Contratto di Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti (tariffa 232)
Società del Gruppo Sara
Saratutelavita
Contratto di Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti (tariffa 232)
Fascicolo Informativo
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario
• Privacy
• Modulo di Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Modello V390 edizione 04/14
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
pagina bianca
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (*), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Xxxx Xxxx Spa - Società per azioni (di seguito Impresa) fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
b) la sede legale e la direzione generale dell'Impresa è in Xxxxxx, Xxxx, Xxx Xx 00 - 00000
c) i riferimenti sono: tel.00.00.000 - sito internet: xxx.xxxx.xx ed e-mail: xxxxxxxx@xxxx.xx, xxxx@xxxx.xx e xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx (PEC - posta elettronica certificata)
d) l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
•
La situazione patrimoniale dell'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, è la seguente: ammontare del patrimonio netto: 56,8 milioni di euro
di cui:
- capitale sociale: 26 milioni di euro
- totale delle riserve patrimoniali: 30,8 milioni di euro.
L'indice di solvibilità dell'Impresa relativo alla gestione vita della stessa - intendendo con esso il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari a 1,97.
Sul sito internet xxx.xxxx.xx è possibile consultare i dati relativi alla situazione patrimoniale dell’Impresa.
B) INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte
DURATA
Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, durante il quale è valida la copertura assicurativa.
Il presente contratto prevede, compatibilmente con l'età dell'Assicurato, una durata compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 30 anni.
Il contratto prevede:
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO COPERTURE COMPLEMENTARI
Si rimanda all’Art.2 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di costituzione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.
Capitolo 2 Infortuni
Si rimanda alla Sezione B delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di c•ostituzione delle seguenti Assicurazioni Complementari:
• Capitolo 3 Garanzia Famiglia
• Capitolo 4 Invalidità.
(*) il 1° gennaio 2013 l’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
ATTENZIONE: il contratto prevede eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura del rischio.
Di norma viene individuato un periodo di limitazione della copertura di rischio di 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto - definito carenza: di conseguenza la prestazione è pienamente operante a partire dal 6° mese successivo alla data di entrata in vigore del contratto.
È in ogni caso possibile - e necessario in alcuni specifici casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione - che l’Assicurato si sottoponga a visita medica da parte di un medico fiduciario dell'Impresa ovvero del proprio medico di famiglia - a seconda dell’importo di capitale caso morte e dell’età dell’Assicurato - e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'Impresa stessa; in tal modo, e solo a seguito di valutazione favorevole da parte dell’Impresa, la prestazione è pienamente operante a partire dalla data di entrata in vigore del contratto.
Si rinvia rispettivamente all’Art.3 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione e al Capitolo 1 della Sezione B delle stesse Condizioni per gli aspetti di dettaglio sulle esclusioni e sulla limitazione della copertura di rischio - carenza.
È necessario, prima di sottoscrivere il contratto, leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta, relative in particolare alla compilazione del questionario sanitario da parte dell'Assicurato.
4. Premi
Premio annuo costante
Il premio annuo costante viene determinato sia in base agli obiettivi del Contraente in termini di prestazione, sia in relazione ai seguenti elementi:
•
•
•
il capitale assicurato prescelto la durata prescelta del contratto l’età assicurativa dell'Assicurato
•
lo stato di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato le Garanzie Complementari eventualmente prestate.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione del capitale assicurato, per tal ragione il mancato versamento dei premi determina la risoluzione del contratto e l'acquisizione all'Impresa dei premi versati.
È prevista in ogni caso la facoltà di riattivare il contratto secondo quanto indicato al successivo punto 10 nella sezione D).
A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato da parte dell’Impresa il Contraente corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante dovuti in modo anticipato, comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, che non possono in alcun caso essere variati nel corso della durata contrattuale prescelta.
Per la modalità di pagamento del premio annuo costante si rimanda alla successiva sezione.
È prevista la possibilità per il Contraente di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili, con l'applicazione, su ciascuna rata, di un interesse di frazionamento pari, rispettivamente, al 2%, al 3% e al 5%.
È in ogni caso facoltà del Contraente richiedere all’Impresa di poter variare il frazionamento del premio annuo costante, rispettando in ogni caso l’importo minimo della rata di premio, come di seguito indicato: è sufficiente che il Contraente comunichi la sua decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.
La variazione del frazionamento del premio annuo costante ha effetto dalla prima data di ricorrenza anniversaria successiva alla data di richiesta.
Nel caso in cui il Contraente richieda di variare il frazionamento del premio annuo costante, passando al frazionamento mensile sarà necessario - se non già attivo - attivare l’addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD, di cui di seguito.
In caso di frazionamento del premio annuo costante il Contraente corrisponde la prima rata del premio fermo restando l'obbligo del versamento dell'intera prima annualità di premio (Art.1924 del Codice Civile); infatti, la non piena corresponsione della prima annualità del premio annuo costante nel corso del primo anno comporta l'estinzione del contratto e l'acquisizione all'Impresa delle rate di premio versate fino a quel momento.
I premi successivi al primo vengono corrisposti alle successive ricorrenze stabilite. L’importo minimo della rata di premio non deve essere inferiore a Euro 15.
•
•
Ciascun importo di premio - annuo o rata di premio - corrisposto deve intendersi comprensivo: della spesa di emissione, relativamente al primo versamento
•
•
del diritto di quietanza, relativamente ai successivi versamenti della cifra fissa
•
•
del caricamento percentuale dell'eventuale interesse di frazionamento
•
dell'eventuale premio relativo a ciascuna garanzia prescelta, nel caso di scelta di una delle Garanzie Complementari - dettagliatamente indicate in polizza - a cui si rimanda al seguente capoverso
delle eventuali imposte, in caso di scelta della Garanzia Complementare Infortuni.
Relativamente alla quota parte del premio annuo costante afferente alle Garanzie Complementari eventualmente prescelte, questa si determina come segue:
Complementare Infortuni
applicando l’1‰ al capitale assicurato
Complementare Garanzia Famiglia
applicando un valore ‰ al capitale assicurato, variabile in base alla somma delle età
d•ell'Assicurato e del coniuge alla scadenza del contratto, pari a:
•
•
per somma di età fino a 110 anni: 0,5‰ per somma di età tra 111 e 124 anni: 1‰ per somma di età tra 125 e 130 anni: 2‰
Complementare Invalidità
applicando un valore percentuale al premio annuo al netto della spesa di emissione, variabile in base all'età dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, con un minimo dell'1% nel caso in cui l'età dell'Assicurato a scadenza non superi i 60 anni e un massimo del 3,5% nel caso in cui l'età dell'Assicurato a scadenza non superi i 65 anni
Si rinvia al punto 6.1.1 del successivo punto C) per il dettaglio sui relativi costi gravanti sul premio.
Modalità di versamento del premio annuo costante o rata di premio
Il Contraente corrisponde all'Impresa ciascun versamento con le modalità di seguito indicate:
alla data di perfezionamento del contratto:
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all’Impresa,
ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità
- ordine di bonifico che abbia come beneficiario l’Impresa, ovvero l’Intermediario espressamente in tale qualità
- altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario l’Impresa, ovvero
l’Intermediario espressamente in tale qualità
- sistema di pagamento elettronico, che abbia come beneficiario l’Impresa, ovvero l’Intermediario
espressamente in tale qualità.
•
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il frazionamento mensile del premio annuo costante, alla data di perfezionamento devono essere corrisposte le prime 3 mensilità del premio annuo costante.
•
alle successive date di ricorrenza del contratto, nel caso in cui il frazionamento prescelto sia mensile: pagamento tramite addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD
alle successive date di ricorrenza del contratto, nel caso in cui il frazionamento prescelto sia trimestrale, semestrale o annuale pagamento tramite:
- una delle modalità previste per il versamento del premio - annuo costante o rata di premio - alla data
di perfezionamento del contratto
- addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Qualora l’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD - non vada a buon fine per motivi non riconducibili all’Impresa, l’Impresa stessa comunica tale circostanza al Contraente, specificando che il premio, o rata di premio, insoluto e i premi, o rate di premio, successivi devono essere versati presso l’Intermediario di riferimento; in caso di corresponsione del premio annuo costante con frazionamento mensile, alla prima ricorrenza anniversaria di contratto successiva al premio il cui addebito diretto SEPA non è andato a buon fine l’Impresa trasforma automaticamente il frazionamento in trimestrale.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei versamenti in contanti.
In termini generali, a giustificazione del mancato pagamento, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Nel caso in cui il contratto sia connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento nel citato punto 6.1.1 viene evidenziata anche la quota parte - in valore percentuale e in valore assoluto - dei costi percepita dall'Intermediario.
AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l'Impresa restituisce al Contraente la parte di premio annuo costante pagato, relativo al periodo residuo non goduto.
In alternativa l'Impresa, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo Beneficiario designato.
Si rinvia all'Art.9 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Per la presente forma assicurativa non si prevede alcuna partecipazione agli utili.
C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
Il contratto prevede, sull’importo versato, i seguenti costi, già compresi negli importi corrisposti dal Contraente.
Riguardo alle Garanzie Complementari i costi sono già compresi nella quota parte del premio annuo costante afferente alle Garanzie stesse:
tipologia di costo | importo | modalità di prelievo |
spesa di emissione | Euro 5 detratta dal premio di perfezionamento - annuo o rata di premio Euro 2,5 detratta da ciascun premio successivo - annuo o rata di premio detratta sia dal premio di perfezionamento che Euro 30 da ciascun premio successivo - annuo o rata di premio - rispettivamente al netto della spesa di emissione o del diritto di quietanza da applicare al premio di perfezionamento - annuo o rata di premio - al netto della spesa di 15% emissione e della cifra fissa, ovvero a ciascun premio successivo - annuo o rata di premio - al netto del diritto di quietanza e della cifra fissa • semestrale: 2% da applicare a ciascunalrata, al netto della • trimestrale: 3% spesa di emissione - ne caso di rata di premio • mensile: 5% di perfezionamento - ovvero del diritto di quietanza - nel caso di rata di ciascun premio successivo | |
diritto di quietanza | ||
cifra fissa | ||
caricamento % | ||
eventuali interessi di frazionamento |
Garanzie Complementari:
tipologia di costo | importo | modalità di prelievo |
Complementare Infortuni | pari al 10% da applicare alla quota parte del premio afferente alla Garanzia Complementare |
Complementare Garanzia Famiglia
pari ad una % variabile funzione dell'età dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto: ad esempio, ipotizzando un'età alla sottoscrizione del contratto di 55 anni e una durata contrattuale di 10 anni, il caricamento è pari allo 0,41%
Complementare Invalidità
non si applica alcun caricamento
da applicare alla quota parte del premio afferente alla Garanzia Complementare
-
Nel caso in cui l’Assicurato decida, ovvero debba, sottoporsi a visita medica, il costo, alla data di redazione della presente Nota Informativa, è stabilito, in media, in Euro 80 per il medico fiduciario dell'Impresa, per il medico di famiglia il costo non può essere determinato a priori.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte, in valore percentuale e assoluto, dei costi percepita dall'Intermediario
- con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari, rispettivamente, a circa il 43,95% e a Euro 474,68.
7. Sconti
AVVERTENZA: per il presente contratto possono essere previsti sconti ai costi sopra indicati.
Vengono previste delle condizioni di maggior favore in caso di specifiche convenzioni stipulate dall’Impresa.
8. Regime fiscale
Le informazioni di cui di seguito sono riferibili alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa, applicabile al Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia.
Nel caso in cui il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato.
Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti, l’Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall’intervenuto trasferimento.
In caso di mancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni.
È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione.
In particolare, oltre a ciò, di seguito vengono dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente Fascicolo Informativo si riferisce.
Imposta sui premi
I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Diversamente, la quota parte dei premi corrisposti riferiti alla Garanzia Complementare Infortuni è soggetta ad un’imposta attualmente nella misura pari al 2,5%.
Detraibilità fiscale dei premi
Viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% di ciascun premio annuo costante corrisposto, fino a un massimo di Euro 530.
In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato.
•
La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza:
•
se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulta essere fiscalmente a carico del Contraente stesso
se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere.
Tassazione delle somme assicurate
In caso di morte dell'Assicurato le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza dei contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni)
D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all'Art.4 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione per la descrizione delle modalità di perfezionamento e di decorrenza del contratto.
10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi e ripresa pagamento dei premi - riattivazione
Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Ad eccezione della prima annualità il Contraente può sospendere il versamento dei premi; ciò determina la sospensione di tutte le garanzie previste dal contratto.
ATTENZIONE: trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non pagato, la garanzia viene sospesa e il contratto si estingue automaticamente con l'acquisizione da parte dell'Impresa di tutti i premi versati (rescissione).
Si rinvia all'Art.10 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di chiedere di riattivare il contratto entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non corrisposto, dietro versamento di tutti gli importi arretrati maggiorati degli interessi legali.
Si rimanda all'Art.11 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio su modalità, termini e condizioni economiche per la riattivazione.
11. Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede né il diritto di riscatto né quello di riduzione della prestazione.
12. Revoca della proposta
Ai sensi dell'Art.176 del D.Lgs 209/05 nella fase che precede la data di conclusione del contratto - così come definita all'Art.4 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione - il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata:
Sara Vita Spa
Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
L'Impresa è tenuta a restituire le eventuali somme corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
13. Diritto di recesso
Ai sensi dell'Art.177 del D.Lgs 209/05 il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conferma che il contratto è concluso.
Per la conclusione del contratto si rimanda all’Art.4 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.
Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell'Impresa e così intestata:
Sara Vita Spa
Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
A decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione - quale risulta dal timbro postale di invio - il recesso libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al versamento effettuato al netto della quota parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso, della spesa sostenuta per l’emissione del contratto, pari a Euro 5 e delle eventuali imposte.
14. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione della prestazione e termini di prescrizione
•
Si rimanda all'Art.15 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione dove viene elencata la documentazione che gli aventi diritto - Contraente, Beneficiari designati e vincolatario (se il contratto presenta un vincolo) - sono tenuti a presentare all'Impresa distintamente per le ipotesi di richiesta di liquidazione riferite a:
capitale caso morte (Beneficiari designati e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo)
• recesso (Contraente e vincolatario, se il contratto presenta un vincolo).
In ogni caso l'Impresa si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione.
L'Impresa, una volta accertata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuati con esattezza gli aventi diritto, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
•
Relativamente alla modalità di richiesta di liquidazione, gli aventi diritto possono:
•
recarsi dall’Intermediario, presso cui è collocato il contratto, per effettuare la richiesta
inviare la richiesta di liquidazione, corredata da IBAN su cui effettuare il bonifico, direttamente a:
Sara Vita Spa
Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
In entrambi i casi gli aventi diritto devono allegare alla richiesta tutta la documentazione necessaria all’Impresa per poter effettuare la liquidazione.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art.2952 del Codice Civile).
Trascorso tale periodo l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.
15. Legge applicabile al contratto
Al presente contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
•
In tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare. Di seguito alcune delle principali norme:
•
dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)
•
l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita (Art.1919 del Codice Civile)
•
il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio della prestazione assicurativa, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientra nell'asse ereditario di quest'ultimo (Art.1920 del Codice Civile)
ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in
•
qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento (Art.1921 del Codice Civile) le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili (Art.1923
del Codice Civile)
•
• il Contraente ha l'obbligo di versare interamente la prima annualità di premio annuo costante (Art.1924 del Codice Civile)
il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in xxxxx xx xxxxxxxxx (Xxxx.0000 e 1926 del Codice Civile).
16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.
17. Reclami
Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs 209/05, le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di presentare reclamo all'IVASS.
reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: a mezzo posta: Xxxx Xxxx Spa - Gestione Reclami - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx
• a mezzo fax: Xxxx Xxxx Spa - Gestione Reclami - fax 00.0000000/251 (tel. 06.847530.1)
• via e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx-xxxx.xx.
L'Impresa deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare all'IVASS - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto che contenga la copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e il relativo eventuale
r•iscontro:
•
a mezzo posta: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
a mezzo fax: IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 (tel.06.42.133.1).
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
•
•
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e indirizzo di colui che espone il reclamo
•
•
indicazione dell'Impresa o dell'Intermediario causa del reclamo breve descrizione delle motivazioni che hanno comportato il reclamo ogni documentazione ritenuta utile.
Sul sito dell'IVASS è possibile reperire il fac-simile della lettera di reclamo.
Anche sul sito dell'Impresa: xxx.xxxx.xx sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione della prestazione si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.
18. Informativa in corso di contratto
L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con riferimento alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.
L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
Si rimanda al sito internet xxx.xxxx.xx per avere informazione su qualsiasi eventuale aggiornamento avvenuto in corso di anno.
19. Comunicazioni del Contraente all’Impresa
Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto all’Impresa eventuali modifiche di professione e/o di attività sportive dell'Assicurato intervenute in corso di contratto.
20. Conflitto di interessi
L'Impresa colloca i propri prodotti per il tramite della rete agenziale di Xxxx.
Sara Vita Spa fa parte del Gruppo Sara ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa: tale circostanza configura una situazione per la quale possono sussistere conflitti di interesse.
L'Impresa, pur in presenza di conflitti di interesse opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai
Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.
Xxxx Xxxx Xxx è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Direttore Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
dati aggiornati al 28 aprile 2014
SEZIONE A
Norme valide in ogni caso
PREMESSA
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il contratto di Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti (tariffa 232).
Art. 1 Obblighi dell’Impresa
•
•
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente: dalle presenti Condizioni di Assicurazione
•
dalla polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa
dalle Condizioni speciali, solo se richiamate nel documento di polizza.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 Prestazione assicurativa e garanzie offerte
Il presente contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, l'Impresa garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato indicato in polizza.
Il capitale assicurato - quale indicato in polizza - non può risultare inferiore ad Euro 50.000, senza limite superiore.
La prestazione prevista dal contratto viene corrisposta a condizione che, al verificarsi dell'evento, il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa: il contratto si intende estinto ed i premi versati restano acquisiti all'Impresa.
La prestazione in caso di decesso è garantita fatto salvo quanto espressamente indicato - per le esclusioni e l’assunzione del rischio - all’Art.3 della presente Sezione A delle Condizioni di Assicurazione e al Capitolo 1 della Sezione B delle stesse Condizioni, per la limitazione della copertura del rischio.
Art. 3 Esclusioni e assunzione del rischio Esclusioni
Il rischio di morte o invalidità dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
•
•
•
È escluso dalle garanzie il decesso o invalidità causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
•
partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
•
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
suicidio o tentato suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto o, trascorso questo periodo, nei primi 6 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto
• uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità
•
dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento
decesso o invalidità, se avviene in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.
In questi casi - eccetto che per il caso di morte o invalidità causate da dolo del Contraente o del Beneficiario - l'Impresa corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Assicurato.
Nel caso di morte o invalidità causate da dolo del Contraente o del Beneficiario l'Impresa, non riconosce alcun importo.
Assunzione del rischio
In termini generali per l’emissione del contratto non è richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica.
Esistono in ogni caso alcuni casi - funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto e del capitale assicurato - per i quali il preventivo accertamento delle condizioni di salute è richiesto, sia tramite visita medica sia tramite accertamenti sanitari.
età dell’Assicurato | capitale assicurato | |||
minore o uguale a Euro 250.000 | maggiore di Euro 250.000 ma minore o uguale a Euro 500.000 | maggiore di Euro 500.000 ma minore o uguale a Euro 1.000.000 | maggiore di Euro 1.000.000 | |
minore o uguale a 60 anni |
Nella tabella che segue, come quadro riassuntivo, si illustrano le diverse modalità di assunzione del rischio in funzione dell’età dell’Assicurato e del capitale assicurato:
• carenza di 6
mesi
• se l’Assicurato desidera eliminare la carenza: visita medica presso il proprio medico di famiglia
• visita medica presso il proprio medico di famiglia
• accertamenti
sanitari
• visita medica presso il medico fiduciario dell’Impresa
• accertamenti
sanitari
• visita medica presso il medico fiduciario dell’Impresa
• accertamenti
sanitari più dettagliati
maggiore di 60 anni
• visita medica presso il
proprio medico
• visita medica presso il medico fiduciario
dell’Impresa
• visita medica presso il medico fiduciario
di famiglia
• accertamenti sanitari
• accertamenti sanitari
dell’Impresa
• accertamenti sanitari più dettagliati
In ogni caso, è sempre necessaria l'acquisizione delle informazioni sulle condizioni di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive (amatoriali e professionali) dell'Assicurato, tramite il questionario sanitario, parte integrante della polizza.
In tal caso le garanzie sono operanti a partire dal 6° mese successivo alla data di entrata in vigore del contratto, come specificato nelle Condizioni speciali per contratti assunti senza visita medica riportate nella Sezione B - Capitolo 1 - delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del premio annuo costante, o rata di premio, di perfezionamento e la sottoscrizione della polizza da parte del Contraente e dell’Assicurato se persona diversa.
L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.
•
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato, nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto comprensivo della spesa di emissione - dietro consegna di:
•
•
documento di polizza certificato di morte
documento che attesta l’invalidità.
Art.5 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato e comunicazioni del Contraente all’Impresa Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.
•
Nel caso si sia accertato il dolo o la colpa grave, l’Impresa può:
annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell’inesatta dichiarazione e
•
della reticenza
non corrispondere alcuna prestazione in caso di decesso dell’Assicurato, o di sua eventuale invalidità, in corso di contratto.
•
Nel caso non si sia accertato il dolo o la colpa grave, l’Impresa può:
recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell’inesatta dichiarazione e
•
della reticenza
ridurre la prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell’Assicurato, o di sua eventuale invalidità, in corso di contratto.
Ovviamente, anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica dei premi o della prestazione.
Al fine di permette all’Impresa di valutare pienamente l’eventualità di un aggravamento del rischio assunto l'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa mediante lettera A.R. - anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Assicurato, intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio.
Art. 6 Revoca della proposta e diritto di recesso
Il Contraente, nella fase che precede la conclusione del contratto, ha sempre la facoltà di revocare la proposta, ottenendo dall’Impresa la restituzione della somma eventualmente corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, che deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell’Impresa e così intestata: Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente Art.4, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente il versamento da questi corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
L’Impresa, infatti, ha il diritto di recuperare, oltre alla quota parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto - relativamente al rischio corso - anche la spesa sostenuta per l’emissione del contratto, pari a Euro 5, e le eventuali imposte.
Art. 7 Durata
Il Contraente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione della proposta, anche compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
La durata è compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 30 anni.
•
•
Il contratto si estingue solo nei seguenti casi: esercizio del diritto di recesso
•
interruzione del pagamento dei premi
•
decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale scadenza del contratto.
Art. 8 Limiti di età dell’Assicurato
•
Il contratto prevede determinati limiti di età minima e massima dell’Assicurato, sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto:
•
•
età minima alla data di decorrenza del contratto: 18 anni età massima alla data di decorrenza del contratto: 75 anni età massima alla data di scadenza del contratto: 85 anni.
Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.
Art. 9 Premio annuo costante
La prestazione assicurativa descritta al precedente Art.2 della presente Sezione A delle Condizioni di Assicurazione vengono garantite dietro versamento da parte del Contraente - per tutta la durata del contratto e sempre che l'Assicurato sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in polizza.
Ciascun importo è corrisposto anticipatamente, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene corrisposto in misura costante per tutta la durata del contratto, così come indicato in polizza, ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'Assicurato.
•
•
Il premio annuo costante, che non può essere variato nel corso della durata contrattuale, viene determinato in base a: il capitale assicurato prescelto
•
•
la durata prescelta del contratto l'età assicurativa dell'Assicurato
•
lo stato di salute, le abitudini di vita e le attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato le Garanzie Complementari eventualmente prestate.
Ciascun premio - annuo o rata di premio - deve intendersi al lordo:
•
della spesa di emissione, relativamente al primo versamento, pari a Euro 5 del diritto di quietanza, relativamente ai successivi versamenti, pari a Euro 2,5
• della cifra fissa, pari a Euro 30
• del caricamento percentuale, pari al 15%
• dell’eventuale interesse di frazionamento
• dell'eventuale premio relativo a ciascuna garanzia prescelta, nel caso di scelta di una delle Garanzie
•
Complementari, dettagliatamente indicate in polizza
delle eventuali imposte (queste ultime previste in caso di scelta della Garanzia Complementare Infortuni).
È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili.
I rispettivi interessi di frazionamento - da applicare su ciascuna rata - sono pari al 2%, 3% e 5%.
Nel rispetto dell’importo minimo della rata di premio è comunque facoltà del Contraente richiedere all’Impresa di poter variare il frazionamento del premio, condizione necessaria è quella di comunicare, da parte del Contraente, la sua decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.
Salvo il caso di recesso, il premio da corrispondere nel corso del primo anno è dovuto per intero e anche in caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile il Contraente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio.
Diversamente il contratto si estingue e le rate di premio corrisposte restano acquisite all'Impresa.
•
La modalità di corresponsione del premio annuo costante di perfezionamento varia secondo della scelta effettuata in termini di frazionamento, infatti, nel caso sia stata scelto il frazionamento del premio annuo costante in rate:
•
semestrali o trimestrali: alla data di perfezionamento è dovuta la sola prima rata di premio annuo costante
mensili: alla data di perfezionamento sono dovute le prime tre rate di premio annuo costante.
Qualora l’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD - non vada a buon fine per motivi non riconducibili all’Impresa, l’Impresa stessa comunica tale circostanza al Contraente specificando che, il premio, o rata di premio, insoluto e i premi, o rate di premio, successivi devono essere versati presso l’Intermediario di riferimento; in caso di corresponsione del premio annuo costante con frazionamento mensile l’Impresa trasforma automaticamente il frazionamento del premio annuo costante da mensile a trimestrale.
Il pagamento del premio deve avvenire alla scadenza convenuta; qualora il pagamento avvenga oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza pattuita sull'importo del premio si applicano gli interessi legali per il periodo compreso tra la data di scadenza e la data di pagamento del premio.
Gli interessi legali saranno applicati o in aumento di successivi premi annui costanti o rate di premio o in diminuzione della liquidazione.
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti:
•
polizza di assicurazione: a fronte del versamento del premio - annuo o rata di premio - di perfezionamento; la polizza risulta essere parte integrante del contratto e viene consegnata al Contraente alla data di perfezionamento del contratto, con l’indicazione della data di versamento
quietanza: a fronte del versamento di ciascun premio successivo - annuo o rata di premio; la quietanza risulta essere parte integrante del contratto e viene consegnata al Contraente, con l’indicazione della data di versamento, nel solo caso in cui la modalità di pagamento prescelta dal Contraente sia diversa dall’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD.
Annualmente l’Impresa comunica al Contraente il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell’anno precedente e l’ammontare complessivo dei premi detraibili.
Se il contratto è connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento l'Impresa restituisce al Contraente la parte di premio annuo costante pagato, relativo al periodo residuo non goduto. In alternativa l'Impresa, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo Beneficiario designato.
Art. 10 Mancato pagamento del premio - rescissione
Il mancato pagamento anche di un solo premio - annuo o rata di premio - determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della stessa, la risoluzione del contratto (rescissione).
In tal caso i premi versati restano definitivamente acquisiti dall'Impresa.
Art. 11 Ripresa del pagamento dei premi - riattivazione
Entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non pagato il Contraente ha diritto di riattivare il contratto pagando gli importi arretrati aumentati degli interessi legali.
La riattivazione può avvenire anche entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del primo premio - annuo o rata di premio - non pagato, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta dell'Impresa, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione del contratto tenendo conto del loro esito.
•
In caso di riattivazione il contratto, che nell'intervallo rimane sospeso nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno in cui:
•
è stato pagato l'importo dei premi arretrati - annui o rate di premio - e dei relativi interessi legali il Contraente abbia perfezionato la relativa appendice.
La riattivazione del contratto, in precedenza rescisso a seguito del mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini sopra indicati, ripristina la prestazione assicurativa ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.
Il contratto riattivato che all’atto della rescissione presenta un frazionamento del premio annuo costante in rate mensili con modalità di pagamento in addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD, viene trasformato in rate trimestrali.
Art. 12 Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede né riscatto né riduzione.
Art. 13 Cessione - Pegno - Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 14 Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
•
dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio
•
dopo la morte del Contraente
dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Art. 15 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi l’evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all’Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
•
In particolare vengono richiesti:
certificato di nascita dell'Assicurato quando questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato o
•
documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto originale di polizza
• originali delle eventuali appendici - atti di variazione contrattuale
• certificato di morte dell'Assicurato
• relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa
•
• eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
•
copia del testamento ovvero atto notorio attestante la mancanza
•
decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci atto notorio attestante l'identità dei Beneficiari, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi.
Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatari.
Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell’avente diritto.
Art. 16 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente, dei Beneficiari designati o del vincolatario avente diritto alla prestazione.
Art. 17 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
dati aggiornati al 28 aprile 2014
Condizioni speciali per contratti assunti senza visita medica (Carenza)
•
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di cui alla Sezione A delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo del capitale assicurato - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto:
•
•
•
della spesa di emissione, relativamente al primo versamento del diritto di quietanza, relativamente al successivo versamento dell'eventuale interesse di frazionamento
delle eventuali imposte.
Qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo di polizza - l'applicazione della suddetta limitazione avviene tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva delle assicurazioni sostituite, a partire dalle rispettive date di entrata in vigore.
•
L'Impresa non applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia,
•
vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
• infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'Art.3 della Sezione A delle presenti Condizioni) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non viene pagato.
•
In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto:
•
•
•
della spesa di emissione, relativamente al primo versamento del diritto di quietanza, relativamente ai successivi versamenti dell'eventuale interesse di frazionamento
delle eventuali imposte.
Nel caso in cui l'Impresa avesse richiesto gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività e l'Assicurato non avesse aderito a tale richiesta, il periodo di carenza viene esteso a 7 anni.
Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più contratti.
SEZIONE B - Capitolo 2
Norme valide solo se espressamente richiamate in polizza Condizioni speciali per l'Assicurazione Complementare Infortuni
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, l’Impresa liquida, in aggiunta alla prestazione descritta all'Art.2 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione, un ulteriore importo pari al capitale assicurato indicato in polizza.
Per la validità di tale garanzia l'infortunio deve essere causa diretta ed esclusiva del decesso e sull'esito letale non devono aver influito condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio, l'evento mortale deve verificarsi non oltre 2 anni dalla data dell'infortunio e l'infortunio deve essere denunciato entro 30 giorni dal verificarsi dello stesso.
Il premio relativo a tale Garanzia Complementare viene versato unitamente a quello corrisposto a fronte della prestazione di cui all'Art.2 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione, pur essendo indicato separatamente in polizza.
L'Assicurazione Complementare comprende anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione od assorbimento di sostanze
c) l'annegamento
d) l'assideramento od il congelamento
e) la folgorazione, i colpi di sole, di calore o di freddo
f) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza
g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi
h) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva
i) gli infortuni derivanti dalla guida e/o dall'uso di tutti i veicoli o natanti, salvo quanto previsto al successivo Art.2.
Art. 2 Rischi esclusi dall'Assicurazione
Ferme restando le esclusioni previste all'Art.3 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia infortuni è esclusa per gli infortuni subìti alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo.
La stessa garanzia è esclusa anche per gli infortuni causati:
a) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico di passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati su aeromobili di Aeroclub, su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo
b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni
c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio
d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
e) da guerre ed insurrezioni, salvo gli infortuni causati da guerra e da insurrezioni che l'Assicurato subisca al di fuori della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 gg. dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o insurrezione e non abbia partecipato attivamente agli atti di guerra o insurrezione
f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono altresì esclusi gli infortuni causati:
a) dalla pratica di sport comportanti l'uso, anche come passeggero, di veicoli e di natanti a motore
b) dalla pratica dello sport del paracadutismo nonché di ogni sport comportante l'utilizzo, anche come
passeggero, di aeromobili o di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio)
c) dalla pratica dei seguenti sport: salto del trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, scalata di rocce o ghiacciai, gare di sci in discesa libera, speleologia; pugilato, rugby, football americano, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, immersioni subacquee con autorespiratore, snowboard, sci estremo, atletica pesante, uso di canoa nei tratti montani di fiumi o torrenti caratterizzati da cascate (rafting)
d) dalla partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l'egida delle Federazioni Sportive competenti per le attività di sport equestri e ciclismo
e) dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata.
Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplessia e le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione salvo quelle di origine traumatica.
Art. 3 Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all'Art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 4 Riduzione del capitale assicurato per limiti di età
Il capitale dell'Assicurazione Complementare infortuni viene ridotto al 50%, fermo il premio, a partire dalla ricorrenza anniversaria successiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.
Art. 5 Norme di coordinamento con le Condizioni di cui alla Sezione A delle Condizioni di Assicurazione
Se l'Assicurazione principale è stata assunta senza visita medica, l'assicurazione infortuni è valida anche durante il previsto periodo di carenza.
Qualora venga a cessare, per qualsiasi motivo, il pagamento dei premi dell'assicurazione di base, tale Assicurazione Complementare cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati e questi ultimi rimangono acquisiti all’Impresa.
L'Assicurazione Complementare potrà tuttavia essere rimessa in vigore con l'assicurazione principale.
Per quanto non è previsto dalle Condizioni della presente Assicurazione Complementare valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di cui alla Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 6 Limiti di età
È possibile scegliere tale garanzia solo nel caso in cui l'età dell'Assicurato non sia inferiore i 18 anni e superiore a 75 alla data di decorrenza del contratto e non superi gli 85 anni alla data di scadenza.
Art. 7 Condizioni particolari per i Soci ACI (valide solo se espressamente richiamate in polizza) In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di incidente stradale, l’Impresa liquida un ulteriore importo pari al capitale assicurato indicato in polizza.
Per incidente stradale si intende l'infortunio subìto in qualità di pedone oppure a bordo di autoveicoli o di mezzi circolanti su rotaie e conseguente a collisione accidentale con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento ed uscita di strada.
Il pagamento della suddetta prestazione verrà effettuato solo previa dimostrazione che il Contraente o l'Assicurato sia in regola con il pagamento della quota associativa all'ACI alla data dell'incidente che ha causato la morte dell'Assicurato.
SEZIONE B - Capitolo 3
Norme valide solo se espressamente richiamate in polizza Condizioni speciali per l'Assicurazione Complementare Garanzia Famiglia
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
L'Assicurazione Complementare garantisce il pagamento del capitale in caso di morte del coniuge dell'Assicurato, a condizione che il decesso avvenga successivamente alla morte dell'Assicurato o nello stesso giorno, ma non oltre la scadenza del contratto e che, al decesso del coniuge, sopravviva uno dei figli Beneficiari.
Art. 2 Rischi esclusi dall'Assicurazione
La garanzia di cui alla presente Assicurazione Complementare non è operativa per i casi di esclusione previsti dall'Art.3 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 3 Norme di coordinamento con le Condizioni di cui alla Sezione A
Qualora il pagamento dei premi dell'Assicurazione di base venga a cessare per motivi diversi dalla morte dell'Assicurato, l'Assicurazione Complementare cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati; questi ultimi rimangono acquisiti all’Impresa. L'Assicurazione Complementare può tuttavia essere rimessa in vigore con l'Assicurazione principale.
Per quanto non è previsto dalle Condizioni della presente Assicurazione Complementare valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di cui alla Sezione A.
Art. 4 Limiti di età
•
È possibile scegliere tale Assicurazione Complementare solo nel caso in cui:
•
sia l'Assicurato che il coniuge abbiano un'età non superiore a 65 anni alla data di scadenza
la differenza di età tra Assicurato e coniuge non superi i 25 anni la somma di età tra Assicurato e coniuge non superi i 130 anni.
Art. 5 Limiti di capitale assicurato
L’Assicurazione Complementare si applica ad un capitale caso morte massimo pari a Euro 250.000.
Di conseguenza, qualora la prestazione di base preveda un capitale capo morte superiore a tale importo, la prestazione relativa a tale Assicurazione Complementare è pari a Euro 250.000.
SEZIONE B - Capitolo 4
Xxxxx valide solo se espressamente richiamate in polizza Condizioni speciali per l’Assicurazione Complementare Invalidità
Art. 1 Oggetto
Se l'Assicurato, durante il periodo contrattuale - non oltre il compimento del 65° anno di età e a condizione che tale Assicurazione Complementare sia attiva e pienamente in vigore - diviene invalido in modo totale e permanente, secondo quanto di seguito specificato, l’Impresa esonera il Contraente dal pagamento dei premi relativi al contratto cui la presente Assicurazione Complementare si riferisce, scadenti successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità.
Art. 2 Definizione di invalidità
Ai sensi e per gli effetti della presente Assicurazione Complementare, si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarati all’Impresa e abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Art. 3 Rischi esclusi
La garanzia di cui alla presente prestazione Invalidità non è operativa per i casi di invalidità conseguenti alle esclusioni di cui all'Art.3 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi
Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a farne denuncia all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, a mezzo di lettera raccomandata A.R., accludendo un particolareggiato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.
•
A richiesta dell’Impresa il Contraente o l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente prestazione Invalidità, hanno l'obbligo:
•
di rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta dall’Impresa per l'accertamento dello stato di invalidità
•
di fornire tutte le prove che l’Impresa ritenga opportune per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invalidità
di consentire all’Impresa tutte le indagini e visite mediche che essa ritenga necessarie.
Art. 5 Effetti dell'invalidità
•
L'invalidità totale e permanente, quando riconosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro postale della lettera raccomandata A.R. di cui al precedente articolo. In caso di riconosciuta invalidità dell'Assicurato, questi o il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente prestazione Invalidità hanno l'obbligo:
•
di informare l’Impresa circa il cambio del luogo di residenza dell'Assicurato
di fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comunicare in ogni caso
•
l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa
di consentire che l’Impresa accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.
Art. 6 Controversie e Collegio Arbitrale
L’Impresa si impegna a esprimersi entro 180 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Qualora l'invalidità non venga riconosciuta dall’Impresa, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione avutane e sempre che il contratto sia regolarmente in vigore - il Contraente ha facoltà di chiedere all’Impresa, anche per il tramite
dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, a mezzo di lettera raccomandata A.R. la constatazione dello stato d'invalidità dell'Assicurato a mezzo di un Collegio di tre medici i quali giudicheranno il merito inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Dei tre medici anzidetti uno è nominato dall’Impresa, il secondo dal Contraente ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell’Impresa, presso la sede dell’Impresa stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo arbitro.
Art. 7 Obblighi fino all'accertamento dell'invalidità
Finché lo stato di invalidità non sia stato definitivamente accertato, il Contraente deve continuare il pagamento dei premi, altrimenti verranno applicate le disposizioni di cui all’Art.10 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.
Accertata l'invalidità, o la persistenza di essa, viene invece restituito l'importo dei premi corrisposti, scaduti successivamente la data di denuncia dell'invalidità.
Art. 8 Cessazione dell'invalidità
Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato l’Impresa notifica - con lettera raccomandata A.R. al Contraente - la revoca del riconoscimento, da parte dell’Impresa, del pagamento dei premi dalla data di cessazione dell'invalidità.
In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'Art.6, è nuovamente tenuto al pagamento dei premi, altrimenti diventano di nuovo applicabili le disposizioni di cui all’Art.10 della Sezione A delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.
Art. 9 Norme di coordinamento con le Condizioni di Assicurazione
Qualora il pagamento dei premi dell’Assicurazione principale venga a cessare per qualsiasi motivo, l’Assicurazione Complementare cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati; questi ultimi rimangono acquisiti dall’Impresa.
L’Assicurazione Complementare può tuttavia essere rimessa in vigore insieme all’Assicurazione principale, di cui alla Sezione A.
Per quanto non previsto dalla presenti Condizioni speciali valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di Assicurazione di cui alla Sezione A.
Se l'Assicurazione principale è stata assunta senza visita medica, la presente Assicurazione Complementare Invalidità segue le medesime condizioni stabilite per la carenza dell'Assicurazione principale - di cui al Capitolo 1 della presente Sezione B: in tal caso l'evento per il quale riconoscere la prestazione è l’invalidità e non il decesso dell'Assicurato.
Art. 10 Decadenza delle altre Assicurazioni Complementari
Se il contratto prevede anche altre Assicurazioni Complementari, esse cessano nel momento stesso in cui l'Assicurato viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti Condizioni speciali.
Art. 11 Limiti di età
•
È possibile scegliere tale prestazione Invalidità solo nel caso in cui l'età dell'Assicurato:
•
alla data di decorrenza del contratto sia non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni alla data di scadenza del contratto sia non superiore a 65 anni.
dati aggiornati al 28 aprile 2014
Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza.
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente.
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Carenza: periodo durante il quale la garanzia del contratto non è efficace; qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurativa.
Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.
Cifra fissa: onere costituito da importo fisso assoluto a carico del Contraente.
Conclusione del contratto: momento in cui viene corrisposto il premio di perfezionamento e sottoscritta la polizza
Condizioni di assicurazione (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.
Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto di assicurazione con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario la prestazione prevista dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quale il decesso.
Contratto di puro rischio: categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quale il decesso o l’invalidità e che prevedono il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tale evento.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati.
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente e/o dell’Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti o omette di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o modificare la prestazione/premi, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell’Assicurato sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Dichiarazioni dell’Assicurato: documento presente in proposta sulle sue abitudini di vita, condizioni di salute e attività professionali e sportive (amatoriali e professionali).
Diritto di quietanza: onere costituito da importo fisso assoluto a carico del Contraente per l'emissione delle quietanze dei versamenti successivi a quello di perfezionamento.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente,
•composto da:
•
•
•
Nota Informativa Condizioni di Assicurazione Glossario
•
Privacy
Modulo di proposta.
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impresa (o Società) di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Società di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Interessi di frazionamento: in caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurativa. Il presente prodotto prevede che gli interessi di frazionamento siano già inclusi nel premio da corrispondere.
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che l'Impresa deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie.
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito e la sottoscrizione della polizza da parte del Contraente.
Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante.
Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che prova l’avvenuto pagamento sia del premio di perfezionamento che dei premi successivi.
Premio annuo: importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio complessivo o lordo: importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto.
Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti.
Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.
Premio rateizzato o frazionato: parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio, ogni semestre, oppure ogni trimestre o mese. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale l'Impresa applica una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento.
Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurativa: somma pagabile sotto forma di capitale che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle
sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta di assicurazione (o modulo di proposta): documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.
Questionario sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che l'Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata dell'Impresa in caso di pagamento presso l’Intermediario, costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario in caso di addebito diretto SEPA.
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annua: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurativa.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Spesa di emissione: onere costituito da importo fisso assoluto a carico del Contraente per l'emissione del contratto.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui è espressa la prestazione contrattuale.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003
N. 196 RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (Area industriale assicurativa)
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui l'Impresa è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dell'Impresa delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti dell'Impresa stessa
c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/intercones- sione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/prote- zione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto dell'Impresa quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
3. Conferimento dei dati
Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile)
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri
b) nel caso di cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.
5. Ambito di comunicazione dei dati
a) i dati personali potranno essere comunicati - sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni)
b) inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a Società di servizi di cui Sara Vita si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
⚫ rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche
⚫ promozione di propri prodotti o servizi.
L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a Xxxx Xxxx Xxx, presso la sede dell'Impresa.
5 Bis. Conoscenza all'interno dell'azienda
I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali dell'Impresa.
8. Diritti dell'interessato
L'art.7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali
TITOLARE del trattamento dei dati è: Xxxx Xxxx Spa - sede e Direzione Generale: Xxx Xx 00, 00000 Xxxx - Xxxxxx tel. 06.8475.1.
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: xxx.xxxx.xx.
Modulo Proposta di assicurazione Numero:
Barrare le caselle corrispondenti alle risposte
Tariffa: 232 -
Saratutelavita
FAC-SIMILE
Fascicolo Informativo: V390 ed. 04/14
Agenzia
Produttore
Codice
persona fisica |
Contraente -
persona giuridica (se persona giuridica i dati sotto riportati sono riferiti al legale rappresentante)
Nota Bene: il titolare della tessera ACI deve essere il Contraente
Socio ACI: SÌ
NO se sì indicare il numero della tessera ACI
Cognome e Nome Sesso
e la data di iscrizione/rinnovo
Codice Fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Indirizzo di residenza
n.
CAP
Località
Prov.
Nazione
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza) CAP
Località
Prov.
Nazione
Tipo di documento di riconoscimento
Numero documento
Ente di rilascio
Cittadinanza
Luogo di rilascio Prov. Datarilascio/rinnovo Data scadenza Cellulare e-mail
Professione | Tipologia | Sottogruppo attività | ATECO | |
cod. descr. | cod. | descr. |
Nel solo caso in cui il Contraente sia una persona giuridica inserire di seguito i dati della Ditta Contraente:
Ragione sociale della Ditta Contraente Natura giuridica Data costituzione Telefono e-mail
Partita IVA Sottogruppo attività ATECO
cod.
descr.
cod.
descr.
Indirizzo della sede Legale n. CAP Località Prov. Nazione
Assicurato (da compilare se diverso da Contraente)
Cognome e Nome Sesso Codice Fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Indirizzo
n.
CAP
Località
Prov.
Nazione
Tipo di documento di riconoscimento Numero documento Ente di rilascio Cittadinanza
Luogo di rilascio Prov. Datarilascio/rinnovo Data scadenza Cellulare e-mail
Professione | Tipologia | Sottogruppo attività | ATECO | |
cod. descr. | cod. | descr. |
SECONDO ASSICURATO (da compilare solo nel caso in cui si sottoscriva la Garanzia Complementare Famiglia)
Cognome e Nome Sesso Codice Fiscale
Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. | Nazione | |||
Indirizzo | n. | CAP | Località | Prov. | Nazione |
Tipo di documento di riconoscimento Numero documento Ente di rilascio Cittadinanza
Luogo di rilascio Prov. Datarilascio/rinnovo Data scadenza Cellulare e-mail
Professione Sottogruppo attività ATECO
cod.
descr.
cod.
descr.
Pagina 1 di 4 - Modulo di Proposta mod. V390 ed.04/14
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86
Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
Beneficiari in caso di morte
Eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato
Coniuge(*) o, in mancanza, i figli dell'Assicurato
FAC-SIMILE
(*)
(*)
(*) per ciascun Beneficiario indicare Cognome, Nome, Codice Fiscale
Caratteristiche del contratto
DATA DI DECORRENZA: DURATA ANNI:
CAPITALE ASSICURATO €
GARANZIE COMPLEMENTARI collegate al contratto (si rimanda alle Condizioni Speciali, parti integranti delle Condizioni di Assicurazione):
Garanzia Complementare Infortuni: se il Contraente è Socio ACI in caso di incidente stradale è garantito il raddoppio del capitale assicurato previsto per la Garanzia Complementare
Garanzia Complementare Famiglia: per questa Garanzia, per la quale è prevista la figura del secondo Assicurato, è necessario compilare la sezione “secondo Assicurato”
Garanzia Complementare Invalidità
PREMIO ANNUO COSTANTE € spesa di emissione € 5; diritto di quietanza € 2,5
(importo annuale, comprensivo dei costi e delle eventuali imposte indicati nelle Condizioni di Assicurazione, da corrispondere sia in fase di sottoscrizione del contratto - incrementato di € 2,5 - sia negli anni successivi; nel caso si sottoscrivano le Garanzie Complementari di cui sopra tale importo è comprensivo dei premi riferiti a tali Garanzie)
PREMIO ANNUO DI PERFEZIONAMENTO (importo da corrispondere in fase di sottoscrizione del contratto) è dato dal PREMIO ANNUO COSTANTE + € 2,5
FRAZIONAMENTO DEL PREMIO:
INTERESSI DI FRAZIONAMENTO:
annuale
semestrale
trimestrale
mensile (solo con modalità di pagamento SDD)
pari rispettivamente al 2% - SEMESTRALE, al 3% - TRIMESTRALE e al 5% - MENSILE - da applicare su ciascuna rata di premio corrisposta (al netto di eventuali imposte - per la componente relativa alla Garanzia Complementare Infortuni - spesa di emissione e diritti di quietanza). Nel caso di versamento del premio annuo costante con cadenza frazionata, l'importo da corrispondere è determinato come di seguito illustrato:
in fase di sottoscrizione del contratto negli anni successivi
SEMESTRALE
al 50% del premio annuo costante sopra indicato + € 2,5
al 50% del premio annuo costante
TRIMESTRALE al 25% del premio annuo costante sopra indicato + € 2,5 al 25% del premio annuo costante
MENSILE all’ 8,33% del premio annuo costante sopra indicato + € 2,5 all’8,33% del premio annuo costante
Con la sottoscrizione del presente Xxxxxx di proposta il Contraente chiede la sostituzione della polizza N. L’Impresa si riserva di accettare tale richiesta.
Modalità di pagamento del premio - ATTENZIONE: non è previsto pagamento in contanti
Il premio viene corrisposto con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all’Impresa, oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l’Impresa oppure l'Intermediario espressamente in tale qualità; addebito diretto SEPA sul conto corrente bancario del Contraente (SDD) di seguito indicato; quest’ultima modalità è obbligatoria qualora sia stato scelto il frazionamento mensile del premio, nel qual caso, alla data di perfezionamento, devono essere corrisposte le prime 3 mensilità del premio annuo.
Codice IBAN del Contraente (in caso di pagamento con modalità SDD)
Il Contraente, con la firma in calce al presente modulo, autorizza l’Impresa ad addebitare il premio annuo sul conto corrente sopra indicato.
Le spese relative a ciascuna modalità di pagamento prescelta sono a carico del Contraente
Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente e l'Assicurato dichiarano di essere consapevoli che le informazioni ed i dati forniti nel presente Modulo di Proposta (comprensivo delle Dichiarazioni sulle attività professionali e sportive dell'Assicurato e sul suo stato sanitario) e nell'eventuale questionario medico da allegare, costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo consenso all'assicurazione, e ne determina il premio, in base alle dichiarazioni stesse.
Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (segue)
Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, i documenti informativi precontrattuali previsti ai sensi dell'art. 49, Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e inerenti a:
1. obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti (7A);
2. informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente (7B);
3. informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi (7B);
4. informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente (7B).
Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il Contraente ha l'obbligo di versare interamente la prima annualità di premio annuo costante, anche se viene scelta la corresponsione del premio con frazionamento semestrale, trimestrale o mensile.
Ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita.
Revocabilità della proposta e recesso dal contratto
Il Contraente dichiara di essere stato informato che può revocare il presente Xxxxxx di Proposta fino alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al premio versato al netto delle imposte, per la componente relativa alla Garanzia Complementare Infortuni, della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e della spesa di emissione pari a € 5.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Proposta, il Fascicolo Informativo redatto secondo lo schema predisposto da IVASS, contenente le distinte sezioni della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione - comprensive delle Condizioni Speciali - del Glossario, dell'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e del Modulo di Proposta, e di aver preso atto e accettato in ogni loro parte le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del presente Modulo di Proposta.
Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile sia l'articolo delle Condizioni di Assicurazione statuente le esclusioni e l’assunzione del rischio che le Condizioni Speciali per polizze assunte senza visita medica (carenza).
Contraente
Consenso al trattamento dei dati personali
I sottoscritti Contraente ed Assicurato dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - contenuta nel Fascicolo Informativo - recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice, acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con l’Impresa assicuratrice e, inoltre, acconsentono:
⚫ al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata dall’Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l’Impresa stessa potrà comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica
⚫ al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate dall’Impresa o, per suo conto, da società specializzate cui, a tale scopo, l’Impresa stessa potrà comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica
⚫ alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi della Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica.
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Data
Contraente
Assicurato
Dati dell’Intermediario
Generalità dell'Intermediario (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).
Firma dell'Intermediario (*)
Firma e timbro dell’Agenzia
Nome e Cognome dell'Intermediario (stampatello)
(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.
FAC-SIMILE
Dichiarazioni dell’Assicurato parte integrante della Polizza n°
Intermediario Assicurato
FAC-SIMILE
Il contratto, cui la presente proposta si riferisce, viene emesso sulla base di dichiarazioni riportate di seguito, appositamente rilasciate dall'Assicurato, riguardanti sia informazioni di carattere sanitario che informazioni sulle attività professionali e sportive dell'Assicurato stesso. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato, richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nello stesso. Anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il proprio effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico, pari, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, ad Euro 80, qualora la visita medica venga effettuata dal medico fiduciario dell’Impresa.
Attività professionali
1 Occupazione principale ed eventuale secondaria
2 Nella sua attività professionale opera su: impalcature, tetti, tralicci, scale telescopiche, gru, macchine movimento terra, linee o circuiti con tensioni superiori a 380V, a bordo di navi o natanti in genere, nelle forze armate, forze di polizia o in servizi di sicurezza pubblica o privata in cui è necessario
l'utilizzo di armi, in cantieri o scavi, cisterne, pozzi, cave, miniere, fonderie, carpenterie, altiforni, teleferiche oppure trasporta materiale infiammabile, esplosivo, tossico o corrosivo oppure guida autocarri di portata maggiore di 35 quintali?
Sesì, indichi qualieconqualefrequenza
3 Nella sua attività professionale utilizza o viene a contatto con sostanze tossiche, infiammabili, radioattive, esplosive oppure opera nell'ambito di reattori nucleari o su piattaforme petrolifere?
Sesì, quali?
4 Pratica a livello professionale attività che rientrano, anche per analogia, in quelle di seguito elencate: aeronautiche, alpinistiche, acrobatiche, subacquee, motoristiche competitive in acqua o terra, pugilistiche?
Sesì, quali?
5 Svolge attività professionali o socialmente utili in aree geografiche pericolose nelle quali sono in corso insurrezioni, atti di terrorismo, conflitti sociali gravi, guerre, sommosse?
Sesì, indichi luogo, motivieperiododipermanenza
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
Attività sportive - Compilare questionario supplementare
6 Pratica attività sportive che rientrano, anche per analogia, tra quelle di seguito elencate: Alpinismo (escluso camminate, trekking, arrampicate su pareti artificiali), vela di altura, equitazione agonistica, speleologia, kajak, rafting, skeleton, salto con il trampolino, attività subacquee oltre 20m, motorismo nautico o terrestre.
Sesì, quali?
SÌ NO
7 Pratica attività sportive aeree o aeronautiche in genere (ad es. paracadutismo, deltaplano, ultraleggero, aliante, parapendio…)?
Sesì, quali?
8 Pratica attività sportive non rientranti, anche per analogia, tra quelle descritte nei punti precedenti?
Sesì, quali?
SÌ NO
SÌ NO
Questionario sanitario
9 Indicare i valori della statura e del peso: cm Kg
10 Soffre o ha sofferto di malattie o disturbi? (ad esclusione di: influenza, morbillo, rosolia, parotite, rinite cronica, bronchite cronica, colite spastica, dermatite, difetti della vista correggibili con lenti, glaucoma primario, esiti di fratture post-traumatiche non patologiche, artrosi di grado non elevato, calcoli della colecisti)
Sesì, quali? quando?
11 Negli ultimi 5 anni si è mai sottoposto ad esami clinici (analisi di laboratorio, visite specialistiche, TAC, RM o altro) da cui siano emersi segni di alterazione?
Sesì, quali? conqualerisultato?
12 È mai stato ricoverato o prevede un prossimo ricovero in ospedali, case di cura, sanatori o simili per interventi chirurgici, procedure invasive, semplici accertamenti o si è mai sottoposto a emotrasfusioni o terapia a base di emoderivati? (non indicare i ricoveri per: appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectomia, varici degli arti inferiori, emorroidectomia, meniscectomia, fratture ossee semplici, deviazione del setto nasale, parto,
splenectomia post- traumatica, varicocele, fimosi, alluce valgo, interventi per ascessi acuti, chirurgia estetica)
Sesì, quali? conqualerisultato? Epoca? Motivo? Esito?
13 Assume o ha mai assunto farmaci?
Se sì, indicare la motivazione sanitaria, il tipo di farmaco, il periodo di utilizzo e se gli eventuali esami ematochimici fuori dalla normasono rientrati nei limiti
14 Fuma o ha fumato tabacco?
Quantità giornaliera, periodo:
15 Fa o ha fatto uso di alcolici e/o superalcolici in quantità giornaliera superiore a 1 litro di vino e/o birra e/o 3 bicchierini di superalcolici?
Quantità giornaliera, periodo?
16 Fa o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
Tipodisostanza, periodo?
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
SÌ NO
L'Assicurato dichiara che le informazioni e le risposte sopra fornite, sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza; ne assume la responsabilità anche se scritte da altri; riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte dell'Impresa e costituiscono parte integrante del contratto. L'Assicurato si obbliga a produrre all'Impresa, ed a lasciare in proprietà della stessa, la documentazione sanitaria richiesta. Deve rivolgersi a medici di gradimento dell'Impresa utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta ed è tenuto a regolare direttamente gli oneri e le spese conseguenti; proscioglie dal segreto professionale e legale i medici e gli Enti che l'hanno avuto in cura o visitato o che potrebbero curarlo in futuro, nonché le altre persone alle quali l'Impresa creda in ogni tempo di rivolgersi per informazioni. Acconsente inoltre che tali informazioni siano dall'Impresa stessa comunicate ad altri assicuratori o riassicuratori.
Data
Intermediario
per autenticità firme
Assicurato
pagina bianca
Sara Vita
xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx xxx.xxxx.xx
I dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo sono aggiornati alla data del 28 aprile 2014.