CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
Con la presente scrittura privata;
- _, con sede in
_ _ ( ) Via _ n. , codice fiscale , partita IVA _ , di seguito denominata locatore, rappresentata dal Legale Rappresentante signor , nato a ( ) il
e residente in _ _ (_ ) Via
_ n. _, codice fiscale
, in qualità di Locatore
con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, convengono quanto segue:
Art. 1) Il locatore concede in locazione al conduttore che a tale titolo accetta l’immobile sito in _ _ _ (_ ) Via
_ n. , consistente in _, così censito al N.C.E.U. di _ ( ):
Foglio _ _ - Mappale _ - subalterno
Categoria – Rendita Catastale € – mq ;
Il locatore, al momento della stipula del presente contratto, dichiara:
-con riguardo alla conformità dell'immobile e alle norme edilizie ed urbanistiche
: _ _ che con riguardo alla conformità degli impianti e alle normative vigenti che _
Il locatore, con riguardo alla Certificazione
Energetica, consegna al conduttore attestazione APE rilasciata il
Art. 2) La locazione avrà la durata di anni 6 con inizio dal _ al
_, rinnovandosi tacitamente ogni sei anni a meno che non sopraggiunga disdetta, da una parte rivolta all’altra, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno 12 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza, il locatore potrà esercitare il diniego di rinnovo del contratto, esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 29 Legge 392/785, comunicando tale intenzione, con specifica indicazione del motivo, con lettera raccomandata AR, almeno 6 mesi prima della scadenza.7
Art. 3) Il prezzo della locazione è stabilito in € _ + I.V.A. annui da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € _ + I.V.A. ciascuna, presso il domicilio del locatore o tramite bonifico bancario o presso la banca entro il giorno 5 di ogni mese. La presente locazione è soggetta ad I.V.A. ai sensi del DPR 633/72 e della L 425/96. Ai sensi dell’art. 32 della legge 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione potrà essere aggiornato ogni anno - su richiesta del locatore - nella misura del 75% della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.
Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere il pagamento dei canoni o degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.
Art 4) Saranno ad esclusivo carico del conduttore, fino alla materiale riconsegna dell’immobile, le spese relative all’allacciamento delle utenze e la
gestione delle utenze stesse, nonché gli oneri dello smaltimento rifiuti.
Art. 5) I locali si concedono per il solo uso di
_ _ _ con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli art. 34,35,37 e seguenti della legge 392/1978, il conduttore dichiara che l’immobile verrà utilizzato per attività che
comporta/non comporta
contatti diretti con il pubblico.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, 8° comma della legge 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del conduttore.
Art. 6) Il locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di agibilità. Art. 7) Il conduttore dichiara di essere edotto che l’immobile nel periodo precedente alla locazione in corso non era adibito ad uso di abitazione.
Il conduttore dichiara di essere altresì edotto che l’unità immobiliare oggetto di locazione è parte del Palazzo Municipale, immobile di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e si obbliga ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell’autorizzazione alla locazione rilasciata dalla competente Soprintendenza come di seguito integralmente riportate:
_ _ _ Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in ottimo stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere
eliminata in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere effettuata dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario.
Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone l’importo dal deposito cauzionale.
Sono altresì a carico del conduttore le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di natura straordinaria che si rendessero necessarie per lo svolgimento dell’attività del conduttore a condizione però che vengano di volta in volta autorizzate dal locatore e alla fine della locazione il locatore riceverà in restituzione l’immobile locato senza pretesa alcuna di ripristino. Ove nel corso della locazione si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettono l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari al tasso di interesse legale del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati. L’aumento decorrerà dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta sarà stata fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Art. 8) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri
inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall’assenza od inavvertenza del conduttore.
Il conduttore si obbliga ad usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. e ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
Il conduttore assume a proprio totale rischio tutte le conseguenze derivanti dalla attività svolta nei locali suddetti, rendendone comunque indenne da ogni responsabilità il locatore. Il conduttore è diretto responsabile non solo dei danni, ma anche delle molestie, a qualsiasi titolo, causa od evento, possano essere arrecati a condomini e vicini. A tal fine il conduttore si impegna, entro 15 giorni dall’inizio dell’attività, a stipulare polizze assicurativa con primaria compagnia, per ogni danno derivante dalla sua attività sia nei confronti di terzi che della proprietà dell’immobile (Vedi punto 17 dell’avviso di gara). La violazione di tale obbligo, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 9) Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà .Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
Art. 10) A garanzia di tutte le obbligazioni che assume col presente contratto, il conduttore versa al locatore, che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza, una somma di € (in lettere ) pari a due mensilità, a titolo di deposito cauzionale non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al termine di ogni anno locativo. Il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali e dell’osservanza delle
obbligazioni contrattuali.
Art. 11) Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai numeri 3 (puntuale pagamento dei canoni), 5 (divieto del cambio di destinazione , divieto di cessione e sublocazione), 7 (divieto di eseguire lavori o innovazioni senza consenso scritto e mancata osservanza delle condizioni /prescrizioni dettate dalla Soprintendenza), e quello che prevede l'obbligo di stipula di polizza assicurativa, comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno.
Art. 12) Le spese di bollo e l’imposta di registro per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, saranno a carico del locatore e del conduttore in uguale misura. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, anticipando la quota di sua spettanza, pari alla metà del costo di registrazione, resta inteso che la quota annuale di registrazione è da intendersi altresì a carico del locatore e del conduttore in uguale misura. Agli adempimenti previsti provvederà il locatore, dandone tempestiva notizia al conduttore.
Art. 13) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
Art. 14) La data della presente scrittura è quella dell’inizio della locazione.
Art. 15) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.
, li
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc le parti, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare espressamente la n. 5 (divieto del cambio di destinazione , divieto di cessione e sublocazione), la n. 7 divieto di eseguire lavori o innovazioni senza consenso scritto e mancata osservanza delle condizioni /prescrizioni dettate dalla Soprintendenza), la n. 8 (responsabilità del conduttore), la n. 9 (esonero di responsabilità, la n. 10 (deposito cauzionale) e la n. 11 (risoluzione espressa).
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IL LOCATORE IL CONDUTTORE
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