Condizioni generali di vendita
Condizioni generali di vendita
I Campo di applicazione
(1) Valgono esclusivamente queste condizioni di vendita; eventuali diverse condizioni det- tate dall’acquirente valgono solamente se approvate in forma scritta dal fornitore.
(2) Queste condizioni generali di vendita valgo- no anche per gli ordini successivi e per le for- niture di parti di ricambio senza che vi sia la necessità di un esplicito richiamo.
(3) Accordi secondari, promesse così come mo- difiche o integrazioni di un contratto scritto valgono solamente se confermati per iscrit- to.
II Conferma d’offerta e d’ordine
(1) Le offerte sono vincolanti solo se contengo- no un termine di accettazione. L’efficacia vincolante dell’ offerta è subordinata all’emissione ed invio con qualsiasi mezzo di trasmissione, anche telematico di corrispon- dente conferma d’ordine scritta del fornitore (ProMinent).
(2) Il fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà e d’autore su immagini, disegni, calcoli e tutta la documentazione fornita assieme alle of- ferte, sia in forma materiale che immateriale, anche in forma elettronica; tale documenta- zione potrà essere messa a disposizione di terzi solo previa autorizzazione scritta del fornitore. Su richiesta, in caso di mancata conferma d’ordine, la documentazione do- vrà immediatamente essere restituita al for- nitore.
(3) Il fornitore si riserva i diritti di trattare, pubbli- care e diffondere con qualsiasi mezzo il nome del cliente quale committente dei ma- teriali o servizi del fornitore oggetto della conferma d'ordine, compreso il diritto di pub- blicare le immagini dei materiali o prodotti venduti, anche se fossero usciti dalla sfera di proprietà e possesso del fornitore.
III Consistenza di forniture e servizi
(1) Le forniture ed i servizi si basano sulle di- chiarazioni scritte concordate dalle parti. Se non vi sono dichiarazioni in tal senso, si in- tende valida la conferma d’ordine scritta del fornitore. Per i soli contratti di acquisto, le clausole di fornitura concordate dovranno essere conformi agli INCOTERMS validi al momento della stipula del contratto.
(2) Quanto indicato in prospetti, cataloghi o do- cumentazione tecnica in generale è vinco- lante solo qualora vi sia un riferimento scritto a queste indicazioni.
(3) I costi di montaggio e di allestimento, incluse tutte le spese accessorie come spese di viaggio e spese di trasporto, di attrezzatura o di bagaglio personale dovranno essere rifusi separatamente dal committente, ove non di- versamente concordato.
(4) Se la fornitura comprende anche del softwa- re, al committente verrà concesso il diritto non esclusivo all’uso del software. Il commit- tente potrà duplicare o modificare il software solo nei termini consentiti dalla legge.
(5) Forniture parziali sono ammesse qualora si ritenga esse siano accettabili dal committen- te, tenuti in considerazione gli interessi di for- nitore e committente.
(6) In caso di forniture all’estero, i doveri del for- nitore potrebbero essere limitati da eventuali autorizzazioni all’esportazione che si doves- sero rendere necessarie.
IV Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Se non diversamente indicato, tutti i prezzi si intendono in EURO. Essi valgono per la
semplice fornitura “franco stabilimento”, im- ballo escluso.
(2) I prezzi si intendono IVA esclusa; essa verrà indicata separatamente in fattura. Si applica l’aliquota in vigore il giorno dell’emissione della fattura.
(3) La detrazione di un eventuale sconto merce necessita di un apposito accordo scritto.
(4) Qualora non indicato diversamente nella conferma d’ordine, il prezzo d’acquisto do- vrà essere pagato entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione.
(5) Qualora l’acquirente non dovesse rispettare il termine di pagamento convenuto, o, in mancanza di pattuizione del termine di paga- mento, siano decorsi almeno 30 giorni dall’invio fattura, si applicano a partire dal giorno di scadenza gli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lvo N. 231 del 09 ottobre 2002 e senza che sia necessario l’invio di un sollecito. Sotto riserva di pagamento di ulte- riori danni oltre a quelli di cui all’art. 6 del D.Lvo 231/02.
(6) In caso di fornitura all’estero, salvo diverso accordo scritto, la fornitura della merce sot- tostà all’emissione di una lettera di credito ir- revocabile confermata a favore del fornitore, confermata da una banca italiana.
(7) In caso di ritardato pagamento e previa co- municazione scritta al committente, il fornito- re ha il diritto di sospendere l’erogazione dei propri servizi fino ad avvenuto pagamento. Inoltre il fornitore si riserva il diritto di affidare la pratica ad una società esterna per il recu- pero del credito; in tal caso per le successive forniture verranno rinegoziate le condizioni di pagamento in essere e pattuite in prece- denza.
(8) Il committente può far valere crediti o un dirit- to di ritenuta solamente se questi sono in- contestati o giuridicamente accertati.
V Termini temporali per fornitura di merce e prestazioni
(1) Per i termini di fornitura hanno priorità le di- chiarazioni scritte dei contraenti ed in man- canza delle stesse si applica la conferma d’ordine del fornitore. Il termine pattuito è va- lido solo qualora il committente abbia inviato in tempo utile tutta la documentazione ne- cessaria, siano presenti tutte le autorizzazio- ni e le approvazioni (in particolare dei progetti) e se il committente ha rispettato i termini di pagamento pattuiti ed eventuali al- tri obblighi. Qualora queste condizioni non vengano rispettate in tempo utile, i tempi di consegna subiranno degli slittamenti; que- sto non si applica se il ritardo è imputabile al fornitore.
(2) Se il mancato rispetto dei termini è da attribu- ire a forza maggiore, per es. mobilitazione, guerra, insurrezione o eventi simili, per es. sciopero o serrata, i termini pattuiti subiranno slittamenti corrispondenti.
(3) Se l’allestimento ed il montaggio non fanno parte dei servizi pattuiti, il termine di conse- gna si intende rispettato se il materiale è sta- to spedito o ritirato entro il termine previsto. Se l’invio della merce viene posticipato per cause imputabili al committente, ai fini del ri- spetto del termine di consegna è sufficiente la notifica di merce pronta.
(4) Se il mancato rispetto del termine di conse- gna è da imputare al fornitore, il committente può chiedere per ogni settimana completa di ritardo, sempre che ne sia derivato un danno reale, un risarcimento pari allo 0,5% e fino ad un massimo del 5%, del prezzo della parte di fornitura che non è stato possibile mettere in
funzione in tempo utile. Ulteriori pretese di xx- xxxxxxxxxx oltre a quelle citate al punto 5.4 sono escluse in tutti i casi di ritardata conse- gna o erogazione di servizio, anche in caso di scadenza di un secondo eventuale termi- ne di consegna concordato col committente. Quanto sopra non si applica qualora, in caso di premeditazione, negligenza grave o lesio- ni fisiche, la legge preveda una responsabili- tà obbligatoria; questo non comporta una modifica delle prove a carico a svantaggio del committente.
(5) Trascorso anche il secondo termine di con- segna concordato col fornitore, il diritto del committente al recesso resta inalterato. Il se- condo termine deve però essere congruo e pari ad almeno quattro settimane.
(6) Se su richiesta del committente la spedizio- ne o la consegna dovesse essere posticipa- ta di oltre un mese oltre la comunicazione di “pronto per la consegna”, al committente po- tranno essere addebitate spese di magazzi- naggio nella misura dello 0,5% del valore della merce per ogni mese iniziato, fino ad un massimo del 5%. Le parti contrattuali re- stano comunque libere di fornire prova di co- sti di magazzinaggio più alti o più bassi.
VI Trasferimento di utilizzo e rischio; assicurazione; imballaggio
(1) Il rischio per le forniture ed i servizi operati dal fornitore viene trasferito al committente, anche in caso di fornitura senza spedizione, come segue:
a) per forniture senza allestimento o mon- taggio, anche in caso di forniture parziali: al momento della spedizione o del ritiro. Su richiesta ed a carico del committente le forniture possono essere assicurate contro i normali rischi di trasporto. Se vie- ne stipulata un’assicurazione di questo ti- po, al fornitore dovranno essere immediatamente comunicati eventuali danni dovuti al trasporto.
b) per forniture con allestimento x xxxxxx- gio: il giorno della presa in consegna o, se concordato, dopo la messa in funzione e l’accertamento del perfetto funzionamen- to.
(2) Qualora la spedizione, la consegna, l’inizio, l’esecuzione dell’allestimento o del montag- gio, la presa in consegna nel proprio stabili- mento oppure la messa in funzione di prova venga posticipata per motivi riconducibili al committente o qualora il committente per qualsiasi motivo ritardi l’accettazione, il ri- schio verrà trasferito al committente.
(3) La fornitura avviene esclusivamente con im- balli standard forniti dal fornitore. Questi ha il diritto di scegliere tipi di imballaggio speciali che a suo insindacabile giudizio si dovesse- ro rendere necessari. I relativi costi saranno a carico del committente.
VII Allestimento e montaggio
L’allestimento, il montaggio e l’installazione degli apparecchi e degli impianti forniti potrà avvenire solo per mezzo di personale spe- cializzato sotto osservanza delle norme det- tate dal fornitore e delle relative norme tecniche.
Nel caso l’allestimento e/o montaggio av- vengano a cura del fornitore si applicano le seguenti clausole, se non diversamente con- cordato in forma scritta:
(1) Il committente dovrà fornire in tempo utile ed a sue spese:
a) tutte le opere accessorie di costruzione, movimento terra e simili, incluso il perso-
nale tecnico, la manodopera, i materiali e gli attrezzi;
b) il materiale necessario al montaggio ed alla messa in esercizio come ponteggi, gru ed altri apparati, combustibili, lubrifi- canti e prodotti chimici;
c) energia ed acqua sul luogo d’utilizzo;
d) per la custodia sul luogo di montaggio di parti d’impianto, apparecchiature, mate- riali, attrezzi, ecc.: idonei ambienti di grandezza adeguata, asciutti e muniti di serratura. Per il personale addetto al montaggio adeguati ambienti di lavoro e soggiorno inclusi i servizi sanitari del ca- so. Inoltre il committente, allo scopo di proteggere la proprietà ed il personale del fornitore sul cantiere, dovrà prendere i provvedimenti che prenderebbe per la protezione della propria proprietà;
e) abbigliamento protettivo e dispositivi di si- curezza che si dovessero rendere neces- sari sul luogo di montaggio.
(2) Prima dell’inizio dei lavori di montaggio il committente dovrà mettere a disposizione, senza che vi sia bisogno di esplicita xxxxxx- sta, tutta la documentazione relativa alla po- sizione di condotti interrati elettrici, dell’acqua e del gas ed il calcolo statico.
(3) Prima dell’inizio dell’allestimento x xxxxxx- gio, tutte le attrezzature e gli oggetti neces- sari per iniziare il lavoro dovranno trovarsi sul luogo di allestimento o montaggio e tutti i la- vori preliminari dovranno essere progrediti ad un punto tale da consentire l’inizio dell’al- lestimento o montaggio secondo la scaletta stabilita e senza interruzioni. Le strade di ac- cesso ed il luogo di allestimento o montaggio dovranno essere spianati e sgombrati.
(4) Se l’allestimento, il montaggio o la messa in esercizio dovessero subire dei ritardi per cause non imputabili al fornitore, il commit- tente dovrà farsi carico dei costi dovuti ai tempi di attesa ed alle spese di trasporto supplementari per il fornitore o per il perso- nale addetto al montaggio.
(5) Se non è possibile installare un impianto im- mediatamente dopo la sua fornitura, il com- mittente è responsabile del suo corretto magazzinaggio secondo le prescrizioni det- tate dal fornitore.
(6) Settimanalmente il committente dovrà co- municare al fornitore le ore di lavoro del per- sonale addetto al montaggio e attestare immediatamente l’avvenuto termine dei la- vori di allestimento, montaggio o messa in esercizio.
(7) La messa in esercizio potrà avvenire esclusi- vamente da parte di tecnici accreditati dal fornitore ed in conformità con le sue prescri- zioni. I tecnici sono autorizzati a rifiutare la messa in esercizio di un impianto se le con- dizioni d’esercizio create dal committente non ne consentono un funzionamento sicu- ro.
(8) Se a lavori ultimati il fornitore pretende la ve- rifica della fornitura e dei servizi, questa do- vrà essere effettuata dal committente entro due settimane. In caso contrario la verifica si intende effettuata. La verifica si intende al- tresì effettuata qualora impianti e servizi sia- no entrati regolarmente in funzione – eventualmente al termine di una fase di pro- va di durata concordata.
VIII Garanzia
(1) Qualora gli oggetti od i servizi forniti dal forni- tore dovessero presentare dei vizi, perché non hanno le caratteristiche concordate op- pure perché non sono idonei all’uso concor- dato o all’uso comune, il fornitore dovrà a sua discrezione riparare, sostituire o rieroga- re a titolo gratuito le parti od i servizi difettosi entro il termine di prescrizione, a condizione
che la causa del difetto fosse già esistente al momento del passaggio del rischio al com- mittente e che il committente sia in regola con i pagamenti concordati. La garanzia di pompe, strumenti, componenti elettronici, sonde, ecc. viene concessa previa analisi della apparecchiatura e verifica della difetto- sità presso il laboratorio di riparazioni della sede ProMinent di Bolzano (BZ). La spedi- zione di qualsiasi prodotto presunto difettoso dal Cliente a ProMinent e viceversa sarà ef- fettuata a totale rischio ed a carico del Clien- te. Fanno eccezione gli impianti di trattamento acqua per cui non è possibile lo smontaggio e l’invio del materiale c/o la sede ProMinent. In caso di intervento in loco e constatazione di un caso fuori garanzia, Pro- Minent si riserva la facoltà di addebitare al cliente i costi dell’intervento. Durante il perio- do di garanzia XxxXxxxxx deciderà a suo in- sindacabile giudizio se riparare o sostituire i beni. In caso di sostituzione potrà essere for- nito, a seconda del caso, un bene nuovo op- pure rigenerato/ricondizionato. La durata della garanzia decorrerà in ogni caso dalla data di trasferimento del rischio del bene ori- ginale. I prodotti sostituiti diverranno di pro- prietà ProMinent.
(2) I diritti relativi a difetti materiali cadono in pre- scrizione dopo 12 mesi, nel caso di azionato- ri delle pompe ProMinent® e di regolatori DULCOMETER® dopo 24 mesi. Il periodo è calcolato dal momento del trasferimento del rischio. Il periodo di garanzia può anche es- sere calcolato a partire dalla data di messa in servizio se questa viene eseguita entro 3 mesi dalla fornitura e del trasferimento del rischio da parte di personale tecnico autoriz- zato ProMinent e documentato con Protocol- li di avviamento e collaudo ProMinent firmati. Il periodo di garanzia può essere esteso fino ad un massimo di 60 mesi dalla data di con- segna se il committente stipula appositi con- tratti di manutenzione di durata corrispondente entro 6 mesi dalla consegna della merce. I beni consumabili, reagenti e l'usura specifica dei sensori (celle di misura in vetro, celle di misura a membrana) non sono coperti dalla garanzia contrattuale.
(3) Il committente dovrà entro 8 giorni dalla loro scoperta segnalare al fornitore eventuali di- fetti riscontrati in forma scritta. Qualora per le apparecchiature acquistate sia previsto e ri- portato nel manuale d'uso e manutenzione dello stesso un piano di manutenzione ordi- naria e programmata da parte dell'assisten- za tecnica ProMinent, e tale piano non venga rispettato, decadrà ogni tipo di garanzia e possibilità di inoltro a ProMinent di reclami.
(4) In caso di reclami, i pagamenti dovuti dal committente potranno essere ritardati solo in misura proporzionale al difetto riscontrato. Il committente potrà ritardare solamente i pa- gamenti relativi ad un reclamo sulla cui legit- timità non sussistano dubbi. In caso di apertura di un reclamo ufficiale (claim), Pro- Minent provvederà ad anticipare al cliente il materiale oggetto di reclamo accompagnato da regolare fattura di vendita. Il materiale re- clamato dovrà essere spedito entro 30 giorni dalla data di invio del bene sostitutivo c/o il "Laboratorio riparazioni" di Bolzano unita- mente alla "lettera di rientro materiale”. In caso il termine non venga rispettato, ProMi- nent si riserva la facoltà di far decadere ogni richiesta di reclamo. Sul documento di tra- sporto ed altri documenti dovrà essere indi- cata la causale "Reso da sostituzione reclamo Rxxx”. A seguito del riconoscimento della garanzia da parte di
ProMinent, la fattura precedentemente
emessa per il materiale sostitutivo verrà stor- nata. Se il reclamo si dovesse rivelare infon- dato, il fornitore è autorizzato a chiedere al committente un risarcimento pari alle spese sostenute.
(5) In linea di principio al fornitore dovrà sempre essere data la possibilità di porre rimedio al difetto entro un tempo ragionevole. Il com- mittente dovrà concedere il tempo e l’occa- sione necessari allo scopo. In caso di un suo rifiuto il fornitore si intende libero dall’obbligo di prestare garanzia.
(6) Pretese di prestazioni in garanzia non sono ammissibili in caso di piccole deviazioni dal- le caratteristiche concordate o previste, in caso di lievi riduzioni della funzionalità, di usura naturale o danni sopravvenuti dopo il passaggio del rischio a causa di uso impro- prio o negligente, mancanza di manutenzio- ne, installazione errata, incuria o utilizzo comunque non conforme ai parametri opera- tivi previsti dai manuali d'uso e manutenzio- ne, installazioni in condizioni fuori specifica, eccessiva sollecitazione idraulica, meccani- ca o elettrica, uso di sostanze non idonee, la- vori edili inadeguati, terreno inadatto o a causa di eventi esterni particolari non previ- sti dal contratto o di forza maggiore, così come in caso di errori di software non ripro- ducibili. Se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni inadeguate, il diritto di garanzia decade.
(7) Fatto salvo quanto riportato nei punti 1-7 pre- cedenti, sono inclusi nella garanzia anche i seguenti materiali deteriorabili e/o di consu- mo, con le seguenti limitazioni e modalità:
a) Minerali filtranti, resine a scambio ionico e membrane osmotiche sono garantiti per 24 mesi dalla fornitura; qualora fosse ne- cessaria la loro sostituzione prima della scadenza dei 24 mesi di garanzia, viene garantito un valore limitato ad un venti- quattresimo per ogni mese residuo di ga- ranzia.
b) La verniciatura esterna dei filtri è garantita per 12 mesi contro il cosidetto effetto “bli- stering”; non è coperta da garanzia, in quanto fenomeno correlato ad usura na- turale, la comparsa di striature o punti di ruggine su parti spigolose, piedi e piastre d’appoggio e golfari di sollevamento. Per tali parti deve essere eseguita una manu- tenzione conservativa entro 3 mesi dalla data d’installazione.
c) La verniciatura interna è garantita 2 anni contro la corrosione, tranne i casi in cui l'acqua, anche per brevi periodi, abbia su- perato la temperatura di 80 °C o in essa vi sia stata una concentrazione di 10 ppm d’Ossigeno nascente (O2).
(8) Il fornitore non si fa carico dei costi supple- mentari, in particolare per quelli di trasporto, viaggio, lavoro e materiali, derivanti dal fatto che l’oggetto della fornitura in un secondo tempo sia stato portato in un luogo diverso dalla sede del committente o da quello di de- stinazione originale, salvo che il trasporto non faccia parte del suo uso normale.
(9) In ogni caso il committente è obbligato ad in- traprendere ogni misura ed attività possibile, per mantenere quanto minore possibile lavo- ro e costi necessari alla prestazione in ga- ranzia. In caso di un’operazione di richiamo il fornitore parteciperà alle spese di richiamo solo qualora la situazione tecnica e giuridica lo imponga. Il committente - a scelta del for- nitore - è tenuto a rispedire eventuali prodotti difettosi al fornitore o tenerli a sua disposizio- ne per controlli ed ispezioni.
(10) Sono ammesse pretese di rivalsa del com- mittente contro il fornitore soltanto qualora il committente non abbia concluso con il pro- prio cliente accordi che concedano a questi diritti di garanzia maggiori di quelli stabiliti per legge. In ordine alla portata del diritto di rivalsa trova applicazione anche il preceden- te punto 8.
(11) Per le pretese di risarcimento si applica inoltre il susseguente punto XI (altri diritti di risarcimento). In caso di difetti, sono escluse nei confronti del fornitore e dei suoi incaricati tutte le pretese risarcitorie ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente punto (8).
IX Diritti di proprietà industriale e in- tellettuale; vuoti legislativi
(1) Se non diversamente concordato, il fornitore è tenuto a fornire materiale libero da diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi (in seguito: diritti) esclusivamente per il pae- se nel quale è ubicato il luogo di fornitura. Nel caso una terza persona dovesse avan- zare delle giustificate pretese nei confronti del committente per violazione di diritti a se- guito delle forniture operate dal fornitore, quest’ultimo sarà responsabile nei confronti del committente, entro il termine di cui al punto 8.2, come segue:
a) A sua scelta il fornitore potrà acquisire a sue spese i diritti all’uso relativi alla forni- tura in oggetto, modificarla in modo da non ledere i diritti o sostituirla. Se questo non dovesse risultare possibile a condi- zioni ragionevoli, il committente avrà dirit- to al recesso o alla riduzione di prezzo nei termini previsti dalla legge. Il committente non potrà pretendere il risarcimento di spese inutilmente sostenute.
b) L’obbligo al risarcimento da parte del for- nitore è regolato dal punto 11.
c) Gli obblighi del fornitore di cui sopra, sus- sistono solamente qualora il committente informi immediatamente in forma scritta il fornitore in relazione ai diritti avanzati da terzi, non riconosca una violazione e lasci al fornitore completa libertà di azione ri- guardo alle misure da adottare in sede le- gale. Se il committente cessa di utilizzare l’oggetto della fornitura allo scopo di ridur- re i danni o per altre importanti cause, è tenuto ad informare il terzo che il cessato utilizzo non implica un riconoscimento di violazione di diritti.
(2) Pretese da parte del committente sono escluse se la violazione dei diritti è ad esso riconducibile.
(3) Pretese da parte del committente sono inol- tre escluse qualora la violazione dei diritti sia da ricondurre a condizioni particolari dettate dal committente, ad un uso non prevedibile dal fornitore o originata dal fatto che la forni- tura è stata modificata dal committente o sia usata assieme a prodotti non forniti dal forni- tore.
(4) Nel caso di violazione di diritti di proprietà in- dustriale ed intellettuale in relazione alle pre- tese disciplinate dal punto 9.1a), si applicano inoltre le previsioni dei punti 8.4, 8.5, 8.10. In caso di altri VIZI GIURIDICI si applicano corrispondentemente le previsioni dell’intero punto 8.
(5) Ulteriori o altre pretese del committente nei confronti del fornitore o dei suoi incaricati, ol- tre a quelle trattate al presente punto 9, sono escluse se dovute a vizi giuridici.
X Impossibilità; Conversione del con- tratto
(1) Qualora la fornitura sia impossibile, il com- mittente è legittimato a pretendere il risarci- mento del danno, fatta eccezione per il caso in cui al fornitore non sia imputabile l’impos- sibilità. Tuttavia la pretesa di risarcimento del committente si limita al 10% di quella par- te della fornitura, che a causa dell’impossibi- lità non può essere posta nella funzione operativa cui era destinata. Questa limitazio- ne di responsabilità non si applica quando, in caso di dolo, colpa e/o di lesioni fisiche, la re- sponsabilità sia inderogabile; alla presente disciplina non è collegata alcuna variazione
dell’onere della prova a svantaggio del com- mittente. Rimane fermo il diritto del commit- tente di recedere dal contratto.
(2) In caso di impossibilità transitoria si applica il punto 5 (termini temporali).
(3) Nel caso eventi imprevedibili ai sensi del punto 5.2 modifichino in maniera sostanziale l’importanza economica o il contenuto della fornitura o abbiano conseguenze importanti per l’azienda fornitrice, il contratto verrà ade- guato in buona fede. Se ciò non dovesse es- sere economicamente accettabile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Nel caso intendesse fare uso di questo dirit- to, il fornitore, avendo riconosciuto la portata dell’evento eccezionale, dovrà informarne immediatamente il committente, anche nel caso sia inizialmente stata concordata una proroga dei termini di consegna.
XI Altri diritti al risarcimento
(1) Sono escluse pretese di risarcimento danni o di rimborsi a favore del committente che traggano origine dalla violazione di obbliga- zioni primarie e secondarie derivanti dal rap- porto obbligatorio, da illecito extracontrattuale o da altri motivi giuridici.
(2) In presenza di ogni prodotto con allaccia- mento alla rete, si trasferisce a carico del cliente il rischio di perdita o di modificazione dei dati, nonché il rischio di erronea trasmis- sione di dati in caso di superamento dei primi limiti di accettabilità delle tensioni d’ingresso previsti dal prodotto. In presenza di software al momento dell’installazione del software, si trasferisce a carico del cliente il rischio di perdita o di modificazione dei dati, nonché il rischio di erronea trasmissione di dati. Nono- stante attento controllo dei dati, ProMinent non assume responsabilità per i dati che giungono nel sistema del cliente o in altri si- stemi attraverso un settore di rete “aperto”.
(3) Questa esclusione non si applica nei casi di responsabilità obbligatoria, per es. ai sensi della legge sulla responsabilità del produtto- re, nei casi di premeditazione, di negligenza grave, di lesioni fisiche, a causa dell’assun- zione di una garanzia relativa alla presenza di una determinata caratteristica o in caso di violazione di norme contrattuali importanti. Il risarcimento a causa di violazione di norme contrattuali importanti è comunque limitato al danno contrattuale tipico e prevedibile, fatti salvi i casi di premeditazione o negligenza grave oppure in caso di responsabilità per le- sioni fisiche o di assunzione di una garanzia relativa alla presenza di una determinata ca- ratteristica. Le precedenti norme non impli- xxxx una modifica delle prove a carico a svantaggio del committente.
(4) Qualora la normativa vigente non preveda tempi di prescrizione più lunghi, tutti i diritti al risarcimento cadono in prescrizione nei ter- mini descritti al punto 8.2.
XII Garanzia e descrizione del prodotto
(1) Le garanzie sono valide solamente se pre- senti in forma scritta.
(2) Le indicazioni contenute nei cataloghi, nella documentazione prodotta a corredo di offer- te, negli stampati generici e nei messaggi pubblicitari non costituiscono un’offerta di stipula di un accordo di prestazione di garan- zia.
XIII Riservato dominio
(1) Il fornitore si riserva la proprietà degli oggetti forniti (riservato dominio) fino a completo pa- gamento degli importi derivanti dalla relazio- ne commerciale con il committente. Il riservato dominio si estende anche a saldo accertato, se il fornitore addebita le fatture direttamente sul conto corrente del commit- tente (riserva di conto corrente).
(2) Il ritiro dell’oggetto della fornitura da parte del fornitore rappresenta un recesso dal contrat- to. Dopo l’avvenuto ritiro, il fornitore è auto- rizzato alla rivendita dell’oggetto ed il ricavato verrà detratto dal debito accumulato dal committente – detratte le relative spese. In caso di pignoramento della fornitura, il for- nitore ha il diritto di recedere immediatamen- te dal contratto. In caso di pignoramento o di altre azioni da parte di terzi, il committente dovrà informarne immediatamente per iscrit- to il fornitore, in modo che questo possa esperire l’azione prevista dall’art. 619 CPC. Nel caso il terzo non sia in grado di risarcire al fornitore le spese processuali ed extrapro- cessuali derivanti da un processo secondo l’art. 619 CPC, il committente dovrà farsi ga- rante per il danno subito dal fornitore.
(3) Il committente è autorizzato alla rivendita dell’oggetto della fornitura secondo ordinaria procedura commerciale; egli è però fin d’al- lora tenuto a cedere al fornitore tutti gli im- porti derivanti dalla vendita a terzi in misura pari all’importo totale della fattura IVA inclu- sa, indipendentemente dal fatto che l’ogget- to della fornitura sia stato rivenduto con o senza elaborazione successiva. Il commit- tente è tuttavia autorizzato all’incasso degli importi anche dopo la loro cessione. Fermo restando che il fornitore ha la facoltà di in- cassare direttamente gli importi, egli si impe- gna però a rinunciare a questo diritto se il committente è in regola con i pagamenti. In caso contrario, il fornitore può pretendere che il committente renda note le fatture emesse ed il relativo debitore, fornisca tutti i dati necessari all’incasso e la relativa docu- mentazione e che comunichi ai debitori (ter- zi) l’avvenuta cessione del debito.
(4) L’elaborazione e modifica dell’oggetto della fornitura da parte del committente viene sempre effettuata per conto del fornitore. Se l’oggetto della fornitura viene integrato con parti non appartenenti al fornitore, quest’ulti- mo diventa comproprietario del nuovo og- getto in proporzione al valore dell’oggetto della fornitura rispetto agli altri oggetti inte- grati al momento della modifica. Per l’ogget- to ottenuto dopo la modifica si applica quanto detto a proposito del riservato domi- nio. Il committente cede al fornitore anche le richieste a garanzia delle richieste del forni- tore risultanti al committente nei confronti di terzi a causa del collegamento dell’oggetto della fornitura con un terreno.
(5) Se l’oggetto della fornitura viene integrato in- dissolubilmente con altre parti non apparte- nenti al fornitore, il fornitore diventa comproprietario del nuovo oggetto in propor- zione al valore dell’oggetto della fornitura ri- spetto agli altri oggetti integrati al momento della modifica. Se la fusione con altre parti è avvenuta in modo tale che la parte del forni- tore possa essere considerata parte prepon- derante, si dà per concordato un trasferimento percentuale di proprietà dal committente al fornitore. Il committente con- serva la proprietà esclusiva o la compro- prietà per conto del fornitore. Sarà cura del committente assicurarla sufficientemente contro i normali pericoli come ad es. fuoco, furto, acqua e simili. Fin d’allora il committen- te si impegna a cedere al fornitore tutti i diritti al risarcimento che gli dovessero derivare dai danni di cui sopra da parte di assicuratori o terzi, per un ammontare pari al valore della merce fatturata.
(6) Se il valore realizzabile dalle garanzie spet- tanti al fornitore supera le sue richieste di più del 10% complessivamente, su richiesta del committente o di eventuali terzi interessati dall’eccesso di garanzia, il fornitore è tenuto allo sblocco di garanzie a scelta del fornitore.
XIV Condizioni di riparazione
(1) Il committente si impegna tramite dichiara- zione giuridicamente vincolante (dichiara- zione di decontaminazione) a sottoporre le apparecchiature o le parti, che sono destina- te alla riparazione o alla manutenzione, ad una pulizia effettuata a regola d‘ arte, affin- ché sia prevenuto un pericolo di decontami- nazioni per l’impresa.
Le apparecchiature devono essere rispedite al fornitore prive di qualsivoglia residuo di so- stanze infiammabili, tossiche, corrosive, irri- tanti o dannose alla salute. Inoltre la dichiarazione di decontaminazione deve ve- nire apposta all‘esterno della spedizione del- le apparecchiature. Se alla spedizione non viene allegata la dichiarazione di decontami- nazione, la ProMinent è autorizzata a rifiuta- re l’accettazione della spedizione.
(2) Se su incarico del cliente viene fatto un pre- ventivo, i costi che sono derivati in relazione al preventivo possono essere fatturati al cliente, indipendentemente dal fatto che in seguito venga o meno conferito un incarico di riparazione.
Siccome il tempo impiegato a trovare danni o malfunzionamenti è tempo di lavoro, il tem- po impiegato e da documentare, viene co- munque addebitato al committente, se l‘ incarico non può essere portato a termine, perché:
a) il malfunzionamento reclamato, osser- vando le regole della tecnica, non ha po- tuto essere constatato.
b) l‘ incarico è stato ritirato durante la sua esecuzione;
(3) Il periodo di garanzia è di 6 mesi per tutte le prestazioni di lavoro (riparazioni) e per il ma- teriale montato. Altrimenti sono valide le re- gole di garanzie per forniture e prestazioni descritte nel paragrafo VIII.
(4) Sono valide le condizioni di pagamento de- scritte nel paragrafo IV.
Inoltre viene concordata la seguente clauso- la di riservato dominio:
Fino a quando i pezzi di ricambio montati nelle riparazioni non diventino parti essen- ziali, la ProMinent, quale prestatore d’opera, si riserva la proprietà delle parti montate, fin- ché non siano soddisfatti tutti i diritti del pre- statore d’opera derivanti dal contratto di prestazione d’opera.
Se il cliente ritarda nel pagamento o non ri- spetta i propri impegni in relazione al patto di riservato dominio, il fornitore del cliente può
pretendere la restituzione dell’oggetto di ri- parazione al fine dello smontaggio delle parti di ricambio inserite. I costi del recupero, così come i costi di smontaggio, sono a carico del cliente.
Se la riparazione viene eseguita presso il committente, questi deve dare al fornitore la possibilità di effettuare lo smontaggio presso il committente. Costi di lavoro e viaggio van- no a carico del committente.
(5) Foro per tutte le controversie, derivanti da questo contratto, qualora il cliente sia opera- tore professionale e non consumatore, coin- cide con la sede del prestatore d’opera. Quest’ ultimo è tuttavia autorizzato di propor- re azione presso la sede del committente
XV Condizioni per la partecipazione a campagne di ritiro
(1) La campagna di permuta di apparecchi è va- lido per i sensori amperometrici.
(2) Il cliente con la partecipazione alla campa- gna di permuta di apparecchi si impegna al passaggio di proprietà dell‘ apparecchio alla ProMinent Italiana S.r.l.. Tramite la spedizio- ne degli apparecchi la proprietà di questi passa alla ProMinent Italiana S.r.l. In con- traccambio il cliente ottiene un apparecchio usato, affine e di valore almeno uguale.
(3) Per ogni campagna di permuta possono es- sere ordinati contemporaneamente al mas- simo 5 apparecchi in permuta per ciascun cliente.
(4) Apparecchi già divenuti una volta oggetto di permuta non possono partecipare una se- conda volta alla campagna di permuta.
(5) La garanzia su pompe ricevute in permuta è di 6 mesi
XVI Foro competente e diritto applicabile
(1) Per ogni controversia derivante dal presente contratto, nel caso il committente sia un commerciante, è competente il foro in cui ha sede il fornitore. Questi ha però il diritto di fare causa anche presso il foro del commit- tente.
(2) Per i rapporti contrattuali vale il diritto sostan- ziale italiano. Non trova applicazione il diritto internazionale UNO (Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti per la vendita interna- zionale di beni)
XVII Clausola di salvaguardia
Questo contratto resta vincolante anche qualora alcuni punti siano legalmente ineffi-
caci. Questa clausola non si applica se il ri- spetto del contratto dovesse portare ad una situazione di inaccettabile severità per un’al- tra parte.
XVIII Conformità
(1) Il Cliente dichiara e garantisce che è e rimar- rà, a partire dalla data del presente docu- mento e per tutta la durata del presente contratto, in conformità con tutte le leggi, i re- golamenti e i codici applicabili, incluse ma non limitate a tutte le leggi e regolamenti anti-corruzione e di controllo delle esporta- zioni applicabili alle loro azioni.
In relazione a tutti gli aspetti del presente contratto o a qualsiasi altra transazione che coinvolge il Fornitore, il Cliente non ha tenuto né terrà, direttamente o indirettamente, con- dotte vietate, in relazione alle prestazioni in- cluse o connesse al presente contratto o per conto del Fornitore.
La condotta vietata include in particolare, ma non solo, la promessa, l'offerta o la conces- sione a una persona di vantaggi indebiti o la richiesta o l'accettazione di benefici o van- taggi indebiti, atti a influenzare impropria- mente azioni o qualsiasi violazione del controllo delle esportazioni, embarghi, san- zioni e altri scambi commerciali, ivi inclusi i regolamenti sull'embargo individuale. Il Cliente con la presente conferma di essere stato in conformità con la presente sezione
XVIII.1 durante la negoziazione del presente
contratto.
(2) Se e nella misura in cui il Fornitore fornisce al Cliente fatti che potrebbero portare al ragio- nevole e verificabile sospetto di una violazio- ne della sezione XVIII.1 e il Cliente - entro una ragionevole scadenza - non provvede ad allontanare adeguatamente il sospetto, il Fornitore ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, previa notifi- ca della risoluzione se nella misura in cui la risoluzione del presente contratto non sia inappropriata - in relazione alla gravità della violazione del XVIII.1 - nonostante qualsiasi altra rivendicazione.
(3) Il cliente sarà obbligato ad informare i relativi impiegati e terzi, con i quali il Cliente collabo- ra per quanto riguarda le consegne o i servizi al Fornitore, circa i relativi obblighi di confor- mità derivanti dalla sezione XVIII.1 e adope- rarsi al fine di accertare che i sopraccennati obblighi di conformità siano osservati anche dai propri impiegati e terze parti.
ProMinent Italiana S.r.l.
Condizioni generali del servizio di assistenza tecnica
1 Ambito di validità
Le tariffe si applicano per il lavoro eseguito dal nostro personale di assistenza tecnica, o da personale di Centri di Assistenza tec- nica autorizzati da ProMinent. Lavori for- fettari ed all’estero, nonché i contratti di manutenzione non sono inclusi nelle pre- senti condizioni e sono soggetti a partico- lari accordi.
2 La collaborazione del cliente
Il cliente deve sostenere a proprio carico i costi relativi al proprio personale tecnico per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione delle persone e dei beni sul luo- go di lavoro. Il cliente è obbligato a fornire, a proprie spese, assistenza tecnica, in
particolare:
a Mettere a disposizione personale ausi- liario. Tale personale deve seguire le istruzioni del personale tecnico ProMi- nent. ProMinent non assume respon- sabilità alcuna per l’assistenza ed il personale di assistenza offerto
b Completare tutti i lavori civili e di instal- lazione.
c Mettere a disposizione riscaldamento, illuminazione, corrente elettrica ed ac- qua, incluse le connessioni necessarie.
d Fornire tutti i dispositivi necessari ed attrezzature pesanti.
e Fornire strutture adeguate di lavaggio, cosi come spazi chiusi ad accesso limi- tato ai soli autorizzati per il deposito de-
gli strumenti ed indumenti del personale tecnico.
f È obbligo del cliente garantire l’acces- so agli automezzi dell’assistenza Pro- Minent (per es. furgone) in prossimità dei locali in cui deve essere svolto il la- voro di assistenza e, ove non possibile, prevedere una zona di sosta sicura e sorvegliata.
g Trasporto delle attrezzature sul luogo di montaggio, protezione di componenti e materiali da danni di qualsiasi natura.
h Le apparecchiature ProMinent oggetto di manutenzione devono essere facil- mente raggiungibili ed accessibili da parte del personale tecnico addetto alla manutenzione, in modo da poter
eseguire tutte le operazioni di assisten- za e manutenzione in totale sicurezza. Eventuali strutture di accesso alle ap- parecchiature devono essere di tipo stabile e secondo le leggi e normative vigenti in materia di sicurezza. Nel caso in cui sul luogo di installazione o sul percorso necessario per accedervi vengano richiesti abbigliamento e/o DPI diversi dalla dotazione standard (tuta, guanti, caschetto, scarpe antin- fortunistica, occhiali protettivi e cuffie fonoassorbenti), il cliente si impegna a proprie spese a metterli a disposizione dell’assistente tecnico.
i Il cliente deve assicurare che i lavori possano avere inizio subito all’arrivo del personale Service ProMinent sen- za ritardi e per tutta la durata dell’assi- stenza fino alla presa in consegna da parte del cliente.
j In ottemperanza al Decreto sulla sicu- rezza DLgs. 81/08 e Decreto integrati- vo e correttivo Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009, il cliente è tenuto a fornire alla ProMinent entro 5 giorni dal- la data di inizio lavori il proprio DUVRI con evidenziati tutti i rischi specifici del luogo dove il personale ProMinent an- drà ad operare. Se questo non sarà inoltrato nel predetto termine, si inten- derà che il cliente abbia dichiarato che non esistano i suddetti rischi, pur rima- nendo inalterata la responsabilità spe- cifica del cliente stesso in caso di danni a personale o materiale ProMinent.
3 Orario di lavoro
Il normale orario di lavoro è di 40 ore setti- manali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30. Il persona- le tecnico si adeguerà, per quanto possibi- le, all’orario di lavoro del committente.
4 Tempi di viaggio, preparazione ed atte- sa
Questi tempi vengono conteggiati come tempo lavorativo normale con un eventua- le supplemento straordinario a partire dal completamento dell’ottava ora lavorativa.
5 Tariffe
a La tariffa oraria di manodopera di un tecnico specializzato è pari a EURO 62,00 per interventi straordinari ed a
EURO 49,00 per interventi ordinari e programmati con contratto di manuten- zione XXX xxxxxxx.
b La tariffa giornaliera di un tecnico spe- cializzato per interventi sul territorio na- zionale, comprensiva di manodopera e vitti, è pari a EURO 550,00 per inter- venti straordinari ed invece a EURO 440,00 per interventi ordinari e pro- grammati con contatto di manutenzio- ne IVA esclusa.
c Costo orario di ingegneri, chimici e fisi- ci secondo accordi.
d La tariffa fissa per il diritto di chiamata è pari a EURO 120,00 IVA esclusa.
In caso di variazione di tariffa oraria, il cliente sarà avvisato prima dell’intervento.
6 Supplemento per straordinari, sabato, domenica e festivi
■ Ore straordinarie a partire dalla nona
ora lavorativa per giorno + 25%.
■ Sabato, domenica e festivi + 100%.
■ Quantificazione per interventi all'estero su richiesta.
I supplementi si applicano a tutte le tariffe. Iva esclusa.
7 Vitto
Per interventi tecnici in giornata, vengono conteggiati EURO 28,00 Iva esclusa a pa- sto.
8 Pernottamento
La tariffa per il pernottamento fuori sede e relativa indennità è di Euro 129,00/notte per trasferte di carattere straordinario e di EURO 114,00/notte per trasferte di carat- tere ordinario e programmato con contrat- to di manutenzione IVA esclusa.
9 Costi viaggio
Le spese di viaggio di andata e ritorno del personale tecnico, compresi i costi per il trasporto locale, pedaggio autostradale, parcheggio, ecc. vengono riportati in fattu- ra. In caso di utilizzo di veicoli aziendali viene considerato un costo chilometrico pari a EURO 0,88 Iva esclusa. La scelta del mezzo di trasporto è riservata al forni- tore.
10 Attestato di lavoro
Il lavoro d’intervento prestato dal persona- le tecnico deve necessariamente essere controfirmato da parte del cliente, indipen-
dentemente dal fatto che si tratti di lavoro a suo carico o in garanzia. Nel caso ciò non si verificasse, valgono fra le parti le in- formazioni inoltrate dal nostro personale. Al cliente viene rilasciata una copia del rapporto di intervento.
11 Smaltimento rifiuti giacenti presso zona di attività manutentiva
Qualsiasi tipo di attività di assistenza non prevede in nessun caso il conferimento a ProMinent Italiana di rifiuti sfusi o in conte- nitori a rendere nati dalla lavorazione su impianti di proprietà del cliente, in quanto ProMinent non è autorizzata allo smalti- mento e l’automezzo del service non è au- torizzato al trasporto rifiuti. La caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti prodotti è quindi un onere a carico del Cliente.
12 Condizioni di pagamento
Le spese sostenute sono da corrisponde- re, senza deduzioni, al ricevimento della fattura.
(La presente annulla e sostituisce le pre- cedenti condizioni per Service e Manuten- zione)
13 Garanzia intervento e reclami ProMinent Italiana garantisce la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione a regola d’arte. Eventuali reclami vanno fatti immediatamente. Trascorso un termine di 10 giorni dalla data di esecuzione dei la- vori di manutenzione sono reclamabili solo i difetti o vizi occulti dei materiali sostituiti. Se il reclamo viene presentato nei termini di cui sopra, ProMinent Italiana provve- derà nell'ambito delle proprie disponibilità lavorative e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del reclamo, all'elimi- nazione dei difetti oggetto di reclamo, sal- vo disponibilità a magazzino dei ricambi necessari.
ProMinent Italiana si riserva la possibilità di eliminare inconvenienti presenti su com- ponenti di apparecchiature e/o impianti di altre aziende produttrici oppure di trasferi- re al Cliente i propri diritti di garanzia nei confronti dei propri fornitori.
ProMinent Italiana S.r.l.
Clausole per contratti di manutenzione ordinaria programmata
1 Documenti contrattuali
I seguenti documenti costituiscono parte integrante del Contratto di Manutenzio:
■ Offerta Economica del Contratto di Ma- nutenzione (di seguito chiamata “OCM”)
■ Descrizione tecnica dei lavori e la loro pianificazione temporale (ove neces- saria)
■ Clausole per i contratti di Manutenzio- ne Ordinaria Programmata e Condizio- ni generali di vendita e del servizio di
assistenza tecnica (consultabili sul sito ProMinent Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx)
Nel caso in cui il Cliente o ProMinent Italia- na si accorgesse di eventuali discrepanze o ambiguità, il Cliente o ProMinent Italiana, a seconda del caso, informerà prontamen- te l’altra parte allo scopo di facilitare la cor- retta interpretazione e relativa modifica dei documenti contrattuali.
2 Attività di manutenzione
La manutenzione ordinaria programmata comprende in generale le seguenti attività:
■ Intervento tecnico di manodopera, viaggio, vitto ed alloggio (nel caso fos- se necessario il pernottamento) da par- te del nostro personale tecnico specializzato;
■ Sostituzione delle parti soggette ad usura ed elencate nell’OCM;
■ Verifica funzionale di tutte le apparec- chiature oggetto del Contratto;
■ Esecuzione di piccole riparazioni pos- sibili in loco, quali x.xx. regolazioni, ri- parazione di piccole perdite, ecc. per le quali viene richiesto unicamente mate- riale di normale consumo.
3 Inizio e termine del Contratto
Il Contratto di Manutenzione sarà perfezio- nato ed entrerà in vigore dalla data di rice- vimento dell’accettazione scritta da parte del Cliente ed avrà durata di 12 mesi, sal- vo diversamente indicato nell’OCM, e co- munque non oltre l'effettuazione dell'ultima visita prevista. La cadenza degli interventi viene riportata nell’OCM.
4 Rinnovo del Contratto
Il Contratto di Manutenzione non sarà taci- tamente rinnovabile ma sarà riproposto da ProMinent Italiana con revisione del costo ed eventuali modifiche dei materiali e/o prestazioni necessarie, di comune accor- do tra le parti. La validità della nuova pro- posta è di 60 giorni.
5 Ricambi ed attività fuori Contratto
I pezzi di ricambio impiegati e sostituiti du- rante l’intervento non inclusi nell’elenco del materiale dell’OCM e relativi all’appa- recchiatura oggetto del contratto saranno annotati dal Ns. tecnico sul Foglio di Assi- stenza e fatturati separatamente secondo le condizioni al punto 14.
Le ore eccedenti il totale massimo preven- tivato riportato nell’OCM, così come le ri- parazioni non possibili in loco ed eseguite presso i Ns. laboratori saranno conteggia- te separatamente secondo il tariffario ri- portato punto 14.
6 Interventi straordinari
Qualora il Cliente necessiti per l’impianto oggetto del Contratto di Manutenzione di ulteriori interventi rispetto a quelli previsti, dovrà emettere regolare ordine a ProMi- nent Italiana, che provvederà in base alla disponibilità del materiale e del personale tecnico comunque non oltre 20 giorni all'adempimento a cui farà seguito regola- re fattura. La tariffa della manodopera e gli sconti sui ricambi sono quelli riportati al punto 14.
7 Subappalto
ProMinent Italiana nell'esecuzione delle attività di manutenzione dell'impianto/i og- getto/i del Contratto potrà concedere a ter- zi in subappalto parte di dette attività. La scelta dei subappaltatori è riservata a Pro- Minent Italiana, ma dovrà essere sottopo- sta alla preventiva accettazione per iscritto del Cliente che potrà escludere quelle ditte che, a proprio insindacabile giudizio, non riterrà di proprio gradimento.
8 Piano generale di prevenzione e di si- curezza
ProMinent Italiana si impegna a concorda- re con il Cliente il "Piano generale di pre- venzione". Tale piano generale di prevenzione sarà redatto sulla base delle informazioni che il Cliente fornirà a ProMinent Italiana, così come previsto dal
" D.Lgs. Nr. 81 del 09.04.2008", ferme le responsabilità contrattualmente assunte in materia da ProMinent Italiana.
A norma dell’Art. 26 “Obblighi connessi ai Contratti di Appalto o d’opera o di sommi- nistrazione” del D.Lgs. Nr. 81 del 09 aprile 2008, ProMinent Italiana resta in attesa di ricevere da parte del Cliente la docu- mentazione specifica (ad es. XXXXX) per poter essere dettagliatamente in- formata sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui deve andare ad operare.
Nel caso in cui ProMinent Italiana non rice- vesse nessuna comunicazione da parte del Cliente, ProMinent si considera auto- rizzata ad intervenire, considerando nulli i rischi specifici dell’ambiente in cui an- drà ad operare.
La mancata ricezione da parte di ProMi- nent Italiana dei documenti citati relativi ai rischi dell’ambiente di lavoro, comporterà inoltre con la firma del contratto diretta as- sunzione di responsabilità esclusiva civile e penale del Cliente per eventuali danni a persone e cose, verificatisi durante il lavo- ro eseguito da ProMinent e ad esso ca- sualmente riconducibili.
ProMinent Italiana si obbliga nei confronti del Cliente, ad esaminare eventuali rischi ambientali in dipendenza all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contrat- to ed adottare tutti i provvedimenti di "pre- venzione" più opportuni e le cautele necessarie per garantire in ogni momento la sicurezza e la salute dei suoi dipendenti e di quelli del Cliente nonché di terzi.
ProMinent Italiana si obbliga nei confronti del Cliente di evitare nel modo più assoluto l'installazione, sistemazione ed impiego di attrezzi di fortuna di qualsiasi genere, di far osservare al proprio personale tutte le pre- scrizioni vigenti nel "locale impianto", a mezzo di cartelli e segnali vari, far rispetta- re al proprio personale il divieto di uso de- gli attrezzi, utensili ed altro materiale di proprietà del Cliente per l'esecuzione dei lavori in oggetto del Contratto.
Le apparecchiature ProMinent oggetto di manutenzione devono essere facilmente raggiungibili ed accessibili da parte del personale tecnico addetto alla manuten- zione, in modo da poter eseguire tutte le operazioni di assistenza e manutenzione in totale sicurezza. Eventuali strutture di accesso alle apparecchiature devono es- sere di tipo stabile e secondo le leggi e normative vigenti in materia di sicurezza. Nel caso in cui sul luogo di installazione o sul percorso necessario per accedervi vengono richiesti abbigliamento e/o DPI diversi dalla dotazione standard (tuta, guanti, caschetto, scarpe antinfortunistica, occhiali protettivi e cuffie fonoassorbenti), il Cliente si impegna a proprie spese a metterli a disposizione dell’assistente tec- nico.
In caso di manutenzione da eseguire in
cantiere di lavori in corso, la ProMinent Ita-
xxxxx comunicherà per iscritto al Cliente il proprio POS completo secondo quanto previsto dal X.Xxx. 81/08.
In ogni caso il Cliente è tenuto nella perso- na del suo supervisore dei lavori, a mettere a disposizione di ProMinent
Italiana la raccolta delle norme e regola- menti interni di fabbrica e illustrare i rischi specifici connessi all'ambiente. Devono essere in particolare evidenziati il signifi- cato delle varie segnalazioni acustiche e visive, ove esistano, e le situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi in fabbrica, indipendentemente dalle attività manutentive.
9 Smaltimento rifiuti giacenti presso zona di attività manutentiva
Qualsiasi tipo di attività di assistenza non prevede in nessun caso il conferimento a ProMinent Italiana di rifiuti sfusi o in conte- nitori a rendere nati dalla lavorazione su impianti di proprietà del cliente, in quanto ProMinent non è autorizzata allo smalti- mento e l’automezzo del service non è au- torizzato al trasporto rifiuti. La caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti prodotti è quindi un onere a carico del Cliente.
10 Variazione della consistenza degli im- pianti
Il Cliente che per proprie esigenze e/o per diversi motivi varia rispetto alla fornitura originale la consistenza degli impianti (in- tesa anche come insieme di apparecchia- ture) oggetto di manutenzione, deve inviare a ProMinent Italiana opportuna co- municazione scritta.
Nel caso altresì, che una o più macchine ri- entranti nel Contratto di manutenzione, vengano modificate o siano stati eseguiti interventi rilevanti da personale del Cliente o da personale non meglio identificato, viene fatto obbligo al Cliente stesso, di no- tificare per iscritto a ProMinent Italiana al- meno 30 giorni prima del previsto intervento manutentivo le modifiche eventualmente apportate. ProMinent Ita- liana si riserva la facoltà di eseguire qualsi- asi attività di manutenzione sulle apparecchiature/impianti modificate/i, pre- via verifica delle modifiche, funzionalità e sicurezza delle stesse.
11 Innovazioni e modifiche degli impianti Durante l'esecuzione del Contratto di ma- nutenzione, ProMinent Italiana si impegna a elaborare proposte di miglioramento agli impianti idonee ad apportare una riduzio- ne dei costi di manutenzione e/o di eserci- zio degli impianti stessi senza alterarne l'efficienza e perseguendo l'obiettivo di mi- gliorarne il livello di affidabilità tecnologica e di sicurezza. Qualora il Cliente intenda avvantaggiarsi dei miglioramenti tecnici proposti da ProMinent, egli deve autoriz- zare per iscritto il lavoro di modifica che sarà gestito come intervento straordinario di cui al punto 6.
12 Foglio di assistenza
Alla fine dell’intervento, il tecnico provve- derà alla stesura di un Foglio di Assisten- za, come prova documentale di esecuzione delle prestazioni, il quale sarà firmato dal tecnico ProMinent e dal Clien- te. Nel caso in cui il tecnico ProMinent do- vesse terminare il lavoro fuori dall’orario di apertura del cliente e/o comunque in tem- poranea assenza di quest’ultimo, ProMi- nent provvederà ad inviarlo successivamente al Cliente per la firma. In caso di rinuncia o mancata firma da parte del Cliente farà fede la sola sottoscrizione da parte del tecnico ProMinent.
13 Fatturazione
Alla sottoscrizione del Contratto verrà fat- turato, come anticipo, l’importo pari al 20% del valore del materiale di ricambio pre- visto per l’assistenza.
La fatturazione residua del materiale av- verrà al momento della spedizione dello stesso al Vs. magazzino ovvero al Ns. cen- tro di assistenza.
La fatturazione dell’intervento tecnico, in- teso come manodopera, viaggio, vitto e al- loggio, avverrà ad intervento eseguito.
14 Pagamenti
Per tutte le fatture sono valide le condizioni di pagamento riportate nell’OCM, salvo di- verse condizioni concordate con ProMinent Italiana.
15 Tariffario
Costo orario manodo- pera | 49,00 €/ora |
Vitto (pranzo / cena) | 28,00 €/cad |
Trasferta (pernotta- mento e indennità di trasferta) | 114,00 €/ giorno |
Costo kilometrico | 0,88 €/km |
Sconto aggiuntivo per i ricambi fuori contratto | 5% |
Tariffario per interventi ordinari e pro- grammati con contratto di manutenzio- ne (prezzi IVA esclusa)
16 Garanzia intervento e reclami ProMinent Italiana garantisce la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione a regola d’arte. Eventuali reclami vanno fatti immediatamente. Trascorso un termine di 10 giorni dalla data di esecuzione dei la- vori di manutenzione sono reclamabili solo i difetti o vizi occulti dei materiali sostituiti. Se il reclamo viene presentato nei termini di cui sopra, ProMinent Italiana provve- derà nell'ambito delle proprie disponibilità lavorative e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del reclamo, all'elimi- nazione dei difetti oggetto di reclamo, sal- vo disponibilità a magazzino dei ricambi necessari.
ProMinent Italiana si riserva la possibilità di eliminare inconvenienti presenti su com- ponenti di apparecchiature e/o impianti di altre aziende produttrici oppure di trasferi- re al Cliente i propri diritti di garanzia nei
confronti dei propri fornitori.
17 Comunicazioni
La data dell’intervento di manutenzione verrà comunicata al Cliente almeno 7 gior- ni prima e rimarrà valida a condizione che non venga revocata prontamente da quest’ultimo almeno 3 giorni prima del pre- visto intervento.
Nel medesimo termine ProMinent Italiana comunicherà al Cliente il nominativo e re- capiti dell’assistente tecnico, quale perso- na di riferimento per ogni comunicazione relativa all’attività di coordinamento di quanto necessario all’espletamento del servizio di manutenzione, mentre il Cliente comunicherà il nominativo e recapiti del suo responsabile e supervisore della ma- nutenzione.
Tutte le comunicazioni concernenti l’ese- cuzione del presente Contratto, devono avvenire in forma scritta, pena la loro inef- ficacia. Si considerano comunicate in for- ma scritta le comunicazioni inviate a mezzo posta, telefax o posta elettronica.
18 Esclusioni
Sono esclusi dal presente Contratto di ma- nutenzione qualsiasi opera di carattere elettrico, idraulico e civile, comprese le ri- parazioni di grossa entità, e quant’altro non espressamente riportato nel Contrat- to.