REGIONE PIEMONTE BU40 04/10/2018
REGIONE PIEMONTE BU40 04/10/2018
Codice XST009
D.D. 13 settembre 2018, n. 570
Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - CIG 0386453F16): autorizzazione al subappalto ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006 in capo all'Impresa ESSECI S.r.l. per i lavori di ripristini impianti antincendio, compresa verifica, collaudo, certificazione e messa in esercizio - categoria OS3.
Premesso che:
con riguardo alle vicende relative alla progettazione, la gara e i contratti per la realizzazione dell’opera del nuovo Palazzo uffici regionali mediante locazione finanziaria di opera pubblica:
- la Regione Piemonte è proprietaria dell’area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato “zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL” (denominata “ZUT”)”;
- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e delle opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all’assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all’affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dell’opera, procedendo contestualmente all’indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed all’approvazione dei relativi atti di gara;
- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla realizzazione dell’opera;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all’A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l’importo di aggiudicazione di € 202.312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;
- in data 30.5.2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI aggiudicataria (Appaltatore), veniva firmato alla presenza del Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.
- in data 21.07.2011 l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all’Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all’effettivo inizio dei lavori;
- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Xxxxx XXXXXX”, a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale arch. Xxxxx Xxxxxx il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;
- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la Stazione Appaltante riscontrava l’avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell’Appaltatore dell’atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite “Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata” (C.F. 02489830352) in sigla “Torreregionepiemonte Soc. Cons. a X. X.”, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx rep. n. 7034
– raccolta n. 4709;
- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori.
Dato atto che:
- con D.G.R. n. 1-6481 dell’8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” siano attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;
- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale deliberava “di rinnovare all’Arch. Xxxxx Xxxxxx l’incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014;
- con D.G.R. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad affidare all’arch. Xxxxx Xxxxxx l’incarico di direttore della direzione regionale A18000 “Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica”, con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che “conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi conferiti all’Arch. Robino per effetto della DGR n. 28-218 del 4.8.14 ed ogni altro da questa discendente” e pertanto l’incarico di Responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” e di Responsabile del Procedimento dell’Appalto in oggetto;
- con D.G.R. 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad attribuire con effetto dal 09 dicembre 2014 “all’arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX l’incarico di responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.02.2015 veniva individuato, in sostituzione dell’Xxx Xxxxx Xxxxxxx dimessosi dall’incarico, quale nuovo Direttore dei Lavori l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario tecnico della “Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della
Regione Piemonte Fase di realizzazione” della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;
- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", articolazione della direzione A14000 "Sanità”, alla dirigente regionale arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX”, veniva individuato a far data dal 3 agosto 2015, nel dirigente regionale Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX il responsabile del Settore Regionale succitato;
- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all’Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", con decorrenza 3 agosto 2015;
- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 veniva disposto di riattribuire all’Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX” anche la responsabilità ad interim della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;
- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 veniva, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea “Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Xxxxxx Xxxxxxxx, 000.
Dato atto che in merito alle varianti in corso di esecuzione dell’appalto venivano autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che hanno conseguentemente comportato la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, nonché la modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza come più nel dettaglio di seguito riportato contestualmente alla ridefinizione delle tempistiche contrattuali ed in particolare:
- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. xx Xxxxxx 0 in data 12.09.2012 al n. 12724);
- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell’Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d’asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d’asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell’importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;
- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell’importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla x.xx 1 alla x.xx 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in forza del quale l’importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla x.xx 1 alla x.xx 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx 0 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);
- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell’Amministrazione, relativa all’esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d’asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d’asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla x.xx 1 alla x.xx 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;
- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell’impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all’intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l’obiettivo fissato dall’art. 4-bis, estendendo l’installazione dei pannelli fotovoltaici sull’intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati
in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall’allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della “Variante n.4” ;
- gli accadimenti più nel dettaglio di seguito esposti in merito all’intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Coopsette in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l’impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un’idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 ( Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Xxxxx Xxxxxxxx del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell’A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Xxxxx Xxxx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP.
Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all’approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;
- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l’approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all’esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d’asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla x.xx 32 alla x.xx 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell’importo dell’appalto, al netto del ribasso d’asta, nell’importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto.
Atteso che, in ordine alle vicende soggettive degli aggiudicatari dell’appalto in oggetto:
- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d’atto ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell’A.T.I. Finanziatrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 152/XST002 del 19.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d’atto del recesso, a seguito della sottoposizione della società DE-GA S.p.A. (mandante) a procedura di concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., dal Raggruppamento dell’ATI aggiudicataria, a fronte di atto a rogito Notaio Caranci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, con scioglimento del mandato tra XX.XX, Coopsette e le altre mandanti, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell’A.T.I. mista aggiudicataria dell’appalto in argomento, risultava così composta:
COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell’ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Xxxxxx n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);
MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI
LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);
- stante il disposto dell’art. 78 del X.X. x. 000/0000, la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015, nei confronti dell’Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell’originaria A.T.I. aggiudicataria dell’appalto di cui trattasi, con contestuale nomina del Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX quale Commissario Liquidatore dell’Impresa medesima ha determinato, nel caso di specie, lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell’A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica in esame;
- con nota prot. n. 163/15 del 30.11.2015 l’impresa C.M.B. provvedeva all’inoltro dell’Atto 30.11.2015 – rep. n. 13608 – n. 6752 raccolta - Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx del Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano 1 il 30.11.2015 al n. 32784 serie 1T per il conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo Mandataria) - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e KOPA ENGINEERING s.p.a., “per il completamento dell’Opera” … omissis…. “nonché di altre prestazioni e attività che fossero ad esse affidate dal Committente, purchè strumentali, accessorie, connesse e/o complementari ai Lavori, ed ogni altro diritto ed azione derivante dalla realizzazione della parte di Opera da completare”;
- in data 9.5.2016 la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. (Rogito Notaio Xxxx Xxxxxxx di Torino del 10.2.2016), presentava ricorso ex art. 161, xxxxx xxxxx, L.F. (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13.9.2016, presentava domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 L.F. e ss. con vendita di tutta l’azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale XXXX veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;
- in data 19.3.2017 la Società C.M.B. ha trasmesso copia dell’atto n. 277511/44826 del 24.01.2017 Notaio Xxxxx Xxxxxxxx di Carpi - acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di scioglimento unilaterale del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Milano ai nn. 13608/6752 di racc.;
- a seguito Decreto del Tribunale di Reggio Xxxxxx in data 29.3.2017 di improcedibilità del ricorso promosso il 10.01.2017 dalla Società UNIECO COOP. per concordato preventivo ex art. 161 L.F., il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio con Decreto n. 161 del 7.4.2017 ha disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa della Società UNIECO COOP., con conseguente perdita dei requisiti necessari per l'esecuzione di lavori pubblici;
- la Società C.M.B. soc. coop. ha trasmesso in data 10.4.2017 Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Xxxxx Xxxxxxxx del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, con il quale è stato conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Xxxxx Xxxx n. 101 (P.IVA 00154410369) da parte della Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), quale mandataria per costituire una
A.T.I. di tipo misto.
Dato atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, é stato disposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte e richiamate per relationem, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del suddetto Atto Costitutivo 10.04.2017 che dà evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle singole
imprese del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con le eccezioni evidenziate nel provvedimento medesimo, e contestualmente approvato lo schema di addendum contrattuale per il subentro del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel contratto d’appalto di che trattasi per il completamento dei lavori;
visto l’Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, stipulato in esecuzione di Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.5.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, con l’ATI C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo), e Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante);
atteso che con riguardo alle vicende d’appalto intervenute successivamente alla stipulazione dell’Atto Aggiuntivo Rep. N. 36819 – Atti n, 24683 – del 8.06.2017 Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, registrato a Torino il 30.6.2017 al n. 13409 serie 1T, con l’A.T.I. di Imprese esecutrici neo ricostituita:
- in data 19.06.2017 con nota prot. n. 19211/XST009 la Stazione Appaltante ha riscontrato l’avvenuta notifica, di cui a nota prot. n. 79/17/CE del 12.06.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 18389 XST009), da parte dell’Appaltatore dell’atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite Rep. n. 278062 – raccolta n. 45169 del 10.04.2017 Notaio Xxxxx Xxxxxxxx iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena con residenza in Carpi, registrato a Carpi il 27.04.2017 al n. 2723 Serie 1T, della Società “TORINO Società Consortile a Responsabilità Limitata” – part. IVA 09900100968 – con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxx;
- in data 22.6.2017 veniva redatto il verbale di ripresa delle attività;
- in data 17.06.2017 l’Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX ha confermato la volontà di rassegnare le dimissioni dall’incarico di Direttore Lavori dell’Appalto di che trattasi;
- con D.G.R. 2-5298 del 6.07.2017 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la definizione di una convenzione da stipularsi con S.C.R. Piemonte S.P.A. per l’affidamento dell'incarico di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'Ente Regione Piemonte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017 in esecuzione della predetta D.G.R. è stato disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l’incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell’ambito dell’organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l’Amministrazione ha preso atto che in forza dell’incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha individuato nell’ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX quale Direttore Lavori dell’Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 è stato riattribuito con decorrenza 3.8. 2017 all’Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della
Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione";
- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l’esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d’appalto;
- con D.G.R. n. 27-7353 del 03.08.2018, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 23/2008 e dei relativi criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i., la dirigente regionale Xxxxx Xxxxx XXXXXXX è stata assegnata alla Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione";
Atteso che la suddetta A.T.I. Appaltatrice ha dichiarato, all’atto dell’offerta di gara, l’intendimento di subappaltare, tra l’altro, la categoria di lavorazioni: “cat. OS3” entro il limite del 90%;
vista la nota prot n. 297/18AR del 14.06.2018 e la documentazione ad essa allegata, acclarata al prot. n. 38183/XST009 del 15.06.2018 di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo alla società ESSECI SRL (Partita IVA 09900100968) con sede in Torino– xxxxx Xxxxxxxx, 00 Xxx, per i lavori di “Ripristini impianti antincendio, compresa verifica, collaudo, certificazione e messa in esercizio, attinenti la categoria OS3” per un importo presunto di € 134.400,00.= compresi oneri di sicurezza pari ad € 4.800,00.= oltre IVA;
visto il contratto di subappalto n. G201801429, stipulato in data 02.05.2018 tra Torino
s.c.a.r.l ed il subappaltatore, trasmesso dall’Appaltatore in allegato alla suddetta istanza prot n. 297/18AR del 14.06.2018
dato atto che con nota prot. n. 40893/XST009 del 25.6.2018 è stata comunicata all’A.T.I la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento, sino alla data di ricevimento dell’Informazione Antimafia richiesta in data 15.6.2018 ex X.Xxx, n. 159/2011 presso la Banca dati Nazionale Unica Antimafia, prot. PR-TOUTG_Ingresso_0087000_20180615 con contestuale richiesta al Direttore dei Lavori, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, di parere in ordine alla richiesta di autorizzazione al subappalto di cui trattasi;
preso atto della nota pervenuta dal Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018 con la quale, nel riscontrare la richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018, rappresenta, fra le altre cose, quanto di seguito riportato:
“1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l’A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte … omissis ….soggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964.
3. …. omissis … l’art. 2.1 dell’atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 … omissis ….pone a carico dell’appaltatore subentrante l’esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi i ripristini dei vizi e difetti dell’opera attinenti alla dimensione orizzontale dell’A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.
Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell’appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l’appaltatore non li esegua direttore ma li faccia eseguire ad un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità, trattandosi per l’appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell’Amministrazione.
Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l’Amministrazione dall’attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese”
...omissis...;
visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 7618 del 16.08.2018, acclarato al prot. n. 56273/XST009 del 17.8.2018 con il quale comunica che: “… si precisa che le lavorazioni per le quali è richiesto di autorizzare il subappalto alla società ESSECI s.r.l., con sede in Torino, X.xx Siccardi 11 bis, per i lavori di ripristino impianti antincendio, compresa verifica, collaudo, certificazione emessa in esercizio, attinenti la categoria OS3 per l’importo di €. 134.400,00 oltre IVA compresi €. 4.800,00 per oneri di sicurezza sono lavorazioni riferite a “ripristini” che pone a carico dell’appaltatore subentrante l’esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi in quanto opere attinenti alla dimensione orizzontale dell’A.T.I. aggiudicataria.
Trattandosi di lavori di realizzazione della prima fase di interventi di ripristino, come indicato all’art. 1.1 del Contratto di Subappalto, l’importo di cui alla richiesta di subappalto non incide sulla quota economica subappaltabile di cui all’art. 118, comma 2 del D.lgs. 163/2006.
Per quanto riguarda la valutazione richiesta dal RUP al Direttore Lavori della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico, economico e professionale per la società ESSECI s.r.l., si rileva che in base alla documentazione presentata, essa è idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta.
Il corrispettivo dei lavori, determinato a corpo e a misura, difficilmente confrontabile con i prezzi CME del progetto, come riportato nell’allegato “Elenco Prezzi” del contratto di subappalto, mediamente rientra nelle soglie di cui all’art. 118 c.4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
A fronte di quanto riportato all’art. 4) e nel programma lavori (allegato F) del contratto di subappalto circa i tempi di esecuzione, ai fini della verifica della compatibilità dei tempi con il Cronoprogramma dei Lavori allegato all’Atto Aggiuntivo, si evidenzia che il termine ultimo dei lavori in subappalto è indicato entro e non oltre il 31.12.2018, data non più compatibile con il cronoprogramma dei lavori dell’appalto che dovrà essere aggiornato con l’approvazione della perizia di variante n. 6.
Per quanto di competenza il subappalto è autorizzabile alla società ESSECI s.r.l.
L’autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza poiché le lavorazioni di cui alla richiesta rientrano tra quelle previste nel cronoprogramma allegato al contratto di subentro.
Prima dell’ingresso in cantiere delle meestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”
vista la comunicazione prot.n. 437/18 AR del 03.09.2018 acclarata al prot. n. 59509/XST009 del 04.09.2018 con la quale l’A.T.I. Appaltatrice trasmette rettifica dell’allegato F che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato con nota prot n. 297/18AR del 14.06.2018;
vista l’integrazione del parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 8084 del 05.09.2018, acclarato al prot. n. 60017/XST009 del 05.09.2018;
considerata l’iscrizione delle società ESSECI s.r.l. alla C.C.I.A.A. di Torino;
considerata l’attestazione n. 47662/10/00 rilasciata dalla CQOP SOA in data 27.06.2017 a ESSECI s.r.l. per Le categorie OG1 Class. III, OS3 class. IV, OS5 class. I, in corso di validità;
verificata la regolarità contributiva dell’Impresa ESSECI s.r.l., di cui al DURC emesso ex art. 6, c. 5, del DPR 207/2010 e s.m.i., con scadenza 25.10.2018;
visto il contratto di subappalto n. G201801429, stipulato in data 02.05.2018 tra Torino s.c.a.r.l ed il subappaltatore, trasmesso dall’Appaltatore in allegato alla suddetta istanza prot n. 297/18AR del 14.06.2018;
considerato che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell’Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;
dato atto che, il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l’effettuazione delle prestazioni codesta A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il
C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell’inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant’altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d’appalto contrattualizzate;
vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con D.G.R. n.
D.G.R. n. 1-7022 del 13.06.2018;
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17.10.2016;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 s.m.i.; visto l’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
determina
- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l’A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxx x. 000 (P.IVA
00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, al contratto d’appalto 30.05.2011 stipulato alla presenza del Notaio Xxxxxx Xxxxxxx di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti
n. 14427, con l’A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all’affidamento in subappalto in capo alla società ESSECI s.r.l. (Partita IVA 09900100968) con sede in Torino – X.xx Siccardi 11 bis -, dei lavori di “Ripristini impianti antincendio, compresa verifica, collaudo, certificazione e messa in esercizio, attinenti la categoria OS3” per un importo presunto di € 134.400,00.= compresi oneri di sicurezza pari ad € 4.800,00.= oltre IVA, fatta salva la condizione risolutiva di cui all’art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l’inoltro dell’apposita scheda all’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che, poiché come attestato dalla Direzione Lavori le lavorazioni oggetto di subappalto attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte, dall’Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità della categoria OS3;
- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX.
La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013
s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall’A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della STRUTTURA Arch. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX
VISTO:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXX XST009/RC/AM