ALLEGATO 4
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI APPARATI HARDWARE E PRODOTTI SOFTWARE PER IL PROGETTO SIAP* – CORTE DEI CONTI
tra
La CONSIP S.p.A. a socio unico con sede legale in Roma, xxx Xxxxxx 00/X,
X. XXX 00000000000, nella persona dell’Amministratore Delegato e rappresentante legale pro tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seg uito per brevità anche Consip),
e
la Società , con sede legale in , Via
, X.XXX , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,
PREMESSO CHE
− con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti hanno affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quelle oggetto del presente contratto;
− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Corte dei conti per l’acquisizione di apparati hardware e prodotti software e per la prestazione dei connessi servizi di consegna, di installazione, di manutenzione in garanzia e a pagamento , di servizio di reporting e di supporto specialistico, come meglio di seguito specificati;
− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi
assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti; Allegato IV “Elenco dei Prodotti della Fornitura”conforme al Modello 3) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato tecnico) e l’Allegato “III” (Chiarimenti) e infine l’Allegato IV (documento denominato “Elenco dei Prodotti della Fornitura”) nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni
sopra richiamate.
d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 ottobre 2004, verbale n. 90.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip.
Art. 2 Definizioni
1. Nel corpo del presente contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo la definizione che ne viene data in quest’articolo:
a) Impresa s’intende l’Impresa aggiudicataria;
b) Committente s’intende la Consip S.p.A.;
c) Amministrazione s’intende la Corte dei Conti;
d) Capitolato Tecnico s’intende il documento di cui all’Allegato II del presente contratto.
Art. 3 Oggetto
1. La Consip, nell’interesse della Corte dei Conti, affida all’Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
a) la fornitura di apparati hardware e prodotti software di base come specificati di seguito e come peraltro dichiarati in sede di offerta nel documento “Elenco dei Prodotti della Fornitura” - Allegato IV al presente contratto:
• 9 (nove) Sistemi di elaborazione “Blade Server” comprensiva del software di base, con le caratteristiche tecniche e le dotazioni
richieste al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico;
• almeno 2 (due) moduli “Blade Server chassis” con le caratteristiche tecniche e le dotazioni in termini di moduli “Blade Server” richieste al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, necessari per l’installazione dei nove blade server di cui al punto precedente;
• 1 (una) consolle di Gestione con le caratteristiche tecniche e le dotazioni richieste al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico;
• 1 (uno) Storage disk Array con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.3 del Capitolato Tecnico, e dichiarate in fase di gara nel documento “Elenco dei Prodotti della Fornitura”;
• 2 (due) Switch tipo SAN con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.4 del Capitolato Tecnico;
• 2 (due) Multiprotocol Gateway con le caratteristiche tecniche descritte al paragrafo 4.3.5 del Capitolato Tecnico;
• 2 (due) armadi rack 19’’ con le caratteristiche tecniche richieste al paragrafo 4.3.6;
Tutti i componenti hardware e i prodotti software di base dovranno essere comprensivi del servizio di manutenzione on-site in garanzia per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui al successivo articolo 14.
b) Servizio di “Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo” della fornitura, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
c) Servizio di manutenzione ed assistenza a pagamento per 24 (ventiquattro) mesi on site, decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al punto a).
d) Servizio di “Reporting” da erogarsi in conformità alle modalità
indicate al paragrafo 5.2.1.5 del Capitolato Tecnico.
e) Servizio di personalizzazione e supporto specialistico previa richiesta della Consip, per un totale massimo fruibile di 50 giorni/persona nell’intero periodo di efficacia contrattuale, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere erogate nei locali del CED della Corte dei Conti ubicato a Xxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00. Il presente contratto cessa di spiegare i suoi effetti allo spirare del trentaseiesimo mese a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”.
Art. 4
Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso
1. La proprietà delle apparecchiature hardware e la relativa documentazione sarà trasferita all’Amministrazione a partire dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 14 comma 3; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature medesime saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Consip e/o dell’Amministrazione.
2. L’Amministrazione acquisisce la titolarità delle licenze d’uso dei prodotti software forniti e la proprietà della relativa documentazione, a tempo indeterminato, a decorrere dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al successivo Art. 13, comma 4; prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti medesimi saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione degli stessi da parte della Consip e/o dell’Amministrazione.
Le licenze d’uso dei prodotti dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti stessi da parte del personale dell’Amministrazione, della Consip nonché di terzi dalle stesse autorizzati, anche in sedi diverse da quelle di Consip e/o dell’Amministrazione.
Art. 5
Aumento e diminuzione
1. La Consip ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Dichiarazione d'Offerta.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all’Allegato “I” del presente contratto.
Art. 6
Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre a quelli previsti nel Capitolato tecnico, anche quelli relativi:
a) all’imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;
c) all’apposizione sulle apparecchiature hardware delle “targhette identificative”;
d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi
accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
e) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell’Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell’Amministrazione. A tal fine l’Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione del contratto stesso.
3. Le apparecchiature ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip/Amministrazione alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip/Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all’Amministrazione di
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Art. 7
Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione, della Consip e/o di terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.
3. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e all’Amministrazione, almeno 5 (cinque)
giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. L’Impresa riconosce alla Consip e/o all’ Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Consip medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto; l’Impresa, in tal caso, si obbliga a fare tutto quanto in proprio potere per riprendere la prestazione della propria attività a perfetta regola d’arte come disciplinato dal presente articolo, garantendo, comunque, la prestazione del servizio senza soluzione di continuità.
5. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Consip, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola.
Art. 9 Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip
S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all’Amministrazione.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione e approvazione da parte della Amministrazione e della Consip.
Art. 10
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/o dell’Amministrazione.
3. La Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Consip e/o dall’Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la
Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 11 Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/o all’Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
Art. 12 Consegna, e installazione
1. La consegna e l’installazione della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico al paragrafo
5.1.1 dovrà essere eseguita dall’Impresa entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. La consegna delle apparecchiature hardware e delle relative licenze d’uso, dei supporti magnetici e dei manuali d’uso, dovrà avvenire presso il Consegnatario della Corte dei Conti, sito in Roma, via Baiamonti n.25 alla presenza di un rappresentante dell’Impresa che dovrà provvedere alla verifica del materiale consegnato e alla rimozione
degli imballaggi.
3. Entro il medesimo termine, ovvero quello di 15 giorni previsto dal comma 1, l’Impresa dovrà terminare il processo di installazione di tutti i prodotti hardware e software della fornitura, così come descritto nel Capitolato tecnico al paragrafo 5.1.1, nonché rendere operative le apparecchiature fornite.
4. Al termine delle attività di cui al precedente comma 3, verrà redatto in presenza di un incaricato Consip e/o dell’Amministrazione e di un incaricato del Fornitore, un apposito “Verbale di consegna e installazione”, dove verrà dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature e verranno indicate le seguenti informazioni: la data e il luogo dell’avvenuta consegna e installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna, il numero delle apparecchiature e della componentistica opzionale consegnata ed installata.
5. La sottoscrizione del verbale da parte dell’incaricato del Fornitore e dell’incaricato dell’Amministrazione, concluderà le attività di “Consegna e Installazione”, permettendo l’avvio della successiva fase di “Configurazione ed Avvio Operativo”.
Art. 13 Configurazione e avvio operativo
1. Le attività di configurazione e avvio operativo dovranno svolgersi conformemente a quanto descritto nel paragrafo 5.1.2 del Capitolato tecnico e dovranno essere eseguite dall’Impresa entro il termine perentorio di 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del corrispondente verbale di consegna ed installazione di cui all’articolo 12 comma 4.
2. Al termine di dette attività le apparecchiature hardware e i prodotti software oggetto della fornitura saranno sottoposte al collaudo della Consip secondo quanto riportato al successivo articolo 14.
Art. 14 Xxxxxxxx e accettazione
1. L’Impresa prende atto e accetta che il collaudo può comprendere anche le prove indicate dal committente.
2. Il collaudo delle apparecchiature hardware e dei prodotti software oggetto della fornitura, verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l’Impresa, contestualmente alla fine delle attività di configurazione e avvio operativo di cui all’articolo 13. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale in contraddittorio. Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutte le apparecchiature e i prodotti software risultano funzionare correttamente- sia singolarmente che integrati tra loro- secondo le specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa .
3. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale di collaudo verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte della Consip.
4. Nel caso di esito negativo del collaudo, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo 19 comma 5. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
5. Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’articolo 24 in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..
Art. 15 Garanzie
1. L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità
delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato tecnico e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. L’Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato tecnico ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’uso delle apparecchiature medesime.
5. L’Impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza .
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
7. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667
c.c. decorreranno dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo 14, comma 3.
8. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
9. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i
xxxxx, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo 24 in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..
Art. 16
Servizio di manutenzione
1. L’Impresa è obbligata a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip/Amministrazione, il servizio di manutenzione “on site” in garanzia delle apparecchiature e dei prodotti software forniti per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla “data di accettazione della fornitura” ed è tenuta altresì a fornire a pagamento, il servizio di manutenzione “on site” per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia. Il servizio di manutenzione in garanzia e quello a pagamento comprendono il servizio di assistenza, nonché tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla fornitura delle parti di ricambio, al ritiro, all'imballaggio, alla riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate.
2. Il servizio di cui al comma precedente comprenderà, a totale carico dell’Impresa, le attività tecniche indicate nel paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico e necessarie a mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità del sistema, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. Il servizio di manutenzione, di cui ai commi 1 e 2, sarà prestato dall’Impresa, su chiamata telefonica confermata a mezzo fax e/o tramite posta elettronica alla casella -------------------------, durante tutti i giorni feriali dell’anno – esclusa la domenica e festivi – dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. L’Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature – intendendosi per
malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso – a rispettare i livelli di servizio indicati nel paragrafo 5.2.1 del Capitolato tecnico. Dal computo delle ore sono escluse le domeniche ed i festivi.
4. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro il termine di cui al precedente comma, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 19, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
5. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite
- verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
6. L’Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l’Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 15.
7. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 3, ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione, l’Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 19, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L’Impresa dovrà
adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
8. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell’Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l’Amministrazione.
9. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell’Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
10. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all’Impresa, questa si impegna sin d’ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
11. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all’applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
Art. 17 Servizio di reporting
1 Il servizio di reporting di cui all’articolo. 3, comma 1 lett. d) sarà prestato tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e dalle ore 8.00 alle 14.00 il sabato, salvo diversa indicazione della Consip/Amministrazione.
2 L’Impresa si obbliga pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 19, a fornire i report entro i primi 20 giorni solari del mese successivo al periodo cui la rendicontazione si riferisce secondo i livelli
di servizio indicati al paragrafo 5.2.1.5 del Capitolato tecnico.
Art. 18
Servizio di personalizzazione e supporto specialistico
1. Il servizio di personalizzazione e supporto specialistico di cui all’articolo 3, comma 1 lett. e) dovrà essere eseguito su richiesta del Committente/Amministrazione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, cosi come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, per i servizi di:
✓ personalizzazione del software di sistema, configurazione dei tool di gestione ed attivazione, in maniera congiunta con specialisti di prodotto, dei diversi sottosistemi applicativi
✓ test di funzionamento sia sistemistico che applicativo del sistema;
✓ avvio in produzione personalizzando le naming degli ambienti, le definizioni di sicurezza, le definizioni dei sottosistemi utente e le procedure di gestione;
✓ tuning dei sistemi;
2. Tali servizi dovranno essere forniti da un sistemista senior con profilo professionale indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3. Il sistemista potrà essere convocato dal Committente mediante il numero di telefono, a disposizione per l’assistenza e manutenzione, con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Egli svolgerà l’attività di supporto specialistico presso la sede del CED della Corte dei Conti durante il normale orario lavorativo compreso dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
3. Il fornitore dovrà dare evidenza dei giorni persona effettivamente utilizzati da Consip/Amministrazione in resoconti che dovranno essere approvati dalla Consip stessa.
Art. 19 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche per causa non imputabile all’Impresa, rispetto al termine di consegna e installazione delle apparecchiature di cui al precedente articolo 12, la Consip applicherà all’Impresa, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro).
2. Per ogni giorno solare di ritardo, anche per causa non imputabile all’Impresa, rispetto al termine di configurazione ed avvio operativo delle apparecchiature di cui al precedente articolo 13, la Consip applicherà all’Impresa, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro).
3. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in quanto dichiarato nel documento prodotto in fase di gara denominato “Elenco dei Prodotti della Fornitura”.
4. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento.
5. Qualora l’Impresa alla consegna (anche parziale) delle apparecchiature non provveda allo sgombero dei materiali residui, di cui al precedente articolo 6, comma 1, la Consip applicherà una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro).
6. Qualora il collaudo di cui al precedente articolo 14 non avvenga entro i termini di cui all’art.14, comma 3 o non abbia esito positivo, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà all’Impresa una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) al giorno, sino alla data del collaudo positivo.
7. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione in garanzia e pagamento on site, di cui al precedente articolo 16, si verifichi un ritardo rispetto ai termini previsti relativamente alla tempestività della risposta, al tempo impiegato per la risoluzione dell’inconveniente, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà all’Impresa una penale pari a 150,00 € (centocinquanta/00 Euro) per ogni percentuale, valore temporale o frazione di scostamento dalle soglie stabilite nei paragrafi 5.2.1.1., 5.2.1.2., 5.2.1.3., 5.2.1.4. del Capitolato Tecnico (Allegato II).
8. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di reporting, di cui al precedente articolo 17, si verifichi un ritardo rispetto ai termini di consegna dei report, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà all’Impresa una penale pari a 150,00 € (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora di ritardo.
9. Qualora la piena funzionalità dei sistemi, non fosse ripristinata entro il termine massimo di 16 (sedici) ore lavorative dal ricevimento della segnalazione telefonica - cui seguirà invio fax e/o tramite mail - il Committente avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando all’Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma
restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l’intervento si terrà concluso al momento della comunicazione all’Impresa da parte del Committente dell’intenzione di avvalersi dell’intervento terzi.
10. Qualora il fermo dei sistemi o di una loro componente superi le 24 (ventiquattro) ore solari complessive nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui al comma precedente, la Consip applicherà all’Impresa una penale di 1.000,00 € (mille/00 Euro) per ogni 12 (dodici) ore, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
11. Nell’ipotesi disciplinata all’articolo 16, comma 7, l’Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
12. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
13. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
14. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 23, senza bisogno di diffida o
procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
15. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’articolo 20, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’articolo 24, comma 2, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all’articolo 20, comma 1.
16. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto della Consip a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Art. 20 Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro , al netto di IVA, così suddiviso:
a). Il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware e software di cui all'art. 2 comma 1 lettera a), comprensivo del servizio di manutenzione on site in garanzia per un periodo di 12 mesi, documentazione tecnica e d'uso è pari a Euro .
b). Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio di consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo, di cui all'art. 2 comma 1 lettera b), è pari a Euro .
c). Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei servizi manutenzione a pagamento per 24 (ventiquattro) mesi on site,di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) è pari ad Euro .
d). Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio di Reporting di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) è pari ad Euro .
e).Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio di personalizzazione e supporto specialistico dei Sistemi di cui all’art. 2 comma 1 lettera e) è pari ad Euro per giornata lavorativa, fino ad un massimo di Euro .
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
Art. 21
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Art. 22
Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
- per la fornitura per la fornitura degli apparati hardware e software di cui all’art. 2 lettera a), il corrispettivo potrà essere fatturato dalla “Data di accettazione della fornitura";
- per la fornitura del servizio di consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo di cui all’art. 2 lettere b), il corrispettivo potrà essere fatturato dalla data del “Verbale di consegna e installazione";
- per i servizi di cui all’art. 2 lettera c) il canone annuale verrà fatturato, in rate semestrali posticipate a decorrere dal termine del periodo di manutenzione in garanzia;
- per il servizio di Reporting di cui all’art. 2 lettera d) il canone annuale verrà fatturato, in rate semestrali posticipate a decorrere potrà essere fatturato dalla “Data di accettazione della fornitura";
- per il servizio di personalizzazione e di supporto specialistico di cui all’art. 2 lettera e), ove utilizzato, il corrispettivo potrà essere fatturato posticipatamente alla piena ed esatta esecuzione del servizio stesso con cadenza trimestrale, in base ai resoconti approvati da Consip.
2. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00/x, 00000 Xxxx, p. IVA 05359581003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Xxx Xxxxxx x. 00/X 00000 Xxxx.
3. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n.
, intestato all’Impresa presso , Ag. , in , Via , A.B.I. , C.A.B.
.
4. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà
tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 23 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, costituita mediante ,
emessa da prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le
obbligazioni assunte dal presente contratto, opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, pertanto sarà svincolata, su richiesta dell’Impresa, previa deduzione di crediti della Consip verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
2. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’articolo 8 del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 24
Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà, sentita l’Amministrazione, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 6 “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, 7 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, 9 “Obblighi di riservatezza”, 10 “Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx”, 00 “Collaudo ed accettazione”, 15 “Garanzie”, 19 “Penali”, 23 “Cauzione”, 25 “Recesso”, 26 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”,
29 “Codice Deontologico” , 30 “Trasparenza dei prezzi” e 31 “Condizione particolare di risoluzione”.
Art. 25 Recesso
1. La Consip ha diritto, sentita l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’ Impresa con lettera raccomandata A.R..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all’Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo con espressa esclusione del valore della eventuale fornitura del servizio di personalizzazione e di supporto specialistico di cui all’articolo. 3 , comma 1, lett. e).
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 26
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 27 Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 28
Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte della CONSIP e dell’Amministrazione ai sensi della Legge n. 196/2003, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Art. 29 Codice deontologico
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto dalla Consip il Codice Deontologico della stessa, di averne preso visione e si impegna ad uniformarsi ai principi ivi contenuti e, in ogni caso, a darne visione e a far rispettare quanto dallo stesso previsto a tutte le risorse utilizzate nell’adempimento del presente contratto.
2. Peraltro, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione dell’efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1 la Consip avrà facoltà di far dichiarare risolto il presente contratto ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile.
Art. 30 Trasparenza dei prezzi
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 31
Condizione particolare di risoluzione
1. Atteso che alla sottoscrizione del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza ex art. 11, comma 2, reg. 252/98, il corrispettivo del presente contratto è corrisposto sotto condizione risolutiva dell’esito degli accertamenti antimafia; in tale ipotesi, la Consip S.p.A. potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
2. Il presente contratto è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui ai precedenti comma prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con esse eventualmente contrastanti.
Roma, lì
Consip S.p.A. L’Impresa
Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX il legale rappresentante
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 4 - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso; Art. 5 - Aumento o diminuzione;
Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa;
Art. 7 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali; Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Art. 9 - Obblighi di riservatezza;
Art. 10 - Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 11 – Responsabilità;
Art. 12 - Consegna e installazione
Art. 13 – Configurazione e avvio operativo Art. 14 - Xxxxxxxx e accettazione;
Art. 15 – Garanzie;
Art. 16 - Servizio di manutenzione dei sistemi; Art. 17 – Servizio di reporting;
Art. 18 – Servizio di personalizzazione e supporto specialistico; Art. 19 – Penali;
Art. 23 – Cauzione; Art. 24 – Risoluzione; Art. 25 – Recesso;
Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art. 27 - Foro esclusivo;
Art. 28 - Consenso al trattamento dei dati;
Art. 29 - Codice deontologico; Art. 30 – Trasparenza dei prezzi;
Art. 31 – Condizione particolare di risoluzione.
Roma,
L’Impresa
il legale rappresentante