Contract
ACCORDO DECENTRATO CIRCA LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2018
Premesso che:
- in data 18/12/2018 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente di questo Comune per l’anno 2018 e che la stessa è stata consegnata corredata della dovuta relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al vigente Collegio dei Sindaci Revisori, via mail il 27/12/2018;
- con nota del 8/01/2019, ns. prot. n. 2019/672 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 09/01/2019 ha dato l'autorizzazione per la sottoscrizione dell’Accordo Decentrato in argomento, nel testo licenziato dalla Delegazione Trattante in data 18/12/2018, senza apporvi alcuna modifica;
- il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta formalizzato dovrà essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate disponibili e delle relative modalità di utilizzazione e con copia del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, ogni Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere al Ministero Economia e Finanze, entro il 31 Maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno e che, ai sensi del medesimo art. 40 bis, comma 5, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa;
- ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 33/2013, in attuazione dei principi di trasparenza ed integrità, ciascuna Amministrazione ha, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, in modo permanente, la documentazione trasmessa annualmente all’Organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 09/01/2019, alle ore 15.00 = presso il Palazzo Comunale situato in xxx Xxxxxxxxx 000 si procede alla firma dell'accordo decentrato integrativo anno 2018 tra la Delegazione trattante di parte pubblica, come ridefinita dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 05/06/2018,
e
la Delegazione Sindacale trattante Sono presenti:
• Membro della R.S.U., Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx;
• Membro della R.S.U., Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
• Membro della R.S.U., Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx;
• Membro della R.S.U., Sig. Xxxxx Xxxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.I.S.L., Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.G.I.L., Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale C.G.I.L., Sig. Xxxxx Xxxxxxxx;
• Delegato dell’Organizzazione Sindacale U.I.L., Sig.ra Xxxxxxxx Xxxx;
ACCORDO 2018
Art.1 – Ambito di applicazione e durata
1. Il presente accordo contrattuale si applica a tutto il personale dell'Ente, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno o parziale, comandato o distaccato presso altri enti. Esso viene applicato dal giorno successivo alla stipula del contratto, con validità dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2018 per la parte economica, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza prevista dallo stesso CCDI, dal CCNL e/o da accordi già esistenti fra le parti che vengono, comunque, integralmente richiamati.
2. Il presente accordo conserva validità anche dopo la data suddetta per gli istituti di carattere economico, che vengono comunque applicati salvo conguaglio delle maggiori o minori somme dovute al personale in conseguenza della sottoscrizione del contratto decentrato relativo all'anno 2017.
3. Le disposizioni a carattere normativo rimangono in vigore fino ad una loro espressa modifica od abrogazione ad opera di un successivo contratto decentrato integrativo.
4. Le parti concordano di attivarsi immediatamente per la definizione del nuovo CCDI avente decorrenza dal 01/01/2019.
Art.2 – Fondo risorse decentrate
1. Le parti prendono atto dell'ammontare delle risorse decentrate, sia stabili che variabili, determinate dall'Ente ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 (Tabella 1).
2. Le risorse disponibili per l'anno 2018 sono ripartite tra i vari istituti del salario accessorio secondo la (Tabella 2) allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
3. Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e di qualità dei servizi offerti, mediante la realizzazione di programmi, piani di attività e progetti strumentali basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati ottenuti.
Art.3 – Compensi per la performance organizzativa (art. 68, comma 2, lett. a, C.C.N.L. 21/05/2018)
1. Il sistema di incentivazione del personale è finalizzato a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'Ente e di qualità dei servizi offerti. Si può parlare di effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi solo in presenza di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. Le parti concordano nel destinare le risorse relative al miglioramento dei servizi al raggiungimento degli specifici obiettivi riportati nel Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) correlato al P.E.G., che determinino un sostanziale e verificabile miglioramento dei servizi esistenti, correlato al maggiore impegno ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio. I relativi compensi sono strettamente connessi al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati mediante il sistema permanente di valutazione adottato dall'Ente.
3. In particolare, ciascun obiettivo dovrà indicare:
a) l'obiettivo concreto e tangibile da conseguire;
b) gli indicatori di risultato;
c) i tempi di realizzazione;
d) i sistemi di verifica a consuntivo;
e) le risorse necessarie.
4. I compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi possono essere corrisposti soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione, effettuato ai sensi del vigente sistema di valutazione della performance, approvato con deliberazione n. 83 del 06/06/2017.
5. Il premio verrà liquidato in base all'effettiva presenza in servizio, considerando presenza anche la maternità obbligatoria, le ferie e i permessi individuali retribuiti.
6. Le eventuali economie nella distribuzione delle risorse dei vari istituti di cui al presente contratto decentrato andranno ad incrementare il fondo destinato ai compensi per la performance, con le eccezioni previste dalla vigente normativa in materia.
Art.4 – Specifici progetti di sviluppo
1. Oltre agli obiettivi strategici incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui al precedente articolo 3, possono essere individuati specifici progetti di sviluppo con obiettivi di particolare rilevanza, di carattere interdisciplinare o finanziati attraverso appositi istituti nell'ambito dei compensi per la produttività ed il miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento disciplinante il Ciclo di gestione della performance.
2. Gli obiettivi di cui al comma precedente, individuati ed assegnati ai servizi interessati, sono oggetto di apposite relazioni sindacali quali “informazione” relativa ai contenuti dei progetti di che trattasi e dei servizi a cui gli stessi vengono rivolti e “contrattazione” delle risorse economiche agli stessi correlate;ciascun obiettivo deve indicare la tipologia dell'attività da svolgere, il periodo di svolgimento, i risultati che si intendono raggiungere con i relativi indicatori, il grado di compatibilità con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'Amministrazione, il contingente di personale, distinto per categorie, che svolgerà l'attività ed i parametri di controllo che saranno posti in essere.
3. Per il calcolo della premialità si fa riferimento alI' art. 17 del Regolamento sopra citato, in quanto compatibile con la normativa vigente e la contrattazione nazionale. I compensi potranno essere liquidati solo a seguito dell'accertamento da parte del Nucleo di Valutazione delle effettive disponibilità di bilancio, espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
4. Le parti concordano di rivedere i criteri per l’approvazione dei progetti speciali, con decorrenza dal 2019. In particolare le parti concordano che a partire dal 2019 i dipendenti partecipanti ai progetti speciali possono ottenere un premio massimo di € 2.000,00 lordi annui.
Art. 5 – Compensi per la performance individuale
1. La performance individuale verrà distribuita come stabilito dal regolamento della performance vigente, tenendo conto dei vincoli stabiliti dal nuovo CCNL all'art. 68 in materia di utilizzo del fondo.
Art. 6 – Progressione economica all'interno della categoria (art.16, CCNL 21/05/2018)
1.L'istituto della progressione economica di categoria è finalizzato a promuovere il merito ed il miglioramento della performance individuale, attraverso l'attribuzione di incentivi economici di natura fissa e continuativa. Le progressioni sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati con il sistema di valutazione vigente.
2.Partecipa alla progressione il personale che dispone delle valutazioni nel Comune di Montemurlo a partire dal 2016, e che ha un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi.
3.Per l’anno 2018 le progressioni orizzontali sono state effettuate secondo quanto previsto con l’accordo decentrato 2015.
4. Per l’anno 2019 le risorse del fondo provenienti dall'accantonamento della quota di retribuzione che finanziava le progressioni orizzontali del personale cessato nel 2016 e nel 2017, più quella residua rispetto alle progressioni effettuate nel 2018, verranno destinate a finanziare questo istituto, le cui modalità saranno disciplinate nel contratto integrativo 2019. Le parti si impegnano a definire entro il 28 febbraio le modalità di assegnazione e la distribuzione delle risorse per il presente istituto.
Art. 7 – Indennità per specifiche responsabilità - comma 1, art. 70 quinquies, C.C.N.L. 21/05/18
1. L'Indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere e valorizzare, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'ente, l'assunzione di specifiche responsabilità - ulteriori rispetto all'esercizio dei compiti e delle funzioni propri della declaratoria della categoria di appartenenza – da parte del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, così come precisato nell'accordo specifico allegato (sub a) al CCDI 2011, con il quale sono stati concordati nuovi criteri per l'attribuzione degli incarichi di che trattasi e delle relative misure, a valere dall' 1.01.2012.
2. La determinazione e liquidazione dell'indennità correlata a ciascuna posizione di responsabilità è effettuata dal competente Servizio Personale in base ai punteggi attribuiti dai Dirigenti/Responsabili di Area e di Servizio Autonomo in virtù del livello di complessità, autonomia e responsabilità della posizione stessa, così come stabilito dall'Accordo sopra richiamato
3. L' indennità di cui al presente articolo può essere attribuita individualmente in misura maggiorata esclusivamente nei seguenti casi:
a) prima attribuzione di un incarico di responsabilità;
b) attribuzione di un incarico diverso dal precedente;
c) conferma dell'incarico precedente, ma con aumento di funzioni e responsabilità.
4. L'importo massimo dell'indennità resta determinato come stabilito nell'accordo richiamato.
Art. 8 – Indennità per specifiche responsabilità- comma 2, art. 70 quinquies, C.C.N.L. 21/05/18
1. L'indennità prevista dall'art. 70 quinquies, comma 2, del C.C.N.L. 21/05/18, è stabilita in € 300,00 annui lordi.
2. L'indennità di cui al precedente punto 1 viene erogata agli aventi diritto in un'unica soluzione annuale, previa individuazione formale del Dirigente/Responsabile d'Area e di Servizio Autonomo, ed è proporzionalmente ridotta per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le figure professionali che beneficiano dell'indennità di cui trattasi sono le seguenti:
a) ufficiale di stato civile e anagrafe;
b) ufficiale elettorale;
c) addetti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
d) specifiche responsabilità del personale addetto ai servizi di Protezione Civile.
e) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
4. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili e non sono alternative a quella prevista al precedente art. 7 e non spetta ai titolari di posizione organizzativa.
Art. 9 – Indennità di turno (art. 23, comma 5, C.C.N.L. 21/05/2018)
1. L'indennità di turno è attribuita ai dipendenti che articolano la loro prestazione lavorativa su turni.
2. Affinché la prestazione lavorativa venga considerata articolata su turni, occorre che gli stessi siano distribuiti in maniera equilibrata e avvicendata nell'arco del mese.
Art. 10 – Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis, CCNL 21/05/2018)
1. L'indennità condizioni di lavoro è finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività:
a) disagiate;
b) esposte a rischi, pericolose o dannose per la salute;
c) maneggio valori.
2. Per situazioni di lavoro comportanti disagio si intendono le attività continuative svolte in condizioni particolarmente gravose. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno.
3. Per attività esposte a rischi si intendono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale. I lavoratori che hanno
diritto alla indennità di cui trattasi sono quelli che, in maniera diretta e continuativa, sono esposti ai seguenti rischi:
a) esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, gassosi;
b) esposizione a rischi di precipitazione;
c) esposizione a rischi di usura psico-fisica particolarmente intensa;
d) esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di mezzi meccanici per espletamento del proprio lavoro.
L'individuazione del personale esposto ad alcuno dei rischi sopra elencati è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato.
L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno.
4. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa contanti, compete una indennità giornaliera in rapporto al valore annuale dei valori maneggiati, così come di seguito riportato:
Ai dipendenti addetti a servizi di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 3.000,00= e fino ad € 5.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=.
Ai dipendenti addetti a servizi di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 5.989,00= e fino ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,50=.
Ai dipendenti addetti ai servizi di cassa per un importo superiore ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,00=.
I Dirigenti/Responsabili di Area e del Servizio Autonomo individuano il personale beneficiario di tale istituto e indicano i giorni di effettivo maneggio di cassa per ciascun dipendente (comma 3 dell'art. 70 bis).
Art. 11 – Reperibilità (art. 24, C.C.N.L. 21/05/2018)
1. L'istituto della reperibilità è disciplinato dall'art.24 del C.C.N.L. 21/05/2018.
2. Le parti prendono atto che, al momento, gli interventi di reperibilità dovuti ad urgenze per viabilità ed alla salvaguarda del territorio comunale sono effettuati dalle Aziende pubbliche affidatarie dei servizi e che, pertanto, il servizio di pronta reperibilità è istituito limitatamente per:
a) esigenze di protezione civile, secondo le regole di attivazione e monitoraggio di cui alla pianificazione comunale, resterà reperibile un dipendente al giorno, per 18 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno;
b) il personale dell'ufficio di stato civile relativamente alle denunce di morte in giornate festive (12 ore) e prefestive (sabato pomeriggio dalle 14- alle 20);
c) per interventi relativi alla sicurezza da parte di n.3 Agenti di Polizia Locale, dalle ore 00.00 alle ore
24.00 di ogni giorno festivo;
3. L'amministrazione comunale si impegna a comunicare tempestivamente alle organizzazioni sindacali ulteriori istituzioni del servizio di pronta reperibilità in altre strutture dell'Ente.
Art. 12 - Incarichi di posizione organizzativa
1. Le parti prendono atto che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti con scadenza 31/01/2019, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019.
2. Le parti prendono atto, altresì, che fino all'entrata in vigore della disciplina relativa al nuovo assetto delle P.O., per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, è possibile conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare applicando i criteri già precedentemente adottati nell'osservanza delle vigenti previsioni conformi all'art. 9, comma 2, del CCNL 31/03/1999 e fino ad oggi già applicati.
Art.13 – Altri compensi
1. Le parti confermano, per il 2018, la vigente disciplina per l'erogazione dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni di risultato del personale
quali, nello specifico, gli incentivi per le funzioni tecniche (D.Lgs. n.50/2016), di cui all'accordo allegato alla lettera A.
2. Le parti confermano di alimentare il Fondo Previdenziale/assistenziale con quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, ex art.208, come da accordo sottoscritto il 17/12/2014.
3. In attuazione del comma 4 dell'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, si precisa che gli emolumenti erogati per le ore di lavoro effettivamente prestate per particolari esigenze di servizio nel giorno di riposo settimanale possono essere integrate con altre risorse previste in progetti approvati ai sensi dell'art. 4 del presente contratto decentrato.
Art. 14 - Condizioni applicative dell’art. 67, comma 2 del CCNL del 21.05.2018
1. L’incremento delle risorse decentrate variabili previsto dall’art 67, comma 4 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima dell’1,2% del monte salari relativo al 1997, potrà avvenire esclusivamente nel rispetto del quadro legale di riferimento e in particolare:
- dei vincoli imposti dal legislatore in materia di risorse decentrate;
- delle condizioni di bilancio e della capacità di spesa;
- della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di contenimento della spesa per il personale.
2. Il nucleo di valutazione dovrà accertare e certificare, rispetto all'anno di riferimento:in via preventiva, le effettive disponibilità di bilancio derivanti da processi di razionalizzazione o riorganizzazione e comunque da specifici obiettivi di produttività e di qualità individuati e definiti; in via successiva, il raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento.
Art. 15 - Condizioni applicative dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018
1. Sarà possibile avvalersi della facoltà di incrementare le risorse variabili solo a condizione che si siano rispettati tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa;
2. L'incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione; si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell’ente;
3. Le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell’ente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
4. La quantificazione dell’incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto;
5. Le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, con cadenze anche annuali in caso di progetto pluriennale, in base alla relazione sulla performance o altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente;
6. Le risorse stanziate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai “compensi di produttività”, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l’assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa; sulla base dell'indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l’incremento (ad esempio, per attivare una organizzazione per turni cui è correlato l'obiettivo di performance organizzativa di ampliare l'orario di apertura al pubblico di un ufficio o di estendere temporalmente l’erogazione di un determinato servizio);
7. Nel particolare caso in cui l’incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all’interno degli stessi, per effetto dell’introduzione di un’organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito (che si concretizza, ad esempio, in una maggiore articolazione dell’orario di servizio giornaliero oppure nella possibilità offerta all’utenza di avvalersi di un determinato servizio su un più ampio arco temporale) può essere direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l’accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell’ambito dell’organizzazione per turni o del servizio di reperibilità introdotti, secondo le caratteristiche di tali istituti come fissati dalla disciplina contrattuale;
8. Le risorse aggiuntive variabili di cui all'art. non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; il Comune di Montemurlo, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), potrà sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti;
9. Tra gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l’incremento, possono essere ammessi anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell’obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell’ente;
10. Le risorse derivanti dall’incremento, essendo di natura variabile, anche nel caso del reiterarsi di “obiettivi di mantenimento”, non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile (ad esempio, progressioni economiche orizzontali o incarichi di posizione organizzativa).
11. Ricorrendo agli istituti di cui sono state precisate le condizioni applicative nel presente articolo e nell'art. 13 bis, l'amministrazione si impegna a garantire per gli anni futuri, nel rispetto delle condizioni generali di legge e sussistendone i presupposti, che il fondo venga integrato con risorse di bilancio per evitare che il suo importo complessivo non venga diminuito rispetto a quello massimo consentito per legge.
Art.16 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione di disposizioni del presente contratto decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata presenta formale e motivata richiesta di incontro, che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le stesse procedure previste per la sottoscrizione del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.
Art.17 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. In virtù di quanto disposto dall'art.40 comma 3/bis del D.Lgs. 150/2009 (secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti collettivi integrativi decentrati in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale e che, in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle e non possono essere applicate), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, sono abrogate tutte le norme contenute nei vigenti contratti integrativi concernenti il Comune di Montemurlo ed incompatibili con i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
3. Le parti si impegno a a procedere all’erogazione della produttività entro il 30 giugno.
4. Le parti concordano di contrattare entro il 28 febbraio i criteri per la pesatura delle posizioni organizzative.
5. Le parti concordano altresì di contrattare le indennità di lavoro esterno e di condizioni di lavoro per la Polizia Municipale, finanziabili con le indennità di reperibilità soppressa a partire dal mese di dicembre 2018.
I N D I C E:
Art.1 – Ambito di applicazione e durata Art.2 – Fondo risorse decentrate
Art.3 – Compensi per la performance organizzativa Art.4 – Specifici obiettivi di produttività
Art. 5 – Compensi per la performance individuale
Art.6 – Progressione economica all'interno della categoria
Art.7 – Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies comma 1) Art.8 – Indennità per specifiche responsabilità (art. 70 quinquies comma 2) Art.9 – Indennità di turno
Art.10 – Indennità condizioni di lavoro Art. 11 – Reperibilità
Art. 12 – Posizioni organizzative Art.13 – Altri compensi
Art. 14 - Condizioni applicative dell’art. 67, comma 2 del CCNL dell’21.05.18 Art. 15-Condizioni applicative dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21.05.18 Art.16 – Interpretazione autentica
Art.17 – Disposizioni finali
TABELLA 1 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 -
TOTALE FONDO PER RISPETTO LIMITE 2016 | € 544.311,05 |
INCREMENTI RISORSE STABILI NON SOGGETTI AL LIMITE 2018 | € 8.073,30 |
RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE 2018 | € 27.146,92 |
TOTALE FONDO INCLUSO LE SOMME NON SOGGETTE A LIMITE 2018 | € 493.993,14 |
FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 85.538,13 |
TABELLA 2 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 – UTILIZZO
Istituto contrattuale € Riferimento normativo
Progressioni economiche orizzontali | 207.972,35 | art.16, | CCNL 21/05/2018 |
Indennità di comparto | 47.268,68 | art.33, | CCNL 22/01/2004 |
Indennità ex 8° q.f. | 774,72 | art.17, c.3, | CCNL 01/04/99 |
Indennità per specifiche responsabilità | 35.000,00 | art. 70 quinquies, | c.1 CCNL 21/05/18 |
Indennità specifiche responsabilità | 7.500,00 | art. 70 quinquies, | c. 2 |
Indennità condizioni di lavoro | 4.850,00 | art. 70 bis | CCNL 21/05/2018 |
Indennità di reperibilità | 15.650,00 | art. 24 | CCNL 21/05/2018 |
Indennità di turno | 31.000,00 | art. 23 | CCNL 21/05/2018 |
Compensi art. 24, co. 1 CCNL 14/09/2000 | 3.000,00 | art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21/05/18 | |
Performance organizzativa | 72.015,72 | art.68, c.2 lett.a e b, CCNL 21/05/18 |
di cui:Progetto Piano operativo- piano strutturale 15.000,00
Progetto Domeniche incentivanti 4.550,00
Progetto PIU 3.200,00
Performance individuale | 49.265,72 | art.68, c.2 lett.a e b, CCNL 21/05/18 |
inc. messi notificatori | 1.033,00 | art.68, c.2 lett.h , CCNL 21/05/18 |
incentivi funzioni tecniche | 18.662,95 | art. 113 D.Lgs. 50/2016 |
TOTALE somme da destinare € 493.993,14
Retribuzione di posizione e risultato (P.O.) 85.538,13 art. 15, CCNL 21/05/18
FIRME ACCORDO DECENTRATO 2018:
IL PRESIDENTE DELLA DELAEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE:
Dr.ssa Xxxx Xxxxxx _
LA DELEGAZIONE SINDACALE TRATTANTE:
XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX _ XXXXXXXX XXXX _ _