Contract
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2008 - Deliberazione N. 1892 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Economico – X. Xxxxxxxx, Ragioneria e Tributi
– N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – Approvazione schema di contratto Regione Campania con il FEI per l'iniziativa Xxxxxxx.
PREMESSO:
- che sin dal luglio 2005, con la Comunicazione “Coesion policy in support of growth and jobs, Community strategic guidelines 2007-2013” concernente gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, la Commissione Europea, anche in collaborazione con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), ha previsto l’iniziativa “XXXXXXX” (acronimo per “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”), che comprende un insieme di azioni coerenti volte a facilitare l’accesso alla finanza da parte delle piccole, medie e micro imprese, ivi comprese le imprese sociali e le iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti svantaggiati;
- che gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione sono stati approvati con Decisione del Consiglio dell’Unione Europea il 6 ottobre 2006;
- che il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, presentato dal Ministro degli Affari Esteri e approvato dalla Commissione il 13 luglio 2007, implementato, inter alias, attraverso i Programmi Operativi Regionali, prevede il maggiore coinvolgimento degli operatori di mercato, la promozione di più efficaci relazioni banca-impresa anche nell’intento di facilitare la crescita dimensionale delle PMI e la promozione del ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria.
CONSIDERATO:
- che la Regione Campania ha previsto l’iniziativa “XXXXXXX” nell’ambito del Programma Operativo Regionale PO XXXX 0000-0000 approvato il 11/IX/2007 ai fini dell’Obiettivo “Convergenza”
- che l’attuazione della suddetta iniziativa trova disciplina nelle fonti comunitarie che dettano disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, in particolare il Regolamento CE n. 1083/2006 dell’11/7/06 del Consiglio e nel Regolamento CE n. 1828/2006 dell’8/12/06 della Commissione
- in particolare, che l’art. 44 del Regolamento CE 1083/2006 prevede che le operazioni comprendenti contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria organizzate mediante fondi di partecipazione possono essere realizzate dalla Autorità di Gestione anche attraverso accordi con altri soggetti, fra i quali si include “una istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme ad una legge nazionale compatibile con il trattato”
RITENUTO:
- che l’attuale fase di recessione economica mondiale e di crisi dei mercati finanziari pone con urgenza l’esigenza di predisporre ulteriori azioni di supporto al sistema imprenditoriale della Campania, con particolare riferimento agli strumenti volti a facilitare l’accesso al credito agevolato e a rilanciare gli investimenti produttivi;
- che la missione esplicita dell’iniziativa “XXXXXXX” del Fondo Europeo per gli Investimenti è di facilitare l’accesso al credito e alla finanza da parte del sistema imprenditoriale, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, ivi compreso il comparto delle imprese sociali in senso lato, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria calibrati sulle specifiche esigenze del territorio;
- che l’implementazione di azioni mirate e innovative nel campo dell’ingegneria finanziaria, in stretta collaborazione con il FEI, corrisponde pienamente alla volontà della Regione Campania di rafforzare l’efficacia della programmazione economica e di incrementare l’efficienza nella gestione delle risorse dei Fondi strutturali
- che l’Assessorato alla Agricoltura e alle Attività Produttive e l’Assessorato alle Politiche Sociali hanno manifestato interesse verso l’iniziativa,
- Che l’Assessorato alla Agricoltura e Attività Produttive ha stabilito di dedicare alla realizzazione della iniziativa XXXXXXX Campania, una quota parte pari a 80 milioni di euro, dei fondi destinati alla realizzazione dell’Obiettivo Operativo 2.4., Asse Prioritario 2 del PO FESR 207-2013
- Che l’Assessorato alle Politiche Sociali ha stabilito di dedicare alla realizzazione della iniziativa XXXXXXX Campania una quota parte di 10 milioni di euro dei fondi destinati alla realizzazione dell’Obiettivo Operativo 6.3, Asse Prioritario 6 del PO XXXX 0000-0000
VISTI:
- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’ 11 luglio 2006 sulle disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del Programma Operativo Regionale FESR deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- Il parere della Avvocatura Regionale, prot. 2008.0977205 del 21/11/08 concernente sia il “Contratto” (con relativi allegati) sia la “Lettera dei Costi” relativi alla iniziativa XXXXXXX
- Il parere della Autorità di Gestione del PO XXXX 0000-0000 sia sul “Contratto” (con relativi allegati) sia sulla “Lettera dei Costi” relativi alla iniziativa XXXXXXX
- il DPGR n. 62 del 7 marzo 2008 "PO XXXX 0000-0000: Designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del programma" relativamente all’Obiettivo Operativo 2.4. AGC 12, Settore 01 - Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico e Obiettivo Operativo 6.3 AGC 18, Settore 01 - Assistenza Sociale, programmazione
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati per far parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Di demandare ai dirigenti competenti delle Aree Generali di Coordinamento 12, “Sviluppo Economico#@”, 18 “Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo#@” a stipulare in data 1° dicembre 2008 il contratto di costituzione del Fondo XXXXXXX Campania, i relativi Allegati (A, B, C, D, E ed F) e la “Lettera dei Costi”, inseriti in allegato alla presente delibera e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- Di istituire il “Fondo di Investimento XXXXXXX per il finanziamento delle micro, piccole e medie imprese della Campania”, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all’interno del POR Convergenza 2007-2013;
- Di costituire la dotazione iniziale del Fondo XXXXXXX con la somma complessiva di 90.000.000 di euro per gli anni 2007-2013, a valere sui seguenti Assi del Programma Operativo Regionale FESR:
o 80 milioni a valere sull’Asse 2: “Competitività del sistema produttivo regionale”, Obiettivo operativo 2.4. “Credito e finanza innovativa”; UPB 2284245, Capitolo: 2630.
o 10 milioni a valere sull’Asse 6, “Sviluppo urbano e qualità della vita”, Obiettivo operativo 6.3, “Città solidali e scuole aperte”, UPB: 22.84.245, Capitolo 2676.
- Che la somma complessiva di 90 milioni di euro sarà versata al FEI entro le scadenze previste dal contratto allegato alla presente delibera, ovvero entro il 31 marzo 2009.
- Che versamenti aggiuntivi da parte di altri Assessorati saranno concordati con il FEI, secondo le disponibilità degli Assessorati stessi, previa integrazione della “strategia di investimento” (allegato A al contratto) e del Comitato di Investimento previsti nel contratto.
- Di stabilire che il Fondo XXXXXXX Campania opererà nel perseguimento degli obiettivi esplicitati nella “strategia di investimento” (Allegato A), a favore del sistema produttivo campano, comprendente sia le nuove attività produttive sia le realtà imprenditoriali preesistenti, con particolare riferimento ai due seguenti comparti:
a) imprese manifatturiere e di servizi, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
b) imprese sociali in senso lato, comprese sia le imprese operanti nel “terzo settore sia le attività imprenditoriali poste in essere da soggetti svantaggiati (donne, migranti, disabili, etc)
- Di costituire, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il Comitato di Investimento, quale organismo di raccordo con il FEI e di monitoraggio e controllo della realizzazione dell’iniziativa “XXXXXXX Campania”. Il Comitato sarà composto da n. 4 membri, due dei quali nominati rispettivamente dagli Assessorati alle Attività Produttive e alle Politiche Sociali, uno nominato dall’Assessorato al Bilancio e uno nominato dall’Autorità di Gestione del PO FESR.
- Di trasmettere copia della presente delibera, per quanto di competenza, alle seguenti Aree Generali di Coordinamento: 01, “Gabinetto del Presidente”; 12, “Sviluppo Economico”;# 18, “Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo #@ assistenza sociale” ed al settore “Stampa e documentazione”, per la pubblicazione sul B.U.R.C.
Il Segretario Il Presidente
D’Xxxx Xxxxxxxxx
Spettabile [•]
Alla cortese attenzione di: [•]
Lettera dei Costi relativa all’Accordo di Finanziamento stipulato tra la Regione Campania (“Regione”) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (“FEI”) in data odierna (l’“Accordo di Finanziamento”)
Egregi Signori,
1. la presente Lettera dei Costi indica le modalità specifiche per il calcolo e il pagamento dei Costi di cui all’Accordo di Finanziamento (come ivi definiti) ed, in particolare, all’Articolo 10 dell’Accordo di Finanziamento medesimo. Le Parti danno atto che, in caso di conflitto tra i termini generali dell’Accordo di Finanziamento e quelli speciali della presente Lettera dei Costi in relazione alle modalità di calcolo e di pagamento dei Costi, i termini speciali della presente Lettera dei Costi prevarranno.
2. I termini e le espressioni definite nell’Accordo di Finanziamento avranno lo stesso significato qualora siano utilizzati nella presente Lettera dei Costi, fatto salvo il caso in cui siano diversamente definiti ovvero qualora il contesto richieda una diversa interpretazione.
3. In aggiunta alle previsioni dell’Articolo 2 che precede, i termini e le espressioni di seguito definite hanno il significato qui di seguito riportato, fatto salvo il caso in cui il contesto richieda una diversa interpretazione:
a) Anticipi sui Costi Diretti FEI: significa l’importo annuo che riceverà il FEI in ciascun anno di calendario, suddiviso in rate trimestrali, ai sensi dell’Articolo 10 che segue, per la copertura dei Costi Diretti FEI previsti per il medesimo anno di calendario. Per ciascun anno di calendario, l’importo dei Costi Diretti FEI che potrà essere applicato dovrà essere indicato nel Budget Annuale;
b) Conto Bancario Costi Diretti FEI: significa il sub-conto, che dovrà essere aperto dal FEI nell’ambito del Conto Bancario XXXXXXX, dal quale tutti i Costi Diretti FEI dovranno essere pagati ai sensi della presente Lettera dei Costi;
c) Conto Bancario Spese: significa il sub-conto bancario che dovrà essere aperto dal FEI nell’ambito del Conto Bancario XXXXXXX, dal quale tutte le Spese Connesse saranno pagate ai sensi della presente Lettera dei Costi;
d) Contributo al Fondo: significa, per ogni anno di calendario, il totale del versamento in favore del Fondo di Partecipazione XXXXXXX attribuibile ad una Fonte di Contribuzione, calcolato dal FEI l’ultimo Giorno Lavorativo dell’anno di calendario precedente o, per il primo anno, il Giorno Lavorativo in cui la sovvenzione è versata nel Conto Bancario XXXXXXX ai sensi del Contratto;
e) Costi Annuali del Fondo: significa i Costi del Fondo sostenuti nel corso di un determinato anno di calendario per l’operatività del Fondo di Partecipazione XXXXXXX, come riportati di anno in anno nel relativo Documento Consuntivo dei Costi;
f) Costi del Fondo: significa tutti i costi sostenuti in relazione all’operatività del Fondo di Partecipazione XXXXXXX, definite come “eligible management costs” ai sensi dell’Articolo 78 del Reg. 1083 e del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 e successive modifiche e/o integrazioni, “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”. Essi includono i Costi Diretti FEI e le Spese Connesse.
g) Costi Diretti FEI: significa il totale delle Spese Standard FEI, le Spese di Viaggio e le Spese dell’Ufficio Locale FEI;
h) Costi Standard FEI: significa le spese e i costi che dovranno essere sostenuti dal FEI per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX, calcolate sulla base delle Standard Cost Rate FEI, in conformità a quanto previsto dall’Articolo 4.1 che segue;
i) Dipendente XXX XXXXXXX: significa qualunque membro del personale operativo del FEI di volta in volta assegnato alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX, ivi incluso lo svolgimento dell’Azione XXXXXXX;
j) Documento Consuntivo dei Costi: significa il documento, sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato 2 alla presente Lettera dei Costi, che dovrà essere fornito dal FEI al Comitato Investimenti ai sensi dell’Articolo 12 che segue, con indicazione dei relativi Costi Annuali del Fondo di Partecipazione XXXXXXX, unitamente al relativo calcolo dettagliato;
k) Fonte di Contribuzione: significa ciascuno dei Programmi Operativi, o dei relativi assi prioritari, a valere sui quali la sovvenzione od ogni ulteriore contribuzione è effettuata. Alla data della presente lettera, si prevede che le prime Fonti di Contribuzioni saranno le seguenti:
(i) Asse 2, “Competitività del sistema produttivo regionale”, Obiettivo operativo 2.4, “Credito e finanza innovativa” – EUR 80 milioni (Assessorato alle attività produttive e sviluppo economico);
(ii) Asse 6, “Sviluppo urbano e qualità della vita”, Obiettivo operativo 6.3, “Città solidale e scuole aperte” – 10 milioni (Assessorato alle politiche sociali);
l) Pagamento del Saldo Costi Diretti FEI: significa, con riferimento a ciascun anno di calendario, il saldo annuale degli Anticipi sui Costi Diretti FEI rispetto ai Costi Diretti FEI effettivamente sostenuti relativi a tale anno di calendario, da effettuarsi ai sensi dell’Articolo 10 che segue;
m) Rapporto di Distribuzione dei Costi: significa la percentuale dei Costi del Fondo che saranno attribuiti, ogni anno di calendario, ad ogni Fonte di Contribuzione, calcolata in base all’articolo 8.1 che segue;
n) Spese Connesse: significa i Costi del Fondo di cui all’Articolo 5 che segue;
o) Spese dell’Ufficio Locale FEI: significa le spese e i costi, che dovranno essere sostenuti dal FEI per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX, relativi all’apertura e all’operatività dell’ufficio del FEI a Roma, calcolate ai sensi dell’Articolo 4.3 che segue;
p) Spese di Viaggio FEI: significa le spese e i costi che dovranno essere sostenuti dal FEI per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX, relative al viaggio di Dipendenti XXX XXXXXXX, in conformità alla “Travel policy” di volta in volta applicabile all’interno del gruppo Banca Europea per gli Investimenti, calcolate ai sensi dell’Articolo 4.2 che segue;
q) Standard Cost Rate FEI: significa il tasso che determina il costo effettivo incorso dal FEI nella realizzazione dell’Azione XXXXXXX, come modificato periodicamente dal FEI, calcolata attraverso l’applicazione di un metodo basato su un approccio a costo pieno, volto a coprire le spese dirette e indirette del FEI per il personale operativo, una stima della quale per l’anno 2007 è allegata alla presente quale Allegato 1.
4. Diritto al pagamento dei Costi Diretti FEI
4.1 Diritto al pagamento dei Costi Standard FEI
Le Parti riconoscono e concordano che il FEI avrà diritto al pagamento dei Costi Standard FEI, quantificati per ciascun anno di calendario nel relativo Documento Consuntivo dei Costi, i quali dovranno essere calcolati con riferimento a ciascun anno di calendario sulla base della Standard Cost Rate FEI applicabile per quell’anno di calendario. I Costi Standard FEI corrisponderanno al tempo effettivamente speso per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX dai Dipendenti XXX XXXXXXX, moltiplicato per la Standard Cost Rate FEI. Resta inteso che il FEI sarà interamente responsabile per la più efficiente allocazione del proprio personale operativo localizzato presso la propria sede principale in Lussemburgo, così come presso il proprio ufficio locale a Roma.
Le Parti danno atto che la Standard Cost Rate FEI potrà essere rivista e modificata dal FEI, e che il tasso attualmente in vigore verrà aggiornata alla fine di ciascun anno di calendario sulla base dei relativi bilanci certificati FEI; in particolare, sebbene gli aggiornamenti non possano essere determinati in anticipo, il FEI prevede che la Standard Cost Rate FEI sarà soggetta ad un incremento su base annua. La stima attuale della Standard Cost Rate FEI applicabile per l’anno 2007 è qui allegata sub 1, restando inteso che la Standard Cost Rate FEI finale applicabile a ciascun anno risulterà dai bilanci certificati relativi a tale anno.
Le Parti riconoscono e concordano di utilizzare esclusivamente la Standard Cost Rate FEI al fine della quantificazione dei Costi Standard FEI e riconoscono il principio sulla base del quale dovrà essere effettuato il relativo calcolo.
4.2 Diritto al pagamento delle Spese di Viaggio FEI.
Le Parti riconoscono e concordano che il FEI avrà diritto al pagamento delle Spese di Viaggio FEI, quantificate con riferimento a ciascun anno di calendario nel relativo Documento Consuntivo dei Costi, che corrisponderanno alle spese di viaggio effettivamente sostenute dal FEI per i viaggi del personale del FEI per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX.
4.3 Diritto al pagamento delle Spese dell’Ufficio Locale FEI.
Le Parti riconoscono e concordano che il FEI avrà diritto al pagamento delle Spese dell’Ufficio Locale FEI, quantificate con riferimento a ciascun anno di calendario nel relativo Documento Consuntivo dei Costi, che corrisponderanno alle spese sostenute dal FEI per l’apertura e l’operatività dell’ufficio locale del FEI a Roma, in proporzione alle attività relative alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX.
5. Spese Connesse
Sono considerate Spese Connesse le seguenti:
(i) i costi e le spese relative ai consulenti, inclusi i consulenti legali (con l’esclusione delle spese relative al contenzioso), relativi alle Operazioni;
(ii) i costi e le spese connessi con la gestione di procedure d’offerta o di manifestazione di interessi necessarie relative alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX;
(iii) i costi e le spese sostenuti per la traduzione di documenti, in conformità all’Accordo di Finanziamento, che devono essere forniti in lingua italiana;
(iv) i costi e le spese relativi alla risoluzione dell’Accordo di Finanziamento e al trasferimento di Xxxxx XXXXXXX, Accordi Operativi e/o Accordi di Co- Investimento a qualsiasi ente nominato per l’amministrazione dei fondi relativi alle attività di XXXXXXX di cui all’Articolo 15.7(ii) dell’Accordo di Finanziamento e fino all’importo ivi previsto;
(v) i costi e le spese sostenuti per l’apertura, mantenimento e amministrazione del Conto Bancario XXXXXXX;
(vi) i costi e le spese connessi alla revisione contabile del Fondo di Partecipazione XXXXXXX;
(vii) i costi e le spese sostenuti per attività di marketing e campagne pubblicitarie di XXXXXXX nella Regione; e
(viii) gli altri costi e spese, ove ammissibili ai sensi della normativa vigente, necessarie per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX, che verranno di volta in volta ricomprese tra le Spese Connesse e reciprocamente concordate dal FEI e dalla Regione.
6. Importo massimo
Le Parti riconoscono e concordano che la somma dei Costi Diretti FEI e delle Spese Connesse è soggetta all’importo massimo indicato all’Articolo 10.1 dell’Accordo di Finanziamento e all’Articolo 43, Comma 4 del Regolamento Attuativo. Qualora la somma Costi Diretti FEI e delle Spese Connesse risulti superiore a detto importo massimo, si applicherà l’Articolo 13 che segue.
7. Importo massimo in caso di cessazione anticipata dell’Accordo di Finanziamento
In caso di recesso, risoluzione anticipata o comunque cessazione anticipata dell’Accordo di Finanziamento, per qualsiasi motivo ciò avvenga ad esclusione del caso di risoluzione ai sensi dell’articolo 15.2 dell’Accordo di Finanziamento promossa dalla Regione, qualora la somma dei Costi Diretti FEI e delle Spese Connesse sia superiore all’importo Massimo di cui all’Articolo 6 che precede per il periodo di durata dell’Accordo di Finanziamento, il FEI non sarà responsabile per il pagamento della somma di cui all’articolo 6 che precede.
La presente disposizione non pregiudica il diritto della Regione ad intraprendere eventuali azioni per il recupero di somme indebitamente spese o per risarcimento danni, se necessario.
8. Attribuzione dei Costi del Fondo tra le Fonti di Contribuzione
Ogni Costo del Fondo sarà attribuito tra le diverse Fonti di Contribuzione in base al presente articolo 8.
8.1 Calcolo del Rapporto di Distribuzione dei Costi.
Per ogni anno di calendario, il FEI calcolerà il Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile per l’anno corrente. Tale calcolo sarà effettuato, per ogni anno di calendario, l’ultimo Giorno Lavorativo dell’anno cui il Rapporto di Distribuzione dei Costi si riferisce; fino al momento in cui tale dato non divenga disponibile, il FEI utilizzerà provvisoriamente, ai fini della presente Lettera dei Costi, il Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile all’anno di calendario precedente.
Il Rapporto di Distribuzione dei Costi sarà calcolato, per ogni Fonte di Contribuzione, come la media ponderata dei Contributi al Fondo attribuibili ad ogni Fonte di Contribuzione. Tale cifra sarà calcolata moltiplicando il Contributo al Fondo effettuato da ogni Fonte di Contribuzione per il numero di mesi interi in cui tale Contributo al Fondo è stato disponibile per il Fondo di Partecipazione nel corso di un anno di calendario, e dividendo il risultato per il totale dei Contributi al Fondo effettuati da ogni Fonte di Contribuzione.
Il Rapporto di Distribuzione dei Costi così calcolato sarà applicabile per l’anno di calendario in cui il calcolo è stato effettuato, e sarà rivisto gli anni successivi.
8.2 Attribuzione dei Costi Diretti FEI
I Costi Diretti FEI saranno attribuiti a ciascuna Fonte di Contribuzione in base al Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile al momento in cui il pagamento sarà dovuto secondo l’articolo 10.
8.3 Attribuzione delle Spese Connesse
Le Spese Connesse saranno attribuite a ciascuna Fonte di Contribuzione secondo i principi che seguono:
(i) le Spese Connesse di cui all’articolo 5(i) che precede saranno attribuite per intero alla Fonte di Contribuzione cui le consulenze, che hanno dato luogo alle spese, si riferiscono. Nel caso in cui tali attività si riferiscano a più di una Fonte di Contribuzione, la relativa Spesa Connessa sarà attribuita a tali Fonti di Contribuzione pro rata, sulla base del Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile alla data in cui il pagamento sia dovuto;
(ii) le Spese Connesse di cui all’articolo 5(ii) che precede saranno attribuite per intero alla Fonte di Contribuzione cui le procedure di gara, che hanno dato luogo alle spese, si riferiscono. Nel caso in cui tali attività si riferiscano a più di una Fonte di Contribuzione, la relativa Spesa Connessa sarà attribuita a tali Fonti di Contribuzione pro rata, sulla base del Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile alla data in cui il pagamento sia dovuto;
(iii) le Spese Connesse di cui all’articolo 5(iii) che precede saranno attribuite per intero alla Fonte di Contribuzione cui le traduzioni, che hanno dato
luogo alle spese, si riferiscono. Nel caso in cui tali attività si riferiscano a più di una Fonte di Contribuzione, la relativa Spesa Connessa sarà attribuita a tali Fonti di Contribuzione pro rata, sulla base del Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile alla data in cui il pagamento sia dovuto;
(iv) le Spese Connesse di cui all’articolo 5(iv) che precede saranno attribuite a tutte le Fonti di Contribuzione sulla base del Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile alla data in cui il pagamento sia dovuto;
(v) le Spese Connesse di cui all’articolo 5(v) che precede saranno attribuite a tutte le Fonti di Contribuzione sulla base del Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile alla data in cui il pagamento sia dovuto;
(vi) le Spese Connesse di cui all’articolo 5(vi) che precede saranno attribuite a tutte le Fonti di Contribuzione sulla base del Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile alla data in cui il pagamento sia dovuto;
(vii) le Spese Connesse di cui all’articolo 5(vii) che precede saranno attribuite per intero alla Fonte di Contribuzione cui le campagne di marketing, che hanno dato luogo alle spese, si riferiscono. Nel caso in cui tali attività si riferiscano a più di una Fonte di Contribuzione, la relativa Spesa Connessa sarà attribuita a tali Fonti di Contribuzione pro rata, sulla base del Rapporto di Distribuzione dei Costi applicabile alla data in cui il pagamento sia dovuto;
(viii) ogni altra Spesa Connessa di cui all’articolo 5(viii) che precede sarà attribuita come le Parti concorderanno al momento di approvare la spesa stessa.
9. Conto Bancario Costi Diretti FEI e Conto Bancario Spese
Il FEI dovrà aprire il Conto Bancario Costi Diretti FEI e il Conto Bancario Spese quali sub-conti del Conto Bancario XXXXXXX.
Gli importi depositati sul Conto Bancario Costi Diretti FEI e sul Conto Bancario Spese dovranno essere esclusivamente utilizzati per i pagamenti rispettivamente previsti dagli Articoli 10 e 11 che seguono.
9.1 Conto Bancario Costi Diretti FEI
Il Conto Bancario Costi Diretti FEI dovrà essere alimentato come segue.
(a) Un importo pari alla stima dei Costi Xxxxxxx FEI previsti per un determinato anno di calendario, come indicato nel relativo Budget Annuale, dovrà essere addebitato dal FEI sul Conto Bancario XXXXXXX e accreditato sul Conto Bancario Costi Diretti FEI nel primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx del medesimo anno di calendario ovvero, quanto al 2009, nel primo Giorno Lavorativo successivo all’approvazione del Budget Annuale di tale anno ovvero alla sua adozione, in conformità a quanto previsto dall’Accordo di Finanziamento.
(b) Qualora in un determinato anno di calendario i Costi Diretti FEI effettivi siano superiori agli Anticipi sui Costi Diretti FEI, come indicato all’Articolo 10(b)(i) che segue, un importo pari a tale somma in eccesso dovrà essere addebitato dal FEI sul Conto Bancario XXXXXXX e accreditato sul Conto
Bancario Costi Diretti FEI nel giorno in cui il relativo Documento Consuntivo dei Costi è stato approvato o adottato ai sensi dell’Articolo 12.
(c) Le somme di cui agli articoli 9.1(a) e 9.1(b) che precedono saranno attribuite tra le Fonti di Contribuzione come segue:
(i) il pagamento di cui all’articolo 9.1(a) che precede sarà provvisoriamente attribuito in base al Rapporto di Distribuzione dei Costi in vigore durante l’anno di calendario precedente la data di pagamento, calcolato ai sensi dell’articolo 8.1 che precede;
(ii) l’attribuzione provvisoria di cui sopra sarà ricalcolata dal FEI, e se necessario aggiustata, dopo la fine del relativo anno di calendario, in base al vigente Rapporto di Distribuzione dei Costi calcolato per tale anno in base all’articolo 8.1 che precede. Tale ricalcolo sarà menzionato nel Documento Consuntivo dei Costi relativo a tale anno, e sarà considerato ai fini del calcolo dell’attribuzione del Pagamento del Saldo dei Costi Diretti FEI, ove dovuto;
(iii) il pagamento di cui all’articolo 9.1(b) che precede sarà attribuito in base al Rapporto di Distribuzione dei Costi in vigore durante l’anno di calendario precedente la data di pagamento, calcolato ai sensi dell’articolo 8.1 che precede.
(d) Qualunque somma a credito risultante sul Conto Bancario Costi Diretti FEI alla fine di un determinato anno di calendario dovrà essere dedotta dall’importo del pagamento annuale dovuto ai sensi dell’Articolo 9.1(a) che precede, pro rata tra le Fonti di Contribuzione in base al Rapporto di Distribuzione dei Costi in vigore nel rispettivo anno di calendario, calcolato ai sensi dell’articolo 8.1 che precede.
9.2 Conto Bancario Spese
Il Conto Bancario Spese dovrà essere di volta in volta alimentato dal Conto Bancario XXXXXXX al fine di coprire qualsiasi Spesa Connessa che verrà sostenuta dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX. L’addebito sul Conto Bancario XXXXXXX e il corrispondente accredito sul Conto Bancario Spese dovrà essere effettuato dal FEI, secondo modalità e tempistiche appropriate per una copertura tempestiva delle relative Spese Connesse.
Le somme di cui al presente articolo 9.2 saranno attribuite tra le Fonti di Contribuzione come segue:
(i) ogni pagamento sarà provvisoriamente attribuito in base al Rapporto di Distribuzione dei Costi in vigore durante l’anno di calendario precedente la data di pagamento, calcolato ai sensi dell’articolo 8.1 che precede;
(ii) l’attribuzione provvisoria di cui sopra sarà ricalcolata dal FEI, e se necessario aggiustata, dopo la fine del relativo anno di calendario, in base al vigente Rapporto di Distribuzione dei Costi calcolato per tale anno in base all’articolo 8.1 che precede. Tale ricalcolo sarà menzionato nel Documento Consuntivo dei Costi relativo a tale anno, e sarà debitamente applicato dal FEI.
10. Pagamento dei Costi Diretti FEI
I Costi Diretti FEI relativi ad un determinato anno di calendario devono essere corrisposti al FEI in forma di Anticipo sui Costi Diretti FEI e di Pagamento del Saldo dei Costi Diretti, come indicato nel presente Articolo 10.
(a) Anticipi sui Costi Diretti FEI
Gli Anticipi sui Costi Diretti FEI devono essere corrisposti secondo le modalità riportate nella seguente tabella:
Tabella – Struttura dei pagamenti aventi ad oggetto gli Anticipi sulle Spese | |
Primo anticipo trimestrale (Q1) | Addebito sul Conto Bancario Costi Diretti FEI di un quarto degli Anticipi sui Costi Diretti FEI e accredito di tale importo in favore del FEI, alla data del 1° gennaio |
Secondo anticipo trimestrale (Q2) | Addebito sul Conto Bancario Costi Diretti FEI di un quarto degli Anticipi sui Costi Diretti FEI e accredito di tale importo in favore del FEI, alla data del 1° maggio |
Terzo anticipo trimestrale (Q3) | Addebito sul Conto Bancario Diretti FEI di un quarto degli Anticipi sui Costi Diretti FEI e accredito di tale importo in favore del FEI, alla data del 1° luglio |
Quarto anticipo trimestrale (Q4) | Addebito sul Conto Bancario Costi Diretti FEI di un quarto degli Anticipi sui Costi Diretti FEI e accredito di tale importo in favore del FEI, alla data del 1° ottobre |
Ciascun pagamento indicato nella precedente tabella dovrà essere effettuato alla data ivi indicata. Qualora tale data non corrisponda ad un Giorno Lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato nel primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Qualora l’Accordo di Finanziamento venga sottoscritto nel corso di un trimestre di calendario, la prima rata degli Anticipi sui Costi Diretti FEI dovrà essere corrisposta pro rata rispetto al numero di giorni decorrenti tra la data di sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento e la fine del relativo trimestre (base: 1 trimestre = 90 giorni).
(b) Pagamento del Saldo dei Costi Diretti FEI
Alla fine di ciascun anno di calendario, il FEI dovrà calcolare i Xxxxx Xxxxxxx FEI effettivamente sostenuti nel corso di detto anno di calendario, oltre all’importo relativo al Pagamento del Saldo dei Costi Diretti FEI, come segue:
Costi Diretti FEI effettivi – Anticipi sui Costi Diretti FEI
Pagamento del Saldo dei Costi Diretti FEI
Il calcolo annuo deve essere riportato nel relativo Documento Consuntivo dei Costi, ai sensi dell’Articolo 12 che segue.
Il Pagamento del Saldo dei Costi Xxxxxxx FEI relativi ad un determinato anno di calendario deve essere effettuato il 1° maggio dello stesso anno di calendario ovvero, qualora tale data non corrisponda un Giorno
Lavorativo, nel primo Giorno Lavorativo successivo. A tale data, a seconda dei casi:
(i) qualora i Costi Diretti FEI effettivi siano superiori agli Anticipi sui Costi Diretti FEI, il FEI avrà diritto di addebitare sul Conto Bancario Costi Diretti FEI l’importo del Pagamento del Saldo dei Costi Diretti FEI indicato nel Documento Consuntivo dei Costi e di accreditare tale importo in favore del FEI, ovvero
(ii) qualora gli Anticipi sui Costi Diretti FEI siano superiori ai Costi Diretti FEI, il FEI dovrà compensare l’importo del Pagamento del Saldo dei Costi Diretti FEI con l’importo trimestrale degli Anticipi sui Costi Diretti FEI dovuto a tale data. Qualora l’importo della relativa rata trimestrale degli Anticipi sui Costi Diretti FEI non sia sufficiente ad effettuare la predetta compensazione, il FEI dovrà corrispondere alla stessa data la differenza tra detti importi sul Conto Bancario Costi Diretti FEI.
Le Parti concordano che, in entrambi i casi previsti sub (i) e (ii), non saranno dovuti interessi in relazione al Pagamento del Saldo dei Costi Xxxxxxx FEI di volta in volta dovuto da una delle Parti.
11. Pagamento delle Spese Connesse
Le Spese Connesse, ove ammissibili ai sensi della legislazione vigente, dovranno essere pagate alla data di scadenza direttamente dal Conto Bancario Spese Connesse, sulla base delle fatture di volta in volta ricevute. L’importo delle Spese Connesse corrisposto nel corso di ciascun anno di calendario dovrà essere riportato nel rispettivo Documento Consuntivo dei Costi.
12. Documento Consuntivo dei Costi
Alla fine di ciascun anno di calendario e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di calendario seguente, il FEI dovrà prontamente inviare al Comitato Investimenti il Documento Consuntivo dei Costi, indicando i Costi Annuali del Fondo di Partecipazione XXXXXXX sostenuti nel corso dell’anno di calendario di riferimento, sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato 2 alla presente.
Il Documento Consuntivo dei Costi conterrà informazioni adeguate in relazione all’attribuzione dei Costi.
Entro 30 giorni dal ricevimento del Documento Consuntivo dei Costi, il Comitato Investimenti avrà diritto di approvare, o di apportare osservazioni e sollevare contestazioni al, Documento Consuntivo dei Costi, a condizione che qualunque contestazione venga debitamente giustificata. Si applicheranno le seguenti previsioni:
(i) qualora il FEI riceva l’approvazione dal Comitato Investimenti, il Documento Consuntivo dei Costi dovrà essere considerato come approvato alla data in cui il FEI abbia ricevuto tale approvazione da parte del Comitato Investimenti;
(ii) qualora il FEI non riceva né l’approvazione, né contestazione alcuna dal Comitato Investimenti, il Documento Consuntivo dei Costi dovrà essere considerato come approvato allo scadere del trentesimo giorno dal
ricevimento del Documento Consuntivo dei Costi da parte del Comitato Investimenti;
(iii) qualora il FEI riceva contestazioni dal Comitato Investimenti, il FEI dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, considerare tali contestazioni in buona fede mettere in atto ciò che esso ritenga opportuno al riguardo, ivi inclusa la discussione di dette contestazioni con il Comitato Investimenti ed inviare una seconda bozza del Documento Consuntivo dei Costi, modificata come il FEI ritiene opportuno, al Comitato Investimenti. La seconda bozza del Documento Consuntivo dei Costi dovrà essere considerata come approvata decorsi 5 Giorni Lavorativi dal suo ricevimento.
Il Documento Consuntivo dei Costi dovrà essere considerato in forma definitiva ed acquisirà efficacia alla data in cui esso è stato approvato o adottato secondo le modalità sopra descritte, e tutti i pagamenti ivi previsti diverranno automaticamente esigibili.
13. Pagamento finale alla scadenza
Senza pregiudizio per alcun pagamento dovuto ai sensi degli Articoli 10 e 11 che precedono, alla scadenza dell’Accordo di Finanziamento, ivi incluso in caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Finanziamento medesimo, il FEI dovrà calcolare il totale dei Costi Diretti FEI e delle Spese Connesse, dovute e pagate nel corso dell’intera durata dell’Accordo di Finanziamento.
Qualora tale somma sia superiore all’importo massimo dei costi di gestione di cui all’Articolo 43, Comma 4, del Regolamento Attuativo, la Regione avrà diritto di recuperare dal FEI, prontamente e senza alcun irragionevole ritardo secondo le circostanze, a titolo di pagamento finale del saldo dei Costi del Fondo, un importo pari alla differenza tra detti importi, a meno che la Regione concordi di coprire tali spese mediante l’utilizzo di altre fonti disponibili.
Alla scadenza dell’Accordo di Finanziamento e a seguito dei pagamenti previsti dalla presente Lettera dei Costi, qualunque somma a credito risultante sul Conto Bancario XXXXXXX, sul Conto Bancario Costi Diretti FEI e sul Conto Bancario Spese dovrà essere distribuita ai sensi dell’Articolo 15 dell’Accordo di Finanziamento.
* * *
Napoli, 1 dicembre 2008
Fondo Europeo per gli Investimenti
Per accettazione: Regione Campania Rappresentata da:
ALLEGATO 1
Standard Cost Rate FEI stimata per l’anno 2007
Categoria Professionale | EUR/mese |
Staff Amministrativo | [15.500] |
Staff Professionista | [35.500] |
Allegato 2
Modello di Documento Consuntivo dei Costi
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Spettabile
[•]
Da: Fondo Europeo per gli Investimenti
Egregi Signori,
Lussemburgo, data JER-00[•]
ai sensi dell’Accordo di Finanziamento stipulato tra la Regione ….. e il Fondo Europeo per gli Investimenti (“FEI”) in data [•] (“Accordo di Finanziamento”) e dell’Articolo 12 della Lettera dei Costi relativa all’Accordo di Finanziamento, il FEI trasmette il Documento Consuntivo dei Costi (come definito nella Lettera dei Costi).
I termini e le espressioni qui definite avranno lo stesso significato di quelle utilizzate nell’Accordo di Finanziamento e nella Lettera dei Costi, fatto salvo il caso in cui siano diversamente definiti ovvero qualora il contesto richieda una diversa interpretazione.
Vi richiediamo cortesemente di comunicarci la Vostra approvazione in merito alle spese sotto riportate relative all’anno 200[•] entro un mese dalla data della presente:
Spese del Fondo di Partecipazione XXXXXXX | Budget Annuale o rettificato | Attuale | Variazione |
Costi Diretti FEI Costi Standard FEI tariffa mensile / Personale XXXXXXX Spese di Viaggio FEI Spese dell’Ufficio Locale FEI | |||
Spese connesse spese relative ai consulenti spese relative alle offerte spese relative alle traduzioni spese relative alla risoluzione spese relative ai conti bancari spese relative ai revisori esterni spese relative al marketing altre spese |
Ai sensi dell’Articolo 10(b) della Lettera dei Costi, il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo al 1 maggio, l’importo pari ad EUR [•] dovrà essere [in caso di importo con segno positivo: addebitato sul Conto Bancario Costi Diretti FEI e accreditato in favore del FEI] [in caso di importo con segno negativo: compensato con l’importo trimestrale degli Anticipi sui Costi Diretti FEI dovuti alla stessa data].
Contratto
tra
LA REGIONE CAMPANIA
e
IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
1 dicembre 2008
Indice
1. Definizioni e Interpretazione 4
2. Oggetto dell’Accordo 8
3. Fondo di Partecipazione XXXXXXX 9
4. Azione XXXXXXX 10
5. Comitato di Investimento 11
6. Finanziamento del Fondo di Partecipazione XXXXXXX 14
7. Strategia di Investimento e Pianificazione 14
8. Condizioni di Riferimento e Business Plan 15
9. Operazioni e Co-Investmenti 15
10. Costi 17
11. Spese Non Ammissibili 19
12. Impegni delle Parti 19
13. Responsabilità 19
14. Monitoraggio, Relazione, Revisione 20
15. Efficacia; Risoluzione 20
16. Legge applicabile; Risoluzione delle controversie 22
17. Disposizioni finali 23
Allegato A 25
Allegato B 35
Allegato C 37
Allegato D 38
Allegato E 39
Allegato F 40
Il presente contratto di costituzione del Fondo di Partecipazione XXXXXXX (“Contratto”) è stipulato il 1 dicembre 2008, tra:
La REGIONE CAMPANIA,
rappresentata dalle Arre Generali di Coordinamento
- AGC 12 “Sviluppo Economico”
- AGC 18 “Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo assistenza sociale”
Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 00000, Xxxxxx
(xx “Regione”) e
Il FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI ,
00, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX
(“FEI”)
Come segue:
Premesse
A. Il Regolamento (CE) No. 1080/2006 (“Reg.1080”) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea (il “Consiglio”) ha riformulato i principi e rielaborato le strategie che governano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (“FESR”).
B. Il Regolamento (CE) No. 1083/2006 del Consiglio (“Reg. 1083”) ha adottato disposizioni generali riguardanti, inter alia, lo scopo, il finanziamento e l’utililzzazione del FESR, del Fondo di Coesione (“FC”) e del Fondo Sociale Europeo (“FSE”).
C. L’iniziativa “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” (“XXXXXXX”) è stata sviluppata in collaborazione tra la Commissione delle Comunità Europee (la “Commissione”) ed il FEI, per destinare delle risorse finanziarie messe a disposizione dai Fondi Strutturali (cosi come definiti dal Reg. 1083) al finanziamento di spese relative ad operazioni, comprendenti contributi finalizzati alla messa in opera di misure d’ingegneria finanziaria, volte principalmente al supporto di piccole e medie imprese (“PMI”), tramite operazioni di capitale di rischio, prestiti, garanzie a portafogli di crediti e micro-credito; la totalità dei fondi messi a disposizione per l’iniziativa XXXXXXX devono essere utilizzati conformemente all’articolo 44 del Reg. 1083 e del Regolamento (CE) No. 1828/2006 della Commissione (il “Regolamento Attuativo”).
D. In data 11 novembre 2007, la Commissione ha approvato il Programma Operativo Regionale PO FESR ai fini del’obiettivo “convergenza”, presentato dalla Regione Campania.
E. Le Parti sono pervenute alla decisione che il Fondo di Partecipazione XXXXXXX (come di seguito definito) dovrà essere organizzato nella forma di “patrimonio separato” nell’ambito del FEI, conformemente a quanto disposto nel presente Contratto, cosi come previsto dall’articolo 43, par. 3 del Regolamento Attuativo.
F. Le Parti si danno atto che il presente Contratto è stipulato tra un’amministrazione italiana ed un’istituzione comunitaria, scelta come contraente diretto ed in applicazione dell’art. 44, comma 2, lettera b), (i) del Reg. 1083, e che le previsioni del presente contratto sono state comunque redatte nel rispetto dei principi previsti dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
X. Xx Regione approva il rimborso al FEI dei costi connessi alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX (come di seguito definita), in conformità con quanto disposto dall’articolo 44(b) del Reg. 1083 e dall’articolo 43, par. 4 del Regolamento Attuativo e conviene che il summenzionato pagamento avvenga in conformità con quanto stipulato nel presente Contratto e nella lettera recante disposizioni disciplinanti i costi (la “Lettera dei Costi”).
H. Le Parti prendono atto del fatto che XXXXXXX costituisce una nuova iniziativa avviata dalla Commissione e che sarà sviluppata nel territorio della regione Campania in collaborazione tra la Regione ed il FEI. Considerato lo stadio embrionale dell’infrastruttura istituzionale destinata all’uso dei Fondi Strutturali e allo sviluppo di XXXXXXX nella regione Campania, le Parti si dichiarano disposte a considerare gli effetti del presente Contratto, inclusa la conformità di quest’ultimo alla normativa comunitaria applicabile, ed a modificarlo secondo necessità.
I. La Regione, rappresentata ai fini del presente Contratto dall’Assessore alla Agricoltura e alle Attività Produttive e dall’Assessore alle Politiche Sociali, si impegna affinché ogni operazione relativa a strumenti di ingegneria finanziaria destinati alla regione Campania, sia realizzata nel contesto dell’iniziativa XXXXXXX, in osservanza di quanto prescritto nel Reg. 1083, in particolare all’articolo 44 che disciplina l’utilizzazione di fondi di partecipazione.
J. L’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Assessore alla Agricoltura e alle Attività Produttive e dell’Assessore alle Politiche Sociali in nome e per conto della Regione è stato autorizzato con Delibera della Regione n 1892 del 26/11/2008.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Definizioni e Interpretazione
1.1 Nel presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretate secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:
“Allegato” indica ogni allegato al presente Contratto, il quale ne costituisce parte integrante;
“Articolo” indica ogni articolo del presente Contratto;
“Autorità di Gestione” indica l’Autorità Pubblica designata dalla Regione per la
gestione del POR;
“Azione XXXXXXX” indica l’espletamento dei compiti e l’attuazione di azioni
da parte del FEI volte alla realizzazione del Fondo di Partecipazione XXXXXXX, come definiti dall’Articolo 4.1;
“Bilancio Preventivo Annuale” indica, per ogni anno di calendario, la previsione dei Costi
relativi alle Operazioni del Fondo di Partecipazione
XXXXXXX riferiti all’anno in questione, preparata dal FEI ed approvata dal Comitato di Investimento secondo quanto disposto dall’Articolo 5.6.7;
“Business Plan” indica ogni piano di attività, relativo ad ogni Strumento di Ingegneria Finanziaria, preparato secondo quanto disposto dall’Articolo 8 ed adottato in conformità a quanto disposto dagli Articoli 5.6.2 e 5.9;
“Co-Investmento” indica ogni transazione relativa ad un co-investmento che
il FEI è autorizzato ad effettuare al fine di massimizzare l’azione del Fondo di Partecipazione XXXXXXX, secondo quanto disposto dall’Articolo 9.5 ed in accordo con le Linee Guida che saranno adottate in attuazione degli Articoli 5.6.4 e 5.9;
“Comitato di Investimento” indica il comitato nominato dalla Regione, cui sono
delegate le responsabilità relative al Fondo di Partecipazione XXXXXXX ,in conformità con quanto previsto all’Articolo 5;
“Comitato di Sorveglianza ” indica il comitato la cui composizione, incarichi e poteri
sono definiti nell’articolo 63 e seguenti del Reg. 1083, istituito dalla Regione per il POR;
“Condizioni di Riferimento” indica il documento preparato dal FEI, che costituirà la
base per ogni Business Plan presentato dagli Intermediari Finanziari secondo quanto disposto dall’Articolo 8;
“Conto Bancario XXXXXXX ” indica uno o più Conti Bancari fruttiferi, costituiti come
patrimonio separato, relativo all’attuazione dell’iniziativa XXXXXXX, da aprirsi in conformità con quanto disposto dall’Articolo 3.3;
“Conto XXXXXXX” indica il conto FEI, contabilizzato fuori bilancio e relativo
alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX, da aprirsi in conformità con quanto disposto dall’Articolo 3.2;
“Contratto” indica il presente contratto ed i suoi Allegati, nonché ogni loro successiva modifica;
“Contratto di Co-Investmento” indica ogni accordo di attuazione dei programmi di Co-
investimento, che il FEI è autorizzato a stipulare con terze parti accreditate, in conformità con quanto previsto dall’Articolo 9.5;
“Contratto Operativo” indica l’accordo stipulato tra il Fondo di Partecipazione
XXXXXXX ed un Intermediario Finanziario relativamente ad una o piu’Operazioni;
“Costi” indica i costi annuali che la Regione è tenuta a rimborsare al FEI in relazione alla gestione del Fondo di Partecipazione XXXXXXX ed attraverso lo stesso, secondo quanto previsto dall’Articolo 10, e che saranno considerati “Spese Ammissibili” nella misura permessa dall’articolo 78 del Reg. 1083 e determinata dall’Autorità di Gestione;
“Fondi XXXXXXX” indica, di volta in volta, il consolidamento di:
(i) somme ricevute nel Conto Bancario XXXXXXX in conformità a quanto previsto dall’Articolo 6.1; più
(ii) gli interessi maturati di volta in volta nel Conto Bancario XXXXXXX; più
(iii) per la durata ed al termine di ogni Contratto Operativo, i ricavi delle Operazioni ricevuti periodicamente nel Conto Bancario XXXXXXX; meno
(iv) al termine di ogni Contratto Operativo la somma più alta tra zero e la differenza tra (x) il capitale destinato e versato per l’Operazione e (y) i ricavi consolidati delle Operazioni versati nel Conto Bancario XXXXXXX per l’Operazione in questione;
“Fondi Strutturali” indica il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo
Sociale Europeo, come definiti dal Reg.1083, ed altri fondi definiti come tali in accordo tra le Parti e in conformità con la normativa comunitaria applicabile;
“Fondo di Partecipazione XXXXXXX ” indica il fondo di partecipazione gestito dal FEI,
previsto e disciplinato dal Reg. 1083 e dal Regolamento Attuativo, da costituirsi in conformità con quanto previsto dal presente Contratto;
“Giorno Lavorativo” si riferisce ad ogni giorno di apertura del FEI a
Lussemburgo, ed a ogni giorno di apertura delle banche in Italia e Lussemburgo, per il normale espletamento dell’attività;
“XXXXXXX” indica l’iniziativa “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” avviata congiuntamente dalla Commissione e dal FEI, in qualità di membro del Gruppo Banca Europea degli Investimenti, al fine di migliorare l’accesso al finanziamento delle micro, piccole e medie imprese all’interno dell’UE;
“Intermediario Finanziario” indica uno Strumento di Ingegneria Finanziaria (diverso
rispetto al FEI), istituzione o impresa sia pubblica che privata, responsabile per l’attuazione di una o più Operazioni, da selezionare in conformità con quanto disposto dall’Articolo 4.1;
“Lettera dei Costi” indica la lettera che le Parti si impegnano a firmare ed a
scambiarsi, secondo quanto previsto dall’Articolo 10.1;
“Linee Guida di Tesoreria” indica le linee guida che governano la gestione di bilancio
della tesoreria dei Fondi XXXXXXX non investiti, come disposto dall’Allegato F al presente Contratto;
“Membri CI” indica i membri ordinari del Comitato di Investimento, designati dalla Regione in conformità con quanto disposto dall’Articolo 5;
“Operazione” indica un progetto o un gruppo di progetti, definiti secondo il Reg. 1083, selezionati secondo quanto previsto dagli Articoli 4 and 5, e realizzati da uno o più Intermediari Finanziari;
“Osservatori CI” indica le persone nominate dal FEI (o qualsiasi altro
individuo che partecipi o sia presente alle riunioni del Comitato di investimento ad hoc) aventi sia diritto di partecipazione alle riunioni del Comitato di Investimento, sia i diritti di cui all’Articolo 5;
“Parti” indica congiuntamente la Regione ed il FEI;
“PMI” indica le imprese di piccole e medie dimensioni, come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC;
“Prima Data di Recesso” indica la data che cade tre anni dopo la data del presente
Contratto;
“Programma Operativo” o “POR” indica il Programma Operativo Regionale PO FESR 2007-
2013, una parte del quale è amministrato dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX , in conformità con quanto previsto dal presente Contratto;
“Rapporto di Avanzamento” indica ogni rapporto, a cadenza annuale o semestrale, che
deve essere preparato dal FEI in conformità con l’Allegato C, ed approvato dal Comitato di Investimento secondo quanto disposto dall’Articolo 5.6.5;
“Reg. 1080” indica il Regolamento (CE) No. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
“Reg. 1081” indica il Regolamento (CE) No. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
“Reg. 1083” indica il Regolamento (EC) No. 1083/2006 del Consiglio; “Regolamento Attuativo” indica il Regolamento (CE) No. 1828/2006 della
Commissione;
“Regolamento Interno” indica le regole che governano le procedure interne del
Comitato di Investimento, adottate in conformità con quanto disposto dagli Articoli 5.10, 5.11 e 5.12;
“Ricavi delle Operazioni” indica qualsiasi somma che, nel contesto di
un’Operazione, per il periodo di durata di ogni Contratto Operativo e al termine dello stesso, sia generata dall’Operazione stessa e versata nel Conto Bancario XXXXXXX dall’Intermediario Finanziario di riferimento, secondo quanto previsto dall’Articolo 9.4;
“Risoluzione per Inadempimento” indica la risoluzione del presente Contratto in seguito ad
un inadempimento o ad una serie di inadempimenti di una Parte, cui la Parte stessa non pone rimedio entro un periodo di tempo ragionevole e/o che, ragionevolmente ed in buona fede, l’altra Parte reputi rendere la prosecuzione del presente Contratto impraticabile o estremamente onerosa per la Parte in questione;
“Strategia di Investimento e Pianificazione” indica il documento che definisce la strategia di
investimento e la pianificazione delle attività del Fondo di Partecipazione XXXXXXX , volta alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX, di cui all’Allegato A;
“Strumento di Ingegneria Finanziaria ” indica uno o l’insieme degli strumenti di cui
all’Articolo 44 del Regolamento Reg. 1083.
1.2 Subordinatamente a quanto previsto dall’Articolo 1.1 ed eccetto ove il contesto richieda diversa interpretazione:
(a) i termini in maiuscolo e le espressioni definite nel Reg. 1083 e nel Regolamento Attuativo hanno lo stesso significato quando utilizzate nel presente Contratto, salvo se diversamente stabilito;
(b) i termini in maiuscolo e le espressioni definite nella Premessa hanno lo stesso significato nel presente Contratto, salvo se diversamente stabilito;
(c) le parole che indicano:
(i) il singolare possono includere anche il plurale e vice versa;
(ii) un genere possono includere anche l’altro genere;
(iii) il termine soggetto può includere aziende e società e vice versa;
(d) le disposizioni di fonti legislative di primo grado o derivate devono essere intese in riferimento a qualsiasi eventuale modifica;
(e) i titoli devono essere ignorati nell’interpretazione del presente Contratto; e
(f) gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto e sono dotati della medesima efficacia.
2. Oggetto del Contratto
2.1 Con il presente Contratto, concluso in conformità ed applicazione dell’art. 44 del Regolamento 1083, le Parti convengono quanto segue:
(a) la Regione si impegna a destinare al FEI, ai sensi dell’art. 44, comma 2(b)(i) del Reg.1083, le risorse finanziarie per lo sviluppo del Fondo di Partecipazione XXXXXXX , ed a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi Strutturali;
(b) Il FEI si impegna ad esercitare l’attività necessaria alla gestione del Fondo di Partecipazione XXXXXXX costituito con le risorse finanziarie fornite dalla Regione, di cui al punto a), in applicazione dell’art. 44, comma 2(b)(i) del Reg. 1083, nel rispetto delle finalizzazioni definite dagli obiettivi operativi del POR che contribuiscono al cofinanziamento del Fondo di Partecipazione XXXXXXX;
(c) la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e di controllo previsti dal presente Contratto e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi Strutturali;
(d) Il FEI si impegna a sua volta a selezionare gli Intermediari Finanziari che riceveranno contributi dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX attraverso la pubblicazione di inviti a manifestare interesse, o per mezzo di altri strumenti, adottati in conformità della legislazione applicabile che, in ogni caso,
garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
(e) la Regione si impegna a rimborsare al FEI i Xxxxx sostenuti per l’attività di cui alle precedenti lettere b) e d) e ai sensi di ogni altra previsione del presente Contratto, con esclusione di ogni ulteriore corrispettivo e nei limiti stabiliti dall’articolo 43, comma 4 del Regolamento Attuativo;
(f) le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del Fondo di Partecipazione XXXXXXX in conformità con quanto disposto dal Reg. 1083 e dal Regolamento Attuativo;
(g) le Parti indicano, nel presente Contratto, le informazioni richieste dall’articolo 43, par. 5 e 6 e articolo 44, par. 1 e 2 del Regolamento Attuativo;
(h) le Parti danno atto che, a seguito della durata del presente Contratto, i ricavi e/o il risultato economico ultimo della sovvenzione torneranno a beneficio della Regione, ai sensi dell’Articolo 15 che segue. A considerazione di ciò, il FEI opererà nel quadro del presente Contratto a proprio nome, ma a beneficio della Regione.
3. Fondo di Partecipazione XXXXXXX
3.1 Le Parti concordano che il Fondo di Partecipazione XXXXXXX sia costituito come “Patrimonio Separato” nell’ambito del FEI, cosi come previsto dall’articolo 43, par. 3 del Regolamento Attuativo.
3.2 Al fine di costituire un Patrimonio Separato al suo interno, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 43, par. 3 del Regolamento Attuativo, il FEI istituisce il Conto XXXXXXX “PROJECT JER-007 – XXXXXXX CAMPANIA – CONTO DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE”; tale Conto è deputato all’amministrazione dei Fondi XXXXXXX conformemente al presente Contratto. Il Conto XXXXXXX non costituisce un conto bancario e non può ricevere alcun versamento relativo ai Fondi XXXXXXX. Il FEI è tenuto a registrare nel Conto XXXXXXX tutte le transazioni relative ai Fondi XXXXXXX; ogni transazione deve recare la data di valuta per il computo dell’interesse.
3.3 Ai fini della realizzazione dell’Azione XXXXXXX, il Fondo di Partecipazione XXXXXXX riceve i contributi dal POR, ivi compresi i contributi nazionali e i contributi provenienti da fonti diverse, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Contratto. Il FEI è tenuto ad aprire il Conto Bancario XXXXXXX per ricevere i summenzionati importi, a proprio nome e per conto della Regione, con un istituto di credito idoneo che operi all’interno dell’Unione Europea e selezionato dal FEI in conformità con la normativa vigente e comunque nel rispetto di principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
3.4 Il Conto XXXXXXX e il Conto Bancario XXXXXXX devono in ogni momento essere utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse del FEI, e devono essere destinati all'esclusiva realizzazione dell’Azione XXXXXXX, in conformità con quanto disposto dal presente Contratto.
3.5 Saranno validamente eseguiti da firmatari debitamente autorizzati dal FEI i pagamenti dal Conto Bancario XXXXXXX di seguito riportati :
(i) pagamenti da effettuare in relazione ad Operazioni approvate secondo quanto disposto dall’Articolo 5.6.3 e 5.9;
(ii) pagamenti dei Costi, in conformità con quanto stabilito nell’articolo 10 e nella Lettera dei Costi;
(iii) investimento del saldo attivo del Conto Bancario XXXXXXX conformemente a quanto disposto dalle Line Guida della Tesoreria;
(iv) qualsiasi altro pagamento espressamente e congiuntamente autorizzato, in forma scritta, dalla Regione e dal FEI.
4. Azione XXXXXXX
4.1 Ai sensi del presente Contratto, il FEI è tenuto a realizzare l’Azione XXXXXXX, che include quanto di seguito esposto:
4.1.1. perseguimento della strategia stabilita nella Strategia di Investimento e Pianificazione;
4.1.2. revisione della Strategia di Investimento e Pianificazione conformemente a quanto previsto dall’Articolo 7, predisposizione delle Condizioni di Riferimento secondo quanto previsto dall’Articolo 8, selezione, se necessario revisione, dei Business Plans e presentazione delle relative proposte al Comitato di Investimento;
4.1.3. selezione di Intermediari Finanziari idonei (attraverso la pubblicazione di inviti a manifestare interesse, ed altre modalità conformi alla normativa vigente ed in osservanza dei principi generali di trasparenza, non-dicriminazione e parità di trattamento), atti a ricevere contributi dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX per la realizzazione di Operazioni, allo scopo di attuare la Strategia di Investimento e Pianificazione;
4.1.4. negoziazione dei termini delle Operazioni, presentazione delle relative proposte al Comitato di Investimento, e, subordinatamente all’opinione favorevole da parte del Comitato di Investimento secondo quanto disposto dall’Articolo 5.6.3, esecuzione degli Contratti Operativi a beneficio della Regione in conformità con la documentazione legale predisposta;
4.1.5. gestione del portafoglio dei contributi del Fondo di Partecipazione XXXXXXX relative alle Operazioni;
4.1.6 assistenza adeguata nel reperimento di informazioni necessarie al fine di permettere alla Regione di ottemperare agli obblighi imposti dall’Unione Europea in materia di utilizzo dei fondi europei (sia in termini di implementazione del sistema di gestione e di controllo del POR sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio) nonché in materia di Aiuti di Stato, ad esclusione del monitoraggio e controllo di conformità con le norme applicabili in materia di Aiuti di Stato, attività che rimangono di esclusiva responsabilità della Regione, conformemente a quanto previsto negli Allegati A, B, C e D. La Regione presenterà al FEI la lista di informazioni necessarie ai fini di quanto precede;
4.1.7 riferire all’Autorità di Xxxxxxxx, attraverso il Comitato di Investimento, sullo stato di avanzamento delle varie Operazioni, in conformità con quanto previsto dall’Articolo 14 e dall’Allegato C;
4.1.8 identificazione delle opportunità di Co-Investimento, negoziazione delle condizioni di Co-Investimento ed esecuzione degli Accordi di Co- Investimento, in conformità con le Linee Guida adottate dal Comitato di Investimento;
4.1.9 gestione di tesoreria del bilancio dei Fondi XXXXXXX non prelevati, in accordo con le Linee Guida della Tesoreria.
4.2 Il FEI è responsabile della propria gestione ed amministrazione interna connessa con la realizzazione dell’Azione XXXXXXX. Il FEI è tenuto a nominare un project manager, punto di riferimento per la Regione e per il Comitato di Investimento per l’esecuzione del presente Contratto.
4.3 A seguito del versamento della sovvenzione nel Conto Bancario XXXXXXX a norma dell’articolo 6, il FEI aprirà un ufficio di rappresentanza in Italia, che sarà attivo nella realizzazione dell’Azione XXXXXXX nella misura e con le modalità ritenute opportune dal FEI.
4.4 Al fine di realizzare l’Azione XXXXXXX, il FEI è autorizzato ad utilizzare avvocati e consulenti esterni, quali (a titolo di esempio) consulenti fiscali e legali, per compiti specifici che richiedono, secondo il ragionevole giudizio del FEI, un parere di esperti. Prima di avvalersi di tali servizi, il FEI dovrà domandare autorizzazione al Comitato di Investimento, che non potrà essere irragionevolmente negata, e che si intenderà concessa qualora il Comitato di Investimento non reagisca decorsi 15 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla presentazione della richiesta. Nell’assicurarsi i summenzionati servizi, il FEI è tenuto ad applicare la normativa vigente nonché ad accertarsi che (i) l’oggetto di tali servizi sia in relazione con l’oggetto del presente Contratto, (ii) i compensi dovuti per tali servizi siano stabiliti a seguito di messa in concorrenza dei prestatari, e
(iii) i servizi resi dal consulente esterno siano ragionevolmente attestabili.
5. Comitato di Investimento
5.1 La realizzazione da parte del FEI dell’Azione XXXXXXX, come definita dall’Articolo 4, è soggetta all’attuazione delle disposizioni relative al Comitato di Investimento disciplinato dal presente Articolo. Le Parti convengono che ogni decisione e deliberazione adottata dal Comitato di Investimento verrà adottata da quest’ultimo solo a seguito di un’adeguata valutazione della posizione della Regione e dell’Autorità di Gestione, e che il FEI, ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria sui Fondi Strutturali, è autorizzato a valutare che ogni decisione o risoluzione adottata dal Comitato di Investimento sia espressione della posizione della Regione e dell’Autorità di Gestione senza ulteriore indagine. Le decisioni o risoluzioni adottate dal Comitato di Investimento non costituiscono delega di responsabilità dall’Autorità di Gestione al Comitato di Investimento; l’Autorità di Xxxxxxxx rimane la sola responsabile in relazione all’adempimento dei propri doveri, secondo quanto previsto dalla normativa europea sui Fondi Strutturali.
5.2 La Regione è tenuta ad istituire un Comitato di Investimento, costituito da quattro Membri (“Membri CI”) nominati dalla stessa tra i propri funzionari dotati di significativa esperienza in operazioni della stessa natura di quelle previste per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX. Uno dei Membri CI svolge funzioni di presidente del Comitato di Investimento.
Il FEI ha la facoltà di nominare fino a due dei propri dipendenti, i quali hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di Investimento in qualità di
Osservatori CI; gli Osservatori CI non possono essere considerati Membri CI. Il Comitato di Investimento ha diritto di nominare altri soggetti che svolgano la funzione di Osservatori CI ad hoc, qualora ritenga tale partecipazione opportuna, tenuto conto dell’ordine del giorno della riunione.
5.3 I Membri CI e gli Osservatori CI, diversi da quelli nominati ad hoc, rimangono in carica due anni con possibilità di rinnovo del mandato. Se per qualunque motivo rimanesse vacante la posizione di un Membro CI, la Regione deve provvedere senza indugio alla nomina di un sostituto che ricopra la carica per il periodo rimanente fino al termine del mandato del Membro CI sostituito (fatto salvo quanto previsto dal presente Articolo, il Comitato di Investimento deve essere in grado di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dal presente Contratto anche in difetto della summenzionata sostituzione). I principi stabiliti nell’Articolo 5.2 e relativi alla composizione del Comitato di Investimento si applicano alla sostituzione di qualsiasi Membro CI.
5.4 I Membri CI devono essere nominati dalla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di efficacia del presente Contratto.
5.5 I Membri CI non hanno diritto di percepire alcun compenso, remunerazione o indennizzo a valere sul Conto Bancario XXXXXXX.
5.6 Il Comitato di Investimento è competente ad:
5.6.1 esprimere pareri preliminari su progetti presentati dal FEI sulla modifica o sulla revisione della Strategia di Investimento e di Pianificazione;
5.6.2 esprimere pareri preliminari sulle Condizioni di Riferimento, preparate dal FEI ai sensi dell’articolo 8 e presentate al Comitato di Investimento, nonché, ove necessario, su qualsiasi modifica o revisione delle stesse;
5.6.3 esprimere pareri preliminari su progetti riguardanti Operazioni presentati dal FEI, ivi inclusi i relativi Business Plans, e sulle eventuali rettifiche, in conformità con quanto previsto dall’Articolo 9;
5.6.4 esprimere pareri preliminari su progetti relativi alle Linee Guida di Co- investimento presentati dal FEI, salvo che tali Linee Guida siano comprese nei relativi Business Plans;
5.6.5 esaminare l’evoluzione e la strategia del Fondo di Partecipazione XXXXXXX , approvare i Rapporti di Avanzamento, e, contestualmente all’approvazione del Rapporto di Avanzamento annuale, confermare che l’attività prestata dal FEI per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX durante il periodo di riferimento è stata in conformità con il presente Contratto;
5.6.6 adottare le regole di organizzazione interna che il Comitato di Investimento ritenga appropriate al proprio funzionamento, in conformità con quanto previsto dagli Articoli 5.10, 5.11 e 5.12 e
5.6.7 su proposta del FEI, approvare il Bilancio Preventivo Annuale, come previsto dall’Articolo 10.5.
5.7 Oltre alle responsabilità di cui al sopra citato Articolo 5.6, il Comitato di Investimento deve, sulla base delle informazioni ricevute dal FEI, svolgere i seguenti incarichi:
5.7.1 svolgere un regolare monitoraggio della conformità delle attività del FEI alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX, dei risultati e dell’impatto nell’economia regionale del Fondo di Partecipazione XXXXXXX nonché della performance
delle Operazioni, in conformità con gli obiettivi XXXXXXX, con il POR e con la Strategia di Investimento e di Pianificazione;
5.7.2 se necessario emettere raccomandazioni di principio di natura generale, cioè non relative alle singole Operazioni, indirizzate al FEI e alla Regione circa i risultati dell’Azione XXXXXXX, il possibile sviluppo delle attività del Fondo di Partecipazione XXXXXXX e le ulteriori attività volte a ottimizzare l’impatto nell’economia regionale del Fondo di Partecipazione XXXXXXX e dell’Azione XXXXXXX.
5.8 Il Comitato di Investimento si riunisce almeno una volta ogni semestre. Il Presidente convoca la riunione su richiesta scritta presentata da un Membro CI e/o dal FEI. Le decisioni sono prese a maggioranza dei Membri CI presenti, inclusi i Membri CI che partecipano per conferenza telefonica o video conferenza. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due Membri CI. Il Presidente non ha diritto di veto.
5.9 Nei casi previsti dagli Articoli 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4, il Comitato di Investimento potrà esprimere il proprio parere favorevole o contrario sulle bozze presentate dal FEI, senza tuttavia potervi apportare emendamenti né modifiche. Il FEI è tenuto a prendere in debita considerazione i pareri espressi dal Comitato di Investimento, in particolare astenendosi dall’eseguire le Operazioni su cui il Comitato di Investimento abbia espresso parere contrario.
Nei casi previsti dagli Articoli 5.6.5 e 5.6.7, il Comitato di Investimento può approvare o respingere le proposte e le raccomandazioni del FEI, senza tuttavia avere il potere di apportare modifiche a tali proposte, salvo che il FEI vi abbia consentito per iscritto.
5.10 Il Comitato di Investimento ha la facoltà di definire una struttura amministrativa per lo svolgimento dei propri incarichi. I costi e l’onere amministrativo di tale struttura saranno sostenuti unicamente dalla Regione, con l’esclusione di qualsiasi onere gravante sul FEI.
5.11 Il Comitato di Investimento potrà adottare decisioni ed esprimere opinioni di cui al presente Articolo 5, oltre che durante le riunioni, secondo quanto previsto dall’Articolo 5.8, attraverso una procedura scritta o una procedura di silenzio/assenso, da definirsi nel proprio Regolamento Interno adottato in conformità con l’Articolo 5.12.
5.12 Il Comitato di Investimento dovrà adottare, previa consultazione del FEI, il proprio Regolamento Interno, conforme alle disposizioni del presente Contratto e che deve prevedere quanto segue:
(i) il Comitato di Investimento deve essere convocato dal suo Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano;
(ii) la convocazione delle riunioni deve essere comunicata ai Membri CI e resa nota agli Osservatori CI tramite fax o posta elettronica e deve essere ricevuta non più tardi di dieci Giorni Lavorativi prima della riunione, o in casi di urgenza, non più tardi di due Giorni Lavorativi prima della riunione;
(iii) la comunicazione dovrà includere almeno la data, il luogo e l’ordine del giorno;
(iv) la partecipazione alla riunione può effettuarsi anche tramite teleconferenza o videoconferenza, purché l’identità della persona sia verificabile dal Presidente (o in sua assenza, dal Membro CI più anziano presente alla riunione);
(v) il Presidente ha il potere di iniziare la discussione su ciascun punto del programma, regolamentare il dibattito, inserire nuovi punti qualora tutti i Membri CI siano d’accordo e certificare il voto;
(vi) qualsiasi decisione del Comitato di Investimento dovrà essere riportata nel verbale redatto a cura del XXX per conto del Presidente;
(vii) le decisioni del Comitato di Investimento potranno essere prese in forma scritta e senza riunioni, secondo le disposizioni procedurali stabilite nel Regolamento Interno.
5.13 Le comunicazioni al Comitato di Investimento sono validamente eseguite all’indirizzo della Regione in conformità con quanto disposto dall’Articolo 17.1, o a qualsiasi altro indirizzo che il Comitato di Investimento abbia validamente comunicato al FEI.
5.14 I Membri CI dovranno rispettare precisi standard di integrità e dovranno astenersi da azioni che possano indurre un conflitto di interessi nell’adempimento delle proprie funzioni.
6. Finanziamento del Fondo di Partecipazione XXXXXXX
6.1 La Regione depositerà nel Conto Bancario XXXXXXX, successivamente alla firma del presente Contratto, astenendosi da ogni ingiustificato ritardo, un importo totale di EUR 90.000.000,00 (novanta milioni). La Regione si dichiara disponibile a considerare versamenti aggiuntivi nel Conto Bancario XXXXXXX secondo i bisogni e su raccomandazione del FEI in funzione dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento e Pianificazione.
6.2 Relativamente ai versamenti aggiuntivi, la Regione si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione e di avanzamento del POR, siano trasferiti periodicamente nel Conto Bancario XXXXXXX, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi XXXXXXX e di consentire al FEI la gestione corretta del Fondo di Partecipazione XXXXXXX . La Regione è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi Strutturali e con ogni altro Regolamento dell’Unione Europea relativa a XXXXXXX e/o al Fondo di Partecipazione XXXXXXX.
7. Strategia di Investimento e Pianificazione
7.1 Per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX, il FEI agisce conformemente alla Strategia di Investimento e Pianificazione riportata nell’Allegato A, redatta in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi Strutturali e con il POR.
7.2 Qualora il FEI o la Regione lo ritengano necessario, la Strategia di Investimento e Pianificazione può essere rivista tenendo conto:
7.2.1 della performance e dell’impatto nell’ambito dell’economia regionale del Fondo di Partecipazione XXXXXXX ;
7.2.2 delle modifiche regolamentari che riguardano XXXXXXX (incluse le modifiche della regolamentazione europea relativa ai Fondi Strutturali);
7.2.3 delle modifiche del Piano Operativo relative alle operazioni effettuate attraverso il Fondo di Partecipazione XXXXXXX ; e
7.2.4 di qualsiasi opinione o raccomandazione del Comitato di Investimento.
Qualora tale revisione si renda necessaria, il FEI deve presentare un progetto modificativo della Strategia di Investimento e Pianificazione al Comitato di Investimento per approvazione, secondo il disposto dell’Articolo 5.6.1.
8. Condizioni di Riferimento e Business Plan
8.1 Per ogni Operazione, il FEI è tenuto a redigere le Condizioni di Riferimento, le quali costituiscono il documento base per ogni Business Plan presentato dagli Intermediari Finanziari in conformità con il presente Articolo 8.
8.2 Ogni Condizione di riferimento deve:
(i) essere formulata in accordo con i termini della normativa comunitaria sui Fondi Strutturali e sulla base del POR; e
(ii) essere conforme ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza responsabile per il POR.
8.3 Per ogni Operazione, il(i) Business Plan(s) è sottoposto dall’Intermediario Finanziario al FEI per approvazione ai sensi del presente Contratto.
8.4 Ogni Intermediario Finanziario deve elaborare il proprio Business Plan in conformità con le Condizioni di Riferimento. Il Business Plan deve includere almeno gli elementi di seguito indicati:
(a) il mercato di riferimento delle imprese ed i criteri, i termini e le condizioni di finanziamento;
(b) il budget operativo dello Strumento di Ingegneria Finanziaria;
(c) la proprietà dello Strumento di Ingegneria Finanziaria;
(d) i partners co- finanziatori e/o i soci;
(e) lo statuto dello Strumento di Ingegneria Finanziaria;
(f) le disposizioni relative alla professionalità, alla competenza ed all’indipendenza del management;
(g) la giustificazione per il contributo dei Fondi Strutturali, e l’uso che se ne intende fare;
(h) la politica di disinvestimento del contributo del POR dallo Strumento di Ingegneria Finanziaria;
(i) le disposizioni di liquidazione dello Strumento di Ingegneria Finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del POR restituite allo Strumento di Ingegneria Finanziaria da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.
9. Operazioni e Co-Investmenti
9.1 La selezione degli Intermediari Finanziari deve essere realizzata dal FEI conformemente alla Strategia di Investimento e Pianificazione, alle decisioni del Comitato di Investimento ed alla normativa vigente, e comunque nel rispetto di
principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
9.2 L’esecuzione e le modifiche sostanziali apportate agli Contratti Operativi dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX devono:
(i) rispettare i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza responsabile del POR; e
(ii) essere redatti previa approvazione dell’Operazione a cui si riferiscono, o delle modifiche dei termini dell’Operazione stessa da parte del Comitato di Investimento, in conformità con quanto previsto dall’Articolo 5.6.3.
9.3 Ogni Contratto Operativo deve includere, in aggiunta a qualsiasi altro termine stabilito nel presente Contratto, le seguenti condizioni:
9.3.1 l’obbligo dell’Intermediario Finanziario di perseguire gli obiettivi stabiliti nell’Contratto Operativo;
9.3.2 un rendiconto periodico da parte dell’Intermediario Finanziario al FEI secondo modalità standard;
9.3.3 l’obbligo dell’Intermediario Finanziario di permettere l’accesso ai documenti relativi all’Azione XXXXXXX ad ogni organismo nazionale o comunitario autorizzato dalla legge al controllo dell’utilizzo dei fondi;
9.3.4 l’obbligo dell’Intermediario Finanziario di promuovere adeguate campagne di marketing e di pubblicità, concentrate nel relativo bacino d’utenza, finalizzate alla promozione dell’iniziativa XXXXXXX presso le PMI, coerentemente con le disposizioni della normativa comunitaria sui Fondi Strutturali;
9.3.5 le procedure di presentazione da parte dell’Intermediario Finanziario dei conti annuali delle Operazioni al FEI e le procedure di revisione che devono essere rispettate dall’Intermediario Finanziario;
9.3.6 il diritto del FEI di recuperare le perdite connesse alla violazione da parte dell’Intermediario Finanziario delle obbligazioni sancite nell’Contratto Operativo, attraverso l’introduzione di adeguate clausole standard;
9.3.7 il diritto dell’Intermediario Finanziario a ricevere il pagamento dei costi di gestione di mercato, nei limiti previsti dall’articolo 43 par. 4 del Regolamento Attuativo;
9.3.8 l'impegno dell’Intermediario Finanziario a promuovere in modo continuo gli strumenti XXXXXXX, impegno che dovrà essere comprovato da reports dettagliati e regolari;
9.3.9 che negli accordi di finanziamento stipulati tra gli Intermediari Finanziari e le imprese per il finanziamento di quest’ultime tramite le Operazioni, l’Intermediario Finanziario sia tenuto ad includere quanto segue:
(i) che le imprese abbiano l’obbligo di preservare i documenti comprovanti gli investimenti, nonché il versamento di contributi finanziari di differente natura effettuati dall’Intermediario Finanziario, per il periodo minimo previsto dall’articolo 90(1) del Reg. 1083;
(ii) che l’Intermediario Finanziario possa recuperare le perdite connesse all’inadempimento da parte delle imprese ai loro obblighi stabiliti dai relativi accordi di finanziamento;
(iii) che l’Intermediario Finanziario sia tenuto a far valere, sia attraverso la negoziazione sia attraverso l’azione legale, le proprie legittime pretese verso le imprese;
(iv) che i rappresentanti della Regione, della Commissione e del FEI abbiano la facoltà di accedere ai locali e ai documenti delle imprese al fine di assicurare la legalità e la regolarità del finanziamento attraverso le Operazioni e la legalità degli affari delle imprese;
(v) che il finanziamento derivi in parte o integralmente dalle risorse rese disponibili dai Fondi Strutturali;
(vi) che le imprese finanziate debbano astenersi dall’intraprendere azioni o adottare decisioni contrarie alla normativa comunitaria, ed in particolare alle regole in materia di concorrenza.
9.3.10 l’obbligo dell’Intermediario Finanziario di espletare le attività di controllo ordinario ai sensi dei vigenti Regolamenti sui Fondi Strutturali, nonché quelli relativi alla alimentazione dei dati di monitoraggio.
Xxxxx restando gli obblighi a carico del FEI previsti dal presente Contratto in relazione ai rapporti con la Regione e gli Intermediari Finanziari, quali, a titolo esemplificativo, la rendicontazione e l’accesso ai documenti relativi alle Operazioni intraprese, il FEI non è responsabile verso la Regione per la violazione, da parte degli Intermediari Finanziari, delle obbligazioni sancite negli Contratti Operativi.
9.4 I proventi generati dalle Operazioni devono essere versati senza ritardo nel Conto Bancario XXXXXXX affinché siano resi disponibili al Fondo di Partecipazione XXXXXXX e reinvestiti conformemente a quanto disposto dal presente Contratto.
9.5 Co-Investimento: Il FEI, qualora lo ritenesse opportuno, ed in conformità con le Line Guida adottate dal Comitato di Investimento, è autorizzato a stipulare Accordi di Co- Investimento con terze parti accreditate, per l’attuazione di programmi di Co- Investimento, al fine di ottimizzare gli effetti dell’utilizzo del Fondo di Partecipazione XXXXXXX . Gli Accordi di Co-Investimento possono prevedere un investimento parallelo nelle Operazioni. Nel caso in cui un Contratto di Co-Investimento prevedesse la gestione dei fondi da parte del FEI, tali fondi devono essere tenuti separati dai fondi versati nel Conto Bancario XXXXXXX.
9.6 E’ inteso che il FEI effettuerà il monitoraggio sulle attività degli Intermediari Finanziari, con le modalità di cui all’articolo 14 che segue.
10. Costi
10.1 La Regione riconosce che l’esecuzione dell’Azione XXXXXXX comporterà dei Costi per il FEI, ed accetta di assumere tali Costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi Strutturali. Pertanto, le Parti concordano che il FEI ha diritto al rimborso di un ammontare annuo di Costi, da quantificarsi, per ogni anno di calendario, conformemente a quanto stipulato nella Lettera dei Costi. Tali Xxxxx non potranno eccedere la media annuale del 2% dei Fondi XXXXXXX, e comunque il limite massimo indicato nell’articolo 43 par. 4 del Regolamento Attuativo.
Salvo quanto disposto dall’Articolo 10.2, i Costi sono prelevati dai fondi disponibili nel Conto Bancario XXXXXXX secondo quanto concordato dalle Parti nella Lettera dei Costi. Al termine dell’anno di calendario, il FEI sottoporrà al Comitato di Investimento un estratto conto che evidenzi i Xxxxx sostenuti nell’anno prcedente; lo
schema di tale estratto conto nonché la tempistica, la modalità e le conseguenze della sottoposizione di tale documento al Comitato di Investimento, saranno specificate nella Lettera dei Costi.
10.2 I Costi saranno calcolati a partire dal primo Giorno Lavorativo successivo al versamento da parte della Regione di cui all’Articolo 6.1, fatta eccezione per i Costi relativi alla costituzione del Conto Bancario XXXXXXX, ed ogni altro Costo incorso previa autorizzazione del Comitato di Investimento, i quali saranno calcolati a partire dalla data del presente Contratto.
Qualora il versamento del contributo iniziale del programma, previsto dall’Articolo 6.1, non avvenga prima del 31 marzo 2009:
i le Parti devono avviare senza ritardo una consultazione al fine di definire le fasi necessarie per l’applicazione del presente Contratto e l’adempimento dei rispettivi obblighi. Tale consultazione deve concludersi non oltre il 30 aprile 2009;
ii il FEI ha il diritto di ottenere dalla Regione l’importo dovuto per i Costi sostenuti dall’inizio dell’esecuzione del presente Contratto sopra menzionati (“Costi Iniziali”), ad esclusione dell’interesse che l’importo stesso avrebbe generato qualora il pagamento fosse stato effettuato correttamente.
La Regione è tenuta a versare i Costi Iniziali, su richiesta del FEI, al termine del periodo di consultazione. Qualora, nel frattempo, i Fondi siano stati depositati nel Conto Bancario XXXXXXX dalla Regione in conformità con quanto previsto dall’Articolo 6, il FEI è autorizzato a detrarre tali Costi dai fondi disponibili sul Conto Bancario XXXXXXX.
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutti i Costi sono prelevati dai Fondi disponibili nel Conto Bancario di XXXXXXX secondo quanto disposto nella Lettera dei Costi.
10.3 Le Parti concordano che il FEI e il Comitato di Investimento hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei Costi non ecceda il limite previsto dall’articolo 43 par. 4 del Regolamento Attuativo.
10.4 Il FEI è tenuto a rimborsare alla Regione una parte dei Costi nel caso di cessazione del presente Contratto, conformemente a quanto previsto nell’Articolo 15.5.
10.5 Il FEI deve comunicare al Comitato di Investimento il Bilancio Preventivo Annuale per ogni anno di calendario, non più tardi del 31 ottobre dell’anno precedente. Il Bilancio Preventivo Annuale per l’anno 2009 dovrà essere comunicato al Comitato di Investimento nel corso della prima riunione di quest’ultimo. Il Comitato di Investimento è tenuto a notificare, entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione, l’approvazione o le eventuali obiezioni al Bilancio Preventivo Annuale. In particolare:
(i) qualora il Comitato di Investimento approvi il Bilancio Preventivo Annuale, quest’ultimo deve considerarsi adottato a partire dalla data in cui il FEI ha avuto conoscenza dell’approvazione;
(ii) qualora il FEI non riceva né l’approvazione né obiezioni da parte del Comitato di Investimento, il Bilancio Preventivo Annuale si considera adottato a partire dal trentesimo giorno dalla ricezione da parte del Comitato di Investimento;
(iii) qualora il FEI riceva obiezioni dal Comitato di Investimento, dovrà, entro quindici giorni dalla ricezione delle obiezioni, prendere ogni misura idonea affinché le obiezioni siano tenute in debita considerazione, ivi incluso la
discussione di tali obiezioni con il Comitato di Investimento o con l’Autorità di Gestione e/o la presentazione di una rettifica del Bilancio Preventivo Annuale al Comitato di Investimento. Tale versione sarà considerata come adottata.
11. Spese non ammissibili
11.1 Per la durata del presente Contratto, le Spese considerate non ammissibili ai sensi della normativa sui Fondi Strutturali non potranno essere coperte a valere sui Fondi XXXXXXX.
12. Impegni delle Parti
12.1 La Regione, sotto la propria responsabilità e attraverso gli organismi competenti, si impegna a:
12.1.1 fornire l’assistenza e le informazioni necessarie richieste dal FEI al fine di permettergli la realizzazione dell’Azione XXXXXXX secondo quanto disposto dal presente Xxxxxxxxx;
12.1.2 informare il FEI prima di approvare, modificare o abrogare qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, secondo la ragionevole opinione della Regione, possa pregiudicare la disponibilità di Fondi per il Fondo di Partecipazione XXXXXXX o la realizzazione dell’Azione XXXXXXX, secondo quanto previsto dal presente Contratto;
12.1.3 finalizzare senza ritardo le valutazioni necessarie ad assicurare la conformità con quanto stabilito nelle norme sugli Aiuti di Stato ed eseguire le notificazioni alla Commissione richieste dalle norme in materia di Aiuti di Stato;
12.1.4 osservare gli obblighi sanciti dalle norme comunitarie sui Fondi Strutturali nonché da ogni altra normativa comunitaria applicabile, indipendentemente dall’assistenza che il FEI possa fornire in relazione all’adempimento degli obblighi stessi secondo quanto previsto dal presente Contratto.
12.2 Il FEI si impegna a quanto segue:
12.2.1 fornire alla Regione la ragionevole assistenza di cui possa necessitare in materia di norme sugli Aiuti di Stato, secondo il disposto dell’Articolo 4.1.6;
12.2.2 organizzare l’amministrazione interna dei servizi in modo da poter assicurare l’effettiva realizzazione dell’Azione XXXXXXX.
13. Responsabilità
13.1 Il FEI è tenuto ad approvare politiche interne che assicurino la realizzazione dell’Azione XXXXXXX in conformità con il presente Contratto.
13.2 In nessuna circostanza il FEI potrà essere ritenuto responsabile per la performance del Fondo di Partecipazione XXXXXXX , per i risultati finanziari delle Operazioni, né per la violazione da parte della Regione della normativa comunitaria sui Fondi Strutturali nonché di qualsiasi altra norma comunitaria applicabile.
Nell’ambito della realizzazione dell’Azione XXXXXXX, la responsabilità del FEI è limitata ai casi di dolo o colpa grave, fermo restando che l’osservanza di quanto stabilito nella Strategia di Investimento e Pianificazione e nelle decisioni del Comitato di Investimento escludono qualsiasi responsabilità in capo al FEI. Il FEI non è responsabile nei confronti della Regione per i danni indiretti.
13.3 La responsabilità del FEI è altresì esclusa per qualsiasi azione basata su informazioni ottenute dalla Regione, ivi incluse le informazioni contenute nel Documento Strategico Nazionale o nel POR, relativamente alle quali il FEI declina qualsiasi obbligo di verifica di accuratezza, rilevanza e completezza.
13.4 Xxxxx restando gli impegni del FEI alla realizzazione della Azione XXXXXXX, a norma dell’Articolo 4, e alla selezione degli Intermediari Finanziari ed alla strutturazione del rapporto con gli Intermediari Finanziari e la Regione, a norma dell’articolo 9, la Regione si impegna a tenere manlevato ed indenne il FEI da qualsiasi onere, costo e responsabilità del FEI relative a diritti vantati da terzi nei confronti del FEI qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento dell’Azione XXXXXXX. Tale obbligo della Regione sussite solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determianti da dolo, colpa grave o omissioni del FEI, e che quest’ultimo si sia comunque diligentemente difeso dalle contestazioni addebitategli.
14. Monitoraggio, Relazione, Revisione
14.1 Le Parti devono conformarsi ai rispettivi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e revisione stabiliti nelle Appendici B, C e D, ed alle loro eventuali successive modifiche.
15. Efficacia; Risoluzione
15.1 Il presente Contratto ha efficacia a partire dalla data di firma da parte della Regione e del FEI e rimane valido ed efficace fino al 31 dicembre 2015. Le Parti concordano che tale periodo di validità sia necessario al fine di permettere al FEI di perseguire l’Azione XXXXXXX, in osservanza di quanto previsto dal Reg. 1083. Entro sei mesi prima della scadenza del termine, le Parti si impegnano ad incontrarsi per accordarsi circa l’opportunità di prolungare la validità e l’efficacia del presente Contratto per un ulteriore periodo da definire tra le Parti.
A seguito del 31 dicembre 2015, il rapporto fra le parti proseguirà all’esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Contratto, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nonché al fine dell’esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente Articolo 15; i costi relativi a tali attività saranno coperti conle modalità concordate tra le Parti, eventualmente facendo ricorso ai Ricavi delle Operazioni generati.
15.2 Prima della scadenza del termine, le Parti hanno la facoltà di risolvere lo stesso, con effetto immediato, comunicando all’altra Parte la sussistenza di un motivo di Risoluzione per Inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile.
15.3 A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause di Risoluzione per Inadempimento:
(a) la Regione può dichiarare la Risoluzione per Inadempimento in caso di inadempimento del FEI, ed in particolare (i) per inosservanza del FEI delle
strategie definite nella Strategia di Investimento e Pianificazione, e (ii) per mancata osservanza da parte del FEI di qualsiasi obbligo sancito dal presente Contratto, purché la Regione abbia notificato al FEI la causa di inadempimento ed il FEI abbia omesso di porvi rimedio entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricezione della notificazione; e
(b) il FEI può dichiarare la Risoluzione per Inadempimento in caso di (i) inadempienza da parte della Regione dell’obbligazione di versare Fondi a favore del Fondo di Partecipazione XXXXXXX secondo quanto previsto dal presente Contratto, o (ii) omissione del pagamento di qualsiasi importo dovuto al FEI secondo il presente Contratto, che ecceda EUR 100.000,00, per un periodo superiore a sessanta giorni, o (iii) inadempimento da parte della Regione degli obblighi previsti dal presente Contratto, qualora tale inadempimento impedisca al FEI il perseguimento dell’Azione XXXXXXX in esecuzione di quanto previsto dal presente Contratto o (iv) qualora in seguito alla consultazione delle Parti prevista all’Articolo 10.2, il versamento dei fondi in conformità di quanto stabilito dall’Articolo 6.1 non avvenga entro il 30 aprile 2009, purché il FEI abbia notificato alla Regione la causa di inadempimento e la Regione abbia omesso di porvi rimedio entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notificazione.
Nel caso di Risoluzione per Inadempimento, le spese connesse con la cessazione del presente Contratto sono sostenute dalla Parte inadempiente.
15.4 Salvo quanto previsto per la Risoluzione per Inadempimento, le Parti avranno facoltà di recedere dal presente Contratto, a decorrere dalla Prima Data di Recesso, con preavviso di sei mesi notificato da una delle Parti all’altra. Tuttavia, il FEI ha facoltà di recedere dal presente Contratto anche anteriormente alla Prima Data di Recesso qualora la Regione, o qualsiasi altra pubblica autorità debitamente autorizzata, emendi o modifichi qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, nella ragionevole opinione del FEI, pregiudichi l’attività o la prestazione del Fondo di Partecipazione XXXXXXX e, conseguentemente, la capacità del FEI di perseguire l’Azione XXXXXXX per la quale il presente Contratto è stato stipulato.
15.5 A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Contratto, il FEI si considererà liberato dagli obblighi connessi alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX. Il rimborso di Xxxxx che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali il FEI ha diritto, sarà dovuto e pagabile a partire da tale data. Il FEI sarà tenuto a restituire i Xxxxx, eventualmente già rimborsati, corrispondenti all’ammontare versato per il periodo che va dalla data di cessazione fino al 31 dicembre dello stesso anno (sulla base del numero dei mesi interi rimanenti) entro quindici giorni dalla data di cessazione del presente Contratto.
15.6 Qualora venga posto termine al presente Contratto per motivi diversi dalla Risoluzione per Inadempimento:
(i) se la cessazione è dovuta a decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX e dal FEI relative alla cessazione, incluse le spese connesse al trasferimento dei Fondi XXXXXXX, agli Contratti Operativi e/o agli Accordi di Co-investimento con l’entità di nuova nomina, qualora applicabile, sono sostenute dalla Regione;
(ii) nei casi di cessazione anteriore al decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dalla Regione e dal FEI connesse alla cessazione, ivi incluse le spese relative al trasferimento dei Fondi XXXXXXX, agli Contratti Operativi e/o agli
Accordi di Co-investimento con il Fondo di Partecipazione XXXXXXX di nuova nomina subentrante, qualora applicabile, sono sostenute dalla Parte che ha receduto dal presente Contratto.
15.7 Tutti gli Contratti Operativi e gli Accordi di Co-investimento devono determinare i diritti della Regione connessi alla sostituzione e/o alla nomina di un’entità subentrante alla quale possano essere trasferiti tali accordi in caso di cessazione dell’efficacia del presente Contratto. In particolare, in caso di cessazione dell’efficacia del presente Contratto:
(i) gli Contratti Operativi e gli Accordi di Co-investimento conservano la validità ed efficacia tra l’Intermediario Finanziario ed il Fondo di Partecipazione XXXXXXX di nuova nomina subentrante; e
(ii) gli obblighi e le assunzioni di responsabilità sanciti negli Contratti Operativi e negli Accordi di Co-investimento rimangono validi ed efficaci verso il Fondo di Partecipazione XXXXXXX di nuova nomina subentrante.
15.8 Salvo quanto stabilito all’Articolo 15.6, decorso il periodo di validità del presente Contratto, i residui Fondi XXXXXXX depositati nel Conto Bancario XXXXXXX, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall’attuazione delle Operazioni, devono essere restituiti alla Regione, ed accreditati in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione al FEI nelle dovute forme. Le spese relative al trasferimento sostenute dal FEI, sono a carico della Regione e trattenute dai Fondi XXXXXXX, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a Risoluzione per Inadempimento riconducibile alla condotta del XXX.
15.9 Fatta salva ogni altra disposizione del presente Articolo 15, qualora si verifichi una situazione eccezionale ed imprevedibile o un evento indipendente dal volere delle Parti e sottratto al loro controllo (escluse le vertenze di lavoro, gli scioperi, difficoltà di carattere finanziario e simili), ivi inclusi eventi di impossibilità sopravvenuta o l’annullamento o la sospensione di XXXXXXX a seguito di un atto dell’Unione Europea o di altro atto che impedisca a ciascuna o entrambe le Parti di adempiere agli obblighi sanciti nel presente Contratto, non attribuibile ad errore, a negligenza né a dolo di alcuna Parte, e che non possa essere risolto nonostante la dovuta diligenza, (“Evento di Forza Maggiore”), la Parte che versa nella suddetta situazione è tenuta ad informare per iscritto e senza ritardo l’altra Parte (“Notifica di Forza Maggiore”) dichiarandone la natura, la probabile durata ed i prevedibili effetti. A seguito della ricezione della Notifica di Forza Maggiore, le Parti sono tenute ad avviare una consultazione immediata ed a compiere ogni possibile sforzo volto a minimizzare le conseguenze dannose dell’Evento di Forza Maggiore, fermo restando che nessuna delle Parti puo’essere ritenuta inadempiente se l’adempimento agli obblighi di cui al presente Contratto è impedito da un Evento di Forza Maggiore. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell’Azione XXXXXXX e la realizzazione dell’Azione XXXXXXX siano rese impossibili o irragionevoli a causa del verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore, possono decidere di risolvere il presente Contratto; in tal caso, troveranno applicazione le disposizioni previste dall secondo e terzo periodo dell’Articolo 15.5.
16. Legge applicabile; Risoluzione delle controversie
16.1 Il presente Contratto è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
16.2 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile da un collegio arbitrale, in conformità con le norme in materia di arbitrato e di conciliazione (“norme”) della Camera di Commercio Internazionale (“CCI”). Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, di cui il primo nominato dalla Regione, il secondo dal FEI ed il terzo, secondo quanto stabilito dalle Norme. La Lingua del procedimento arbitrale è l’Inglese ed il luogo dell’arbitrato è Bruxelles. Qualora il collegio arbitrale declini la propria competenza, la controversia è sottoposta alla Corte di Giustizia della Comunità Europea ai sensi dell’articolo 238 del Trattato di Roma.
17. Disposizioni finali
17.1 Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all’altra Parte deve essere effettuata in forma scritta ed inviata a mezzo raccomandata o telefax (la conferma di trasmissione deve indicare chiaramente nel soggetto JER-007) ai seguenti indirizzi :
Per la Regione Regione Campania
C.a.: Capo di Gabinetto del Presidente Xxx Xxxxx Xxxxx, 00
00000, Xxxxxx,
tel. + 00 000 0000000
Fax no: + 00 000 0000000
Per il FEI:
European Investment Fund
C.a.: Project Manager Fondo di Partecipazione XXXXXXX 00, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
X-0000 Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX
Fax no: x000 000000 000
Copia della notifica o della comunicazione deve essere inviata al project manager del FEI che agisce come punto di contatto tra il Fondo di Partecipazione XXXXXXX e la Regione.
Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all’altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all’indirizzo sopra indicato. Fino al ricevimento della notifica di cambiamento, ciascuna Parte può validamente effettuare notifiche e comunicazioni all’ultimo indirizzo validamente comunicatole.
Qualsiasi notifica o comunicazione inviata all’Autorità di Xxxxxxxx deve essere effettuata in forma scritta ed inviata con posta raccomandata o telefax (la conferma di trasmissione deve indicare chiaramente nel soggetto JER-007) all’indirizzo sopra indicato per la Regione.
17.2 Il presente Contratto costituisce l’insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell’Azione XXXXXXX e sostituisce, abrogandolo, qualsiasi precedente atto e/o accordo avente il medesimo oggetto.
17.3 Le modifiche al presente Contratto devono essere effettuate in forma scritta.
17.4 Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Contratto divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non derminerà l’invalidità o l’inefficacia delle restanti disposizioni del presente Contratto nella misura possibile ai sensi dell’articolo 1419 del Codice Civile. La disposizione invalida o inefficace deve essere sostituita da una disposizione valida ed efficace che esprima le intenzioni delle Parti espresse nella o nelle disposizione/i affetta/e da invalidità e/o inefficacia.
17.5 Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
17.6 Il presente Contratto è stato redatto e firmato in quattro copie in lingua italiana e inglese, ognuna della quali costituisce un originale autentico. Il Contratto dovrà essere interpretato tenendo conto di ambedue le versioni italiana e inglese; in caso di conflitto tra le due, la versione italiana avrà la prevalenza.
Napoli, 1 dicembre 2008
Regione Campania Fondo Europeo per gli Investimenti
Allegato A
STRATEGIA DI INVESTIMENTO E PIANIFICAZIONE
1. Introduzione
In base al Regolamento di attuazione, la presente Strategia di Investimento e Pianificazione è stata istituita nell’ambito dell’iniziativa XXXXXXX e mira ad illustrare i principi per un approccio ed una cooperazione coordinata tra la Regione Campania e il FEI, in stretta collaborazione con la Commissione per la preparazione, programmazione e realizzazione dell’iniziativa XXXXXXX nel quadro del Programma Operativo co-finanziato del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per il periodo 2007-2013.
2. Analisi del mercato dei finanziamenti in Campania
Alcuni dei punti deboli dell’economia regionale, noti da tempo, sono riconducibili a fattori modificabili solo nel medio-lungo periodo:
1. bassi livelli di localizzazione delle attività manifatturiere e loro orientamento settoriale fortemente sbilanciato su settori c.d. “tradizionali”, particolarmente esposti al potenziale competitivo espresso dalle economie emergenti e in particolare dai “giganti” asiatici;
2. un tessuto produttivo caratterizzato dalla piccola dimensione e quindi con minore capacità di investimento (nelle proprie risorse umane così come nei processi di ricerca, innovazione produttiva, internazionalizzazione, ecc.), così come con minore capacità di accesso al credito, più fragile equilibrio finanziario e diffusa sottocapitalizzazione;
3. una dotazione infrastrutturale materiale ed immateriale ancora insufficiente, cui si accompagna un sistema di servizi nei settori protetti, pubblici e privati, che presentano ancora ampi margini di recupero di efficienza ed efficacia.
La situazione del sistema del credito in Campania, come si evince dalle analisi del PO XXXX 0000-0000, sono le seguenti:
• permangono dei consistenti limiti strutturali che rendono il sistema creditizio campano poco sviluppato: gli impieghi bancari, sebbene in crescita, al 2005 sono appena il 27,8% in rapporto al PIL regionale, valore superiore alla media dell’area Convergenza, ma nettamente inferiore al 50% della media nazionale.
• gli investimenti in capitale di rischio nella fase di early stage sono molto limitati, ma in linea con il valore nazionale (0,002% del PIL), mentre quelli in fase di expansion e replacement, pari allo 0,011%, sono superiori a quelli dell’area Convergenza (0,005%) ma nettamente inferiori a quelli nazionali (0,045%);
• l’accesso al credito per le PMI, sebbene in crescita, rimane un punto critico per lo sviluppo dell’imprenditoria locale, soprattutto per le micro-imprese, per via del ritardo che si registra nell’introduzione di servizi creditizi avanzati, basati più che sulle garanzie reali sulle prospettive di sviluppo aziendale, che potrebbero favorire la neo- imprenditorialità;
• l’incidenza dei crediti ad andamento anomalo è superiore al valore medio nazionale (10% contro 6,5%);
• il peso degli impieghi regionali (3,4% al 2004) è nettamente inferiore a quello dell’area Centro-Nord;
• la raccolta bancaria cresce a ritmi inferiori rispetto ai prestiti, anche a causa della limitata diffusione di forme di raccolta indiretta da parte degli istituti di credito.
Inoltre, la Gap Analysis elaborata dal FEI evidenzia alcune carenze, tra le quali, le più importanti sono:
- Gli alti costi creditizi ed i requisiti richiesti scoraggiano il ricorso al sistema finanziario da parte delle PMI.
- L’alto rischio e la carenza di informazioni finanziarie scoraggiano le banche nella
concessione di prestiti alle PMI, soprattutto quelle nuove.
- Rispetto alle imprese di grandi dimensioni, la piccola impresa si caratterizza per una maggiore dipendenza dall’indebitamento bancario (oltre il 70% a breve) e commerciale.
- Le imprese create da categorie deboli quali donne e immigrati hanno difficoltà o sono respinti dal sistema bancario.
- Il leasing e il factoring non sono sufficientemente mirati rispetto alle esigenze delle piccole e medie imprese.
- Il settore del private equity e soprattutto quello del capitale di rischio resta indietro rispetto al livello europeo.
- Esiste una grave mancanza di consapevolezza circa l’utilizzo degli strumenti del capitale di rischio tra gli imprenditori o potenziali.
- Il network dei Business Angel non è molto sviluppato.
3. La situazione socio-economica della Campania
L’analisi socio-economica presentata dal PO XXXX 0000-0000, sottolinea che la struttura sociale ed economica della Regione presenta ancora un quadro, per alcuni versi, contraddittorio.
Accanto ad elementi che denunciano un ritardo nello sviluppo – elevati tassi di disoccupazione, fragilità del tessuto imprenditoriale, notevole presenza di lavoro sommerso e irregolare, crescente diffusione di comportamenti illeciti ed illegali – sono presenti fattori che tendono a proiettare il tessuto regionale tra le economie avanzate. La Campania, infatti, è il principale polo di ricerca del Mezzogiorno, con la presenza di imprese operanti in settori avanzati ed innovativi e di una discreta dotazione di infrastrutture di trasporto.
Sintetizzando gli aspetti fondamentali si può affermare che:
• sul piano ambientale, sussistono ancora situazioni di emergenza che interessano con diversa intensità gli elementi naturali, la biodiversità, la gestione dei rifiuti, l’agricoltura e che costituiscono una debolezza strutturale per la regione. In particolare si osserva il perdurare dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il dissesto idrogeologico che coinvolge anche la costa e che riduce notevolmente il valore economico e ambientale delle aree, accompagnato da fenomeni di erosione e di degrado ambientale, dal deficit energetico e dall’inefficienza delle reti di distribuzione;
• sul piano del sistema produttivo l’analisi evidenzia alcuni aspetti interessanti del tessuto produttivo - un nucleo di imprese di grandi dimensioni con spiccata propensione all’innovazione, la presenza di settori d’esportazione ad elevata specializzazione e alto contenuto tecnologico, la consistenza del numero di imprenditrici - che si contrappongono ad altri più preoccupanti quali il sottodimensionamento delle imprese nel settore industriale, la scarsa propensione all'aggregazione e all'integrazione, il declino dell’industria tradizionale, l’elevata incidenza di attività terziarie tradizionali a basso valore aggiunto, la forte pressione ambientale del settore produttivo, il modesto tasso di accumulazione dei capitali nel
sistema produttivo, la scarsa patrimonializzazione delle imprese e la difficoltà di accesso al credito;
• sul piano del turismo in generale emerge un grado di diffusione delle strutture ricettive ancora insufficiente, concentrato lungo le coste e caratterizzato da una scarsa presenza di servizi complementari, che rende la risorsa “turismo” (borghi storici, città d’arte, luoghi di culto) ancora sottoutilizzata.
Questi aspetti si inseriscono in una cornice di evidenti disparità territoriali.
4. Le ragioni della attivazione di XXXXXXX CAMPANIA
L’attivazione dello strumento XXXXXXX si inserisce nella politica economica della Regione Campania attraverso tre assi principali:
• L’obiettivo, in conformità con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona, di promuovere la crescita economica e il rafforzamento dell’economia della conoscenza nel sistema produttivo regionale, al fine di creare maggiori e migliori opportunità occupazionali per i cittadini;
• La volontà, conformemente alle linee strategiche della programmazione regionale 2007-2013, di garantire una maggiore efficacia nell’utilizzo dei fondi per lo sviluppo, attraverso la concentrazione su obiettivi strategici e l’attivazione di strumenti finanziari mirati a incentivare un uso efficiente, trasparente e responsabile delle risorse;
• L’esigenza di migliorare in modo significativo l’accesso al credito da parte degli attori economici presenti sul territorio regionale, in modo particolare le piccole e medie imprese, le imprese innovative, le iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti svantaggiati e il sistema dell’impresa sociale legato al “terzo settore”, anche attraverso la diffusione di strumenti di ingegneria finanziaria.
L’attivazione dello strumento XXXXXXX Campania, ha non soltanto l’obiettivo di rafforzare il processo di crescita e di occupazione ma anche di trasformare parte delle risorse finanziarie dei fondi strutturali, che generalmente offrono assistenza sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, in prodotti finanziari rimborsabili, soggetti a riutilizzazione. L’effetto moltiplicatore dei fondi stanziati consentirà, in tal modo, un incremento delle risorse impiegate e rese disponibili con benefici potenziali per un numero maggiore di attori economici rispetto a quelli interessati dal sistema tradizionale delle semplici sovvenzioni.
4.1. Il settore delle PMI e l’iniziativa XXXXXXX
Dalla analisi sintetica della situazione socio-economica della Campania, appare evidente che il comparto delle micro, piccole e medie imprese produttive potrà beneficiare molto proficuamente dello strumento XXXXXXX.
In particolare si evidenzia, oltre alle esigenze strutturali di sostenere gli investimenti e l’innovazione, una esigenza molto forte e contingente, legata alla attuale congiuntura economica, di sostenere con interventi massicci l’accesso al credito e l’aumento della liquidità da parte del sistema imprenditoriale campano, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Strumenti quali i fondi di garanzia, i prestiti e il sostegno anche al capitale circolante delle aziende appaiono irrinunciabili e urgenti, per contrastare gli effetti della attuale fase recessiva su un sistema imprenditoriale che appare in grande difficoltà.
4.2. Il sistema dell’impresa sociale e lo strumento XXXXXXX
La conformazione della platea di imprese sociali campane dimostra fasi alterne di crescita, dovute in larga misura alla fragilità del mercato dei servizi a cui esse si riferiscono. Tale
fragilità è tratto distintivo del sociale campano, tendenzialmente soggetto a un accentramento delle spesa per servizi e ad una eccessiva dipendenza dai clienti “pubblici”.
E’ evidente tal assetto ricalca se non enfatizza, per particolari caratteri, più negativi che positivi, la conformazione della platea di imprese private campane, contraddistinte da dimensioni eccessivamente ridotte, forti difficoltà nell’accesso al credito e scarsa propensione alla integrazione.
Le imprese sociali sono più propense a attivare dinamiche di integrazione orizzontale consorziandosi in forme associate e cooperative, ma ciò avviene in un’ottica non tanto di crescita quanto di sopravvivenza.
L’iniziativa XXXXXXX potrebbe legarsi alla creazione di un fondo multi azione gestito secondo le normative italiane relative ai fondi chiusi/aperti, che preveda la partecipazione di soggetti pubblici e privati in termini di compartecipazione e che operi nei tre seguenti campi:
• partecipazione al capitale di rischio nelle imprese sociali e nelle imprese poste in essere da soggetti svantaggiati;
• fondo di garanzia per perdite registrate nei vari portafogli clienti nonché per il rafforzamento della qualità del credito nelle operazioni di cartolarizzazione;
• microcredito per le imprese sociali e per le imprese poste in essere da soggetti svantaggiati.
5. L’iniziativa XXXXXXX nella Regione Campania
5.1. Scopo
Come stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE1, al fine di rispondere alle esigenze economiche e finanziarie delle PMI campane, incluse le micro- imprese e le imprese del settore sociale, gli strumenti di ingegneria finanziaria risultano quelli maggiormente idonei a fornire delle risposte flessibili ed efficaci.
Per il periodo di programmazione 2007-2013, le aree di intervento dell’ingegneria finanziaria nella Regione Campania attraverso l’implementazione dello strumento XXXXXXX si possono ricondurre a quattro ambiti principali:
1. garanzie e contro-garanzie;
2. partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio delle PMI;
3. fondi di rotazione pubblici con la partecipazione del sistema bancario e di altri soggetti
4. strumenti per il microcredito.
5.2. Politica di Investimento
L’obiettivo principale della politica di investimento che il Fondo di partecipazione persegue è di istituire, realizzare fondi di rotazione e/o progetti finanziari a vantaggio delle nuove ed esistenti PMI.
Tali fondi avranno un ruolo fondamentale quale strumento per l’imprenditorialità, l’innovazione e la creazione di lavoro.
La priorità sarà quella di creare o sviluppare fornitori di capitale di rischio e garanzie bancarie specializzate, dove il mercato è carente.
Alcuni indirizzi a cui il Fondo dovrà attenersi sono:
• Implementare strumenti non-grant quali prestiti, debiti garantiti, strumenti convertibili (mezzanine debt) e capitale di rischio (ad esempio seed capital (primi fondi finanziari cui un imprenditore accede per iniziare un’attività) e venture capital. I meccanismi di garanzia e di garanzia reciproca potranno essere sostenuti anche per facilitare l’accesso al microcredito da parte delle PMI. Gli strumenti non-grant potranno essere
1 OJ L 124, 20.5.2003, pag. 36
accompagnati da parti di contributi non prelevati dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX, per facilitare l’accesso al finanziamento (ad esempio, sussidio per i tassi di interesse, ecc...).
• Sviluppare un approccio integrato che supporti contemporaneamente l’innovazione, il suo trasferimento nelle nuove attività commerciali e la disponibilità di capitale di rischio.
• Indirizzarsi verso alcuni gruppi specifici in linea con gli obiettivi di inclusione sociale del FSE (immigrati, i giovani o imprenditrici, società o non-profit, gruppi svantaggiati, ecc...).
• La Regione Campania garantirà che qualsiasi sostegno pubblico, sotto l’iniziativa XXXXXXX, sia conforme alle norme di procedura ed a quelle relative alle concrete sovvenzioni statali applicabili nel momento in cui le sovvenzioni pubbliche vengono concesse.
• A livello degli strumenti di ingegneria finanziaria, i proventi derivanti dagli equity investment e dai prestiti, meno una quota pro rata per i costi di gestione e per gli incentivi connessi alle performance degli Intermediari finanziari, possono essere preferibilmente assegnati agli investitori che operano secondo il “market economy investor principle” MEIP (principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato) fino ad un livello di remunerazione stabilito dal Regolamento degli strumenti di ingegneria finanziaria e potranno poi essere distribuiti proporzionalmente tra tutti i partner co-finaziari o azionisti.
• Nel progettare uno strumento di ingegneria finanziaria nel significato del Reg. 1083/06 e del Regolamento di attuazione 1828/06, dovranno essere prese delle precauzioni per minimizzare l’alterazione della competizione nei mercati dei venture capital o dei crediti.
• Nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ingegneria finanziaria, nonché nel rapporto con gli intermediari finanziari, il FEI si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che l’attività di controllo di primo e di secondo livello possa essere svolta efficacemente e rapidamente da parte della Regione, con particolare riferimento alle attività di reporting e di raccolta di dati e di documenti e alla conformità degli stessi rispetto alle strategie di audit previste per la Regione Campania.
5.3. Modalità di realizzazione della strategia di investimento
Come è sottolineato dalla descrizione del contesto economico della Campania, la implementazione di strumenti di ingegneria finanziaria e di finanza innovativa, come XXXXXXX, appare di grande utilità, ma è altresì importante ricordare che esiste un forte rischio che gli strumenti, pur validi, non siano utilizzati o siano utilizzati solo in minima parte, come è già accaduto nel passato con strumenti di simile ispirazione.
Per questo motivo, appaiono cruciali tre aspetti, la cui definizione nel dettaglio sarà realizzata nella definizione degli strumenti di azione e dei Business Plan, ma che, fin da ora, la Regione Campania ritiene fondamentale mettere in evidenza:
1. promozione e comunicazione adeguata, efficiente e capillare dell’iniziativa XXXXXXX e di tutti i suoi strumenti. E’ di cruciale importanza che il FEI, in collaborazione con la Regione Campania, stabilisca un dettagliato piano di marketing dell’iniziativa, volto a raggiungere e a coinvolgere tutti gli stakeholders del territorio regionale, per minimizzare i rischi legati ad una scarsa o carente informazione;
2. predisposizione di un meccanismo di monitoraggio e di valutazione in itinere dell’impatto di XXXXXXX e dei singoli strumenti di attuazione rispetto alla realtà
socio-economica della Campania: al fine di poter intervenire tempestivamente per ri-progettare eventualmente gli interventi, nel caso di impatto scarso o nullo, di scarso utilizzo o di altre problematiche. Il monitoraggio e la valutazione dell’impatto saranno utili sia per gli strumenti volti a sostenere l’accesso alla liquidità da parte del sistema imprenditoriale (in particolare, al fine di valutare la diffusione sul territorio delle informazioni relative a tali strumenti e la flessibilità dell’accesso a tali strumenti), sia, soprattutto, per gli strumenti volti a sostenere l’innovazione e gli investimenti, al fine di tararli nel modo più efficace sulle specifiche esigenze del sistema economico della Campania;
3. data l’attuale situazione economica e finanziaria delle realtà imprenditoriali locali, si stabilisce che una quota almeno pari al 50% delle risorse affidate dalla Regione Campania alla iniziativa XXXXXXX sia destinata a strumenti volti in primo luogo e con rapidità a aumentare in modo significativo l’accesso al credito e le basi di liquidità per il sistema delle imprese, al fine di sostenere la ripresa economica nella attuale fase di forte stagnazione. In sostanza, appare vitale che la strategia di investimento sia mirata a predisporre con rapidità strumenti volti all’aumento della liquidità per le imprese (fondo di garanzia, prestito co-finanziato, copertura del rischio, sostegno al capitale circolante, etc), investendo su di essi una quota parte di 45 milioni di euro, mentre gli strumenti volti ad agire sulla capacità di investimento e di innovazione (seed e venture capital) saranno posti in essere a piccole tranches sperimentali, al fine di fare tesoro del feed back di ogni singola azione, per massimizzare la possibilità di tarare in modo efficace tali strumenti sulle esigenze del sistema produttivo campano.
6. Obiettivi dell’iniziativa XXXXXXX Campania
Per il periodo di programmazione 2007-2013 e fino al 31-12-2015, l’obiettivo prioritario dell’iniziativa XXXXXXX Campania è quello di migliorare l’accesso al finanziamento delle aziende della Regione Campania, con particolare riferimento alle PMI e alle imprese innovative.
Potranno essere realizzate le seguenti tipologie di azioni (elenco non esaustivo di proposte):
1. il rafforzamento del sistema imprenditoriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese della regione, attraverso prestiti co-finanziati, fondi di garanzia, strumenti per la copertura del rischio e partecipazioni al capitale di rischio: strumenti mirati rispetto alle esigenze specifiche del comparto delle piccole e medie imprese in Campania;
2. la promozione della crescita knowledge-based, attraverso il supporto alle imprese innovative;
3. la promozione (attraverso il supporto alle PMI) dello sviluppo di alcune filiere produttive cruciali: con particolare riferimento al settore energetico e alla incentivazione delle energie rinnovabili, in particolare per gli usi industriali e per la riqualificazione urbana;
4. il rafforzamento e l’imprenditorializzazione del comparto dell’impresa sociale, attraverso il miglioramento dell’accesso al credito, al micro-credito, al venture capital e ai fondi di garanzia;
5. la diffusione e il sostegno delle iniziative imprenditoriali poste in essere da categorie svantaggiate, quali donne, migranti, disabili, ex-detenuti ed ex tossicodipendenti.
7. Strategia di investimento: piano per la realizzazione degli obiettivi
7.1. Selezione degli Intermediari finanziari
Il Fondo di Partecipazione XXXXXXX avvierà una serie di inviti a manifestare interesse indirizzati agli Intermediari finanziari coinvolti (includendo possibilmente i provider di
venture capital, prestiti o fondi di garanzia o microcrediti) offrendo loro la possibilità di partecipare all’iniziativa.
L’invito dovrebbe essere sufficientemente flessibile e rimanere aperto almeno per la prima metà del periodo di programmazione.
Il Fondo di partecipazione XXXXXXX valuterà, selezionerà ed accrediterà formalmente gli Intermediari Finanziari. Tale accreditamento sarà sottoposto ad un periodo di revisione.
La selezione si baserà su specifici ed appropriati criteri di scelta in relazione agli obiettivi del/i Programma/i Operativo/i, criteri che dovranno essere approvati dai Comitati di Sorveglianza del/i Programma/i Operativo/i.
Il Fondo di Partecipazione XXXXXXX valuterà il Business Plan del/degli strumento/i di ingegneria finanziaria del/dei candidato/i in base agli Articoli 43(2) e 44 del Regolamento 1828/2006.
I termini e le condizioni per i contributi del Fondo di Partecipazione XXXXXXX agli strumenti di ingegneria finanziaria, incluso il business plan, i deliverable, la realizzazione del monitoraggio, la politica di disinvestimento e le disposizioni sulla liquidazione, saranno stabiliti in uno specifico Accordo che dovrà essere stipulato tra il Fondo di Partecipazione XXXXXXX ed il/i Intermediario/i finanziario/i.
Tra i criteri di selezione degli intermediari finanziari e per la valutazione dell’operato degli stessi, andrà inserito l’impegno degli intermediari stessi a promuovere in modo efficace e continuo gli strumenti XXXXXXX. Tale impegno dovrà essere comprovato da report dettagliati e regolari. La scarsa o inadeguata promozione di tali strumenti da parte dell’intermediario finanziario è da considerarsi motivo di inadempienza nell’accordo di gestione tra il FEI e l’intermediario finanziario.
7.2. Intermediari Finanziari a supporto delle PMI
Gli Intermediari Finanziari scelti renderanno disponibili equity, prestiti o garanzie per le PMI a condizioni economiche i cui principi verranno stabiliti dal Comitato di Investimento del Fondo di Partecipazione XXXXXXX su raccomandazione del FEI per le micro, piccole o medie imprese. Particolare enfasi verrà riposta nel sostegno al microcredito e ai fondi per il trasferimento di tecnologia, per l’avvio, per la ricerca tecnologica e per l’innovazione. Gli Intermediari Finanziari saranno responsabili per la realizzazione degli investimenti delle PMI supportate.
7.3. Leverage per i contributi dei Programmi Operativi
I contributi dei Programmi Operativi al Fondo di Partecipazione XXXXXXX, avranno un significante effetto leva procurando ulteriori capitali di prestito dalle banche, da EIB, se possibile, e da altri istituti finanziari nazionali o internazionali.
L’effetto leva potrà interessare anche le potenziali sinergie con il Fondo nazionale per la Finanza di Impresa (FFI) istituito con legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e con le risorse FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate).
8. Schede operazioni
A titolo di esemplificazione si riportano alcune schede dei prodotti di ingegneria finanziaria che la Regione Campania potrebbe attivare tramite l’iniziativa XXXXXXX.
Le schede sono da considerarsi come ipotesi di lavoro, i cui contenuti, gli obiettivi specifici, i vari target (PMI innovative, start-up, PMI esistenti, settori, inclusione sociale, ecc...) e termini e le loro priorità dovranno essere modificate in funzione delle discussioni e orientamenti delle Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007-2013 e del PO FSE Campania 2007-2013, nonché delle raccomandazioni del FEI.
a) Fondo integrato per le Imprese Innovative
Si tratta di creare mediante il Fondo XXXXXXX un intervento che possa concentrare le diverse azioni di supporto allo sviluppo della tecnologia, dall’early stage al Venture Capital, in una iniziativa opportunamente strutturata al supporto ed allo sviluppo dei risultati della ricerca accademica e industriale. In particolare si prevede la costituzione di un Fondo, partecipato da Banche, Università, etc. che, gestito da una soggetto specializzato affiancato da professionisti attivi nello scouting nei settori di competenza, combinerà il Totale dei Fondi così raccolti con altre fonti di finanziamento privati o pubblici (x.xx. prestiti BEI, compatibilmente con le regole sugli aiuti di stato). Tale Fondo avrà il diritto di primo rifiuto di tutte le tecnologie sviluppate presso le Università partecipanti al Fondo stesso, oltre ovviamente a poter fare scouting all’esterno.
Il Fondo dovrà supportare tutte le fasi di sviluppo degli Spin Off e i diversi tipi azioni, saranno differenziate per contenuti, durata e capitale investito, in funzione dello stadio di avanzamento delle tecnologia:
1. Fase Valorizzazione della ricerca. Le azioni saranno mirate alla registrazione della proprietà intellettuale, al supporto legale ed amministrativo alla costituzione della società, allo sviluppo prototipale e ai test in ottica di mercato, etc.
2. Fase Early stage financing/seed capital. Le azioni saranno mirate a finanziare lo sviluppo di un business plan più dettagliato dell’iniziativa, lo scale up del prodotto/processo da una scala prototipale ad una produzione industriale in dimensioni ridotte, etc.;
3. Fase Venture capital. Le azioni saranno mirate a finanziare tutte le attività necessarie a portare il prodotto/processo sul mercato, secondo i meccanismi tipici delle operazioni di venture capital.
Il passaggio da una fase all’altra sarà sottoposta a valutazione e i progetti potranno essere inseriti, sempre previa valutazione, di start up tecnologici che abbiano già sviluppato in autonomia uno o più stadi previsti.
La gestione del Fondo prevede una differenziazione dell’apporto della partecipazione pubblica e privata per ciascuna fase, modulata sulla rischiosità della fase.
b) Accordo di prestito cofinanziato
Si tratta di un finanziamento da parte del Fondo XXXXXXX all’Intermediario Finanziario bancario (uno o più) con l’obiettivo di cofinanziare un portafoglio di prestiti per piccole e micro-imprese innovative in fase di espansione e per medie imprese in zone assistite.
L’Intermediario Finanziario prescelto, avrà la possibilità di combinare il Totale dei Fondi con altre fonti di finanziamento privati o pubblici (x.xx. prestiti BEI, compatibilmente con le regole sugli aiuti di stato ).
Il finanziamento dei crediti alle PMI si sostanzia attraverso una quota pro-rata con: i) Fondi XXXXXXX, ii) fondi propri (Intermediario Finanziario); iii) ulteriori fondi di terzi. I Fondi XXXXXXX potranno rappresentare [fino al 50%] del portafoglio di crediti. Su ogni singolo prestito, le perdite (solo in conto capitale) saranno coperte proporzionalmente tra i Fondi XXXXXXX i fondi propri (Intermediario Finanziario) e gli ulteriori fondi di terzi.
c) Fondi di garanzia
Si tratta di creare uno o più fondi di garanzia, anche destinati a specifici settori, gestito da uno o più Intermediari Finanziari (società/enti specializzati in fornitura e gestione di garanzie), che potranno fornire garanzie a istituti di credito in grado di erogare crediti a PMI campane.
Questo strumento permetterebbe di raggiungere un vasto numero di beneficiari finali (PMI) con un fabbisogno di risorse relativamente limitato, dato che il fondo di garanzia coprirebbe le perdite registrate nei vari portafogli di crediti. In generale, un fondo di garanzia migliora le
condizioni economiche del credito a favore del beneficiario finale e riduce notevolmente le garanzie personali richieste dagli istituti di credito.
L’Intermediario Finanziario, selezionato tramite invito a manifestare interesse, in base al Regolamento CE 1828/2006 della Commissione 8.12.2006 - art. 44.2.b., concluderà dei contratti di garanzia con vari istituti bancari che erogano crediti, con un sistema basato su diversi livelli di delega d’attività e di rischio: ad esempio ogni domanda di credito è valutata separatamente oppure la garanzia è emessa automaticamente sulla base di criteri di ammissibilità stabiliti ex-ante.
Il rischio è ripartito tra l’Intermediario Finanziario prescelto, i Fondi XXXXXXX e gli istituti di credito. Le perdite registrate nei vari portafogli di crediti saranno coperte proporzionalmente tra l’Intermediario Finanziario e l’istituto di credito [ad esempio 50-70%]. La commissione annuale di gestione spettante all’Intermediario Finanziario per la messa in opera dello strumento non potrà superare il 2% (in totale) dell’ammontare del capitale gestito.
d) Copertura del rischio a garanzia (intervento sul circolante)
Riserva di rischio x.xx. contante a garanzia (cash collateral reserve) fornita dal Fondo XXXXXXX all’Intermediario Finanziario bancario con l’obiettivo di coprire eventuali perdite di un portafoglio di crediti e/o microcrediti o di consentire anticipazioni sul circolante alle imprese.
e) Strumenti per il microcredito
La promozione del microcredito ha l’obiettivo prioritario di sostenere l’avvio di attività imprenditoriali da parte di soggetti socialmente svantaggiati (donne, migranti, disabili, etc) nonché di giovani e di piccole cooperative sociali. Il contributo XXXXXXX potrebbe attestarsi nella misura del 50-70% del capitale del fondo per il microcredito, prevedendo la partecipazione in termini di cofinanziamento di soggetti pubblici e privati.
f) Fondo di rotazione
Si tratta di creare un Fondo di rotazione per le PMI di specifici settori e/o per particolari finalità (ad es riqualificazione urbana, introduzione delle fonti energetiche alternative etc.), al fine di sostenere gli investimenti per lo sviluppo aziendale delle PMI tramite la concessione di prestiti agevolati e a fondo perduto (cofinanziamento a breve e medio-termine, locazione finanziaria di beni strumentali e prestito partecipativo).
g) Fondo di garanzia per le Pmi per l’utilizzo di fonti di energia alternative.
Si tratta di creare un fondo di garanzia, destinato alle PMI per l’utilizzo e lo sviluppo delle energie alternative, gestito da uno o più Intermediari Finanziari (società/enti specializzati in fornitura e gestione di garanzie), che potranno fornire garanzie a istituti di credito in grado di erogare crediti a PMI campane.
9. Programmazione delle azioni: Calendario di massima
XXXXXXX Campania - Programmazione | Step-by-step |
1 Dicembre 2008 | Firma del presente accordo tra la Regione Campania e il FEI |
Entro 31 Marzo 2009 | Scelta di un istituto di credito per il conto bancario XXXXXXX in base all’accordo di finanziamento/ apertura del conto bancario XXXXXXX. |
Entro 31 Marzo 2009 | Trasferimento di 90 milioni di euro al conto bancario XXXXXXX, incluso il pagamento dell’anticipo sui costi FEI. |
Entro 31 Marzo 2009 Nomina dei membri del Comitato di Investimento
Entro 30 Aprile 2009 | Presentazione formale, al Comitato di Investimento del Fondo di Partecipazione XXXXXXX, dei Termini di Riferimento per i primi due strumenti di ingegneria finanziaria. |
Entro30 Giugno 2009 | Presentazione formale, al Comitato di Investimento del Programma Operativo, dei criteri da utilizzare nella scelta degli strumenti di ingegneria finanziaria. Una quota non inferiore al 50% dei fondi XXXXXXX Campania sarà destinata a strumenti volti ad aumentare in tempi rapidi e con flessibilità la liquidità nel sistema produttivo campano. Gli strumenti XXXXXXX volti al sostegno dell’innovazione e degli investimenti saranno posti in essere per piccole tranches il cui impatto sarà monitorato e valutato al fine di ri-progettarli rapidamente in caso di scarso o carente utilizzo. Tali criteri dovranno considerare obbligatoriamente i criteri di selezione per la scelta delle Operazioni finanziate approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR Campania 2007-2013. |
Settembre/Ottobre 2009 | Marketing dell’iniziativa XXXXXXX. Attività che devono essere concordate e approvate dal Comitato di Investimento del Fondo di Partecipazione XXXXXXX: il piano di marketing deve garantire il raggiungimento di tutti gli stakeholders della regione e il coinvolgimento del maggior numero possibile di essi. |
Xxxxxxx/Dicembre 2009 | Lancio di “Call for expression of interest” (inviti a manifestare interesse) per i primi strumenti di ingegneria finanziaria. |
Ulteriori step, proposti dal FEI dovranno essere concordati ed approvati dal Comitato di Investimento del Fondo di partecipazione XXXXXXX.
Allegato B
MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE IN CONFORMITA’ CON LE NORME APPLICABILI
1. Definizione
Il monitoraggio è il processo deputato alla regolare raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance del Fondo di Partecipazione XXXXXXX , e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, con il Business Plan, nonché di verificarne la conformità con i vincoli legali e contrattuali.
2. Scopo
Il processo di monitoraggio dovrà ragionevolmente garantire le autorità responsabili per il POR, inclusa l’Autorità di Gestione che:
• la realizzazione dell’Azione XXXXXXX i) rispetti le condizioni applicabili, in particolare la normativa comunitaria sui Fondi strutturali e la normativa nazionale di attuazione, ii) preveda, se necessario, le disposizioni per la raccolta di informazioni rilevanti sulla disciplina degli Aiuti di Stato;
• gli obiettivi stabiliti per la realizzazione dell’Azione XXXXXXX siano correttamente perseguiti;
• le condizioni richieste dalle basi legali siano rispettate, e gli standard richiesti dall’Autorità di Gestione e dalla Commissione (DG Regio) siano applicati nella misura possibile;
• i vincoli che la Regione ha in relazione all’utilizzo dei fondi europei, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e controllo del POR, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio, siano applicati nella misura possibile.
3. Principio generale
Il processo di monitoraggio garantisce quanto sopra richiesto attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità, che permettano, qualora necessario, azioni correttive tempestive.
4. Principali attori
L’attuazione di XXXXXXX si basa su una serie di decisioni ed azioni a cascata che implicano, sequenzialmente, numerosi attori, principalmente: la Commissione, la Regione e/o l’Autorità di Gestione, il FEI, il Fondo di Partecipazione XXXXXXX , gli Intermediari Finanziari e le PMI.
5. Linee guida generiche
• Il monitoraggio della Strategia di Investimento e Pianificazione del Fondo di Partecipazione XXXXXXX è realizzato dal Comitato di Investimento.
• Il monitoraggio relativo alla realizzazione delle Operazioni è realizzato dal FEI.
• Il monitoraggio relativo alle Operazioni comprenderà il controllo sia delle attività interne che delle attività esterne, poste in essere da attori diversi, in una struttura a cascata che assicuri il controllo di ogni passaggio da parte di un attore ad un livello più elevato.
• Il FEI dovrà fare in modo che negli Contratti Operativi siano sancite disposizioni che facilitino la raccolta di informazioni rilevanti presso gli Intermediari Finanziari, ivi incluse
le informazioni riguardanti le imprese finanziate tramite XXXXXXX, al fine di permettergli un monitoraggio adeguato delle Operazioni. Inoltre, il FEI dovrà includere negli Contratti Operativi disposizioni che gli permettano di effettuare visite di controllo presso gli intermediari Finanziari e le imprese che ricevono finanziamenti dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX .
6. Strumenti di monitoraggio del Fondo di Partecipazione XXXXXXX
Gli strumenti di monitoraggio a disposizione del Fondo di Partecipazione XXXXXXX includono controlli documentali, la cronoca, le visite di controllo, e la relazione di revisione, a seconda delle necessità.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto, previa proposta scritta da parte della Autorità di Gestione, il FEI concorderà con l’Autorità di Gestione i dettagli delle procedure, il processo di monitoraggio e i flussi informativi applicati nel contesto del sistema di monitoring del Fondo di Partecipazione XXXXXXX, tenendo conto in particolare dei parametri richiesti dai sistemi di monitoraggio previsti per l’utilizzo dei fondi europei, sia dalla normativa comunitaria sia, nella misura possibile, dalla normativa italiana applicabile.
Allegato C RENDICONTAZIONE
Il sistema di rendicontazione XXXXXXX costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio di XXXXXXX ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata dell’iniziativa di XXXXXXX e, per quanto possibile, al fine di contribuire agli obblighi di rendicontazione in capo alla Regione nei confronti della Commissione.
Il FEI è tenuto a conformarsi con i seguenti obblighi di rendicontazione:
(i) Il FEI deve preparare, per ogni anno di calendario (e per la prima volta entro il 31 marzo 2009) il Rapporto di Avanzamento annuale, che esponga un’analisi dettagliata relativa alla performance dell’Azione XXXXXXX in riferimento all’anno precedente, un’analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento e Pianificazione ed informazioni dettagliate sull’avanzamento delle Operazioni.
(ii) Il Rapporto di Avanzamento annuale deve includere le informazioni, relative alle Operazioni ed al Fondo di Partecipazione XXXXXXX necessarie per permettere alla Regione di ottemperare ai suoi obblighi in materia di rendicontazione nei confronti della Commissione, secondo quanto disposto dal Regolamento Attuativo.
(iii) Il Rapporto di Avanzamento annuale è redatto in lingua inglese; su richiesta del Comitato di Investimento, un estratto contenente la sintesi deve essere reso disponibile in lingua italiana.
(iv) Il Rapporto di Avanzamento annuale deve essere presentato dal FEI al Comitato di Investimento per l’ approvazione entro il 31 marzo di ogni anno di calendario.
(v) Su richiesta del Comitato di Investimento, il FEI è tenuto a redigere un Rapporto di Avanzamento semestrale, in lingua inglese, recante l’analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento e Pianificazione e informazioni dettagliate sull’avanzamento delle Operazioni. Il Rapporto di Avanzamento semestrale, qualora richiesto, deve essere presentato dal FEI al Comitato di Investimento per approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.
(vi) Il FEI deve adoperarsi affinché negli Accordi Operativi siano sancite disposizioni che facilitino la raccolta di informazioni rilevanti presso gli Intermediari Finanziari, ivi incluse le informazioni riguardanti le imprese finanziate tramite XXXXXXX, al fine di permettergli un monitoraggio adeguato delle Operazioni.
(vii) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto, il FEI concorderà con l’Autorità di Gestione i dettagli delle procedure di rendicontazione applicate nel contesto del sistema di monitoraggiodel Fondo di Partecipazione XXXXXXX .
Allegato D REVISIONE
1. Principio generale
La Regione e la Commissione avranno diritto di inviare rappresentanti delle autorità competenti in materia di revisione o propri rappresentanti debitamente autorizzati, al fine di poter realizzare qualsiasi controllo ritengano necessario sull’impiego dei Fondi XXXXXXX fino al livello delle imprese beneficiarie. Tale diritto sarà menzionato nei Contratti Operativi.
2. Regole
Il FEI è tenuto a conformarsi ai seguenti obblighi in materia di revisione:
• Il Fondo di Partecipazione XXXXXXX deve prevedere, nelle disposizioni che disciplinano la gestione dei rapporti con gli Intermediari Finanziari, che i soggetti autorizzati alla verifica dell’uso dei Fondi XXXXXXX, particolarmente la Commissione, il FEI, i loro rappresentanti autorizzati, la Corte dei Conti Europea, nonché tutte le altre istituzioni o organismi comunitari, abbiano accesso alle informazioni che permettano loro di assolvere i propri compiti.
• In questo senso, disposizioni adeguate al suddetto fine devono essere incluse negli Contratti Operativi, che dovranno a loro volta prevedere l’obbligo di includere ulteriori disposizioni negli accordi di finanziamento tra gli Intermediari Finanziari e e le imprese.
• Il FEI dovrà fare in modo che nei Contratti Operativi sia previsto il diritto del FEI di effettuare visite di controllo presso gli Intermediari Finanziari e le imprese che ricevono finanziamenti dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX .
3. Condizioni
Ciascun soggetto coinvolto in un’Operazione è tenuto a conservare la documentazione che consenta un’adeguata ispezione:
- per un periodo di tre anni successivi alla chiusura del POR, secondo quanto previsto dall’Articolo 89.(3) del Regolamento 1083;
- per un periodo di tre anni successivi alla chiusura di un’Operazione nel contesto di una chiusura parziale del POR, secondo quanto disposto dall’Articolo 88 del Regolamento 1083.
La prova attestante la spesa, nella forma delle fatture quietanzate e della prova dei pagamenti per beni e servizi da parte dell’impresa, è richiesta soltanto come parte del processo di revisione, per giustificare l’assistenza finanziaria dei Fondi Strutturali dove la partecipazione, il prestito o la garanzia offerti ad una PMI siano condizionati ad una spesa in particolari beni e/o servizi.
Le norme di cui sopra non pregiudicano eventuali norme stabilite dalla Regione al fine di garantire il rispetto delle norme sugli Aiuti di Stato.
Allegato E
POLITICA DI DISINVESTIMETO DELLA CONTRIBUZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DAL FONDO DI PARTECIPAZIONE XXXXXXX
e
NORME DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE XXXXXXX
1. Politica di Disinvestimento
La politica di disinvestimento del Fondo di Partecipazione XXXXXXX dagli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (e.g. fondi dicapitale di rischio, fondi di garanzia o fondi di prestito etc…), dovrà essere sistematicamente inclusa nelle Condizioni di Riferimento, proposte dal FEI e discusse e valutate dal Comitato di Investimento.
Almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2015, le Parti devono incontrarsi per discutere ed accordarsi sull’opportunità di prolungare il periodo di validità del presente Contratto per un ulteriore periodo o per liquidare le operazioni.
Considerate le diverse caratteristiche degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria proposti e l’attuale stadio embrionale, è prematuro fissare in tale sede le direttive specifiche e dettagliate in relazione alla politica di disinvestimento.Pur considerando che le direttive specifiche sulla politica di disinvestimento saranno fissate, al momento opportuno ed a seconda dei casi specifici, dall’Autorità di Gestione, nonché dagli altri soggetti interessati, un potenziale scenario potrebbe essere il seguente:
(i) ricostituire il Fondo di Partecipazione XXXXXXX, operato dal FEI o da altra istituzione;
(ii) trasferire i fondi disponibili ad un’altra istituzione che si occupi di PMI. Le summenzionate ipotesi devono ritenersi formulate a titolo di esempio.
2. Carattere rotativo
Durante il periodo di validità del presente Contratto, le risorse che sono reintegrate nel Fondo di Partecipazione XXXXXXX a seguito degli investimenti effettuati, dei rimborsi di prestiti e dei fondi disponibili una volta onorate le garanzie, insieme agli interessi generati dall’attivo di cassa del Fondo di Partecipazione XXXXXXX ,possono essere riutilizzati dal Fondo di Partecipazione XXXXXXX a favore delle PMI.
Allegato F
LINEE GUIDA DI TESORERIA
1. Le Parti riconoscono che la sovvenzione concessa al FEI ai sensi del presente Accordo comprende anche il diritto di gestire la tesoreria dei Fondi XXXXXXX di volta in volta depositati nel Conto Bancario XXXXXXX, al netto degli importi erogati per Operazioni o per qualsiasi altro scopo in conformità del presente Accordo, e al netto degli importi che il FEI riterrà opportuno lasciare depositati nel Conto Bancario XXXXXXX per far fronte ad esigenze di liquidità. Qualsiasi importo così gestito è definito come "Fondi di Tesoreria", e la gestione degli stessi deve essere effettuata in conformità alle presenti Linee Guida di Tesoreria.
2. Al fine di eseguire la gestione dei Fondi di Tesoreria, il FEI concluderà un accordo con la sua controllante, la Banca Europea per gli Investimenti, per lo svolgimento delle attività di Tesoreria. La Banca Europea per gli Investimenti ha una lunga esperienza nella gestione di Tesoreria e gode dei benefici derivanti da un credit rating di rango AAA.
3. La gestione di Tesoreria sarà effettuata a mezzo di depositi a breve termine presso la Banca Europea per gli Investimenti, simili ad altri investimenti di tesoreria effettuati con la Banca Europea per gli Investimenti. I depositi e/o gli investimenti avranno una breve durata (di norma fino ad un anno) e un rischio limitato, al fine di tutelare per quanto possibile i Fondi XXXXXXX.
4. Il FEI fornirà semestralmente al Comitato di Investimento, ogni informazione utile per la gestione di Tesoreria.