CASALGRANDE SEDE N. 6 (Provincia di Reggio Emilia) (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI
CASALGRANDE SEDE N. 6 (Provincia di Reggio Xxxxxx) (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)
L’anno Duemila…………, addì del mese di in Casalgrande,
nella Casa Comunale, avanti a me ……….……..........., Segretario Comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi del comma 4 dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sono personalmente comparsi i signori:
1) (chi rappresenta il Comune
di Casalgrande)
2)……………………………………………………………….. (chi rappresenta il Concessionario)
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all’assistenza dei testimoni.
Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del giorno 8 settembre 2016, il Comune di Casalgrande ha ridisegnato i perimetri territoriali e la propria pianta organica delle sedi farmaceutiche, secondo quanto indicato dagli articoli 17 e 20, comma, 1 della legge regionale 2/2016;
con la stessa deliberazione la Giunta ha esercitato il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica n. 6 di nuova istituzione, ai sensi
dell'art. 9 della Legge n.475/1968;
sono state esaminate le forme consentite dall’ordinamento vigente per le farmacie di cui sono titolari i Comuni, in base all’art. 9 della legge n. 475/1968 come modificato dall’art. 10 della legge 362/1991;
in forza di un approccio interpretativo comunitariamente orientato è consentito ai Comuni, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell’art. 30 del Codice dei Contratti ( ora artt. 164 e seguenti del Nuovo Codice dei contratti pubblici);
con determina n… del ……. è stata indetta la gara n. ……. – Codice
………;
a seguito dell’esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario ;
il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico comunale da parte del Concessionario fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Casalgrande ed il Concessionario medesimo, al fine di garantire il controllo dell’ente sull’attività di gestione del Concessionario ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale;
che il Comune rimane titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione la cui gestione affida in concessione.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1) Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.
Art. 2) Definizioni contrattuali
2.1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
a) “Comune”, il Comune di Casalgrande titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione;
b) “Concessionario” o “Gestore”, l’affidatario del servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;
c) “Servizio” o “Farmacia”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della Farmacia Comunale di nuova istituzione nel Comune di Casalgrande);
d) “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
e) “Parti”, il Comune ed il Concessionario.
Art. 3) Oggetto contrattuale
3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.
3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) la dispensazione finale di medicinali preconfezionati di origine industriale (specialità medicinali, galenici industriali, medicinali generici)
per uso umano e per uso veterinario, l’allestimento e la dispensazione
finale di preparazioni galeniche estemporanee e multiple per uso umano e per uso veterinario, la preparazione e/o la dispensazione finale dei prodotti affini ai medicinali, dei presidi medico-chirurgici (chimici e biocidi), dei dispositivi medici, dei diagnostici in vitro e dei prodotti di fitoterapia e d’erboristeria nei limiti attualmente fissati dall’articolo 100 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall’articolo 96 bis del Decreto Legislativo 27 dicembre 2007, n. 274;
b) l’effettuazione di test autodiagnostici di prima istanza;
c) le altre attività complementari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, servizio di prenotazione esami e visite, noleggio strumenti ed apparecchi medicali;
d) ogni altra attività prevista dai decreti attuativi in relazione ai nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ex D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.
3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell’azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.
3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.
Art. 4) Corrispettivo contrattuale
4.1. Come previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune i seguenti corrispettivi:
a) un importo fisso una tantum pari ad euro ….…...( /00), oltre
IVA di legge. Il suddetto importo viene corrisposto al Comune al momento della stipula del presente contratto;
b) un canone annuo rivalutabile per 20 (venti) annualità pari ad euro
………………….. (…………../00) oltre ad IVA di legge da corrispondere con rate anticipate semestrali entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno;
c) un ulteriore canone variabile aggiuntivo pari al 4% , calcolato sulla quota di fatturato eccedente la soglia minima di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) annui, oltre IVA di legge , da corrispondere entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il canone risulta così calcolabile:
V: canone annuo aggiuntivo variabile Y: volume d’affari annuale
P: percentuale del canone variabile aggiuntivo (4%) Z: canone fisso annuale
V= (Y x P) – Z
Nel caso V risulti negativo il canone aggiuntivo non deve essere corrisposto.
Per la determinazione del canone aggiuntivo variabile sul volume d’affari annuale si farà riferimento all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate,
registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno
solare , a norma degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/72 s.m.i., tenendo conto delle variazioni indicate nell’art. 26 del DPR: n. 633/72 s.m.i. . Ai fini della quantificazione del canone annuo aggiuntivo variabile di cui alla lettera c), il concessionario dovrà trasmettere annualmente, entro due mesi dalla chiusura d’esercizio anche la documentazione contabile volta ad attestare l’ammontare complessivo di ricavi relativi all’annualità cui il canone annuo si riferisce.
Art. 5) Obblighi in capo al Concessionario e standard di erogazione del Servizio
5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l’attività entro il termine fissato del giorno 8 settembre 2017, con sede collocata in Casalgrande, all’interno dell’area di pertinenza così come individuata nella deliberazione della Giunta comunale n. 95 del giorno 8 settembre 2016, e costituita da locali aventi destinazione d’uso urbanistica di commercio al dettaglio di vicinato .
I locali dovranno essere dotati di impianti a norma di legge, essere a norma dal punto di vista urbanistico – edilizio e dovranno essere dotati di servizi igienici e idonei a garantire l’accessibilità alle persone diversamente abili. I locali dovranno avere un accesso dalla pubblica via
anche nelle ore notturne, al fine di permettere lo svolgimento delle
normali attività della Farmacia.
Il gestore dovrà provvedere ai lavori necessari per l’adeguamento dei locali alle necessità della nuova Farmacia e si dovrà impegnare altresì ad arredarli con idonee attrezzature.
5.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al servizio, pur nell’ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l’autorizzazione iniziale, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi e secondo le procedure di cui all’art. 1 della Legge n. 475/1968 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento della farmacia in altro locale.
5.4. Il Concessionario conferma la nomina a Direttore della Farmacia il dott. ………….., cod. fisc. ………………… iscritto all’Albo dei Farmacisti di
…………. al n. …. In possesso dei requisiti professionali di legge, giusta dichiarazione di accettazione del medesimo allegata al presente contratto unitamente a copia fotostatica del documento di identità dello stesso.
5.5. Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta al direttore uscente al momento della sua nomina, previa accettazione dell’incarico da parte del medesimo nuovo incaricato.
5.6. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio
in conformità all’offerta tecnica presentata.
5.7. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
5.8. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente, una “Carta dei Servizi della Farmacia” e a rispettare i contenuti della stessa.
5.9. La “Carta dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta prima dell’avvio dell’attività, essere sottoposta al Comune e pubblicizzata con le modalità concordate con il Comune.
5.10. La “Carta dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
5.11. Ai fini dell’emanazione della “Carta dei Servizi della Farmacia” il
Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:
verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell’Amministrazione Comunale circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
5.12. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
5.13. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con
riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei
servizi.
Art. 6) Responsabilità in capo al Concessionario
6.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a dotarsi di attrezzature, beni strumentali e personale addetto, idonei per quantità e qualità a garantire il regolare svolgimento del servizio, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;
b) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
c) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per eventuali veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio;
d) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i
collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
e) a garantire al Comune l’accesso ai dati ed alle informazioni relative alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l’attuazione del presente contratto;
f) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.
Art. 7) Gestione, andamento del Servizio e controllo esercitato da parte del Comune
7.1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:
a) erogare i servizi minimi:
1. obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'AUSL;
2. obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle AUSL secondo le norme convenzionali;
3. obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'AUSL di riferimento sia attuali che futuri;
4. obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e
l’aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
5. obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza.
b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza;
d) promuovere l’uso corretto del farmaco, l’organizzazione e l’attuazione sistematica all’interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l’educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell’ambito di programmi promossi dal servizio sanitario nazionale;
e) valutare l’adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza
familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla
vigente normativa di settore.
7.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.
7.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
Art. 8) Interruzione del servizio ed esecuzione d’ufficio
8.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
8.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’ASL territorialmente competente.
8.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
8.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni
conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
8.5. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.
Art. 9) Obblighi del Comune
9.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.
9.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
9.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
9.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure
vengano rispettate.
Art. 10) Divieto di cessione del Contratto
10.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
Art. 11) Durata del Contratto
11.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.
11.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
11.3. In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara l’affidamento della gestione della Farmacia ovvero proceda ad alienare la titolarità del diritto di esercizio della Farmacia stessa, al Gestore che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.
11.4. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate
economicamente più vantaggiose di quella del Gestore (ovvero comunque
preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo Contratto di gestione della Farmacia o di cessione della titolarità della stessa.
11.5. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del raporto.
11.6. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà:
a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue:
1. i beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, previo inventario, ad un corrispettivo da concordare tra le parti;
2. le scorte dei prodotti per la vendita che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino al valore determinato, previo inventario, secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);
b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione
in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.
Art. 12) Penali e risarcimento del maggior danno
12.1. Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:
1) per il mancato avvio dell’attività entro i termini previsti dall’articolo
5.2 del presente Contratto: euro ,00 (euro /00);
2) per la mancata redazione della Carta della qualità dei Servizi, in modo conforme al presente Contratto entro i termini di cui al precedente articolo 5: euro 10.000,00 (euro diecimila/00);
3) per ogni giornata di mancata apertura non giustificata della Farmacia: euro 1.000,00 (euro mille/00);
12.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
12.3. Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione
definitiva.
Art. 13) Clausola risolutiva espressa
13.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art.
1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
b) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
c) scioglimento della Società (o cessazione della impresa individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del Contratto;
e) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio, nonché gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
g) ricorso all'abusivismo professionale;
h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio;
i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
k) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una
penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
13.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
Art. 14) Cessazione per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario
14.1. La cessazione del Rapporto Contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell’affidamento del servizio, l’applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno.
Art. 15) Cauzione definitiva
15.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva di euro ……………….
( ) pari al 10% dell’importo contrattuale (esclusi i canoni non
determinabili in quanto stabiliti a percentuale).
15.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti
da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli.
Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.
Art. 16) Foro competente
16.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Reggio nell’Xxxxxx. Art. 17) Elezione di domicilio
17.1. Con riferimento all’esecuzione del presente contratto le Parti eleggono domicilio:
- per quanto riguarda il Comune, in …..
- per quanto concerne il Gestore, in …..
Art. 18) Norme finali
18.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.
18.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.
Art. 19) Spese contrattuali
19.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario. Art. 20) Valore del Contratto
20.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali, è pari ad euro al
netto di IVA.
(firma Comune) (firma Concessionario)