LOTTO N. 1 - AMBITO 1.1 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA ELETTRONICA
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
LOTTO N. 1 - AMBITO 1.1 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA ELETTRONICA
CIG 8594747199
Elettronica Pag. 1 di 27
Tra: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
C.F. / Partita IVA | 80048080636 / 06416011002 |
Con sede in: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
e la Spett. le Società Assicuratrice: |
SI STIPULA LA PRESENTE POLIZZA ELETTRONICA N.
Contraente: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
Assicurato: | Come da condizioni di polizza |
Sede Legale: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
C.F. / P.IVA: | 80048080636 / 06416011002 |
Broker: | |
Decorrenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2021 |
Scadenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2024 |
Scadenze annuali: | Ore 24:00 del 30/06 |
Frazionamento: | Annuale |
Tacito rinnovo: | NO |
Premio annuo finito: | € |
INDICE
DEFINIZIONI COMUNI | |
DEFINIZIONI DI SETTORE | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
Art. 1 | Prova del contratto |
Art. 2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede |
Art. 3 | Diminuzione del rischio |
Art. 4 | Durata del contratto |
Art. 5 | Cessazione anticipata del contratto |
Art. 6 | Recesso in caso di sinistro |
Art. 7 | Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi |
Art. 8 | Elementi per il calcolo del premio |
Art. 9 | Limiti territoriali |
Art. 10 | Clausola broker – Gestione del contratto |
Art. 11 | Rinuncia al diritto di rivalsa |
Art. 12 | Assicurazioni presso diversi assicuratori |
Art. 13 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio |
Art. 14 | Forma delle comunicazioni del Contraente |
Art. 15 | Efficacia temporale della garanzia |
Art. 16 | Ispezione delle cose assicurate |
Art. 17 | Interpretazione del contratto |
Art. 18 | Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
Art. 19 | Foro Competente |
Art. 20 | Oneri fiscali |
Art. 21 | Rinvio alle norme di legge |
Art. 22 | Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione |
Art. 23 | Accettazione |
Art. 24 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 25 | Trattamento dei dati |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ELETTRONICA | |
Art. 26 | Identificazione degli enti assicurati |
Art. 27 | Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni |
MACCHINARI ELETTRONICI NON PORTATILI | |
Art. 28 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. 29 | Beni non assicurati |
Art. 30 | Manutenzione degli enti assicurati |
Art. 31 | Supporti intermedi d’immagine |
Art. 32 | Estensioni |
Art. 33 | Franchigie e scoperti |
MACCHINARI ELETTRONICI PORTATILI | |
Art. 34 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. 35 | Beni non assicurati |
Art. 36 | Franchigie e scoperti |
CONDIZIONI PARTICOLARI | |
Art. 37 | Conduttori esterni alle cose assicurate |
Art. 38 | Danni elettrici |
Art. 39 | Mezzi di chiusura dei locali |
Art. 40 | Deroga alla regola proporzionale |
Art. 41 | Copertura automatica – LEEWAY CLAUSE |
Art. 42 | Rimpiazzo a nuovo |
Art. 43 | Anticipo indennizzi |
Art. 44 | Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro |
Art. 45 | Manutenzione ed assistenza tecnica dei Macchinari in leasing |
Art. 46 | Partecipazione a fiere, mostre, convegni |
Art. 47 | Maggiori costi |
Art. 48 | Ricorso terzi |
Art. 49 | Atti dolosi, di terrorismo o di sabotaggio organizzato |
Art. 50 | Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche |
Art. 51 | Cambio ubicazione |
Art. 52 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | |
Art. 53 | Obblighi in caso di sinistro |
Art. 54 | Esagerazione dolosa del danno |
Art. 55 | Determinazione dell’ammontare del danno |
Art. 56 | Riparazione/sostituzione componenti |
Art. 57 | Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti |
Art. 58 | Mandato dei Periti |
Art. 59 | Onorari dei periti |
Art. 60 | Pagamento dell’indennizzo |
Art. 61 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art. 62 | Limite massimo dell’indennizzo |
Art. 63 | Chiusura inchiesta |
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO | |
Art. 64 | Somme assicurate conteggio del premio |
RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO / FRANCHIGIE / SCOPERTI | |
Art. 65 | Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie, scoperti |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
DEFINIZIONI COMUNI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione. |
Attività del Contraente: | l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. Le attività di cui sopra possono essere svolte in regime di “lavoro agile" e/o “telelavoro”, in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia. |
Xxxxxx: | quale intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
Franchigia: | l’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Polizza: | il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società: | l’Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. |
DEFINIZIONI DI SETTORE
Copie di Back-Up: | Sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell’originale. |
Copie di sicurezza: | Sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in un edificio separato da quello ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in “cassaforte per supporti informatici” sita nel medesimo luogo ove si svolge l’attività di elaborazione e trattamento dati. |
Danno immateriale: | Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto. |
Dati: | Insieme d’informazioni, logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e/o rendimento: | Due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili. |
Fabbricato: | L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. |
Macchinario elettronico non portatile: | Sistemi di elaborazione dei dati, computers, personal computers (compresi i sistemi operativi presenti nel disco rigido, se forniti insieme alla macchina all’atto dell’acquisto), loro componenti, periferiche, accessori e pertinenze come, a titolo esemplificativo e non limitativo, modem, scanner, monitor, plotter, stampanti oltre ad impianti tecnici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto di riscaldamento e di condizionamento d’aria, gruppi di continuità ad uso di calcolatori, conduttori esterni, impianti di erogazione di energia elettrica e stabilizzatori di energia elettrica. Inoltre, pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento. Apparecchiature elettriche e/o elettroniche ad uso ufficio quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, rilevatori di ingresso/uscita, macchine da scrivere, telex, fax, fotocopiatrici, calcolatrici, distruggi documenti, apparati video conferenza, telefoni e centralini telefonici, televisori. Apparecchi audio-foto-fono-visivi per la registrazione, ripresa e riproduzione, impianti ricetrasmittenti e loro accessori e pertinenze. Ogni altra apparecchiatura elettrica ed elettronica inerente l’attività svolta dal Contraente, nessuna esclusa. Impianti telefonici, di climatizzazione e condizionamento, di allarme, di segnalazione e controllo, antintrusione, antincendio e simili. Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità del Contraente. |
Macchinario elettronico portatile: | Apparecchi ed impianti per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano, ed utilizzabili in luoghi diversi, anche installati su veicoli, come, a titolo esemplificativo e non limitativo: personal computer portatili (compresi i sistemi operativi presenti nel disco rigido, se forniti insieme alla macchina all’atto dell’acquisto), impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, materiale didattico come videoproiettori, lavagne luminose e relativi schermi, inoltre cavetteria, ed eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili compresi “case” di trasporto, valigie, borse, ed altri simili strumenti di protezione. |
Sono esclusi i telefoni cellulari. Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità del Contraente. | ||
Programmi: | Sequenza d’informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. | |
Singolo sinistro (Danni diretti): | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è definito nelle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo. | |
Sistema informatico: | Una, o più, reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori e/o piattaforme e/o protocolli e/o linguaggi informatici e/o tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il “sistema” è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nella località Assicurata, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati), che può trovarsi sia nella località Assicurata che in altre, in dipendenza delle connessioni del network aziendale. | |
Sorgenti di un programma: | Per sorgente di un programma si intendono le registrazioni di base che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste. | |
Supporto informatico: | Cespite hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute sono considerate software (programmi, dati) e non sono comprese nel valore attribuibile al supporto. | |
Terrorismo o sabotaggio organizzato: | Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri , ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. | |
Ubicazione del rischio: | Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell’Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell’Assicurato/Contraente o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all’esterno e/o all’aperto. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo (triennale), senza tacito rinnovo.
Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.
È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal Contraente.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. Se lo scioglimento o la cessazione dell’attività si verificano nel corso dell’annualità assicurativa, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta risoluzione. Viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 5 - Cessazione anticipata del contratto
È data facoltà alle Parti di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante
lettera raccomandata o tramite PEC da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Nell’ipotesi in cui una delle Parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a 6 mesi. In tal caso, la Società si impegna sin da ora a concedere la proroga richiesta alle medesime condizioni normative ed economiche, dietro pagamento del rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuo in corso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ed il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data di ricevimento del documento contrattuale.
Per il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento, compresa l’eventuale proroga di cui agli artt. 4 - Durata del contratto e 5 - Cessazione anticipata del contratto nonché tutte le variazioni che comportino aumenti di premio, è concesso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dei documenti contrattuali, trascorso il quale la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Resta altresì fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 8 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio è calcolato moltiplicando i valori assicurati per i tassi, espressamente indicati in sede di offerta.
Art. 9 - Limiti territoriali
La presente assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 10 - Clausola broker – Gestione del contratto
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti contraenti riconoscono a il ruolo di Xxxxxx relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente:
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti dal Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà
alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società; resta intesa l’efficacia liberatoria
del pagamento così effettuato anche a termine dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.
Art. 11 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:
− le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
− le Società controllanti, controllate e collegate, i Clienti e i Fornitori purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 13 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Art. 14 - Forma delle comunicazioni del Contraente
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o PEC e/o fax e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 15 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano
l’attività svolta dal Contraente, di visitare le cose assicurate.
Art. 17 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 18 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa.
Art. 19 - Foro Competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente/Assicurato.
Art. 20 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 - Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti
l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese.
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle
rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art. 1911
c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo
e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente
assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società
la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Art. 23 - Accettazione
La Società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la documentazione di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 25 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ELETTRONICA
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in
generale.
Art. 26 - Identificazione degli enti assicurati
Sono assicurati la totalità degli enti utilizzati dall’Assicurato, anche se di proprietà di terzi, e rientranti nella tipologia delle macchine elettroniche in genere. L’Assicurato è esonerato dal fornire elenco dei beni oggetto della presente garanzia in quanto fanno fede, in caso di sinistro, le evidenze amministrative dell’Assicurato quali libro-giornale, il libro inventari, le fatture di acquisto o di noleggio per determinare la consistenza dei beni assicurati.
Art. 27- Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:
verificatisi in occasione di:
- atti di guerra (dichiarata o non), invasione, insurrezione, occupazione militare, qualsiasi provvedimento di Governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto, compreso il fermo dell’attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che l’Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
causati da o dovuti a:
- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o
funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente od all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
- smarrimenti, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari;
- perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- derivanti da virus informatici.
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
▪ utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
▪ riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
▪ trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
▪ computer hacking;
▪ computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
▪ funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
▪ danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
▪ qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
▪ violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
MACCHINARI ELETTRONICI NON PORTATILI
Art. 28 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato previsto per la presente partita, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico, di cui alla presente partita, anche di proprietà di terzi, e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 46 - Partecipazione a fiere, mostre e convegni.
Art. 29 - Beni non assicurati
- Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate)
posti all’esterno dei fabbricati indicati in polizza.
- Macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze.
- Dischi e/o nastri amovibili.
- Macchinari di tipo mobile/portatile (se assicurati alla partita “Macchinario Elettronico Portatile”).
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in concomitanza con altri beni assicurati.
Art. 30 - Manutenzione degli enti assicurati
L’Assicurato s’impegna a sottoporre gli enti assicurati a una manutenzione programmata, debitamente documentata, oppure a richiedere l’assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle ditte da questi autorizzate.
Nel caso in cui detti servizi mancassero o venissero a cessare, la Società risponderà dei danni di origine meccanica, elettrica o elettronica, subiti dal macchinario assicurato, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00.
Art. 31 - Supporti intermedi d’immagine
La Società rimborserà i danni ai supporti intermedi d’immagine, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.
Art. 32 - Estensioni
A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali, relative al materiale elettronico non portatile, si intendono comprese:
a) Entro il limite di € 20.000,00 per sinistro e per anno, le spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell’individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato.
b) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura e
pertanto anche:
- con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania;
- perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
- perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
- casseforti per supporti informatici.
Art. 33 - Franchigie e scoperti
Se non diversamente regolato in ogni singola garanzia, il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa
applicazione per ogni sinistro di una franchigia di € 50,00.
MACCHINARI ELETTRONICI PORTATILI
Art. 34 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato per la presente partita, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino:
- presso le località indicate in polizza e laddove l’assicurato svolga la propria attività;
- ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l’uso della macchina;
- in deposito, giacenza, immagazzinamento presso le sedi di corsi all’esterno delle ubicazioni indicate
in polizza.
Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende anche:
- furto di macchinari in occasione del furto dell’automezzo di trasporto, avvenuto mediante effrazione dell’automezzo stesso;
- furto avvenuto a seguito di xxxxxx, perdita di coscienza, infortunio del portatore del macchinario;
- furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l’automezzo dove
era riposto il macchinario assicurato;
- perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura.
La condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile sia:
- sotto il controllo dell’Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti;
- lasciato incustodito unicamente in un locale di un fabbricato chiuso a chiave;
- lasciato incustodito in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave.
Art. 35 - Beni non assicurati
- Dischi e/o nastri amovibili.
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.
- Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili e/o periferiche)
Art. 36 - Franchigie e scoperti
Gli indennizzi dei danni occorsi ai beni di cui alla partita Macchinari elettronici portatili opereranno i seguenti scoperti:
- 15% del danno per danni da furto, xxxxxx, rapina, caduta accidentale;
- 10% con il minimo di € 200,00 per danni derivanti da ogni altra causa.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 37 - Conduttori esterni alle cose assicurate
La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni ai beni assicurati rientranti nella Partita “Macchinario elettronico non portatile”, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.
La Società non risarcirà somma maggiore di € 30.000,00 per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e graduali avvenuti nel corso del tempo.
Art. 38 - Xxxxx xxxxxxxxx
La Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
(a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
(b) siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati e nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, viene applicato lo scoperto del 20% con il mimino di € 250,00.
Art. 39 - Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fisse al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.
Sono pertanto inclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. In caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello sopra indicato, la Società rimborserà all’Assicurato il 95% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 5% a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 40 - Deroga alla regola proporzionale
Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.
Art. 41 - Copertura automatica – LEEWAY CLAUSE
L’Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità delle cose assicurate e ad aggiornare, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell’annualità trascorsa sia delle variazioni di valore assicurabili così come previsto dalla Polizza. L’Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% del premio annuo per l’annualità trascorsa e per intero per l’annualità entrante. Il premio risultante dai conteggi di cui sopra, dovrà essere corrisposto alla Società entro 60 giorni dalla presentazione della relativa Appendice da parte della Società.
La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate, inserite nel corso dell’anno, senza la preventiva comunicazione da parte dell’Assicurato e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile, entro il limite massimo del 30% della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell’anno. Nel caso in cui tale limite venisse superato, l’Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.
Art. 42 - Rimpiazzo a nuovo
Le somme da assicurare devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati. L’Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché dei contratti e impegni sottoscritti relativamente a quelli di terzi presi in leasing o a noleggio o in uso a qualsiasi titolo, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.
Art. 43 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del
sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 44 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per anno e per sinistro.
Art. 45 - Manutenzione ed assistenza tecnica dei Macchinari in leasing
Resta, espressamente, convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purché la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione e, nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con il mancato intervento di manutenzione o assistenza tecnica.
Art. 46 - Partecipazione a fiere, mostre e convegni
La Società si impegna a garantire i macchinari assicurati per un massimo di € 50.000,00 per ogni manifestazione, per un periodo massimo di 30 giorni, includendo anche il trasporto purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica fissa/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l’uso della macchina.
Eventuali maggiori coperture saranno oggetto di specifica pattuizione.
In caso di sinistro l’indennizzo sarà decurtato dei seguenti importi:
- 10%, in caso di furto e/o rapina durante il trasporto
- 15%, in caso di atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio
- 20%, in caso di furto avvenuto nei locali in cui sono esposte le cose assicurate, qualora il furto sia
avvenuto come previsto dall’art. 32 – Estensioni, lett. b);
- 10%, con il minimo di € 250,00 in caso di danno verificatosi durante le operazioni di carico e scarico.
Art. 47 - Maggiori costi
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3) prestazioni di servizi da terzi;
4) lavoro straordinario, notturno o festivo.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività dell’Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o
apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile. Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato. La somma assicurata per sinistro e per anno è di
€ 30.000,00 con il limite giornaliero di € 1.000,00 ed un periodo massimo indennizzabile di 30 giorni per sinistro.
Restano a carico dell’assicurato i primi 2 giorni di maggiori costi.
Art. 48 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00 per tutte le ubicazioni, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell’utilizzo dei beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’Assicurazione non copre i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati Terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od
affine con lui convivente.
L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell’art. 1917 del Codice Civile.
Art. 49 - Atti dolosi, di terrorismo o di sabotaggio organizzato
La Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione (batteriologica, chimica o di qualunque altra natura).
Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari al 70% della relativa somma assicurata.
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Art. 50 - Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche
In caso di terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive, a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini del presente contratto.
Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo annuo pari al 70% della relativa somma assicurata. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato per singolo sinistro previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Art. 51 - Cambio ubicazione
Se il Contraente cambia l’ubicazione dove è situato il rischio assicurato, la copertura è prestata tanto per il contenuto riposto nei locali originari quanto per il contenuto riposto nei nuovi locali, come definito in polizza per un periodo massimo di venti giorni dall’inizio del trasferimento.
A completamento del trasferimento l’assicurazione vale per il contenuto dei nuovi locali e non più per quello degli originari, purché l’Assicurato dia comunicazione alla Società entro 15 giorni dall’inizio del trasferimento stesso.
Art. 52 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 53 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della
Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da
quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni successivi – per quei casi di presunta origine dolosa - dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 54 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato, che esagera, dolosamente, l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 54 - Determinazione dell’ammontare del danno
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
A) Xxxxx suscettibili di riparazione:
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, montaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.
Tutte le spese debbono intendersi coperte e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento in cui si trovava al momento del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni.
B) Danno totale
In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:
- Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica.
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o
l’ubicazione del rischio.
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria).
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità
aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.
Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell’ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.
Art. 55 - Riparazione/sostituzione componenti
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo
del danno sia inferiore a € 50.000,00.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 56 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberatorio. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 57 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 53- Obblighi in caso di sinistro;
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all’art. 55 - Determinazione dell’ammontare del danno;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Art. 59 - Onorari dei periti
La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 20.000,00, per sinistro e per anno assicurativo la remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dai propri Periti e Consulenti e le relative spese al fine di produrre prove, quantificazione del danno, informazioni ed ogni altro elemento, che
l’Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.
Art. 60 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 Codice Civile.
Art. 61 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 62 - Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
Art. 63 - Chiusura inchiesta
L’Assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO
Art. 64– Somme assicurate
La presente assicurazione si intende prestata per le seguenti somme:
Partite | Ubicazione e descrizione | Somme assicurate | Tasso di premio finito ‰ | Premio annuo finito | ||
1 | Macchinari non portatili | |||||
Cagliari – Xxx Xxxx, 00 | € | 80.000,00 | ‰ | € |
| |
Roma – Xxxxx Xxxx, 00 | € | 1.171.850,00 | ‰ | € |
| |
Napoli – Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, Parco Comola Ricci – Palazzina B | € | 127.670,00 | ‰ | € |
| |
Ced Telecom (Roma via Oriolo Romano 257) | € | 170.500,00 | ‰ | € |
| |
Palermo – c/o Regione Sicilia | € | 2.740,00 | ‰ | € |
| |
Catanzaro – c/o Regione Calabria | € | 2.780,00 | ‰ | € |
| |
Totale macchinari non portatili | € | 1.555.540,00 | € |
| ||
2 | Macchinari portatili | |||||
XXXXXXXX - Xxx Xxxx, 00 | € | 15.600,00 | ‰ | € |
| |
XXXX - Xxxxx Xxxx, 00 | € | 93.400,00 | ‰ | € |
| |
Napoli - Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, Parco Comola Ricci - Palazzina B | € | 20.100,00 | ‰ | € |
| |
Palermo, c/o Regione Sicilia | € | 50.100,00 | ‰ | € |
| |
Catanzaro, c/o Regione Calabria | € | 7.200,00 | ‰ | € |
| |
L'Aquila (c/o la Xxxxxxx Xxxxxxx xx X’Xxxxxx x x/x xx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx) | € | 17.300,00 | ‰ | € |
| |
Totale macchinari portatili | € | 203.700,00 | € |
| ||
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO ANNUO FINITO | € | 1.759.240,00 | € |
|
EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA POLIZZA
DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO / FRANCHIGIE / SCOPERTI
Art. 65 - Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Descrizione | Limiti di risarcimento | Franchigia | Scoperti |
Mancata manutenzione degli enti assicurati (Art. 30) | ======= | ======= | 10% con il minimo di € 100,00 |
Spese e onorari di tecnici esterni nominati dall’Assicurato (Art. 32 lett. a) | € 20.000,00 per sinistro e per anno | ======= | ======= |
Macchinario elettronico non portatile (Art. 33) | ======= | € 50,00 | ======= |
Deposito e giacenza Macchinario elettronico portatile (Art. 34) | Limite di 30 giorni | ======= | 10% del danno |
Macchinario elettronico portatile (Art. 36) | ======= | ======= | - 15% per furto, scippo, rapina, caduta accidentale - 10% con il minimo di € 200,00 per ogni altra causa |
Conduttori esterni alle cose assicurate (Art. 37) | € 30.000,00 per sinistro/anno assicurativo | ======= | ======= |
Danni elettrici (con sistemi di protezione disattivati o non esistenti) (Art. 38) | ======= | ======= | 20% con il minimo di € 250,00 |
Mezzi di chiusura dei locali insufficienti (Art. 39) | ======= | ======= | 5% dell’importo liquidato |
Deroga alla regola proporzionale (Art. 40) | 20% delle partite assicurate | ======= | ======= |
Anticipo indennizzi (Art. 43) | 50% del danno con il massimo di € 300.000,00 | ======= | ======= |
Spese di demolizione e sgombero dei residui dei sinistri (Art. 44) | € 100.000,00 per sinistro/anno assicurativo | ======= | ======= |
Partecipazione a fiere, mostre e convegni (Art. 46) | € 50.000,00 per ogni manifestazione e massimo 30 giorni per ogni evento | ======= | - 10%, per furto e/o rapina durante il trasporto - 15%, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio - 20%, per furto senza scasso dei mezzi di chiusura - 10% con il minimo di € 250,00 durante carico e scarico |
Maggiori costi (Art. 47) | € 1.000,00 al giorno ed un periodo massimo di 30 gg. con il limite di € 30.000,00 per sinistro/anno assicurativo | 2 giorni | ======= |
Ricorso terzi (Art. 48) | € 100.000,00 | ======= | ======= |
Interruzione o sospensione - totale o parziale - dell’utilizzo dei beni di terzi (Art. 48) | 20% nell’ambito del massimale Ricorso terzi | ======= | ======= |
Atti dolosi, di terrorismo o di sabotaggio organizzato (Art. 49) | 70% della somma assicurata | ======= | 10% con il minimo di € 250,00 |
Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche (Art. 50) | 70% della somma assicurata | ======= | 10% con il minimo di € 250,00 |
Onorari dei periti (Art. 59) | € 20.000,00 per sinistro e per anno | ======= | ======= |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. n. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede Art. 3 – Diminuzione del rischio
Art. 4 – Durata del contratto
Art. 5 – Cessazione anticipata del contratto Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Art. 7 – Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi Art. 10 – Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto
Art. 11 – Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Art. 19 – Foro Competente
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 28 – Oggetto dell'assicurazione
Art. 34 – Oggetto dell'assicurazione Art. 53 – Obblighi in caso di sinistro Art. 60 – Pagamento dell'indennizzo
IL CONTRAENTE