COMUNE DI ADRIA
COMUNE DI ADRIA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE
Approvato con deliberazione consiliare n° 62 in data 01/12/2020
INDICE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Premessa Art. 2 – Finalità Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Principi informatori per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza
Art. 5 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza CAPO II – TRATTAMENTO e SICUREZZA DEI DATI
Art. 6 – Titolare e contitolare del trattamento dei dati e misure di sicurezza Art. 7 – Responsabile-designato per il trattamento dei dati
Art. 8 – Responsabile Amministratore di sistema
Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa
Art. 10 – Nomina degli incaricati alla gestione del sistema di videosorveglianza Art. 11 – Sicurezza dei dati
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolo I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 12 – Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta
Art. 14 – Deposito dei rifiuti Art. 15 – Istituti scolastici
Titolo II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 16 – Diritti dell’interessato
Titolo III - RISARCIMENTO DEI DANNI
Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Titolo IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 18 – Previsioni ed esclusioni
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 19 – Tutela amministrativa
CAPO V – MODIFICHE
Art. 20 – Modifiche regolamentari
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 – Xxxxx di rinvio
Art. 22 – Pubblicità del regolamento Art. 23 – Entrata in vigore
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Premessa
1. Il presente Regolamento recepisce le modifiche e gli aggiornamenti normativi sopravvenuti al “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale” e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18.2.2010, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.
2. Il presente Regolamento disciplina la modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Adria nell’ambito del proprio territorio.
3. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini, configura trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (Punto 2 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010).
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti e della libertà fondamentali.
Art. 2 – Finalità
1. Ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, “per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Per sicurezza urbana deve intendersi l’attività di sicurezza pubblica finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione nel Comune di Adria attengono alla sicurezza urbana; le relative finalità sono, pertanto, conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni.
2. Attraverso il sistema di videosorveglianza il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio anche tramite l’integrazione con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal fine, previo accordo o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, l’Amministrazione Comunale di Adria potrà consentire l’utilizzo delle registrazioni video degli impianti di videosorveglianza. Detto accordo dovrà stabilire almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e le modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati del sistema.
3. Le finalità istituzionali dell’impianto sono di seguito meglio dettagliate:
a) garantire maggiore sicurezza ai cittadini, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l’intervento degli operatori;
b) aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell’efficacia delle misure adottate in maniera di sicurezza urbana attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
c) alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
d) alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali;
e) tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11;
f) tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e da illecite intrusioni;
g) controllare determinate aree del territorio comunale, nelle quali sono stati consumati atti illeciti a danno della cittadinanza;
h) monitorare il traffico veicolare mediante:
✓ rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
✓ individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
✓ rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
f) dare ausilio alla Polizia Locale per l’intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo per la sicurezza della cittadinanza;
g) dare ausilio alla Polizia Locale nell'accertamento di violazioni al codice della strada, limitatamente ai dati trattati, mediante telecamere installate su veicoli in dotazione alla Polizia Locale e/o sui varchi di controllo targhe, nei limiti della normativa vigente.
4. Si ribadisce che il trattamento dei dati di videosorveglianza, da parte di organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici convenzionati, potrà avvenire esclusivamente per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a. per “banca dati”, il complesso di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
b. per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
c. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
d. per “titolare del trattamento”, il Comune di Adria a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e. per “contitolare del trattamento” il soggetto con cui il titolare definisce mediante apposito accordo: le finalità del trattamento, le modalità del trattamento di dati personali, gli strumenti utilizzati e le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento;
f. per “Data Protection Officer” (DPO), il Responsabile della Protezione dei Dati, i cui compiti sono definiti dall’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 679/2016;
g. per “responsabile-designato”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio con il titolare dei dati e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
h. per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile;
i. per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
j. per “terzo”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
k. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
l. per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m.per “dato anonimo”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
n. per “centrale operativa e/o di controllo”, il/i luogo/i ove sono installati/dislocati il server e la workstation;
o. per “server”, l’apparecchiatura ad uso esclusivo del sistema di videosorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;
p. per “workstation”, la postazione collegata all’impianto di videosorveglianza specifica per la visualizzazione delle immagini in tempo reale, nonché per l’eventuale estrapolazione di immagini registrate;
q. per “unità di ripresa”, la singola apparecchiatura (telecamera);
r. per “impianto di videosorveglianza”, l'insieme degli apparati di ripresa che comprende: le telecamere poste sul territorio, i varchi di controllo delle targhe dei veicoli, il server per la gestione ed il salvataggio delle immagini, la workstation per l’attività di controllo da parte degli operatori e gli apparati di rete per la trasmissione dei dati;
s. per “Regolamento”, il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
t. per “Direttiva”, la Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti al fine di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
u. per “Garante”, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
v. per “Responsabile esterno” si intende la persona fisica e/o giuridica incaricata dal Titolare con apposito contratto alla gestione dei dati personali o come amministratore di sistema, nonchè di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza
Art. 4 - Principi informatori per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza
1. L’ individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale. Questa, nell’individuare le aree da assoggettare a videosorveglianza, tiene conto dei seguenti principi:
Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e l’Ufficio di Polizia Locale di Adria sono investiti;
Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità;
Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento; per esempio quando si deve stabilire:
- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli, anche tramite ingrandimenti.
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccoglier immagini dettagliate.
La dislocazione, l’angolo visuale, l’uso di zoom automatici e le tipologie, fisse o mobili, delle apparecchiature.
Quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi.
La durata dell’eventuale conservazione (che comunque non dovrà superare i sette giorni); Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sul territorio comunale sono installati, ovvero in corso di installazione, gli apparati di cui all’allegato A).
3. E’ facoltà dell’Amministrazione ampliare il numero degli apparati da installare sul territorio nonché modificare la loro tipologia. Conseguentemente dovrà essere aggiornato l’allegato di cui al comma 2.
Art. 5 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione dell'impianto di videosorveglianza per le finalità di cui al precedente articolo 2.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.
3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio urbano della città di Adria , si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale
4. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità
5. In virtù dell’art. 4 della legge 20 Maggio 1970, nr. 300 “Statuto dei Lavoratori” l’impianto di videosorveglianza non potrà in alcun modo essere utilizzato come strumento di controllo sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione comunale e, comunque, di diversi datori di lavoro pubblici e privati.
6. Il sistema di videosorveglianza dovrà raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e la modalità di ripresa andranno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
7. Tutte le telecamere che, per esigenze di orientamento, inquadrano porzioni di edifici e/o proprietà private, sono state impostate tramite funzione interna denominata 'privacy zone' in modo che, in corrispondenza di tali aree, sia presente in modo fisso e stabile una 'maschera nera' che ne oscura totalmente i dettagli, sia nella ripresa diretta che nella registrazione.
8. La cronologia degli eventi di accesso logico al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno 30 giorni con specificazione del soggetto che accede;
9. In ossequio a quanto disposto dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza”, i cittadini sono informati della presenza delle telecamere e della loro ubicazione.
10. È altresì consentito l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il rilevamento delle violazioni inerenti l’abbandono dei rifiuti e la tutela ambientale con specifico riferimento alle disposizioni del presente Regolamento ed in special modo dettate dall’art.14.
CAPO II – TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI
Art. 6 - Titolare e contitolare del trattamento dei dati e misure di sicurezza
1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Adria.
2. Qualora il servizio di Polizia Locale venga, in futuro, esercitato in forma associata/convenzionata, il Comune capofila, ovvero quello in cui vengono conservati e/o raccolti e/o comunque trattati i dati rilevati, assume il ruolo e le funzioni di Titolare del
Trattamento. Il comune nel cui territorio vengono rilevati i dati assume il ruolo di contitolare del trattamento. Il titolare ed i contitolari assicurano il rispetto delle prescrizioni previste dalle normative in materia di videosorveglianza, ivi compreso quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il titolare del trattamento tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal sistema di videosorveglianza.
4. Il titolare del trattamento, se necessario e sentito il D.P.O., provvede a effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento UE n.679/2016, quando il trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
5. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali dovrà essere fatta prima di effettuare il trattamento.
6. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata a norma dell'articolo 35 del Regolamento UE n.679/2016, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta il Garante per la protezione dei dati personali.
7. In caso di accesso condiviso al sistema di “videosorveglianza urbana” e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative delle forze di Polizia tramite medesima infrastruttura tecnologica, lo stesso accesso è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singola Amministrazione, con la quale si è stipulato accordo/convenzione, la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali sempre nella scrupolosa osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente.
Art. 7 – Responsabile-designato per il trattamento dei dati
1. Il Sindaco designa con apposito atto il Responsabile-designato del trattamento dei dati personali rilevati dal sistema di videosorveglianza. Quest’ultimo assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni riportate nel presente regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Il Responsabile-designato deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle normative vigenti.
2. Il Responsabile-designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni generali impartite dal titolare, attuando tutte le precauzioni e gli accorgimenti di natura tecnica, procedurale ed organizzativa, anche tramite verifiche periodiche, per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e per impedire un uso improprio e non conforme dei dati da parte di chiunque.
3. I compiti affidati al Responsabile-designato devono essere specificati in sede di designazione. Gli incaricati del trattamento dei dati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Titolare o del Responsabile-designato.
4. Il Responsabile-designato, e in sua assenza gli incaricati delegati, provvede alla tutela delle chiavi dell’armadio destinato alla conservazione delle registrazioni che, per motivi di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o per altre specifiche esigenze, non devono
essere cancellate, nonché alla custodia della password per l’accesso e l’utilizzo del sistema. Provvede, altresì, alla tenuta di un registro, anche eventualmente informatico, dell’impianto di videosorveglianza dove annotare gli accessi al sistema finalizzati all’estrazione di dati e ogni altra particolare annotazione che ritenga opportuna.
5. Il Responsabile-designato del trattamento informa la comunità con un preavviso di almeno dieci giorni delle seguenti circostanze: dell’avvio del trattamento dei dati personali a seguito dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, dell’eventuale incremento dimensionale di quest’ultimo nonché della cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei medesimi dati.
Art. 8 – Responsabile Amministratore di sistema
1. Il Titolare del trattamento designa, con apposito atto, il Responsabile del trattamento dei dati in qualità di Amministratore di sistema la persona fisica e/o giuridica alla quale, con apposito contratto, è affidato l’incarico di eseguire la manutenzione e verificare il corretto funzionamento del sistema stesso.
Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa e sicurezza dei dati
1. L’accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente ai soggetti di seguito indicati: Sindaco o suo delegato; Responsabile-designato del trattamento; incaricati al trattamento dei dati; personale in servizio presso l’ufficio di PL.
2. Possono essere autorizzati all’accesso alla sala di controllo gli incaricati di servizi diversi da quelli in esame ma comunque afferenti a compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché, con adeguate cautele, il personale addetto alla manutenzione anche tecnico/informatica degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile-designato del trattamento dei dati.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile-designato del Trattamento dei Dati.
4. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti del Comune deve essere fatta mediante atto formale.
5. Il Responsabile esterno, in qualità di Amministratore di sistema, può accedere ai dati per le sole funzionalità di manutenzione o verifica di funzionamento del sistema.
6. L’accesso ai sistemi, compresa la visione delle immagini registrate, è in ogni caso consentito all’Autorità Giudiziaria e agli organi di Polizia Giudiziaria previa motivata richiesta. Nell’ipotesi in cui anche questi ultimi siano collegati al sistema per l’autonoma visione ed eventuale estrapolazione di immagini, essi sono tenuti a rispettare tutte le procedure contemplate nel presente Regolamento e a nominare un responsabile del trattamento dei dati, del quale il Comando di Polizia Locale deve essere tempestivamente informato.
7. Il Responsabile-designato del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare rilevamento indebito di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
8. Il Responsabile-designato del trattamento provvederà ad individuare diversi livelli di accesso al sistema corrispondenti alle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai
soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
Art. 10 - Nomina degli incaricati alla gestione del sistema di videosorveglianza
1. Il Responsabile-designato del Trattamento, deve designare e nominare un numero di incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza nel numero sufficiente a garantire una efficace gestione del servizio stesso.
2. La designazione degli incaricati avviene preferibilmente nell’ambito degli operatori di Polizia Locale, del personale responsabile dell’informatica del Comune e dei soggetti eventualmente incaricati per la manutenzione e/o assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza.
3. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sui contenuti del presente regolamento.
4. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
5. Nell’ambito degli incaricati verranno formalmente designati i soggetti cui è affidata la custodia e gestione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolo I - Raccolta e requisiti dei dati personali
Art. - 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati raccolti dovranno essere protetti da adeguate misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati oggetto di trattamento vengono:
a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b. trattati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 679/2016;
c. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
d. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
x. xxxxxxxx, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 2, comma 3, lett. e, con modalità volta a salvaguardare l’anonimato;
3. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati rilevati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione previste dal successivo articolo 12. Il sistema di videosorveglianza
utilizzato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Le immagini relative ai varchi di controllo delle targhe dei veicoli sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione.
Art. 12 - Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia Giudiziaria
1. Ove dalle registrazioni emergessero fatti di rilevanza penale che riguardano la sicurezza pubblica, oppure illeciti di natura amministrativa, il Responsabile-designato del Trattamento o l’incaricato, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa e conservazione di cui al precedente articolo 11, potranno procedere alla registrazione delle stesse su supporti magnetici, redigendo apposito verbale delle attività compiute. Alle informazioni raccolte potranno accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e l’Autorità Giudiziaria.
2. L’impianto di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall’Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui gli organi di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta motivata ed indirizzata al Responsabile-designato del trattamento dei dati. Tali richieste, per essere validamente valutate, dovranno necessariamente pervenire entro il termine massimo di conservazione di cui all’art. 11, comma 3.
3. I cittadini non hanno diritto di ricevere direttamente copia delle immagini rilevate dal sistema di videosorveglianza. In presenza di un fatto di reato l’interessato può, entro il termine di 48 ore, richiedere il salvataggio delle immagini in attesa che l’organo di Polizia Giudiziaria, cui verrà proposta la denuncia querela, faccia apposita richiesta.
4. In caso di incidente stradale, se interviene per i rilievi la Polizia Locale, questa provvederà direttamente all’acquisizione delle immagini. In caso di intervento di un’altra forza o servizio di Polizia è applicabile il Codice di Procedura Penale e le altre norme in materia. Ai sensi dell’articolo 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrare, purché la richiesta avvenga in qualità di difensori nominati. La richiesta deve comunque pervenire entro il termine massimo di conservazione di cui all’art. 11, comma 3.
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. Il Comune di Adria si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:
“COMUNE DI ADRIA – AREA VIDEOSORVEGLIATA - La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale del Comune di Adria per finalità di prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità.”.
2. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all’utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità
perseguita, già individuato nel provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1, al provvedimento della stessa autorità dell’08 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
3. Il supporto con l'informativa:
a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
c) potrà inglobare un simbolo o pittogramma di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
4. In ogni caso il titolare del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.
Art 14 - Deposito dei rifiuti
1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui al precedente comma, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica. A riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni: vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale; le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti; le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione; • le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti
da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria; • le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano; • i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Art. 15 - Istituti scolastici
l. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente, dei docenti e del personale ivi operante alla riservatezza. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
Titolo II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 16 - Diritti dell’interessato
1. Previa apposita istanza l’interessato ha diritto:
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di conoscerne le relative finalità;
c) di ottenere l’informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
d) di ottenere, a cura del Titolare/responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;
e) la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
f) di visionare le immagini che lo riguardano esclusivamente in presenza dell’operatore incaricato.
2. E’ consentito solo all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è, pertanto, possibile, fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato
3. Le istanze di cui al presente articolo sono presentate con le modalità che saranno rese note attraverso il sito internet del Comune e, di norma, sono indirizzate al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento dati.
4. Con riferimento alle istanze di cui al comma 1, l’Amministrazione si riserva di istituire una tariffa a copertura dei costi sopportati per evadere le stesse; la tariffa sarà dovuta anche nell’ipotesi di esito negativo dell’istruttoria.
5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
7. Nel caso di rigetto della propria istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o comunicata oralmente, il titolare/responsabile dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
Titolo III - RISARCIMENTO DEI DANNI
Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. La materia è regolamentata dall’art. 82 del Regolamento (UE) 679/2016 e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e ad esso si rimanda integralmente.
Titolo IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 18 – Previsioni ed esclusioni
1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Adria a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa a sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In nessun caso è prevista la diffusione dei dati personali di cui al presente trattamento.
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 19 - Tutela amministrativa
1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016 e al conseguente D.Lgs. n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 6 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile-designato del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.
CAPO V – MODIFICHE
1. Compete alla Giunta Comunale l’eventuale assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
2. Compete, altresì, alla Giunta Comunale l’individuazione di ulteriori punti ripresa oltre a quelli di cui all’allegato al presente regolamento.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al:
x. Xxxxxxxxxxx (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
b. Provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2010;
c. Decreto Legislativo 30 giugno 2003 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
d. Xxxxxxxxx (UE) 680/2016 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati;
e. Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della Direttiva (UE) 680/2016 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati;
f. Le circolari in materia.
Art. 22 - Pubblicità del Regolamento
1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicata sul sito internet del Comune.
Art. 23 - Entrata in vigore
1. Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività del provvedimento di adozione.
Art. 24 – Abrogazione di disposizioni regolamentari.
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del presente Regolamento che contrastino con esso, esplicitamente o implicitamente ed in particolare è integralmente abrogato il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale” e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18.2.2010.