Assicurazione
Allegato 1 alla Convenzione Rischi Agevolati 2018
Assicurazione
Grandine e altre Avversità atmosferiche Rischi “agevolati”
Condizioni di Assicurazione per copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09, Art. 68, comma 1, lett. d), alle condizioni stabilite dall'Art. 70, dell'Art. 14 del Regolamento (CE) 479/2008 - OCM vino e successive modifiche, del Regolamento (CE) 1234/0707 Art. 103 unvicies, del D.M. n° 100.260 del 12/02/2007, del D.M. 12.939 del 13/10/2008, del D.M. 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche, del Decreto Legge 29/3/2004 n. 102 e successive modifiche, del D.M. 162 12/01/2015, del D.M. annuale relativo al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale e del D.M. annuale Prezzi.
- Glossario
- Condizioni Generali
- Condizioni Speciali
- Condizioni Specifiche per garanzie Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole e Vento Caldo, Sbalzi termici, Gelo/Brina, Siccità e Alluvione
Glossario
Appezzamento: superficie composta di particelle contigue destinata dall’agricoltore ad un unico uso, come definito all’art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014. Porzione di terreno coltivato col medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo. Devono essere considerati appezzamenti a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina.
Assicurato: colui a favore del quale opera l’Assicurazione, ovvero il socio del Contraente le cui produzioni siano oggetto di assicurazione.
Assicuratore: Vedi “Compagnia”. Assicurazione/Contratto: il contratto di Assicurazione.
Attechimento: Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.
Avversità atmosferiche assicurabili:
1) Avversità di frequenza
- Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
- Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
- Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
2) Avversità accessorie
- Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Vento Caldo (Scirocco e/o libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40 gradi che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da
vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0 °C (zero), che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10 °C rispetto
all’andamento delle media delle temperature massime e minime dei tre giorni che
precedono l’avversità denunciata. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
3) Avversità catastrofali
- Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e
specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
- Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
Azienda agricola: l’esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dei D.P.R. 29/9/73 n.597 e 22/12/86 n. 917 e del D.Lgs 18/05/01 n.
228. Ne fanno parte tutti i fondi coltivati o condotti dalla stessa, purché facenti parte di un’unica entità aziendale. Si tratta di complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dall’Imprenditore agricolo che intrattenga, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia.
Carenza Assicurativa: il periodo nel quale non c’è copertura contrattuale.
Certificato di Assicurazione: il documento sottoscritto dall’Assicurato, dall’Intermediario Assicurativo e dal Contraente che prova
l’Assicurazione, in applicazione alla Convenzione sottoscritta dal Contraente e dalla Società.
Coltura irrigua: coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente: l’Organismo associativo, riconosciuto a termini di legge, stipulante la Convenzione e le polizze di assicurazione.
Convenzione: Il documento che prova l’assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali.
Copertura: il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di Assicurazione.
Documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione: estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita e corrispettivi fiscali. Nel caso
l’azienda agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo prodotto coltivato, utilizzo del prodotto all’interno del ciclo aziendale del prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Nel caso l’azienda abbia assicurato nelle annualità precedenti la produzione, può essere assunta la resa ad ettaro già assicurata con detrazione delle quantità perse per avversità atmosferiche (esclusivamente la parte di danno di quantità) rilevate dai periti. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati sul PAI.
Emergenza: Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Fascicolo Aziendale elettronico o cartaceo: fascicolo costituito ai sensi dell’Art. 9 del DPR 1/12/1999, n°
503. Esso contiene le informazioni certificate costituenti il patrimonio produttivo dell’Azienda agricola.
Franchigia: le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo.
Imprenditore Xxxxxxxx: Colui che esercita
coltivazione del fondo ai sensi dell’Art. 2135 del Codice Civile.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Intermediario (assicurativo): la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all’articolo 109
del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa.
ISMEA: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.
Limite di indennizzo La percentuale della somma
assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile.
Partita: vedi “Appezzamento”
Piano Assicurativo Annuale Nazionale: è stabilito annualmente per Decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del Decreto legislativo n° 102 del 29/03/2004 e dai Regolamenti (CE)
n° 73/2009 e n° 1234/2007 e successive modifiche. Esso stabilisce le norme per l’assicurazione agevolata da contributi pubblici.
Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione: documento univocamente identificato all’interno del Fascicolo Aziendale elettronico,
contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera Azienda, dichiarato e sottoscritto dall’Assicurato;
Piano Assicurativo Individuale: documento, univocamente individuato nel SIAN ed elaborato e prodotto da ISMEA e che costituisce un allegato al certificato di assicurazione.
Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in conformità alla Convenzione e in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.
Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte del rischio assunto in garanzia. Prodotto: insieme di varietà appartenenti alla stessa specie botanica.
Quaderno di campagna e Registro dei trattamenti: quaderno costituito dal Registro dei trattamenti a norma dell’Art. 16 del D.L.
141/08/2012, n° 150 e dal Registro delle concimazioni;
Produzione media annua: risultato del prodotto tra Produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata;
Resa media individuale: la produzione media annua per prodotto dell’Agricoltore nel triennio precedente o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;
Resa assicurata: Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio calcolato ai sensi dell’art. 5 – ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque
anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile
nell’anno se inferiore. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione.
I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto: la percentuale del danno liquidabile secondo i termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
S.I.A.N.: Sistema Informativo Agricolo Nazionale Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: vedi “Compagnia”.
Soglia: il livello minimo di danno, espresso in percentuale della somma assicurata per prodotto/comune/Assicurato oltre il quale si ha diritto all’indennizzo (Art. 1 comma 3 del D.M. n° 12939 del 13/10/2008 e successive modificazioni)
Varietà: Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali.
Data ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2016
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In caso di contrasto tra le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Convenzione valida per l’anno al quale
quest’ultima si riferisce - scambiata e sottoscritta con il Contraente del quale l’Assicurato è socio - prevalgono queste ultime. Le Condizioni definite nella Convenzione annualmente sottoscritta con il Contraente possono ampliare o limitare le presenti Condizioni Generali e Speciali. Inoltre,
l’assicurazione e i contenuti della Convenzione recepiscono e sono vincolati all’applicazione della normativa vigente in materia di Assicurazioni agevolate da contribuzione pubblica.
CONDIZIONI GENERALI
Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1 - La Società indennizza la diminuita o mancata Resa assicurata causata dalle Avversità atmosferiche indicate nel certificato di assicurazione e il danno di qualità, ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali di Assicurazione.
Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. L'Assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
Dichiarazioni dell'Assicurato
Art. 2 – La Società presta la garanzia e determina il Premio di Assicurazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato nel Certificato di Assicurazione. Con la firma di detto Certificato,
l’Assicurato si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Esclusioni
Art. 3 - Sono esclusi dall’Indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbiano preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.
Inoltre, sono esclusi i danni causati da:
- allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali o artificiali;
- alluvione su coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
- cosiddette “esondazioni controllate”;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il cosiddetto “cuneo salino”;
- deficiente sistemazione idraulica del terreno;
- deficiente manutenzione della rete scolante;
- errate pratiche agronomiche o colturali;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- terremoti, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l’assicurato dimostri che il sinistro non ebbe
alcun rapporto con i suddetti eventi;
- non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa;
- xxxxx conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto;
- malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
- inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa;
- grandine, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito.
- grandine, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora in presenza di mancato rispetto delle condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno.
Efficacia dell’Assicurazione Decorrenza e scadenza della garanzia
Art. 4 – Dopo la sottoscrizione della Convenzione e prima della sottoscrizione della Polizza, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. Le Polizze non prevedono il tacito rinnovo. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per singolo prodotto e/o garanzia:
- Rischi Grandine e Vento forte: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica;
- Rischi: Gelo, Brina, Sbalzo termico e Eccesso di neve: dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;
- Rischi Eccesso di pioggia, Colpo di sole e Alluvione; dalle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della notifica.
- Rischi Siccità e Vento Caldo dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.
La notifica deve essere effettuata a cura dell’Intermediario, alla Società con lettera raccomandata o con gli altri mezzi previsti dalla Convenzione. La data di notifica dovrà essere esposta nel Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà essere inviata dall’Intermediario, in pari data, anche al Contraente per un’indispensabile informativa.
La garanzia, comunque, non sarà operante prima delle ore 12.00 del giorno indicato nella Convenzione sempreché si sia verificato quanto previsto dalle
Condizioni Speciali di Assicurazione. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al
Contraente per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida. In mancanza della convalida da parte del Contraente o qualora il certificato non dovesse essere ammesso a contributo, il contratto sarà trasformato in Polizza con le medesime condizioni e garanzie. In tal caso
l’Assicurato provvederà al pagamento del premio alla Compagnia, maggiorato delle imposte di legge, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata convalida o mancato finanziamento inviata dal Contraente o dalla Compagnia. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, comunque, non oltre i limiti indicati nelle Condizioni Speciali di Assicurazione per singolo prodotto e per garanzia. In ogni caso, le garanzie assicurate cesseranno non oltre il 10 novembre
dell’anno al quale si riferisce la Convenzione.
Franchigia – Soglia – Limiti di indennizzo - Scoperti Art. 5 –
a) Franchigia
L’Assicurazione è prestata con l’applicazione delle aliquote di Franchigia indicate nei certificati di assicurazione e concordate con il Contraente nella Convenzione annuale, espresse in centesime parti del prodotto in garanzia e sarà applicata in detrazione al danno causato dalle avversità assicurate.
Qualora si verificassero danni combinati da più Avversità assicurate che prevedano franchigie differenti, la franchigia applicata al danno
complessivo causato dall’insieme delle Avversità sarà quella con aliquota più alta.
Per i danni superiori alle aliquote di Franchigia, sempreché sia superata la Soglia, viene risarcita l'eccedenza.
b) Soglia
L’assicurazione prevede la Soglia di accesso
all’indennizzo, espressa in percentuale di danno per singolo prodotto e per singolo comune (in
conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale n. 12.939 del 13/10/2008 e successive modificazioni). Solo i danni che superano la Soglia sono ammessi all’Indennizzo. Al superamento della suddetta Soglia, il danno viene indennizzato al netto della Franchigia contrattuale, entro i Limiti di indennizzo sotto indicati e con applicazione degli scoperti previsti.
c) Limiti di indennizzo
I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono:
per i prodotti cocomeri, meloni e tabacco: 80% - Vivai in genere: 75%.
Per tutte le altre Avversità, per danni in forma singola o combinata tra di esse, il Limite di indennizzo è, per tutti i prodotti, del 50%.
Qualora si verificassero danni combinati da Grandine e/o Vento forte e una qualsiasi altra avversità assicurata, per tutti i prodotti il Limite di indennizzo sarà del 60%.
d) Scoperto
Per i prodotti biologici è previsto uno scoperto del 30%. E’ possibile l’applicazione di ulteriori scoperti se previsti nella Convenzione valida per l’anno in essa indicato, scambiata e sottoscritta con il Contraente del quale l’Assicurato è socio. Lo scoperto è applicato per partita assicurata.
Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)
Art. 6 - Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di Assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate. Qualora il danno si verifichi tra la data di notifica dell’Assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società entro tre giorni da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, affinché la Società possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo
dall’Indennizzo nell'eventualità di un ulteriore Sinistro. In questo caso la Società ridurrà proporzionalmente l'ammontare del Premio.
Riduzione del prodotto assicurato
Art. 7 - Quando si verifichi sopra una Partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta o della cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita, con conseguente proporzionale riduzione del Premio imponibile dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.
La riduzione è accordata nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito dalle avversità assicurate; tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano state rispettate le condizioni del precedente comma.
Obblighi dell'Assicurato in caso di danno
Art. 8 - L'Assicurato, in considerazione della possibile deperibilità dei prodotti in garanzia, deve presentare all'Intermediario assicurativo della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato entro 1 giorno escluso il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto
conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Per il solo Xxxxxxx Grandine il termine per presentare denuncia all’Intermediario è di 3 giorni dalla data dell’evento che ha causato il danno. L’Assicurato dichiara in denuncia se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti Indennizzo.
E' ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di xxxxxxx. Per il rischio Grandine il termine
per poter richiedere detta trasformazione è stabilito fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto o della cessazione della garanzia. Per tutte le altre garanzie, il termine per la trasformazione è stabilito entro 30 giorni dalla data dell’evento.
Il mancato rispetto degli obblighi suindicati può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 9 - In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti. L'Assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 11. Inoltre, a richiesta della Società o dei Periti incaricati da quest’ultima, l’Assicurato dovrà fornire la documentazione comprovante la congruità della resa assicurata, il fascicolo aziendale, il Piano di coltivazione, il Piano Assicurativo Individuale, le mappe catastali e il quaderno di campagna.
Il mancato rispetto degli obblighi suindicati può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
Rilevazione e quantificazione del danno
Art. 10 - Ricevuta la denuncia di danno, la Società, potrà eseguire una o più perizie preventive:
• al fine di verificare lo stato delle colture e la congruità della resa assicurata per prodotto, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di
Xxxxxxxx (di constatazione) che l’Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
• per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
• per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. I sopralluoghi e la rilevazione del danno sono eseguiti da uno o più periti designati dalla Società.
I periti dovranno risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
Art. 11 - Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la direzione della Società — Ramo Grandine
— a mezzo telegramma e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia di prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da Condizioni Speciali di Assicurazione.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, dovranno essere pari almeno al 3% della Partita assicurata.
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione telegrafica la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all'art. 10 e secondo le norme di cui all'art. 12.
In tal caso deve inviare copia della perizia alla direzione della Società — Xxxx Xxxxxxxx — a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.
Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
Art. 12 - La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita e per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune. I danni rilevati da mancata o diminuita resa e di qualità se prevista dalle Condizioni Speciali di assicurazione, sono indicati nel Bollettino di campagna.
La quantificazione del danno deve eseguirsi con le seguenti norme:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato:
• le quantità eccedenti quanto effettivamente dimostrabile con documentazione ufficiale atta a confermare il Risultato della produzione (come da Definizioni di Polizza);
• le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati e ai danni da Avversità assicurate anterischio, come indicato al precedente Art. 6. Tale risultato deve essere moltiplicato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la
produzione ottenibile stimata in sede di perizia, in campo, sul prodotto prossimo alla raccolta;
• le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione, sul prodotto residuo, delle tabelle
indicate nelle condizioni speciali e specifiche relative a ciascun prodotto/garanzia.
In caso di danni successivi, le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente.
Al danno così determinato, si applicheranno la Franchigia, gli eventuali Limiti di indennizzo e/o Scoperti indicati al precedente Art.5.
Appartiene altresì alla competenza dei periti:
a. accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione;
c. accertare al momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia;
d. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Rilevazione e quantificazione del danno;
e. accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
f. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall’indennizzo;
g. accertare nel caso di eventi le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari e l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia.
I risultati di ogni perizia, con le eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, il predetto Bollettino viene inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Perizia d’appello Art. 13
1) Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del Bollettino di campagna, la parte che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia, dandone
comunicazione all'altra parte mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 10. Se la richiesta d'appello è fatta dall'Assicurato, questi deve inviarla direttamente alla Direzione della Società, specificando “Ramo Grandine”.
2) Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, escluso il sabato ed i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato.
3) Entro 3 giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione.
La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.
4) Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti
scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione nei termini stabiliti nel comma precedente.
Art. 14 - Allorché sia stato chiesto l’appello,
l’Assicurato deve lasciare il prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall’art. 11 delle Condizioni generali o dalle Condizioni speciali di Assicurazione.
Qualora l’Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello. La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall’art. 10.
Art. 15 - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente Contratto e riguardare tutte le Partite appellate.
I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.
Anticipata risoluzione del contratto
Art. 16 - Nel caso in cui la coltura danneggiata da una o più garanzie assicurate possa essere sostituita da altra coltura, l’Assicurato può chiedere alla Direzione della Società, tramite telegramma
specificando “Ramo Grandine”, la risoluzione del Contratto. La Società, fermo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali, potrà proporre
all’Assicurato la somma offerta a titolo di indennizzo entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esclusi il sabato e i festivi. Detta offerta potrà essere anche proposta a mezzo di Bollettino di campagna emesso dai periti. Se l’offerta è accettata dall’Assicurato, il contratto di intende risolto, altrimenti si intenderà decaduta.
Pagamento del premio
Art. 17 - Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente, alle date previste dalla Convenzione annuale valida per l’anno al quale quest’ultima si riferisce.
Pagamento dell’indennizzo
Art. 18 - Il pagamento dell’Indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenuti con il Contraente e contenuti nella Convenzione annuale e, comunque, dopo
l’avvenuto pagamento di tutti i Premi dovuti dal Contraente alla Società.
Disposizioni diverse
Art. 19 - La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.
Art. 20 - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro
dall’Assicurazione, produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’Indennizzo.
Art. 21 - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della Polizza, dalla data del Bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d’appello.
Art. 22 - Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.
Art. 23 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI SPECIALI
Prodotti coltivati in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva Reti antigrandine e/o Impianti antibrina Art. 1 - Le garanzie Grandine e Gelo/Brina riguardano le produzioni pendenti coltivate in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva, reti antigrandine e/o impianti antibrina, in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
• impianti antibrina: sono compresi in garanzia i danni derivanti da malfunzionamento (inefficacia)
dell’impianto non imputabile a negligenza dell’Assicurato.
• impianti antigrandine (reti), Tipo A: sono compresi in garanzia anche:
- i danni da Xxxxxxxx accaduti a rete non stesa dalla fioritura fino alla data del 15 maggio;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa;
- i danni da Xxxxxxxx accaduti nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa, anche a rete non stesa;
- i danni conseguenti al crollo della rete antigrandine o di parte della stessa, imputabili alle avversità oggetto di garanzia, fino alle 48 ore immediatamente successive.
• impianti antigrandine (reti), Tipo B: sono compresi in garanzia i danni da Grandine accaduti a rete non stesa dalla fioritura fino alla data del 15 maggio. L’esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova.
Qualora l’impianto antigrandine presenti uno stato di vetustà della rete in fibra polietilenica, verrà applicato un’ulteriore scoperto al danno delle colture assicurate protette dall’impianto stesso del 30%.
Prodotto frutta
Art. 2 – Le garanzie hanno inizio dall’allegagione a eccezione del rischio Gelo/Brina che ha inizio dalla schiusa delle gemme.
Art. 3 – Danno di qualità (escluse ciliegie, fragole e piccoli frutti)
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):
per albicocche e susine; 1,5 cm2 per pesche, nettarine, cachi e actinidia); • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, cachi, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine); • rugginosità media (solo gelo/brina); cinghiatura lieve e media; • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). • | ||
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. | 85 |
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.
Ciliegie, Fragole e piccoli frutti Art. 4 – Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Classe danno | Descrizione | % danno qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve | 0 |
Classe di danno | Descrizione | % danno qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine, susine, cachi e actinidia); • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche, nettarine, cachi e actinidia e 0,25 cm2 per albicocche e susine); • 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); • rugginosità lieve (solo gelo/brina); • 0,05 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, cachi, actinidia, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq | 40 |
Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta | Coefficiente % massimo |
metà ed oltre di acini danneggiati | 50 |
meno della metà di acini danneggiati | percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati |
difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione. | ||
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche. | 50 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. | 90 |
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. |
Prodotto uva
Art. 5 - La garanzia del danno di quantità ha inizio dalla schiusa delle gemme.
Uva da vino
Art. 6 – Danno di quantità e qualità
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche della produzione.
Tale valutazione dovrà tener conto anche:
- dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri.
Salvo diverse tabelle stabilite con il Contraente nella Convenzione annuale, i coefficienti così determinati non potranno comunque superare le seguenti percentuali:
Il danno di qualità sarà riconosciuto per gli eventi accaduti a partire dalle ore 12,00 del:
5 luglio per l'Italia Meridionale e Isole 10 luglio per l'Italia Centrale
30 luglio per l'Italia Settentrionale.
Art. 7 – Pulitura del grappolo
Ai fini della quantificazione del danno quantità si considerano persi, avendo perso il valore intrinseco, gli acini che presentano fenomeni di marcescenza. È
consentito l’asporto della parte di xxxxxxxx interessato da marcescenza “pulitura del grappolo”, anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società almeno tre giorni prima dell’effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.
Uva da tavola
Art. 8 - Danno di qualità
Dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, la valutazione del danno di qualità è effettuata sul prodotto residuo secondo le seguenti norme:
a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti; percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.
Art. 9 - La garanzia cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Ohanez per la quale la cessazione è prevista al 10 novembre.
Prodotto olive
Art. 10 - La garanzia ha inizio dall'allegagione e comunque non prima del 15 giugno. Per le sole olive da tavola termina alle ore 12,00 del 20 ottobre.
Olive da olio
Art. 11 - La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio.
Olive da tavola
Art. 12 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa.
Prodotto piselli
Art. 13 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.
Art. 14 - Per ogni partita devono essere indicate nel Certificato di assicurazione, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
1) la data di semina;
2) la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.
Art. 15 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.
Art. 16 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, e limitatamente al pisello secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.
Prodotto fagiolini
Art. 17 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.
Art. 18 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.
Prodotto pomodori
Art. 19 - La garanzia ha inizio:
— dall'emergenza, in caso di semina;
— ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
Art. 20 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:
— al 25 settembre per l'Italia Settentrionale;
— al 10 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.
Art. 21 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
1) la destinazione;
2) la data di semina o di trapianto;
3) la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.
Pomodori da industria
Art. 22 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto destinato alla produzione di:
— pelati;
— concentrati ed altre trasformazioni conserviere.
In caso di raccolta scalare ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto sono considerati partite a se stanti.
Prodotto peperoni
Art. 23 - La garanzia ha inizio:
— dall'emergenza, in caso di semina;
— ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
Essa si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 4 delle Condizioni Generali.
Per i prodotti coltivati nelle regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Umbria, Toscana, Marche e Lazio la garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:
Xxxxxx dal trapianto | Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) | ||
Normale (') | tardivo (') | normale (') | tardivo (') | |
110 | 20 | 10 | 20 | 10 |
130 | 30 | 20 | 50 | 30 |
140 | 30 | 20 | 80 | 50 |
150 | 20 | 25 | 100 | 75 |
160 | = | 25 | = | 100 |
(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.
(') Si considera normale il prodotto trapiantato entro il
5.6 e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.
Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a se stanti.
Prodotto tabacco
Art. 24 - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Comunità Economica Europea.
Art. 25 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate.
Art. 26 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.
Art. 27 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:
a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del momento in cui si è verificato il danno oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.
Art. 28 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire telegraficamente
la Direzione della Società — Ramo Grandine — perché disponga d'urgenza il sopralluogo peritale. Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'art. 11 delle Condizioni Generali) di eseguire la cimatura purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della Partita. In ogni caso resta convenuto che:
a) deve essere liquidato il solo danno causato dalle avversità assicurate sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
b) nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.
Prodotto piante di viti porta innesti (piante madri di portinnesti di vite)
Art. 29 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da
sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; cessa alla caduta delle foglie e, comunque, non oltre il 10 novembre.
Art. 30 - La descrizione del prodotto assicurato nel Certificato di assicurazione deve essere completata con l'indicazione:
— della varietà;
— dell'età;
— della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
— del numero dei ceppi.
Art. 31 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
c) lunghezza di 40 cm. circa.
Prodotto cocomeri e meloni Art. 32 - La garanzia ha inizio:
— dall'emergenza in caso di semina;
— ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
Art. 33 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.
Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a se stanti.
Art. 34 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:
— per le coltivazioni forzate e semi-forzate:
al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
— per le coltivazioni a cielo aperto, al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
— per le coltivazioni tardive: al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.
Prodotti riso, mais, frumento, orzo e cereali minori, soia, colza.
Art. 35 - La garanzia ha inizio dall’emergenza.
Prodotto mais da seme
Art. 36 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione.
percentuale di perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Art. 37 - La garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE riconosciuto solo per le avversità assicurate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.
Art. 38 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento.
Prodotto mais da insilaggio
Art. 39 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità.
Art. 40 - Il danno di qualità è convenzionalmente riconosciuto sul prodotto residuo dopo computato il danno di quantità con l'applicazione della tabella che segue operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:
percentuale di perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 |
Prodotto mais dolce
Art. 41 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” ed è estesa al danno di qualità.
Art. 42 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità assicurate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE liquidato sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.
percentuale di perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 5 | 60 |
Prodotto Vivai di piante da frutto e di olivo (piante da frutto e di olivo in vivaio)
Art. 43 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni
di un anno. Sono tuttavia esclusi quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.
Art. 44 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.
Prodotto Vivai di pioppi (pioppi in vivaio)
Art. 45 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:
— per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
— per i vivai di due anni, dal 1° marzo.
Art. 46 - La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e, comunque, entro il 10 novembre.
Prodotto Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)
Art. 47 - La garanzia è prestata per innesti talea
(barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche).
Art. 48 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i
quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.
Art. 49 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale e, comunque, entro il 10 novembre.
Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero) Art. 50 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate.
Art. 51 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.
Art. 52 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.
Art. 53 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.
Prodotto barbabietola da zucchero (radice) Art. 54 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.
Art. 55 - La garanzia prevede anche il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:
EPOCA DEL SINISTRO* DECADI | % DI DEFOGLIAZIONE | ||||||||
<30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
COEFFICIENTE DI DANNO | |||||||||
1a GIUGNO | = | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 12 | 14 | 16 |
2a GIUGNO | = | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
3a GIUGNO | = | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
1a LUGLIO | = | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
2 a LUGLIO | = | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
3a LUGLIO | = | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
1a AGOSTO | = | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 14 | 16 |
2 a AGOSTO | = | = | = | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
3a AGOSTO | = | = | = | = | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
1a SETTEM. | = | = | = | = | = | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 a SETTEM. | = | = | = | = | = | = | 5 | 6 | 6 |
Prodotto Cavolfiori (pianta), Cavolo verza (pianta), Cavolo cappuccio (pianta)
Art. 56 - La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio:
— dall’emergenza in caso di semina;
— ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
Art. 57 - Per ogni Partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.
Art. 58 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.
Prodotto insalata (pianta), radicchio (pianta)
Art. 59 - L'Assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti nel Certificato di assicurazione sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il . . . . . . . . . . .
. . . . e che conseguentemente la raccolta è prevista per il intendendosi la coltura
assicurata per un solo ciclo produttivo.
Art. 60 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.
Prodotto porro (pianta), cipolla (bulbo), aglio (bulbo)
Art. 61 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. Per i prodotti aglio e cipolla, la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i tre giorni successivi a quello di raccolta. La data di raccolta dovrà essere comunicata - alla Direzione della Società “Ramo Grandine” - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso di inizio della raccolta.
Prodotto cetrioli, zucchine e zucche
Art. 62 - Il Rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione.
Art. 63 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa al:
-15 settembre per l'Italia Settentrionale;
-15 ottobre per l'Italia Centrale;
-10 novembre per l'Italia Meridionale e le Isole.
Prodotto fagioli
Art. 64 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.
Art. 65 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
1) la data di semina;
2) la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.
Art. 66 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, industria conserviera o consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.
Art. 67 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a questa ultima fase.
Prodotto fragole, fragoloni, fragoloni rifiorenti, fragoline di bosco
Art. 68 - La garanzia ha inizio dall'emissione degli steli
fiorali.
Art. 69 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 settembre.
Art. 70 - Per ogni Partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
— la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
— lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
— la fioritura della specie (unifera o rifiorente).
Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifiorenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a se stanti.
Fichi d'India
Art. 71 - La garanzia inizia all'allegagione e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e, comunque, entro il 10 novembre.
Prodotto melanzane
Art. 72 -La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni di cui al successivo art. 73.
Art. 73 - Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori Rischio sono convenzionalmente stabiliti secondo la tabella:
Giorni dal trapianto | Raccolto progressivo e relative percentuali di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) |
100 | I 20 | 20 |
120 | II 30 | 50 |
135 | III 30 | 80 |
150 | IV 20 | 100 |
(**) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.
Art. 74 - La descrizione del prodotto assicurato nel Certificato di assicurazione deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di trapianto.
Prodotto semi piante ortensi (bietola rossa, carote, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolla, porro, ravanello)
Art. 75 - La garanzia ha inizio :
— dall'emergenza, in caso di semina;
— ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
Art. 76 - In deroga a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.
Prodotto bietola da coste e da foglie
Art. 77 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.
Prodotto vivai di piante ornamentali e forestali in vaso (vivaio)
Art. 78 - La garanzia riguarda unicamente le piante collocate nei vasi in pieno campo. La garanzia inizia il 1° di maggio e cessa al 31 ottobre.
Art. 79 – Il Certificato di assicurazione del prodotto assicurato deve essere integrato con una mappa con l'indicazione delle precise collocazioni, nei singoli settori delle categorie e del relativo numero dei vasi.
Art. 80 - A deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Società entro 12 ore.
Campioni
Art. 81 - I campioni previsti dall'art. 11 delle Condizioni Generali per i seguenti prodotti sono così determinati:
- uva e pomodoro: 2 file di piante passanti per la parte centrale della partita;
- tabacco: 3 file di piante passanti per la parte centrale della partita;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per filare.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER
AVVERSITA’ VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA, ECCESSO DI NEVE, COLPO DI SOLE, VENTO CALDO, SBALZO TERMICO, GELO, BRINA, SICCITA’, ALLUVIONE.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL RISCHIO VENTO FORTE
Scadenza della garanzia
Art. 1 - In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 10 ottobre.
Per il prodotto Mais la garanzia cessa dalla fase fenologica detta “del punto nero” della cariosside e, comunque, non oltre il 30 ottobre.
Per il prodotto Riso la garanzia cessa dalla fase fenologica di maturazione cerosa e, comunque, non oltre il 30 settembre.
Per il prodotto Olive, visto il primo comma del presente Articolo e l’Articolo 10 delle Condizioni Speciali, la garanzia cessa non oltre il 30 settembre.
Impianti di sostegno
Art. 2 – Per colture e forme di allevamento richiedenti impianti di sostegno, questi ultimi devono essere in perfette condizioni e disposti ad opera d’arte.
Art. 3 – Sono compresi i danni al prodotto provocati da quanto eventualmente trasportato dal vento.
CONDIZIONI SPECIALI PER IL RISCHIO ECCESSO DI PIOGGIA
Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1 - In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione sono indennizzabili solo i danni diretti causati da piogge prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali le piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno a 100 mm. di pioggia nelle 72 ore, che abbia causato danni alle colture assicurate.
Art. 2 – Prodotto Uva da vino
Per il prodotto Uva da vino, a parziale deroga dell’Art. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione, oltre alla perdita quantitativa
conseguente a danni causati agli acini e da fenomeni di marcescenza che azzerano il valore intrinseco degli stessi, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi e comporti un danno nei venti giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino.
Tale data di inizio della vendemmia verrà stabilita dalla cantina sociale di riferimento in cui sono ubicati i vigneti; a decorrete da tale data termina la garanzia dell’evento eccesso di pioggia; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Rimane comunque convenuto che nel caso la data di inizio vendemmia sia fissata in un momento in cui il livello di maturazione dell’uva sia oltremodo maggiore, la garanzia cessa alla data media di vendemmia delle varietà interessate a livello provinciale.
Art. 6 Denuncia di danno
Pena la decadenza al diritto all’indennizzo, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine della data di inizio vendemmia.
Scadenza della garanzia
Art. 3 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni generali e secondo le Condizioni Speciali Grandine a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL RISCHIO ECCESSO DI NEVE
Scadenza della garanzia
Art. 1 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali e secondo le Condizioni Speciali Grandine a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 novembre.
Impianti di sostegno
Art. 2 - Per colture e forme di allevamento richiedenti impianti di sostegno, questi ultimi devono essere in perfette condizioni e disposti ad opera d’arte.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL RISCHIO COLPO DI SOLE
Decorrenza della garanzia
Art. 1 - A parziale modifica dell’Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 15 giugno.
Scadenza della garanzia
Art. 2 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali e secondo le Condizioni Speciali Grandine a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre.
CONDIZIONI PECIFICHE PER IL RISCHIO VENTO CALDO
Art. 1 - In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia non è operante prima del 15 giugno.
Scadenza della garanzia
Art. 2 - In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 20 settembre.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL RISCHIO SBALZO TERMICO
Prodotto riso
Art. 1 - In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione e alla Definizione di Sbalzo Termico, si stabilisce che per il prodotto riso sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al disotto dei 12 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fioritura e che abbiano causato sterilità. Sono quindi esclusi i danni da sterilità conseguenti ad altre cause.
Decorrenza della garanzia
Art. 2 - A parziale modifica dell’Art. 4, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile. Scadenza della garanzia
Scadenza della garanzia
Art. 3 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni Generali e secondo le Condizioni Speciali a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL RISCHIO GELO E BRINA
Art. 1 - In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, per il prodotto uva da vino la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.
Art. 2 – Fermo il disposto dell’Art. 4 delle Condizioni Generali e dell’Art. 5 delle Condizioni Speciali Grandine, la garanzia non sarà operante prima delle ore 12,00 del 15 marzo. Fermo quanto sopra, per pomacee e drupacee l’inizio della garanzia è anticipato alla fioritura.
Scadenza della garanzia
Art. 3 – In riferimento all’Art. 4 delle Condizioni Generali, la garanzia cessa per tutti i prodotti il 15 maggio.
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese Preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx
Xxx xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n.I. 00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx
Modello Glossario e Condizioni di assicurazione “Rischi Agevolati”
1.506 Elettr. Ed. 01/2018
CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL RISCHIO SICCITA’
Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1 - In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la perdita di quantità e sono da considerarsi in garanzia esclusivamente i danni alle colture irrigue.
Nel certificato dovrà essere indicato se la coltivazione è soggetta a irrigazione. Se la produzione è irrigua la garanzia è operante esclusivamente a seguito di:
- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
Decorrenza della garanzia
Art. 2 - A integrazione dell’Art. 4 la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 10 giugno.
Scadenza della garanzia
Art. 3 - La garanzia cessa secondo quanto indicato nell’Art. 4 delle Condizioni generali e secondo le Condizioni Speciali a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre.
CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL RISCHIO ALLUVIONE
Art. 1 - In riferimento all’Art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.
Data ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2018