenti Autorità, la fatturazione del Fornitore a carico del Cliente verrà effettuata con cadenza bimestrale posticipata per potenze disponibili fino a 16,5 kW, sulla base della misurazione della fornitura di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta a CVA Energie. Per POD con potenze superiori a 16,5 kW, la fatturazione sarà effettuata mensilmente.
Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella Fattura di periodo, saranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal
Distributore e, in subordine, eventuali autoletture comunicate dal Cliente finale e validate dal Distributore. In caso di mancanza o ritardo della comunicazione della misura da parte del Distributore, CVA Energie emetterà fatture di stima al Cliente sulla base dei consumi storici o presunti del Cliente, salvo successivo ricalcolo con la misura a consuntivo del Distributore. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche di fatturazione, anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore.
Le fatture saranno assoggettate all’aliquota I.V.A. ordinaria. Qualora il Cliente sia nelle condizioni di richiedere l’applicazione di una diversa aliquota, dovrà inviare a CVA Energie specifica dichiarazione.
Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 52/2004 e s.m.i, ove applicabile, la sottoscrizione del presente Contratto implica per le Parti l’accordo alla disciplina della “fattura elettronica”. Le fatture verranno recapitate per il tramite del servizio di interscambio (c.d. “SDI”) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una copia cartacea o telematica della fattura continuerà ad essere trasmessa unicamente ai clienti individuati dalla vigente normativa in materia; il servizio di trasmissione telematica della fattura è attivabile su richiesta del Cliente previa compilazione del modulo allegato alla documentazione del presente Contratto.
Conformemente a quanto previsto dall’Allegato A alla Del. 501/2014/R/com, la bolletta sarà messa a disposizione al Cliente in formato sintetico; i dati di dettaglio saranno eventualmente forniti su richiesta del Cliente e nei casi espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, nelle modalità di volta in volta previste.
Ciascuna Fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
La Fattura di chiusura sarà emessa non oltre:
- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
- l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato tramite uno dei mezzi in uso (domiciliazione bancaria, postale, sportelli bancari abilitati, bollettino allegato alla fattura); è facoltà del cliente effettuare il pagamento senza alcuna spesa aggiuntiva tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati nella fattura; l’attivazione di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata dal Fornitore in fattura. Il pagamento dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura. Detto termine di pagamento deve intendersi tassativo, anche in considerazione degli obblighi assunti da CVA Energie - quale delegato al pagamento del trasporto – con il Distributore. Decorso inutilmente il termine di pagamento, CVA Energie avvierà la procedura di morosità come descritta nel successivo art.14. Il Fornitore, previo esperimento della procedura di morosità descritta nel successivo art. 14, avrà la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente Contratto.
Il pagamento non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente possa vantare nei confronti di CVA Energie. Il pagamento della fattura libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. È ammessa, per i soli importi fatturati a conguaglio e previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi superiori al 150% dell’addebito medio delle bollette in acconto ovvero dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore, purché in ogni caso gli importi unitari a debito superino i limiti fissati dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in fattura. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in fattura, tenendo conto dei criteri minimi dettati dalla Delibera n.200/99 e successive modifiche e integrazioni che prevedono che "salvo diverso accordo tra le Parti, il corrispettivo dovuto è diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero delle bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio o comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione”. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della fattura, perde il diritto alla rateizzazione. Nel caso in cui le forniture di cui trattasi dovessero ricadere nell’ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) CVA Energie assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi previsti dal citato art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG/CUP qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, sono reperibili presso gli uffici di XXX Xxxxxxx.
00 Indennizzi automatici
Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:
- 6,00 (sei) Euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2,00 (due) Euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 (venti) Euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
- 40,00 (quaranta) Euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
- 60,00 (sessanta) Euro per ritardi superiori a 90 (novanta) giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della Fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4,00 (quattro) Euro:
- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
- maggiorato di 2,00 (due) Euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22,00 (ventidue) Euro per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari.
L'indennizzo sarà riportato nella Fattura di chiusura e sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della Fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35,00 (trentacinque) Euro qualora il Distributore metta a disposizione di CVA Energie dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da Switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della Fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore al Fornitore.
Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
13 Ritardo dei pagamenti
Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente Contratto:
a) addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (c.d. “TUR”) maggiorato del 3,5%. Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio,
le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo;
b) invierà al Cliente a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata una comunicazione scritta di messa in mora contenente l’intimazione ad adempiere, il preavviso di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, nonché il preavviso di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
Gli interessi decorreranno dal primo giorno successivo al termine di scadenza del pagamento contrattualmente previsto sino al giorno di effettivo pagamento. CVA Energie avrà diritto al rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute.
14 Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del Contratto
Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può sospendere la fornitura di energia elettrica e risolvere di diritto il presente Contratto nei confronti del Cliente che viola una delle disposizioni dell’articolo 11.
La sospensione e la risoluzione hanno luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora ai sensi dell’articolo 11, contenente l’intimazione ad adempiere, il preavviso di sospensione della fornitura, nonché il preavviso di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Il termine minimo che intercorre tra la scadenza del pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del Cliente è di 2 (due) giorni solari. In ogni caso, entro il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata il Cliente può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nella comunicazione medesima. Qualora il Cliente non abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto, la richiesta di sospensione della fornitura al Distributore da parte del Fornitore avverrà decorso un termine non inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, fermo restando che trascorreranno almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora. A seguito della richiesta inviata dal Fornitore, il Distributore provvederà all’effettiva sospensione decorsi 15 (quindici) giorni solari. Durante tale periodo, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile.
Il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare definito dall'ARERA.
La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente Contratto:
- qualora il Cliente abbia comunicato a CVA Energie l'avvenuto pagamento, ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore;
- qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal presente articolo;
- qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.
- qualora CVA Energie non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di Misura accertato dal Distributore, o relativo alla fatturazione di importi anomali, o relativo all'attribuzione al Cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni;
- qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto. La sospensione non sarà, inoltre, disposta nei confronti dei Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui gli perverrà la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione. In caso di dichiarazioni non veritiere, ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 (trenta) giorni dalla disinstallazione medesima, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente Contratto, si riserva di ricorrere, ove ve ne siano i presupposti, all'Autorità giudiziaria.
In nessun caso, la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il Punto di Prelievo, i giorni di sabato e precedenti il sabato (venerdì).
Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse possibile, CVA Energie si riserva di richiedere l'intervento di interruzione della fornitura, qualora tecnicamente realizzabile.
Il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle Delibere dell’ARERA.
CVA Energie si riserva, inoltre, ai sensi dell’articolo 1194 del codice civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, alle maggiori spese di esazione e, successivamente, a fronte della linea capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore per l’inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia prelevata in frode.
CVA Energie, con riferimento a POD disalimentabili, potrà in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. CVA Energie si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
In caso di risoluzione contrattuale, CVA Energie si riserva la facoltà di ricorrere al Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. L'indennizzo automatico è pari a:
- 20,00 (venti) Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante CVA Energie non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura;
- 30,00 (trenta) Euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
L’eventuale indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.
15 Garanzia dei pagamenti
Il Cliente è tenuto a versare, all’atto della stipula del presente Contratto, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell’interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria, o della domiciliazione postale, o di altre forme di domiciliazione, o garanzia indicate dal Fornitore. L’ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo le modalità di cui all’articolo 12 del TIV. La fornitura non potrà essere sospesa per un debito del Cliente il cui
valore sia inferiore o pari all’ammontare di cui sopra, o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore e comunque inferiore a un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo a un ciclo di fatturazione. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.
Nel caso in cui la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CVA Energie per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare, che sarà addebitato nella fattura successiva.
L'ammontare delle garanzie prestate dal Cliente è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa Autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Gli ammontari del deposito cauzionale saranno raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il Cliente sia stato costituito in mora, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente non abbia versato il deposito cauzionale e l’esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare della garanzia alle variazioni nel frattempo intervenute. In caso di mancato adeguamento, Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE.
16 Forza Maggiore
Le Parti non saranno tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o comunque da qualsiasi causa eccezionale al di fuori del controllo delle stesse. Sono considerati casi di forza maggiore, in via esemplificativa e non esaustiva: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano a CVA Energie, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore), o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Parti. Qualora un caso di forza maggiore o caso fortuito dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne darà comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore o caso fortuito.
La Parte, i cui obblighi siano stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.
17 Garanzia della fornitura e gestione tecnica della fornitura – Esclusione di responsabilità di CVA Energie
CVA Energie garantisce al Cliente la fornitura dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni secondo le modalità pattuite nel presente Contratto. La fornitura è erogata con continuità dal Distributore e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzioni, riparazione dei guasti sulla rete elettrica, di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema elettrico (PESSE). Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA, che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della erogazione dell’energia elettrica dovute a cause accidentali, a causa di forza maggiore di cui all’art. 14, o comunque non imputabili a CVA Energie, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. In nessun caso CVA Energie potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore e/o all'impresa di trasporto.
Gli aspetti tecnici concernenti la fornitura dell’energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione ecc., afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e TERNA
S.p.A. e/o il Distributore e il Cliente riconosce l’impossibilità per CVA Energie di influire su detti aspetti tecnici della fornitura. Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l’esecuzione del presente Contratto.
Il Fornitore non risponde dei danni diretti, indiretti e consequenziali causati dall’energia a valle del Punto di Prelievo, ancorché originati a monte del punto medesimo. Le eventuali anomalie tecniche sopra indicate che dovessero verificarsi non daranno diritto al Cliente di risolvere il Contratto e/o chiedere risarcimenti per eventuali danni sofferti. Il Cliente si obbliga a tenere indenne CVA Energie e a manlevarla da ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
18 Informazioni, reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie
Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione, utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. CVA Energie risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
Il Cliente può presentare reclami nei confronti di CVA Energie attinenti la fornitura attraverso il modulo appositamente predisposto, disponibile altresì sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e presso gli sportelli territoriali.
I reclami attinenti la fornitura e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a CVA Energie ai recapiti indicati in bolletta, nonché nel modulo reclami disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e presso gli sportelli commerciali.
Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico energia elettrica);
- Codice identificativo del POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
- Breve descrizione dei fatti contestati.
Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dall'ARERA (TIQV).
Il Cliente, a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV, o in caso di risposta non soddisfacente, ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto, nel settore dell'energia elettrica, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT). L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
In alternativa, il Cliente può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di Commercio, oppure può rivolgersi agli organismi ADR iscritti nell'elenco pubblicato sul sito web dell'ARERA.
L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni, è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.
Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx o al numero verde 800 019090. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx.
19 Trattamento dei dati e riservatezza
Il Cliente conferma di avere ricevuto, unitamente al presente Contratto, l'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 (c.d. “GDPR”) dal Fornitore in qualità di titolare del trattamento. Tale informativa, disponibile anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “privacy”, contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti che il Cliente può esercitare.
Durante il periodo di durata del Contratto e per l'anno successivo alla data del recesso o risoluzione anticipata per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna Parte si impegna a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra; ciò ad eccezione dei dati, delle informazioni e delle notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di osservare disposizioni normative e/o per eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi offerto del presente Contratto.
20 Registrazione del Contratto
Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, secondo xxxxx e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il presente Contratto sarà registrato a tassa fissa e in caso d’uso. L’eventuale imposta di bollo sarà a carico del Cliente.
21 Applicazione automatica di clausole
Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicheranno automaticamente al presente Contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in fattura ovvero con lettera separata. Qualora disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche Autorità o altri soggetti competenti richiedano modifiche alle clausole del Contratto o ai corrispettivi od oneri allo stesso applicabili, suscettibili di inserimento automatico, tali modifiche si inseriranno di diritto nel presente Contratto e saranno recepite e applicate con le decorrenze previste dai medesimi provvedimenti.
22 Cessione del Contratto
Il Fornitore potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata a svolgere l’attività prevista dal presente Contratto. In questo caso, resta inteso che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova società fornitrice. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente acconsente all’eventuale cessione del medesimo.
23 Foro Competente
Eventuali controversie in ordine all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente Contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di residenza o del domicilio elettivo del Cliente.
24 D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara di essere al corrente che CVA Energie rispetta i dettami del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e sue s.m.i.. Il Cliente si impegna ad osservare quanto contenuto nel Codice Etico e di Comportamento nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) adottati da CVA Energie e consultabili sul sito (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx e fornito su richiesta in copia cartacea), astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato decreto ed uniformando la propria condotta alle disposizioni ivi contenute, pena la risoluzione anticipata del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, fatti salvi in ogni caso i diritti di CVA Energie ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti, anche indipendentemente dalla risoluzione del Contratto ed a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. In caso di violazione del citato Codice Etico e di Comportamento e/o del MOG 231 da parte del Cliente, e fatti salvi i predetti diritti, a CVA Energie è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto.
25 Clausole Finali
Il presente Contratto e gli allegati esprimono interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto contrattuale instaurato. Deve, pertanto, intendersi annullata e/o revocata ogni precedente pattuizione, accordo od intesa, verbale o scritta, eventualmente intercorsa tra le stesse ed avente ad oggetto il medesimo rapporto. La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi momento valere i diritti a lei riconosciuti da una o più clausole del Contratto, non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretenderne successivamente la puntuale e rigorosa osservanza. Qualora una delle clausole del Contratto dovesse risultare invalida od inefficace, lo stesso continuerà ad avere piena e completa efficacia per la parte non inficiata da detta clausola, salvo che la stessa rivesta carattere essenziale o sia stata per una delle Parti motivo determinante per la conclusione del Contratto. Il Contratto non potrà essere modificato se non per iscritto, con dichiarazione sottoscritta dalle Parti successivamente alla sua conclusione.