CONVENZIONE
CONVENZIONE
tra
l'Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l'Universi- tà”), con sede in Genova, Via Balbi 5 16126, C.F. e partita iva 00754150100, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, nella persona del Magni- fico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972 domiciliato per gli effetti della presente Convenzione presso la sede dell'Università ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/7/2022.
e
l’Istituto Centrale per il Restauro (d’ora in poi denominato “Istitu- to”), con sede in Xxxx, Xxx xx Xxx Xxxxxxx 00, cap 00153, C.F 80189810585, pec: xxxx-xxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nella persona della Direttrice pro tempore, Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Roma il 25.12.1956, domiciliata per gli effetti della presente Convenzione presso la sede dell’Istituto Centrale per il Restauro.
Qui di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
PREMESSO
a) che l’Università è centro primario della ricerca scientifica nazionale con il compito di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;
b) che l’Istituto è organo tecnico dotato di autonomia speciale del
Ministero della Cultura; afferisce alla Direzione Generale Educazio- ne, Ricerca e Istituti Culturali. È specializzato nel campo della con- servazione e del restauro del patrimonio culturale. È sede di una Scuola di Alta Formazione, con corso a ciclo unico di cinque anni e diploma finale equiparato alla laurea magistrale in “Conservazione e restauro dei beni culturali”, classe LMR02, abilitante alla professione di “restauratore di beni culturali”. Espleta funzioni in materia di stu- dio e ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica finalizzate agli interventi di conservazione e restauro del patrimonio culturale, defi- nendo indirizzi metodologici e tecnici per la progettazione e l’esecuzione degli interventi ai fini della loro compatibilità con le esi- genze di salvaguardia dei beni culturali;
c) che le Parti intendono, con la presente Convenzione, disciplinare le condizioni e le modalità di predisposizione, presentazione e realiz- zazione di progetti congiunti e di futuri Accordi Attuativi dai quali esse si attendono una proficua collaborazione finalizzata alla conser- vazione dei beni culturali e allo sviluppo dell’attività di ricerca, dia- gnostica e, più in generale, della pratica di laboratorio presso i labora- tori scientifici dell’Istituto e dell’Università.
CONSIDERATO
- che l’interazione culturale e operativa tra l’Università e l’Istituto, i quali vantano, ognuno nei rispettivi settori, significative tradizioni che possono reciprocamente integrarsi, potrà portare importanti vantaggi sul piano di una più avanzata formazione degli studenti e del perso- nale, dello sviluppo della ricerca, di una più efficace azione di conser-
vazione del patrimonio culturale.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto
1. Con la presente Convenzione le Parti intendono porre le basi per una collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:
- ricerca scientifica e diagnostica applicata alla conservazione del patrimonio culturale;
- attività didattica e di alta formazione;
- promozione e divulgazione della ricerca e degli interventi di con- servazione e restauro.
2. Nel predetto ambito, le Parti procederanno di volta in volta alla stipula di appositi Accordi Attuativi tra le Parti e/o le rispettive strut- ture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e del- la normativa vigente. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti (in relazione all’oggetto, alle modalità, ai tempi e ai referenti), specificando, in par- ticolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestio- nale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati del- la collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Nel caso siano previsti tirocini, gli stessi saranno attivati a seguito di stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti re- golamenti dell’Università relativi rispettivamente ai tirocini curriculari ed a quelli formativi e di orientamento.
4. Resta sin d’ora inteso che:
(i) l’Università assume l’impegno a:
- mettere a disposizione professionalità, competenze, laboratori, apparecchiature per: concordate attività di ricerca; consulenza tecnico-scientifica; attività didattica e di alta formazione in forma di conferenze, corsi o seminari di qualificazione professionale e/o aggiornamento;
- favorire la presenza nei laboratori scientifici dell’Istituto attraver- so l’assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca, tesi di spe- cializzazione e dottorati di ricerca di giovani chimici, fisici, biolo- gi, geologi e diagnosti che affianchino il personale scientifico dell’Istituto nell’attività di studio e di diagnostica finalizzata al re- stauro delle opere d’arte oggetto di cantieri, oppure ricoverate presso i laboratori dell’Istituto.
(ii) l’Istituto assume l’impegno a:
- mettere a disposizione il proprio personale tecnico, i locali e i ma- teriali;
- mettere a disposizione il personale, le competenze e le strumen- tazioni dei laboratori scientifici.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, a delineare e condividere linee di ri- cerca e progetti altri, finalizzati all’individuazione e/o sperimentazio- ne di metodiche e materiali nuovi applicabili alla diagnostica per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale.
Art. 2 - Proprietà dei risultati
1. I risultati delle attività svolte, le informazioni e le conoscenze in comune saranno di proprietà congiunta dell’Università e dell’Istituto,
che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, di- vulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti.
2. Tutto il materiale, anche didattico, prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente potrà essere utilizzato previo accordo tra le Parti e riportando il logo di entrambi gli Istituti.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e a dare atto, in occasione di presentazioni pub- bliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.
4. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 1, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi."
Art. 3 - Impegno di reciprocità
1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, l’Università e l’Istituto si impegnano a consentire previa comunica- zione, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero ne- cessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso
ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente convenzione, sempre nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.
Art. 4 - Coperture assicurative
1. Ciascuna parte garantisce che il proprio personale che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione sono in regola con le co- perture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Art. 5 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il personale dell’Università e dell’ICR, o altri da essi delegati, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vi- gore presso le sedi di esecuzione delle attività relative alla presente convenzione in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/08 - Testo unico della sicurezza sul lavoro.
2. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in mate- ria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che:
- i datori di lavoro di entrambe le Parti assumono tutti gli oneri relati-
vi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luo- ghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività in oggetto del presente Protocollo;
- i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi in- clusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di con- tratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre al- le norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
4. Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione In- dividuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l’igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro. Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e forma- zione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luo- go di lavoro.
5. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa-
ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
6. La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affi- data al relativo medico competente.
Articolo 6 - Referenti
1. Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Re- ferente compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le at- tività attuative della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di definire congiuntamente le linee di azione comuni monito- randone periodicamente l’avanzamento e la realizzazione.
Il Referente dell’Istituto è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, e- mail li- xxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 7 - Durata
1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competen- te.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 8 – Recesso e scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire
e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Articolo 9 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri- storo delle spese sostenute per le attività oggetto del presente accor- do, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 1 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della
sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
2. Le Parti prendono atto che dalla collaborazione derivante dal pre- sente accordo deriveranno reciproci vantaggi di tipo scientifico, an- corché non suscettibili di valutazione patrimoniale.
Articolo 10 – Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle di- sposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qual- siasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
a. se all’Università: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
b. se all’Istituto: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte po- trà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
Articolo 11 - Codice Etico
1. L’Università e l’Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istitu- zionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell’esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attivi-
tà comuni oggetto della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione non implica alcun uso del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva
dell’Università, né dell’Istituto per fini commerciali e/o pubblicitari.
3. L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine delle Par- ti.
Articolo 13 - Trattamento dei dati
1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, l’Università e l’Istituto, ciascuno per quanto di rispetti- va competenza, si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, rela- tivi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzio- ne e agli accordi attuativi di cui all’art. 1, in conformità alle disposi- zioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati persona- li) e s.m.i.
Articolo 14 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a garantire, tramite apposite procedure, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle in- formazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui venga- no a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarli a terzi e di utilizzarli esclusivamente per il raggiun- gimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, e di aste- nersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti ri- sultati.
Articolo 15 - Registrazione
1. La presente Convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a regi- strazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è composto da n. 12 pagine ed è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà all’Istituto il rimborso della quota di spettanza.
Articolo 16 - Disposizioni finali
1. La presente Convenzione può essere emendata, modificata, rinno- vata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti, previa delibera, per l’Università, dell’Organo competente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi
dell’art. 15 L. 241/90.
Per l’Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Istituto Centrale per il Restauro Il Direttore
Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxx