Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV– VIII per l’anno 2019
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV– VIII per l’anno 2019
Relazione illustrativa
La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2019 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli IV – VIII del comparto Istruzione e Ricerca.
Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “ L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico- amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.
Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato n. 40 unità di personale dei livelli I – III e n. 28 unità dei livelli IV-VIII.
Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si deve tener conto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico non può superare l’importo determinato per l’anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative; limite che, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018,
n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12 non opera:
a) agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.
Nell’ambito della costituzione del fondo occorre altresì garantire l’erogazione dell’incremento dell’indennità di Ente annuale nelle misure previste dalla tabella E2.1 di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del CCNL ricerca 2016-2018 avente decorrenza 1 marzo 2018.
Con la disposizione n.3273 del 15 marzo 2021, ISPRA ha determinato, in sede di quantificazione dei fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale ISPRA appartenente ai livelli IV-VIII relativi all’anno 2019, in € 318.418,36 la quota di decurtazione del fondo corrispondente al personale trasferito in ISIN ai sensi dell’articolo 6, del D.Lgs 4 marzo 2014, n.45.
Lo stesso Istituto ha comunicato che l’importo decurtato ha riguardato per € 308.864,28 l’importo totale pagato nel 2018 ai dipendenti transitati in ISIN sulla base delle seguenti voci:
- Straordinario feriale diurno;
- Conguaglio straordinario CCNL 2016-2018;
- Indennità coordinamento strutture;
- Indennità Ente annuale;
- Conguaglio indennità Ente annuale;
- Indennità Ente mensile;
- Posizione economica articolo 53;
- Posizione economica articolo 53 tredicesima.
Aggiungendo a tali voci, l’importo corrisposto a titolo di indennità di reperibilità - € 8.161,18 – e la quota di produttività dell’anno 2018 - € 1.392,90 – si determina l’importo sopra indicato di € 318.418,36.
La quantificazione del fondo deve tener conto delle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti dell’Ispettorato che ha richiesto il confronto dell’importo calcolato da ISPRA con l’ammontare delle indennità godute dal contingente di personale di livello IV-VIII transitato in ISIN e collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.
Si ricorda, peraltro che, per effetto di un accordo preliminare con le XX.XX. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l’ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello IV-VIII transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.
Dall’analisi della tabella inviata da ISPRA è emerso che la determinazione della quota di produttività corrisposta a titolo di produttività al personale dei livelli IV-VIII transitato in ISIN è stata pari, nel 2018, a € 29.679,58 in luogo dell’importo di € 1.392,90 sopra richiamato.
Per tali motivazioni, il fondo di partenza per il trattamento economico accessorio dell’anno 2019 per il personale IV – VIII va quantificato in € 346.705,04 nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa contenuto nella legge istitutiva dell’ISIN.
La proposta dell’Amministrazione è comunque quella di valutare altresì, in sede di costituzione del fondo accessorio 2019, il presumibile costo, a regime, legato al riconoscimento di indennità non incluse nella base imponibile del fondo in quanto legate all’assetto organizzativo dell’Ispettorato e al conferimento di incarichi previsti da norme e regolamenti interni (coordinamento strutture, economo cassiere e consegnatario dei beni mobili).
Dall’analisi delle posizioni da coprire è emersa, pertanto, una quantificazione di risorse aggiuntive che, anche alla luce delle valutazioni connesse al nuovo assetto organizzativo approvato con la delibera n.5 del 22 febbraio 2021, ammonta a € 10.560,00 così suddivisi:
- costo annuale dell’indennità prevista per l’incarico di “consegnatario dei beni mobili e di magazzino” – € 1.200,00 - ;
- costo annuale dell’indennità prevista per l’incarico di “cassiere” – € 1.200,00 - ;
- onere previsto per le unità di personale a cui riconoscere l’indennità di coordinamento strutture - € 8.160,00 -;
L’ importo di € 357.265,04 è stato, a sua volta, incrementato delle risorse variabili legate al personale cessato nel 2019 (n.4 unità) e in particolare:
- € 10.416,60, quale quota una tantum di RIA del rateo di mensilità residue del personale cessato nell’anno 2019;
- € 7.688,51 quale quota una tantum articolo 53 del CCNL 21/02/2002 relativa alle mensilità residue del personale cessato nel 2019
Il fondo, per effetto di tali movimentazioni, presenta una disponibilità complessiva pari ad € 359.993,13, così come approvato dal Collegio dei revisori dei conti dell’Ispettorato con il verbale n.2/2021.
Dal 2019 ISIN ha avviato un lavoro di approfondimento delle esperienze pregresse e dei titoli posseduti dal personale transitato in ISIN al fine di progettare un percorso finalizzato a valorizzare le capacità dei singoli nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed eguaglianza.
Nei primi mesi del 2020 era stato programmato il processo di analisi organizzativa e di mappatura delle competenze del personale appartenente ai ruoli amministrativi; attività che, a causa dell’emergenza COVID 19, è ancora in corso di completamento.
Obiettivo dell’Ispettorato è proprio quello di approntare, con il coinvolgimento delle XX.XX, specifici criteri di misurazione delle prestazioni da adottare, in futuro, per le politiche di sviluppo economico e professionale nonché per la definizione di obiettivi individuali da assegnare al personale in attuazione dei piani delle performance approvati; criteri di misurazione orientati alla
corresponsione di quote di produttività rispondenti a risultati raggiunti e improntati a principi di differenziazione e meritocrazia.
Pur tuttavia, nell’esercizio in esame, non ha operato detto sistema di misurazione e valutazione delle performance.
L’Amministrazione, nel contempo, riconosce l’impegno profuso dal personale in tutte le operazioni amministrative di avvio dell’Ispettorato e nell’espletamento di adempimenti complessi in materia di contabilità, appalti, privacy, anticorruzione e trasparenza spesso non conosciuti da profili provenienti da esperienze professionali diverse, nonché la capacità dimostrata di garantire, senz’alcuna interruzione, la continuità dell’azione amministrativa in occasione del periodo difficile dell’emergenza epidemiologica del 2020.
Per tali motivi, con il presente accordo, viene formulata dall’Amministrazione la proposta di un incremento mensile di 40 euro, a partire dall’1 gennaio 2019, dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 4, del CCNL del 7/10/1996.
Con riferimento ai singoli articoli dell’accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.
L’articolo 1 precisa che i destinatari dell’accordo sono i dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV–VIII del CCNL Comparto istruzione e ricerca e i dipendenti a tempo determinato in servizio presso ISIN ai quali verrà attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.
L’articolo 2 individua gli istituti attraverso i quali vengono distribuite le risorse del fondo e in particolare (Allegato 1)
a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario
Importo determinato per le prestazioni effettivamente erogate e risultante dalla contabilità dell’Ispettorato (importi comprensivi delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue).
b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità
Somma destinata a remunerare:
- l’indennità per il cassiere e per il consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino
Viene proposta l’indennità di cassiere e di consegnatario beni inventariali e di magazzino su base mensile e nella misura di 100 euro per n.2 dipendenti.
- l’indennità di coordinamento strutture
L’importo iscritto, a tale titolo, nell’accordo corrisponde a n.4 posizioni di responsabilità di Sezione previste nell’ambito dalla nuova struttura organizzativa approvata con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021 (di cui una già presente nell’anno 2018); la quantificazione è pari ad un importo mensile di 170 € per 12 mensilità. L’indennità viene prevista per tutta la durata dell'incarico e cessa di essere corrisposta al termine dell’incarico che ne ha motivato l’attribuzione.
- l’indennità di reperibilità
Viene attribuita a n.2 dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze, considerando in tale ambito anche l’indennità di reperibilità nucleare prevista dal Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i..
c) Fondo per l’indennità di Ente
Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle indennità di ente annuale e di ente mensile secondo gli importi riportati nella tabella allegata all’accordo. All’indennità di cui all’articolo 44, comma 4, del CCNL del 7/10/1996 in godimento al personale ISIN alla data del 31 dicembre 2018, viene attribuito un aumento di 40 euro mensili a partire dall’1 gennaio 2019.
d) Fondo per la produttività collettiva e individuale
Per l’anno 2019, in assenza in ISIN di un sistema di misurazione e valutazione delle performance, l’importo di € 17.483,73 viene distribuito nel rispetto delle misure previste per la determinazione dell’indennità annuale di cui all’articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.
L’attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all’attività, pari ad almeno 40 giorni nell’anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.
e) Fondo progressioni economiche articolo 53 XXXX 0000-0000
Il fondo è finalizzato a remunerare le progressioni economiche (gradoni) di cui all’articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 con riferimento alle posizioni consolidate in ISPRA alla data del 31 dicembre 2018 e riferite al personale transitato in ISIN e tenendo conto dell’attribuzione di ulteriori fasce economiche relativamente all’esercizio 2019.
L’articolo 3 dell’accordo dispone che le risorse del fondo 2019 non utilizzate confluiscano nel fondo trattamento accessorio dell’anno 2020 con vincolo di destinazione alla produttività collettiva e individuale.
L’articolo 4 impegna l’Amministrazione a corrispondere gli importi delle indennità dell’accordo non ancora corrisposte entro il 31 maggio 2021 oltre a stabilire che per il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
Allegato 1
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2019 - Livelli IV-VIII | |||||||||
im porto | |||||||||
Fondo accessorio 2019 | 359.993,13 | ||||||||
A | Straordinario erogato anno 2019 | 16.277,32 | |||||||
B | Indennità varie | importomensii e previsto | |||||||
Bl | indennità cassiere e consegnatario | 2,00 | 100,00 | 2.400,00 | |||||
B2 | indennità di coordinamento strutture | 4,00 | 170,00 | 8.160,00 | |||||
B3 | indennità di reperibilità | 3.643,12 | |||||||
B | Totale indennità varie | 14.203,12 | |||||||
C | Indennità di Ente | ||||||||
Cl | indennità di Ente annuale | numero | importo annuo | ||||||
liv.VII | 4,00 | 2.615,15 | 10.460,60 | ||||||
xxx.XX | 7,00 | 3.140,32 | 21.982,24 | ||||||
liv.V | 6,00 | 3.636,61 | 21.819,66 | ||||||
liv.Varr | 0,75 | 3.636,61 | cessato 1.10.2019 | 2.727,46 | |||||
liv.IVarr | 0,25 | 3.918,78 | cessato 1.04.2019 | 979,70 | |||||
liv.IV | 8,00 | 3.918,78 | 31.350,24 | ||||||
Totale | 336 | 89.319,89 | |||||||
C2 | indennità di Ente mensile | mensilità | importo mensile | ||||||
liv.VII | 48 | 514,06 | 24.674,88 | ||||||
xxx.XX | 84 | 568,83 | 47.781,72 | ||||||
liv.V | 72 | 659,84 | 47.508,48 | ||||||
liv.Varr | 9 | 659,84 | cessato 1.10.2019 | 5.938,56 | |||||
liv.IVarr | 3 | 735,77 | cessato 1.04.2019 | 2.207,31 | |||||
liv.IV | 96 | 735,77 | 70.633,92 | ||||||
Totale | 312 | 198.744,87 | |||||||
C | Totale | 288.064,76 | |||||||
D | Produttività collettiva e individuale | 17.483,73 | |||||||
E | Finanziamento art.53 XXXX 0000-0000 | 23.964,20 | |||||||
E1 | anno 2019 | 2.396,42 | |||||||
E2 | anni precedenti | 21.567,78 | |||||||
Totale fondo | 359.993,13 |
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
ACCORDO DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ISIN DEI LIVELLI IV – VIII ANNO 2019
Il giorno 29 aprile 2021, in modalità remoto, si è tenuta la riunione sindacale con all’ordine del giorno l’accordo per la distribuzione del trattamento economico del personale dei livelli IV-VIII per l’anno 2019.
Per ISIN è presente il Direttore avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e per le XX.XX. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.
PREMESSO CHE
- per effetto di un accordo preliminare con le XX.XX. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l’ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello IV-VIII transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018;
- la relazione illustrativa al presente accordo ha quantificato in € 359.993,13 il fondo per il trattamento accessorio 2019 per il personale di livello IV-VIII.
- il Collegio dei revisori dei conti di ISIN con verbale n.2/2021 ha attestato la compatibilità dei costi del fondo per il trattamento accessorio nell’importo complessivo sopra descritto ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001.
CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV – VIII del CCNL Comparto Istruzione e ricerca.
Al personale a tempo determinato che verrà eventualmente assunto in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.
Articolo 2
Distribuzione delle risorse trattamento economico accessorio
Le risorse, determinate in premessa e quantificate complessivamente in € 359.993,13 (Allegato 1) sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario
Nell’anno 2019 la spesa per tali prestazioni è determinata in € 16.277,32, importo effettivamente erogato e risultante dalla contabilità dell’Ispettorato. Tali importi risultano comprensivi delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario.
b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità
Detto fondo è destinato a remunerare:
1) indennità di maneggio valori e per il consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino
E’ attribuita al personale cui è affidato il Servizio di cassa economale ai sensi delll’art.39 del Regolamento di contabilità dell’Ispettorato e che riveste la figura di consegnatario beni inventariali e di magazzino. Viene corrisposta mensilmente nella misura di 100 euro mensili per n.2 dipendenti.
2) indennità di coordinamento strutture
L’importo iscritto nell’accordo corrisponde a n.4 posizioni di responsabilità di Sezione previste nell’ambito dalla nuova struttura organizzativa approvata con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021; la quantificazione è pari ad un importo mensile di 170 € per 12 mensilità. L’indennità viene prevista per tutta la durata dell'incarico e cessa di essere corrisposta al termine dell’incarico che ne ha motivato l’attribuzione.
3) indennità di reperibilità:
E’ attribuita a n.2 dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze, considerando in tale ambito anche l’indennità di reperibilità nucleare prevista dal Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i..
c) Fondo per l’indennità di Ente
Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle indennità di ente annuale e di ente mensile secondo gli importi riportati nella tabella allegata al presente accordo.
All’indennità di cui all’articolo 44, comma 4, del CCNL del 7/10/1996 in godimento al personale ISIN alla data del 31 dicembre 2018, viene attribuito un aumento di 40 euro mensili a partire dall’1 gennaio 2019.
d) Fondo per la produttività collettiva e individuale
L’importo del fondo produttività di € 17.483,73 viene erogato in proporzione alla determinazione dell’indennità annuale di cui all’articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.
L’attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all’attività, pari ad almeno 40 giorni nell’anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.
e) Fondo progressioni economiche articolo 53 XXXX 0000-0000
Il fondo è finalizzato a remunerare le progressioni economiche (gradoni) di cui all’articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 per € 21.567,78 con riferimento alle posizioni consolidate alla data del 31 dicembre 2018 e riferite al personale dei livelli IV-VIII di Ispra transitato in Isin e per € 2.396,42 per il riconoscimento delle fasce economiche maturate nell’esercizio 2019.
Art. 3 Risorse residue
Le eventuali economie conseguite in sede di distribuzione delle risorse nell’ambito di uno degli istituti del presente accordo, confluiranno nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva e individuale di cui alla voce d)
Art. 4 Disposizioni finali
Le parti concordano la distribuzione economica dei Fondi per il trattamento accessorio dei livelli IV-VIII per l’anno 2019, di cui al presente accordo, così come descritta nella tabella allegato 1.
Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
Gli importi non corrisposti di cui al presente accordo vengono erogati entro il 31 maggio 2021.
Le parti convengono, altresì, sulla durata annuale del presente accordo dandosi atto che, in tal modo, a partire dal prossimo contratto potrà realizzarsi la durata triennale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
ISIN XX.XX.
IL DIRETTORE FLC CGIL ……F…irm…a…to………………………..
Firmato Firmato
………………………………. CISL SCUOLA .……………………………….……
FED.UIL SCUOLA RUA …………………………….………..
FED GILDA UNAMS
.……F…ir…m…ato……………….………..
SNALS CONFSAL
……..…Fi…rm…a…to………….….……….
RSU (il coordinatore) …F…irm…a…to…………………...………
Allegato 1
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2019 - Livelli IV-VIII | |||||||||
im porto | |||||||||
Fondo accessorio 2019 | 359.993,13 | ||||||||
A | Straordinario erogato anno 2019 | 16.277,32 | |||||||
B | Indennità varie | importomensii e previsto | |||||||
Bl | indennità cassiere e consegnatario | 2,00 | 100,00 | 2.400,00 | |||||
B2 | indennità di coordinamento strutture | 4,00 | 170,00 | 8.160,00 | |||||
B3 | indennità di reperibilità | 3.643,12 | |||||||
B | Totale indennità varie | 14.203,12 | |||||||
C | Indennità di Ente | ||||||||
Cl | indennità di Ente annuale | numero | importo annuo | ||||||
liv.VII | 4,00 | 2.615,15 | 10.460,60 | ||||||
xxx.XX | 7,00 | 3.140,32 | 21.982,24 | ||||||
liv.V | 6,00 | 3.636,61 | 21.819,66 | ||||||
liv.Varr | 0,75 | 3.636,61 | cessato 1.10.2019 | 2.727,46 | |||||
liv.IVarr | 0,25 | 3.918,78 | cessato 1.04.2019 | 979,70 | |||||
liv.IV | 8,00 | 3.918,78 | 31.350,24 | ||||||
Totale | 336 | 89.319,89 | |||||||
C2 | indennità di Ente mensile | mensilità | importo mensile | ||||||
liv.VII | 48 | 514,06 | 24.674,88 | ||||||
xxx.XX | 84 | 568,83 | 47.781,72 | ||||||
liv.V | 72 | 659,84 | 47.508,48 | ||||||
liv.Varr | 9 | 659,84 | cessato 1.10.2019 | 5.938,56 | |||||
liv.IVarr | 3 | 735,77 | cessato 1.04.2019 | 2.207,31 | |||||
liv.IV | 96 | 735,77 | 70.633,92 | ||||||
Totale | 312 | 198.744,87 | |||||||
C | Totale | 288.064,76 | |||||||
D | Produttività collettiva e individuale | 17.483,73 | |||||||
E | Finanziamento art.53 XXXX 0000-0000 | 23.964,20 | |||||||
E1 | anno 2019 | 2.396,42 | |||||||
E2 | anni precedenti | 21.567,78 | |||||||
Totale fondo | 359.993,13 |
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV– VIII per l’anno 2020 – Relazione illustrativa
La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2020 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli IV – VIII del comparto Istruzione e Ricerca.
Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “ L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico- amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.
Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato n. 40 unità di personale dei livelli I – III e n. 28 unità dei livelli IV-VIII.
Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si deve fare riferimento all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico non può superare l’importo determinato per l’anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative; limite che, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12 non opera:
a) agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.
Nell’ambito della costituzione del fondo occorre altresì garantire l’erogazione dell’incremento dell’indennità di Ente annuale nelle misure previste dalla tabella E2.1 di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del CCNL ricerca 2016-2018 avente decorrenza 1 marzo 2018.
Per la costituzione del fondo integrativo 2020 dell’Ispettorato si è fatto riferimento al fondo delle Risorse del Trattamento accessorio per il 2019 determinato in € 359.993,13
A tale importo possono essere aggiunti tra le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
a) l’importo delle RIA per il personale cessato nell’anno 2019 e accantonato in misura intera;
b) il risparmio degli incrementi retributivi di cui all’articolo 53 del CCNL 21/02/2002 (gradoni) in godimento da parte del personale cessato nel 2019;
mentre tra le risorse variabili possono essere allocate:
c) le quote “una tantum” delle RIA riferite al personale cessato nell’anno 2020 per un importo pari alle mensilità residue in godimento (risorse variabili non soggette al limite di spesa di cui al decreto legislativo n.75/2017);
d) le risorse non utilizzate del fondo anno 2019;
e) le risorse relative ai gradoni ed ai differenziali dei livelli (tra quello posseduto e quello di ingresso) calcolati sul personale cessato nel 2020 per un importo pari alle mensilità residue in godimento (risorse variabili soggette al limite di spesa di cui al decreto legislativo n.75/2017);
A tale importo sono state aggiunte le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità così determinate:
- € 13.058,89 quale importo delle RIA per il personale cessato (n.4 unità) nell’anno 2019 e accantonato in misura intera;
- € 9.585,68 quale risparmio degli incrementi retributivi di cui all’articolo 53 del CCNL 21/02/2002 (gradoni) in godimento da parte del personale cessato (n. 4 unità) nel 2019
Non sono state invece quantificate variazioni di risorse incrementative variabili legate al personale (quota una tantum di RIA del rateo di mensilità residue e quota una tantum articolo 53 CCNL 21/02/2002 relativo alle mensilità residue) in quanto non vi sono state cessazioni di personale ISIN nei livelli IV-VIII nel 2020.
L’importo complessivo di € 22.644,57 sopra richiamato è comunque soggetto al limite di all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, il fondo, per effetto di tali movimentazioni, presenta, pertanto, una disponibilità complessiva pari ad € 359.993,13, come certificato dal Collegio dei revisori dei conti con il verbale n.2/2021.
Con la delibera n.22 del 12 dicembre 2019 è stato approvato il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance in ISIN” che prevede la valutazione del dipendente in relazione al contributo dato al conseguimento della missione istituzionale dell’ente.
La valutazione della performance individuale richiede comunque una fase di predeterminazione degli obiettivi di risultato e di comportamenti attesi; fase che nel corso del 2020 non è stato possibile attivare per effetto dell’interruzione, causa pandemia, delle attività prodromiche alla valutazione dei risultati (colloqui con i responsabili, compilazione e condivisione schede descrittive obiettivi).
Va, peraltro, evidenziato come nonostante le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività, il personale dell’Ispettorato ha garantito nel 2020 il corretto e tempestivo adempimento di tutti gli
obblighi di legge previsti (predisposizione del bilancio preventivo 2021 e conto consuntivo 2019 redazione della relazione al Parlamento anno 2020, trasmissione del conto annuale anno 2019 ecc).
Per tali motivazioni, nelle more dell’avvio, nel 2021 del sistema di valutazione della performance individuale, la proposta è quella di distribuire la produttività del 2020 con le stesse modalità previste per il 2019 e nel rispetto, quindi, delle misure previste per la determinazione dell’indennità annuale di cui all’articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.
Con riferimento ai singoli articoli dell’accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.
L’articolo 1 individua i destinatari dell’accordo nei dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV–VIII del CCNL Comparto istruzione e ricerca e specifica che al personale a tempo determinato in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.
L’articolo 2 individua gli istituti attraverso i quali vengono distribuite le risorse del fondo e in particolare (Allegato 1)
a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario
Importo determinato per le prestazioni effettivamente erogate e risultante dalla contabilità dell’Ispettorato (importi comprensivi delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue).
b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità
Somma destinata a remunerare:
- l’indennità per il cassiere e per il consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino
Viene proposta l’indennità di cassiere e di consegnatario beni inventariali e di magazzino su base mensile e nella misura di 100 euro per n.2 dipendenti.
- l’indennità di coordinamento strutture
L’importo iscritto, a tale titolo, nell’accordo corrisponde a n.4 posizioni di responsabilità di Sezione previste nell’ambito dalla nuova struttura organizzativa approvata con delibera n. 5 del 22
febbraio 2021 (di cui una già presente nell’anno 2018); la quantificazione è pari ad un importo mensile di 170 € per 12 mensilità. L’indennità viene prevista per tutta la durata dell'incarico e cessa di essere corrisposta al termine dell’incarico che ne ha motivato l’attribuzione.
- l’indennità di reperibilità
Viene attribuita a n.2 dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze, considerando in tale ambito anche l’indennità di reperibilità nucleare prevista dal Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i..
c) Fondo per l’indennità di Ente
Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle indennità di ente annuale e di ente mensile secondo gli importi riportati nella tabella allegata all’accordo. All’indennità di cui all’articolo 44, comma 4, del CCNL del 7/10/1996 in godimento al personale ISIN alla data del 31 dicembre 2018 e tiene conto dell’aumento di 40 euro mensili riconosciuto, a partire dall’1 gennaio 2019, con l’accordo sottoscritto per il fondo per il trattamento accessorio dell’anno 2019.
d) Fondo per la produttività collettiva e individuale
Per l’anno 2020, in assenza in ISIN di un sistema di misurazione e valutazione delle performance, l’importo di € 25.997,85 viene distribuito in proporzione alla determinazione dell’indennità annuale di cui all’articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.
L’attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all’attività, pari ad almeno 40 giorni nell’anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.
e) Fondo progressioni economiche articolo 53 XXXX 0000-0000
Il fondo è finalizzato a remunerare le progressioni economiche (gradoni) di cui all’articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 con riferimento alle posizioni consolidate alla data del 31 dicembre 2018 e riferite al personale dei livelli IV-VIII di Ispra transitato in Isin e tenendo conto dell’attribuzione di ulteriori fasce economiche maturate nell’esercizio 2019 e nell’esercizio 2020
L’articolo 3 dell’accordo dispone che le risorse del fondo 2020 eventualmente non utilizzate confluiscano nel fondo trattamento accessorio dell’anno 2021 con vincolo di destinazione alla produttività collettiva e individuale.
L’articolo 4 impegna l’Amministrazione a corrispondere gli importi delle indennità dell’accordo non ancora corrisposte entro il 31 luglio 2021 oltre a stabilire che per il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
Allegato 1
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2020 - Livelli IV-VIII | ||||||||
im porto | ||||||||
Fondo accessorio 2020 | 359.993,13 | |||||||
A | Straordinario erogato anno 2020 | 18.418,01 | ||||||
B | Indennità varie | importomensii e previsto | ||||||
Bl | indennità di maneggio valori e consegnatari | 2,00 | 100,00 | 2.400,00 | ||||
B2 | indennità di coordinamento strutture | 4,00 | 170,00 | 8.160,00 | ||||
B3 | indennità di reperibilità | 3.643,12 | ||||||
B | Totale indennità varie | 14.203,12 | ||||||
C | Indennità di Ente | |||||||
Cl | indennità di Ente annuale | numero | importo annuo | |||||
liv.VII | 4,00 | 2.615,15 | 10.460,60 | |||||
xxx.XX | 7,00 | 3.140,32 | 21.982,24 | |||||
liv.V | 6,00 | 3.636,61 | 21.819,66 | |||||
liv.IV | 8,00 | 3.918,78 | 31.350,24 | |||||
Totale | 336 | 85.612,74 | ||||||
C2 | indennità di Ente mensile | mensilità | importo mensile | |||||
liv.VII | 48 | 514,06 | 24.674,88 | |||||
xxx.XX | 84 | 568,83 | 47.781,72 | |||||
liv.V | 72 | 659,84 | 47.508,48 | |||||
liv.IV | 96 | 735,77 | 70.633,92 | |||||
Totale | 312 | 190.599,00 | ||||||
C | Totale | 276.211,74 | ||||||
D | Produttività collettiva e individuale | 25.997,85 | ||||||
E | Finanziamento art.53 CCNL 21/02/2002 | |||||||
E1 | anno 2019 | 2.396,42 | ||||||
E2 | anni pregressi | 21.567,78 | ||||||
E3 | anno 2020 | 1.198,21 | ||||||
Totale fondo | 359.993,13 |
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
ACCORDO DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ISIN DEI LIVELLI IV – VIII ANNO 2020
Il giorno 29 aprile 2021 in modalità remoto, si è tenuta la riunione sindacale con all’ordine del giorno l’accordo per la distribuzione del trattamento economico del personale dei livelli IV-VIII.
Per ISIN è presente il Direttore avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e per le XX.XX. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.
PREMESSO CHE
- per effetto di un accordo preliminare con le XX.XX. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l’ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello IV-VIII transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018;
- la relazione illustrativa al presente accordo ha quantificato in € 359.993,13 il fondo per il trattamento accessorio 2020 per il personale di livello IV-VIII.
- il Collegio dei revisori dei conti di ISIN con verbale n.2/2021 ha attestato la compatibilità dei costi del fondo per il trattamento accessorio nell’importo complessivo sopra descritto ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001.
CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV – VIII del CCNL Comparto Istruzione e ricerca.
Al personale a tempo determinato che verrà eventualmente assunto in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.
Articolo 2
Distribuzione delle risorse trattamento economico accessorio
Le risorse del fondo accessorio 2020 quantificate complessivamente in € 359.993,13 (Allegato 1) sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario
Nell’anno 2020 la spesa per tali prestazioni è quantificata in € 18.418,01 importo comprensivo delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario.
b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità
Detto fondo è destinato a remunerare:
1) indennità di maneggio valori e per il consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino
E’ attribuita al personale cui è affidato il Servizio di cassa economale ai sensi delll’art.39 del Regolamento di contabilità dell’Ispettorato e a quello che riveste la figura di consegnatario beni inventariali e di magazzino. Viene corrisposta mensilmente nella misura di 100 euro mensili per n.2 dipendenti.
2) indennità di coordinamento strutture
L’importo iscritto nell’accordo corrisponde a n.4 posizioni di responsabilità di Sezione previste nell’ambito dalla nuova struttura organizzativa approvata con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021; la quantificazione è pari ad un importo mensile di 170 € per 12 mensilità. L’indennità viene prevista per tutta la durata dell'incarico e cessa di essere corrisposta al termine dell’incarico che ne ha motivato l’attribuzione.
3) indennità di reperibilità:
E’ attribuita a n.2 dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze, considerando in tale ambito anche l’indennità di reperibilità nucleare prevista dal Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i..
c) Fondo per l’indennità di Ente
Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle indennità di ente annuale e di ente mensile secondo gli importi riportati nella tabella allegata al presente accordo.
All’indennità di cui all’articolo 44, comma 4, del CCNL del 7/10/1996 in godimento al personale ISIN alla data del 31 dicembre 2018 e tiene conto dell’aumento di 40 euro mensili riconosciuto, a partire dall’1 gennaio 2019, con l’accordo sottoscritto per il fondo per il trattamento accessorio dell’anno 2019.
d) Fondo per la produttività collettiva e individuale
L’importo del fondo produttività di € 25.997,85 viene erogato in proporzione alla determinazione dell’indennità annuale di cui all’articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.
L’attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all’attività, pari ad almeno 40 giorni nell’anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.
e) Fondo progressioni economiche articolo 53 XXXX 0000-0000
Il fondo è finalizzato a remunerare le progressioni economiche (gradoni) di cui all’articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 per € 21.567,78 con riferimento alle posizioni consolidate alla data del 31 dicembre 2018 e riferite al personale dei livelli IV-VIII di Ispra transitato in Isin, per € 2.396,42 per il riconoscimento delle fasce economiche maturate nell’esercizio 2019 e per € 1.198,21 per il riconoscimento delle fasce economiche maturate nell’esercizio 2020.
Art. 3 Risorse residue
Le eventuali economie conseguite in sede di distribuzione delle risorse nell’ambito di uno degli istituti del presente accordo, confluiranno nella quota destinata alla corresponsione della produttività collettiva e individuale di cui alla voce d)
Art. 4 Disposizioni finali
Le parti concordano la distribuzione economica dei Fondi per il trattamento accessorio dei livelli IV-VIII per l’anno 2020, di cui al presente accordo, così come descritta nella tabella allegato 1.
Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
Gli importi non corrisposti di cui al presente accordo vengono erogati entro il 31 luglio 2021.
Le parti convengono, altresì, sulla durata annuale del presente accordo dandosi atto che, in tal modo, a partire dal prossimo contratto potrà realizzarsi la durata triennale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
ISIN XX.XX.
IL DIRETTORE FLC CGIL
Firmato
F…ir…m…ato……………………………..
Firmato
………………………………. CISL SCUOLA .……………………………….……
FED.UIL SCUOLA RUA …………………………….………..
FED GILDA UNAMS
.……F…ir…m…at…o …………….………..
SNALS CONFSAL
……..…Fi…rm…a…to………….….……….
RSU (il coordinatore) …F…ir…m…ato…………………...………
Allegato 1
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2020 - Livelli IV-VIII | ||||||||
im porto | ||||||||
Fondo accessorio 2020 | 359.993,13 | |||||||
A | Straordinario erogato anno 2020 | 18.418,01 | ||||||
B | Indennità varie | importomensii e previsto | ||||||
Bl | indennità di maneggio valori e consegnatari | 2,00 | 100,00 | 2.400,00 | ||||
B2 | indennità di coordinamento strutture | 4,00 | 170,00 | 8.160,00 | ||||
B3 | indennità di reperibilità | 3.643,12 | ||||||
B | Totale indennità varie | 14.203,12 | ||||||
C | Indennità di Ente | |||||||
Cl | indennità di Ente annuale | numero | importo annuo | |||||
liv.VII | 4,00 | 2.615,15 | 10.460,60 | |||||
xxx.XX | 7,00 | 3.140,32 | 21.982,24 | |||||
liv.V | 6,00 | 3.636,61 | 21.819,66 | |||||
liv.IV | 8,00 | 3.918,78 | 31.350,24 | |||||
Totale | 336 | 85.612,74 | ||||||
C2 | indennità di Ente mensile | mensilità | importo mensile | |||||
liv.VII | 48 | 514,06 | 24.674,88 | |||||
xxx.XX | 84 | 568,83 | 47.781,72 | |||||
liv.V | 72 | 659,84 | 47.508,48 | |||||
liv.IV | 96 | 735,77 | 70.633,92 | |||||
Totale | 312 | 190.599,00 | ||||||
C | Totale | 276.211,74 | ||||||
D | Produttività collettiva e individuale | 25.997,85 | ||||||
E | Finanziamento art.53 CCNL 21/02/2002 | |||||||
E1 | anno 2019 | 2.396,42 | ||||||
E2 | anni pregressi | 21.567,78 | ||||||
E3 | anno 2020 | 1.198,21 | ||||||
Totale fondo | 359.993,13 |