COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:
La ditta _________________________________, di seguito denominata “committente”, con sede legale in ________________________ prov. (____); partita I.V.A. _____________________________, iscritta al registro delle imprese del comune di _____________________ (____) , con numero ___________________, nella persona del legale rappresentante sig. _____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____, C.F. _____________________, esercente l’attività di __________________________________________________________; iscritta alla Confesercenti provinciale di Modena;
e
Il sig. _____________________________ , di seguito denominato “collaboratore”, nato a _________________ ( ___ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________( __) in via ______________________ n. ______, C.F. ______________________;
premesso
che la ditta committente svolge l’attività di _____________________, per la quale intende avvalersi dell’apporto del lavoro del collaboratore sulla sede di __________________;
che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
che la committente non richiede al collaboratore l’esclusività della sua prestazione; [NEL CASO CI FOSSE “L’ESCLUSIVITA’ DELLA PRESTAZIONE” E’ NECESSARIO PREVEDERE UNA CLAUSOLA SPECIFICA CON LA DOPPIA FIRMA]
che le parti riconoscono e intendono applicare il protocollo d’intesa sottoscritto in data 22/10/2001 fra Confesercenti di Modena e le XX.XX. (NIDIL-CGIL, ALAI-CISL, CPO-UIL, FENAP Confesercenti) nonché l’accordo sindacale del 22/11/2002 ;
tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;
si stipula quanto segue:
La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l’utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
Oltre al corrispettivo pattuito la ditta committente si impegna a versare quanto stabilito dalle norme vigenti (le ritenute previdenziali e ritenute assicurative contro gli infortuni, nonché le ritenute fiscali).
Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il collaboratore potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all’oggetto della prestazione e al compenso spettante.
Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse della committente.
L’impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicata dal collaboratore alla committente immediatamente; ove non possibile entro le 24 ore.
La presente collaborazione avrà durata di giorni / settimana / mese / anno ________ a decorrere dal __________ fino al _________ escludendo ogni tacita proroga. La committente comunicherà in forma scritta al collaboratore, almeno 20 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione.
Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 30 giorni nel caso che il contratto preveda una durata minima di 12 mesi. Nel caso in cui la durata del contratto fosse inferiore ai 12 mesi, il periodo di preavviso sarà proporzionalmente ridotto.
In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all’altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/12 (un dodicesimo) del compenso pattuito al successivo punto 8, o un importo proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 30 giorni.
Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il seguente corrispettivo annuo lordo: __________________________________________ .
[Disciplina delle assenze volontarie]
Il corrispettivo annuo così quantificato si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi; il collaboratore ha diritto, nel mese residuo, a non essere vincolato a prestazione alcuna.
(In caso di durata del contratto inferiore ai 12 mesi, va di conseguenza proporzionato anche il periodo di assenza).
Ogni altro prolungato periodo di assenza dovrà essere concordato con la committente e darà luogo alla detrazione proporzionale del compenso.
Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
________________________________________________________________________
(se la durata del contratto è superiore al mese, si possono prevedere degli acconti mensili di uguale entità, e pari ai mesi di durata del contratto, o commisurati allo stato di avanzamento della prestazione).
Quanto al rimborso delle spese sostenute e documentate dal collaboratore, per viaggio, vitto e alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal proprio comune di domicilio fiscale o dalla sede della committente dove viene prestata la collaborazione, così come per ogni altra spesa documentata si dovesse rendere necessaria per l’esecuzione del presente contratto, lo stesso spetterà solo se le trasferte e le altre spese siano state preventivamente autorizzate dalla committente.
In ogni caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto ai corrispettivi maturati per l’attività prestata, salvo quanto previsto al punto 7.
In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:
per il giorno dell’infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
per i giorni successivi interverrà economicamente soltanto l’istituto INAIL, al quale l’azienda provvederà ad assicurare il collaboratore dal giorno di inizio della sua collaborazione, sino a guarigione; sino al giorno di chiusura dell’infortunio il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al punto 7.
Il collaboratore si impegna a comunicare immediatamente alla committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro, visti gli adempimenti ai quali è tenuto per legge il committente.
In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione causa intervenuta malattia, le parti concordano che per i primi 15 giorni di assenza non verranno effettuate decurtazioni dal compenso pattuito; per la parte di assenza eccedente i 15 giorni durante la validità del contratto e fino a 45 giorni, nell’arco di 360 giorni di calendario, il medesimo contratto si considererà sospeso; assenze ulteriori potranno determinare ad iniziativa di una delle parti la risoluzione con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.
Oltre a quanto sopra convenuto, se la committente ha sottoscritto la copertura SMA (Società di Mutua Assistenza) il collaboratore assente per malattia avrà diritto a percepire il relativo trattamento economico.
In caso di intervenuto stato di gravidanza durante la vigenza del contratto, la parti concordano che la collaboratrice potrà assentarsi per massimo 5 mesi provvedendo direttamente alla richiesta di assegno di parto all’INPS come previsto dalla normativa in vigore, senza oneri diretti per il committente. La scadenza del contratto pattuita all’art.7 verrà prorogata per un periodo equivalente a quello utilizzato dalla collaboratrice durante tale sua assenza purchè rimangano in essere le condizioni e le motivazioni che hanno determinato la stipula del contratto stesso.
In presenza di famigliari a carico il collaboratore provvederà autonomamente ad inoltrare all’INPS l’eventuale domanda di assegno nucleo familiare.
La ditta committente dichiara di essere in regola con gli adempimenti della legge 626, con particolare riferimento con quanto previsto dall’art. 7.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato.
La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a stipulare una idonea polizza assicurativa a tutela del collaboratore a copertura dei seguenti rischi:
responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni patrimoniali eventualmente arrecati alla ditta committente;
tutela giudiziaria se il rischio e’ connesso con l’attività svolta dal collaboratore.
Al lavoratore è garantito l’esercizio dei diritti sindacali.
Ai sensi dell’art. 410 del CPC, in caso di vertenze che potranno sorgere per qualsiasi motivo, tra la committente ed il collaboratore, le parti concordano nella necessità di esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale, rivolgendosi ad apposita commissione costituita tra Confesercenti e XX.XX. dei collaboratori.
Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 47 comma 1 lett. c) bis del DPR n.917/86. Il collaboratore dichiara di provvedere tempestivamente all’iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l’INPS e di essere/non essere iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria per legge.
All’atto dell’erogazione dei compensi la committente opererà le ritenute fiscali (IRPEF ed addizionali), previdenziali (INPS) e assicurative (INAIL) come da disposizioni di legge vigenti.
Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine il collaboratore dichiara che l’opera in oggetto è resa nell’esercizio di attività per la quale non è indispensabile l’iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritto in alcun albo professionale, ruolo od elenco.
19. Al presente contratto si allegano gli accordi sottoscritti in data 22/10/2001 e 22/11/2002 fra l’associazione Confesercenti e CGIL-NIDIL, ALAI-CISL, CPO-UIL, FENAP della provincia di Modena, da considerarsi parti integranti del presente contratto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data ________________________
La committente Il collaboratore
____________________________ _______________________
Si approvano specificatamente gli artt. 7, 12,17.
Data ________________________
La committente Il collaboratore
__________________________ ______________________
INFORMATIVA PRIVACY DEL COMMITTENTE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI |
Ragione Sociale
Indirizzo
Cod Fisc./Part. XXX
Xxxxxxx Sig.ra/Egregio Sig.,
___________________________
La legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, all’art. 10 impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi elementi del trattamento, richiesta dalle autorizzazioni generali..
Per quanto attiene alla scrivente Impresa1 vi si adempie informando Lei ed i Suoi famigliari o conviventi (per i quali potremmo trattare dei dati solo su Sua richiesta) che:
le finalità del trattamento
riguardano:
l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ad es.: calcolo e pagamento di compenso; applicazione della legislazione previdenziale, assistenziale e tributaria);
la gestione del rapporto di collaborazione (ad es.: valutazione e monitoraggio delle attività);
la gestione dell’eventuale contenzioso (ad es.: inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati; controversie giudiziarie);
i servizi di controllo interno (ad es.: della sicurezza, dell’integrità del patrimonio);
Il trattamento può in alcuni casi riguardare dati cosiddetti sensibili (art. 22, legge n. 675/96), in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (ad es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni previdenziali ed assicurative). Si precisa che per poter trattare questi dati occorre il Suo consenso.
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le modalità del trattamento
prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, in modo da garantirLe la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza previste dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318;
i dati possono essere raccolti direttamente da Lei (art. 10, primo comma) o acquisiti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 12, primo comma, lettera c);
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dei dati personali può essere obbligatoria, qualora leggi, regolamenti o normative comunitarie lo stabiliscano;
la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
è l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali;
la diffusione e la comunicazione dei dati
i dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
enti ed amministrazioni pubbliche;
enti previdenziali ed assistenziali;
banche ed istituti di credito;
imprese d’assicurazione;
società organizzanti seminari, corsi formativi;
professionisti esterni, società e/o associazioni che ci forniscono servizio e/o consulenze (ad es.: calcolo ed elaborazione prospetto compenso);
fondi pensione sia aperti che chiusi;
autorità giudiziaria;
altri soggetti previsti dagli artt. 10 e 13 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e/o integrazioni (ad es.: organizzazioni non governative, fondazioni, etc.);
società di erogazione di servizi (ad es.: di mensa, di noleggio di autovetture, etc.);
i diritti dell’interessato
sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge ed in particolare Lei potrà: conoscere, in ogni momento, quali sono i dati acquisiti e come essi vengono utilizzati; farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento;
il titolare del trattamento
è la società _________________________ , corrente in ___________________ , via ______________________ , in persona del legale rappresentante pro tempore Signor _______________ , ivi elettivamente domiciliato;
___________________ __________________________
(Luogo e data) (Timbro e firma )
CONSENSO |
Egr.
__________________
Io sottoscritta/o___________________________________________,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiaro di avere attentamente letta l’informativa che precede e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate nell’informativa
_________________, li __/__/____ __________________________
(Firma leggibile)
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__________________________
ed inoltre di :
dare il consenso negare il consenso
al trattamento dei dati cosiddetti sensibili (art. 22, legge n. 675/96), in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, (ad es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni previdenziali ed assicurative).
_________________, li __/__/____ __________________________
(Firma leggibile)
__________________________2
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1 Società, Studio, Ente.
2 Da firmare da parte dei famigliari maggiorenni o conviventi qualora al committente siano richieste prestazioni che li riguardano (es. detrazioni fiscali).
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