CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI PORTO VIRO
All. sub B)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI PORTO VIRO
PERIODO 01.07.2021 – 30.06.2025
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidamento ha per oggetto il servizio in esclusiva dell’attività di consulenza e intermediazione per la stipula di nuovi contratti assicurativi o per i rinnovi di contratti assicurativi esistenti, compresa l’attività di gestione degli stessi con assistenza nella gestione degli eventuali casi di sinistri e, più generalmente, dell’attività di broker di assicurazione in favore dell’Ente, ai sensi dell’Art. 109 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005.
ART. 2 – PRESTAZIONI
Il broker s’impegna a fornire all’Ente completo supporto riguardo alla gestione delle problematiche assicurative e, in particolare, a garantire le seguenti prestazioni:
a) analisi ed identificazione dei rischi e delle problematiche conseguenti alle attività svolte;
b) assistenza ai servizi tecnico patrimoniali per la valutazione dei beni;
c) analisi delle polizze assicurative in corso e individuazione delle eventuali ulteriori coperture assicurative necessarie,
d) redazione di un programma assicurativo secondo le metodologie del risk-management;
e) predisposizione dei testi contrattuali quali capitolati normativi per l’appalto dei servizi assicurativi;
f) assistenza nelle fasi di preparazione e di svolgimento delle procedure di selezione delle compagnie assicuratrici, comprese le verifiche di congruità delle offerte, fino al perfezionamento delle polizze assicurative;
g) esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle rispettive scadenze;
h) assistenza in continuo nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, finalizzata alla loro rapida e soddisfacente definizione da parte delle compagnie assicuratrici;
i) consulenza e assistenza continua per tutte le problematiche correlate alle attività dell’Ente e del complesso dei suoi servizi ed uffici, compresa l’attività di formazione specifica richiesta dall’Ente per il proprio personale;
j) aggiornamento in merito a eventuali modifiche legislative e contrattuali che incidano sulla materia assicurativa;
k) adeguamento costante delle valutazioni dei beni assicurati in coerenza con i parametri d’uso del mercato assicurativo e tenuto conto delle specificità dell’Ente;
l) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative, per modifiche legislative e/o per evoluzione del mercato e/o per emergere di nuove esigenze dell’Ente;
m) predisposizione di un rapporto annuale sul programma assicurativo dell’Ente, recante gli interventi effettuati in corso d’anno e le indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
n) assistenza nell’individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
o) consulenza ed assistenza nell’applicazione della normativa vigente in materi assicurativa ed in particolare nell’osservanza del D. Lgs 50/2016;
p) consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che l’ente vada a stipulare con terzi, nell’individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
q) per l’attività connessa all’assistenza complessiva assicurata dal broker, sono previsti incontri e visite periodiche, indicativamente una volta al mese, salvo il manifestarsi di necessità urgenti, nel qual caso sarà sufficiente la richiesta d’incontro da parte dell’Ente, con preavviso di almeno un giorno.
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dal 01.07.2021 con esclusione del tacito rinnovo. Alla naturale scadenza dell’incarico l’Ente si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo con atto espresso.
Dalla data di decorrenza del servizio il broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, così come indicata all’articolo precedente, restando inteso che l’affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui all’Art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
ART. 4 - COMPENSI DEL BROKER
Il servizio oggetto del presente contratto non comporta alcun onere per l’Ente, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché l’opera del broker sarà remunerata dalle compagnie di assicurazioni con le quali saranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell’Ente, sulla base di commissioni non superiori a quelle di seguito indicate:
– 6% (sei per cento) calcolate sui premi complessivi dei contratti dei rami RCA e CVT;
– 12 % (dodici per cento) calcolate sui premi complessivi dei contratti di rami diversi da RCA e CVT
ART. 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
L’Ente provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. Quest’ultimo deve trasmettere all’Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Il Broker si impegna a rilasciare all’Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanziate.
L’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART. 6 - ONERI A CARICO DEL BROKER
Tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio, come pure i rischi connessi all’esecuzione del servizio medesimo nonché tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente atto, sono a carico esclusivo del broker.
L’Ente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse eventualmente subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali od omissioni del broker.
A tale riguardo il broker è tenuto a produrre all’Ente copia della polizza di assicurazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, della RC Professionale per errori, negligenze ed omissioni allo stesso imputabili nell’ambito dello svolgimento del servizio in favore dell’Ente e si obbliga a conservare la piena validità ed efficacia dell’assicurazione per tutta la durata dell’incarico.
ART. 7 - PUBBLICITA’
L’Ente s’impegna a rendere nota agli assicuratori l’esistenza dell’incarico di brokeraggio assicurativo in oggetto e a darne notizia alle parti, in particolare in occasione dell’esperimento di procedure concorsuali per l’affidamento dei contratti assicurativi.
ART. 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI
Il broker è tenuto a gestire i rapporti con le compagnie assicurative di concerto con l’Ente e secondo le disposizioni da quest’ultimo impartite. Il broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente stesso. Il broker dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Ente.
Resta inteso che in merito alle proposte del broker - della cui concreta praticabilità lo stesso è tenuto a rispondere - è facoltà dell’Ente attendere in tutto o in parte agli indirizzi formulati.
Qualsiasi documento contrattuale inerente alle polizze assicurative potrà essere sottoscritto unicamente dal responsabile all’uopo designato dall’Ente - o da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza - in quanto competente per materia.
ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D. Lgs. 209/2005, come pure in caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere del broker, di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e di mancato rinnovo della polizza di RC professionale ex D. Lgs 209/2005, il contratto verrà risolto di diritto senza che nulla sia dovuto al broker.
L’Ente potrà - previa intimazione scritta - risolvere il contratto, procedendo alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e agendo per il pieno risarcimento qualora il broker si rendesse responsabile di inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o più in generale quando non adempia anche a una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato.
L’Ente potrà inoltre recedere dal contratto per ragioni di interesse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, nonché delle attuali forme organizzativo- gestionali del servizio.
ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietato al Broker cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, salvo vengano concordate con l’Ente modalità diverse di gestione del servizio medesimo.
ART 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR) il broker si impegna:
a. a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
b. ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
c. al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.
ART. 12 –DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Il broker ha l’obbligo di comunicare all’Ente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni variazione riguardante gli amministratori con poteri di rappresentanza e gli eventuali direttori tecnici.
Sono a carico del broker tutte le spese relative alla sottoscrizione del presente contratto come pure i costi derivanti dalle prestazioni previste nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
ART. 13 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversie riguardante l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, se non risolta con il ricorso alla procedura dell’accordo bonario, sarà competente il Tribunale di Rovigo.
ART. 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il broker dichiara di impegnarsi:
a. ad assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine, a comunicare all’Ente, ai sensi dell’art. 3 comma 7, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ed i nomi delle persone delegate a operare su di esso.
b. a dare immediata comunicazione, alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale di competenza, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.