REGOLAMENTO PER CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA E FORMAZIONE DI CARATTERE ISTITUZIONALE E PER CONTO TERZI
REGOLAMENTO PER CONVENZIONI E PROGETTI DI RICERCA E FORMAZIONE DI CARATTERE ISTITUZIONALE E PER CONTO TERZI
(emanato con DD n. 29 del 15 gennaio 2002 modificato con DD n. 332 del 4 luglio 2005, con D.D. n. 617 del 29
dicembre 2008, con DD n. 343 del 22 giugno 2016, con D.D. n. 266 dell’8 giugno 2020, con D.D. n. 400 del 6
luglio 2021 e da ultimo con D.D. n. 892 del 24 dicembre 2021)
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina le attività di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi che la Scuola può effettuare attraverso la stipula di convenzioni e contratti o attraverso altre forme previste dai programmi di finanziamento
Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e formazione per conto terzi si intendono le prestazioni non rientranti nei compiti istituzionali eseguite avvalendosi di strutture proprie e caratterizzate dalla prevalenza dell'interesse del committente.
TITOLO I
CONVENZIONI E PROGETTI PER ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE DI CARATTERE ISTITUZIONALE
Art. 2
(Trattenuta a titolo di recupero dei costi generali di struttura)
Nel presente titolo sono disciplinati i contratti, le convenzioni e ogni altro tipo di atto finalizzato all’acquisizione di contributi per attività di ricerca e di formazione di carattere istituzionale, stipulati con la Comunità Europea, i Ministeri, le Regioni e/o altri enti od organismi pubblici o privati.
La Scuola opera un prelievo del 75% della quota per costi generali di struttura prevista nel budget del progetto finanziato (overhead finanziato), a titolo di recupero dei costi di funzionalità ambientale e organizzativa.
Per i soli progetti finanziati dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), il prelievo è pari al 35% della quota di overhead finanziato.
Se il programma di finanziamento non prevede la quota di overhead finanziato nel budget dei progetti, il prelievo non si applica.
Nei progetti europei in cui è valorizzato il tempo di impiego del personale scientifico, con erogazione del contributo da parte della Commissione Europea, viene trattenuta anche una quota del 30% del costo valorizzato, a titolo di recupero dei costi stipendiali riconosciuti. A tale trattenuta è decurtata la quota del prelievo inizialmente calcolato sull'overhead che deriva dalla parte di costo valorizzato (ad esempio: se i costi diretti, che includono la voce di costo del personale a contratto e strutturato, generano un overhead nella misura del 25% e X*30% è la quota del costo valorizzato oggetto del recupero, la decurtazione da applicare è pari a: X*30%*25%*75%).
Art. 3
(Criteri e modalità di ripartizione della trattenuta)
La trattenuta prevista al precedente art. 2, 75% e 35% per i soli progetti MUR della quota di overhead, viene ripartita nel modo seguente:
a) un terzo è destinato al Fondo incentivi previsto e disciplinato dal Regolamento sulla premialità;
b) i restanti due terzi sono destinati per il 40% al finanziamento del Fondo di Ateneo e per il 60% ad alimentare un fondo di investimento per i centri e laboratori di ricerca della Scuola.
Art. 4
(Incentivi derivati dai finanziamenti della Comunità Europea)
I finanziamenti acquisiti dalla Scuola sulla base dei progetti di ricerca approvati e finanziati dalla Comunità Europea, per la parte relativa al costo del lavoro dei Principal Investigator, solo se professori o ricercatori di ruolo presso la Scuola, dei progetti medesimi, al netto di una quota indicativa del 10% da accantonare a titolo precauzionale a garanzia di eventuali decurtazioni a seguito di audit, e della quota del 30% definita nel precedente art. 2, sono utilizzati come segue:
a) una quota del 30% quale compenso incentivante al responsabile del progetto, nel limite massimo del costo per la Scuola di numero sei scatti stipendiali, equivalenti alla differenza fra la classe zero e la classe prima del professore ordinario a tempo pieno, come definiti dalla normativa vigente; la parte eventualmente eccedente andrà ad incrementare la quota di cui al successivo punto b);
b) la restante quota del 30% resta nella disponibilità del responsabile nell’ambito del relativo progetto per lo svolgimento di attività istituzionali di ricerca.
L’accantonamento precauzionale del 10% rimane vincolato fino alla data dell’audit effettuato dalla Comunità Europea e comunque non oltre un periodo che varia dai due mesi ai cinque anni dalla data di fine progetto a seconda della tipologia di finanziamento e delle specificità dei singoli enti finanziatori. Al termine del periodo di accantonamento, la parte rimanente andrà ad incrementare la quota di cui al precedente punto b).
A favore dei professori e ricercatori non di ruolo presso la Scuola e Principal Investigator di progetti europei di cui la Scuola è Host Institution e nel cui budget è prevista la copertura, integrale o parziale, della propria posizione, è consentita, su richiesta dell’interessata/o, l’erogazione di un compenso incentivante nella misura massima pari al 20% della quota di overhead generata dal costo collegato alla relativa posizione a tempo determinato. Il costo del compenso incentivante è interamente a carico del progetto.
I compensi incentivanti sono erogati solo successivamente al rimborso dei costi da parte dell’ente finanziatore (accettazione dei costi rendicontati nei report di periodo) e sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
Il Principal Investigator ha facoltà di rinunciare all’applicazione della procedura prevista dal presente articolo, riservando quindi l’intero importo derivante dalla rendicontazione del costo del lavoro come precedentemente richiamato alle proprie attività istituzionali di ricerca e formazione.
Art. 5
(Presentazione e contenuto minimo della proposta di convenzione)
Il proponente, tramite l’Ufficio competente per la Ricerca, presenta la proposta di convenzione che è sottoposta per l'approvazione all’esame del Senato accademico e, nei casi previsti dall’art. 19, comma 3, lett. m), dello Statuto, anche del Consiglio di amministrazione federato.
Nel testo di convenzione devono essere definiti:
a. le modalità e i termini per lo svolgimento della attività;
b. il corrispettivo complessivo, determinato in misura tale da garantire comunque la copertura degli elementi di costo come sopra previsti, i termini e le modalità del relativo pagamento;
c. le condizioni e modalità di utilizzazione e di eventuale pubblicazione dei risultati delle prestazioni, ivi compresi le invenzioni ed i brevetti;
d. le eventuali borse di studio da assegnare per studi e ricerche nell'ambito della convenzione. Nella proposta da presentare al Senato accademico, o anche al Consiglio di amministrazione
federato, deve essere indicato:
• il responsabile, da individuare tra i professori e ricercatori della Scuola per le convenzioni per attività di ricerca o di formazione, con l'indicazione espressa della sua accettazione;
• l'elenco delle strutture scientifiche, tecniche e gestionali coinvolte;
• l'analisi degli elementi di costo da assumere come base per la determinazione del corrispettivo complessivo da inserire nella convenzione.
Art. 6
(Presentazione richieste di finanziamento istituzionale per ricerca a soggetti terzi)
La presentazione delle proposte di finanziamento istituzionale per attività di ricerca a soggetti terzi e il successivo avvio in caso di approvazione deve avvenire nelle seguenti modalità:
a) Il professore, il ricercatore, l’assegnista di ricerca e il borsista della Scuola (proponente) intenzionato a presentare una richiesta di finanziamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, nazionale o estero, per la realizzazione di un progetto di ricerca, (progetto) si rivolge l’Ufficio competente per la Ricerca (ufficio).
b) L’ufficio cura l'istruzione della pratica di finanziamento del progetto in accordo con il proponente sino alla sua presentazione al soggetto terzo. È in ogni caso compito dell'ufficio verificare che l'attività progettuale sia coerente con le vigenti regole interne.
c) I progetti sono sottoposti alla valutazione della Commissione Ricerca, che li verifica anche dal punto di vista della loro rispondenza con gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell’ambito della ricerca, determinati dal Senato accademico. In caso di parere favorevole, l'ufficio sottopone la richiesta di finanziamento alla firma del Direttore per la presentazione; in caso contrario, la procedura termina e il progetto non può essere presentato.
d) I progetti proposti da soggetti non appartenenti alla Scuola e da soggetti titolari di una posizione a tempo determinato nella Scuola con scadenza contrattuale antecedente alla conclusione prevista del progetto, acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca, sono sottoposti alla valutazione della Struttura accademica competente, oppure del Senato accademico quando l’ambito scientifico del progetto sia più ampio di quello riconducibile alla Struttura accademica di riferimento. Nel caso in cui il parere del Consiglio della Struttura o del Senato accademico sia favorevole, l'ufficio sottopone la richiesta di finanziamento alla firma del Direttore per la presentazione; in caso contrario, la procedura termina e il progetto non può essere presentato.
e) I professori e ricercatori della Scuola non possono presentare progetti se è programmato il loro collocamento in pensione in data anteriore rispetto alla scadenza del progetto stesso. Non possono altresì essere presentati progetti che facciano riferimento a strutture di ricerca della Scuola la cui esistenza non è assicurata per tutta la durata prevista per il progetto. Professori e ricercatori della Scuola, analogamente ad altri soggetti esterni, possono presentare progetti la cui attività è interamente prevista successivamente al loro collocamento in pensione, solo se la proposta prevede espressamente una linea di finanziamento a copertura dei costi derivanti dal contratto tra la Scuola e il proponente; in tal caso sarà pertanto seguito l’iter previsto al precedente punto d).
f) Nel caso in cui il titolare del progetto di ricerca è successivamente collocato in aspettativa obbligatoria, la titolarità del progetto stesso è, di norma, assegnata dalla Scuola ad altro soggetto fra quelli previsti al precedente punto a), compatibilmente con le regole fissate dal finanziatore esterno e previa valutazione della Commissione Ricerca nonché, ove ritenuto opportuno dal Direttore, successiva valutazione della Struttura accademica competente, oppure del Senato accademico quando l’ambito scientifico del progetto sia più ampio di quello riconducibile alla Struttura accademica di riferimento.
g) Nei casi in cui sia previsto un cofinanziamento economico da parte della Scuola, la Commissione Ricerca valuta e approva le proposte in via definitiva nei limiti delle risorse
assegnate alla sua gestione in sede di bilancio. Oltre tali limiti, la Commissione Ricerca richiede la copertura finanziaria del cofinanziamento proposto al Consiglio di amministrazione federato, acquisito il preventivo parere del Senato accademico. Nei casi di cofinanziamento attraverso la valorizzazione del periodo di impiego del personale strutturato, le necessarie verifiche sono eseguite direttamente dall’ufficio.
h) In caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, il Direttore sottoscrive tutti gli atti conseguenti, ivi compresi eventuali contratti o convenzioni da stipulare con gli enti interessati, e provvede all’accertamento del relativo provento.
TITOLO II
CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E DI FORMAZIONE PER CONTO TERZI
Art. 7
(Trattenuta e titolo di recupero delle spese generali di struttura)
Nel presente titolo sono disciplinati i contratti per attività di ricerca e di formazione per conto terzi che si caratterizzano per la prevalenza dell'interesse del committente.
La Scuola opera una trattenuta del 25% a titolo di recupero per costi generali di struttura per ogni singolo contratto.
Tale trattenuta è calcolata sull'importo dei proventi definiti nel contratto.
Art. 8
(Criteri e modalità di ripartizione della trattenuta)
La trattenuta prevista al precedente art. 7 viene ripartita nel modo seguente (percentuali di ripartizione applicate sull’importo dei proventi):
a) una quota del 5% è destinata al personale effettivamente coinvolto nella attività di ricerca e formazione per conto terzi;
b) una quota del 5% è destinata al Fondo incentivi previsto e disciplinato dal Regolamento sulla premialità;
c) la restante quota del 15% è destinata per il 6% al Fondo di Ateneo e per il 9% ad alimentare un fondo di investimento per i centri e laboratori di ricerca della Scuola.
Qualora nelle attività di ricerca e formazione per conto terzi siano coinvolti sia professori e ricercatori che personale tecnico amministrativo, l'incentivo di cui alla lettera a. del precedente 1° comma sarà ripartito, ad opera del responsabile delle attività per conto terzi, nelle misure seguenti: non superiore al 50% ai professori ed ai ricercatori; non superiore al 60% al personale tecnico e amministrativo.
Art. 9
(Presentazione e contenuto minimo della proposta di contratto)
Il proponente, tramite l’Ufficio competente per la Ricerca, presenta la proposta di contratto che è sottoposta all'esame della Commissione Ricerca, che la verifica anche dal punto di vista della sua rispondenza agli indirizzi e alle linee di sviluppo della Scuola negli ambiti di ricerca determinati dal Senato accademico; la Commissione Ricerca esprime il proprio parere sull'interesse scientifico dell'attività ed accerta che questa non ostacoli il regolare svolgimento dell'attività didattica e scientifica della Scuola.
Se il parere espresso dalla Commissione Ricerca è favorevole, il contratto è sottoposto alla firma del Direttore.
Nel testo devono essere definiti:
a. le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione;
b. il corrispettivo complessivo, determinato in misura tale da garantire comunque la copertura degli elementi di costo come sopra previsti, i termini e le modalità del relativo pagamento;
c. le condizioni e modalità di utilizzazione e di eventuale pubblicazione dei risultati delle prestazioni, ivi compresi le invenzioni e i brevetti, nonché in caso di attività formative assoggettate al presente regolamento, il contenuto degli eventuali attestati finali di frequenza e di profitto;
d. le eventuali borse di studio da assegnare per studi e ricerche nell'ambito del contratto o convenzione.
Nella proposta da presentare deve essere indicato:
• il responsabile, da individuare tra i professori e i ricercatori della Scuola per i contratti per attività di ricerca o formazione, con l'indicazione espressa della sua accettazione;
• i nominativi del personale dichiaratosi disponibile a partecipare all'effettuazione della prestazione e, per il personale tecnico-amministrativo, l'impegno temporale complessivo, in termini orari, previsto per il personale medesimo;
• i nominativi del personale esterno alla Scuola, dichiaratosi disponibile a partecipare a titolo individuale all'effettuazione della prestazione; questo deve essere munito di apposita autorizzazione della struttura di appartenenza;
• l’analisi degli elementi di costo da assumere come base per la determinazione del corrispettivo complessivo da inserire nella convenzione.
Art. 10
(Incentivi al personale che partecipa alla ricerca)
A conclusione dell'attività o con cadenza annuale nel caso di contratti di durata superiore ad un anno, il responsabile, ai fini della liquidazione della quota di cui all'art. 6, 1° comma, lett. a., comunica all'Amministrazione l'ammontare dell'incentivo da liquidare tenuto conto dell'impegno di tempo dedicato dalle singole persone allo svolgimento dell'attività stessa, con riferimento alle specifiche professionalità coinvolte.
Le quote di corrispettivo da attribuire, senza ulteriori vincoli o limiti di destinazione, sono da intendersi riferite al personale docente (professori e ricercatori) e al personale tecnico e amministrativo della Scuola che abbia effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione.
La liquidazione viene effettuata:
1. per le convenzioni di durata non superiore ad un anno, a conclusione della ricerca;
2. per le convenzioni di durata superiore ad un anno, di norma con cadenza annuale, ferma restando la definitiva liquidazione ad ultimazione della ricerca.
Nel caso che i corrispettivi spettanti vengano versati in più soluzioni, con l'ultima liquidazione si operano gli eventuali conguagli.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, VARIE E FINALI
Art. 11
(Ufficio competente per la Ricerca)
Al fine di agevolare e concentrare le attività di cui al presente regolamento, i proponenti potranno riferirsi, per tutti gli aspetti amministrativi e contabili relativi alla convenzione o al contratto (presentazione progetto, presentazione relazioni finali, …) all’Ufficio competente per la Ricerca.
Art. 12
(Trasferimento del titolare dei fondi)
In caso di trasferimento presso un altro ente di un professore/ricercatore dipendente della Scuola titolare di convenzioni, contratti, progetti e fondi di ricerca:
• qualora tale professore/ricercatore proponga un altro professore/ricercatore dipendente della Scuola, disponibile ad assumere la responsabilità dei progetti e dei fondi di ricerca, ove previsto, la Scuola può mantenere la gestione degli stessi nominando un nuovo responsabile;
• diversamente, la Scuola provvede a trasferire i fondi di ricerca presso l’ente nuova sede del professore/ricercatore trasferito, mediante apposita formalizzazione anche per disciplinare la gestione dei contratti in essere al momento del trasferimento.
Art. 13
(Integrazione del Fondo di Ateneo)
Il Consiglio di amministrazione federato, visti i risultati del bilancio di esercizio e le assegnazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 8, può deliberare l’eventuale integrazione della dotazione del Fondo di Ateneo.
Art. 14
(Diritto d'autore)
In materia di diritto d'autore e brevetto si rimanda alla normativa vigente.
Art. 15
(Modalità di utilizzo dei fondi per acquisto di beni e servizi)
I titolari di fondi di ricerca possono acquistare beni e servizi solo tramite gli uffici dell’Amministrazione e nel rispetto delle procedure di legge e regolamentari.
I titolari di fondi di ricerca possono utilizzare i fondi dei progetti di ricerca, tipicamente non rendicontabili, per pagare, ove consentito, spese di ospitalità senza alcuna autorizzazione.
Si procede alla liquidazione o al rimborso della spesa sostenuta solo:
a) se sussiste la relativa copertura finanziaria;
b) se il titolare del fondo di ricerca dichiara espressamente che la spesa è necessaria per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca;
c) previa consegna dei regolari documenti giustificativi, con indicazione degli ospiti.
Art. 16
(Pubblicazione)
Il presente regolamento è emanato con Decreto del Direttore della Scuola.
Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.