ALLEGATO 4
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GPL PER FORNI CREMATORI SITI PRESSO IL CIMITERO FLAMINIO E LE SEDI DI ZONA DI AMA S.P.A., PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 7
Articolo 2 Oggetto 9
Articolo 3 Durata 11
Articolo 4 Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore 11
Articolo 5 modalità e termini di esecuzione
Articolo 6 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione 15
Articolo 7 Verifiche, controlli ed accettazione 17
Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 19
Articolo 9 Corrispettivi della Fornitura 21
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti 22
Articolo 11 Penali 27
Articolo 12 Cauzione 30
Articolo 13 Riservatezza 31
Articolo 14 Risoluzione 33
Articolo 15 Recesso 34
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 36
Articolo 17 Rischi da interferenze 38
Articolo 18 Brevetti industriali e diritti d’autore 39
Articolo 19 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 39
Articolo 20 Subappalto 40
Articolo 21 Foro competente 42
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 42
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 44
Articolo 24 Trasparenza 44
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 45
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 47
Articolo 27 Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 49
Articolo 28 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 49
Articolo 29 Clausola finale 50
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA FORNITURA DI GPL PER FORNI CREMATORI SITI PRESSO IL CIMITERO FLAMINIO E LE SEDI DI ZONA DI AMA S.P.A., PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Via , telefono n.
, C.F. , in persona del
, giusti i poteri conferiti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via
, in persona del e legale rappresentante _, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in _ , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle
Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott.
, repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 25-2018, ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento della “fornitura di GPL per forni crematori siti presso il Cimitero Flaminio e per le sedi di zona AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi” (di seguito, per brevità, anche “Fornitura”),
c) che a tal fine AMA – con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S del / /2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. del ha indetto la “Procedura Aperta per l’affidamento della “fornitura di GPL per forni crematori siti presso il Cimitero Flaminio e per le sedi di zona AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi” (di seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi
ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa, una polizza per la responsabilità civile ed una polizza per responsabilità ambientale tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto
a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (Protocollo di Integrità), l’Allegato “D” (DUVRI), l’Allegato “E” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
f) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
g) Fornitura: la fornitura di GPL per forni crematori siti presso il
Cimitero Flaminio e per le sedi di zona AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi”, identificato e disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Tecnico;
h) Protocollo di Integrità: il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all’ Allegato “C”;
i) DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’Allegato “D”;
j) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “E”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione della Fornitura, da effettuarsi sulla base degli Ordini emessi da AMA, in funzione delle contingenti esigenze di approvvigionamento della medesima AMA. Le modalità di invio e il contenuto degli Ordini sono previsti nel Capitolato Tecnico.
2. La Fornitura deve essere eseguita nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti
nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. La Fornitura dovrà essere consegnata, presso il Cimitero Flaminio e nelle sedi di zona riportate nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e, comunque nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi allegati.
4. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad eseguire la Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa pari a Euro
_______,00 (_________), XXX xxxxxxx, come da Ordine n._____________________del______________________:
5. La Fornitura non è affidata al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare la stessa Fornitura anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
6. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
a) la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, di prorogare il presente Contratto, di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione o dall’avvio della Fornitura e, comunque, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano stati esauriti i quantitativi posti a base di gara o non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera a).
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore
1. La Fornitura verrà eseguita a fronte dell’invio, da parte di AMA, di singole richieste di Fornitura, che verranno trasmesse via fax o via pec, nelle quali verranno indicate le quantità da consegnare, nonché il luogo e l’orario di consegna. La Singola Richiesta di Xxxxxxxxx non potrà riportare di norma dei tempi di consegna superiore alle 72 ore dalla stessa;
2. L’espletamento della Fornitura e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti,
condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
4. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, anche in materia ambientale, e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui
oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nonché negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti
dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, le officine e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
11. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
13. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
14. Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi, degli uffici e degli impianti/aree di AMA, ivi compresi i Cimiteri Capitolini.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.
Articolo 5
Modalità e termini di esecuzione
1. La Fornitura verrà eseguita a fronte dei singoli ordini che verranno trasmessi da AMA via Fax/Pec, nei quali verranno indicati le quantità, il luogo ed i tempi di consegna, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico.
2 Il documento di trasporto del GPL, che dovrà essere consegnato dal Fornitore all’incaricato di AMA contestualmente alla erogazione del GPl, deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di fornitura, data, luogo di consegna e litri del GPL consegnato/erogato.
3. Qualora il fornitore non potesse fornire la quantità di GPL ordinata (anche parzialmente); ovvero non potesse rispettare i termini di consegna previsti, dovrà proporre ed indicare: nuovi termini di consegna per l’approvazione/autorizzazione da parte di AMA. Tale comunicazione dovrà essere inviata ad AMA entro 24 (ventiquattro) ore, dalla data di ricevimento dell’Ordine via Fax/Pec. AMA darà riscontro con le stesse modalità in merito all’approvazione o meno delle modifiche proposte dal fornitore entro le successive 24 (ventiquattro) ore.
4. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quanto richiesto. La quantità effettiva sarà accertata in un secondo momento così come la corrispondenza del prodotto a quanto prescritto nella scheda tecnica di riferimento nonché rispetto al campione presentato.
Articolo 6
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’Esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono di seguito riportati:
a) numero telefono fisso ;
b) indirizzo e-mail e PEC .
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’Esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’Esecuzione sono di seguito riportati:
c) numero telefono fisso 06/00000000 e indirizzo e-mail.
Articolo 7
Verifiche, controlli ed accettazione
1. La Fornitura oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA, come previsto altresì nel Capitolato Tecnico.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche, termini e Livelli di servizio prescritti per l’esecuzione delle attività nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. La fornitura sarà sottoposta a controlli e collaudi da parte di AMA, ai fini dell’accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal presente Contratto e suoi Allegati: A tal fine verrà effettuato sia un controllo quantitativo (teorico ed effettivo), sia un controllo qualitativo.
4. AMA S.p.A.: si riserva la facoltà di inviare, presso un laboratorio qualificato, il GPL consegnato per verificare la conformità del prodotto offerto rispetto ai requisiti tecnici previsti nel capitolato Tecnico contenute nell’Allegato “A”. Le spese relative alle suddette analisi di laboratorio saranno a carico del fornitore.
5. Il personale di AMA all’atto di ogni consegna, verificherà unicamente la conformità formale (ovverosia, relativa alle caratteristiche immediatamente evidenti) del GPL consegnato: All’atto di ciascuna consegna viene redatto un apposito Xxxxxxx a firma congiunta nel quale devono essere riportati almeno i seguenti dati:
- Richiesta di Fornitura;
- Data di consegna;
- Quantità, di GPL ordinati da AMA;
- Litri eventuali GPL rifiutato da AMA per non conformità immediatamente rilevata.
6. la verifica effettiva viene svolta da AMA solo in un successivo momento.
In caso di mancata rispondenza del prodotto fornito ai requisiti prescritti di cui alla gara si applicheranno le penali previste.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca
alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.
8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto
dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 9 Corrispettivi della Fornitura
1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte della corretta esecuzione della Fornitura, sono determinati applicando la percentuale di sconto sulla media dei prezzi all’ingrosso pubblicati sul listino quindicinale dalla
C.C.I.A.A. di Perugia (al netto dell’IVA e Accisa), riferito al mese precedente all’emissione del singolo ordinativo di fornitura per il numero dei litri effettivamente e correttamente forniti, con le modalità previste all’art. 1.3 “Modalità della fornitura” del Capitolato Tecnico. La percentuale di sconto indicata nell’offerta economica (Allegato “B”) deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi calcolati con le modalità di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento della Fornitura e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono alla Fornitura prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni minime di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
7. Qualora vi siano contestazioni è possibile l’iscrizione delle riserve sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art.205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle forniture correttamente effettuate nel mese precedente. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a
ciascuna delle dette fatture, file riepilogativo delle forniture rese.
3. In Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72”. La fattura dovrà essere inviata in formato pdf esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà
contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), al numero di ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione “Entrata Merci – E.M.”). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto
di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
5. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato E) il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “E”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
6. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.
48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e s.m.i. con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008
n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le
somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere la regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”.
7. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 4 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.
11. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento dovrà essere effettuato
direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore
di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore potranno essere – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate legate al mancato raggiungimento dei livelli di servizio prescritti:
- Respingere la fornitura difforme che si intenderà a tutti gli effetti inevasa. In tal caso l’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione di quanto contestato con applicazione delle penalità (per il ritardo conseguente la mancata disponibilità del/i materiale/i) per il periodo intercorrente la data di contestazione fino alla data della nuova consegna, nella misura del 5% del prezzo della partita difforme;
- accettare la fornitura nel caso che questa sia difforme in modo non significativo rispetto alle prescrizioni ed obbligare l’Impresa aggiudicataria ad una riduzione del prezzo che sarà pari al 3% in relazione alle difformità e riscontrate a cura degli organi competenti aziendali in conseguenza del minor pregio della fornitura;
- respingere l’intera fornitura e procede all’acquisto presso altre imprese, qualora i tempi di consegna indicati in AMA della nuova fornitura non consentono ad AMA S.p.A. di provvedere in tempo utile a soddisfare le proprie esigenze.
Per eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna AMA S.p.A. provvederà a quanto di seguito indicato:
a) in caso di ritardo sui termini di consegna, che non superino i 2 giorni, AMA applicherà a carico dell’Impresa inadempiente una penale pari al 1% del valore della consegna in oggetto, per ogni giorno continuativo di ritardo;
b) in caso di ritardo sui termini di consegna superiori a 2 giorni fino ad un massimo di 5 giorni AMA applicherà a carico dell’impresa inadempiente una penale pari al 5% del valore della consegna in oggetto, per ogni giorno continuativo di ritardo;
c) in caso di ritardo superiore a 5 giorni AMA si riserva la facoltà di approvvigionarsi presso altro fornitore addebitando l’eventuale maggior costo delle forniture ferme comunque le penali di cui ai punti a) e b);
d) nel caso di mancato invio della variazione quindicinali del listino della CCIAA di Perugia previsto dall’art. 1.3 del Capitolato
Tecnico, sarà applicata una penale pari ad €/giorno 50,00 per ogni variazione non trasmessa.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo
all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’adempimento.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro
( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata del medesimo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12
(Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o
trasferimento di uffici, impianti o sedi, ivi compresi i Cimiteri Capitolini;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di forniture.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di
terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMA.
5. Il fornitore dichiara altresì di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del presente Contratto, per responsabilità ambientale, per un massimale non inferiore a 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e per anno, che assicuri il rischio di inquinamento causato dall’attività svolta, per qualsiasi danno possa essere arrecato ad AMA S.p.A.., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi.
6. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le attività eseguite.
Articolo 19
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 20 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. [ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti forniture:
, ad i soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di
AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 21 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano
diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti
istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all’esecuzione del Contratto AMA consideri che l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al contratto.
6. Per quanto riguarda l’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il
bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n.
136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto
- nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub- contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente
risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusioni di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione/garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 27
Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “C”).
2. Il Fornitore si obbliga al rispetto del Protocollo di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Protocollo di Integrità il contratto sarà risolto e l’aggiudicazione revocata.
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al
precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.p.A. | IL FORNITORE |
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni della fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (corrispettivi della Fornitura) Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (cauzione) Articolo 13 (Riservatezza);
Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 19 (Divieto di cessione del Contratto
– Cessione del credito); Articolo 20 (Subappalto) Articolo 21 (Foro competente), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (trasparenza); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di
Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
Roma, lì / / IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” – Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” – Offerta Economica; ALLEGATO “C” – Protocollo di Integrità; ALLEGATO “D” – DUVRI;
ALLEGATO “E” – Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari.