SERVIZI DI MONITORAGGIO
SERVIZI DI MONITORAGGIO
per
il Programma di Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’Istituto
Schema di Contratto
Area Organizzazione Formazione e Sistemi Informativi
Indice
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 5
Art. 2. Norme di riferimento 5
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 6
Art. 4. Prestazioni del Monitore 6
Art. 5. Referenti del Monitore e dell’Istituto 7
Art. 6. Personale del Monitore 7
Art. 7. Piano delle attività di monitoraggio 8
Art. 8. Rendiconto delle attività di monitoraggio 8
Art. 9. Documentazione di riscontro per la Consulenza 9
Art. 10. Passaggio di consegne 9
Art. 11. Verifiche e Controlli 9
Art. 12. Qualità dei Servizi 10
Art. 13. Durata e decorrenza 11
Art 14. Importo contrattuale 11
Art. 15. Corrispettivi 12
Art. 16. Adeguamento dei corrispettivi 12
Art. 17. Fatturazione e pagamento 13
Art. 18. Oneri fiscali e spese contrattuali 14
Art. 19. Deposito cauzionale 14
Art. 20. Subappalto e prestazioni esterne 14
Art. 21. Disposizioni antimafia 15
Art. 22. Protezione dati 16
Art. 23. Sicurezza dei dati 16
Art. 24. Riservatezza 16
Art. 25. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei
principi generali in materia di etica professionale 17
Art. 26. Proprietà e diffusione dei Dati 17
Art. 27. Dichiarazioni di garanzia 18
Art. 28. Penali 18
Art. 29. Inadempienze e responsabilità 19
Art. 30. Forza maggiore 20
Art. 31. Risoluzione del Contratto 20
Art. 32. Controversie – Clausola compromissoria 20
Art. 33. Varie 21
Art. 34. Foro Competente 21
Contratto
per i Servizi di Monitoraggio
per il Programma di Normalizzazione del sistema Informativo dell’INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche,con sede in Xxxx, Xxx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, codice fiscale 97095380586, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx , nella qualità di Direttore Generale dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
Il Monitore:
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro , codice fiscale ed iscrizione nel
Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da… giusta procura speciale a lui
conferita da ………….., nella sua qualità di …………………… della predetta società, autenticata nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
- L’Istituto ha avviato un Programma per la normalizzazione del sistema informativo dell’Istituto stesso, nel seguito richiamato come Programma o come Programma SIN.
- che il Programma di cui al punto precedente, descritto nel Capitolato Tecnico associato al presente contratto, si compone di progetti i cui contratti sono già stati stipulati e di alcuni progetti per i quali la fase di contrattualizzazione è in itinere o da avviare,
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, l’esecuzione del Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo dell’Istituto è oggetto di monitoraggio secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Istituto, di seguito denominata CNIPA., con la circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001 (in G.U. n. 2 – Serie generale - del 3 febbraio 2002);
- in data 04/05/2005 n.398 INPDAP ha trasmesso al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) ai sensi del D.Lgs n. 39 del 1993, come modificato dall’articolo 176 del D.Lgs. n. 196 del 2003, lo schema di contratto ed i relativi allegati, ai fini delle valutazioni di competenza, che ,in data 16/06/2005 con n. 92/2005, ha espresso parere favorevole
- il CNIPA sulla documentazione di cui al precedente capoverso, formulando, nel contempo, alcune indicazioni di cui l’Istituto ha tenuto conto nello schema definitivo del presente Atto e nella documentazione di gara;
- il bando della gara indetta dall’INPDAP per i Servizi di Monitoraggio per il Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo dell’Istituto è stato pubblicato in data XXX sulla GUCE n. XXX e in data XXX sulla GURI n. XXX;
- in data xxxx il Monitore xxxx è risultato aggiudicatario della Gara
- il Monitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dai suoi allegati, dal Bando, dal Disciplinare e da tutta la documentazione di gara, ,definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell’appalto ed ha consentito di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il contratto ed i suoi Allegati, nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti per le materie in esso dedotte e descritte
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e il Monitore quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
1. il Capitolato tecnico di Gara,
2. l’Offerta tecnica del Monitore,
3. l’Offerta economica del Monitore,
4. copia delle domande e risposte ai chiarimenti
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa, gli Allegati ed i documenti citati nel presente Contratto, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e il Monitore relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalla circolare AIPA/CR/16 del 16 febbraio 1998;
c) dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001;
d) dalla circolare AIPA/CR/41 del 11 marzo 2003, alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici, in particolare dal D.P.R. n. 97 del 2003;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
f) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
1. Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di monitoraggio del Programma di Normalizzazione del sistema informativo dell’Istituto, secondo le modalità e nei tempi di cui ai successivi commi e articoli.
2. Il Monitore dovrà assicurare in conformità con i criteri e le modalità definiti nelle circolari AIPA di cui in premessa l’erogazione di servizi relativi a:
a. supporto alla direzione dei lavori, inclusiva dell’assistenza alle attività di collaudo di beni e servizi informatici, così come previsto nei capitoli e paragrafi relativi a tale voce del Capitolato Tecnico;
b. consulenza così come previsto nei capitoli e paragrafi relativi a tale voce del Capitolato Tecnico
3. Il Monitore prende atto che l’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto ha come finalità il supporto all’Istituto per il concreto raggiungimento degli obiettivi del Programma SIN, con le modalità, i tempi ed i costi previsti dal Programma stesso;
4. Il Monitore si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi di Roma dei Fornitori e dell’Istituto, nonché presso ogni altra sede ritenuta dal Monitore, o dallo stesso Istituto, di interesse per la rilevazione di dati e informazioni necessari al monitoraggio
5. Il Monitore è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto.
6. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere al Monitore aggiudicataria prestazioni aggiuntive, secondo modalità e scopi di cui al Capitolato Tecnico, a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall’art. 11 X.X. xxx 00 -11 - 1923 e dalla normativa pro tempore vigente.
7. Alla scadenza del periodo contrattuale l’Istituto si riserva la possibilità di richiedere una estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7, comma 2 lettera f) del d.lgs. 17 marzo 1995, n.157.
8. INPDAP si riserva la possibilità di richiedere al Monitore, con un preavviso minimo di 15 giorni e con le modalità ed i termini che saranno concordati in apposito “Piano di Lavoro dei Servizi Extra”, la disponibilità a erogare Servizi Extra, extra-orario oppure nei giorni festivi e non lavorativi in genere.
Art. 4. Prestazioni del Monitore
1. In esecuzione dell’incarico di cui al presente Contratto per il monitoraggio, il Monitore dovrà assicurare l’erogazione dei servizi elencati nel Capitolato tecnico, nel paragrafo “Servizi di Monitoraggio – Oggetto dell’appalto”, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico al capitolo “modalità di erogazione dei servizi” e seguenti. Il Monitore è impegnato ad erogare i servizi di cui sopra nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei requisiti dettati per gli stessi nel presente Contratto e nei seguenti documenti:
✓ Capitolato Tecnico e relativi Annessi;
✓ Offerta Tecnica;
✓ Piano delle attività di monitoraggio;
2. L’Istituto metterà a disposizione del Monitore ogni documentazione di riferimento in suo possesso inerente il contratto oggetto di monitoraggio, secondo le modalità che verranno concordate.
Art. 5. Referenti del Monitore e dell’Istituto
1. Il Monitore si impegna a nominare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto, il direttore dei lavori di tutti i servizi di monitoraggio, in conformità a quanto indicato nei Curricula presentati, d’ora in avanti per brevità “Referente del Monitore”, e a darne comunicazione all’Istituto.
2. Il Referente del Monitore appartiene al profilo professionale di Consulente Senior di cui al successivo art. 6.
3. L’Istituto, a sua volta, indicherà, entro10 (dieci) giorni lavorativi, il referente per le attività di monitoraggio che fungerà da interfaccia verso il Monitore, d’ora in avanti per brevità “Referente dell’Istituto”, e ne darà comunicazione al Monitore.
4. Con riferimento alle prestazioni del Monitore, tutta la documentazione sottoposta dal Monitore all’approvazione dell’Istituto dovrà essere esplicitamente e formalmente:
✓ validata dal Referente del Monitore;
✓ acquisita tramite il Referente dell’Istituto;
✓ validata dall’Organismo di Supervisione e Controllo ed inoltrata dallo stesso per l’approvazione dell’Istituto;
Art. 6. Personale del Monitore
1. Il Monitore garantisce che il personale impegnato nei servizi di monitoraggio sia sempre nel numero e con la qualificazione professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività di supporto alla Direzione lavori e di consulenza.
2. Il Monitore garantisce che il personale impegnato nei servizi supporto alla Direzione lavori, sia sempre nel numero e con la qualificazione professionale occorrente tale che la percentuale di impiego rispetto al numero totale delle giornate di lavoro utilizzate per detti servizi sia al loro completamento non inferiore al 40% per il profilo professionale di Consulente Senior e non superiore al 20% per il profilo professionale di Consulente Junior.
3. Il Monitore garantisce che per i servizi di supporto alla Direzione dei lavori, saranno impiegate al massimo 3 persone fisiche per ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;
4. Il Monitore si impegna a far sì che il personale impiegato per i servizi di consulenza e supporto alla Direzione lavori previsti, possa mutare soltanto in caso di comprovate esigenze. Per cause di forza maggiore il Monitore può proporre la sostituzione del personale dandone preventiva comunicazione all’Istituto ed esplicitandone le motivazioni.
5. Il Monitore nell’esecuzione dei servizi relativi al presente contratto è comunque obbligato ad utilizzare personale di gradimento dell’Istituto. L’Istituto si riserva di ricusare con specifica e motivata richiesta, anche in corso di esecuzione del contratto, eventuali persone del Monitore ritenute non idonee.
6. Per ogni eventuale avvicendamento di personale la proposta di sostituzione, unitamente ai curricula delle persone interessate, dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Istituto entro
5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricusazione, ovvero contestualmente alla propria comunicazione, e dovrà prevedere che il sostituto sia in possesso di equipollenti requisiti professionali e comunque non inferiori a quelli posseduti dal sostituito. In ogni caso, ove l’avvicendamento del personale del Monitore superi il 50% del personale originariamente assegnato per i servizi di supporto alla Direzione lavori, l’Istituto potrà risolvere il contratto secondo le modalità di cui all’Art. “Risoluzione del Contratto”.
7. La proposta di sostituzione sarà approvata dall’Istituto entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi. Qualora non fosse accettata, una nuova proposta dovrà essere presentata entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi ed approvata con le stesse modalità di cui sopra. Nel
caso in cui non venga accettata né tale nuova proposta, né una successiva, l’Istituto si riserva la facoltà di accettare ulteriori proposte o di risolvere il contratto secondo le modalità di cui all’Art. “Risoluzione del Contratto”.
8. Il Monitore dovrà sostituire il personale interessato entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di approvazione.
9. Per ogni eventuale avvicendamento di personale, il Monitore è tenuto a prevedere un periodo di affiancamento di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi. Durante il periodo di affiancamento l’Istituto non è tenuta a corrispondere alcun corrispettivo per le risorse da affiancare a quelle da sostituire.
10. Resta inteso che la sostituzione operata dal Monitore di un qualunque Consulente è soggetta a penali, nei termini indicati nel Capitolato tecnico.
11. Il personale del Monitore preposto alla esecuzione delle attività di monitoraggio potrà accedere ai locali dell'Istituto e del Fornitore, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso, previa comunicazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
Art. 7. Piano delle attività di monitoraggio
1. Il Piano delle attività di monitoraggio evidenzia le attività che il Monitore intende svolgere, in relazione a quanto previsto nel Capitolato tecnico all’omonimo paragrafo ed alle esigenze espresse dall’Istituto, durante il periodo di riferimento in relazione ai servizi di monitoraggio oggetto del presente contratto.
2. Il Piano delle attività di monitoraggio dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Istituto entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di decorrenza del presente contratto e dovrà essere conforme, nei contenuti, a quanto indicato nell’omonimo paragrafo del Capitolato Tecnico.
3. Il Piano delle attività di monitoraggio sarà essere soggetto, a riesame congiunto tra le parti, almeno ogni 3 (tre) mesi solari e/o a valle di specifica richiesta dell’Istituto o su proposta del Monitore ed accettazione dell’Istituto. Qualora il riesame ne faccia emergere la necessità, il Monitore dovrà procedere alla revisione del piano stesso tenendo conto delle indicazioni emerse in fase di riesame e sottoporlo all’approvazione dell’Istituto entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data del riesame.
4. Il Piano delle attività di monitoraggio sarà approvato dall’Istituto entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi. Qualora fossero richieste modifiche, queste dovranno essere introdotte entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi ed approvate con le stesse modalità di cui sopra.
5. Tutti i Piani delle attività di monitoraggio approvati ed eventuali allegati dovranno tempestivamente essere resi disponibili sulla Base informativa di progetto (B.I.P.).
Art. 8. Rendiconto delle attività di monitoraggio
1. Il rendiconto delle attività di monitoraggio ha lo scopo di rendicontare i servizi svolti dal Monitore e dovrà essere conforme, nei contenuti, a quanto indicato nell’omonimo paragrafo del Capitolato Tecnico
2. Il rendiconto delle attività di monitoraggio dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Istituto ogni mese solare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine del periodo di riferimento.
3. Il rendiconto delle attività di monitoraggio sarà approvato dall’Istituto entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi. Qualora fossero richieste modifiche, queste dovranno essere
introdotte entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi ed approvate con le stesse modalità di cui sopra.
4. Tutti i Rendiconti delle attività di monitoraggio approvati ed eventuali allegati dovranno tempestivamente essere resi disponibili sulla Base informativa di progetto (B.I.P.).
Art. 9. Documentazione di riscontro per la Consulenza
1. La Documentazione di riscontro per Consulenza di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), comprende un insieme di relazioni, allo stato non indicabili in dettaglio, che varieranno a seconda dei temi specifici trattati secondo apposite indicazioni dell’Istituto.
2. Le attività di consulenza dovranno avviarsi entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta dell’Istituto.
3. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Istituto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine dell’attività.
4. I documenti di cui al comma 1 saranno approvati dall’Istituto entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi. Qualora fossero richieste modifiche, queste dovranno essere introdotte entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi ed approvate con le stesse modalità di cui sopra.
5. Tutti i documenti di cui al comma 1 approvati ed eventuali allegati dovranno tempestivamente essere resi disponibili sulla Base informativa di progetto (B.I.P.).
Art. 10. Passaggio di consegne
Al termine dell’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto il Monitore si impegna ad effettuare, secondo un piano preventivamente concordato con OSC/Istituto, in modo formale e completamente documentato, il passaggio di consegne all’Istituto o al terzo eventualmente subentrante senza oneri aggiuntivi per l’Istituto stesso.
Art. 11. Verifiche e Controlli
1. Ogni 3 (tre) mesi l’Istituto si riserva di procedere alla verifica dei servizi di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) e b). La verifica periodica riguarderà la documentazione di riscontro e i livelli di servizio in relazione ai seguenti punti:
a. conformità, formale e sostanziale, dei servizi previsti dall’art. 3, comma 2, lettere a) e b) rispetto ai requisiti espressi nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica, nell’ultimo Piano delle attività di monitoraggio approvato dall’Istituto;
b. conformità dell’impegno effettivo e delle persone utilizzate nei servizi di consulenza previsti, verificata mettendo in relazione quanto riportato nei Rendiconti delle attività di monitoraggio, di cui al relativo articolo, con gli elaborati prodotti;
c. rispetto dei tempi di consegna per la documentazione di riscontro dei servizi previsti dall’art. 3, comma 2, lettere a) e b) come stabilito nell’ultimo Piano delle attività di monitoraggio approvato dall’Istituto: Rapporti di rilevazione delle presenze; Rendiconti delle attività di monitoraggio; Rapporti sull’andamento del Contratto;
d. efficacia dei servizi di supporto alla direzione dei lavori previsti dall’art. 2, comma 2, lettera b), valutata mettendo in relazione gli obiettivi effettivamente sottoposti a monitoraggio nel periodo di riferimento, rispetto a quelli previsti nel Piano delle attività di monitoraggio e in generale rispetto agli obiettivi del presente contratto;
2. All'Istituto è comunque riconosciuta la facoltà di procedere al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in qualsiasi momento di efficacia del presente Contratto.
3. Il Monitore s’impegna a prestare la propria collaborazione per consentire all'Istituto lo svolgimento dei controlli previsti.
4. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento l’Istituto potrà eccepire formalmente al Monitore la mancanza ovvero la non correttezza della documentazione di riscontro e il non rispetto dei livelli di servizio motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare nel rispetto di quanto previsto dal relativo articolo.
5. In assenza di riscontri da parte dell’Istituto medesimo entro i termini stabiliti al precedente comma 4, la documentazione sarà considerata valida ad ogni effetto contrattuale.
6. Gli eventuali addebiti saranno contestati al Monitore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la fissazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per le controdeduzioni.
7. Il Monitore potrà sottoporre all’Istituto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni relativamente agli addebiti mossi dall’Istituto stesso ai fini delle definitive determinazioni, anche in merito all’eventuale applicazione delle penali previste nel relativo articolo.
8. Qualora si evidenzino, per determinate attività, inadempienze o situazioni di non conformità rispetto ai requisiti richiesti, determinate da colpa o fatto imputabile al Monitore, lo stesso è impegnato a eseguire nuovamente le attività stesse, senza oneri aggiuntivi per l’Istituto, sino al raggiungimento di risultati conformi ai requisiti stessi, fermo restando l’escutibilità della cauzione di cui alll’art. “Deposito cauzionale” e l’applicabilità delle penali previste nel relativo articolo nell’ipotesi che la riesecuzione delle attività comporti gravi inadempienze o ritardi nei servizi.
9. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento si applicheranno le disposizioni di cui all’art. Controversie – Clausola compromissoria.
10. Nel caso di difformità riscontrate in relazione alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, ovvero per inadempienze rispetto agli impegni contrattuali, l’Istituto potrà inoltrare formale richiamo al Monitore, con eventuale specifica richiesta di “rientro” nei parametri indicati. Nel caso di reiterati richiami, oltre il terzo, l’Istituto potrà risolvere il contratto secondo le modalità di cui all’Art. “Risoluzione del Contratto”
Art. 12. Qualità dei Servizi
1. Il Monitore si impegna espressamente, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto di monitoraggio, ad applicare le indicazioni e i criteri di cui alle seguenti norme europee e successive eventuali modificazioni, ciascuna per la parte applicabile secondo quanto previsto dal Capitolato, recepite nel nostro ordinamento dall’ente normatore italiano (UNI), e per questo disponibili in lingua italiana con i riferimenti indicati tra parentesi:
✓ ISO 9000 (UNI EN ISO 9000), che definisce i termini specifici del vocabolario tipico della gestione ed assicurazione della qualità;
✓ ISO 9004-2 (UNI EN ISO 29004-2), che fornisce una guida per i servizi in genere;
✓ ISO 10006 (UNI EN 10006), che fornisce le linee guida per la qualità nella gestione del progetto;
✓ ISO 19011 (UNI EN ISO 19011), che regolamenta la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche ispettive.
2. A tal fine il Monitore si impegna ad attenersi, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, a quanto previsto dal Piano delle attività di monitoraggio, e a fornire all’Istituto, su richiesta della stessa, la documentazione di riscontro delle attività svolte (registrazioni di qualità secondo la norma EN ISO 9000).
3. Il Monitore si impegna altresì espressamente ad assicurare la qualità dei servizi erogati attraverso la presenza di specifiche funzioni di verifica, validazione, riesame, assicurazione qualità, basate sui principi prescritti dalle norme e linee guida di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
4. Il Monitore si impegna, per tutta la durata del presente Contratto di monitoraggio, a garantire la disponibilità di una struttura organizzativa adeguata all’espletamento delle prestazioni richieste, che dovrà operare secondo la normativa e le linee guida di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Monitore, nello svolgimento delle eventuali verifiche ispettive che dovessero rendersi necessarie, si impegna espressamente ad applicare i criteri ed le modalità previsti dalla normativa UNI EN ISO 19011.
Art. 13. Durata e decorrenza
1. Il presente Contratto ha efficacia dal XX/XX/XX.
2. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
3. Il Monitore dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza di cui al precedente comma.
4. l’INPDAP potrà recedere dal Contratto medesimo in qualunque momento, dandone preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni al Monitore, senza incorrere in sanzioni o penalità. In tal caso, l’INPDAP conviene di pagare al Monitore, al momento in cui sarà divenuto efficace il recesso, la quota parte di tutti e soli i servizi fino a quel momento già erogati, i costi sostenuti e le forniture approntate al momento in cui sarà divenuto efficace il recesso.
5. Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
6. Tutte le notifiche di risoluzione dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta a/r.
Art 14. Importo contrattuale
1. Le parti prendono atto che l’importo contrattuale relativo ai servizi di monitoraggio previsti dall’art. 2, comma 2, lettere a) e b), è stabilito in Euro XXXX (xxxxxx) oltre l’IVA, per un totale di Euro XXXX (xxxxxx).
2. L’importo di cui al comma precedente è composto dai seguenti importi:
a. Euro XXXX (xxxxxxxx) oltre l’IVA, per un totale di Euro XXXX (xxxxx), per i servizi di supporto alla Direzione dei lavori, inclusiva dell’assistenza alle attività di collaudo di beni e servizi informatici, previsti dall’art. 3, comma 2, lettera a);
b. Euro XXXX (xxxxx) oltre l’IVA, per un totale di Euro XXXX (xxxxx), per i servizi di consulenza previsti dall’art. 3, comma 2, lettera b);
Art. 15. Corrispettivi
1. I corrispettivi relativi ai servizi di supporto alla direzione dei lavori, inclusivi dell’assistenza alle attività di collaudo di beni e servizi informatici, previsti dall’art. 3, comma 2, lettera a), di cui alla apposita Sezione dell’offerta economica del Monitore in allegato al presente Contratto, nell’ambito dell’importo massimo previsto di cui al precedente art. 14, comma 2, lettera a), sono determinati in funzione di un canone trimestrale posticipato calcolato in relazione al piano delle attività di Monitoraggio ed ai servizi effettivamente erogati nel trimestre di competenza, così come certificati dai relativi resoconti di attività mensili.
Contestualmente al Piano delle attività di Monitoraggio il Monitore consegna all’Istituto il Piano di fatturazione trimestrale posticipata:
a. calcolato in coerenza con il Piano delle attività di Monitoraggio approvato,
b. riscontrabile tramite i resoconti di attività mensili approvati,
c. tale che la somma di tutti i corrispettivi trimestrali per il periodo contrattuale non ecceda l’importo massimo previsto di cui al precedente art. 14, comma 2, lettera a), rapportato ai contratti del Programma SIN attivi alla data della stesura del Piano di Monitoraggio di cui al punto a);
2. I corrispettivi relativi ai servizi di consulenza previsti dall’art. 3, comma 2, lettera b), di cui all’offerta economica del Monitore in allegato al presente Contratto, nell’ambito dell’importo massimo previsto di cui al precedente art. 14, comma 2, lettera b), sono determinati in funzione delle effettive prestazioni a tempo e spesa del personale del Monitore e dalla validazione apposta dall’Istituto dopo le verifiche previste all’articolo “Verifiche e Controlli”.
3. I corrispettivi unitari relativi ai profili professionali previsti, impegnati nei servizi di consulenza di cui al comma precedente sono stabiliti in:
a. EURO XXXXXX (xxxxxx) oltre l’IVA, per ogni giornata di lavoro prestata da una persona di qualifica Consulente senior;
b. EURO XXXXXX (xxxxxx) oltre l’IVA, per ogni giornata di lavoro prestata da una persona di qualifica Consulente;
c. EURO XXXXXX (xxxxxx) oltre l’IVA, per ogni giornata di lavoro prestata da una persona di qualifica Consulente junior.
4. Allo stato attuale, nello svolgimento delle attività relative al presente Contratto non sono previste attività al di fuori del Comune di Roma. Nel caso in cui specifiche esigenze dovessero rendere necessarie trasferte al di fuori del Comune di Roma l’eventuale rimborso spese verrà preventivamente concordato nel rispetto delle normative INPDAP.
Art. 16. Adeguamento dei corrispettivi
1. I corrispettivi di cui all’Art. 15 comma 1 potranno venire rideterminati trimestralmente in conseguenza di variazioni al Piano di attività di Monitoraggio, dovuti sia a modifiche intervenute nelle attività dei progetti correnti, sia a nuove stipule di contratti facenti parte del Programma oggetto del Monitoraggio.
Contestualmente alla eventuale revisione trimestrale, unitamente al nuovo Piano delle attività di Monitoraggio, il Monitore consegna all’Istituto il nuovo Piano di fatturazione trimestrale posticipata, che:
a. per i corrispettivi trimestrali applicabili dal trimestre successivo in poi è calcolato in coerenza con il nuovo Piano delle attività di Monitoraggio approvato,
b. è riscontrabile tramite i resoconti di attività mensili approvati,
c. in ogni caso è tale per cui la somma di tutti i corrispettivi trimestrali per il periodo contrattuale non eccede l’importo massimo previsto di cui al precedente art. 14, comma 2, lettera a), rapportato ai contratti del Programma SIN attivi alla data della rideterminazione del Piano di Monitoraggio ;
2. I corrispettivi di cui al precedente art. 15 ed al corrente art. 16 si intendono comprensivi di ogni onere e spesa sostenuti dal Monitore per la fornitura dei servizi di monitoraggio previsti. Pertanto il Monitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all’articolo 1664 c.c.
3. In ogni caso il Monitore si impegna a fornire ogni prestazione richiesta dal presente atto, dal Capitolato Tecnico o presente nella Offerta tecnica, all’importo massimo stabilito dal precedente art. 14, comma 1).
Art. 17. Fatturazione e pagamento
La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui ai precedenti art. 15 ed art. 16 verrà effettuata con le seguenti modalità:
1. Per il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di monitoraggio previsti dall’art. 3, comma 2, lettere a) e b), il Monitore, fino a concorrenza, rispettivamente, degli importi massimi di cui al precedente art. 14, comma 2, lettere a) e b), emetterà fatture trimestrali nei confronti dell’Istituto, entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine del periodo a cui si riferiscono.
2. Le fatture trimestrali di cui al precedente comma 1 si riferiranno ad un importo complessivo ottenuto dalla somma degli importi relativi ai servizi di supporto alla Direzione dei Lavori e di Consulenza, determinati nel modo seguente:
a. per i servizi di supporto alla Direzione dei lavori, l’importo è uguale al corrispettivo trimestrale, di cui all’art. 15 comma 1, rivisto e validato dall’Istituto in funzione delle effettive prestazioni erogate nel periodo ed eventualmente riveduto secondo quanto indicato in art. 16 comma 1;
b. per i servizi di Consulenza, l’importo si ottiene moltiplicando per ogni profilo professionale i corrispettivi unitari, di cui all’art. “corrispettivi”, per la quantità di giornate di lavoro riconosciute nel periodo di riferimento, e sommando gli importi relativi ai diversi profili professionali;
3. Le fatture trimestrali di cui al precedente comma 1 dovranno essere corredate dei seguenti documenti di riscontro relativi al periodo di riferimento a cui la fattura si riferisce:
a. Rendiconti delle attività di Monitoraggio, relativi al trimestre fatturato, comprensivi dei Rapporti di rilevazione delle presenze;
b. Rapporto sull’andamento del Contratto, riferito al trimestre fatturato;
4. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate dal Monitore a mezzo lettera raccomandata postale o a mano, con periodicità trimestrale in via posticipata,.al seguente indirizzo:
INPDAP – Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi e tecnologie Xxx Xxxxxxxx,00 – 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
5. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso ove non risultino,
relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la
rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E’ facoltà del Monitore di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
6. I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricezione fattura, previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione della relativa documentazione da parte dell’Istituto. Il termine di 60 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
7. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. “Penali”, sarà facoltà dell’Istituto compensare - nel rispetto della normativa fiscale - il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione, di cui al successivo art. “Deposito Cauzionale”, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
8. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, di crediti derivanti al Monitore dal presente atto, nonché il conferimento di procure all’incasso, sono di norma vietati salvo il caso di preventiva richiesta del Monitore subordinata alla formale approvazione da parte dell’Istituto.
Art. 18. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Monitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, il Monitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che il Monitore è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o del Monitore secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 19. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo di € ,00 effettuato attraverso fideiussione bancaria
o polizza fideiussoria, costituita così come prescritto dal disciplinare di gara, pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente comma 1 dell’art. “importo contrattuale”, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza del Monitore, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte del Monitore, di tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 20. Subappalto e prestazioni esterne
1. E’ fatto divieto al Monitore di far eseguire in subappalto a terzi, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente contratto, ad esclusione di eventuali specifiche attività tecniche non previste in origine nell’Offerta Tecnica e che vengano esplicitamente richieste e autorizzate dall’Istituto.
2. Per i servizi previsti dall’art. 3, comma 2 lettere a) e b), il Monitore, assumendo ogni responsabilità al riguardo e rimanendo comunque garante della perfetta esecuzione delle prestazioni, potrà avvalersi di esperti e professionisti esterni alla sua organizzazione tali da
garantire la qualità delle prestazioni nel limite del 20% delle giornate di lavoro complessivamente erogate. Si intendono esperti e professionisti esterni quelli che non abbiano un rapporto stabile con il Monitore da almeno 12 mesi.
3. Resta concordato tra le parti che non verrà considerato comunque sub-appalto o prestazione esterna l’affidamento di attività a Soci Consorziati o della Società consortile, qualora il Monitore sia in tal modo costituito.
4. Il Monitore garantisce e si impegna a richiedere preventivamente ai soggetti terzi che collaboreranno all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di monitoraggio l’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia così come previsto dal relativo articolo.
5. E’ fatto divieto al Monitore di cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto.
6. In caso di inosservanza da parte del Monitore degli obblighi derivanti dai precedenti commi, l’Istituto avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerarne la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
Art. 21. Disposizioni antimafia
1. Il Monitore prende atto che l’affidamento della fornitura é subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di Istituto del Monitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Istituto, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.
2. Il Monitore si assume espressamente l’obbligo di comunicare all’Istituto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
✓ l’eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Monitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di Istituto;
✓ ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
✓ ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
✓ Il Monitore prende atto che l’Istituto recederà, per giusta causa, dal presente contratto, nell’ipotesi in cui taluno dei suoi amministratori muniti di rappresentanza, o il direttore generale, o i propri Referenti per i servizi di monitoraggio, siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa “antimafia”. Il recesso sarà comunicato al Monitore con lettera raccomandata A.R.
3. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal Monitore che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento del recesso.
Art. 22. Protezione dati
1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
2. In particolare INPDAP garantirà al Monitore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Monitore garantirà all’INPDAP, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. il Monitore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Monitore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 23. Sicurezza dei dati
1. Il personale del Monitore è autorizzato ad accedere alle banche dati di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’accesso alle medesime banche dati da parte di un Sub-fornitore deve essere autorizzato dal Monitore ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuto il Monitore in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
2. il Monitore garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
3. il Monitore procederà, a seguito di accordo con INPDAP, alla conservazione dei dati personali di INPDAP nel rispetto delle istruzioni scritte rilasciate dalla stessa. Su richiesta scritta di INPDAP e non oltre 3 (tre) mesi dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a INPDAP su supporto magnetico laddove possibile o, se INPDAP dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
4. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dal Monitore per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti da contratto; tali dati non potranno inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dal Monitore a terze parti, ad eccezione dei sub fornitori. il Monitore non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
Art. 24. Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente
Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. il Monitore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 25. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
1. il Monitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. il Monitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il Monitore si obbliga altresì a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Istituto, l’adempimento a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
3. INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Monitore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale rapportato ad un periodo annuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Monitore si sia posta in regola; il Monitore non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
4. il Monitore si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
5. Il Monitore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’Istituto e/o il Fornitore, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone, cose e locali, tanto dell’Istituto che del fornitore che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Art. 26. Proprietà e diffusione dei Dati
1. Le parti convengono che tutti i risultati delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché tutti gli eventuali prodotti realizzati, compresa la documentazione di riscontro, ad
esclusione di quanto previsto nel comma successivo, sono di proprietà dell’INPDAP ed allo stesso dovranno essere consegnate al termine del presente contratto.
2. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale del Monitore o in collaborazione fra il Monitore e l’INPDAP, potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
3. Resta inteso che il presente Contratto non impedirà in alcun modo il Monitore di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti all’INPDAP in base al presente Contratto. Tuttavia il Monitore, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si asterrà dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali sviluppati per INPDAP in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall’elaboratore.
4. Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti da: Art. Sicurezza dei dati comma 4, Art. Riservatezza, e Art. Proprietà e diffusione dei dati comma 3 del presente Contratto continueranno ad avere validità alla scadenza o risoluzione dello stesso e vincoleranno le parti, i loro successori ed aventi causa. Salvo quanto altrimenti disposto, il presente Contratto potrà essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
6. La Base informativa di progetto (B.I.P.), unitamente alla relativa documentazione di corredo al suo interno gestita, si intende di proprietà dell’Istituto.
Art. 27. Dichiarazioni di garanzia
1. il Monitore dichiara quanto segue:
• l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
• l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Monitore impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
• l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
• l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale del Monitore e/o da personale di eventuali suoi sub- fornitori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio.
• l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
• l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
2. il Monitore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
Art. 28. Penali
1. Ogni 3 (tre) mesi, qualora si evidenzino inadempienze rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto di monitoraggio, determinate da colpa o fatto imputabile al Monitore,
l’Istituto, potrà applicare le penali previste nel Capitolato tecnico in relazione agli esiti delle verifiche dei servizi di cui all’art. “Verifiche e controlli”, dandone comunicazione nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dal medesimo articolo.
2. L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo massimo contrattuale di cui all’art. “Importo contrattuale” comma 1.
3. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga un valore pari al 10% (diecipercento) massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1, l’Istituto potrà applicare la risoluzione in danno del contratto
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Monitore e da queste comunicate all’Istituto nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa.
5. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo “Inadempienze e Responsabilità”, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento senza bisogno di diffida.
6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. “Deposito cauzionale”, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Monitore a qualsiasi titolo.
Art. 29. Inadempienze e responsabilità
1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. “Forza maggiore” del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità del Monitore per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub fornitori, per qualsivoglia ragione, sarà limitata come segue:
il Monitore, nel caso di danni causati da propria negligenza, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà per un ammontare massimo pari al valore del presente contratto -per perdite pecuniarie fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto. il Monitore, il suo personale e i suoi sub fornitori non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.
5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta al Monitore di eventuali danni o perdite per le quali il Monitore risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa
dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 30. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 31. Risoluzione del Contratto
1. Nel caso di inadempienze gravi e ripetute, dalle quali l’Istituto possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Monitore ad assolvere gli incarichi ad esso affidati con il presente Contratto di monitoraggio, l’Istituto avrà facoltà, previa contestazione dei fatti al Monitore e valutazione delle controdeduzioni, di dichiarare la risoluzione del presente Contratto di monitoraggio ai sensi di legge.
2. La risoluzione avrà effetto decorso il termine di 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione, ferma restando la facoltà dell’Istituto di esperire l'azione di risarcimento dei danni e fatta salva la facoltà dello stesso di affidare a terzi, in danno del Monitore, le prestazioni ed i servizi oggetto del presente Contratto di monitoraggio.
3. In tale ipotesi il Monitore avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso.
Art. 32. Controversie – Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto di monitoraggio, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti nei modi e tempi previsti, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito in Roma e composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri di parte, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Presidente del Tribunale di Roma.
2. La parte che intenderà promuovere l’arbitrato dovrà comunicarlo all’altra tramite lettera raccomandata A.R., nella quale indicherà i quesiti ed il nome dell’arbitro da essa nominato.
3. La controparte, nei 20 giorni lavorativi successivi alla predetta comunicazione, provvederà, con analoga forma, a nominare il proprio arbitro ed a formulare i propri quesiti e le proprie controdeduzioni.
4. Gli arbitri così nominati, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’ultima nomina, nomineranno di comune accordo il presidente del Collegio.
5. In mancanza della nomina dell’arbitro di parte, e/o in mancanza di accordo sulla nomina dell’arbitro con funzioni di Presidente, su istanza della parte più diligente la/le nomina/e verrà/anno richiesta/e al Presidente del Consiglio di Stato o, in caso di xxxxxxx di quest’ultimo o di mancata nomina nei 20 giorni lavorativi dalla istanza, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi del comma 2 dell’art. 810 del codice di procedura civile.
6. Il Collegio Arbitrale così formato deciderà secondo equità con la più ampia libertà di procedura e forma. Il Collegio si pronuncerà emanando il lodo nel termine di 40 giorni lavorativi dalla costituzione.
7. In pendenza di giudizio arbitrale, le parti dovranno comunque dare esecuzione agli obblighi previsti nel presente Contratto di monitoraggio.
8. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti di adire direttamente e in qualunque momento l’Autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 33. Varie
1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e il Monitore rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
2. Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
Art. 34. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
INPDAP MONITORE