CAPITOLATO - SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO - SCHEMA DI CONTRATTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA AL PUBBLICO - CIG 7624903CFF
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza ed assistenza al pubblico e prevede le seguenti attività:
• accoglienza ed assistenza al pubblico, incluso l’accompagnamento di disabili, nell’ambito delle attività svolte dalla Fondazione anche in caso di concessioni a terzi del teatro;
• gestione dei servizi di sala e del guardaroba, nell’ambito delle attività svolte dalla Fondazione anche in caso di concessioni a terzi del teatro;
• distribuzione del materiale pubblicitario, nell’ambito delle attività svolte dalla Fondazione anche in caso di concessioni a terzi del teatro;
• attività di vendita e distribuzione di libretti, programmi di sala, etc. durante le rappresentazioni artistiche ed altri eventi e attività programmate dalla Fondazione;
• piccoli compiti organizzativi e di logistica quale l’allestimento e disallestimento di sale (es. organizzazione delle sedie, allestimento tavolo conferenza ecc.), nell’ambito delle attività svolte dalla Fondazione anche in caso di concessioni a terzi del teatro;
• attività accessorie al servizio di accoglienza ed assistenza al pubblico in capo al coordinatore del servizio meglio specificate nell’articolo 4.2.;
• attività collaterali al servizio di accoglienza al pubblico e di attuazione delle procedure previste dal piano di emergenza ed evacuazione aziendale, in occasione di spettacoli ed eventi con il pubblico.
Si intendono inclusi nel servizio e quindi a carico della ditta aggiudicataria tutte le attrezzature e i mezzi (es. radioricetrasmittenti, abbigliamento da lavoro) necessari per svolgere le attività secondo la regola dell’arte e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
2. DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, compreso il periodo di prova della durata di tre mesi.
Alla scadenza, il Contratto si intende cessato e privo di effetti giuridici senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti, salva l’eventuale proroga tecnica per l’espletamento delle nuova procedura di gara.
Durante il periodo di prova la Fondazione valuterà il servizio prestato e ne darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria solo in caso di esito negativo. In caso di disdetta al termine del periodo di prova, nulla sarà dovuto all'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del Contratto.
3. CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’importo complessivo stimato pari ad € 600.000,00 (seicentomila/00) (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e comprensivo dell’eventuale proroga tecnica) è l’importo contrattuale presunto, che non costituisce base di gara ma è rilevante ai soli fini dell’individuazione della procedura applicabile e della richiesta del CIG. Tale importo è stato stimato sulla base del monte ore presunto per il triennio pari a 40.000 ore, con un costo orario stimato pari ad € 15,00 (quindici/00). Pertanto, l’importo unitario a base di gara è costituito dal costo orario stimato pari ad € 15,00 (quindici/00) oltre IVA e/o altre imposte e
contributi di legge. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 400,00 (quattrocento/00) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Trattandosi di servizio da eseguirsi a chiamata ed in ragione delle esigenze della programmazione artistica, l’importo complessivo presunto deve intendersi puramente indicativo ed in nessun modo vincolante per la Fondazione. Il corrispettivo per il servizio prestato sarà determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara e sarà commisurato alle effettive ore lavorate.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario potrà utilizzare un unico conto corrente bancario o postale - comunicato in sede di gara - da intendersi dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa e sul quale, dunque, dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, compresi quelli destinati a dipendenti, consulenti e fornitori.
Le fatture dovranno essere presentate con periodicità mensile e dovranno riportare il numero dei buoni d'ordine emessi dalla Fondazione sulla base delle specifiche esigenze di servizio, il CIG 7624903CFF attribuito alla presente procedura, accompagnate dai moduli attestanti la regolarità dell'esecuzione del servizio, controfirmati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato dalla Fondazione Xxxxxxxxxxx.
La liquidazione delle fatture, che sarà subordinata alla regolarità della documentazione suddetta, avverrà, solo e soltanto sulla base delle prestazioni effettivamente rese, tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, previo controllo da parte dei servizi preposti della Fondazione.
La Fondazione non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Impresa aggiudicataria delle prescrizioni sopra indicate o della normativa fiscale.
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Fondazione esercita le funzioni d’indirizzo, di programmazione e di controllo sull’adempimento degli obblighi, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfacimento degli utenti.
L’aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un Coordinatore del Servizio, in possesso di adeguate capacità ed esperienza con conoscenza base della lingua inglese. Il Coordinatore dovrà organizzare e sovrintendere il personale dell’accoglienza, durante gli spettacoli e gli eventi, fornendo le indicazioni operative secondo quanto previsto dal presente Capitolato e/o secondo le esigenze rappresentate dalla Fondazione in qualità di committente dei servizi.
La Fondazione e l’Impresa si impegnano a promuovere incontri, con cadenza almeno trimestrali, finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla verifica globale dell’andamento delle attività svolte in ottemperanza al presente Capitolato - Schema di contratto.
Il servizio sarà richiesto di volta in volta dalla Fondazione, a suo insindacabile giudizio, in base alle esigenze connesse alla propria attività. Tutti i servizi dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, operando per evitare danni a persone o a cose.
Nell'esecuzione dei servizi il personale dell’Impresa dovrà scrupolosamente attenersi alle istruzioni impartite dalla Fondazione al referente dell'appalto, che a sua volta dovrà adeguatamente istruire il proprio personale in servizio.
Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta gestione e responsabilità di un preposto della ditta che dovrà essere presente al momento dello svolgimento del servizio; in nessun caso il personale della Fondazione potrà svolgere, né svolgerà, la funzione di preposto.
L’Impresa è responsabile nei confronti della Fondazione di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio. Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione e dei propri dipendenti o di terzi, la Fondazione potrà pretendere la sostituzione degli autori di detti comportamenti.
La Fondazione si riserva altresì il diritto di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo a suo insindacabile giudizio.
Ogni eventuale danno arrecato a persone e/o cose nell’espletamento del servizio oggetto del presente avviso è a totale carico dell'Impresa, con obbligo di risarcimento dietro semplice richiesta della Fondazione.
L’Impresa aggiudicataria è strettamente tenuta ad eseguire con la propria organizzazione gli ordini relativi a servizi di accoglienza ed assistenza, impartiti dalla Fondazione almeno 12 (dodici) ore prima dell'ora prevista per il loro inizio.
Ogni rifiuto da parte dell'Impresa sarà considerato inadempienza, fatti salvi il caso fortuito o le cause di forza maggiore. In presenza di caso fortuito o di causa di forza maggiore, l’Impresa è comunque tenuta a fare tutto il possibile per provvedere, anche con mezzi e personale diversi da quelli normalmente a sua disposizione, all'esecuzione del servizio richiesto.
Nel caso di ordini impartiti meno di 12 (dodici) ore prima dell'ora prevista per l'inizio dell’esecuzione, l'Impresa dovrà comunque compiere tutto quanto le sia possibile per effettuare il servizio.
Il servizio potrà essere richiesto anche in orario notturno, prefestivo o festivo, incluse le domeniche. L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione di quanto indicato all’art. 1, deve osservare tutte le prescrizioni impartite dalla Fondazione nonché le disposizioni derivanti dal documento redatto in conformità dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e successivi.
L'Impresa dovrà comunicare alla Fondazione il nominativo di un proprio referente, - sempre reperibile e possibilmente sempre lo stesso nell’arco della durata contrattuale –, a cui saranno destinate le comunicazioni inerenti la programmazione degli eventi per i quali dovrà essere svolto il servizio oggetto di appalto mediante comunicazioni inoltrate a mezzo posta elettronica e/o telefono. Le comunicazioni trasmesse al referente indicato dall’impresa si intendono notificate all’impresa stessa senza possibilità di opporre difetto alcuno.
Le procedure operative e la programmazione del piano di lavoro dovranno essere convenute con la Fondazione.
Il servizio potrà essere svolto sia nei giorni feriali che in quelli festivi, in orario diurno e notturno e in qualunque condizione atmosferica, secondo le indicazioni impartite. Il conteggio delle ore lavorative, ai fini della definizione del costo dei servizi richiesti, decorrerà dal momento dell'arrivo del personale, come da richiesta della Fondazione, presso le varie sedi indicate e fino al momento del loro congedo, con l’esclusione dei tempi di trasferimento da e per la sede dell’Impresa.
L’impresa aggiudicataria dovrà avere in dotazione un idoneo sistema di radio-ricetrasmittenti dotate obbligatoriamente di auricolari per l’ascolto, che garantisca la copertura minima dei seguenti luoghi: foyer, platea, ordini e palcoscenico. Le radio-ricetrasmittenti non dovranno creare nessun genere di interferenze alle infrastrutture e gli impianti presenti in Teatro. L’uso delle radio-ricetrasmittenti non dovrà arrecare nessun genere di disturbo al pubblico durante gli eventi e le manifestazioni.
In ogni caso l’Impresa dovrà fare tutto il possibile per soddisfare eventuali ulteriori richieste e/o modifiche alla programmazione già comunicata dalla Fondazione che dovessero verificarsi.
Nella fase operativa l’Impresa aggiudicataria agirà in piena autonomia e sarà pertanto la sola responsabile, sia civilmente che penalmente, assumendo ogni decisione in merito all’organizzazione del lavoro e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
A carico dell’Impresa aggiudicataria saranno la realizzazione completa del servizio, la fornitura di abbigliamento uniforme per tutti i lavoratori consono alle caratteristiche dei luoghi e alla natura del servizio da svolgere.
La Fondazione potrà richiedere la sostituzione dell’abbigliamento di lavoro qualora non fosse ritenuto consono al luogo. Non è consentito all’appaltatore distribuire ai propri lavoratori abbigliamento con apposizioni di loghi, sponsor o marchi riconducibili a soggetti terzi.
La Fondazione metterà a disposizione i servizi igienici, i consumi elettrici per eventuali ricarica elettrica delle radioricetrasmittenti.
4.1 Principali compiti operativi del personale del servizio di accoglienza ed assistenza al pubblico
Prima dell’inizio dell’evento dovrà:
- ispezionare la propria area di competenza per segnalare eventuali situazioni anomale o che potrebbero costituire pericolo per i lavoratori o per gli spettatori; tra i locali da ispezionare vi sono, ad esempio, i servizi igienici di piano, i corridoi, le scale, gli ascensori ecc.
- prendere visione della più vicina uscita di sicurezza per la propria area di competenza, per l’eventualità in cui dovesse rendersi necessaria una evacuazione rapida in caso di emergenza;
- mantenere le uscite di emergenza e le vie di esodo in generale xxxxxxxx, e non ostacolate dal deposito di oggetti;
- ispezionare il cosiddetto “spazio calmo” destinato ai disabili in caso di emergenza, a cura di coloro che opereranno al I Ordine, V Ordine e VI Ordine.
- permanere nell’area di propria competenza avendo cura di accompagnare o fornire indicazioni agli spettatori ritardatari e/o a coloro che necessitano di informazioni in generale;
- non allontanarsi dalla propria area di competenza se non previa autorizzazione (con comunicazione mediante radio) del proprio referente aziendale.
- aprire le porte fornendo informazioni e indicazioni agli spettatori per raggiungere le scale o gli ascensori per raggiungere l’uscita del Teatro o del luogo in generale ove è chiamato ad operare;
- prima di abbandonare definitivamente la propria area di competenza, ispezionare le sedute in platea, i palchi del proprio Ordine, i servizi igienici di piano, le scale di emergenza per assicurarsi che non vi siano ancora spettatori o persone in generale e consegnare prontamente eventuali oggetti smarriti (es. chiavi, telefonini, borse, oggetti di valore) alla Fondazione per la custodia fino alla restituzione.
Il personale che opera al piano terra dovrà inoltre:
- assicurarsi che tutti gli ascensori siano vuoti prima di lasciare il proprio posto per assicurare che non vi siano persone all’interno.
Accompagnamento di spettatori disabili
- Al personale che opererà nelle aree in cui sono ubicati i posti predeterminati per gli spettatori disabili, e a tutti coloro a cui saranno affidati compiti specifici per l’accompagnamento dei disabili, è richiesta la massima attenzione e vigilanza durante lo svolgimento dei propri compiti; particolare riguardo dovrà tenersi verso spettatori disabili in caso di emergenza e di evacuazione. In tal caso il personale dedito all’accompagnamento dei disabili dovrà adottare le procedure del piano di emergenza e attenersi alle disposizioni degli addetti all’emergenza e del personale di vigilanza del Comando dei Vigili del fuoco.
Servizio guardaroba
Il personale dedicato al guardaroba dovrà curare l’organizzazione del guardaroba mediante la distribuzione di ticket numerati avendo cura dei capi in custodia, garantendo la vigilanza permanente dei capi in custodia. L’impresa è responsabile per eventuali danni arrecati ai capi per negligenza e/o imprudenza.
Assistenza alla distribuzione del materiale pubblicitario
Il personale dovrà curare la distribuzione del materiale pubblicitario o altro materiale di cui è prevista la distribuzione gratuita al pubblico, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite.
Attività di vendita e distribuzione di libretti, programmi di sala, etc.
Il personale dovrà curare la vendita e distribuzione dei libretti, programma di sala e altro materiale di cui è prevista la distribuzione a pagamento da parte del pubblico, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite.
Attività di attuazione delle procedure previste dal piano di emergenza ed evacuazione aziendale, in occasione di spettacoli ed eventi con il pubblico.
Il personale dovrà svolgere le procedure previste dal piano di emergenza ed evacuazione aziendale, in occasione di spettacoli ed eventi con il pubblico.
4.2 Principali compiti operativi del coordinatore del servizio di accoglienza ed assistenza al pubblico
Prima dell’apertura al pubblico del Teatro, il coordinatore del servizio dovrà rimanere a disposizione del Funzionario dei Vigili del Fuoco dedito all’ispezione dei luoghi teatrali e, se richiesto, accompagnare i Vigili del Fuoco per l’ispezione dei corridoi, platea, scale di emergenza, uscite di emergenza ecc.. Il coordinatore procederà a dare disposizioni per l’apertura delle porte di ingresso del Teatro solo dopo aver avuto l’assenso dai Vigili del Fuoco e l’assenso da parte della direzione del palcoscenico ovvero dei tecnici in collegamento radio presenti sul palcoscenico, secondo gli orari comunicati dalla Fondazione. In tutti i casi resta vietata l’apertura delle porte d’ingresso al pubblico in mancanza dell’assenso da parte del Funzionario di turno dei Vigili del Fuoco e dalla direzione di palcoscenico ovvero dal personale della Fondazione che sovrintendente l’evento.
Con riferimento al personale di sala, il coordinatore dovrà:
• assegnare le aree interne del Teatro da presidiare, assicurandosi che tutte le aree del teatro (es. guardaroba, foyer, platea, ordini, loggione ecc.) siano debitamente coperte per i servizi di accompagnamento e assistenza al pubblico prima dell’apertura al pubblico, durante l’evento e fino a conclusione dell’evento;
• mantenersi in collegamento radio con il proprio personale dislocato nelle varie aree del Teatro al fine di coordinare il personale e dare disposizioni in caso di necessità e/o di emergenza;
• mantenersi in collegamento radio con la direzione del palcoscenico e/o i tecnici del palcoscenico al fine di poter disporre l’apertura delle porte di ingresso al pubblico e la chiusura delle porte di platea e dei palchi ai vari ordini a inizio spettacolo/evento;
• coordinare il personale dedito alla distribuzione dei libretti di sala o di altro materiale quale banner, volantini e/o locandine da affiggere nel foyer su richiesta del personale della Fondazione.
Durante l’evento in Teatro, il coordinatore rimane a disposizione dei Vigili del Fuoco, dei referenti della Fondazione (cerimoniere della Fondazione, direzione di produzione, RSPP, direzione allestimenti, direzione palcoscenico, area tecnica ecc.) per qualsiasi genere di esigenza, comunicazione o richiesta di informazioni relative al pubblico presente in Teatro.
A fine evento il coordinatore del servizio si assicura che il personale dell’accoglienza proceda a ispezionare i luoghi loro assegnati, assicurandosi che non vi sia più presenza di pubblico; ogni maschera dovrà ispezionare i servizi igienici, i palchi, i corridoi, la platea e comunicare al coordinatore l’assenza di persone. Diversamente il coordinatore dovrà dare disposizioni di non abbandonare l’area per nessun motivo in presenza di persone che a fine evento sono ancora intende ad allontanarsi. Assicuratosi che tutto il pubblico sia defluito dal Teatro, il Coordinatore del Servizio dovrà ispezionare unitamente ai Vigili del Fuoco i luoghi del Teatro e apporre la firma sul verbale finale delle attività di vigilanza dei Vigili del Fuoco. La firma sul verbale attesta la fine delle attività di vigilanza dei Vigili del Fuoco a tutela dell’incolumità del pubblico, ovvero la fine delle operazioni di assistenza al pubblico e dovrà essere consegnato in portineria per la successiva consegna all’amministrazione della Fondazione.
Il Coordinatore del Servizio dovrà essere in possesso dell’attestato di idoneità tecnica per la qualifica di addetto all’emergenza rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco per attività classificate a “rischio elevato” cui all’art. 3, L. n. 609/96, come previsto dall’art. 6, comma 3, del D.M. 10/03/98, ovvero conseguire tale requisito entro e non oltre 60 giorni dall’inizio del servizio.
Il Coordinatore del Servizio dovrà sovrintendere e coordinare le attività di attuazione delle procedure previste dal piano di emergenza ed evacuazione aziendale, in occasione di spettacoli ed eventi con il pubblico.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire continuità di presenza della figura del Coordinatore del Servizio nell’arco di vigenza del contratto. Il Coordinatore potrà essere sostituito una tantum solo per giustificato motivo con un'altra figura avente lo stesso profilo di requisiti e capacità.
La Fondazione si riserva altresì il diritto di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione della figura del Coordinatore in caso non sia ritenuto idoneo a suo insindacabile giudizio, ovvero in caso di gravi negligenze quali a titolo esemplificativo ritardi organizzativi e/o funzionali che si ripercuotono sull’evento in Teatro, allontanamento dal Teatro in orario di servizio, mancato e/o inidoneo coordinamento del personale delle maschere affidatogli, ecc.
5. CONTROLLI E VERIFICHE
La vigilanza sullo svolgimento del servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.
La Fondazione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla rispondenza della prestazione al servizio definito dal presente Capitolato - Schema di contratto, allo scopo di rilevare eventuali disfunzioni ed adottare tempestivamente i provvedimenti più opportuni.
Le valutazioni conclusive possono essere espresse per iscritto e comunicate all’Impresa aggiudicataria che ha l'obbligo di adeguarsi tempestivamente.
6. INADEMPIENZE E PENALI
Tutte le clausole del presente Capitolato - Schema di contratto sono da intendersi come essenziali.
Ogni disservizio e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato - Schema di contratto ad opera dell'Impresa aggiudicataria sarà oggetto di contestazione scritta (a mezzo pec).
A tal fine la Fondazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a produrre giustificazioni e comunque conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Impresa aggiudicataria, che dovranno pervenire alla Fondazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all’applicazione di una penalità variabile da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 in ragione dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze.
L'applicazione delle penalità non esclude il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.
Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria sia incorsa in almeno tre distinte contestazioni assoggettate a penalità, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione immediata ex art. 1456 c.c., con richiesta di risarcimento dei danni tutti, anche indiretti, causati dagli inadempimenti contestati.
7. ESECUZIONE IN DANNO
In caso di inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, oltre a comminare le penali previste al punto precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di far eseguire da altra impresa il mancato o incompleto servizio a spese dell’Impresa aggiudicataria.
Per il risarcimento del danno, il pagamento delle penali di cui al punto precedente e la refusione dei costi di sostituzione, la Fondazione potrà rivalersi mediante trattenute su eventuali crediti dell’Impresa o, in mancanza, sulla garanzia definitiva che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CAUSE DI RISOLUZIONE ESPRESSA
La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nonostante l’applicazione delle penali previste all'art. 24, qualora l’aggiudicataria incorra in inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate con criterio insindacabile dalla Fondazione stessa:
- frode a danno della Fondazione;
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 durante il periodo contrattuale;
- cessione del contratto o dei crediti da esso derivanti;
- subappalto e/o subcontratto non autorizzato e/o non comunicato;
- violazione di una delle clausole della presente scrittura.
La risoluzione del Contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito scritta (PEC) indirizzata all’Impresa aggiudicataria, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.
Per infrazioni di particolare gravità, che comportino l'interruzione del servizio, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità di cui all’articolo 6.
Oltre che nei casi innanzi indicati, la Fondazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ex art. 1456
c.c. in caso di fallimento, messa in liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell’Impresa aggiudicataria, a tutto rischio e danno della stessa.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate, la Fondazione provvederà a trattenere l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni, ivi comprese le differenze di costo sostenuto per il ricorso ad altra impresa nelle ipotesi di esecuzione in danno.
9. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’art. 24 del Disciplinare.
10. OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
L'Impresa si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei vigenti specifici contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, tributario ed assicurativo, nonché all'accantonamento per TFR, presentando in tal senso alla Fondazione idonea dichiarazione redatta a norma di legge e di tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell’appalto.
L’Impresa si impegna inoltre a rispettare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro e gli obblighi fiscali vigenti in Italia, che dichiara di conoscere nella propria totalità.
Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale dipendente dall'Impresa, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile.
Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all’Impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci – lavoratori.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, la Fondazione provvederà ad informare i competenti Servizi Ispettivi del Lavoro o le Organizzazioni Sindacali e potrà recedere dal Contratto a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento.
Il personale utilizzato dall'Impresa per lo svolgimento del servizio dovrà sempre essere riconoscibile tramite idonea divisa e tesserino di riconoscimento riportante foto e generalità del lavoratore e nome e logo della Ditta, e dovrà sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale della Fondazione. Qualsiasi mancanza inerente al riconoscimento comporterà l'allontanamento immediato dell'operatore dal servizio attivo.
L'Impresa aggiudicataria si impegna ad impiegare personale di sicura moralità, che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari della Fondazione, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte della Fondazione.
Il personale in servizio dovrà mantenere il segreto d'ufficio, un contegno corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Impresa è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.
Per effetto dell’appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra la Fondazione ed il personale dell'Impresa, la quale, con la firma del Contratto, manleva la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa e/o rivendicazione che possa essere avanzata dal proprio personale e/o dal personale dalla stessa incaricato.
11. SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
L’ Impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successivi, oltre a tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alle disposizioni contenute nel DUVRI che costituisce parte specifica del presente avviso.
L’impresa aggiudicataria per il personale impiegato nel servizio dovrà provvedere a proprie cura e spese a dotare il proprio personale di apposite tessere di riconoscimento corredate di fotografia, contenente le generalità dell’addetto e la ragione sociale della ditta, che dovranno essere sempre esposte dal lavoratore così come stabilito dall’art.26 comma 8 del D.Lgs.81/08.
L’impresa aggiudicataria si obbliga, comunque, a provvedere a propria cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante lo svolgimento dei servizi l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità derivanti dall’espletamento del servizio ed esonerando di conseguenza la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità.
L'Impresa dovrà rispettare le norme del D.M. 10/3/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” e le disposizioni contenute nel DUVRI ai fini della prevenzione incendi e garantire per almeno 10 unità lavorative il possesso dell’attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio, di cui all’art. 3, L. n. 609/96, come previsto dall’art. 6, c. 3, del D.M. 10/03/98 rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco per attività a rischio incendio elevato ed in corso di validità.
Immediatamente dopo l’aggiudicazione dell'appalto l’Impresa dovrà, previa convocazione, procedere al sopralluogo obbligatorio dei luoghi di lavoro della Fondazione per gli adempimenti obbligatori relativi all’art. 26 D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. ed alla gestione dell'emergenza negli edifici della Fondazione.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito, dovrà essere comunicata al responsabile del contratto della Fondazione.
La Fondazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il Contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso in cui venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico della Fondazione per gli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni elencate nel presente articolo, sarà oggetto di contestazione e assoggettato alle sanzioni previste al successivo art. 24.
Nelle aree di lavoro con presenza di rischi specifici al fine di salvaguardare la sicurezza è vietato l’accesso alle persone non autorizzate. La Fondazione non si assume responsabilità in caso di sinistri con danni a persone e cose causati da
coloro che violano i divieti di accesso ad aree non consentite, riservandosi altresì di adire con azioni legali in caso le violazioni dei regolamenti e dei divieti determinano danni a persone o cose.
12. RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
L’Impresa risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Fondazione.
13. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara da effettuarsi attraverso il Sistema AVCPass. Nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale non dia esito positivo, si procederà con l’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.
L’impresa aggiudicataria prima dell’inizio del servizio procederà immediatamente alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di prevenzione e protezione a tutela dei propri lavoratori e quant’altro previsto dal D.Lgs.81/08.
Entro 30 giorni dall’inizio del servizio l’impresa aggiudicataria, qualora tale adempimento non risulti già soddisfatto, dovrà far conseguire ad un numero minimo di 10 unità lavorative l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3, L. n. 609/96, come previsto dall’art. 6, c. 3, del D.M. 10/03/98 con la qualifica di addetti all’emergenza per attività classificate a rischio incendio elevato e consegnare la seguente documentazione:
• copia del Documento di Valutazione dei Rischi
• copia dei giudizi di idoneità alla mansione specifica (se prevista sorveglianza sanitaria a cura del medico competente)
• copia degli attestati di formazione in materia di sicurezza di tutti i lavoratori impiegati
• copia degli attestati di formazione per addetti all’emergenza rilasciati a seguito di corso ed esame di idoneità tecnica presso il Comando Vigili del Fuoco e copia attestati del personale designato per il primo soccorso ai sensi del DM 388/03.
14. GARANZIA DEFINITIVA
Prima della stipula del Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi nascenti dallo stesso o al medesimo correlati ai sensi di legge, l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire in favore della Fondazione una garanzia definitiva rilasciata in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
L’importo della garanzia dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al citato art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Impresa sia in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente.
Tale garanzia dovrà avere una durata almeno pari alla durata del Contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione.
La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui al predetto articolo 103.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l’escussione della garanzia provvisoria.
15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell'Appaltatore la Fondazione provvederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
ln caso di morte del titolare di Ditta individuale, sarà facoltà della Fondazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del Contratto.
16. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Sono vietati, salvo espressa autorizzazione della Fondazione, il subappalto e la cessione anche parziale del Contratto o dei crediti da esse derivanti.
L’inottemperanza a tali divieti costituisce grave inadempimento e può dar luogo a risoluzione ex art. 1456 c.c. senza pregiudizio alcuno per il risarcimento dei danni che possano derivare alla Fondazione.
In caso di cessione dell'Impresa, nel suo complesso, o di un suo ramo aziendale, il Contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.
17. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
L’Impresa e tutto il personale dalla stessa impiegato nel servizio si impegnano a non divulgare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi da quelli inerenti l’oggetto del Contratto, ogni e qualsiasi tipo di informazione della quale siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività.
18. INFORMATIVA PRIVACY
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Fondazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con la presente si informano i concorrenti alla procedura di gara che, la FONDAZIONE LIRICO SINFONICA XXXXXXXXXXX E TEATRI DI BARI, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x.00, XXX 00000, Xxxxx XXXX, Xxxxxxxxx Xxxx, PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, partita IVA 06169620728, codice fiscale 93293640723, Iscritta al Registro delle Imprese di Bari, numero REA BA-466779, in qualità di Titolare sottoporrà a trattamento i dati personali comunicati/conferiti nel corso del rapporto. In particolare:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori;
4. verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di trattamento relativi alle finalità sopra espresse al punto 1;
5. i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.
Ad ogni buon conto, il trattamento dei dati, conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel rispetto delle norme privacy in vigore; improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell’osservanza dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.
I dati saranno raccolti e registrati per le sole finalità di cui al punto 1) e saranno conservati per tali scopi per un periodo non superiore alle finalità per le quali sono trattati.
19. ONERI FISCALI E SPESE
Tutte le spese del Contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Impresa che accetta di sostenerle. Per quanto riguarda l’I.V.A si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
20. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato - Schema di contratto ed alla sua esecuzione e/o cessazione, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bari.
21. CODICE ETICO E MODELLO 231
L’Impresa dichiara di aver preso conoscenza del contenuto del codice etico della Fondazione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “modello”) adottati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’Impresa dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente Capitolato - Schema di contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello nonché nel rispetto di tutta la normativa applicabile anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio.
In particolare l’Impresa garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato - Schema di contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del codice etico, del modello e/o di tutta la normativa applicabile (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Fondazione di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge.
22. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Capitolato - Schema di contratto si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità dello stesso per quanto applicabili.