PROCEDURA
PROCEDURA
RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
INDICE
1 DEFINIZIONI 3
2 FINALITÀ ED ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA 4
3 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE 4
4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 5
5 OPERAZIONI ESCLUSE 6
6 DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 7
7 DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA 8
8 DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI EX DELIBERE QUADRO 9
9 OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE 9
10 DISPOSIZIONI FINALI 10
1. DEFINIZIONI
Amministratori indipendenti: gli amministratori qualificati tali da ASTM in applicazione del Codice di Autodisciplina
Amministratori non correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate
Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio del 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana
S.p.A. a cui ASTM, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, ha dichiarato di aderire
CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Comitato controllo e rischi : il comitato costituito da ASTM ai sensi del Codice di Autodisciplina e composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti
Gruppo ASTM: ASTM e le entità italiane o estere controllate da ASTM ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
Regolamento Parti Correlate: Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010
ASTM: ASTM S.p.A.
Società Controllate: le entità italiane o estere nelle quali ASTM esercita un’influenza dominante ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile
Società Collegate: le entità italiane o estere nelle quali ASTM esercita un’influenza notevole ai sensi dell’art. 2359, comma 3, del codice civile
Stretti Familiari: quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con ASTM. Essi possono includere i genitori, i figli e le persone a carico, il coniuge non legalmente separato e il convivente (nonché i figli di questi ultimi)
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)
2. FINALITÀ ED ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA
La presente procedura (la “Procedura”) è stata approvata in data 26 novembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione di ASTM, con il parere favorevole di un Comitato appositamente costituito ed interamente composto da Amministratori indipendenti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391 bis del codice civile e dal Regolamento Parti Correlate.
Successivamente, in data 9 novembre 2012, 6 marzo 2014 e 23 gennaio 2017, la procedura è stata ulteriormente modificata dal Consiglio di Amministrazione ASTM all’unanimità, previo parere favorevole e unanime del Comitato controllo e rischi.
Tale procedura individua le regole che disciplinano l’approvazione, la gestione e l’informazione al pubblico delle operazioni con parti correlate poste in essere da ASTM, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE
3.1 In base a quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate, sono parti correlate di ASTM:
a) i soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
i. controllano ASTM, sono controllati da ASTM, o sono sottoposti a comune controllo con ASTM;
ii. detengono una partecipazione in ASTM tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima1;
iii. controllano congiuntamente ASTM2;
b) le Società Collegate a ASTM;
c) le joint venture cui partecipa ASTM3;
d) i Dirigenti con responsabilità strategiche4 di ASTM e delle sue controllanti, tra i quali sono compresi gli Amministratori ed i Sindaci di ASTM;
e) gli Stretti Familiari di uno dei soggetti di cui ai punti a) e d);
f) le entità nelle quali uno dei soggetti d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
1 Secondo il Regolamento Parti Correlate “l’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate),il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario”.
2 Secondo il Regolamento Parti Correlate “il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente,del controllo su un’attività economica”.
3 Secondo il Regolamento Parti Correlate “una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto”.
4 Secondo il Regolamento Parti Correlate “i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società”.
g) i fondi pensionistici istituiti o promossi da ASTM in favore dei dipendenti propri o di qualsiasi entità a essa correlata.
3.2 Per la corretta gestione della presente procedura, le parti correlate di ASTM, identificate in base a quanto previsto al paragrafo 3.1 che precede, sono ordinate, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in una specifica banca dati creata sulla base dell’anagrafica delle partecipazioni societarie e delle dichiarazioni rilasciate dalle parti correlate, con cadenza semestrale e sulla base di apposita modulistica che verrà predisposta dall’Ufficio Organi Societari e consultabile dalle Società Controllate.
In particolare, l’Ufficio Organi Societari ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute e disponibili, le parti correlate dirette di ASTM, per tali dovendosi intendere le entità di cui al precedente paragrafo 3.1, lett. a), b), c), e g) nonché i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società. Ai fini dell’identificazione delle parti correlate indirette (per tali intendendosi le parti correlate di ASTM diverse da quelle indicate nella proposizione precedente), le parti correlate dirette sono tenute a fornire informazioni sulle proprie parti correlate, mediante la compilazione di appositi schemi di dichiarazione, nonché a comunicare senza indugio all’Ufficio Organi Societari le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano comunque incidere, ovvero influire, sulla qualifica di parte correlata diretta o indiretta. Nei casi in cui l’individuazione di una parte correlata diretta o indiretta risulti complessa o controversa e, comunque, nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’Ufficio Organi Societari potrà richiedere un parere al Comitato controllo e rischi.
4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
4.1 Costituisce operazione con parte correlata qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni posto in essere con una o più parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.
4.2 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate:
(a) l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica;
(b) il controvalore dei contratti di durata dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso. Nei contratti con parti correlate non sarà possibile prevedere clausole di rinnovo annuale automatico del rapporto stesso.
4.3 Prima del compimento di qualsiasi operazione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, con il supporto della funzione competente per la realizzazione della stessa, deve preliminarmente verificare se l’operazione possa essere considerata operazione con parte correlata e valutare, al fine dell’applicazione della relativa procedura, in quale delle seguenti tipologie l’operazione rientri:
❑ Operazioni escluse
❑ Operazioni di maggiore rilevanza
❑ Operazioni di minore rilevanza
5. OPERAZIONI ESCLUSE
5.1 Rientrano nella categoria delle Operazioni escluse:
a) le operazioni concluse con una parte correlata, che non siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, il cui ammontare sia inferiore ad Euro un milione (operazioni di importo esiguo);
b) le operazioni concluse con Società Controllate diverse dall’emittente quotato Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. (“SIAS”), o con Società Collegate nei confronti delle quali non sussistano interessi di parti correlate qualificabili come significativi.
Non si considerano interessi significativi:
- la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale di una Società Controllata o di una Società Collegata di una parte correlata, ove tale soggetto sia titolare di una partecipazione, diretta o indiretta, in ASTM il cui peso effettivo, in termini ponderati, sia superiore al peso effettivo della partecipazione da essa direttamente o indirettamente detenuta nella Società Controllata o nella Società Collegata. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, la partecipazione diretta è ponderata per la totalità, mentre quella indiretta è ponderata secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la predetta partecipazione. Non si considera, peraltro, quale interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o Collegata, da parte di altre Società Controllate da ASTM o ad essa Collegate;
- la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale di una Società Controllata o di una Società Collegata in misura non superiore al 20% (venti per cento), ove la parte correlata ad ASTM non detenga, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione nella stessa ASTM;
- la condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società che conclude l’operazione e le Società Controllate o le Società Collegate;
c) le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Rientrano in tale categoria le operazioni il cui corrispettivo è determinato in base ad oggettivi e documentati elementi di riscontro, quali prezziari o quotazioni ufficiali regolate dalle Autorità competenti;
d) le operazioni urgenti di ASTM che non rientrino nella competenza dell’Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all’art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate.
5.2 Le operazioni di cui alla lettera c) del paragrafo 5.1, se di importo superiore alle soglie previste al paragrafo 6.1, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione di ASTM e troveranno applicazione le disposizioni in materia di informativa a CONSOB previste dal Regolamento Parti Correlate.
Gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nelle operazioni societarie informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione dichiarando la disponibilità ad allontanarsi dalla riunione o ad astenersi dalla discussione e dalla conseguente deliberazione qualora tale interesse sia ritenuto rilevante dai restanti Consiglieri.
6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
6.1 Sono Operazioni di maggiore rilevanza quelle non rientranti tra le Operazioni escluse per le quali risulti superata la soglia del 5% per almeno uno degli indici di rilevanza di seguito sinteticamente illustrati:
a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto consolidato ASTM, assunto senza includere le interessenze di terzi, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di ASTM;
b) indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo consolidato di ASTM;
c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita ed il totale attivo consolidato di ASTM.
6.2 L’approvazione preventiva delle Operazioni di maggiore rilevanza poste in essere da ASTM è riservata al Consiglio di Amministrazione che delibererà previo motivato parere favorevole del Comitato controllo e rischi.
Gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nelle operazioni societarie informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione dichiarando la disponibilità ad allontanarsi dalla riunione o ad astenersi dalla discussione e dalla conseguente deliberazione qualora tale interesse sia ritenuto rilevante dai restanti Consiglieri.
6.3 Il Comitato controllo e rischi dovrà essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione della trattativa e dell’istruttoria.
6.4 Il Comitato controllo e rischi, nell’espletamento del suo compito, può farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Xxxxx ferma la possibilità che l’esperto indicato dal Comitato assista anche ASTM nel compimento dell’Operazione purché l’incarico preveda espressamente che l’esperto assista anche e specificamente il Comitato nell’assolvimento dei compiti ad esso spettanti ai sensi della Procedura.
Il Comitato controllo e rischi assumerà le proprie determinazioni a maggioranza dei propri componenti.
6.5 Nel caso in cui con riferimento ad una determinata Operazione di maggiore rilevanza uno o più degli Amministratori indipendenti che compongono il Comitato controllo e rischi risultino correlati, questi saranno sostituiti, limitatamente all’operazione in esame, da altri Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti in Consiglio di Amministrazione, in modo che il numero dei componenti il Comitato risulti comunque pari a tre. Gli eventuali Amministratori indipendenti non correlati, diversi da quelli nominati, subentreranno ai componenti correlati del medesimo Comitato in ordine di età.
Nell’ipotesi in cui, relativamente ad una data Operazione di maggiore rilevanza, il numero degli Amministratori indipendenti non correlati facenti parte del Consiglio di Amministrazione sia inferiore a due, l’operazione dovrà essere approvata previo motivato parere favorevole di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
6.6 Nell’ipotesi in cui il Comitato controllo e rischi abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento dell’Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l’Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale
recepimento dei rilievi formulati dal Comitato controllo e rischi; o in alternativa (ii) approvare l’Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l’avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato a condizione che il compimento dell’Operazione sia autorizzato dall’Assemblea ai sensi del successivo paragrafo 6.9; o infine (iii) non approvare l’Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.
6.7 I verbali delle deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dovranno contenere un’adeguata motivazione in merito all’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
Con cadenza trimestrale l’Amministratore Delegato fornirà al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa informativa sull’esecuzione delle operazioni.
6.8 In occasione di Operazioni di maggiore rilevanza ASTM fornirà al pubblico un’informativa nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Parti Correlate. Analoga informativa verrà fornita nell’ipotesi in cui, nel corso di un esercizio, siano concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima che ad ASTM, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al paragrafo 6.1.
6.9 Le disposizioni del presente paragrafo troveranno applicazione anche per le Operazioni di maggiore rilevanza di competenza dell’Assemblea dei Soci o che da questa debbano essere autorizzate a sensi di legge o di statuto.
Le delibere dell’Assemblea dei Soci verranno adottate con le maggioranze previste dalla vigente normativa o dallo statuto sociale di ASTM. Peraltro, qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea dei Soci sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione malgrado l’avviso contrario del Comitato controllo e rischi, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, la predetta proposta dovrà prevedere che, nel caso in cui i soggetti non correlati a cui spetta il diritto di voto presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, l’operazione non verrà compiuta qualora abbia espresso voto contrario alla stessa la maggioranza dei soci non correlati votanti.
7. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
7.1 Sono Operazioni di minore rilevanza quelle non rientranti tra le Operazioni escluse per le quali non risultano superate le soglie di cui al precedente paragrafo 6.1.
7.2 L’approvazione delle Operazioni di minore rilevanza poste in essere da ASTM è riservata al Consiglio di Amministrazione che delibererà previo motivato parere non vincolante del Comitato controllo e rischi.
Gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nelle operazioni societarie informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione dichiarando la disponibilità ad allontanarsi dalla riunione o ad astenersi dalla discussione e dalla conseguente deliberazione qualora tale interesse sia ritenuto rilevante dai restanti Consiglieri.
7.3 Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato controllo e rischi dovranno ricevere con congruo anticipo informazioni complete ed adeguate sull’operazione.
Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 6.4 e, limitatamente alle disposizioni che disciplinano la composizione del Comitato controllo e rischi e l’eventuale nomina di un esperto indipendente, le disposizioni di cui al paragrafo 6.5.
7.4 Qualora l’Operazione di minore rilevanza venga approvata in presenza di un parere negativo del Comitato controllo e rischi o comunque senza accogliere i rilievi eventualmente formulati dal predetto Comitato, ASTM provvederà ad informarne il pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Parti Correlate.
7.5 Le disposizioni del presente paragrafo troveranno applicazione anche per le Operazioni di minore rilevanza di competenza dell’Assemblea dei Soci o che da questa debbano essere autorizzate a sensi di legge o di statuto.
8. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI EX DELIBERE QUADRO
8.1 Per serie di operazioni omogenee concluse con determinate categorie di parti correlate, individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, ASTM potrà assumere delibere quadro che non abbiano efficacia superiore ad un anno e che prevedano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare e la motivazione delle condizioni previste.
8.2 Nel caso in cui il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera quadro superi la soglia di rilevanza prevista al paragrafo 6.1, la delibera quadro dovrà essere approvata da ASTM con le modalità di cui al paragrafo 6.
Negli altri casi, la delibera quadro dovrà essere approvata da ASTM con le modalità di cui al paragrafo 7.
Troveranno applicazione le disposizioni in materia di informazione al pubblico previste dal Regolamento Parti Correlate.
8.3 Con cadenza trimestrale l’Amministratore Delegato fornirà al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa informativa sull’attuazione delle delibere quadro.
9. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE
9.1 Fatti salvi ed impregiudicati i principi di autonomia gestionale dei competenti organi sociali, le seguenti operazioni con parti correlate ad ASTM poste in essere da Società Controllate diverse da SIAS o da sue controllate, che non ricadano nelle fattispecie previste al paragrafo 5 della presente procedura (Operazioni escluse), dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione di ASTM che delibererà previo parere non vincolante del Comitato controllo e rischi:
a) operazioni di acquisizione o dismissione di beni immobili il cui controvalore risulti superiore a un milione di euro;
b) operazioni di fusione, operazioni di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, nell’ipotesi in cui all’operazione partecipi una società nella quale vi siano interessi di parti correlate qualificabili come significativi ai sensi del precedente paragrafo 5.1, lettera b), della Procedura;
c) operazioni diverse da quelle sopra elencate che, singolarmente considerate, presentino un controvalore superiore a dieci milioni di euro (quali, a puro titolo esemplificativo, operazioni aventi per oggetto acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda o concessioni di garanzie).
In relazione a ciascuna operazione, il Consiglio di Amministrazione di ASTM dovrà ricevere, a cura della società controllata, un’informativa idonea a consentire un preventivo esame dell’operazione medesima e in particolare:
- caratteristiche generali dell’operazione, indicando oggetto, motivazioni, corrispettivo, tempistica, nonché natura della correlazione;
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni suscettibili di generare obbligazioni in capo alla società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione;
- eventuali interessi, anche indiretti, dei componenti gli organi sociali.
Per il rilascio del proprio parere, il Comitato controllo e rischi avrà facoltà di richiedere informazioni agli organi delegati della società controllata e potrà farsi assistere, a spese di ASTM, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.
9.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente paragrafo 9.1, si specifica che:
- le disposizioni della presente procedura non troveranno applicazione alle operazioni con parti correlate ad ASTM poste in essere da SIAS o da sue controllate;
- rientrano tra le Operazioni escluse quelle concluse dalle Società Controllate con entità italiane o estere controllate da ASTM o collegate ad ASTM ai sensi dell’art. 2359 del codice civile nelle quali non sussistano interessi significativi così come qualificati al paragrafo 5.1 lettera b);
- qualora per ragioni di urgenza l’operazione non potesse essere preventivamente sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione di ASTM, la Società controllata: (i) prima del compimento dell’operazione, informerà l’Amministratore Delegato di ASTM, anche per le vie brevi, delle ragioni di urgenza e (ii) successivamente al compimento dell’operazione, ferma l’efficacia della stessa, predisporrà una relazione da sottoporre al primo Consiglio di Amministrazione utile di ASTM e al Comitato controllo e rischi, contenente una adeguata descrizione delle caratteristiche principali dell’operazione nonché delle ragioni dell’urgenza.
9.3 Per consentire l’attuazione degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 5 e 13 del Regolamento Parti Correlate, nonché l’informativa periodica prevista dall’art. 150 del TUF, le Società Controllate dovranno garantire un flusso informativo nei confronti di ASTM secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla medesima ASTM.
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1 L’Amministratore Delegato di ASTM è delegato ad emanare le disposizioni attuative della presente procedura e ad apportare alla stessa, sentito il Comitato controllo e rischi, le modifiche e le integrazioni meramente formali che si rendessero necessarie al solo fine di adeguare la procedura a provvedimenti normativi sopravvenuti ovvero a orientamenti interpretativi dell’Autorità di Xxxxxxxxx.
10.2 La Società non ha ritenuto di avvalersi: (i) della facoltà di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate di estendere il perimetro della correlazione rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento Parti Correlate, (ii) della facoltà di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Parti Correlate di fissare un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti al Comitato di controllo interno; (iii) dell’esenzione di cui all’art. 13, comma 3, lett. a), del Regolamento Parti Correlate per i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-bis del TUF; (iv) dell’esenzione di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), del Regolamento Parti Correlate per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche; e (v) dell’esenzione di cui all’art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate per le operazioni urgenti collegate a situazioni di crisi aziendale.