ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
BG
InDollari
Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante o unico in $ U.S.A.
Tariffa a premio annuo costante: V24RC$ Tariffa a premio unico: V24RJ$
ed. 12/2005
Scheda Sintetica
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.
Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristi- che, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di Assicurazione
La Venezia Assicurazioni S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società.
1.b) Denominazione del contratto
BG InDollari.
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto, espresse in Dollari U.S.A., sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi denomina- ta Gestione Speciale Ri.Alto$. Poiché il contratto prevede la possibilità di cambiare valuta, tramite switch (vedi Art. 3.1 delle Condizioni di Polizza), passando quindi da Dollari U.S.A. a Euro, in tal caso cambia anche la Ge- stione interna separata degli attivi che, con l’Euro, passa a quella denomi- nata Gestione Speciale Ri.Alto.
1.d) Durata
La durata del contratto viene definita dal Contraente al momento della sottoscri- zione e può essere fissata da un minimo di 5 anni ad un massimo di 40 anni.
È possibile esercitare il diritto di riscatto totale, per i contratti a premio an- nuo costante, purché siano state versate almeno tre annualità di premio;
per i contratti a premio unico tale diritto è esercitabile dopo un anno dalla decorrenza indicata nel documento di Xxxxxxx.
1.e) Pagamento dei premi
I contratti possono essere sottoscritti nella forma a premio annuo costante oppure nella forma a premio unico.
Contratti a premio annuo costante: è previsto il versamento di un premio annuo anticipato di importo costante (in Dollari U.S.A.) per tutta la durata contrattuale e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
L’ammontare del premio annuo costante non può essere inferiore a Dollari U.S.A. 1.000,00.
Purché il contratto risulti in regola con i versamenti, il Contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto stesso, può effettuare eventuali versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a Dollari U.S.A. 1.000,00.
Contratti a premio unico: è previsto il versamento di un premio unico il cui ammon- tare non può essere inferiore a Dollari U.S.A. 1.000,00.
Non sono previsti versamenti aggiuntivi.
2. Caratteristiche del contratto
BG InDollari si propone come un investimento in valuta che ha lo scopo di realiz- zare l’incremento di valore dei premi investiti nel medio/lungo periodo e persegue finalità sia di risparmio, mediante la costituzione di un capitale liquidabile alla sca- denza del contratto, sia previdenziali, mediante la possibilità di optare a scadenza per l’erogazione di una rendita vitalizia.
Una parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte al rischio di mortalità; tale parte non concorre pertanto, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
Si rimanda al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuti nella Sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.
La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è infor- mato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capi- tale assicurato, rivalutato fino a quella data, ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente.
b) Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamen- to di un importo pari ai premi netti versati e rivalutati fino alla data del decesso.
c) Prestazioni in caso di invalidità
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, l’esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garan- zia principale così come indicato all’Art. 19.2 delle Condizioni di Polizza.
d) Coperture complementari
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto dovuto a infortunio, oltre alle prestazioni previste dall’assicurazione principale, un ulteriore capitale il cui ammontare è pari all’importo indicato nel documento di Polizza; tale capitale viene raddoppiato nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale.
e) Opzioni contrattuali
- la possibilità di convertire le prestazioni ed i premi, al massimo per sei volte, da Xxxxxxx U.S.A. a Euro la prima, la terza e la quinta volta e da Euro a Dollari U.S.A. la seconda, la quarta e la sesta volta (switch);
- la possibilità di rinviare la scadenza del contratto, senza pagamento di ulteriori premi (differimento della scadenza). Le condizioni che regolano il differimento vengono comunicate dalla Società prima della scadenza contrattuale;
- la possibilità di convertire il capitale a scadenza in una rendita immediata vi- talizia sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita fino a che l’Assicurato è in vita, oppure in una rendita immediata vitalizia su due teste (reversibile) che prevede il pagamento della rendita finché l’Assicurato e un’altra persona designata sono entrambe in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite, oppure in una rendita immediata certa sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi cinque anni, e successivamente finché l’Assicurato è in vita, oppure in una rendita immediata certa sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi dieci anni, e successivamente finché l’Assicurato è in vita.
Le prestazioni di rendita sono sempre erogate in via posticipata.
È previsto un rendimento minimo garantito dei capitali investiti pari all’1,50% già conteggiato nel calcolo dei premi e delle prestazioni (tasso tecnico). Le quote di rendimento attribuito, eccedenti l’1,50%, vengono riconosciute al contratto sotto forma di rivalutazione che rimane consolidata.
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Nella tariffa a premio annuo costante, il mancato versamento delle pri- me tre annualità di premio determina per il Contraente la perdita dei premi pagati.
Poiché le prestazioni del presente contratto sono denominate in Dollari U.S.A., il Contraente assume un rischio di cambio.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B.
In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall’ Articolo 1 e dalla Parte VIII delle Condizioni di Polizza.
4. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di Gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Speciale Ri.Alto$ riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto ri- spetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Co- sto percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1,00% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effet- to dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su li- velli prefissati di premio, durate, età e sesso dell’Assicurato ed impiegan- do un’ipotesi di rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto$ che è sogget- ta a discostarsi dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabiliti dall’ISVAP nella misu- ra del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico: “Costo percentuale medio annuo”
Gestione Speciale Ri.Alto$ - Tariffa a premio annuo
Premio annuo: $ 1.000 Sesso/Età: Maschio/50 anni Durata: 15 anni
Anno | Costo % medio annuo |
5 | 10,93% |
10 | 5,15% |
15 | 3,04% |
Premio annuo: $ 1.000 Sesso/Età: Maschio/45 anni Durata: 20 anni
Anno | Costo % medio annuo |
5 | 13,44% |
10 | 6,50% |
15 | 3,90% |
20 | 2,63% |
Premio annuo: $ 1.000 Sesso/Età: Maschio/40 anni Durata: 25 anni
Premio annuo: $ 1.500 Sesso/Età: Maschio/50 anni Durata: 15 anni
Anno
Costo % medio annuo
Anno
Costo % medio annuo
5 | 10,58% |
10 | 4,95% |
15 | 2,91% |
5 | 13,09% |
10 | 6,30% |
15 | 3,76% |
20 | 2,53% |
Premio annuo: $ 1.500 Sesso/Età: Maschio/45 anni Durata: 20 anni
Anno
Costo % medio annuo
Premio annuo: $ 1.500 Sesso/Età: Maschio/40 anni Durata: 25 anni
Premio annuo: $ 3.000 Sesso/Età: Maschio/50 anni Durata: 15 anni
Anno | Costo % medio annuo |
5 | 10,22% |
10 | 4,76% |
15 | 2,78% |
Premio annuo: $ 3.000 Sesso/Età: Maschio/45 anni Durata: 20 anni
Anno | Costo % medio annuo |
5 | 12,74% |
10 | 6,11% |
15 | 3,63% |
20 | 2,43% |
Premio annuo: $ 3.000 Sesso/Età: Maschio/40 anni Durata: 25 anni
Anno | Costo % medio annuo |
5 | 15,89% |
10 | 7,87% |
15 | 4,77% |
20 | 3,23% |
25 | 2,37% |
5 | 15,55% |
10 | 7,67% |
15 | 4,64% |
20 | 3,13% |
25 | 2,29% |
Anno | Costo % medio annuo |
5 | 15,20% |
10 | 7,47% |
15 | 4,50% |
20 | 3,03% |
25 | 2,22% |
Gestione Speciale Ri.Alto$ - Tariffa a premio unico
Premio unico: $ 5.000 Sesso/Età: Maschio/50 anni Durata: 15 anni
Anno Costo % medio annuo | |
5 | 4,04% |
10 | 2,33% |
15 | 1,83% |
Premio unico: $ 5.000 Sesso/Età: Maschio/45 anni Durata: 20 anni
Anno | Costo % medio annuo |
5 | 4,79% |
10 | 2,69% |
15 | 2,02% |
20 | 1,75% |
Premio unico: $ 5.000 Sesso/Età: Maschio/40 anni Durata: 25 anni
Premio unico: $ 15.000 Sesso/Età: Maschio/50 anni Durata: 15 anni
Anno
Costo % medio annuo
Anno
Costo % medio annuo
5 | 4,02% |
10 | 2,32% |
15 | 1,82% |
5 | 4,77% |
10 | 2,68% |
15 | 2,01% |
20 | 1,74% |
Premio unico: $ 15.000 Sesso/Età: Maschio/45 anni Durata: 20 anni
Anno
Costo % medio annuo
Premio unico: $ 15.000 Sesso/Età: Maschio/40 anni Durata: 25 anni
Premio unico: $ 30.000 Sesso/Età: Maschio/50 anni Durata: 15 anni
Anno Costo % medio annuo | |
5 | 3,78% |
10 | 2,20% |
15 | 1,74% |
Premio unico: $ 30.000 Sesso/Età: Maschio/45 anni Durata: 20 anni
Anno | Costo % medio annuo |
5 | 4,52% |
10 | 2,55% |
15 | 1,93% |
20 | 1,68% |
Premio unico: $ 30.000 Sesso/Età: Maschio/40 anni Durata: 25 anni
Anno Costo % medio annuo | |
5 | 5,52% |
10 | 3,05% |
15 | 2,24% |
20 | 1,86% |
25 | 1,70% |
5 | 5,50% |
10 | 3,04% |
15 | 2,23% |
20 | 1,86% |
25 | 1,69% |
Anno Costo % medio annuo | |
5 | 5,26% |
10 | 2,92% |
15 | 2,15% |
20 | 1,79% |
25 | 1,64% |
Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo ri- portato in corrispondenza del 5° anno.
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto$
In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto$ ed il corrispondente tasso di rendimento mini- mo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con i valori, aggior- nati al 2005 (secondo quanto previsto dalla Circolare ISVAP n. 363/D del 16 febbraio 1999), relativi sia ai tassi di interesse a lungo termine dei titoli in Dollari U.S.A. sia alle variazioni percentuali annue dei tassi di cambio del Dollaro U.S.A. contro l’Euro.
Anno | 2001 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Rendimento realizzato dalla Gestione Speciale $ | 6,36% | 5,78% | 5,28% | 5,36% | 5,63% |
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati | 4,86% | 4,28% | 3,78% | 3,86% | 4,13% |
Rendimento medio dei titoli a lungo termine Dollaro U.S.A. | 5,02% | 4,61% | 4,01% | 4,27% | 4,29% |
Variazione % dei tassi di cam- bio Euro/Dollaro | 3,13% | -5,29% | -16,36% | -9,08% | 0,00% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal con- tratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.
La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
BG
InDollari
Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante o unico in $ U.S.A.
Tariffa a premio annuo costante: V24RC$ Tariffa a premio unico: V24RJ$
ed. 12/2005
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approva- zione dell’ISVAP.
La Nota Informativa si articola in sei sezioni:
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
C. Informazioni sulla Gestione Separata
D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
X. Xxxxx informazioni sul Contratto
F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
a) La Venezia Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società
b) Sede Legale e Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - Xxxxxx
c) Recapito telefonico: 041 5939612
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001)
e) Società di revisione contabile Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qual- siasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.
2. Conflitto di interessi
La Società può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Speciale Ri.Alto$ a società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A (il Gruppo) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle di- sposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Inoltre, nella gestione di questi attivi, il gestore può compiere operazioni su stru- menti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da società appartenenti al Gruppo.
Attualmente, tra la Società e gli emittenti non sono in vigore accordi di re- trocessione di commissioni: in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio degli Assicurati ed i rendiconti annuali della Ge- stione Speciale daranno evidenza delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.
La Società, in ogni caso, si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza degli accordi di cui sopra.
Cosa garantisce:
- un capitale a sca- denza;
- la restituzione dei premi versati rivalutati in caso di decesso dell’Assicurato
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto è stipulato e gestito in Dollari U.S.A.; resta inteso tuttavia che qualsiasi pagamento (premi e prestazioni) viene effettuato nel controvalore in Euro.
La durata contrattuale, per entrambe le tariffe, va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 40 anni.
BG InDollari prevede:
• la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, in caso di vita dell’Assicurato a scadenza (prestazione principale);
• l’immediata restituzione dei premi netti versati debitamente rivalutati, in caso di mor- te dell’Assicurato stesso durante la durata contrattuale (prestazione principale);
• solo per la tariffa a premio annuo costante, la liquidazione di un capitale aggiun- tivo (A.C.M.A. - I.S.) in caso di morte dell’Assicurato dovuta ad infortunio, capitale che si raddoppia qualora il decesso sia provocato da incidente stradale (presta- zione complementare);
• solo per la tariffa a premio annuo costante, l’esonero dal pagamento dei premi successivi qualora l’Assicurato sia colpito da invalidità totale e permanente (pre- stazione complementare).
Una parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte al rischio di mortalità; tale parte non concorre pertanto, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
BG InDollari è un prodotto in valuta in cui le prestazio- ni ed i premi sono espressi in Dollari U.S.A.
Alle tradizionali caratteristiche dei prodotti assicu- rativi, aggiunge l’elemento “cam- bio valutario”
3.1 Prestazione in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale la Società si obbliga a pagare al Beneficiario designato dal Contraente il capitale assicurato rivalutato o la corrispondente rendita vitalizia di opzione (vedi successivo Punto 6.3).
3.2 Prestazione in caso di morte
In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società si obbliga a restituire ai Beneficiari designati dal Contraente tutti i premi pagati, al netto dei diritti, debitamente rivalutati.
Le prestazioni su riferite (Punti 3.1 e 3.2) sono state calcolate sulla base di un rendimento minimo garantito dell’1,50% (tasso tecnico). Le quote di rendimen- to attribuito, eccedenti l’1,50%, vengono riconosciute al contratto sotto forma di rivalutazione che rimane consolidata.
3.3 Prestazione complementare per il caso di morte accidentale con rad- doppio del capitale per incidente stradale (solo per la tariffa a premio an- nuo costante)
Nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusi- va di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, la Società, nei limiti della presente garanzia e delle Condizioni Particolari (vedi Art.
19.1 delle Condizioni di Polizza), si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte dall’assicurazione principale, un ulterio- re capitale il cui ammontare è pari all’importo indicato nel documento di Polizza, a fianco della dicitura “Assicurazione Complementare per il caso di Morte Accidenta- le - A.C.M.A.”; detto capitale rimane costante per tutta la durata contrattuale.
Tale capitale viene raddoppiato nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.).
3.4 Prestazione complementare esonero pagamento premi in caso di in- validità (solo per la tariffa a premio annuo costante)
Qualora l’Assicurato fosse colpito da invalidità, ai sensi delle Condizioni particolari riportate nelle Condizioni di Polizza (Art. 19.2), la Società accorderà l’esonero dal- l’ulteriore pagamento dei premi.
Poiché le prestazioni del presente contratto sono espresse in Dollari U.S.A., men- tre i pagamenti vengono effettuati in Euro, il contratto prevede un rischio di cam- bio. Tale rischio è dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra il Dollaro U.S.A. e l’Euro durante la vita del contratto. Il rischio di cambio può portare ad ottenere un utile sui cambi (se la variazione è positiva) oppure ad una perdita sui cambi (se la variazione è negativa).
4. Premi
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed am- montare ed all’età e sesso dell’Assicurato.
A fronte della garanzia del pagamento delle prestazioni assicurate, è dovuto, a seconda della tariffa prescelta:
• un premio unico oppure,
• un premio annuo anticipato di importo costante per tutta la durata del contratto, e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato; detto premio non può essere rateizzato.
Nella tariffa a premio annuo costante, purché il contratto risulti in regola con i ver- samenti, il Contraente, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto stesso, può effettuare, ma non nell’eventuale periodo di differimento della scadenza, dei versamenti aggiuntivi.
Per i contratti a premio unico, il Contraente matura il diritto al riscatto del contratto trascorso almeno un anno dalla decorrenza indicata nel docu- mento di Polizza.
Per i contratti a premio annuo costante, il numero minimo di annualità di premio da versare, per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla ridu- zione della prestazione è pari a tre. Il mancato versamento delle prime tre annualità di premio determina per il Contraente la perdita dei premi versati.
Il premio unico, il primo premio annuo e gli eventuali versamenti aggiuntivi, potran- no essere versati, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di Proposta):
• assegno bancario;
• assegno circolare;
• bonifico bancario;
• addebito su conto corrente bancario;
• bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza.
I premi successivi potranno essere versati con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di Proposta):
• bollettino di versamento bancario (MAV) inviato al domicilio del Contraente;
• RID;
• disinvestimento programmato da Fondo.
Il contratto preve- de un rendimento minimo garantito annuo dell’1,50%. Ciascuna rivalutazione resta acquisita definiti- vamente
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il capitale assicurato rivalutato è espresso in Dollari U.S.A. ed identifica il capitale investito nella Gestione Speciale Ri.Alto$. Tale capitale beneficia annualmente, alla ricorrenza del contratto, del rendimento attribuito calcolato in base al rendimento certificato dalla Gestione Speciale.
Il rendimento certificato della Gestione Speciale Ri.Alto$ viene attribuito ai con- tratti, nell’anno solare successivo, in misura pari al rendimento stesso diminuito di 1,50 punti percentuali.
Tale percentuale dell’1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.
Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito (4,50% - 1,50%) = 3,00%
Es.: rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito (7,00% - 1,60%) = 5,40%
Del rendimento annuo attribuito al contratto:
- l’1,50% (tasso tecnico) è già stato riconosciuto nel calcolo del premio e delle prestazioni, mentre
- l’eccedente viene riconosciuto sotto forma di rivalutazione che rimane consoli- data.
Nella Sezione C al Punto 7 della presente Nota Informativa vengono forniti mag- giori dettagli circa la descrizione della Gestione Speciale.
Per l’illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
È possibile con- vertire le presta- zioni ed i premi, per sei volte in tutto, da Dollari
U.S.A. a Euro e viceversa (switch)
6. Opzioni di contratto
6.1 Conversione di valore: “switch”
Per tutta la durata contrattuale, il Contraente, se in regola con il pagamento dei premi, ha a disposizione sei switch:
• il primo, il terzo e il quinto per convertire le prestazioni e, se è stata scelta la ta- riffa a premio annuo costante, i premi da Dollari U.S.A. a Euro avendo così come nuova Gestione Speciale di riferimento quella denominata “Ri.Alto”;
• il secondo, il quarto ed il sesto per riconvertire le prestazioni e, se è stata scelta la tariffa a premio annuo costante, i premi da Euro a Dollari U.S.A. ritornando alla Gestione Speciale iniziale “Ri.Alto$”.
Ogni switch ha effetto dalla prima ricorrenza annua del contratto successiva alla data di invio della richiesta e quindi, a tale data, le prestazioni ed il premio, se an- nuo, vengono convertiti nella valuta richiesta sulla base della quotazione del Dolla- ro U.S.A. rilevata l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa (vedi Art. 3.1 delle Condizioni di Polizza).
6.2 Differimento della scadenza
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, qualora il Contraente, prima di tale data, faccia richiesta per iscritto alla Società, la scadenza potrà esse- re differita di anno in anno senza ulteriore corresponsione di premi.
Durante il periodo di differimento, ad ogni anniversario del contratto, il capitale in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutato secondo modalità e misura di rivalutazione stabilite al momento della richiesta.
Il Contraente può interrompere in qualsiasi momento il differimento della scadenza e richiedere la liquidazione del capitale maturato. In tal caso la Società liquiderà il capitale maturato oppure, se richiesto, convertirà all’anniversario immediatamente successivo tale capitale in una rendita vitalizia immediata di opzione alle condizioni che saranno in vigore in quel momento.
Qualora, durante il periodo di differimento, intervenga il decesso dell’Assicurato, la Società liquiderà ai Beneficiari per il caso di morte il capitale maturato rivalutato secondo modalità e misura di rivalutazione stabilite al momento della richiesta del differimento stesso.
Il differimento e la sua interruzione possono essere esercitati anche limitatamente ad una parte delle prestazioni garantite.
Prima della scadenza del contratto o durante il periodo di differimento, su pro- posta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse modalità di prosecuzione del contratto.
6.3 Conversione in rendita del capitale assicurato liquidabile al termine del periodo di durata contrattuale
Il Contraente ha facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che il capitale assicurato, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine della durata contrattuale stessa, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:
- rendita immediata vitalizia sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamen- to della rendita fino a che l’Assicurato è in vita;
- rendita immediata vitalizia su due teste (reversibile) che prevede il paga- mento della rendita finché l’Assicurato e un’altra persona designata sono entrambe in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;
- rendita immediata certa sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi cinque anni, e successivamente finché l’Assicurato è in vita;
- rendita immediata certa sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi dieci anni, e successivamente finché l’Assicurato è in vita.
Le rendite di opzione saranno determinate nel loro ammontare (tasso tecnico e basi demografiche) e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all’ISVAP, che saranno in vigore alla data della conver- sione e che saranno portate a preventiva conoscenza del Contraente.
Tutte le rendite annue vitalizie di opzione sopra riportate sono pagabili in via posti- cipata e non potranno essere riscattate durante il periodo di corresponsione.
La Società si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto - entro sessanta giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione - una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle Condizioni di Polizza. Qualora il Contraente abbia ma- nifestato il proprio interesse ad una particolare opzione, la Società si impegna a fornire, prima dell’esercizio della stessa, tutte le informazioni ad essa relative, inte- grative e/o aggiuntive a quelle del contratto base e, se previste, anche la Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni di Polizza. Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta.
C. Informazioni sulla Gestione interna separata
7. Gestione interna separata
a) Denominazione della Gestione
La Gestione è denominata Gestione Speciale Risparmio Alto Dollaro U.S.A.
(Ri.Alto$).
b) Valuta di denominazione
La valuta di denominazione è il Dollaro U.S.A.
c) Finalità della Gestione
La Gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nell’ottica di offrire all’Assicurato una garanzia di rendimento minimo.
d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento
Il periodo di osservazione inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.
e) Composizione della Gestione ed eventuali limiti di investimento
Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari trattati su mercati regolamentati espressi in Dollari U.S.A.
In particolare la Gestione è composta principalmente da titoli appartenenti al com- parto obbligazionario.
L’investimento azionario viene effettuato prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati USA.
Il Fondo peraltro può investire, in misura non prevalente, in parti di OICR armo- nizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, il cui patrimonio è gestito coerentemente al regolamento del fondo stesso.
La Società non esclude l’utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una Gestione efficace del portafoglio.
f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza del- l’Impresa Assicuratrice
Alla data di redazione del presente documento non sono presenti tra gli attivi della Gestione Speciale investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo.
g) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato
La Gestione finanziaria mira a massimizzare il rendimento della Gestione Speciale in modo tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.
La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Speciale a Generali Asset Management S.G.R., Xxx Xxxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx.
La Società di revisione contabile della Gestione Speciale è Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
Si rinvia per i dettagli al Regolamento della Gestione Speciale che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.
D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
8. Costi
8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
8.1.1 Costi gravanti sul premio
Tariffa a premio annuo costante
I costi a carico del Contraente, applicati a seconda della tipologia di versamento effettuato (premio annuo costante o premio aggiuntivo), sono espressi sia in valore percentuale del premio sia in valore assoluto come riportato nella seguente tabella:
Premio | Caricamento | Diritti di quietanza |
Annuo | 8,50% + Euro 30,00 | Euro 0,75 |
Aggiuntivo | 8,50% | / |
Sono previste inoltre, una tantum, le spese di emissione del documento di Polizza pari ad Euro 7,50.
Tariffa a premio unico
I costi a carico del Contraente, espressi sia in valore percentuale del premio sia in valore assoluto, sono applicati a seconda dell’importo del premio unico effettuato, al netto delle spese di emissione, come riportato nella seguente tabella:
Premio versato | Caricamento | Diritti di quietanza |
Fino a € 25.000 esclusi | 4,00% | Euro 0,75 |
Da € 25.000 a € 50.000 esclusi | 3,00% | Euro 0,75 |
Da € 50.000 a € 100.000 esclusi | 2,00% | Euro 0,75 |
Da € 100.000 a € 250.000 esclusi | 1,50% | Euro 0,75 |
Da € 250.000 a € 500.000 esclusi | 1,00% | Euro 0,75 |
Da € 500.000 a € 1.000.000 esclusi | 0,75% | Euro 0,75 |
Da € 1.000.000 in poi | 0,50% | Euro 0,75 |
Sono previste inoltre, una tantum, le spese di emissione del documento di Polizza pari ad Euro 7,50.
8.1.2 Costi per riscatto
Tariffa a premio annuo costante
In caso di riscatto anticipato viene liquidato un importo ottenuto scontando al tasso del 2,50% il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di xxxxxx- sta del riscatto e quella della scadenza contrattuale. Il costo del riscatto è espresso in percentuale del capitale ridotto in vigore alla data di richiesta del riscatto:
Durata residua | Costo riscatto | Durata residua | Costo riscatto |
37 | 17,54% | 18 | 12,37% |
36 | 17,40% | 17 | 11,92% |
35 | 17,25% | 16 | 11,44% |
34 | 17,09% | 15 | 10,94% |
33 | 16,91% | 14 | 10,41% |
32 | 16,72% | 13 | 9,86% |
31 | 16,52% | 12 | 9,28% |
30 | 16,30% | 11 | 8,68% |
29 | 16,07% | 10 | 8,05% |
28 | 15,82% | 9 | 7,39% |
27 | 15,56% | 8 | 6,70% |
26 | 15,28% | 7 | 5,98% |
25 | 14,98% | 6 | 5,22% |
24 | 14,67% | 5 | 4,44% |
23 | 14,33% | 4 | 3,62% |
22 | 13,98% | 3 | 2,77% |
21 | 13,61% | 2 | 1,88% |
20 | 13,22% | 1 | 0,96% |
19 | 12,81% | 0 | 0,00% |
Tariffa a premio unico
In caso di riscatto anticipato viene liquidato un importo ottenuto scontando al tasso del 2,50%, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto. Il costo del riscatto è espresso in percentuale del capitale rivalutato in vigore alla data di richiesta del riscatto:
Durata residua | Costo riscatto | Durata residua | Costo riscatto |
37 | 17,54% | 18 | 12,37% |
36 | 17,40% | 17 | 11,92% |
35 | 17,25% | 16 | 11,44% |
34 | 17,09% | 15 | 10,94% |
33 | 16,91% | 14 | 10,41% |
32 | 16,72% | 13 | 9,86% |
31 | 16,52% | 12 | 9,28% |
30 | 16,30% | 11 | 8,68% |
29 | 16,07% | 10 | 8,05% |
28 | 15,82% | 9 | 7,39% |
27 | 15,56% | 8 | 6,70% |
26 | 15,28% | 7 | 5,98% |
25 | 14,98% | 6 | 5,22% |
24 | 14,67% | 5 | 4,44% |
23 | 14,33% | 4 | 3,62% |
22 | 13,98% | 3 | 2,77% |
21 | 13,61% | 2 | 1,88% |
20 | 13,22% | 1 | 0,96% |
19 | 12,81% | 0 | 0,00% |
8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Spe- ciale Ri.Alto$
Il rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto$ viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il rendimento certificato, diminuito di 1,50 punti percentuali, viene attribuito al con- tratto nell’anno solare successivo.
Tale percentuale dell’1,50% si incrementa di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.
Es.: rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito (4,50%-1,50%) = 3,00%.
9. Misure e modalità di eventuali sconti
Non sono previsti sconti.
10. Regime fiscale
Secondo la disciplina fiscale vigente al momento della redazione della presente Nota Informativa, le assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il caso di morte o di invalidità permanente superiore al 5,00% derivante da qualsiasi causa, oppure di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l’impresa non ha la facoltà di recesso dal contratto, danno diritto annualmente ad una detra- zione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19,00%, per un importo complessivamente non superiore al plafond fissato dalla legge, per la “quota parte” del premio afferente alla copertura dei suddetti rischi.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute dall’Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
10.1 Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legisla- zione in vigore alla redazione della presente nota:
a) se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato sono esenti da qualsiasi imposta;
b) se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato:
- in forma di capitale sono soggette a un’imposta sostitutiva del 12,50% appli- cata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l’ammontare dei premi pagati (art. 42 comma A del D.P.R. n. 917/86);
- in forma di rendita vitalizia di opzione, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazio- ne della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un’imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).
Nota Informativa - tariffa V24RC$ e V24RJ$ - tutela del consumatore pag. 2109 di 659
* Ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita suc- cessivamente all’inizio dell’erogazione.
X. Xxxxx informazioni sul contratto
11. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Xxxxxxx o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio annuo o il premio unico, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è con- cluso.
Qualora la Polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso, l’assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno indicato nel documento di Polizza.
Nel caso in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato tra la sottoscrizione della pro- posta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione del mo- dulo di Proposta e del certificato di morte, restituirà il premio versato.
12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto,
• nella tariffa a premio annuo costante, sospendendo il pagamento dei premi:
a) prima di aver corrisposto tre intere annualità di premio, con perdita dei premi già versati che in tal caso rimangono acquisiti alla Società;
b) dopo aver corrisposto almeno tre intere annualità di premio, col riconosci- mento, previa richiesta scritta, del valore di riscatto calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Polizza (Art. 12).
Il Contraente, che abbia provveduto al pagamento di almeno tre annualità di pre- mio, può sospendere i versamenti mantenendo tuttavia in vigore il contratto fino alla scadenza per una prestazione ridotta (Art. 10 delle Condizioni di Polizza).
La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.
Entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione) dietro pa- gamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione e del periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento annuo attribuito al contratto, stabilito al punto A) della “Clausola di rivalutazione” (Parte VIII Art. 21 delle Condizioni di Xxxxxxx), nell’anno assicurativo nel quale viene effettuata la riat- tivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.
Riscatto: dopo aver versato tre an- nualità di premio, è possibile riscat- tare il contratto semplicemente richiedendolo
in forma scritta alla Società. Nei contratti a premio unico è possibile dopo un solo anno
Riduzione: dopo aver versato tre an- nualità di premio
è possibile interr- rompere i versa- menti ottenendo alla data pattuita un capitale ridotto determinato se- condo le modalità indicate in Condi- zioni di Polizza
Servizio Clienti
Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazio- ne può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell’ammontare dovuto - le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l’interru- zione del pagamento dei premi;
• nella tariffa a premio unico, col riconoscimento, previa richiesta scritta, del valore di riscatto calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Polizza (Art. 12), nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto indicata nel documento di Polizza.
13. Riscatto e riduzione
Il contratto prevede:
a) per la tariffa a premio annuo costante,
purché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, la possibilità
• di riscuotere il valore del riscatto ottenuto scontando al tasso del 2,50% il capita- le ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella della scadenza contrattuale sulla base di quanto riportato nel Punto 8.1.2.;
• di mantenere in vigore l'assicurazione:
- per un capitale ridotto rivalutabile, pagabile in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, determinato moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all’anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata e il capitale inizialmente assicurato;
- per un capitale rivalutabile, pagabile in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, di importo iniziale uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.
b) per la tariffa a premio unico
la possibilità di riscuotere il valore del riscatto ottenuto scontando al tasso del 2,50%, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.
Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente ai valori di riscat- to e di riduzione, può rivolgersi al Servizio Clienti della Società:
La Venezia Assicurazioni - Servizio Clienti
Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX); Telefono: 000 0000000
Fax: 000 0000000
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
I valori di riscatto e/o di capitale ridotto potrebbero risultare inferiori ai premi versati sino a quel momento. Si rimanda alla visione del Progetto Esemplificativo presente nella Sezione F per l’illustrazione della evoluzio- ne dei valori di riscatto e di riduzione; i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
14. Revoca della Proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritto il modu- lo di Proposta, il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto.
La revoca del modulo di Proposta deve essere comunicata mediante lettera rac- comandata indirizzata alla Direzione della Società in Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xx- xxxxxx Xxxxxx (XX).
Alla comunicazione deve essere allegato il modulo di Proposta sottoscrit- to e devono essere indicati gli estremi del conto corrente su cui conferire l’importo da liquidare: in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare; la revoca ha effetto dal momento di invio della comuni- cazione quale risulta dal timbro postale.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Con- traente il premio corrispostole, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. La Società ha inoltre diritto al recupero delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al Punto 8.1.1, indicate nel modulo di Proposta.
15. Diritto di recesso
Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.
La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contraente è informato, generalmente mediante conse- gna del documento di Polizza, che il contratto è concluso; deve avvenire mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX).
Alla comunicazione deve essere allegato il documento di Xxxxxxx e le eventuali Appendici e devono essere indicati gli estremi del conto corren- te su cui conferire l’importo da liquidare; in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare. Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.
L’esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Con- traente il premio corrispostole, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. La Società ha inoltre diritto al recupero delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al Punto 8.1.1, indicate nel modulo di Proposta e nel documento di Polizza.
16. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, diverse
dalla revoca, per la quale si veda quanto riportato al precedente Punto 14, si rinvia all’Art. 15 delle Condizioni di Polizza.
I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da allegare alla relativa richiesta.
Si precisa però che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione ca- dono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 c.c.).
17. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applica- zione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
18. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.
19. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei si- nistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
La Venezia Assicurazioni S.p.A. Area Commerciale
Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Fax 000 0000000
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxx- xxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.13.31, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facol- tà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
20. Ulteriore informativa disponibile
La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l’ultimo rendiconto annuale della Gestione Speciale e l’ul- timo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa. Tale do- cumentazione è disponibile sul sito Internet della Compagnia.
21. Informativa in corso di contratto
La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa e nel Regolamento della Gestione Speciale, intervenute anche per effetto di modi- fiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Società esprime l’impegno a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di
ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferi- mento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla So- cietà, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e di riscatto previsti dal contratto per la parte di premio investita nella Gestione Speciale Ri.Alto$. L’elabora- zione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Il predetto tasso di rendimento viene ridotto della misura percentuale indicata nelle Condizioni di Polizza, tenuto conto del tasso minimo trattenuto dalla Società. La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le pre- stazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni appli- cate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento im- piegate.
Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:
1) Tariffa a premio annuo costante
a) tasso di rendimento minimo garantito
• Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50% (tasso tecnico);
• Età dell’Assicurato: 40 anni
• Durata: 15
• Sesso dell’Assicurato: M
• Premio versato: Dollari U.S.A. 1.500,00
Xxxx | Premio annuo | Cumulo dei premi annui | Capitale caso morte alla fine dell’anno | Interruzione del pagamento dei premi | ||
Valori di riscatto alla fine dell’anno | Capitale ridotto in caso di vita alla scadenza | |||||
Alla fine dell’anno | A scadenza | |||||
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.499,25 | - | - | - |
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.998,50 | - | - | |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.497,75 | 3.384,88 | 4.552,29 | 4.552,29 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 5.997,00 | 4.626,00 | 6.069,71 | 6.069,71 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 7.496,25 | 5.927,06 | 7.587,14 | 7.587,14 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 8.995,50 | 7.290,29 | 9.104,57 | 9.104,57 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 10.494,75 | 8.717,97 | 10.622,00 | 10.622,00 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 11.994,00 | 10.212,48 | 12.139,43 | 12.139,43 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 13.493,25 | 11.776,27 | 13.656,86 | 13.656,86 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 14.992,50 | 13.411,86 | 15.174,29 | 15.174,29 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 16.491,75 | 15.121,87 | 16.691,72 | 16.691,72 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 17.991,00 | 16.909,00 | 18.209,14 | 18.209,14 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 19.490,25 | 18.776,04 | 19.726,57 | 19.726,57 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 20.989,50 | 20.725,85 | 21.244,00 | 21.244,00 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | - | 22.761,43 | 22.761,43 | 22.761,43 |
Capitale in caso di vita 22.761,43 a scadenza |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 15 annualità di premio.
b) ipotesi di rendimento finanziario
• Tasso di rendimento finanziario: 4,00%;
• Eventuali prelievi sul rendimento: 1,50%
• Aliquota di retrocessione: 100%
• Tasso di rendimento retrocesso: 2,50%
• Età dell’Assicurato: 40 anni
• Durata: 15
• Sesso dell’Assicurato: M
• Premio versato: Dollari U.S.A. 1.500,00
Xxxx | Premio annuo | Cumulo dei premi annui | Capitale caso morte alla fine dell’anno | Interruzione del pagamento dei premi | ||
Valori di riscatto alla fine dell’anno | Capitale ridotto in caso di vita alla scadenza | |||||
Alla fine dell’anno | A scadenza | |||||
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.499,25 | - | - | - |
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,48 | - | - | |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.506,68 | 3.452,34 | 4.643,02 | 5.225,65 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.020,90 | 4.741,63 | 6.221,43 | 6.933,50 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 7.546,22 | 6.105,44 | 7.815,47 | 8.624,60 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.085,74 | 7.547,11 | 9.425,30 | 10.299,13 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 10.642,63 | 9.070,12 | 11.051,06 | 11.957,24 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.220,09 | 10.678,11 | 12.692,92 | 13.599,10 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 13.821,37 | 12.374,85 | 14.351,03 | 15.224,86 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 15.449,74 | 14.164,26 | 16.025,56 | 16.834,68 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 17.108,54 | 16.050,42 | 17.716,67 | 18.428,73 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.801,14 | 18.037,59 | 19.424,51 | 20.007,15 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 20.530,95 | 20.130,18 | 21.149,27 | 21.570,10 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 22.301,45 | 22.332,78 | 22.891,10 | 23.117,72 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | - | 24.650,17 | 24.650,17 | 24.650,17 |
Capitale in caso di vita 24.650,17 a scadenza |
2) Tariffa a premio unico
a) tasso di rendimento minimo garantito
• Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50% (tasso tecnico);
• Età dell’Assicurato: 40 anni
• Durata: 15
• Sesso dell’Assicurato: M
• Premio versato: Dollari U.S.A. 5.000,00
Anni | Premio unico | Capitale caso morte alla fine dell’anno | Interruzione del pagamento dei premi |
Valori di riscatto alla fine dell’anno | |||
1 | 5.000,00 | 4.999,25 | 4.268,59 |
2 | - | 4.999,25 | 4.375,30 |
3 | - | 4.999,25 | 4.484,68 |
4 | - | 4.999,25 | 4.596,80 |
5 | - | 4.999,25 | 4.711,72 |
6 | - | 4.999,25 | 4.829,51 |
7 | - | 4.999,25 | 4.950,25 |
8 | - | 4.999,25 | 5.074,01 |
9 | - | 4.999,25 | 5.200,86 |
10 | - | 4.999,25 | 5.330,88 |
11 | - | 4.999,25 | 5.464,15 |
12 | - | 4.999,25 | 5.600,75 |
13 | - | 4.999,25 | 5.740,77 |
14 | - | 4.999,25 | 5.884,29 |
15 | - | - | - |
Capitale in caso di vita a scadenza | 6.031,40 |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come
re, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 8 anni.
b) ipotesi di rendimento finanziario
• Tasso di rendimento finanziario: 4,00%;
• Eventuali prelievi sul rendimento: 1,50%
• Aliquota di retrocessione: 100%
• Tasso di rendimento retrocesso: 2,50%
• Età dell’Assicurato: 40 anni
• Durata: 15
• Sesso dell’Assicurato: M
• Premio versato: Dollari U.S.A. 5.000,00
Anni | Premio unico | Capitale in caso morte nell’anno | Interruzione del pagamento dei premi |
Valori di riscatto alla fine dell’anno | |||
1 | 5.000,00 | 4.999,25 | 4.310,84 |
2 | - | 5.048,74 | 4.462,36 |
3 | - | 5.098,72 | 4.619,20 |
4 | - | 5.149,20 | 4.781,55 |
5 | - | 5.200,18 | 4.949,61 |
6 | - | 5.251,66 | 5.123,58 |
7 | - | 5.303,65 | 5.303,66 |
8 | - | 5.356,16 | 5.490,07 |
9 | - | 5.409,18 | 5.683,04 |
10 | - | 5.462,74 | 5.882,78 |
11 | - | 5.516,82 | 6.089,55 |
12 | - | 5.571,44 | 6.303,58 |
13 | - | 5.626,60 | 6.525,14 |
14 | - | 5.682,30 | 6.754,48 |
15 | - | - | - |
Capitale in caso di vita a scadenza | 6.991,88 |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali e ipotizzano un tasso di cambio 1€ = 1$.
La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e comple- tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
BG
InDollari
Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante o unico in $ U.S.A.
Tariffa a premio annuo costante: V24RC$ Tariffa a premio unico: V24RJ$
ed. 12/2005
Condizioni di Polizza
Premessa
Le Condizioni di Xxxxxxx che seguono si riferiscono ad una assicurazione di capi- tale differito rivalutabile con controassicurazione in $ U.S.A. e sono adottabili dalle seguenti due tariffe:
• Tariffa a premio annuo costante V24RC$, e
• Tariffa a premio unico V24RJ$.
Le norme che si applicano solo ad una tariffa sono appositamente segnalate.
Disciplina del contratto
Il contratto è disciplinato esclusivamente:
• dalle Condizioni di Polizza che seguono;
• da quanto indicato nel documento di Xxxxxxx e nelle eventuali Appendici;
• dalle disposizioni legislative in materia.
Parte I - Prestazioni
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si obbliga:
a) in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza, a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato o la corrispondente rendita vitalizia di opzione (vedi Art. 3.2 delle presenti Condizioni).
L’importo di detto capitale maturato alla scadenza è dato dal “capitale assicurato iniziale” indicato nel documento di Polizza aumentato delle quote di rivalutazioni annuali determinate nella misura e secondo le modalità previste dall’Art. 21 “Clau- sola di rivalutazione” delle presenti Condizioni.
b) in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza, a restituire ai Beneficiari tutti i premi netti pagati, al netto dei diritti, debitamente rivalutati e precisamente:
• per la tariffa a premio annuo costante
l’importo liquidabile è uguale al premio annuo netto iniziale moltiplicato per il nu- mero dei premi annui pagati e rivalutato nella proporzione in cui il capitale assicu- rato, quale risulta rivalutato all’anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato;
• per la tariffa a premio unico
l’importo liquidabile è pari al premio netto versato rivalutato nella proporzione in cui il capitale assicurato, quale risulta all’anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.
Prestazioni complementari
La sola tariffa a premio annuo costante prevede inoltre che le sue prestazioni pos- sano essere integrate, su richiesta del Contraente, da quelle relative alle assicura- zioni complementari riportate all’Art. 19 delle presenti Condizioni di Polizza.
Il presente contratto è stipulato in Dollari U.S.A. e le disponibilità relative vengono investite nella Gestione Speciale in Dollari U.S.A. “Ri.Alto$”.
Art. 2 - Differimento della scadenza
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il Contraente può richie- dere per iscritto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contrat- to, che la scadenza stessa venga differita (prosecuzione del contratto). La Società comunica, prima della scadenza, le condizioni che regolano il differimento, condi- zioni che il Contraente ha facoltà di accettare o meno.
Art. 3 - Opzioni
3.1 Conversione di valore: “switch”
Per tutta la durata contrattuale, il Contraente, se in regola con il pagamento dei premi, ha a disposizione sei switch:
• il primo, il terzo e il quinto per convertire le prestazioni e, se è stata scelta la tariffa a premio annuo, i premi da Dollari U.S.A. a Euro avendo così come nuova Gestio- ne Speciale di riferimento quella di “Ri.Alto”;
• il secondo, il quarto ed il sesto per riconvertire le prestazioni e, se è stata scelta la tariffa a premio annuo, i premi da Euro a Dollari U.S.A. ritornando alla Gestione Speciale iniziale “Ri.Alto$”.
Ogni switch ha effetto dalla prima ricorrenza annua del contratto successiva alla data di invio della richiesta, e quindi, a tale data, le prestazioni, ed il premio, se annuo, vengono convertiti nella valuta richiesta sulla base della quotazione del Dollaro U.S.A. rilevata l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa.
Le richieste di switch devono essere effettuate mediante raccomandata A/R da inviare alla Direzione della Società e devono essere spedite entro l’ultimo giorno lavo- rativo del secondo mese antecedente quello della ricorrenza annua del contratto.
Poiché lo switch ha effetto dalla prima ricorrenza successiva alla data di invio della richiesta, la rivalutazione riconosciuta al contratto a tale data viene calcolata in base al rendimento della Gestione Speciale di riferimento prima dello switch, men-
tre le successive vengono calcolate in base al rendimento della nuova Gestione Speciale di riferimento.
L’opzione descritta dal presente Articolo non è esercitabile durante l’eventuale periodo di differimento della scadenza.
3.2 - Rendita
Il Contraente ha facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che il capitale assicurato a scadenza, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale data, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:
- rendita immediata vitalizia sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamen- to della rendita fino a che l’Assicurato è in vita;
- rendita immediata vitalizia su due teste (reversibile) che prevede il paga- mento della rendita finché l’Assicurato e un’altra persona designata sono entrambe in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;
- rendita immediata certa sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi cinque anni, e successivamente finché l’Assicurato è in vita;
- rendita immediata certa sulla testa dell’Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo per i primi dieci anni, e successivamente finché l’Assicurato è in vita.
Le rendite di opzione saranno determinate nel loro ammontare (tasso tecnico e basi demografiche) e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all’ISVAP, che saranno in vigore alla data della conver- sione e che saranno portate a preventiva conoscenza del Contraente; quest’ulti- mo avrà comunque la facoltà di non accettare le condizioni propostegli, revocan- do così la richiesta.
Le rendite annue vitalizie di opzione sopra riportate, che non potranno essere ri- scattate durante il periodo di corresponsione, sono pagabili in via posticipata.
Prima della scadenza del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite altre modalità di opzione per la conver- sione del capitale maturato a scadenza in altra prestazione assicurativa.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territo- riali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
È esclusa dall’assicurazione la morte causata da:
a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
b) partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichia- rata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l’Assicurato non ha
preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’As- sicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l’arrivo dell’Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi su- bacquei;
f) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equi- paggio;
g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;
h) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.
In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è pre- vista alcuna prestazione, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
Art. 5 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modifi- care tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Socie- tà, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazio- ni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze tali che la
Xxxxxxx non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:
a) quando esiste dolo o colpa grave ha diritto:
• di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
• di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’ine- sattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di ridurre, in caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.
Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta con dolo o colpa grave.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Parte II - Conclusione del contratto
Art. 7 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Xxxxxxx o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comu- nicazione del proprio assenso.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.
Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui è concluso, l’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno di decorrenza indi- cato nel documento di Polizza.
Art. 8 - Diritto di recesso
Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.
La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contraente è informato, generalmente mediante consegna del documento di Xxxxxxx, che il contratto è concluso; deve essere effettuata me- diante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Xxx Xxxxxxxx
x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX).
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione deri- vante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della relativa comu- nicazione, quale risulta dal timbro postale.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rim- borsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso e delle spese sostenute per l’emissione del documento di Polizza, individuate e quantificate nel modulo di Proposta e nel documento di Polizza.
Parte III - Premi
Art. 9 - Pagamento dei premi
L’assicurazione viene prestata a fronte del pagamento del premio; in particolare:
• per la tariffa a premio annuo costante
L’assicurazione viene prestata dietro pagamento di un premio annuo costante, indicato nel suo ammontare in Dollari U.S.A. nel documento di Polizza.
Il premio annuo dovrà essere corrisposto in rate anticipate insieme ad accessori, a partire dall’inizio del contratto e per la durata stabilita, oppure fino alla morte dell’Assicurato qualora questa avvenga prima di tale durata.
• per la tariffa a premio unico
L’assicurazione viene prestata dietro pagamento di un premio unico, indicato nel suo ammontare in Dollari U.S.A. nel documento di Polizza.
Il premio unico, il primo premio annuo e gli eventuali versamenti aggiuntivi, potran- no essere versati, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di Proposta):
• assegno bancario;
• assegno circolare;
• bonifico bancario;
• addebito su conto corrente bancario;
• bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza.
I premi successivi potranno essere versati con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di proposta):
• bollettino di versamento bancario (MAV) inviato al domicilio del Contraente;
• RID;
• disinvestimento programmato da Fondo.
Nella tariffa a premio annuo costante, trascorso un anno dalla decorrenza del con- tratto (indicata nel documento di Polizza) e purché in regola con il pagamento dei premi, è possibile effettuare, ma non nell’eventuale periodo di differimento della scadenza, dei versamenti aggiuntivi.
Art. 10 - Mancato pagamento dei premi: risoluzione e riduzione (applica- bile solo alla tariffa a premio annuo costante)
Per i contratti a premio annuo costante, il mancato pagamento di un premio de- termina, trascorsi trenta giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società, salvo che il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per un capitale ridotto, alle condizioni e con le modalità riportate più avanti.
A giustificazione del mancato pagamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
In caso di mancato pagamento di un premio e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte:
• in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza la corresponsione di un capitale ridotto determinato moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati ed il numero dei premi annui pattuiti, ed ag- giungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all’anniver- sario di decorrenza del contratto che precede la data di scadenza del premio non pagato, e il capitale inizialmente assicurato;
• in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza la corresponsione di un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista dal Punto A) dell'Art. 21 “Clausola di Rivalutazione” ad ogni anni- versario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Art. 11 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione (applicabile solo alla tariffa a premio annuo costante)
Il contratto risoluto o ridotto per mancato pagamento di un premio, dopo che sia- no trascorsi più di trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, può essere riattivato entro un anno da tale data.
Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazio- ne può avvenire solo dietro accettazione scritta della Società.
La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati, aumen- tati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione e del periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.
Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento annuo attribuito al contratto, stabilito al Punto A) dell’Art. 21 “Clausola di rivalutazione”, nell’anno assicurativo nel quale viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.
La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell’ammontare dovuto - le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l’interru- zione del pagamento dei premi.
Parte IV - Vicende contrattuali Art. 12 - Riscatto
Il contratto può essere risolto anticipatamente su richiesta scritta del Contraente; in particolare:
• per la tariffa a premio annuo costante
Il contratto che ha maturato il diritto al capitale ridotto è riscattabile. Il valore di ri- scatto si ottiene scontando al tasso del 2,50% il capitale ridotto, rivalutato fino alla data della richiesta, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella della scadenza.
• per la tariffa a premio unico
Il contratto è riscattabile trascorso almeno un anno dalla data della sua stipula. Il
valore di riscatto si ottiene scontando al tasso del 2,50% per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza contrattuale, il ca- pitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.
Art. 13 - Prestiti
Tariffa a premio annuo costante
Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla So- cietà, entro il valore di riscatto maturato.
La Società indica, nell’atto di prestito, condizioni e tasso di interesse.
Tariffa a premio unico
La tariffa a premio unico non prevede la concessione di prestiti.
Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comun- que vincolare le somme assicurate.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul documen- to di Polizza o su Appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, di riscatto, di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Parte V - Pagamenti della Società Art. 15 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti da parte della Società deve essere consegnato il documento di Xxxxxxx e le eventuali Appendici, oppure l’apposita dichiarazione di smar- rimento (tranne nel caso di richiesta di prestito) e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto. Ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico; nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.
Oltre alla documentazione di cui sopra, si riporta di seguito l’ulteriore documenta- zione necessaria nei singoli casi di liquidazione:
1) Scadenza
Prima della scadenza contrattuale la Società invierà al Contraente un avviso di scadenza con il quale egli potrà scegliere il tipo di prestazione che desidera gli venga liquidata. Nel caso in cui venga scelta la liquidazione in forma di rendita, la Società provvederà ad inviare al Contraente stesso una lettera di conferma.
Per la liquidazione del capitale sono necessari:
• certificato di esistenza in vita dell’Assicurato emesso dal Comune di residenza successivamente alla scadenza del contratto;
• dichiarazione, allegata all’avviso di scadenza, di accettazione del capitale sotto- scritta dal Beneficiario e dal Contraente (se diverso dal Beneficiario);
• copia fronte/retro di un documento d’identità valido del Beneficiario o compila- zione dell’apposita parte riguardante il documento d’identità riportato nella dichia- razione di cui sopra.
Per la liquidazione della rendita di opzione sono necessari:
• dichiarazione, allegata alla lettera di conferma, di accettazione della rendita sot- toscritta dal Beneficiario e dal Contraente (se diverso dal Beneficiario);
• previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di certificati di esistenza in vita dell’Assicurato emessi dal Comune di residenza.
2) Decesso dell’Assicurato
Sono necessari, in originale o in copia conforme all’originale:
• il certificato di morte;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, qualora i Beneficiari caso morte indicati nel documento di Xxxxxxx non siano identificabili da parte della Società e/o qualora Contraente e Assicurato coincidano, in modo che dall’atto di notorietà risulti se il Contraente abbia lasciato testamento o meno;
- in presenza di testamento deve essere allegata una copia autenticata dell’ulti- mo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
• indicazione della causa del decesso dell’Assicurato.
Nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto l’assicurazione complementare ACMA-IS, ed il decesso sia avvenuto per cause accidentali, è necessario allegare anche la copia del verbale dell’Autorità che ha effettuato la perizia dell’eventuale incidente.
3) Recesso
La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.
4) Riscatto
In caso di richiesta di riscatto sono necessari:
• dichiarazione di accettazione del riscatto sottoscritta dal Contraente stesso;
• copia fronte/retro di un documento d’identità valido del Contraente o compila- zione dell’apposita parte riguardante il documento d’identità riportato nella dichia- razione di cui sopra.
5) Prestito
In caso di richiesta di prestito sono necessari:
• richiesta di accensione del prestito sottoscritta dal Contraente, allegata alla ri- sposta della Società;
• copia fronte/retro di un documento d’identità valido del Contraente o compila- zione dell’apposita parte riguardante il documento d’identità riportata nella richie- sta di cui sopra.
NOTA BENE
a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Con- traente l’obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l’importo di pertinenza.
b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall’Assicurato, o venga individuato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l’apposito modulo “trattamento dati per- sonali comuni e sensibili (privacy)” e fornire i dati necessari all’Antiriciclaggio.
c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documen- tazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.
Art. 16 - Imposte e tasse
Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 17 - Foro Competente
Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.
Parte VI - Altre prestazioni abbinabili solo ai contratti a premio annuo costante Art. 18 - Prestazioni aggiuntive derivanti da versamenti “una tantum”
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e purché in regola con i versamenti, è possibile effettuare in qualsiasi momento, ma non nell’eventuale periodo di differimento, dei versamenti “una tantum”, di importo mi- nimo pari a Dollari U.S.A. 1.000,00 che garantiscono delle prestazioni aggiuntive. Alle prestazioni aggiuntive derivanti dai versamenti “una tantum” si applicano le condizioni del presente contratto relative alla tariffa a premio unico in quanto non derogate dal presente articolo.
Le prestazioni aggiuntive sono regolate dai seguenti punti:
1) Prestazioni
Il capitale assicurato aggiuntivo, rivalutato come al successivo Punto 2), viene corrisposto in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto principale; in caso di Sua morte anteriormente a tale data viene restituito ai Beneficiari il versa- mento “una tantum” netto pagato, rivalutato nella stessa misura e con le modalità previste per il capitale aggiuntivo.
2) Rivalutazione annuale delle prestazioni aggiuntive derivanti dai versa- menti “una tantum”
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto principale, il capitale assicurato aggiuntivo, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato secondo la misura stabilita al Punto A) dell’Art. 21 “Clausola di Rivalutazione”; la prima rivalutazione della prestazione aggiuntiva verrà effettuata tenendo conto del tempo effettivamente intercorso tra la data del versamento e l’anniversario del contratto immediatamente successivo (pro-rata temporis).
3) Riscatto
Il capitale assicurato aggiuntivo può essere riscattato in qualsiasi momento tra-
scorso almeno un anno dalla data del versamento. Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale assicurato, quale risulta rivalutato alla data di richiesta del riscatto, che si ottiene scontando il capitale stesso al tasso annuo del 2,50% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto.
Art. 19 - Assicurazioni complementari
Le prestazioni dell’assicurazione principale, di cui all’Art. 1 delle presenti Condi- zioni di Polizza, possono essere accompagnate, su richiesta del Contraente, da quelle relative alle seguenti assicurazioni complementari:
1) assicurazione per il caso di morte accidentale (A.C.M.A.) con raddoppio del capitale per il caso di morte per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A-I.S.);
2) assicurazione esonero pagamento premi in caso di invalidità.
L’applicazione di una o più assicurazioni complementari deve risultare dal docu- mento di Polizza.
Alle assicurazioni complementari si applicano le disposizioni previste dalle presenti Condizioni di Polizza in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme contenute nel presente articolo.
19.1 Assicurazione complementare per il caso di morte accidentale con raddoppio del capitale per incidente stradale
A) Prestazioni assicurate
Nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclu- siva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali ester- ne, la Società, nei limiti della presente garanzia e delle Condizioni particolari che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte dell’Assicurato dall’assicurazione principale un ulteriore capi- tale il cui ammontare è indicato nel documento di Xxxxxxx, a fianco della dicitura “Assicurazione Complementare per il caso di Morte Accidentale - A.C.M.A”.
Tale capitale viene raddoppiato nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A.-I.S.).
Il capitale A.C.M.A. rimarrà costante per tutta la durata del contratto (salvo oscilla- zioni di valore dovute allo switch).
La presente assicurazione complementare viene prestata verso pagamento del relativo premio, indicato nel documento di Polizza.
La copertura è operante soltanto se la morte si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.
B) Condizioni particolari
1) Criteri di operatività della garanzia
In conformità alla condizione che la morte deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni di cui alla lettera A) resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di evento letale conseguente all’influenza che dette lesioni pos- sono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell’Assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all’influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull’evoluzione delle lesioni stesse.
2) Esclusioni dalla garanzia
È esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte dovuta a lesioni derivanti:
a) dalla partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allena- menti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
b) dall’uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall’Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli ap- parecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari;
c) da guerra, da insurrezioni o tumulti popolari cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
d) dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
È pure esclusa la morte:
e) per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubria- chezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofar- maci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
f) per carbonchio, per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.
3) Estinzione della garanzia
La presente assicurazione complementare si estingue ed i relativi premi restano acquisiti alla Società:
a) in caso di sospensione del pagamento del relativo premio;
b) in caso di sospensione, cessazione od esonero - per qualsiasi ragione o causa
- del pagamento del premio dell’assicurazione principale;
c) al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato;
d) alla scadenza prestabilita dell’assicurazione.
19.2 Assicurazione esonero pagamento premi in caso di invalidità
A) Prestazioni assicurate
Qualora l’Assicurato fosse colpito da invalidità, ai sensi delle Condizioni particolari qui sotto riportate, la Società accorderà l’esonero dall’ulteriore pagamento dei premi.
B) Condizioni particolari
1) L’assicurazione complementare d’invalidità viene accordata verso correspon- sione di un premio incluso nel premio indicato nel documento di Xxxxxxx e prevede l’esonero dall’ulteriore pagamento dei premi nel caso in cui l’Assicurato venga colpito da invalidità durante il periodo contrattuale e comunque prima del raggiun- gimento del 65° anno di età.
L’invalidità dovrà essere riconosciuta dalla Società nei termini appresso indicati.
2) Per invalidità, ai sensi ed agli effetti della presente assicurazione complemen- tare, deve intendersi la perdita da parte dell’Assicurato in modo presumibilmente
permanente e totale della capacità all’esercizio della sua professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini, purché la perdita sia dovuta a malattia od a lesione fisica indipendenti dalla sua volontà ed obietti- vamente determinabili.
3) Dall’assicurazione complementare di invalidità sono esclusi i casi di invalidità derivanti da: malattie contratte o ferite riportate per cause di guerra; tentato suici- dio; infortuni aeronautici, verificatisi sia in volo che in terra in dipendenza di attività aeronautica, sia militare che civile.
4) Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, il Contraente dovrà richiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, allegando un rapporto particolareggiato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodot- to l’invalidità. L’Assicurato dovrà altresì fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenze dell’invalidità ed assoggettarsi a tutti gli accertamenti di carattere sanitario che la Società giudicasse opportuni. Ultimati i controlli medici, la Società comunicherà per iscritto al Contraente se riconosce o meno lo stato di invalidità.
5) Fino al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società tutti i premi ed accessori devono essere regolarmente corrisposti. Il riconoscimento dell’inva- lidità, però, avviene con effetto dal momento della presentazione agli uffici della Società della richiesta di cui al Punto 4) La Società, pertanto, rimborserà i premi in scadenza nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta ed il ricono- scimento dell’invalidità, che saranno stati nel frattempo pagati.
6) Se l’Assicurato riacquista in tutto od in parte la capacità al lavoro, cessano immediatamente le prestazioni previste per il caso di invalidità e il contratto viene a trovarsi soggetto in tutto e per tutto alle Condizioni di Xxxxxxx. La Società avrà il diritto di procedere in qualunque tempo, però non più di una volta all’anno, all’ac- certamento dello stato di invalidità dell’Assicurato, in conformità alle norme di cui al Punto 4).
7) L’assicurazione di invalidità si estingue ed i premi percepiti restano acquisiti alla Società in caso di sospensione o cessazione - per qualsiasi motivo o causale - del pagamento dei premi sull’assicurazione principale.
8) Premesso che l’Assicurando può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa di invalidità senza periodo di carenza, purché si sottopon- ga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, qualora la presente assicurazione complementare venga assunta senza visita medica, e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni di Polizza, rimane convenuto quanto segue:
a) in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato riconosciuta durante il primo anno di assicurazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto, la Società corrisponderà immediatamente soltanto una somma pari all’ammontare dei premi versati per l’assicurazione principale, al netto di ac- cessori e senza aggiunta di interessi e il contratto perderà qualsiasi valore ed efficacia;
b) in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato riconosciuta durante il secondo anno di assicurazione, il contratto, liberato dal pagamento dei premi
residui, rimarrà in vigore per la metà delle prestazioni previste. Le limitazioni di cui sopra non avranno effetto anche se il riconoscimento dell’invalidità si verificherà durante il suddetto periodo di carenza di 24 mesi, qualora l’invali- dità totale e permanente sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della assicurazione. Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza l’invalidità. Non è riconosciuta, invece, agli effetti della copertura immediata del rischio, come dovuta ad infortunio, l’invalidità derivante da guerra o da torbidi civili, da parte- cipazione a risse o azioni delittuose, da tentativo di suicidio, comunque e per qualunque circostanza avvenuto, o da incidente verificatosi, sia in volo che a terra, in dipendenza di attività aeronautica, sia militare che civile.
Parte VII - Valuta Art. 20 - Valuta
Il contratto è stipulato in Dollari U.S.A. Le disponibilità maturate sul contratto ven- gono gestite in un’apposita Gestione Speciale denominata “Ri.Alto$” secondo il relativo Regolamento.
Tale contratto è emesso e gestito in Dollari U.S.A., ma i pagamenti dovuti dalla So- cietà o dal Contraente sono sempre corrisposti in Euro sulla base della quotazione ufficiale del Dollaro U.S.A. nei confronti dell’Euro.
Quotazione ufficiale del Dollaro U.S.A. nei confronti dell’Euro
Si considera quotazione ufficiale del Dollaro U.S.A. rispetto all’Euro quella rilevata dalla Banca Centrale Europea di concerto con la Banca d’Italia e diffusa da que- st’ultima con comunicato del Ministero del Tesoro, ai sensi della Legge 12 agosto 1993, n. 312.
A) Pagamento dei premi
I premi annuali (tariffa a premio annuo costante) verranno corrisposti in Euro appli- cando per la conversione da Dollari U.S.A. la quotazione dell’ultimo giorno lavora- tivo del secondo mese antecedente quello di ciascuna scadenza dei premi.
Il primo premio annuo o il premio unico verranno corrisposti in Euro applicando per la conversione da Dollari U.S.A. la quotazione dell’ultimo giorno lavorativo che precede la data di emissione del contratto, ovvero la quotazione dell’ultimo giorno lavorativo che precede quello del pagamento quando questo venga effettuato all’atto della sottoscrizione della proposta.
In caso di riattivazione, il premio arretrato, aumentato dei relativi interessi, sarà corrisposto in Euro applicando per la conversione la quotazione dell’ultimo giorno lavorativo che precede quello di invio della richiesta di riattivazione.
B) Pagamenti della Società
I pagamenti della Società verranno effettuati in Euro applicando per la conversione le seguenti quotazioni:
• il capitale maturato alla scadenza del contratto, quello in caso di morte, il valore di riscatto o l'importo dovuto in caso di recesso (espressi in Dollari U.S.A.) verran-
no corrisposti in Euro sulla base della quotazione dell'ultimo giorno lavorativo che precede quello della liquidazione;
• in caso di opzione di rendita vitalizia, gli importi di ciascuna rata saranno corri- sposti in Euro sulla base della quotazione dell'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente quello della relativa scadenza.
Parte VIII - Clausola di rivalutazione Art. 21 - Clausola di rivalutazione
Il contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizio- ni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà le attività maturate sul contratto (attività a copertura della riserva matematica) nell’apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale da attribuire nell’anno solare successivo.
Il rendimento da attribuire ai contratti nell’anno solare successivo è dato dal rendi- mento realizzato dalla Gestione Speciale diminuito di 1,50 punti percentuali. Tale percentuale si incrementa di 0,10 punti percentuali per ogni Punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.
La misura della rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse dell’1,50% - già conteggiato nel calcolo del premio - la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso di interesse.
B) Rivalutazione del capitale
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto ed alla scadenza il ca- pitale Assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, viene aumentato:
per la tariffa a premio unico:
• di un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione; per la tariffa a premio annuo costante:
• di un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente Assicurato per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto; e
• di un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la misura di rivalutazione per la dif- ferenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.
I nuovi importi del capitale assicurato conseguenti alle rivalutazioni applicate sa- ranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto.
Le rivalutazioni attribuite restano acquisite in via definitiva (consolidamento).
Regolamento della Gestione Speciale “Ri.Alto$”
1) Viene attuata una speciale forma di Gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome “Gestione Speciale RISPARMIO ALTO DOLLARO U.S.A.”, indicata nel seguito RI.ALTO$. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO$.
La Gestione della RI.ALTO$ è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la vigi- xxxxx sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2) La Gestione della RI.ALTO$ è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO$ al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO$, il rendimento annuo della RI.ALTO$, quale descritto al seguente Punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3) Il rendimento annuo della RI.ALTO$ per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario in Dollari U.S.A. della RI.ALTO$, di com- petenza di quell’esercizio, al valore medio in Dollari U.S.A. della RI.ALTO$ stessa. Per risultato finanziario della RI.ALTO$ si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO$ - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO$ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella RI.ALTO$ per i beni già di proprietà della So- cietà. Per valore medio della RI.ALTO$ si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza me- dia annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO$. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO$. Ai fini della deter- minazione del rendimento annuo della RI.ALTO$, l’esercizio relativo alla certifica- zione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno di certificazione.
4) La Società si riserva di apportare al Punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
Glossario
A Addizionale di frazionamento
In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unita- mente o in seguito a quest’ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Xxxxx.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
B Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento Assicurato.
C Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono effica- ci. Qualora l’evento Assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Cessione, pegno e vincolo
Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto,
così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Composizione della Gestione Speciale
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è in- vestito il patrimonio della Gestione Speciale.
Conclusione del contratto
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della pro- posta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.
Condizioni di Polizza
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabi- lita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguente- mente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l’Assicurato e con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Controassicurazione dei premi
Clausola contrattuale che nelle polizze temporanee in caso di morte prevede la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l’Assicurato è in vita alla scadenza del contratto.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.
D Decorrenza del contratto
Data di entrata in vigore del contratto riportata nel documento di Polizza.
Diritto proprio del Beneficiario
Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Documento di Polizza
Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è in vigore.
E Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto, il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto, tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
F Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
G Garanzia complementare (o accessoria)
Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garan- zia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d’invalidità.
Garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
Gestione Separata (o Speciale)
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separata- mente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendi- mento ottenuto dalla Gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
I Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
L Liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assi- curato.
M Modulo di Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicura- zione prescelto.
N Nota Informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve con- segnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteri- stiche assicurative e finanziarie della polizza.
O Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il ca- pitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.
P Polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui le prestazioni si rivalutano sulla base del rendimento realizzato dalla Gestione Speciale.
Premio aggiuntivo
Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano programmato dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio annuo
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio versato
Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti unit-linked si può suddividere in premio in- vestito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.
Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento al Beneficiario delle prestazioni assicurate.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Prestito
Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le mo- dalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.
Progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.
R Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclu- sione.
Regolamento della Gestione Speciale
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Ge- stione Speciale.
Rendimento finanziario
Rendimento finanziario della Gestione Speciale nel periodo previsto dal regola- mento della Gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanzia- rio della Gestione Speciale.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di po- lizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato mag- giorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riduzione
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta ef- fettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determi- nata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamen- te pattuiti.
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore in Euro della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
Rischio di cambio
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quo- ta del rendimento della Gestione Speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.
S Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda Sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione contabile
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di una appo- sito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Speciale.
Sostituto d’imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Sovrappremio
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690.175 - 7 - 12/05
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro ri- schio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti con- dizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).