Contract
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E COPERTURE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE.
CODICE C.I.G , - CUP E34H1800000001
Importo netto: Euro =
Impresa aggiudicataria: ……………………….
tra:
il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE (C.F. 97704430012 - P.I. 09903230010),
con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000, Xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx (XX), in persona del Direttore pro tempore Dott.……………. nato a …………… (……) il
…/…/………e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito “Consorzio” o “Committente”)
e
.……………………, con sede legale in …………, Via ……………………… (….), iscritta al Registro delle Imprese di………………… al numero REA………………, codice fiscale……………………… e Partita IVA …………………..., rappresentata da ,
in persona del legale rappresentante pro tempore, nato a ……………(….) il ……/……/….., e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società (in seguito “Appaltatore”).
PREMESSO CHE
- con delibera/determina a contrarre prot. 2018/CV/003297 adottata il 18 dicembre 2018, la Committente ha indetto la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), con le modalità di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “verifica e messa in sicurezza facciate e coperture della Reggia di Venaria Reale”;
- a seguito dell’espletamento di indagini di mercato/ di consultazione dell’albo dei fornitori, in
data……/………/…… la Committente ha inviato a n………… operatori del settore la lettera d’invito a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di verifica e messa in sicurezza delle facciate e delle coperture della Reggia di Venaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 1);
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. (……) offerte;
- in data……/…/…. si è riunito il seggio per la seduta pubblica, di cui al verbale in pari data, e dopo aver aperto i plichi ed esaminato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, previo accantonamento delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche, che essendo in numero superiore a cinque hanno consentito di procedere, ai sensi dell’art. 97, comma 3–bis del D. Lgs. 50/2016, al calcolo della soglia di anomalia e all’individuazione della prima offerta non anomala appartenente all’impresa aggiudicataria;
- la Committente ha verificato la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, ivi compresa dell’attestazione SOA richiesta, acquisendo il DURC in corso di validità (DURC – Allegato 2);
- con provvedimento prot. n. ………………. la Committente ha approvato l’aggiudicazione all’Appaltatore sulla base dell’offerta economica da questi presentata, che viene allegata quale parte integrante e sostanziale, per quanto compatibile, del presente contratto (l’“Offerta”, Allegato 3);
- sono stati adempiuti tutti gli obblighi di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs 50/2016. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è………………………….
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Parte Prima
Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI
1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“Contratto”).
Articolo 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “verifica e messa in sicurezza facciate e coperture della Reggia di Venaria Reale” (“Appalto”).
2. Le opere da realizzare sono quelle previste all’art. 1 [“Oggetto dell’appalto”] del Capitolato Speciale d'Appalto (il “C.S.A.”), che si richiama integralmente, risultanti dal progetto esecutivo.
Articolo 3 – DISCIPLINA DELL’APPALTO
1. L’affidamento dei lavori è concesso all’Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (“Capitolato Generale”), nel C.S.A. (Allegato 4) e nel
Piano di sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal D.P.R. 222/2003 e s.m.i. (Allegato 5), i quali vengono allegati quale parte integrante e sostanziale, per quanto
compatibile, al Contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna.
Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
a) Lettera di invito e dichiarazioni amministrative di cui al Modulo I;
b) Progetto esecutivo e altri elaborati progettuali;
c) Cauzione definitiva prodotta dall’Appaltatore;
d) Polizze C.A.R. e R.C.T./R.C.O., prodotte dall’Appaltatore;
e) Documenti di cui all’art. 2.2 [“Documenti che fanno parte del contratto”] del C.S.A;
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da:
(I) C.S.A.;
(II) Piano di sicurezza e coordinamento ed eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e
coordinamento;
(III) Lettera di invito e dichiarazioni amministrative di cui al Modulo I;
(IV) Altri documenti allegati al presente Contratto;
(V) Leggi, regolamenti e norme indicate all’art. 2.1 del C.S.A. [“Osservanza del C.S.A. e di particolari disposizioni di leggi”] e che si intendono integralmente richiamate.
3. In caso di contrasto tra previsioni si osserva il seguente ordine di prevalenza:
a) Contratto;
b) C.S.A.;
c) Elaborati grafici e descrittivi;
d) Lettera di invito e dichiarazioni amministrative di cui al Modulo I;
e) Altri documenti allegati al presente Contratto;
f) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2 (V).
4. Per tutto quanto non previsto e/o specificato dai documenti sopra richiamati, l’Appalto è soggetto all’osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010.
Articolo 4 – DURATA DELL’APPALTO
1. Tutte le opere dovranno essere concluse entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 5 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo dell’Appalto ammonta a € ………. (euro …………………/…) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata che ammonta a € (euro
……………………/……) per lavori al netto dell’I.V.A., e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € …………. (euro ………………………/………), al netto dell’IVA e salva la liquidazione finale (il “Corrispettivo”).
2. Il Corrispettivo è a misura e pertanto sarà pagato in base ai lavori effettivamente eseguiti, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A., all’art. 2.15.
4. Il ribasso percentuale unico offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, pari a………%, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2 del presente Contratto, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Committente negli atti progettuali.
Parte Seconda Articolo 6 - PIANI DI SICUREZZA
1. Ai sensi degli artt. 26 e 100 del D. Lgs. 81/2008, entro 10 giorni dall’aggiudicazione della gara, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore deve consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (“CSE”) eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
2. Il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. L’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (“POS”), da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza sopra menzionato.
4. Prima della consegna dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
5. Si richiama tutto quanto indicato all’art. 2.13 [“Sicurezza dei lavori”] del C.S.A.
Articolo 7 - CONSEGNA DEI LAVORI
1. La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del Contratto, in conformità all’art. 2.10 [“Consegna dei lavori – consegne parziali – inizio e termine per l’esecuzione dei lavori”] del C.S.A., che si intende integralmente riportato.
2. L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
3. Il RUP può in ogni caso autorizzare, con provvedimento motivato, la consegna dei lavori in via di urgenza subito dopo l’approvazione dell’aggiudicazione da parte della Committente.
Articolo 8 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Entro 10 giorni dalla data stabilita per la consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, disciplinata dall’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010 e redatta in conformità con quanto stabilito dall’articolo 2.11 [“Programma di esecuzione dei lavori - sospensioni”] del C.S.A. cui si fa espresso rinvio.
2. Nel caso di sospensione dei lavori, totale o parziale, per cause non attribuibili all’Appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Articolo 9 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE
1. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto.
2. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori.
3. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore o il suo rappresentante così nominato devono
garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
4. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
5. Nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto e della piena applicazione dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
6. Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui ai commi precedenti.
7. Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il Direttore dei Lavori ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza, comunque senza indennità per l’Appaltatore.
Articolo 10 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.
3. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Articolo 11 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'Offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dalla lettera di xxxxxx, dal C.S.A. e da tutta la documentazione ad esso allegata e comunque citata.
2. A questo riguardo si intendono integralmente riportate tutte le condizioni previste dal C.S.A.
3. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dai documenti sopra citati.
Articolo 12 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE
1. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d’Appalto e alla vigente normativa.
2. Per quanto non riportato, si richiama quanto stabilito dall’art. 2.18 [“Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore”] del C.S.A.
Articolo 13 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore deve osservare integralmente tutte le norme e le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, e, in particolare, i piani di sicurezza, le norme in materia di retribuzione, contribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti, intendendosi manlevata la Committente da ogni responsabilità al riguardo.
2. Tutte le prestazioni previste nel presente Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle
norme vigenti, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore deve pertanto
osservare e fare osservare ai propri dipendenti e ai dipendenti di eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si eseguono i lavori, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
3. Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi nel Corrispettivo.
4. L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
5. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione dei lavori.
6. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Committente segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il RUP tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tale caso, la Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze accertate mediante il DURC.
7. In ogni caso, a garanzia di quanto precede, sull’importo netto progressivo dei lavori è applicata una
ritenuta dello 0,50%. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione nelle forme di legge, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.
8. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
9. Le ritenute di cui al comma 7 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.
10. È facoltà inoltre della Committente valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
11. L’Appaltatore è altresì responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.
12. Per quanto non espressamente previsto si richiama quanto disposto dal C.S.A. e dalla relativa normativa vigente.
13. Ai fini di consentire alla Committente gli accertamenti relativi all’assolvimento da parte dell’Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, a cui è subordinato il pagamento del corrispettivo, l’Appaltatore si impegna a consegnare alla Committente, entro 5 giorni dalla richiesta da parte di quest’ultima:
- un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
a) i nominativi dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, inquadramento e CCNL di categoria applicato;
b) l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e
c) l’indicazione dell’aliquota contributiva applicata e i relativi importi contributivi versati;
d) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte dell’Appaltatore dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del presente Contratto.
14. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai paragrafi che precedono, la Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
15. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall’Appaltatore, nonché da parte dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest’ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.
16 Tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore previsti nel presente Articolo sono integralmente riferiti anche a eventuali subappaltatori.
Articolo 14 - OSSERVANZA DELLE NORME
1. Nell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l’oggetto dell’Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.
2. Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l’elencazione di cui all’art. 2.1 [“Osservanza del C.S.A. e di particolari disposizioni di legge”] del C.S.A.
Articolo 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 2.18 del C.S.A. [“Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore”], con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.
2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal Direttore dei Lavori, non sollevano in alcun caso l’Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell’Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.
3. È inoltre a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose, nonché qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del Contratto.
4. In considerazione del completo esonero della Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale azione o giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi della Committente e/o dei suoi
rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese
ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Committente.
5. Si richiama poi, quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale.
Articolo 16 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia della regolare esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro …………. mediante ………………………………. n. rilasciata
il ……/……/…. da …………………………………………, secondo quanto meglio specificato dall’art. 103 del Codice e dall’art. 2.7 [“Garanzia Definitiva”] del C.S.A.
2. L’Appaltatore ha stipulato, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice e dell’art. 2.8 [“Coperture Assicurative”] del C.S.A, apposita polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicura la Committente contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.
4. Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore.
Articolo 17 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 2.15 [“Anticipazione e pagamenti in acconto”] del C.S.A. che si intende integralmente riportato.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, la Committente corrisponderà all'Appaltatore
un'anticipazione pari al 20% del Corrispettivo entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
3. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00.
4. Prima del pagamento delle fatture, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei dipendenti, anche relativa ad eventuali subappaltatori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Committente potrà sospendere il pagamento delle fatture fino al momento in cui la regolarità contributiva e previdenziale non venga dimostrata.
5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, la Committente tratterrà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni come risultante dal relativo SAL. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate in esecuzione del presente appalto, previo rilascio del DURC.
6. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia").
7. A tal fine, la Committente provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN……………………………………….
8. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. L’Appaltatore dovrà altresì comunicare alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 7, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
10. I termini di pagamento saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 7, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione dei lavori o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la Committente non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore.
Articolo 18 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di cessione del Corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute e, in ogni caso, per essere efficace nei confronti della Committente, la cessione dovrà essere espressamente accettata da quest’ultima.
Articolo 19 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI
1. Il termine espresso in giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei Lavori è disciplinato dall’art. 2.10 [“Consegna dei lavori – consegne parziali – inizio e termine per l’esecuzione dei
lavori”] del CSA.
2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 20 del Contratto.
3. Per quanto riguarda le sospensioni dei termini e le proroghe si richiama quanto stabilito dall’art.
2.11 [“Programma di esecuzione dei lavori - sospensioni”] del C.S.A. cui si fa espresso rinvio.
Articolo 20 - PENALI
1. In caso di inesatto adempimento o di ritardo nell’adempimento o, comunque, in caso di inadempienze differenti dall’omissione di prestazioni inerenti l’esecuzione dei lavori, la Committente si riserva di applicare una penale tra lo 0.3 e l’1 per mille dell'importo complessivo presunto dell'Appalto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, da trattenersi direttamente dalle somme spettanti all’Appaltatore in forza del presente Contratto.
Raggiunto il 10% dell’importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento può promuovere l’avvio delle procedure di risoluzione del Contratto.
2. In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude il diritto della Committente a pretendere l’integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale stessa.
3. Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione dello stato finale.
4. Per quanto riguarda l’Articolo in oggetto si richiama quanto stabilito dall’art. 2.12 [“Penali”] del C.S.A.
Articolo 21 - SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere sempre autorizzato dalla Committente.
2. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del Contratto.
3. L’Appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della Committente
purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
4. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
5. In ogni caso, si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 2.9 [“Disciplina del Subappalto”] del C.S.A., nonché dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Parte Terza
Articolo 22 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Committente e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 23 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (“RUP”) con le modalità prescritte dalla Committente cui il RUP
dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. Le varianti potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016;
b) il 15 per cento del valore iniziale del Contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari sia nei settori speciali.
3. La modifica non potrà alterare la natura complessiva del Contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, la Committente potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
5. L’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia suppletiva sarà accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
6. Nel caso in cui vengano disposte variazioni in diminuzione entro il limite del quinto dell’importo del Contratto, la Committente deve comunicarlo all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dall’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. Lgs. 50/2016.
7. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Committente e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.
8. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 1.6 [“Variazione delle opere progettate”] del C.S.A., nonché dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 24 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.
2. Rimane a cura dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.
3. Entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuerà le verifiche di conformità e, in caso positivo, emetterà il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 239 del
D.P.R. 207/2010.
4. Per quanto non espressamente riportato, si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 2.17 [“Collaudo/Certificato di regolare esecuzione”] del C.S.A.
Articolo 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Committente ha facoltà di risolvere il Contratto per i motivi e con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per la Committente notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate
le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto con l'Appaltatore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
La Committente dovrà risolvere il Contratto qualora:
a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Direttore dei Lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore
abbia risposto, la Committente su proposta del RUP dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se la Committente si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Committente risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Committente, l’Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Committente provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Committente, la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all’Appaltatore nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per l’eventuale riutilizzo.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Committente può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Committente dovrà recedere dal Contratto.
2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 2.5 [“Risoluzione del Contratto”] del C.S.A.
Articolo 26 – RECESSO DELLA COMMITTENTE
1. Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La Committente potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% dei lavori ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo, con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.
3. La Committente può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell’esercizio del recesso.
Articolo 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 2.21 [“Definizione delle controversie – Accordo bonario”] del C.S.A.
Articolo 28 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall’art. 8, commi 2 e 3 Capitolato Generale.
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l’imposta o l’onere sia intestato a nome della Committente o di altri.
3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, ricade nell’ambito dell’imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86.
Articolo 29 – ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:
La Committente:
P.zza della Repubblica, 4 – 00000 Xxxxxxx Xxxxx (XX); L’Appaltatore:
………………, ………………. – ……………….. (……………..).
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della medesima.
Art. 30 – RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, al CSA, nonché alla normativa vigente in materia.
Art. 31 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il
foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.
Art. 32 – ALLEGATI
1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati:
- la lettera d’invito
- il capitolato Generale d'appalto, di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;
- l’offerta economica presentata dall’Appaltatore;
- il DURC.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venaria, lì……………………
La Committente L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile, l’Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 4, 5.2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.4, 17, 20, 21.2,
21.3, 23, 25, 26, 27, 28, 31 del presente Contratto.
L’Appaltatore