Consorzio RFX Corso Stati Uniti, n. 4 – 35127 PADOVA
Consorzio RFX
Corso Stati Uniti, n. 4 – 00000 XXXXXX
Codice fiscale e Partita IVA 02685690287
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FORNITURA DI “DETAILED DESIGN, MANUFACTORING AND TESTING OF A SMALL SCALE PROTOTYPE OF A NEW MAGNETIC ENERGY STORAGE AND TRANSFER SYSTEM (MEST)”
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Con la presente scrittura privata tra:
-, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio RFX di Padova, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio RFX in Xxxxxx, xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0;
- ing. ____________ (________CF___________) nato a _________ il _____________, residente a _____________________, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___________________ dell’impresa xxxxxxxxxx, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio XXXXXXXXX, al numero xxxxxxxx - REA xxxxx e, quindi, in nome e per conto della stessa (C.F. dell’impresa: xxxxxxxxxx)
SI PREMETTE CHE:
- Il Consorzio RFX stipula il presente contratto nell’ambito del “Grant Agreement Project 101052200 — EUROfusion”, sottoscritto tra la Commissione Europea e il Consorzio EUROfusion in data 15/12/2021, per il quale il Consorzio RFX agisce come “Associated Entity” del Beneficiario ENEA facente parte del Consorzio EUROfusion.
- con provvedimento n. XXXXX xxx XXXXXX il Consorzio RFX di Padova ha disposto l’affidamento della fornitura indicata in oggetto, il cui importo posto a base di gara è stato stimato in € XXXXXXXX, di cui € XXXXXXXX per la fornitura ed € XXXXXX per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;
b) dalle disposizioni del D. Lgs. N. 50/2016 e ssmmii;
c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- con provvedimento n. xxxxx xxx xxxxxxxx è stata affidata la fornitura in argomento all’impresa XXXXXXXXXXX per l’importo di complessivi € xxxxxxxx di cui € xxxxxxx per la fornitura ed € XXXXXX per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso percentuale offerto del xxxxxxx giusta Offerta economica e tecnica datata ___________________;
- la suddetta offerta tecnica ed economica è risultata congrua;
- l’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art.1 del DPCM 11 Maggio 1991, n.187;
- che, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 159/2011, trattandosi di appalto sopra soglia, è stata acquisita la dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’affidataria e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia;
- è stata completata, con esito positivo, l’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti dell’affidatario.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA IN FORMATO ELETTRONICO E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE
Art. 1Documenti che costituiscono parte integrante del Contratto
Formano parte integrante ed interpretativa del presente Contratto gli elaborati di gara riportati nella deliberazione di indizione della procedura di gara:
Le premesse sopra menzionate;
Offerta tecnica ed economica n. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Documento Qualità
Specifiche Tecniche
Cronoprogramma
Codice Etico del Consorzio RFX
Articolo 16 del GA
I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Consorzio RFX e si intendono facenti parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati.
Art. 2Oggetto dell’appalto
Il Consorzio RFX di Padova, come sopra rappresentato, affida all’Impresa xxxxxxxxxxx (d’ora in avanti Appaltatore) che, per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l’appalto di cui al titolo del presente Contratto, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.
Art. 3Corrispettivo dell’appalto
L’appalto è eseguito a corpo per un importo di € xxxxxx di cui € xxxxxxx per la fornitura a corpo ed € xxxxxxx per oneri per la sicurezza.
Art. 4Tempo contrattuale e penali
Il tempo contrattuale di esecuzione del presente appalto è fissato in 20 mesi, come da allegato cronoprogramma, decorrenti dalla data del verbale di avvio all’esecuzione dell’appalto.
Il contratto sarà suddiviso in due fasi:
la fase 1 riguarderà il progetto di dettaglio, la realizzazione e le prove in fabbrica del primo modulo del prototipo
la fase 2 riguarderà il progetto di dettaglio, la realizzazione, le prove in fabbrica del prototipo completo, la consegna e l’installazione presso il Consorzio RFX
L’Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare la fornitura, come pure allungare i termini per la redazione del conto finale e per la verifica di conformità dell’appalto, attestante la regolare esecuzione.
Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Dette penali vanno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Le stesse non possono, in ogni caso, superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Nell'ipotesi di reiterati ritardi, il Consorzio RFX potrà dichiarare risolto il contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.
Art. 5Obblighi a carico dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio RFX della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 6Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore.
Saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
la nomina di un Responsabile Tecnico in grado di tenere i contatti con il Consorzio RFX e con il Direttore per la esecuzione del Contratto (DEC) e di assumere la responsabilità della conduzione e della gestione dell’appalto;
l’attivazione di una o più caselle di posta elettronica (e-mail) per la trasmissione e ricezione di documenti in formato elettronico;
la fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
la fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
le prove tecniche sui materiali e componenti ecc., ritenute necessarie ad insindacabile giudizio della Direzione per la esecuzione contratto;
l’adozione, nella esecuzione dell’appalto, dei provvedimenti e delle cautele necessarie nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, nonché, per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette alla realizzazione della fornitura in oggetto, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso d’infortunio o danno, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restando sollevati il Consorzio RFX ed il Direttore esecuzione contratto (DEC);
sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte da Enti Pubblici o assimilabili nella cui giurisdizione si svolgeranno le attività oggetto del presente contratto;
la protezione mediante fasciatura, copertura, ecc., degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non è agevole togliere d’opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni;
eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che il DEC ritenga opportuno;
osservare tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, emesse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e/o da altri Enti ad essi dipendenti che possano interessare direttamente o indirettamente l’esecuzione delle opere oggetto del presente appalto.
Art. 7Altri oneri
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti per garantire il rispetto delle norme sanitarie, d’igiene, di sicurezza e antinfortunistiche degli addetti ai lavori nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
L’Appaltatore è tenuto a rispettare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le citate norme ed è diretta e unica responsabile dell’adozione di quelle opere e di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici/operai con qualifiche e specializzazioni adeguate al tipo d’intervento.
Art. 8Ulteriori obblighi dell’appaltatore
L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L'Appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L'Appaltatore si impegna:
a rispettare per sé per i suoi dipendenti i precetti di cui al Codice Etico del Consorzio RFX, allegato alla documentazione di gara, a pena di risoluzione del presente contratto.
Art. 9Variazione contrattuale
Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni della fornitura o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici del Consorzio RFX o da qualunque altro soggetto appartenente all’Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico dell’Appaltatore e l’Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.
Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Consorzio RFX.
Art. 10Pagamenti in acconto.
I pagamenti saranno effettuati nel modo seguente:
FASE 1
20% dell’importo della fase 1 all’approvazione del progetto preliminare;
20% dell’importo della fase 1 all’approvazione del progetto;
20% dell’importo della fase 1 al completamento della realizzazione del primo modulo
30% dell’importo della fase 1 alla positiva conclusione delle prove in fabbrica del primo modulo;
10% dell’importo della fase 1 all’approvazione della documentazione relativa alla fase 1;
FASE 2
30% dell’importo della fase 2 all’approvazione del progetto del prototipo;
30% dell’importo della fase 2 al completamento della realizzazione del prototipo;
30% dell’importo della fase 2 alla positiva conclusione delle prove in fabbrica del prototipo;
10% dell’importo della fase 2 alla consegna del prototipo e approvazione della documentazione finale;
Gli oneri della sicurezza, per l’importo indicato nel presente Contratto, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella dell’avanzamento della fornitura.
L’emissione degli stati di avanzamento è subordinata alla disponibilità da parte dell’Appaltatore ad effettuare con regolarità le misure e le verifiche contabili in contraddittorio con il DEC.
Eventuali ritardi nell’emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell’Appaltatore di quanto richiesto, alla mancata verifica in contraddittorio della fornitura ed al ritardo nella presentazione al Consorzio RFX delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.
Art. 11Modalità di pagamento.
I pagamenti saranno disposti tramite bonifico presso Banche che lo stesso appaltatore provvederà ad indicare in linea con le previsioni in merito vigenti relative alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12Controllo sull’andamento dell’appalto.
Il Consorzio RFX effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione della fornitura, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ed in particolare in applicazione di quanto disposto dagli allegati contrattuali e dal presente Contratto.
Art. 13Cauzione definitiva.
L’Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva pari all’importo di € xxxxxxx (xxxxxxxxxx/00) mediante polizza fidejussoria n. xxxxxxx emessa da xxxxxxxx in data xxxxxxx, stabilita dalle parti nella misura del 10% dell’importo contrattuale e ridotta ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. 50/2016.
La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Consorzio RFX ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il Consorzio RFX debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 14Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle opere oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dell’appalto, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse di riferimento.
L’Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Appaltatore risponde in solido dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell’ambito dell’appalto eseguiti, ai sensi di legge.
L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, previdenziali, sociali ed assicurative, comunicando al Consorzio RFX la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Consorzio RFX o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Consorzio RFX medesimo comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se l’appalto è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e la contribuzione alle casse di riferimento) da parte di ogni ditta operativa nell’esecuzione dell’appalto, si provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni al Consorzio RFX, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare alle XX.XX. territoriali, alla cassa di riferimento e agli istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto ai sensi della normativa contrattuale vigente.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Consorzio RFX per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) e della regolarità della Cassa di riferimento.
Art. 15Obblighi assicurativi.
L’Appaltatore ha trasmesso al Consorzio RFX:copia della polizza aziendale di assicurazione n. xxxxxxxxx per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro, emessa da xxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxx, con relativa quietanza di pagamento premio in data xxxxxxxxx;
L’Appaltatore terrà indenne il Consorzio RFX da qualsiasi pretesa avanzata direttamente o indirettamente dalle sole società in subappalto, derivante dall’esecuzione della presente fornitura.
Art. 16Obblighi di riservatezza.
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Consorzio RFX e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consorzio RFX ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Consorzio RFX.
Art. 17Recesso del Contratto per volontà del Consorzio RFX
Il Consorzio RFX di Padova può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Il Consorzio RFX di Padova recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Art. 18Risoluzione del Contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell’Appaltatore o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell’Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del Contratto.
Il Consorzio RFX ha diritto di risolvere il contratto mediante Posta Elettronica Certificata senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
Frode nella esecuzione della fornitura;
Inadempimento riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
Manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata;
Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
Sospensione della fornitura da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
Rallentamento della fornitura senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell’opera nei termini previsti dal contratto.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore verranno riconosciuti a quest’ultima solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accertata dal Consorzio RFX.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, il Consorzio RFX, oltre all’applicabilità delle penalità previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Art. 19Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Consorzio RFX, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Art. 20Cessione del contratto - Cessione del credito
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
E’ consentita la cessione del credito con le forme e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione ha effetto nei confronti del Consorzio RFX, se adottata con le forme e modalità prescritte ed accettata.
Art. 21Interpretazione del contratto
Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
Art. 22Controversie.
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e il Consorzio RFX durante l’esecuzione dell’appalto saranno rimesse alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente in via esclusiva è quello di Padova.
È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire la realizzazione della fornitura. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.
Art. 23Elezione di domicilio e rappresentanza delle parti.
L’Appaltatore elegge domicilio a Padova presso la sede del Consorzio RFX, in Corso Stati Uniti n. 4.
L’Appaltatore individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:
_____________________________, in qualità di ___________________________
L’Appaltatore individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente contratto:
_____________________________, in qualità di ___________________________.
Art. 24Direzione esecuzione del contratto.
Il Consorzio RFX nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione della fornitura oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilasciando apposito benestare.
Art. 25Verifica di conformità.
Sarà sottoposta a verifica di conformità, secondo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche, la fornitura oggetto del presente contratto.
Le operazioni di verifica di conformità saranno effettuate da un Professionista / Commissione incaricata dal Consorzio RFX alla presenza di un Rappresentante dell’Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di verifica di conformità comunicate dal Responsabile del la fornitura dell’Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione e dal Rappresentante dell’Appaltatore in doppio originale per l’Appaltatore e I'Amministrazione.
Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell’appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Le operazioni di verifica di conformità consisteranno nella verifica della consistenza e della funzionalità e di quanto altro necessario per il completamento della fornitura.
Art. 26 Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra il Consorzio RFX e l’Appaltatore a fini dell’anticorruzione
L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed a tenere un comportamento tale da non esporre il Consorzio RFX al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Consorzio RFX a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare il Consorzio RFX da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al precedente comma.
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
− attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Xxxxxxxxx;
− dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti del Consorzio RFX e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti del Consorzio RFX per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello stesso;
− dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti del Consorzio RFX che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
E’ vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali del Consorzio RFX di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto
Art. 27Spese contrattuali.
Le spese di Contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell’IVA, sono poste a carico dell’Appaltatore.
Sono inoltre poste a carico dell’Appaltatore le spese di bollo e di registro occorrenti alla gestione del contratto d’appalto dalla consegna all’approvazione definitiva del collaudo e allo svincolo della cauzione.
La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986.
Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico apposto su copia analogica del presente contratto.
Art. 28Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE (GDPR) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall’esecuzione del contratto.
Il Consorzio RFX di Padova, come sopra rappresentata, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 196/03, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Titolare del trattamento è il Direttore del Consorzio RFX.
Il Consorzio RFX, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore, informa l’Appaltatore che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:
- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- tenuta dell’albo dei fornitori;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiesta di consulenza legale o fiscale;
- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.
I dati sono trattati sia con l’ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.
I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza, non eccedenza rispetto agli scopi, ai seguenti soggetti:
- alla Regione Veneto, ai competenti Ministeri, al Collegio Sindacale, a eventuali consulenti legali e tributari.
Il Consorzio RFX informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l’Appaltatore può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di privacy, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore del Consorzio.
Art. 29Diritti di Proprietà Intellettuale.
Il Consorzio RFX è tenuto al rispetto dell’art. 16 del Grant Agreement Project 101052200 — EUROfusion, allegato alla documentazione di gara. I criteri indicati in tale articolo devono applicarsi anche al presente contratto.
Art. 30Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di affidamento, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.
Art. 31Clausola finale.
Il presente contratto consta di n. XXXXX facciate dattiloscritte e sottoscritte dalle parti.
Letto, confermato e sottoscritto in formato elettronico e con firma digitale
Padova, _________________
Il Consorzio RFX
Il Legale rappresentante
(x.xx in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005)
XXXXXXXXXXX
Il Legale rappresentante
_______________
(x.xx in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005)
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare, ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del presente contratto.
XXXXXXXXXXXXX
Il Legale rappresentante
_______________
(x.xx in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005)
Copia cartacea conforme ad atto originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 D. Lgs n. 82 del 7 marzo 2005.
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