ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
tra
L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, con sede in Xxxx, Xxx XX Xxxxxxxx 000, Codice Fiscale 01165400589 e X.
XXX 00000000000, di seguito denominato “INAIL”, rappresentato da Xxxxxx Xxxxxxx
e
L’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE
INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxxx 0, Codice Fiscale /P. IVA 02554480349 di seguito denominata “ANSFISA”, rappresentata da Xxxxxxxx De Xxxxxxxxxx
di seguito dette anche “Parti”
PREMESSO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’ INAIL è un Ente Pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento europeo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (artt.9-10) in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura
della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- all’ INAIL è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l’ INAIL persegue le finalità istituzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro, anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell’Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l’ INAIL agisce, altresì, tenuto conto degli obiettivi trasversali come declinati nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in particolare per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
- l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), istituita con il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni in legge del 16 novembre 2018, n. 130, recante “disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, così come modificata dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;
- ANSFISA, con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi di attuazione
della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;
- l’Agenzia, con riferimento al settore stradale e autostradale, svolge numerosi compiti e funzioni, tra i quali la verifica dei corretti processi di manutenzione dei gestori, l’attività ispettiva di verifica a campione, il coordinamento delle ispezioni di sicurezza ex D.lgs. 35/2011, anche con riferimento alle aree interessate da cantieri stradali, oltre ad attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
- ANSFISA ha inoltre recentemente acquisito le competenze inerenti alle funzioni di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF);
RITENUTO CHE
- un coordinamento delle attività fra le Parti può contribuire al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali mediante la messa a fattor comune, a vari livelli, delle competenze tecniche espresse da ciascuna;
d
CONSIDERATO CHE
- INAIL e ANSFISA, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata in merito allo sviluppo di iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- la collaborazione tra le Parti può essere realizzata mediante l’utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca nel settore di interesse;
CONVENGONO
Articolo 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2 Finalità
Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali indicati nelle premesse, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3
Ambiti di collaborazione
Con il presente Accordo sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- implementazione di verifiche per la sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle procedure di Audit per i Sistemi di Gestione della Sicurezza dei gestori;
- iniziative di studio e ricerca per la prevenzione e protezione dei soggetti operanti, a vario titolo, lungo i cantieri stradali;
- monitoraggio sui dati di incidentalità;
- ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per il monitoraggio d’integrità delle infrastrutture e relative campagne sperimentali
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della sicurezza dei trasporti e sui luoghi di lavoro;
- studio delle possibili interrelazioni tra gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza dei sistemi di trasporto;
- iniziative di studio e ricerca per valutare l’ergonomicità e l’efficacia di dispositivi di sicurezza.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire, individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme a INAIL fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione, che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
Articolo 4 Comitato di coordinamento
Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’INAIL e tre individuati da ANSFISA. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Accordo.
Articolo 5 Impegni delle Parti
Per la realizzazione delle iniziative previste dall’articolo 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifiche convenzioni attuative, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
Le parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse.
Si impegnano, inoltre, a comunicare ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, ovvero ogni circostanza direttamente, o indirettamente ostativa al proseguimento del presente Accordo.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito dell’Accordo saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta nel settore di interesse.
Articolo 6 Convenzioni attuative
Ciascuna Convenzione attuativa di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto della convenzione attuativa, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata della convenzione attuativa, che non può eccedere la durata del presente Accordo.
Articolo 7 Durata
Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
Articolo 8 Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101.
Articolo 9 Proprietà intellettuale
Con il presente Accordo - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito del presente Accordo e delle convenzioni attuative di cui agli articoli 5 e 6. INAIL e ANSFISA, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Accordo e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo, e delle successive convenzioni attuative, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione di quanto oggetto di studio e ricerca e dei prodotti sviluppati nell’ambito della collaborazione potrà essere previamente concordata e quindi realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Nell’ambito dello sviluppo di attività di studio e ricerca, ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know- how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Accordo (“Background”). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Accordo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle Parti, e derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale (“Risultati Congiunti”), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”) per ciascuno delle convenzioni attuative di cui all’art. 5, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell’Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 13, le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca.
Articolo 10 Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 11 Sicurezza sul lavoro
In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
Articolo 12 Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa
comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Articolo 13 Tutela della riservatezza
Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali
qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente Accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente Accordo;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 14 Controversie
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
Articolo 15 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Per ANSFISA
Il Direttore Xxxxxxxx De Xxxxxxxxxx
XXXXXXXX DE XXXXXXXXXX 22.07.2022 21:46:25 GMT+01:00
Per l’INAIL Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxx Xxxxxxx Data: 19/07/2022 15:52:36