CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
Gara informale per la concessione del servizio di gestione socio-educativa dell’asilo nido aziendale “Marameo” per un periodo triennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio.
Numero gara 5289181 - CIG 5573502758
1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Capitolato d’Oneri disciplina il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle parti oggetto del contratto di concessione che sarà stipulato tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto” o “Stazione Appaltante”) e l’operatore economico aggiudicatario della gara informale indetta per l’affidamento del servizio di gestione socio- educativa dell’asilo nido aziendale “Marameo”.
Il presente Capitolato d’Xxxxx costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.
I rapporti contrattuali tra le parti saranno altresì regolamentati dalle ulteriori disposizioni previste nel Capitolato Tecnico della presente gara informale, nel relativo Disciplinare e nella restante documentazione di gara, nonché dalle disposizioni di legge o regolamentari cui tali documenti facciano espresso rinvio e dal contratto di comodato d’uso dei locali, completi di impianti e arredi, come di seguito specificato.
Tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente Capitolato d’Oneri sono state espressamente ed incondizionatamente accettate dalle ditte concorrenti come dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in conformità a quanto previsto dal Disciplinare.
Eventuali condizioni difformi previste dalla ditta nella propria offerta, se non espressamente concordate, si riterranno come non apposte e non accettate dall’Istituto anche laddove non barrate.
2. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DELL’ISTITUTO
Per le obbligazioni, gli adempimenti e gli obblighi gravanti in capo al concessionario e all’Istituto, si rinvia, per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare, a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
3. COMODATO D'USO DI LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE
L’Istituto mette a disposizione del concessionario per tutta la durata della concessione, idonei locali situati al piano terra dell’immobile noto come “Fabbricato Mensa-Asilo nido” all’interno della sede centrale dell’Istituto (come da planimetria di cui all’Allegato H), dotati di impianti fissi e delle attrezzature necessarie e arredati (come da elenco di cui all’Allegato L), nello stato in cui si trovano.
L’aggiudicatario sarà responsabile del buon uso dei locali, degli impianti, degli oggetti e degli arredi presenti nella sede del servizio. La stessa si impegna a restituire i beni nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.
L’immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimarranno di esclusiva proprietà dell’Istituto; pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.
Il contratto di comodato d’uso ha natura accessoria rispetto al contratto principale di concessione, pertanto la risoluzione, il recesso, la sospensione di quest’ultimo ovvero la sua nullità si estenderanno anche al contratto accessorio di comodato.
Al momento della stipula del contratto, o in ogni caso anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, le parti redigeranno in contradditorio tra loro apposito verbale di immissione in possesso, controfirmato da entrambe e conservato agli atti, che conterrà analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile, degli impianti fissi, degli arredi e delle attrezzature in dotazione.
Alla scadenza del contratto, il concessionario sarà tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di immissione in possesso. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall’Istituto, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, il comodato d’uso si intende sottoposto alla normativa di cui agli artt. 1803 e ss. c.c.
4. CONTROLLI E INADEMPIMENTI
4.1 Controlli nel corso dell’esecuzione contrattuale
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Istituto si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza qualitativa e quantitativa del servizio prestato in concessione alle caratteristiche e alle periodicità richieste dal presente Capitolato d’Oneri, dal Capitolato Tecnico e dalla restante documentazione della procedura, integrata da quanto previsto dalla ditta aggiudicataria nella propria offerta. Il controllo di esatto adempimento del servizio sarà effettuato da parte del personale dell’Istituto addetto, mediante continuo monitoraggio, anche avvalendosi, se dal caso, del supporto di personale esterno all’Istituto.
A tal fine, il concessionario sarà tenuto a presentare all’Istituto, in qualsiasi momento, qualsiasi documento che sia ritenuto necessario al fine dell’espletamento della funzione di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione della concessione.
Il concessionario sarà altresì tenuto a permettere in qualsiasi momento l’accesso al personale dell’Istituto addetto all’espletamento di tale funzione, nelle aree, nei locali dell’asilo e nelle sue pertinenze, secondo le modalità concordate con il concessionario per non interferire nelle attività educative.
L’Istituto si riserva altresì in qualsiasi momento di verificare, presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio; a tal fine il concessionario sarà tenuto a mettere a disposizione e a rendere liberamente visionabili dal personale dell’Amministrazione addetto, in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta scritta dell’Istituto, i propri libri sociali, registri e libri contabili, inclusi i libri paga e matricola, fermi i limiti invalicabili di visione, trasmissione e consultazione dei dati negli stessi contenuti fissati per legge.
Il personale dell’Istituto incaricato, effettuata l’ispezione e tutte le verifiche necessarie, provvederà a redigere, alla presenza del personale del concessionario, apposito verbale nel quale saranno contestate eventuali omissioni o inadempimenti da parte del concessionario e saranno fornite eventuali indicazioni per la loro tempestiva rimozione o l’esatto adempimento, nonché saranno riportate le eventuali controdeduzioni del personale del concessionario. Tale verbale sarà sottoscritto dal personale d’Istituto e controfirmato dal personale del concessionario.
4.2 Diffida ad adempiere
Nel caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento alle prestazioni previste dal contratto di concessione ovvero dal contratto di comodato d’uso gratuito, l’Istituto provvederà a contestare l’inadempimento alla ditta aggiudicataria, concedendole un termine non superiore a 5 giorni solari consecutivi al fine della presentazione delle proprie controdeduzioni e diffidandola ad adempiere
entro e non oltre 10 giorni solari consecutivi alla ricezione della contestazione, fermo quanto disposto dai restanti articoli del presente Capitolato d’Oneri o da altri documenti della procedura.
Nel caso di effettuazione del servizio con modalità differenti rispetto a quelle previste, l’Istituto procederà come descritto al paragrafo precedente.
5. VARIANTI E SERVIZI COMPLEMENTARI
L’Istituto si riserva altresì la facoltà di acquisire, per tutta la durata del contratto di concessione, servizi e/o prodotti non rientranti originariamente nello stesso, ma appartenenti a medesima categoria o a categoria affine, nella misura massima del 20%, fatte salve le ulteriori ipotesi di varianti previste dalla normativa vigente.
6. SPESE GENERALI DELLA STRUTTURA E CONTRIBUTO AI DIPENDENTI
6.1 Spese generali
Le spese generali della struttura adibita ad asilo nido, derivanti dai costi di seguito elencati, sono a carico del concessionario:
• utenze di acqua, energia elettrica e climatizzazione;
• servizio di manutenzione delle aree verdi;
• servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali;
• servizio di smaltimento dei rifiuti;
• manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale dell’aggiudicataria;
• copertura assicurativa incendio/furto dell’immobile;
• fornitura degli estintori e manutenzione ordinaria degli stessi.
Tali servizi saranno svolti per il tramite di ditte appaltatrici terze, individuate dall’Istituto nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed i relativi costi saranno fatturati direttamente all’Istituto, con evidenza della quota parte di costo imputabile alla struttura asilo nido.
Con particolare riferimento al servizio di pulizia, igiene e sanificazione il concessionario dovrà individuare, tra il proprio personale, un soggetto preposto alla verifica dell’effettuazione del servizio di pulizia, la quale avverrà con le modalità che saranno specificate dell’Istituto successivamente alla stipula contrattuale.
La pulizia comprenderà quanto si trova all’interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte e le pareti lavabili ed il personale che effettuerà il servizio di pulizia dovrà essere adeguatamente formato dal concessionario in relazione ai prodotti da adoperare e alle modalità di utilizzo (diluizione, posa, risciacquo) nei locali frequentati da bambini; a tal fine il concessionario sarà tenuto alla redazione
di apposito manuale HACCP, relativo alle attività del nido e alle modalità di gestione e sanificazione di tutti i locali.
Con riferimento al servizio di manutenzione delle aree verdi, di derattizzazione e disinfestazione e di manutenzione degli immobili, il concessionario dovrà comunicare all’Istituto laddove si ravvisasse la necessità di particolari interventi.
Per tutti i servizi di cui sopra, l’Istituto provvederà ad anticipare le somme dovute a titolo di pagamento anche per la parte relativa all’asilo nido nel rispetto dei termini previsti da ciascun contratto di appalto/fornitura; ogni 6 mesi l’Istituto provvederà, effettuato il conteggio dell’importo complessivo dovuto dal concessionario a ristoro delle spese generali della struttura, alla determinazione del contributo per i dipendenti di cui al successivo paragrafo 5.2 e all’emissione di apposita nota di debito per l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo complessivo dovuto dal concessionario per le spese generali e il contributo dell’Istituto.
Tale importo dovrà essere corrisposto all’Istituto dal concessionario entro 90 giorni dall’emissione della nota di debito mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
Tesoriere Cassa di Risparmio del Veneto Xxxxx Xxxxxxxxx 00-00 Xxxxxx
IBAN: T34J062251218606700007583T
6.2 Contributo ai dipendenti
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001, l’Istituto con DDG n. 200/2010 ha deliberato, come concreta misura a sostegno alla genitorialità, alla famiglia e alla conciliazione dei tempi di vita dei dipendenti con bambini in età prescolare, di contribuire, nella misura massima di € 40.000,00 annui (IVA e ogni ulteriori onere inclusi), alla gestione dell’asilo nido aziendale. Tale contributo non sarà erogato direttamente ai dipendenti ma verrà corrisposto mediante assunzione da parte della Stazione Appaltante di una quota parte dei costi generali della struttura dell’asilo nido.
Il contributo così erogato dall’Istituto dovrà essere direttamente decurtato dal concessionario dalla rette dei frequentanti figli dei dipendenti.
Per la determinazione della misura esatta del contributo che sarà annualmente erogato dall’Istituto e delle corrispondenti decurtazioni da operare sulle rette dei frequentanti figli del personale dipendente, si rinvia a quanto già specificato sul punto all’art. 4 del Disciplinare.
7. CONTRIBUTO REGIONE VENETO
Ai sensi della L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 2/2006 e della X.X. 000/0000, xx Xxxxxxx Xxxxxx riconosce e corrisponde annualmente un contributo in conto gestione agli enti, pubblici e privati,
che svolgono servizi per la prima infanzia; tale contributo sarà erogato dalla Regione Veneto all’Istituto in conto gestione in qualità di titolare dell’asilo nido aziendale, e successivamente sarà versato dall’Istituto al concessionario, previa emissione da parte di quest’ultimo di regolare nota di debito.
La corresponsione del contributo da parte dell’Istituto è subordinata alla previa ed effettiva erogazione dello stesso da parte della Regione Veneto; l’Istituto non potrà in alcun caso ritenersi tenuto alla corresponsione del contributo nel caso di ritardato o mancato versamento dello stesso da parte della Regione.
Per la determinazione del contributo e le tempistiche si rinvia a quanto previsto dalla citata normativa regionale applicabile.
Il concessionario dovrà coadiuvare l’Istituto nell’espletamento delle pratiche e degli adempimenti, documentali e non, necessari al fini della corresponsione del contributo da parte della Regione, nonché in ogni ulteriore attività di carattere amministrativo correlata o comunque connessa alla concessione.
8. GARANZIA DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria della concessione dovrà procedere a costituire e consegnare in originale all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, una cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (triennale) con una delle seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria;
b) polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Detta garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Istituto.
Qualora l’aggiudicataria intenda avvalersi, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la seguente clausola: «la liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di apposita comunicazione delle amministrazioni aggiudicatrici e comunque dopo che, a giudizio insindacabile della amministrazione medesima, la ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli
obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi. Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta della stazione appaltante, senza che da parte della Società fidejubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all’avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l’amministrazione aggiudicatrice e la ditta contraente».
La garanzia fidejussoria definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo.
La garanzia copre qualsiasi danno (danno emergente e lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito dall’Istituto a causa della violazione da parte del concessionario di qualsiasi obbligo previsto dalla legge, dalla documentazione di gara e dal contratto di concessione o dal contratto di comodato. Resta salva ogni altra azione dell’Istituto nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente al ristoro dell’eventuale maggior danno subito.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l’Istituto potrà proceder con lo scorrimento della graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
Nel caso in cui l’Istituto dovesse valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto della cauzione, il concessionario sarà obbligato a reintegrarla entro il termine di 15 giorni.
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% nel caso di comprovato possesso da parte della ditta aggiudicataria di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 in corso di validità rilasciato da organismi accreditati.
9. RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’Istituto relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, persone o beni, sia dell'Istituto che di soggetti terzi in relazione all’espletamento del servizio oggetto di concessione. L'impresa aggiudicataria si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti o di violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.
Esso è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza dei minori frequentanti e del proprio personale.
A tal fine l’aggiudicataria dovrà stipulare e consegnare all'Istituto, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi, danni al personale e infortuni, con validità a
decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dal concessionario.
Tale polizza dovrà essere stipulata anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto di concessione e con massimali non inferiori a:
- € 5.000.000,00 per singolo sinistro;
- € 5.000.000,00 per danni a cose;
- € 5.000.000,00 per danni a persone.
La polizza deve specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal contratto di concessione, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall'aggiudicatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.
Sono inoltre a carico del concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione della struttura. Eventuali danni a personale, utenti o terzi , causati dalla struttura possono essere posti a carico del concessionario qualora la stessa non abbia provveduto a comunicare tempestivamente all’Istituto le imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando la normale diligenza.
Sono a carico del concessionario i danni all’immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.
10. STIPULA DEL CONTRATTO
La ditta che risulterà aggiudicataria della gara informale avrà l’onere di stipulare il contratto di concessione con l’Istituto, avente ad oggetto la gestione socio-educativa del nido aziendale comprensiva del servizio accessorio di distribuzione e preparazione pasti, nonché l’ulteriore
contratto di comodato d’uso gratuito dei locali, degli arredi e degli ulteriori beni durevoli per l’esecuzione della concessione.
Il contratto di concessione sarà stipulato mediante scrittura privata, redatta con carta uso bollo; l’originale sarà trattenuto presso l’Istituto e debitamente bollato come previsto dalla normativa vigente in materia di imposta sul bollo. Salvo diversa espressa richiesta, al concessionario sarà consegnata copia semplice in carta libera del contratto di concessione.
Il contratto di comodato d’uso gratuito avrà ad oggetto i locali all’interno dei quali dovrà essere svolto il servizio, come identificati nelle planimetrie allegate al Disciplinare di gara (Allegato H), e gli arredi e le attrezzature nonché gli ulteriori beni durevoli indicati nell’elenco di cui all’Allegato L al citato Disciplinare; lo stesso sarà stipulato mediante scrittura privata, redatta in carta uso bollo ed in duplice copia debitamente bollata al fine di permetterne l’iscrizione a Repertorio e la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente come previsto dalla normativa vigente. Anche in tal caso, al concessionario sarà consegnata copia semplice in carta libera del contratto, salvo diversa espressa richiesta.
Ogni onere e spesa inerente e/o conseguente il contratto di concessione nonché il connesso contratto di comodato d’uso è posta a esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
Ove il soggetto aggiudicatario non ottemperi perfettamente e completamente, agli adempimenti richiesti ai fini della stipula ovvero non si presenti nel giorno all’uopo stabilito per la stipula, l’Istituto si riserva di dichiarare l’operatore economico decaduto dall’aggiudicazione e potrà procedere con lo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito.
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
La cessione del contratto è vietata. In caso di violazione, l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Non è consentita la cessione dei crediti, se non espressamente autorizzata dall’Istituto.
12. SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto del servizio oggetto di concessione, in ogni caso in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. La ditta che desideri avvalersi del subappalto dovrà specificamente dichiarare, all’atto dell’offerta, quali parti del servizio intende subappaltare mediante compilazione dell’apposito modulo di cui all’Allegato E al Disciplinare. Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione dell’Istituto con le modalità e i termini previsti dall’art. 118, comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
A tal fine, la ditta affidataria che abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto in sede di offerta dovrà provvedere, almeno venti giorni prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, alla presentazione all’Istituto di apposita istanza di autorizzazione, depositando:
1. copia autentica del contratto di subappalto definitivo sottoscritto, il quale dovrà contenere, a pena di nullità, la clausola con cui ciascuna delle parti contraenti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
2. dichiarazione in originale resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante della ditta affidataria circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c. con la ditta subappaltatrice;
3. certificazione in originale sottoscritta dal legale rappresentante della ditta affidataria attestante il possesso da parte della ditta subappaltatrice dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata;
4. originale della dichiarazione resa dalla ditta subappaltatrice, ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso da parte della stessa dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e di insussistenza di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice medesima con allegata copia fronte retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’eventuale subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri della ditta aggiudicataria, la quale rimane responsabile nei confronti dell’Istituto di quanto subappaltato.
Restano fermi anche per pagamenti eseguiti dalla ditta affidataria alla ditta subappaltatrice gli obblighi imposti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. n. 136/2010.
Per tutto quanto ivi non espressamente previsto si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 170 DPR n. 207/2010, nonché l’eventuale ulteriore normativa in vigore.
13. PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E RAPPORTO DI LAVORO
Il concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si impegnerà ad applicare ai propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, impiegati nello svolgimento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione della gara per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e
integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
Il concessionario si impegnerà ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie eventualmente previste dalla legge. L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.
Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'Istituto ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunto o a qualunque titolo impiegato dal concessionario. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio oggetto di concessione, intercorrerà esclusivamente con l’impresa aggiudicataria.
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità per le controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione, infortuni e qualunque altra controversia che dovesse insorgere tra l’aggiudicataria ed il personale della stessa impiegato nel servizio. La ditta aggiudicataria si impegnerà a riconoscere che l'Istituto risulterà del tutto estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente o a qualunque titolo impiegato.
14. PENALI
Salvo il caso di forza maggiore, l'Istituto si riserva di applicare al concessionario le seguenti penali, previa formale contestazione con le modalità previste nel precedente art. 4 con concessione di un termine di 5 giorni (solari consecutivi) al concessionario per le proprie controdeduzioni:
- € 300,00 in caso di mancata sostituzione del personale assente nei tempi previsti dalla documentazione della procedura, per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore e nel caso di mancanza di più operatori, l’importo della penale sarà moltiplicato per il numero di assenti;
- € 300,00 nel caso sia rilevata la non corrispondenza della qualifica degli operatori rispetto a quanto richiesto dalla documentazione della procedura;
- € 50,00 nel caso di irreperibilità del coordinatore per oltre 48 ore;
- € 1.000,00 in caso di infrazioni di natura igienico-sanitario;
- € 5.000,00 in caso di interruzione anche solo parziale del servizio;
- € 5.000,00 in caso di mancato preavviso di agitazione sindacale nelle 48 ore precedenti;
- € 200,00 in caso di utilizzo da parte del personale di indumenti inadeguati o inidonei;
- € 400,00 per mancata attuazione di attività previste nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara;
- € 1.000,00 per mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal Capitolato Tecnico e dalla restante documentazione della procedura;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini previsti e dietro richiesta dell’Istituto;
- € 500,00 per ogni altra infrazione non prevista espressamente nel presente Capitolato e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento del servizio.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penale sarà raddoppiata. Per cumulo di infrazioni, l'Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16. Le penali eventualmente comminate saranno escusse dalla cauzione definitiva di cui al precedente art. 7.
Fermo quanto stabilito ai paragrafi che precedono e dai restanti articoli della documentazione della procedura, nel caso di ulteriori ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento non rientranti in nessuna delle ipotesi sopra previste, anche laddove le stesse non arrechino nocumento all’efficace svolgimento del servizio, l’Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra l’1 per cento e il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Tutti i termini previsti dal presente contratto per l’adempimento delle prestazioni o di singole parti delle stesse sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell’adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali. Sia nell’ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall’Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall’inadempimento, previa formale contestazione alla ditta con le modalità già in precedenza esposte. In considerazione della particolare natura del contratto e attesa l’essenzialità del tempestivo e esatto adempimento di ciascuna delle attività che compongono le sopraindicate prestazioni, l’inadempimento o il ritardato o inesatto adempimento anche di una singola attività sarà considerato alla stregua di inadempimento, inesatto o ritardato adempimento della totalità della prestazione oggetto di contratto e calcolata di conseguenza sull’intero importo contrattuale
L’importo complessivo delle penali non potrà in alcun caso essere superiore al 10% dell’intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
15. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di concessione prima della scadenza naturale del termine, tenendo indenne la ditta fornitrice delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.
In particolare, l’Istituto potrà in ogni caso recedere unilateralmente dal contratto, nei seguenti casi, indicati a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- per motivi di pubblico interesse;
- per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza;
- qualora venisse meno l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio oggetto del contratto o in ogni altro caso in cui l’Istituto intendesse provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
Il predetto diritto di recesso è da esercitarsi a mezzo raccomandata a.r. con un preavviso minimo di 30 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del concessionario, il quale sarà tenuto all’accettazione del recesso dell’Istituto in qualsiasi momento.
L’Istituto si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto nel caso di disponibilità dei beni/servizi oggetto della presente procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. “MEPA”). In tal caso, il diritto di recesso dovrà essere esercitato dall’Istituto, con le modalità sopra descritte, con un preavviso minimo di 15 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del concessionario.
16. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
Qualora il pubblico interesse, la necessità o altre circostanze particolari impediscano temporaneamente l’esecuzione del contratto, l’Istituto si riserva di sospenderla mediante invio di raccomanda a.r. con un preavviso minimo di 10 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del concessionario.
17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi 1456 c.c., l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della cauzione definitiva, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) tre inadempimenti da parte della ditta concessionaria nell’esecuzione degli obblighi contrattuali debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte del concessionario, anche in numero inferiore a tre, che comunque comportino l’applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento della ditta concessionaria, anche se di modesta entità, degli
obblighi alla stessa imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte della ditta concessionaria alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti della ditta concessionaria di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del r.d. 267/1942, nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta medesima;
6) cause sopravvenute in capo alla ditta concessionaria che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) sopravvenuta attivazione di iniziative di acquisizione aventi carattere sovra aziendale da parte della centrale regionale di committenza ovvero sopravvenuta disponibilità del servizio oggetto di acquisizione all’interno di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999;
8) violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo art. 22;
9) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto di cui al successivo art. 24.
18. FORZA MAGGIORE
La ditta concessionaria non sarà ritenuta responsabile per inadempimento, con esenzione dalle relative penali, nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa alla stessa non imputabile, che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista dalla ditta al momento della stipulazione del contratto e che la medesima ditta non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Istituto dell’impedimento verificatosi per iscritto entro 5 giorni solari consecutivi dal suo verificarsi.
Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre 15 giorni solari consecutivi, l’Istituto avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa e potrà procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalla normativa vigente.
19. AGITAZIONE SINDACALE
L’aggiudicatario si obbliga in caso di agitazione sindacale del personale, di informare
tempestivamente l’Istituto ed i genitori dei bambini frequentanti del possibile disagio e dell’eventuale chiusura del servizio.
L’Istituto ed i genitori dei bambini frequentanti dovranno essere avvisati nelle 48 ore precedenti, salvo il caso di eventi imprevisti ed imprevedibili rientranti nella forza maggiore; il concessionario si obbliga, in caso di agitazione sindacale del personale, al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali, se applicabile, con l’onere di comunicare le modalità e il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi.
20. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Nel caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, l’Istituto potrà procedere all’escussione della cauzione definitiva e allo scorrimento progressivo della graduatoria di aggiudicazione conformemente alla normativa vigente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Del pari, nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, l’Istituto dichiarerà la ditta decaduta dall’aggiudicazione e potrà agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti, fatta salva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria con le modalità previste dalle normativa vigente.
21. ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il concessionario fosse gravemente inadempiente nell’esecuzione del servizio oggetto di concessione, l’Istituto si riserva di far eseguire il servizio ad altra impresa in danno del concessionario, previa notifica formale all’impresa inadempiente nelle forme già in precedenza descritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi e conseguente addebito all’impresa inadempiente delle maggiori spese sostenute dall’Istituto ovvero dall’utenza per effetto di tale esecuzione in danno, rispetto a quanto previsto dall’originario contratto di concessione.
Tali somme saranno trattenute dalla garanzia definitiva prestata dal concessionario ai sensi del precedente art. 7 e, laddove lo stesso si rivelasse insufficiente saranno esatte dal concessionario previa emissione di apposita nota di credito da parte dell’Istituto.
L’esecuzione in danno non esimerà in alcun caso il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge.
22. REVISIONE DEI PREZZI
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato sent.
n. 1755/2013), l’istituto della revisione dei prezzi non si applica alle concessioni di servizi. Pertanto, i prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria per il servizio concesso in concessione dovranno essere, di norma, mantenuti fissi per tutta la durata del contratto.
23. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto di concessione, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 (cd. “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso DPR come specificati nel Codice di Comportamento dell’Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale
n. 659/2013. Entrambi i documenti sono liberamente visionabili sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxx%00Xxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
Come attestato espressamente all’atto della domanda di partecipazione, ciascuna impresa offerente ha letto e compreso i documenti succitati, accettandoli incondizionatamente e senza riserve.
L’impresa concessionaria, successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all’avvio dell’esecuzione, dovrà provvedere a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, se richiesta, a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al citato Decreto e Codice di Comportamento, potrà costituire causa di risoluzione del contratto nei termini e secondo le modalità previste al precedente art. 16. L’Istituto, verificata la violazione, procederà a contestare per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all’escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
24. PATTO DI INTEGRITA’
Alla concessione si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dall’Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 24/01/2014 quale documento allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e allegato al Disciplinare di gara (Allegato M).
25. DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) avverrà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; in assenza di nomina espressa, il DEC sarà coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
26. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Padova, ad eccezione delle materie che sono devolute dalla normativa vigente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
27. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto ivi non espressamente previsto, valgono le disposizioni del Codice Civile.
Timbro e firma per accettazione
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