SCHEDA SINOTTICA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AI CORSIORGANIZZATI DA COOPERNUOTO
SCHEDA SINOTTICA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AI CORSI ORGANIZZATI DA COOPERNUOTO |
Compagnia Assicuratrice | LLOYD’S Sindacato Nro 4472 |
Sottoscrittore | WBA Srl |
Broker | Xxxxx Xxxxxxx Srl RUI Nro B000137118 |
Attivazione copertura | Dalle ore 24 del giorno successivo al quale l’assicurato risulti iscritto ad un corso/attività organizzato dal contraente come riscontrabile dai registri della medesima e che sia stata pagata la relativa quota d’iscrizione |
Sinistro | Il verificarsi di un infortunio acclarato da immediato ricorso al pronto soccorso |
Assicurati | Tutti coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi ed alle attività organizzate dal contraente e che hanno pagato la relativa quota di iscrizione |
Limite d’età | Non sono assicurabili iscritti con età maggiore di anni 75 |
CATEGORIA DI ASSICURATI | SOMME ASSICURATE (scoperti/franchigie) |
Categoria A | |
Iscritti ai corsi di nuoto (non agonistica) | |
Morte | Euro 80.000,00 |
Invalidità Permanente | Euro 80.000,00 |
Franchigia Invalidità Permanente | 9% |
Rimborso Spese Mediche | Euro 3.000,00 |
Franchigia Spese Mediche | Euro 100 |
Categoria B | |
Iscritti ai corsi svolti in palestra | |
Morte | Euro 80.000,00 |
Invalidità Permanente | Euro 80.000,00 |
Franchigia Invalidità Permanente | 9% |
Rimborso Spese Mediche | Euro 3.000,00 |
Franchigia Spese Mediche | Euro 200 |
Categoria C | |
Iscritti ai Campi Estivi/Grest | |
Morte | Euro 50.000,00 |
Invalidità Permanente | Euro 50.000,00 |
Franchigia Invalidità Permanente | 9% |
Rimborso Spese Mediche | Euro 3.000,00 |
Franchigia Spese Mediche | Euro 100 |
Principali esclusioni | 1. Per le categorie A e B le garanzie sono limitate ai soli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione ai relativi corsi svolti presso le strutture del Contraente; per la categoria C le garanzie sono limitate ai soli infortuni subiti dagli Assicurati durante la partecipazione alle attività previste dal Contraente. 2. Le garanzie non comprendono la partecipazione a gare di ogni ordine e grado 3. Per la categoria B si intendono escluse dalla copertura assicurativa le ernie da sforzo 4. La garanzia rimborso spese mediche si intende operante anche per le protesi dentarie ma con un sottolimite pari a 1.500 euro per ciascun Assicurato |
NOTA BENE | Per maggiori approfondimenti consultare il testo di polizza allegato La presente scheda sinottica è redatta ai soli fini informativi e non sostituisce il contratto di assicurazione. |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:
- comunicare immediatamente al personale della struttura l’accaduto
- recarsi al pronto soccorso
- inviare via mail o fax la documentazione medica rilasciata dal pronto soccorso con una breve descrizione dell’accaduto ai seguenti contatti:
o Email xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx e in copia conoscenza xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
o Fax: 00.00000000
Non potranno essere prese in carico denunzie di sinistro prive della documentazione medica del pronto soccorso o con data successiva al giorno di accadimento dell’evento.
CONDIZIONI GENERALI:
• ARTICOLI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
CONDIZIONI SPECIALI:
(Valide unicamente se richiamate nella scheda di polizza)
• INDENNIZZI ALLA CONTRAENTE
• LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI
• LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI
CONDIZIONI PARTICOLARI:
(Valide unicamente se espressamente indicate nella scheda e se ne sia stato corrisposto il relativo premio addizionale)
• INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO
• INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO ED INGESSATURA
• RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
• GARANZIA DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
• ESTENSIONE GUERRA E TERRORISMO CON CLAUSOLA DI RECESSO ENTRO LE 168 ORE
PREMESSA
Articolo I Il presente Certificato di Assicurazione è valido se è firmato anche dal Broker/Corrispondente dei Lloyd’s.
Articolo II Il Broker/Corrispondente dei Lloyd’s che firma il presente Certificato di Assicurazione non è un Assicuratore e pertanto non è responsabile della sua esecuzione.
Articolo III Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto degli Assicuratori.
Articolo IV Il presente Certificato di Assicurazione è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi sua parte integrante.
CONDIZIONI GENERALI
DEFINIZIONI: nel testo che segue si intendono:
» per Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza uno degli eventi garantiti in polizza;
» per Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone;
» per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
» per Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
» per Assicuratori: alcuni membri dei Lloyd’s, Sottoscrittori della presente Assicurazione;
» per Polizza: il documento che prova l’Assicurazione;
» per Broker: la Spett.le W.B.A. S.r.l.;
» per Premio: la somma dovuta dall’Assicurato/Contraente agli Assicuratori;
» per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
» per Sinistro: il verficarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
» per Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
» per Attività Professionale: quella inerente al lavoro remunerato;
» per Day Hospital: la degenza senza pernottamento presso un Istituto di Cura;
» per Ingessatura: mezzo di contezione costituito da: fasce, docce o altri apparecchi, confezionati con gesso da modellare; contenzione con fasce rigide od altri apparecchi ortopedici immobilizzanti rimovibili unicamente da personale medico – paramedico o, comunque, solo alla fine della cura;
» per Istituto di Cura: ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità alla erogazione dell’assistenza ospedaliera anche in regime di degenza diurna. Non sono considerati tali gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
» per Ricovero: la degenza con pernottamento presso un istituto di cura.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge)
ART. 1 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Ai sensi dell’art. 1901 C.C., l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno concordato ed indicato nel contratto, ferme restando le scadenze stabilite per il pagamento dei premi o delle rate di premio successivi.
Il pagamento dei premi deve essere eseguito presso il Broker/Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce la polizza.
Il pagamento della prima rata di premio avviene con quietanzamento da parte del Broker/Corrispondente dei Lloyd’s e, per i premi successivi, su documenti separati emessi dal Broker/Corrispondente dei Lloyd’s stesso.
Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata minore ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.
ART. 2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (vedi oltre Art. 21 Buona fede)
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione del rischio. Gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell`art. l897 C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Tale obbligo vale anche, ai sensi dell’art. 1898 C.C., per l’aggravamento del rischio; in tali casi gli Assicuratori avranno il diritto di richiedere un aumento del premio o di recedere dalla presente Assicurazione dando avviso di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx/ Xxxxxxxxxx relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione.
ART. 3 - RECESSO
Gli Assicuratori ed il Contraente/Assicurato possono recedere dal presente contratto o, nel caso che siano assicurate più persone, possono far cessare l’Assicurazione relativa alla sola persona infortunata, dando un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori, questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori, entro suddetto termine, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 4 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
A meno che non sia specificamente richiesto nella proposta di polizza il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di persone, ma in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza.
ART. 5 - ONERI FISCALI
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.
ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, o telefax. Tutte le comunicazioni fatte al Broker/Corrispondente dei Lloyd’s hanno piena validità ed efficacia tra le parti.
ART. 7 - FORO COMPETENTE
A meno che non sia specificamente concordato tra le parti il foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello
dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede il Contraente/Assicurato o il Broker/Corrispondente dei Lloyd’s.
ART. 7BIS - DOMANDE GIUDIZIALI
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd’s, al Rappresentante Generale per l’ltalia dei
Lloyd’s. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd’s, che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd's.
ART. 8 - VALIDITÀ TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per il mondo intero.
ART. 9 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il periodo di questa Assicurazione non potrà essere superiore ai 12 mesi a meno che non preventivamente diversamente concordato e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.
ART. 10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso gli Assicuratori liquidano l’indennità dovuta, ne dànno comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvedono al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta europea (Euro).
ART. 11 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Gli Assicuratori rinunciano a favore del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso di cui all’art. 1916
C.C. verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio causato alle persone assicurate con il presente contratto.
ART. 12 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante il periodo di validità della polizza nello svolgimento:
- delle attività professionali principali dichiarate, nonchè delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dagli Assicuratori prima, non avrebbero determinato alcuna maggiorazione del premio;
- di ogni altra attività svolta che non abbia carattere professionale ferme le Esclusioni di cui al seguente Art. 14.
A titolo esplicativo e non limitativo sono considerati infortuni anche:
a) le lesioni sofferte in occasione di aggressioni, vandalismo, rapina ed atti violenti in generale (fatto salvo quanto specificatamente escluso dalla clausola “Esclusione di Guerra, Terrorismo e stragi di massa ”), a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte volontaria o attiva;
b) gli infortuni provocati da qualsiasi evento naturale (quali ad esempio: terremoto, tempeste, eruzioni vulcaniche, franamento del terreno e simili).
c) gli infortuni derivanti dall’uso e guida di veicoli e natanti in genere, compresi mezzi di terzi e/o pubblici (salvo quanto disposto
nell’art. 14Esclusioni lettera c) ed d));
d) gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei in qualità di puro passeggero nei limiti e nei termini di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Art. 27);
e) i colpi di sole e di calore, la disidratazione, l’assideramento e il congelamento, le vertigini nonché, in genere, gli effetti della temperatura esterna, degli agenti atmosferici e di altre influenze termiche ed atmosferiche;
f) l’asfissia dovuta ad involontaria aspirazione di gas o vapori;
g) l’avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione accidentale di cibi o dall’assorbimento di bevande o sostanze
in genere;
h) i morsi ed i calci, le punture e le ustioni provocate da animali, insetti e vegetali (con esclusione però delle malattie da essi direttamente o indirettamente provocate)
i) le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di polizza;
j) l’annegamento;
k) le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzi (escluso infarto e colpi apoplettici) e le ernie traumatiche;
l) l’azione di fulmine, la folgorazione e le lesioni provocate da scariche elettriche;
m) le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive, nonchè le lesioni prodotte da fiamma o da corpi incandescenti;
n) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;
o) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza (purchè non alla guida di veicoli, motoveicoli o natanti), di malore e di incoscienza;
p) gli infortuni subiti dall’Assicurato derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave del Contraente/Assicurato;
q) le lesioni subite in occasione di legittima difesa o di atti compiuti per solidarietà umana;
r) gli Assicuratori in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato, corrisponderanno le somme assicurate per uno degli eventi garantiti in polizza anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano causa diretta dell’infortunio, ma conseguenza della zona, del clima, o di altre situazioni concomitanti e l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
s) gli infortuni subiti in occasione di dirottamento o pirateria aerea fatto salvo quanto specificatamente escluso dalla clausola
“Esclusione di Guerra, Terrorismo e stragi di massa ”;
t) gli infortuni subiti durante la pratica non professionale di qualsiasi sport eccettuati quelli specificatamente esclusi all’Art. 14 Esclusioni.
ART. 13 - XXXXX XX XXXXXX
Ai fini della garanzia di cui alla presente assicurazione, si considerano a tutti gli effetti, quali infortuni garantiti le ernie da sforzo, con
l’intesa che:
a)se l’ernia non fosse operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una indennità a titolo di Invalidità Permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso stesso. In caso di contestazione circa l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura stabilita oltre;
b) se l’ernia risultasse operabile e dopo l’intervento residuasse una Invalidità Permanente, la stessa verrà indennizzata con i normali criteri previsti per i casi di Invalidità Permanente da infortunio ed entro un massimo del 5% della somma assicurata a tale titolo.
ART. 14 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni:
a) derivanti da suicidio, tentato suicidio o autolesione intenzionale, o azione delittuosa o sediziosa compiuta dalla/e persona/e assicurata/e;
b) derivanti da uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o simili non prescritto da ricetta medica di un dottore specialista o se prescritto non usato in conformità con la prescrizione;
c) derivanti da guida di veicoli o natanti per i quali l’Assicurato non sia in possesso della relativa abilitazione o dell’età prescritta dalla
legge;
d) derivanti da partecipazione a competizioni sportive agonistiche, corse o gare, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità indette dall’ACI, regate veliche o raduni cicloturistici o altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l’impiego di veicoli o natanti a motore;
e) derivanti da pratica a qualunque titolo di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
f) derivanti da partecipazione a qualsiasi forma di alpinismo e speleologia che di norma implichino l’uso di ramponi, funi o guide,
caccia a cavallo, concorsi ippici, la pratica di rugby, boxe o qualunque altra forma di arte marziale;
g) derivanti da ogni forma di malattia non inclusa nel precedente Art. 12; in qualsiasi caso la morte dell’Assicurato dovuta a malattia è esclusa da questa Assicurazione;
h) derivanti e/o riconducibili ad attivitá riguardante gare di sci e snowboard, gare di salto con gli sci, sci acrobatico, hockey su ghiaccio, utilizzo di bob o skeletons.
i) derivanti e/o riconducibili a patologie e/o condizioni preesistenti alla decorrenza contrattuale. Si intendono inoltre esclusi:
l) gli infarti;
m) l’attività subacquea con l’uso di apparato respiratorio ad eccezione di quella effettuata ad una profonditá non superiore ai 30 metri ed in compagnia, in qualsiasi momento, di un altro subacqueo;
n) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da un infortunio.
Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa
Ferme le altre condizioni di polizza e modificazioni della stessa, si concorda che il presente contratto di Assicurazione esclude danni o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti, contribuiti, causati, conseguenti o in relazione con quanto di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o eventi che possano aver contribuito, concomitantemente o in altro momento, al danno o costo:
1. guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
2. invasioni;
3. atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano;
4. guerra civile;
5. sommosse; 6 . ribellioni;
7. insurrezioni;
8. rivoluzioni;
9. rovesciamento di governi legalmente costituiti;
10. tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa;
11. colpi di stato militari o usurpazioni di potere;
12. esplosioni di armi da guerra;
13. l’utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o combinate tra loro;
14. omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra;
15. attività terroristica.
Ai fini della presente esclusione:
» per attività terroristica s’intendono l’atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l’intenzione di influenzare i governo e/o di seminare il terrore tra l’opinione pubblica o parti della stessa. L’attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e o la minaccia di ricorrervi. Inoltre potranno essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i;
» per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali;
» per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale chimico composto solido, liquido o gassoso, che quando usato causa incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali;
» per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie), micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi, modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Esclusi dalla presente copertura assicurativa s’intendono inoltre i danni o gli esborsi di qualsivoglia natura, direttamente o indirettamente causati o in relazione con eventuali azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere uno o tutti gli eventi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (15).
Nel caso in cui parte della presente esclusione sia da ritenersi nulla o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
Esclusione per contaminazione Nucleare 27/11/2001
Questa Assicurazione esclude qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente conseguente o causato da:
1. radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante dalla combustione del propellente di cui sopra;
2. esplosioni radioattive tossiche o altre proprietà pericolose di qualsiasi altro assemblaggio nucleare o componente nucleare del detto assemblaggio, indipendentemente da come la emissione o esplosione si sia verificata.
ART. 15 - MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquideranno la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati, in difetto di designazione gli Assicuratori liquideranno la detta somma agli eredi.
ART. 15BIS - RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di infortunio indennizzabile a termini della presente polizza ed avvenuto all’estero, gli Assicuratori corrisponderanno, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per ogni assicurato, il rimborso delle spese sostenute, in caso di decesso, per il rimpatrio della salma
dell’Assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia. Gli Assicuratori effettueranno il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione in originale dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati.
ART. 16 - MORTE PRESUNTA
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli Assicuratori liquideranno ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai
termini degli artt. 60 e 62 C.C..
Tuttavia in caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata dalla competente autorità la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro sei mesi dalla data del sinistro il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato, gli Assicuratori corrisponderanno l’indennità prevista per il caso di morte (art. 211 e 838 del Codice della Navigazione).
Resta inteso che, se dopo che gli Assicuratori hanno pagato l’indennità risulterà che l’Assicurato è vivo, gli Assicuratori hanno diritto all’ immediata restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere gli eventuali diritti derivatigli dalla polizza.
ART. 17 - INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano a tale titolo un’indennità calcolata in percentuale della somma assicurata per Invalidità Permanente totale secondo quanto previsto dalla tabella delle percentuali di Invalidità Permanente allegata al regolamento per l’esecuzione del
D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni e con rinuncia da parte degli Assicuratori all’applicazione della
franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio (INAIL) ma fermo restando l’applicazione della franchigia richiamata nella scheda di copertura e con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita
anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale.
L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale stabilita per il pollice, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella suesposta tabella l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle
percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato di esercitare qualsiasi attività generica lavorativa, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di provato e constatato mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente riferite all’arto destro si intendono riferite all’arto
sinistro e viceversa.
Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi permanenti, gli Assicuratori liquideranno una somma a titolo di ulteriore indennità per il rimborso delle spese documentate e sostenute per l’intervento cosmetico chirurgico riparatore fino ad un massimo di Euro 12.500,00.
ART. 17BIS - FRANCHIGIA PER INVALIDITA’ PERMANENTE
Qualora non diversamente stabilito e concordato, le somme assicurate per Invalidità Permanente da infortunio sono soggette ad una franchigia articolata come segue, da applicarsi sulla somma assicurata:
• 3% relativa al 10% di invalidità permanente fino ad Euro 517.000,00 (la franchigia si azzera per invalidità permanente uguale o superiore all’11%);
• 5% per somme assicurate eccedenti Euro 517.000,00 e fino ad Euro 775.000,00;
• 10% per somme assicurate eccedenti Euro 775.000,00 e fino ad Euro 1.292.000,00;
• 15% per somme assicurate eccedenti Euro 1.292.000,00 e fino ad Euro 1.650.000,00.
Qualora, in conseguenza di un infortunio, l’Assicurato riporti una Invalidità Permanente di grado superiore al 50% la somma assicurata per il caso Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%.
Limitatamente alla categoria Dirigenti, alle regolari dipendenze della Contraente, per le percentuali di Invalidità Permanente, valutate
come sopra, verrà considerata l’intera percentuale della invalidità accertata senza applicazione di franchigia alcuna.
ART. 18 - CUMULO DI INDENNITÀ
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli Assicuratori corrispondono ai beneficiari designati o, in difetto alle altre persone indicate nell’Art. 26 Condizioni Generali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non richiederanno il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente da un infortunio la cui indennità sia stata concordata o offerta in misura
determinata, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
ART. 19 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Gli Assicuratori corrispondono l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio
l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora
l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o perdita funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di liquidazione, di cui all’art. 17,
saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART. 20 - ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che
dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni
sull’indennizzabilità o quantificazione del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00. L’obbligo degli Assicuratori verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
ART. 21 - BUONA FEDE
L’omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o
incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, semprechè ciò sia avvenuto in buona fede, non pregiudicheranno il diritto all’indennità, fermo restando il diritto degli Assicuratori, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano state conosciute dagli Assicuratori o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
ART. 22 - LIMITI DI ETÀ
L’Assicurazione non vale per le persone di età maggiore di 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di
contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale della polizza corrente.
ART. 23 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi. L’Assicurazione cessa con la diagnosi di una di tali affezioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze di questa prima diagnosi. Quando questa diagnosi comporti la cessazione della polizza durante il periodo di questa copertura, gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 24 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un certificato medico, deve essere fatta per iscritto al Broker/Corrispondente dei Lloyd’s entro trenta giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, questo ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Il decorso delle lesioni subite dovrà essere documentato da eventuale ulteriore certificazione medica successiva alla denuncia
dell’evento fino alla guarigione clinica.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita dei medici degli Assicuratori ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato – salvo che siano espressamente comprese
nell’Assicurazione - fatta eccezione per i medici designati dagli Assicuratori.
Se dolosamente non vengono adempiuti l’obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all’indennità. Se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, gli Assicuratori hanno il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 25 - CONTROVERSIE SULL’ASSICURABILITÀ DELLE PERSONE E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI
In caso di divergenza sull’assicurabilità delle persone ed ai sensi del precedente Art. 19 sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o sul grado di Invalidità Permanente, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal
Consiglio dell’Ordine di Medici avente giurisdizione del luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico dovra’ risiedere nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato o al luogo di residenza del Broker/Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce la polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
ART. 26 - BENEFICIARI
Beneficiari in caso di morte ed in caso di Invalidità Permanente si intendono:
- in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, salvo diversa dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato e rilasciata, a sua scelta, ai competenti uffici del Broker/Corrispondente dei Lloyd’s o degli Assicuratori;
- in caso di Invalidità Permanente gli Assicurati stessi, con l’intesa che le quietanze di liquidazione degli indennizzi dovranno essere sottoscritte sia dall’Assicurato che dal Contraente.
ART. 27 – RISCHIO VOLO
L’Assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi effettuati in qualità di passeggero (ma non come
pilota od altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri:
» in servizio pubblico di linee aeree regolari;
» eserciti da società che effettuano voli charter o comunque di proprietà e gestiti da aziende commerciali;
» plurimotori (escluse le trasvolate oceaniche), eserciti da ditte o private (semprechè non di proprietà dell’Assicurato).
In ogni caso gli Assicuratori non corrisponderanno un importo superiore ad Euro 10.000.000,00 per il numero totale delle persone che viaggiano sullo stesso aereo al momento del sinistro. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano l’importo sopraindicato le indennità spettanti saranno adeguate, in caso di sinistro, con riduzione e imputazione proporzionale.
ART. 28 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFALI
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone Assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico avvenimento, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di Euro 10.000.000,00 (Euro diecimilioni).
Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
ART. 29 - CLAUSOLA PROCEDURA PER I RECLAMI SU POLIZZE LINEA PERSONA (ITALIA)
Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio che sia di alta qualità e che sia costante durante tutto il corso della polizza. Se Lei dovesse ritenere che il servizio ricevuto non sia di alta qualità, La preghiamo di seguire le procedure qui di seguito riportate e noi ci impegnamo a fare il possibile per risolvere il problema.
Domande o dubbi:
Se Lei dovesse avere qualsiasi domanda o dubbio in relazione alla Sua Assicurazione o sulla gestione di un sinistro La preghiamo di contattare in prima istanza la W.B.A. S.r.l. – Piazza Don X. Xxxxxxx, 1 – Tel. 02/0000000 - Fax 02/00000000 – indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxx.xxx .
Problemi:
Se Lei dovesse avere qualsiasi problema in relazione a qualsiasi aspetto della Sua Assicurazione La preghiamo di contattare la W.B.A.
S.r.l. – Piazza Don X. Xxxxxxx, 1 – Tel. 02/0000000 - Fax 02/00000000 – indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxx.xxx
Reclami:
Per eventuali reclami, La preghiamo voler fare riferimento a quanto stabilito dalla nota informativa Prot. n. LL 04/01 (AVVISO AL PROPONENTE ASSICURATO) di cui al risvolto della copertina di polizza.
ART. 30 - DANNO BIOLOGICO
La presente assicurazione non risarcisce l'indennizzo del danno biologico, definito come lesione all'integrità psicofisica della persona.
ART. 31 - RICHIESTA FRAUDOLENTA
Qualora il Contraente o l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.
Il Corrispondente dei Lloyd's
Il Contraente / L'Assicurato
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 3 Facoltà di recesso a seguito di sinistro; Art. 7 Competenza territoriale;
Art. 14 Esclusioni
Art. 17BIS Franchigie per Invalidità Permanente
Art. 23 Cessazione dell’Assicurazione alla diagnosi di tossicodipendenza, alcolismo, AIDS, HIV, infermità mentali (come definite); Art. 24 Deferimento di controversie ad un collegio medico.
Il Contraente / L'Assicurato
CONDIZIONI SPECIALI
(Valide unicamente se richiamate nella scheda di polizza)
1 - INDENNIZZI ALLA CONTRAENTE
A parziale deroga dell'Art. 26 delle condizioni generali di xxxxxxx, poichè la presente assicurazione è stipulata dal Contraente per garantirsi, nei limiti ed alle condizioni convenute, dal danno economico che allo stesso possa derivare da infortuni subiti dalle persone indicate in polizza come Assicurati, si conviene che:
a) rapporti fra l'Assicuratore e le persone infortunate si limiteranno all'accertamento delle conseguenze dell'infortunio, mentre la liquidazione del danno verrà effettuata unicamente nei confronti del Contraente;
b) le indennità liquidate a termini di polizza verranno versate unicamente al Contraente che ne rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per gli Assicuratori.
Agli effetti del disposto di cui all'Art. 1919 C.C. la Contraente dichiara che gli Assicurati hanno dato il proprio consenso alla conclusione del presente contratto.
La mancanza di tale consenso, che dovrà essere provata per iscritto, comporterà che l'indennizzo sarà liquidato all'Assicurato o ai suoi eredi legittimi e/o testamentari.
2 - LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI
L’Assicurazione vale esclusivamente per le attività che l’Assicurato svolga senza carattere professionale.
3 - LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI
L’Assicurazione vale esclusivamente per le attività che l’Assicurato svolga con carattere di professionalità.
L’Assicurazione vale anche durante il percorso dell’Assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(Valide solo se espressamente indicate nella scheda e se se ne sia stato corrisposto il relativo premio addizionale)
1) Inabilità Temporanea da Infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza una Inabilità Temporanea dell’Assicurato ad attendere alle sue occupazioni dichiarate, gli
Assicuratori liquidano l’indennità assicurata:
1) integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
2) al 50% di quanto sopra per ogni giorno in cui l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni.
L’indennizzo per Inabilità Temporanea, viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello dell’infortunio regolarmente denunciato con le modalità dell’Art. 24 delle Condizioni Generali di polizza (dedotta la franchigia come indicata nella scheda) o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia (dedotta la franchigia come indicata nella scheda) e cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante da certificato medico, o in mancanza di tale certificato viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato medico regolarmente inviato. L’indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quelli dovuti per Morte o Invalidità Permanente ferma la clausola qui di seguito riportata:
Clausola Inabilitá Temporanea
Nel caso in cui un sinistro provochi nello stesso tempo una Inabilità Temporanea da Infortunio ed una Invalidità Permanente da Infortunio ed a condizione che sia richiesto agli Assicuratori l’indennizzo di entrambe le garanzie, la franchigia relativa all’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio verrà incrementata a 21 giorni a meno che il sinistro in oggetto abbia provocato un’invalidità permanente superiore al 10%. In questo ultimo caso non si effettuerà nessuna modifica alla sopra citata franchigia.
Inoltre, la garanzia di Inabilità Temporanea da Infortunio sarà riconosciuta esclusivamente nel caso in cui l’infortunio abbia tutti i requisiti contemplati nella definizione di polizza alla voce “Infortunio”, e non si procederà al riconoscimento di alcuna Inabilità
Temporanea da Infortunio quando l’infortunio sia oggetto di preesistenze e/o situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipula del contratto.
2) Indennitá giornaliera in caso di ricovero ed ingessatura
Se in conseguenza di un infortunio risarcibile ed indennizzabile a termine di polizza:
A - L’Assicurato viene ricoverato in un Istituto di Cura, gli Assicuratori liquideranno una indennità per ogni giorno di ricovero con il limite giornaliero stabilito in polizza e per un periodo massimo di 180 giorni per evento - anche se non consecutivi - da quello del primo ricovero.
Il giorno di dimissione non è indennizzabile.
In detta limitazione giornaliera rientrano anche le somme eventualmente assicurate per lo stesso titolo con altre polizze infortuni che
l’Assicurato ha in corso con gli Assicuratori.
Pertanto, in caso di denuncia di sinistro, il Contraente dovrà comunicare l’esistenza di altre polizze infortuni delle quali sia beneficiario l’Assicurato e, nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero l’importo sopraindicato, l’indennità sarà adeguata con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Gli Assicuratori, a richiesta dell’Assicurato e su presentazione dei documenti giustificativi, corrispondono anticipi sull’indennità
dovuta, da imputarsi nella liquidazione definitiva.
In caso di Day Hospital, gli Assicuratori liquidano una speciale indennità pari al 50% della indennità giornaliera prevista per il caso di ricovero in Istituto di Cura.
B - Viene applicato all'Assicurato mezzo di contenzione gessato o altro presidio terapeutico che comporti una immobilizzazione rigida, gli Assicuratori liquideranno una indennità pari alla somma assicurata - per un periodo massimo di 90 giorni - fino alla rimozione di suddetti mezzi.
Detta indennità non si cumula con quella prevista dalla precedente lettera”A” per il tempo di ricovero in istituto di cura e viene corrisposta a partire dal sesto giorno successivo a quello dell’applicazione rigida con le medesime modalità di cui al paragrafo “A” che precede.
3) Rimborso Spese mediche da infortunio
Gli Assicuratori rimborseranno agli Assicurati per i quali è prestata la garanzia, in caso di infortunio risarcibile ai termini della presente Assicurazione, il costo delle spese mediche sostenute, sino alla concorrenza dell’importo assicurato indicato in polizza. Per cure mediche si intendono:
- spese ospedaliere;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’istituto di cura o all’ambulatorio;
- spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie;
La domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali delle spese sostenute per i titoli suindicati, dovrà essere presentata agli Assicuratori entro un mese dal termine della cura medica. Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenere il rimborso, gli Assicuratori effettueranno il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia ed in valuta Europea al cambio medio della settimana in cui la
spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Il rimborso sarà effettuato all’Assicurato o, in caso di sua morte, ai suoi beneficiari.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica salvo quelle rese necessarie per eliminare o
contenere il grado di Invalidità Permanente e come comunque riportato all’Art 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La somma assicurata indicata in polizza rappresenta il massimo esborso, nel corso dell’anno, a cui gli Assicuratori saranno tenuti, qualsiasi sia il numero dei sinistri.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 155,00 (a meno che non sia diversamente stabilito in polizza) per ogni singolo evento, importo che rimane quindi a carico dell’Assicurato.
Limitatamente alla presente condizione speciale non è operante l’Art. 11 (Rinuncia al diritto di rivalsa) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4) Garanzia di Invalidità Permanente conseguente a Malattia
LA PRESENTE GARANZIA SI INTENDE VALIDA ED OPERANTE SOLO SE RILASCIATA CONGIUNTAMENTE ALLA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO.
Le Condizioni Particolari che seguono prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali della presente polizza.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Questa estensione è prestata esclusivamente per il caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia diagnosticata unicamente durante il periodo di validità del presente contratto.
ART. 2 - DEFINIZIONE DI MALATTIA E DI INVALIDITÀ PERMANENTE
È considerata malattia ogni alterazione corporale obiettivamente constatabile dello stato di salute non dipendente da infortunio e che sia diagnosticata per la prima volta durante il periodo di validità di questo contratto e che risulti in una Invalidità Permanente la quale deve essere accertata entro e non oltre due anni dalla data della denuncia.
È considerata Invalidità Permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa dell’Assicurato in relazione alla propria attività/professione.
ART. 3 - ESCLUSIONI per la GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Sono escluse dall’Assicurazione le Invalidità Permanenti derivanti, direttamente od indirettamente, da: a - malattie dell’Assicurato diagnosticate precedentemente alla stipulazione della presente polizza;
b - intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso, a scopo non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti, narcotici; c - trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonchè radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; d- dolo dell’Assicurato.
ART. 4 - PERSONE NON ASSICURABILI PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
L’Assicurazione non vale:
a)per le persone di età superiore ai 64 (sessantaquattro) anni, mentre per quelle assicurate cessa automaticamente alla scadenza annuale del contratto immediatamente successiva al compimento del 64 (sessantaquattresimo) anno di età;
b) per le persone affette da epilessia, tossicodipendenza, infermità mentali, alcolismo, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o simili o correlate sindromi comunque esse siano state contratte e denominate. L’Assicurazione cessa con la diagnosi di una delle predette condizioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze della prima diagnosi.
ART. 5 - CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
a) In caso di malattia che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente di grado superiore al 24%(ventiquattropercento) l’Assicuratore liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alla seguente tabella. Nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado pari od inferiore al 24% della totale.
A = % INVALIDITA PERMANENTE ACCERTATA
B = % DA LIQUIDARE SULLA SOMMA ASSICURATA
A | B | A | B | A | B |
Fino a 24 | 0 | 39 | 37 | 54 | 67 |
25 | 9 | 40 | 39 | 55 | 69 |
26 | 11 | 41 | 41 | 56 | 71 |
27 | 13 | 42 | 43 | 57 | 73 |
28 | 15 | 43 | 45 | 58 | 76 |
29 | 17 | 44 | 47 | 59 | 79 |
30 | 19 | 45 | 49 | 60 | 82 |
31 | 21 | 46 | 51 | 61 | 85 |
32 | 23 | 47 | 53 | 62 | 88 |
33 | 25 | 48 | 55 | 63 | 91 |
34 | 27 | 49 | 57 | 64 | 94 |
35 | 29 | 50 | 59 | 65 | 97 |
36 | 31 | 51 | 61 | 66 e oltre | 100 |
37 | 33 | 52 | 63 | ||
38 | 35 | 53 | 65 |
b) La valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata secondo quanto previsto dalla tabella annessa al Testo Unico
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità lavorativa dell’Assicurato allo svolgimento della propria attività o di ogni altra attività confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Per gli organi od arti che abbiano subito una minorazione, le percentuali di invalidità previste dalla tabella sopra citata con la perdita totale degli stessi vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta da detti organi o arti. La minorazione e/o perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle single percentuali dovute per ciascuna menomazione, con il massimo del 100%.
c) In caso di divergenza sull’assicurabilità delle persone ed ai sensi del presente articolo sulla natura o sulle conseguenze della malattia
e/o sul grado di Invalidità Permanente, vale quanto previsto dall’Art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 6 - ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
La prova dell’esistenza delle condizioni per la richiesta dell’indennità è a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dagli Assicuratori, fornire agli stessi ogni informazione e produrre ogni copia delle eventuali cartelle cliniche compilate e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno curato e visitato.
ART. 7 - DIRITTO ALL’INDENNITÀ PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’invalidità sia stata liquidata o offerta in misura determinata, l’Assicuratore paga ai beneficiari dell’Assicurato l’indennizzo valutato come previsto dal comma b) dell’Art. 5 - Criteri e termini di liquidazione per la garanzia Invalidità permanente da Malattia.
ART. 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA.
L’Assicurato deve denunciare al Broker/Corrispondente dei Lloyd’s, a mezzo lettera raccomandata, il verificarsi di qualsiasi invalidità che, secondo parere medico, possa essere indennizzabile a termini di polizza. La denuncia deve essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio del relativo certificato ed in ogni caso non oltre 30 giorni dopo la scadenza e/o recesso del presente contratto.
Gli Assicuratori si impegnano ad accertare l’invalidità entro 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui sopra.
5) Estensione Guerra e Terrorismo con Clausola di Recesso entro le 168 ore –
(Questa clausola si intende estesa a tutti i paesi della Unione Europea ed alla Svizzera)
Ferme le altre condizioni di polizza e a parziale deroga della “Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa” si estende
l’Assicurazione a lesioni corporee direttamente o indirettamente causate, conseguenti o in relazione con quanto di seguito precisato:
1. Guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
2. Invasioni;
3. Atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano;
4. Guerra civile;
5. Sommosse;
6. Ribellioni;
7. Insurrezioni;
8. Rivoluzioni;
9. Rovesciamento di governi legalmente costituiti;
10. Tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una sommossa e rivolta;
11. Colpi di stato militari o usurpazioni di potere;
12. Esplosioni di armi da guerra;
13. Omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra;
14. Attività terroristica fermo restando che
a) i soggetti Assicurati non partecipino attivamente ad alcuno degli eventi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (14) e
b) che nessuno dei punti sopra elencati da (1) a (14) siano la conseguenza dell’utilizzazione di armi nucleari, chimiche e biologiche a
distruzione di massa in qualsiasi forma esse siano utilizzate e/o combinate tra loro e
c) che la presente estensione è soggetta ai termini e condizioni della clausola “Limited war exclusion clause, NMA2582B”.
Ai fini della presente estensione:
Per attività terroristica s’intendono l’atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da un gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l’intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l’opinione pubblica o parti della stessa. L’attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e o la minaccia di ricorrervi. Inoltre potranno essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i.
Per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa , si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività e con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali.
Per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale chimico composto, solido, liquido o gassoso che quando usato causa incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa, si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie) micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Fermo restando quanto sopra indicato, gli Assicuratori si riservano il diritto di concedere all’Assicurato un preavviso di 168 ore per la notifica dell’ annullamento dell’inclusione di uno o tutti i rischi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (14). Tale notifica sarà ritenuta debitamente ricevuta da parte dell’Assicurato all’ ora e alla data in cui la medesima sarà stata ricevuta dall’intermediario che avrà negoziato la polizza direttamente con gli Assicuratori.
Clausola di Limitata Esclusione di Stato di Guerra [Limited War Exclusion Clause]
(Assicurazione Infortuni o Assicurazione contro le Malattie)
Fermo restando quanto contrario al contenuto della presente polizza, la presente polizza assicurativa non copre danni conseguenti a: stato di guerra, dichiarato o no, tra i seguenti paesi: Cina, Francia, Regno Unito, Federazione Russa e Stati Uniti d’America; o stato di guerra sul territorio europeo, dichiarato o no (ad eccezione di guerre civili o azioni applicative condotte da o per conto delle Nazioni Unite) nel quale siano coinvolti i paesi sopra elencati o loro forze armate.
(1/7/93) NMA 2582B
6) Estensione Guerra e Terrorismo con Clausola di Recesso entro le 168 ore –
(Questa clausola si intende estesa al mondo intero ad esclusione dei paesi indicati nell’allegata lista)
Ferme le altre condizioni di polizza e a parziale deroga della “Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa” si estende
l’Assicurazione a lesioni corporee direttamente o indirettamente causate, conseguenti o in relazione con quanto di seguito precisato: 1.Xxxxxx, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
2.Invasioni;
3.Atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano;
4.Guerra civile; 5.Xxxxxxxx; 6.Ribellioni; 7.Insurrezioni; 8.Xxxxxxxxxxx;
9.Rovesciamento di governi legalmente costituiti;
10. Tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una sommossa e rivolta;
11. Colpi di stato militari o usurpazioni di potere;
12. Esplosioni di armi da guerra;
13. Omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra;
14. Attività terroristica fermo restando che,
a) i soggetti Assicurati non partecipino attivamente ad alcuno degli eventi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (14) e
b) che nessuno dei punti sopra elencati da (1) a (14) siano la conseguenza dell’utilizzazione di armi nucleari, chimiche e biologiche a distruzione di massa in qualsiasi forma esse siano utilizzate e/o combinate tra loro e
c) che la presente estensione e’ soggetta ai termini e condizioni della clausola “Limited war exclusion clause, NMA2582B”.
Ai fini della presente estensione:
Per attività terroristica s’intendono l’atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da un gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l’intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l’opinione pubblica o parti della stessa. L’attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e o la minaccia di ricorrervi. Inoltre potranno essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i.
Per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa , si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività e con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali.
Per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale chimico composto, solido, liquido o gassoso che quando usato causa incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa, si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie) micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, disabilitazione o morte di persone e animali.
Fermo restando quanto sopra indicato, gli Assicuratori si riservano il diritto di concedere all’Assicurato un preavviso di 168 ore per la notifica dell’ annullamento dell’inclusione di uno o tutti i rischi di cui ai sopra elencati punti da (1) a (14). Tale notifica sarà ritenuta debitamente ricevuta da parte dell’Assicurato all’ ora e alla data in cui la medesima sarà stata ricevuta dall’intermediario che avrà negoziato la polizza direttamente con gli Assicuratori.
Clausola di Limitata Esclusione di Stato di Guerra [Limited War Exclusion Clause]
(Assicurazione Infortunio o Assicurazione contro le malattie)
Fermo restando quanto contrario al contenuto della presente polizza, la presente polizza assicurativa non copre danni conseguenti a: stato di guerra, dichiarato o no, tra i seguenti paesi: Cina, Francia, Regno Unito, Federazione Russa e Stati Uniti d’America; o stato di guerra sul territorio europeo, dichiarato o no (ad eccezione di guerre civili o azioni applicative condotte da o per conto delle Nazioni Unite) nel quale siano coinvolti i paesi sopra elencati o loro forze armate.
(1/7/93) XXX 0000X
Clausola OFAC (LMA3100)
La presente polizza non opera per qualsiasi richiesta di risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, Società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC (“Office of Foreign Assets Control” del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.
Si conviene inoltre che l’Assicuratore non sarà tenuto:
▪ al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito ad embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America;
oppure:
▪ al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
Esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e dei danni cagionati da impianti nucleari esplosivi (NMA1622)
La presente assicurazione non copre:
(a) perdita o distruzione o danno di qualunque bene ovvero perdita o spesa di qualsiasi natura, derivante o cagionata da quanto sopra, ovvero qualsiasi perdita consequenziale.
(b) ogni responsabilità civile di qualsiasi natura.
Il tutto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, cagionato o derivante da:
(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare;
(ii) caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare esplosivo o di suoi componenti nucleari.
Clausola di Esclusione Materiali Chimici e Biologici (NMA2962)
Si conviene che la presente assicurazione esclude ogni perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l’uso o la minaccia dell’uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.
Lista dei Paesi esclusi per i Rischi Italiani. 1.Afghanistan
2.Chechnya 3.Iran 4.Iraq 5.Sudan 6.Yemen
7.Zimbabwe
Il Corrispondente dei Lloyd's
Il Contraente / L'Assicurato
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le
disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 delle Condizioni Particolari relative alla garanzia Invalidità Permanente conseguente a Malattia.
Il Contraente / L'Assicurato