ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
Tra
INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona di
e
CONFINDUSTRIA
nella persona di
definite le “Parti”
PREMESSO CHE
- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, 10 e 11 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
- il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’Ispesl e l’Ipsema, attribuendone le funzioni all’Inail, quale unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’Inail persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- Confindustria è la principale Associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia con una base, ad adesione volontaria, di oltre
150.000 imprese;
CONSIDERATO CHE
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell’organizzazione del lavoro;
RITENUTO CHE
- in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e nello sviluppo delle attività congiunte, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Accordo quadro, le sinergie tra Inail e Confindustria costituiscono una modalità funzionale per un’efficace azione prevenzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;
- le Parti, per un’efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, reputano utile ed opportuno favorire il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore nello sviluppo delle attività congiunte, in un’ottica di partecipazione;
- è opportuno, al fine di realizzare azioni condivise più efficaci, sistematizzare le relazioni tra le Parti attraverso il presente Accordo Quadro.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Le Parti con il presente Accordo quadro intendono sviluppare la più ampia collaborazione, con particolare riguardo agli ambiti di cui al successivo art. 2, per valorizzare la rete delle interazioni tra le Istituzioni e le Associazioni di settore in termini sistematici e innovativi, soprattutto attraverso la realizzazione di iniziative informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione.
Le Parti intendono, altresì, con il presente accordo promuovere la più ampia diffusione sul territorio delle migliori buone pratiche individuate a seguito dell’attività di analisi effettuata ai sensi del successivo articolo 2.
ART. 2
AMBITI DI COLLABORAZIONE
Le Parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione e di valorizzazione dei rispettivi apporti tecnico-scientifici:
- progettazione e promozione di iniziative congiunte finalizzate alla diffusione e crescita della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, anche nell’ottica del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza;
- analisi delle attività realizzate congiuntamente a livello regionale;
- creazione della cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, attraverso l’individuazione di “buone pratiche” realizzate dalle imprese e la messa in atto di azioni volte ad agevolare la replicabilità delle stesse;
- realizzazione di studi finalizzati alla elaborazione di indicatori di incidentalità, utile strumento di valutazione dell’andamento del fenomeno infortunistico ai fini di indirizzare le politiche attive prevenzione e di verificarne l’efficacia.
ART. 3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Le Parti individuano le iniziative progettuali, con riferimento a ciascun ambito di collaborazione, sulla base dei criteri di selezione e di priorità di reciproco interesse, tenuto conto anche delle rispettive programmazioni e pianificazioni di obiettivi e attività di sviluppo.
Le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente Accordo-quadro, di norma svolte attraverso la costituzione di team progettuali e gruppi di lavoro, sono delineate nei piani operativi definiti dal Tavolo tecnico di Coordinamento di cui al successivo art. 5.
Le Parti condividono la possibilità di valutare un coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti, Organismi le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui al presente Accordo.
ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI
Le Parti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali (sostenendo i relativi oneri), tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Accordo, in logica di paritaria partecipazione.
Le Parti convengono di destinare, per il 2015, un budget economico massimo di
135.000 euro onnicomprensivo, da suddividere in due quote paritarie onnicomprensive a carico di ciascuna Parte. Le parti si incontreranno per definire annualmente il budget.
ART. 5
TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO
Le Parti costituiscono un Tavolo tecnico di coordinamento composto da tre referenti di ciascuna Parte.
Al Tavolo di coordinamento vengono affidati compiti di definizione degli ambiti e dei piani di sviluppo della collaborazione, in termini di compartecipazione paritaria degli apporti di risorse professionali e organizzative.
Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo dei piani e delle iniziative progettuali. In particolare, predispone i piani semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi.
ART.6
TRATTAMENTO DEI DATI E CONDIVISIONE CON TERZI
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in ragione dell’espletamento delle attività riferite alle singole iniziative derivanti dal presente accordo.
Il trattamento dei dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso del rapporto di collaborazione tra le Parti dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
ART.7
NATURA E DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
E’ consentito il recesso di ciascuna delle Parti da comunicare con lettera A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), con un preavviso di almeno 60 giorni.
.
ART. 8 CONTROVERSIE
Eventuali controversie in ordine ad applicazione, esecuzione, inadempimento del presente Accordo ovvero da esso derivanti saranno definite bonariamente tra le Parti. In caso di esito negativo di tale tentativo, il Foro competente è quello di Roma.
Per INAIL Per Confindustria