CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI EDUCATIONAL EXPERIENCE
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI EDUCATIONAL EXPERIENCE
PREMESSA: Le presenti CGC sono formulate, a tutela del Viaggiatore, in modo leggibile, semplice e comprensibile secondo quanto disposto dalla Direttiva UE "Pacchetti" 2302/2015 all'art. 7 comma 1 e costituiscono parte integrante del pacchetto "Educational Experience" così come disposto dall'art. 6 comma 1 della medesima Direttiva Pacchetti. Le CGC non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contrattuali.
DOCUMENTI CHE COMPONGONO L'ACCORDO: Le CGC costituiscono parte integrante del contratto, la descrizione del pacchetto turistico denominato "Educational Experience" contenuta nel Catalogo, ovvero nel separato programma di Educational Experience, nonché, qualora successivi alla sottoscrizione del presente accordo, la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal Viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo, Codice Etico contenuto nel Dossier.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto Educational Experience, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il Catalogo, sia il Contratto, sia le informazioni in esso contenute sia le presenti Condizioni Generali di Contratto.
1) FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”), come attualmente modificato dal Decreto Legislativo n. 62 del 6 giugno 2018 (a sua volta parzialmente modificato dalla legge
n. 27/2020 e dalla legge 34/2020) di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302 (cd. Direttiva Pacchetti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e, per i singoli servizi turistici venduti al di fuori di un pacchetto, dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) e dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, nonchè, per le vendita a distanza, il Codice del Consumo compatibilmente con i pacchetti turistici.
Gli eventuali contratti che avranno ad oggetto la vendita del singolo servizio turistico (non combinato in un pacchetto) non saranno disciplinati delle presenti CGC funzionali al pacchetto e saranno disciplinati da singoli e separati rapporti contrattuali che, comunque, non saranno disciplinati dal Codice del Turismo e dalla Direttiva Pacchetti, bensi dal Codice del Consumo. dai singoli e competenti Regolamenti UE vigenti e dalle Convenzioni internazionali vigenti.
2) DEFINIZIONI NECESSARIE (ART. 33 Codice del Turismo)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato. Nei programmi Educational Experience, il Proponente sarà prima un Viaggiatore e dopo l'accettazione della sua candidatura avrà la posizione di Viaggiatore;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Circostanze inevitabili e straordinarie: situazione oggettiva (forza maggiore) fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze imprevedibili non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
e) Difetto di conformità: è un inadempimento dei servizi turistici combinati nel pacchetto o del singolo servizio qualora venduto singolarmente;
f) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
g) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti nel contratto;
h) Supporto durevole: ogni strumento che permetta al Viaggiatore o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (ai sensi dell'art. 3 n. 12 della Direttiva UE 2015/2302).
3) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO DENOMINATO "EDUCATIONAL EXPERIENCE" (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) Codice del Turismo)
Per pacchetto turistico denominato "Educational Experience" si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ed una consulenza preventiva necessaria per la scelta del Programma, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni (di seguito in corsivo viene richiamato il testo della norma):
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) acquistati con vendita a distanza (artt. 45-67 Codice del Consumo).
4) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 Codice del Turismo)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto Educational Experience o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore/Venditore fornisce al Viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del Codice del Turismo, nonché, qualora relative ai servizi turistici facenti parte della combinazione, le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, se il Viaggiatore ha incaricato l’Organizzatore anche per il servizio di volo aereo, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali dell’alloggio (famiglia ospitante o residenza);
4) i pasti forniti;
5) altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o il soggiorno studio sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o del soggiorno studio, che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'Organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto Educational Experience di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’Organizzatore o il Professionista fornisce al Viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al Codice del Turismo, e le informazioni di cui al comma 1.
3. Oltre le informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, è opportuno precisare alcuni diritti e doveri del Viaggiatore e dell'Organizzatore che vengono assunti anche come obblighi contrattuali: i mezzi di trasporto usati durante il viaggio, l’ubicazione e le caratteristiche dell’alloggio, i programmi didattici, i numeri di emergenza, verranno precisati nel programma riepilogativo della Educational Experience all'estero che verrà trasmesso, prima della partenza, dall’Organizzatore.
4. Relativamente alle informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione, si consiglia al Viaggiatore di visitare il sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero degli Affari Esteri.
Le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione al programma non rappresenta garanzia di concessione del visto d'ingresso nel Paese ospitante.
E' fortemente consigliato (soprattutto in caso di epidemie, pandemie, eventi bellici, insurrezioni e calamità naturali) consultare la Centrale Operativa del Ministero degli Affari Esteri al numero 06/491115 per reperire informazioni sanitarie e sulla sicurezza aggiornate relative ai Paesi di destinazione.
L'Organizzatore ad ogni buon fine svolgerà un supporto al fine di reperire e divulgare le predette informazioni con newsletter, con pubblicazione delle stesse sul proprio sito web o sui propri social network e con il proprio call center al numero 0229533748 reperibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle14.00 alle 18.00.
5) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO "EDUCATIONAL EXPERIENCE" (ART. 36 Codice del Turismo)
La proposta di compravendita di pacchetto Educational Experience dovrà essere redatta sull'apposito modulo contrattuale fornito dall'Organizzatore su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Viaggiatore/Proponente. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto Educational Experience si intende perfezionata ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Viaggiatore. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, Codice del Turismo, prima dell’inizio del viaggio.
Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto Educational Experience, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore.
Il contratto stipulato rientra nella categoria dei contratti a distanza che, ai sensi dell'art. 45 del Codice del Consumo è "qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto" e pertanto non trova applicazione il comma 7 dell'art. 41 Codice del Turismo.
6) PRESTAZIONI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI
1. Le parti concordano che con il presente contratto l'Organizzatore erogherà estratto conto e successivamente la fattura relativamente ai servizi richiesti e confermati.
Nella prima fase, l'Organizzatore si obbliga a fornire attività di consulenza, assistenza ed orientamento affinché possa essere scelta l'opzione contrattuale che per la sua destinazione e per il suo programma sia più adeguata alle caratteristiche psico-attitudinali del titolare di un Educational Experience (singola o di gruppo) o di uno stage linguistico. Al fine di eseguire la predetta prestazione, l'Organizzatore si obbliga a fornire una consulenza che consisterà nelle seguenti prestazioni:
a) incontri informativi di orientamento e consulenza con il Viaggiatore presso il proprio ufficio, via email o telefonici;
b) assistenza al Viaggiatore nella compilazione di eventuali documenti prima della partenza;
c) consulenza per la scelta delle compagnie aeree alle quali il Viaggiatore potrà conferire incarico all’Organizzatore o con le quali stipulare contratti
Per la predetta prestazione il corrispettivo dovuto dal Viaggiatore è indicato nel contratto sotto la voce "quota gestione pratica".
Qualora il contratto si risolvesse per ipotesi di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., per recesso del Viaggiatore o per inadempimento di quest'ultimo, la predetta somma verrà imputata, anche ai sensi dell'art. 1672 cod. civ., a titolo di corrispettivo per le prestazioni già fornite per la consulenza, assistenza ed orientamento.
Nella seconda fase l'Organizzatore si obbliga a fornire tutte le prestazioni relative ai servizi turistici tipici così come descritti nell'art. 33 del Codice del Turismo novellato dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2018 e di seguito elencati:
a) iscrizione alla scuola estera;
b) vitto e alloggio;
c) operativi volo aereo (se richiesto dal Viaggiatore incarico all’Organizzatore)
d) assistenza aeroportuale all’arrivo all’estero (se richiesto dal Viaggiatore)
e) assicurazione medico sanitaria.
Per la predetta prestazione, il corrispettivo dovuto dal Viaggiatore sarà indicato nel contratto con la specifica voce del servizio richiesto.
Le parti potranno concordare, determinando corrispettivi separati, la prestazione di ulteriori servizi turistici e non turistici che nel contratto saranno indicati come "extra" che vengono di seguito indicati:
a) costo per modifica data programma (Euro 50);
b) costo del volo aereo con relative tasse aeroportuali
c) differenza tariffaria e penale in caso di modifica volontaria della prenotazione aerea;
d) assicurazione per annullamento prima della partenza;
e) costo per modifica volo in caso di estensione programma;
f) costo per regimi dietetici speciali (Euro 35 a settimana)
g) costo per eventuali notti supplementari richieste
2. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto Educational Experience dovrà essere corrisposta:
a) la quota di gestione pratica, consulenza, assistenza ed orientamento (Euro 150)
b) acconto sul prezzo del pacchetto Educational Experience pubblicato in Catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore (Euro 550)
c) la quota relativa all’assicurazione annullamento se richiesta (Euro 69 fino a 3.500 euro di spesa totale o il 3% della spesa totale per importi superiori ai 3.500 euro)
d) L’intera quota del biglietto aereo, qualora venga richiesto ad Euro Master Studies di effettuare la prenotazione
3. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall'Organizzatore nel proprio Catalogo e negli estratti conto (30 giorni prima della partenza).
4. Il mancato pagamento di ogni somma dovuta in esecuzione del pacchetto, alle date stabilite costituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 1221 cod. civ., automaticamente in mora l'obbligato e decorso il termine di quindici giorni, persistendo l'inadempimento, il contratto si risolve di diritto, costituendo tale patto come clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. . La risoluzione di diritto verrà comunicata a mezzo fax o a mezzo e-mail, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del Viaggiatore.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria (ed in particolare per la diffusione di epidemie o pandemie) e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dell'Organizzatore - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori e le informazioni eventualmente fornite dai Tour Operator sui loro siti web saranno soltanto a supporto ma non ufficiali ed a carattere vincolanti a meno che non facciano riferimento diretto a provvedimenti normativi nazionali ed internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico "Educational Experience”. In particolare, le regole denominate "norme comportamentali" o "codice etico" che comunque, fanno riferimento a modelli comportamentali da osservare nei paesi di destinazione, non equivalgono a semplici consigli ma, rappresentano parte integrante del contratto, la cui inosservanza, qualora adeguatamente provata, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.. I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7) REVISIONE DEL PREZZO (ART. 39 Codice del Turismo)
1. Il prezzo del pacchetto Educational Experience è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in Catalogo, o programma fuori Catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori Catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto Educational Experience, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40 Codice del Turismo, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore.
Le quote e i supplementi sono stabiliti in base al costo dei servizi esteri (trasporti, carburante, diritti aeroportuali e tassi di cambio applicati ai servizi in questione) calcolati alla data del 15 gennaio 2021 per tutte le valute. Entro i termini stabiliti nel Catalogo saranno determinate eventuali variazioni dei cambi di valuta che potrebbero causare l'incremento della quota di partecipazione. In caso d'incremento superiore al 8% del costo del pacchetto, il partecipante avrà la facoltà di recedere dal contratto senza alcun addebito di spesa.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO EDUCATIONAL EXPERIENCE PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 Codice del Turismo)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’Organizzatore comunica la modifica al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il Viaggiatore è tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico "Educational Experience" o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico " Educational Experience" ai sensi del comma 2, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9. RECESSO DEL VIAGGIATORE E DELL'ORGANIZZATORE (ART. 41 Codice del Turismo)
1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’Organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al Viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico " Educational Experience" può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. Al viaggiatore che dovesse recedere dal pacchetto saranno addebitate la quota di gestione pratica, il contributo spese per emissione polizze assicurative e spese accessorie e le penalità di seguito calcolate sull’ammontare della quota di partecipazione:
20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 giorni fino a 15 giorni prima della partenza.
70% della quota di partecipazione da 15 giorni fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza.
nessun rimborso spetta al partecipante per rinunce dopo tale termine o che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Tali condizioni non si applicano alla biglietteria aerea acquistata tramite Euro Master Studies srl. In questo caso saranno applicate le penali indicate nelle condizioni generali di vendita dai vettori aerei interessati.
Interruzione corso: non è previsto alcun rimborso in caso di interruzione del soggiorno linguistico.
0.Xx caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso - salvo, a titolo di parziale deroga, quanto disposto dalle leggi n. 27/2020 (art. 00 xxx) x x. 00/0000 (xxx. 182) che disciplinano la forza maggiore nei periodi emergenziali e da qualsiasi altra normativa che disciplinerà circostanze di forza maggiore e forme alternative di rimborso - ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico "Educational Experience" e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già indicate nel comma 4 del presente articolo - dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni.
b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’Organizzatore - salvo le deroghe parziali previste da normative speciali già indicate nel comma 4 del presente articolo - procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del Viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le
adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. Le parti concordano che, in caso di recesso dell'Organizzatore ai sensi dell'art. 41 comma 5 del Codice del Turismo, la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati con il pacchetto non comporterà il dovere dell'Organizzatore di rimborsare al Viaggiatore anche le somme dovute per le penali contrattuali relative alla risoluzione del contratto collegato al pacchetto che quest'ultimo dovrà pagare al proprio corrispondente estero.
10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del Catalogo del viaggio - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000/.
3. I cittadini stranieri dovranno opportunamente reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Intermediario o all’Organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’Intermediario e l’Organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico "Educational Experience" o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria (ed in particolare per la diffusione di epidemie o pandemie) e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dell'Organizzatore - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori e le informazioni eventualmente fornite dai Tour Operator sui loro siti web saranno soltanto a supporto ma non ufficiali ed a carattere vincolanti a meno che non facciano riferimento diretto a provvedimenti normativi nazionali ed internazionali. I Viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico "Educational Experience” In particolare, le regole denominate "norme comportamentali" o "codice etico" o che comunque,
fanno riferimento a modelli comportamentali da osservare nei paesi di destinazione non equivalgono a semplici consigli ma, rappresentano parte integrante del contratto, la cui inosservanza, qualora adeguatamente provata, costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.. I Viaggiatori, in caso di grave inadempimento, saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o l’Intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6.L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies Codice del Turismo).
0.Xx Viaggiatore, ai sensi dell'art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del Turismo, comunicherà, altresì, per iscritto all’Organizzatore, all’atto della formulazione della proposta di compravendita di pacchetto turistico "Educational Experience" e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’Organizzatore, le richieste specifiche e personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione, nonché quelle informazioni particolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allergie, patologie particolari come la celiachia, stati depressivi, difficoltà motorie) che possono avere un'incidenza sull'esecuzione e sui costi del pacchetto.
Segnalazioni specifiche del Viaggiatore
Eventuali intolleranze alimentari, situazioni di disabilità ed ogni altra richiesta extra rispetto all’offerta standard dell’Organizzatore dovranno essere, ai sensi dell'art. 36 comma 5 lettera a) del Codice del Turismo, preliminarmente riferite dal Viaggiatore ed accettate dall'Organizzatore. Qualora il Viaggiatore non avesse fornito prima della stipula del pacchetto tali informazioni e durante l'esecuzione del pacchetto fossero accertate situazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazioni specifiche, l'Organizzatore avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del danno.
1) Ai sensi dell’art. 36, comma 8 Codice del Turismo, l’Organizzatore, in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, si obbliga a fornire al Viaggiatore tutta la documentazione necessaria relativa al pacchetto prenotato.
Il Viaggiatore dovrà comunque osservare un comportamento all'insegna della cooperazione con l'Organizzatore in ottemperanza a quanto disciplinato dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. ed un suo comportamento negligente, reticente, omissivo, o comunque colposo potrà essere valutato quantomeno ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
11. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 Codice del Turismo)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto Educational Experience, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 cod. civ. .
L'Organizzatore non è responsabile in caso di inadempimento di servizi diversi da quelli turistici come quelli, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, direttamente erogati da Compagnie di assicurazione, servizi finanziari e società che erogano servizi per la fornitura di visti o passaporti.
2. Il Viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto Educational Experience.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto Educational Experience, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43 Codice del Turismo.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.
6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 42 Codice del Turismo, offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto Educational Experience, l’Organizzatore concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto Educational Experience o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8 dell'art. 42 Codice del Turismo, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 dell'art. 42 Codice del Turismo si applica il comma 5 della
medesima disposizione normativa.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 42 Codice del Turismo.
12. Qualora il rientro del Viaggiatore sia conseguente ad un grave inadempimento imputabile a dolo o colpa di quest'ultimo o alla mancata osservanza di norme pubbliche precettive (norme di diritto interno dei paesi ospitanti) o regolamentari private (ad esempio, violazione di regolamenti interni di scuole o campus) previste nei paesi di destinazione, l'Organizzatore ha diritto di imputare al Viaggiatore eventuali costi ulteriori sostenuti per garantire il rientro nel luogo di partenza o in altro luogo contrattualmente concordato oppure, in caso di alternative, nel luogo più vicino a quello di partenza o contrattualmente concordato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
13. L’Organizzatore, compatibilmente con la tipologia contrattuale scelta dal Viaggiatore e con le norme regolamentari della struttura straniera che lo ospita per le attività didattiche, per il campus dove eventualmente alloggia, presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
14. L'Organizzatore può richiedere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
15. L'Organizzatore, ai sensi dell'art. 42 del Codice del Turismo, risponde dei danni arrecati al Viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che vengano prestate direttamente che da terzi fornitori di servizi, a meno che non provi che il danno sia imputabile alla responsabilità dello Viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanza che l'Organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'Organizzatore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno potessero eventualmente subire le persone o le cose di loro proprietà in treno, aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuole e i college, o le famiglie ospitanti, per lesioni, perdite che potessero verificarsi. Così come nessuna responsabilità potrà essere assunta per eventuali spese causate da ritardi nei servizi di trasporto oppure occasionate da malattie, epidemie, pandemie, scioperi, maltempo, quarantene, guerre, etc. Qualora il predetto pacchetto venisse venduto attraverso l'intermediazione di un'agenzia di viaggio, queste ultime assumeranno la responsabilità del venditore disciplinata dall'art. 50 del Codice del Turismo.
12. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO (ART. 47, comma 10 Codice del Turismo)
1. E’ possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti della Compagnia di Assicurazione stipulante, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime inviate al Viaggiatore al momento della conferma del pacchetto prenotato.
Euro Master Studies, in collaborazione con Unipol Assicurazioni, ha predisposto per ogni partecipante la speciale polizza obbligatoria di assicurazione per rimborso spese mediche e assistenza sanitaria, bagagli (furto, rapina, smarrimento), rientro anticipato per gravi motivi familiari, rientro sanitario. Il contributo spese per emissione polizza e spese accessorie è indicato a pag. 76 del catalogo così come tutte le informazioni e garanzie assicurative. Effetti e limitazioni sono elencati nella polizza che sarà inviata prima della partenza a ciascun partecipante assicurato.
13. PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VIAGGIATORE (ART. 47 Codice del Turismo).
1. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico "Educational Experience" sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del Viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore.
3. I Viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al Viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
14. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Regolamento CE 2111/2005.
15. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
16. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE n. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA
Student in the World, Autorizzazione n. 222752/06 del 26/04/2007 Assicurazione Responsabilità Civile n. 81653669 della Unipol Assicurazioni. Fondo Garanzia Astoi: Fondo Astoi a tutela dei Viaggiatori C.F. 97896580582 Iscr. Reg. P.G. Roma n. 1162/2016.
Sede legale: Xxxxx Xxxxxx 000 00000 Xxxx (XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
SCHEDA TECNICA SITO WEB xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/
VALIDITA' DEI PROGRAMMI E DELLE TARIFFE
I programmi “nome T.O.” contenuti in questo sito sono validi: dal 1 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Le descrizioni, date, orari nonché le notizie sulle destinazioni sono concordate con i partner locali fornite dall’Organizzatore in base alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi e possono subire variazioni anche senza preavviso.
QUOTE: Le quote di partecipazione sono espresse in euro anche per le destinazioni che non adottano tale valuta. In tal caso la quotazione è stata effettuata in base al valore di cambio alla data del 15 gennaio 2021.